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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/10/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis 12 e ss. C.P.C., da
1) sig. , (C.F. ) nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(Turchia), residente in [...]d'Italia (CO), cittadino italiano, con l'Avv. Veronica Liviero (C.F. ) C.F._2
nei confronti di
2) sig.ra (C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...], cittadina italiana con l'Avv. Elisabetta Rovaglia (C.F. ) C.F._4
con la costituzione di
3) avv. (C.F. ), in proprio e in qualità di Curatrice del CP_1 C.F._5
minore ( ), nato a Sorego (Svizzera) in [...] Per_1 CodiceFiscale_6
22.05.2015
i quali hanno contratto matrimonio in TURCHIA, in data 10.8.2001 – atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Campione d'Italia n. 16, parte II, serie C, anno 2010
separati consensualmente con verbale in data 20.04.2021, omologato dal Tribunale di Como con decreto del 7.05.2021, depositato il 12.05.2021, nel procedimento rubricato al n. 3848/2020 R.G.
Tribunale di Como,
1 con i seguenti figli minori/maggiorenni non economicamente indipendenti:
(maggiorenne) nato il [...] a [...]; Per_2
(maggiorenne) nato il nato il [...] a [...]; PEona_3
- minorenne), nato il [...] a [...], Per_1
tutti residenti a [...]
FATTO
Il sig. con ricorso depositato in data 28.09.2025, richiedeva pronuncia divorzile alle Parte_1
seguenti condizioni: “_1) ridurre l'assegno mensile di € 935,00,= che i coniugi avevano concordato
in sede di separazione a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, rideterminandolo
nell'importo complessivo di € 500,00= (€ 150,00 per € 150,00 per ed € 200,00 per Per_1 Per_3
soggetto a rivalutazione Istat, o in quel diverso importo che il Tribunale riterrà di giustizia;
Per_2
_2) adottare, anche ai sensi dell'art. 473 bis 39 C.P.C. i provvedimenti opportuni per ripristinare il
diritto di visita del genitore non collocatario (il padre), nel rispetto della preminente esigenza di
tutela del minore nominando ex art. 473 bis 27 c.p.c. i Servizi Sociali competenti affinchè Per_1
possano adeguatamente monitorare il nucleo familiare;
_3) pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i signori e alle condizioni Parte_1 Parte_2
indicate nella narrativa del presente ricorso, ovvero con affidamento condiviso dei figli minorenni, versamento alla madre di un assegno complessivo di € 500,00= a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 150,00 per € 150,00 per ed € 200,00 per , con 50% Per_1 Per_3 Per_2
contributo spese extra assegno, ed assegnazione della casa coniugale alla madre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, VI comma, L. 1.12.1970, n. 898, con relative spese ordinarie interamene a carico dell'assegnataria ed eventuali spese straordinarie a carico di entrambi i comproprietari per
la quota ciascuno di ½.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre 15% rimborso spese generali e Cassa Forense come
per legge.
Con decreto n. cronol. 16776/2023 del 02/11/2023 il Giudice, dott.ssa Nicoletta Sommazzi, fissava l'udienza di comparizione parti per il giorno 9/05/2024 ore 12.30, conferendo ai Parte_3
l'incarico di monitorare il nucleo familiare.
[...]
2 Si costituiva in giudizio in data 9.01.2024 la sig.ra assistita dall'avv. AR Marchesini, Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - accertare e dichiarate la
nullità/inammissibilità del ricorso per i motivi dedotti in atto.
In via cautelare e urgente:
- autorizzare la sig.ra a trasferirsi con i figli minori a Zurigo;
Parte_2
- disporre, se ritenuto opportuno, la nomina di un curatore speciale per i minori ai sensi dell'art.
473 bis 8, comma 1 lett. c);
- integrare l'incarico conferito agli assistenti sociali come meglio indicato al punto 4) che precede.
