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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 6814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6814 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 415 / 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggi, 10/09/2025, ad ore 13,20 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri è comparso: per l'avv. BRANDOLINI STEFANO Parte_1
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente
Il Giudice
Invita la parte alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 14,30 dà lettura alla parte, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 415 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 415 / 2025 r.g. promossa da:
, con l'avv. BRANDOLINI STEFANO, ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da foglio depositato telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.12.2024 (RC o Opponente) ha proposto Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 15577/2024, RG 34196/2024, emesso nei suoi confronti in data 11.11.2024 -15.11.2024 dal Tribunale di Milano a favore di Controparte_1
(CRG o l'Opposto) per il pagamento della somma di € 22.199,75, oltre interessi moratori
[...] dalla scadenza delle singole fatture al saldo, nonché le spese della procedura di ingiunzione, quale Contr saldo di alcune fatture emesse da in relazione al contratto di subappalto concluso con RC in data 9.1.2024.
Esponeva l'opponente che, successivamente alla conclusione con in Controparte_2 data 2.1.2024, di un contratto di appalto per lavori di realizzazione delle opere impiantistiche, meccaniche e tecnologiche presso il cantiere denominato “Basiglio 3.0 sito a Basiglio (20079 – MI)
Contr in Via Sforza, RC aveva subappaltato a alcune istallazioni relative a questi impianti.
Sempre secondo l'Opponente, nel contratto di subappalto era stata espressamente previsto l'obbligo Contr per il subappaltatore di provvedere al pagamento ai propri dipendenti delle retribuzioni dirette, indirette e/o previdenziali dovute, nonché l'obbligo di attuare nei loro confronti tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi locali integrativi, provvedendo tempestivamente, a semplice richiesta del subappaltante, ad inviare a quest'ultimo copia dei versamenti ed I.N.A.I.L. CP_3
Contr Per ciò che riguarda, invece, il corrispettivo dovuto a , il contratto prevedeva che i pagamenti Par da parte di fossero subordinato alla consegna della certificazione attestante la regolarità contributiva e fiscale del suo personale.
Contr Esponeva l'opponente che, nel corso del rapporto, si sarebbe resa gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, omettendo di consegnare la documentazione prevista e omettendo di provvedere al pagamento delle retribuzioni ai suoi dipendenti che, a fine luglio 2024, avevano abbandonato il cantiere chiedendo direttamente a RC il pagamento di quanto loro dovuto. Par Contr Per tali motivi, avrebbe comunicato a la sospensione dei pagamenti, visto il grave inadempimento di quest'ultima, nonché di essere stata costretta a provvedere direttamente ai
Contr pagamenti richiesti dai dipendenti di .
Contr Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto e l'accertamento di nulla dovere a , in
Contr considerazione degli inadempimenti di cui si sarebbe resa responsabile .
Contr Non essendosi costituita nei termini la convenuta opposta , con provvedimento del 1.4.2025, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Successivamente, non avendo parte opponente chiesto l'ammissione di mezzi di prova, la causa veniva posta in decisione.
