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Articolo 4 della Legge 2 agosto 2007, n. 132
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Legge 2 agosto 2007, n. 132
Articolo 4 della Legge 2 agosto 2007, n. 132
Versione
24 agosto 2007
Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 24 agosto 2007
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