In via principale e nel merito: previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti
dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), L. 898/70, la cessazione degli effetti civili del
matrimonio civile celebrato tra i sigg.ri e nel Comune di Siranigusmane Parte_2 Parte_1
(Turchia), il giorno 10.08.01, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni
di legge, alle seguenti condizioni:
- sino a quando l'immobile non verrà venduto e la ricorrente non si sarà trasferita in altro luogo,
assegnare la casa familiare alla stessa, dando atto che il resistente se ne è già allontanato al momento
della separazione, asportando beni ed effetti personali;
- revocare l'affidamento condiviso dei figli minori e disporre l'affidamento esclusivo alla madre con
collocazione presso la medesima residenza della stessa, sino a quando il padre non avrà dato prova
di aver seguito un percorso terapeutico con esito positivo ovvero sino a quando ritenuto necessario;
- disporre, tenuto conto delle attuali esigenze dei figli, che il sig. provveda al Parte_1
mantenimento dei minori mediante versamento alla madre, dell'importo di Frsv. 800.- mensili, o la
diversa somma ritenuta eque e di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo, con prima
rivalutazione a dicembre 2024;
- disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte Parte_1
dal SNN oltre a quelle dell'assicurazione sanitaria obbligatoria, spese dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse dei minori, secondo quanto previsto dal Protocollo
siglato in data 24.05.18 dal Tribunale di Como;
3 - disporre che il diritto di visita venga esercitato dal sig. in sede protetta, nel rispetto Parte_1
delle esigenze dei minori e dei genitori e sino a quando le condizioni del padre non permettano un'altra regolamentazione;
- disporre l'autorizzazione al rilascio dei documenti di espatrio dei figli minori. Il tutto con condanna
del ricorrente alle spese di lite”.
Il Giudice, dott.ssa Nicoletta Sommazzi, letta la costituzione della sig.ra con Parte_2
provvedimento del 12.01.2024 nominava Curatrice dei due figli minorenni, (divenuto Per_3
maggiorenne in corso di causa) e l'avv. , che con memoria di costituzione Per_1 CP_1
depositata il 10.04.2024 rassegnava le seguenti conclusioni: “-Disporre l'affido dei minori all'Ente
Comune di Campione di Italia, salvo che i genitori decidano di avviare un percorso di Coordinazione
genitoriale anche on line con un professionista con base psicologo/psicoterapeutico che educhi la
coppia ad una sana bigenitorialità, aiuti, sostenga o disponga decisioni in loro sostituzione, in caso
di disaccordo, su aree come educazione, salute, scuola, con possibilità di modificare la qualità del
piano genitoriale. -mantenere il monitoraggio dei servizi sociali sul nucleo familiare, con invito
Part affinché le figure che accompagnano i rispettivi genitori, siano sentiti e conosciuti dal , come i
nonni paterni e il compagno della madre dei minori;
-disporre un percorso di coaching per il minore
in tempi brevi. La scelta del professionista, in assenza di accordi dei genitori, entro 10 giorni Per_3
Part dal provvedimento del Tribunale, sarà scelto dal , o dal Co.ge se nominato o dal curatore
speciale se autorizzato. -confermare il collocamento prevalente dei minori e presso Per_1 Per_3
la casa oggi assegnata alla madre. -disporre il seguente piano genitoriale: che potrà essere
implementato o diminuito in base al rispetto delle regole sopra esposte, al percorso individuale dei due genitori e anche all'esito dei procedimenti penali del padre -dopo esito della relazione del CPS
,e in base esito procedimenti penali, il padre, gradualmente, in spazio neutro alla presenza di
Per_ psicologa e educatrice incontrerà il figlio sino a due giorni a settimana dalle 15 alle 18 ,
Part compatibilmente alle attività scolastiche del figlio. Il relazionerà andamento degli incontri con
interruzione in caso di pregiudizi da condotte paterne o implementazioni anche in base al percorso
di counselor presso ICARUS di Como o presso professionisti privati di Como reperibili sul sito dei
