Versione
31 dicembre 1988
31 dicembre 1988
Art. 3. (Miglioramenti delle pensioni superiori al
trattamento minimo) 1. Con effetto dal 1 gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1) , 2) , 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono disposti, al fine di avviare, tra l'altro, anche la rivalutazione delle pensioni conseguite con una anzianita' conributiva superiore a 780 settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1 gennaio 1988, ulteriori miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1 gennaio 1990, per un ammontare complessivo di lire 300 miliardi in ragione di anno.
Nota all'art. 3, comma 1:
Gli aumenti di cui ai numeri 1) , 2) , 3) e 4) del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 140/1985 (per il titolo vedere nota precedente) sono i seguenti:
"Art. 5 (Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
1) 40 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968;
2) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1971;
3) 20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1972-31 dicembre 1977;
4) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1978-30 giugno 1982".
trattamento minimo) 1. Con effetto dal 1 gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1) , 2) , 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono disposti, al fine di avviare, tra l'altro, anche la rivalutazione delle pensioni conseguite con una anzianita' conributiva superiore a 780 settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1 gennaio 1988, ulteriori miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1 gennaio 1990, per un ammontare complessivo di lire 300 miliardi in ragione di anno.
Nota all'art. 3, comma 1:
Gli aumenti di cui ai numeri 1) , 2) , 3) e 4) del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 140/1985 (per il titolo vedere nota precedente) sono i seguenti:
"Art. 5 (Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
1) 40 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968;
2) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1971;
3) 20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1972-31 dicembre 1977;
4) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1978-30 giugno 1982".
Giurisprudenza • 30
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/09/2003, n. 12862Provvedimento: […] L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1989, emanato in attuazione dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, dispone al primo comma: "Con effetto dal 1 […] Risulterebbe del tutto irragionevole privare dei miglioramenti voluti dall'art. 3 della legge n. 544 del 1988 i titolari di pensioni aventi la decorrenza fissata e costituite da almeno 781 settimane di contribuzione per il solo fatto che la integrazione al minimo sia stata corrisposta solo dopo il 31 dicembre 1989, mentre in precedenza la pensione veniva corrisposta al puro calcolo per la presenza di redditi ostativi.Leggi di più...
- applicabilità·
- miglioramenti pensionistici ex art. 3 della legge n. 544 del 1988·
- presupposti·
- pensioni·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti·
- misura