Parte Opponente precisava le proprie conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Contr opposto, con l'accertamento di nulla dovere a , nonché di accertare gli inadempimenti di cui si
è resa responsabile nell'esecuzione delle obbligazioni assunte nel contratto Controparte_1 sottoscritto dalle parti il 09.01.2024 e, per l'effetto, accertarne e dichiararne la risoluzione per inadempimento della stessa ex art. 1453 c.c. Controparte_1
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risultata provata la conclusione tra l'Opponente e l'Opposta di un contratto di subappalto per la realizzazione di alcune istallazioni relative alle opere impiantistiche, meccaniche e tecnologiche presso il cantiere denominato “Basiglio 3.0 sito a Basiglio (20079 – MI) in Via Sforza (doc. 1 bis fascicolo parte opposta). Contr Del pari, risulta provato l'inadempimento di alle obbligazioni nascenti dal contratto di subappalto, in particolare con riferimento all'art. 4 e 7 del contratto di subappalto, ivi compreso il Par pagamento delle retribuzioni dovute ai propri dipendenti, così come risulta provato che , a Contr seguito delle richieste dei lavoratori di , ha dovuto provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni dovute dall'opposta (si veda la documentazione da doc. 35 a doc. 37 bis fascicolo parte Contr opposta: verbali di conciliazione conclusi fra RC e i dipendenti di , nonché le contabili dei Par bonifici eseguiti da in esecuzione delle conciliazioni), anche per evitare la sospensione dei pagamenti da parte di (doc 38 fascicolo parte opposta). Controparte_2
Contr A tale riguardo, deve osservarsi che non ha contestato i propri inadempimenti, riconoscendoli esplicitamente nelle comunicazioni pec inviate tramite il proprio legale in data 1.8.2024 3.8.2024
(doc. 4 e doc.5 fascicolo parte opposta).
Deve ritenersi, pertanto, la fondatezza della domanda dell'Opponente relativamente alla richiesta di dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta
Del resto, la convenuta, restando contumace, non ha fornito a questo giudice elementi atti ad inficiare in punto an e quantum le predette risultanze documentali.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Opposto e, visto l'art. 91 c.p.c., vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 15577/2024, RG 34196/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 11.11.2024 -15.11.2024 a favore di per il pagamento della somma di Controparte_1
€ 22.199,75;
- dichiara l'inadempimento da parte di nell'esecuzione delle obbligazioni Controparte_1 assunte nel contratto di subappalto sottoscritto dalle parti il 09.01.2024 e per l'effetto ne dichiara la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. CP_
- dichiara che nulla è dovuto da nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
- condanna la convenuta opposta alla rifusione a favore dell'attrice Controparte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.515,50, di cui € 3.397 per compensi Parte_1 professionale e € 118,50 per spese esenti, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA
Così deciso in Milano, il 10/09/2025
Il GOT
(Micaela Magri)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggi, 10/09/2025, ad ore 13,20 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri è comparso: per l'avv. BRANDOLINI STEFANO Parte_1
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente
Il Giudice
Invita la parte alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 14,30 dà lettura alla parte, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 415 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 415 / 2025 r.g. promossa da:
, con l'avv. BRANDOLINI STEFANO, ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da foglio depositato telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.12.2024 (RC o Opponente) ha proposto Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 15577/2024, RG 34196/2024, emesso nei suoi confronti in data 11.11.2024 -15.11.2024 dal Tribunale di Milano a favore di Controparte_1
(CRG o l'Opposto) per il pagamento della somma di € 22.199,75, oltre interessi moratori
[...] dalla scadenza delle singole fatture al saldo, nonché le spese della procedura di ingiunzione, quale Contr saldo di alcune fatture emesse da in relazione al contratto di subappalto concluso con RC in data 9.1.2024.
Esponeva l'opponente che, successivamente alla conclusione con in Controparte_2 data 2.1.2024, di un contratto di appalto per lavori di realizzazione delle opere impiantistiche, meccaniche e tecnologiche presso il cantiere denominato “Basiglio 3.0 sito a Basiglio (20079 – MI)
Contr in Via Sforza, RC aveva subappaltato a alcune istallazioni relative a questi impianti.
Sempre secondo l'Opponente, nel contratto di subappalto era stata espressamente previsto l'obbligo Contr per il subappaltatore di provvedere al pagamento ai propri dipendenti delle retribuzioni dirette, indirette e/o previdenziali dovute, nonché l'obbligo di attuare nei loro confronti tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi locali integrativi, provvedendo tempestivamente, a semplice richiesta del subappaltante, ad inviare a quest'ultimo copia dei versamenti ed I.N.A.I.L. CP_3
Contr Per ciò che riguarda, invece, il corrispettivo dovuto a , il contratto prevedeva che i pagamenti Par da parte di fossero subordinato alla consegna della certificazione attestante la regolarità contributiva e fiscale del suo personale.