counselor. -disporre che la madre potrà portare una volta al mese il figlio a Zurigo, da venerdì Per_1
dopo scuola a domenica, con rientro per le lezioni del lunedì, favorendo anche la conoscenza della
lingua tedesca .La madre dovrà continuare a favorire le amicizie che il figlio ha con i compagni di
4 scuola, facendolo partecipare alle feste dei compagni e ad una maggior impegno negli studi. -
disporre che la madre potrà portare il figlio un mese a Zurigo per farlo anche partecipare a corsi
per bambini per imparare il tedesco. E organizzare incontri anche con i fratelli di del minore Per_4
Per_ e che vive a Berlino. -disporre che la madre iscriva in estate per un campo estivo PEona_5
organizzato anche dalla scuola per favorire il legame, forte, con i propri compagni di scuola . -
disporre per le Festività Natalizie: Il figlio trascorrerà le Festività Natalizie, in alternanza, Per_1
di anno in anno, dal 23/12 al 31/12, con un genitore e dal 31/12 al 6/01 con l'altro genitore, in base
a monitoraggio, andamento dei percorsi. Per periodo natalizio si intende dall'ultimo giorno di
chiusura della scuola al primo giorno di ripresa delle lezioni. -disporre per le feste pasquali che
le trascorra dal Giovedì Santo sino al sabato antecedente la Pasqua con un genitore e dalla Per_1
domenica di Pasqua sino al martedì successivo con l'altro genitore;
così in alternanza tra i genitori
di anno in anno. In base a monitoraggio, andamento dei percorsi. Per periodo pasquale si intende dall'ultimo giorno di chiusura della scuola al primo giorno di ripresa delle lezioni. -Disporre un
percorso di educazione domiciliare per con deposito di relazione di aggiornamento della Per_1
educatrice ogni due mesi che sarà deposita insieme a quella periodica del STM;
-disporre per il
minore un percorso di coaching con sessioni individuali con ragazzo, della durata di 1 ora, Per_3
ogni settimana, di persona oppure online. Il numero minimo per avere un percorso produttivo è di 5
sessioni. -onerare la madre sia onerato dall'intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale
ed uno di sostegno alla genitorialità per implementare le sue capacità genitoriali per focalizzarsi in
modo costruttivo ed efficace sui bisogni evolutivi del figlio.. -onerare che il padre segua un percorso
di percorso di consoluer per analizzare il funzionamento paterno, e come uomo, anche rispetto alle
dinamiche che il padre mette in atto nella relazione con i figli, con la moglie e -disporre a carico del
Per_ padre il contributo di mantenimento per i figli e di euro 300,00 mensili ciascuno per Per_3
dodici mensilità entro il 20 del mese da versare sul conto corrente della madre. -Disporre la
contribuzione al 50% in capo ad entrambi i genitori delle spese straordinarie secondo il Protocollo
disposto dal Tribunale di Como. Il percorsi per i figli rientrano nelle spese mediche per i figli. -
Disporre a favore della madre l'importo di AUU nella misura del 100 %”.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 C.P.C. e all'esito dell'udienza di comparizione delle Parti, il Giudice, dott.ssa Nicoletta Sommazzi, sciogliendo la riserva assunta disponeva ctu psicodiagnostica sia per individuare nel caso di specie il miglior regime di affidamento, collocamento
5 e visite per sia per valutare l'opportunità di un trasferimento di detto minore con la madre a Per_1
Zurigo, tenuto conto delle fragilità del minore e delle sue relazioni col padre, il fratello . Per_3
Stante la mancata accettazione dell'incarico da parte del dott. veniva nominato quale Per_6
CTU la dott.ssa , che in seguito prestava il giuramento di rito. PEona_7
Con memoria depositata in data 25.06.2024 l'avv. Elisabetta Rovaglia si costituiva in giudizio per la sig.ra in sostituzione del precedente difensore revocato. Parte_2
All'udienza del 10.10.2024 venivano assegnato il quesito al CTU dott.ssa , assegnandole Per_7
termine sino al 15.07.2024 per il deposito dell'elaborato peritale, con rinvio del procedimento per l'esame della ctu all'udienza del 24.9.2025, ore 10.30.
A conclusione delle operazioni peritali, la dott.ssa in data 9.07.2025 depositava la propria Per_7
relazione.
All'udienza del 24.09.2025 le procuratrici delle parti davano atto che i genitori avevano raggiunto un accordo sull'affidamento del figlio minorenne e il mantenimento della prole, sicchè chiedevano
concordemente fissarsi udienza di rimessione della causa al Collegio per rassegnare conclusioni
congiunte, rinunciando ai termini per deposito memorie conclusionali.
La causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. (senza assegnazione dei termini per deposito scritti conclusivi) all'udienza del 21.10.2025, disponendo che tale udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno dell'udienza, ore 8.00 per il deposito delle note.
Nell rispetto del suddetto termine, le Parti hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie di legge e del caso, vista la Sentenza parziale emessa l'11.10.2024 dal Tribunale di Como n. 1221/2024, pubblicata il 18/11/2024, passata in giudicato, con cui è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra i signori (C.F. Parte_1
) nato il [...] in [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nata il [...] in [...], celebrato in TURCHIA, in data C.F._3
10.8.2001 – atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Campione d'Italia n. 16, parte II, serie C, anno 2010,
NEL MERITO: adottare le seguenti statuizioni concordate dalle Parti circa l'affidamento del figlio minorenne ( , nonchè la regolamentazione dei rapporti economici tra gli ex coniugi e Per_1
genitori:
_1) AFFIDAMENTO DEL FI NE AN GU:
6 _1.1)disporsi l'affidamento condiviso del figlio minorenne ( con collocazione Per_1
prevalente presso la madre.
_1.2) Regolarsi la frequentazione del predetto minore col genitore non collocatario (il padre sig. Pt_1
come da seguente
[...]
CALENDARIO:
_Settimana 1:
_lunedì il padre potrà prendere all'uscita da scuola (o centro estivo) fino al martedì, con Per_1
accompagnamento a scuola (o centro estivo), pernottamento a casa del padre il lunedì;
_Giovedì-venerdì: il padre prenderò il figlio dall'uscita da scuola e lo terrà con sé sino alle ore 15:30, riaccompagnandolo a casa della madre prima di iniziare il proprio turno di lavoro.
_Settimana 2:
_ martedì il padre prenderà dall'uscita da scuola (o centro estivo) sino al mercoledì mattina Per_1
quando lo accompagnerà a scuola (o centro estivo), pernottamento a casa del padre il martedì;
_Venerdì: il padre prenderò il figlio dall'uscita da scuola e lo terrà con sé sino alle ore 15:30, riaccompagnandolo a casa della madre prima di iniziare il proprio turno di lavoro.
_Sabato e domenica: starà dalle ore 9:30 alle ore 15:30/16 col padre e quest'ultimo lo Per_1
riaccompagnerà a casa della madre prima iniziare il proprio turno di lavoro. Il minore, pertanto, pernotterà a casa della madre sia il sabato che la domenica.
_Settimana 3:
_lunedì il padre potrà prendere all'uscita da scuola (o centro estivo) fino al martedì, con Per_1
accompagnamento a scuola (o centro estivo), pernottamento dal padre il lunedì;
_martedì il padre prenderà dall'uscita da scuola (o centro estivo) e lo terrà con sé sino al Per_1
mercoledì mattina, accompagnandolo a scuola (o centro estivo), pernottamento dal padre il martedì;
_ Giovedì-venerdì: il padre prenderò il figlio dall'uscita da scuola (ore 12.45) e lo terrà con sé sino alle ore 15:30, riaccompagnandolo a casa o a scuola della madre prima di iniziare il proprio turno di lavoro.
_Settimana 4:
-Martedì: il padre prenderà dall'uscita da scuola (o centro estivo) e lo terrà con sé sino al Per_1
mercoledì mattina, accompagnandolo a scuola (o centro estivo), pernottamento dal padre il martedì;
_Venerdì: il padre prenderà il figlio dall'uscita da scuola e lo terrà con sé sino alle ore 15:30, riaccompagnandolo a casa della madre prima di iniziare il proprio turno di lavoro.