Contr Esponeva l'opponente che, nel corso del rapporto, si sarebbe resa gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, omettendo di consegnare la documentazione prevista e omettendo di provvedere al pagamento delle retribuzioni ai suoi dipendenti che, a fine luglio 2024, avevano abbandonato il cantiere chiedendo direttamente a RC il pagamento di quanto loro dovuto. Par Contr Per tali motivi, avrebbe comunicato a la sospensione dei pagamenti, visto il grave inadempimento di quest'ultima, nonché di essere stata costretta a provvedere direttamente ai
Contr pagamenti richiesti dai dipendenti di .
Contr Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto e l'accertamento di nulla dovere a , in
Contr considerazione degli inadempimenti di cui si sarebbe resa responsabile .
Contr Non essendosi costituita nei termini la convenuta opposta , con provvedimento del 1.4.2025, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Successivamente, non avendo parte opponente chiesto l'ammissione di mezzi di prova, la causa veniva posta in decisione.
Parte Opponente precisava le proprie conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Contr opposto, con l'accertamento di nulla dovere a , nonché di accertare gli inadempimenti di cui si
è resa responsabile nell'esecuzione delle obbligazioni assunte nel contratto Controparte_1 sottoscritto dalle parti il 09.01.2024 e, per l'effetto, accertarne e dichiararne la risoluzione per inadempimento della stessa ex art. 1453 c.c. Controparte_1
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risultata provata la conclusione tra l'Opponente e l'Opposta di un contratto di subappalto per la realizzazione di alcune istallazioni relative alle opere impiantistiche, meccaniche e tecnologiche presso il cantiere denominato “Basiglio 3.0 sito a Basiglio (20079 – MI) in Via Sforza (doc. 1 bis fascicolo parte opposta). Contr Del pari, risulta provato l'inadempimento di alle obbligazioni nascenti dal contratto di subappalto, in particolare con riferimento all'art. 4 e 7 del contratto di subappalto, ivi compreso il Par pagamento delle retribuzioni dovute ai propri dipendenti, così come risulta provato che , a Contr seguito delle richieste dei lavoratori di , ha dovuto provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni dovute dall'opposta (si veda la documentazione da doc. 35 a doc. 37 bis fascicolo parte Contr opposta: verbali di conciliazione conclusi fra RC e i dipendenti di , nonché le contabili dei Par bonifici eseguiti da in esecuzione delle conciliazioni), anche per evitare la sospensione dei pagamenti da parte di (doc 38 fascicolo parte opposta). Controparte_2
Contr A tale riguardo, deve osservarsi che non ha contestato i propri inadempimenti, riconoscendoli esplicitamente nelle comunicazioni pec inviate tramite il proprio legale in data 1.8.2024 3.8.2024
(doc. 4 e doc.5 fascicolo parte opposta).
Deve ritenersi, pertanto, la fondatezza della domanda dell'Opponente relativamente alla richiesta di dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta
Del resto, la convenuta, restando contumace, non ha fornito a questo giudice elementi atti ad inficiare in punto an e quantum le predette risultanze documentali.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Opposto e, visto l'art. 91 c.p.c., vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 15577/2024, RG 34196/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 11.11.2024 -15.11.2024 a favore di per il pagamento della somma di Controparte_1
€ 22.199,75;
- dichiara l'inadempimento da parte di nell'esecuzione delle obbligazioni Controparte_1 assunte nel contratto di subappalto sottoscritto dalle parti il 09.01.2024 e per l'effetto ne dichiara la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. CP_
- dichiara che nulla è dovuto da nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
- condanna la convenuta opposta alla rifusione a favore dell'attrice Controparte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.515,50, di cui € 3.397 per compensi Parte_1 professionale e € 118,50 per spese esenti, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA
Così deciso in Milano, il 10/09/2025
Il GOT
(Micaela Magri)