_ Sabato e domenica: l'ultimo fine settimana del mese - compatibilmente con i turni di lavoro del sig. PE resso il Ristorante del Casinò di Campione d'Italia o fatta la salva la disponibilità di un baby sitter
(di fiducia di entrambi i genitori) - il sabato mattina alle 9.30 verrà accompagnato dalla madre Per_1
a casa del padre, con cui resterà tutto il giorno, restando a dormire dal padre (o eventualmente da
7 parenti/amici, il cui nominativo dovrà essere previamente indicato anche alla madre) e verrà riaccompagnato a casa della madre il giorno seguente (la domenica) alle ore 15.30 (pernottamento del PE sabato a casa del padre). Nel caso in cui il padre non riesca ad organizzarsi come sopra, il sig. ove gli impegni lavorativi lo consentano e sentite anche le esigenze della sig.ra si impegna ad Parte_2 organizzarsi per trascorrere durante l'anno dei week end con (da venerdì pomeriggio a domenica Per_1
pomeriggio o da sabato mattina sino al lunedì mattina) o tempi più lunghi (4/5 giorni consecutivi); eventuali pattuizioni in tal senso verranno prese dalle Parti con congruo anticipo, in un clima di mutua collaborazione.
1.3) VACANZE SCOLASTICHE. Durante le vacanze scolastiche del minore regolarsi la Per_1
frequentazione/pernottamento col genitore non collocatario (il padre), come segue:
_ Vacanze autunnali: in concomitanza con le vacanze scolastiche autunnali di a Per_1
novembre (che nel 2025 sono comprese tra il 3 al 9 novembre), starà col padre dal lunedì Per_1
mattina sino al sabato o domenica pomeriggio.
_Festività Natalizie: trascorrerà con il padre il 24 dicembre di ogni anno e si fermerà a Per_1
dormire da lui;
il giorno 25 dicembre il padre, prima di iniziare il proprio turno di lavoro al ristorante, riaccompagnerà dalla madre verso le ore 15.30. Per_1
I genitori si impegnano a conservare e a trasmettere anche al figlio le tradizioni delle rispettive famiglie di origine.
_Vacanze estive: potrà condividere un periodo di ferie, della durata di 15 giorni anche Per_1
non consecutivi, con ciascuno dei due genitori. Il periodo in questione verrà previamente concordato tra i due ricorrenti, entro il 30/04 di ogni anno, così da consentire le necessarie prenotazioni dei soggiorni ed evitare sovrapposizioni.
Resta inteso che, qualora un genitore dovesse riuscire a godere di un periodo di ferie maggiore, potrà comunicarlo all'altro con un congruo preavviso e, qualora vi sia pieno accordo tra i coniugi, potrà eventualmente essere organizzato anche un periodo più lungo di vacanza con il minore.
1.4). COORDINAZIONE GENITORIALE.
I genitori si impegnano, nel caso in cui si rendesse opportuno migliorare la comunicazione tra loro e/o ad essere supportati su decisioni inerenti il figlio ad avviare un percorso di coordinazione Per_1
genitoriale, il cui professionista sarà scelto di comune accordo, attingendo alle associazioni di coordinazioni italiane esistenti e/o ai consultori in cui tale figura è presente;
gli stessi concordano di impegnarsi ad attivare tale percorso o uno che risulti adeguato per un supporto alle capacità genitoriali prima di attivare eventuali cause giudiziarie future.
1.5). Iscrizione alla scuola secondaria del figlio Nell'interesse del minore (iscritto Per_1 Per_1
8 all'ultimo anno della scuola primaria di Campione d'Italia) si dà atto che il predetto proseguirà il proprio percorso studi presso la scuola pubblica di Campione d'Italia; restano salvi diversi accordi futuri dei genitori che dovranno essere presi di comune accordo, considerando in primis il benessere del minore.
_ 2) ASPETTI ECONOMICI.
Regolarsi i rapporti economici tra gli ex coniugi e genitori, anche con riguardo al mantenimento della prole (i figli maggiorenni ed e il figlio minorenne , come segue: Per_2 Per_3 Per_1
2.1)I signori e danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver Parte_1 Parte_2 domande da svolgere l'uno nei confronti dell'altra.
_2.2) Quanto al mantenimento dei tre figli, si conviene che:
- a) Le spese universitarie di iscritto all'ultimo anno dell'Università a Berlino, saranno Per_2
ad integrale carico della madre;
_b) Contributo per il mantenimento dei figli: il padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, verserà alla madre un assegno mensile entro il 20 di ogni mese pari ad
€ 900,00 (diconsi euro novecento/00), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
Quando , che attualmente svolge un lavoro a tempo parziale insufficiente a garantirgli Per_2
l'indipendenza economica, avrà un'occupazione a tempo pieno (anche se nelle forme di collaborazione a progetto o altri tipologie contrattuali di lavoro parasubordinato o con partita iva), il quantum del suddetto assegno verrà automaticamente ridotto ad € 350,00= (diconsi euro trecentocinquanta/00) per ed € 350,00 (diconsi euro trecentocinquanta/00) per , Per_1 Per_3 per complessivi € 700,00= (diconsi euro settecento/00).
Resta inteso che successivamente, al raggiungimento anche dell'indipendenza economica di
, l'assegno verrà ridotto ad € 350,00= (diconsi euro trecentocinquanta/00) e, infine, con Per_3
l'indipendenza economica anche di nulla sarà più dovuto dal padre alla madre. Per_1
Il contributo al mantenimento sopra indicato sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT a partire dall'anno successivo emissione sentenza.
- c) Le spese extra assegno di cui al Protocollo del Tribunale di Como, cui le parti rinviano e da intendersi qui integralmente richiamato nel suo contenuto, saranno suddivise al 50% tra i genitori e verranno rimborsate dall'altro genitore secondo le modalità previste nel Protocollo;
-d) L'ex casa coniugale, sita in Campione d'Italia Via Totone n. 17 ex art. 6, VI comma, L.
898/70, di proprietà di entrambi gli ex coniugi, verrà assegnata in godimento alla madre, la sig.ra finché conviverà con i figli (minorenni o maggiorenni non Parte_2 economicamente indipendenti). L'eventuale trascrizione del provvedimento di assegnazione avverrà a cura e spese della sig.ra Parte_2
9 Le spese condominiali ordinarie, la tassa dei rifiuti e le utenze saranno integralmente (100%) a carico della sig.ra Le spese condominiali straordinarie saranno invece suddivise tra Parte_2
gli ex coniugi e comproprietari al 50% ciascuno.
Quanto a migliorie, addizioni e spese straordinarie per il mantenimento dell'immobile, le stesse dovranno essere previamente concordate dai comproprietari. Per quanto qui non previsto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile sulla comunione. Resta quindi inteso che la sig.ra non potrà darà in locazione l'immobile a terzi senza il preventivo consenso del Parte_2
comproprietario sig. Parte_1
_3) SPESE DI LITE.
3.1) La presente causa viene definita a spese legali integralmente compensate.
3.2) Le competenze del CTU dott.ssa , già liquidate dal Tribunale, resteranno a carico dei due Per_7
ex coniugi pro quota.
4) CLAUSOLA FINALE- impegno alla cooperazione genitoriale e al rispetto reciproco.
I signori e - fermo quanto previsto al punto 1.4 circa il ricorso alla coordinazione Parte_1 Parte_2
genitoriale- consapevoli dell'importanza del rispettivo ruolo genitoriale, si impegnano a vivere nel mutuo rispetto e a cooperare diligentemente nell'educazione dei figli, tutelando gli interessi superiori dei predetti e garantendo a quest'ultimi un clima familiare sereno ed equilibrato.
***
Si dichiara, sin da ora, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza divorzile”
L'Avv. , quale Curatrice del minore ha espresso il proprio benestare alle suddette CP_1 Per_1
condizioni concordate dai coniugi.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
10 Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
richiamata la Sentenza parziale emessa da codesto Tribunale in data 11.10.2024, n. 1221/2024,
pubblicata il 18/11/2024, passata in giudicato, con cui è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra i signori (C.F. ) nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
NE (Turchia) e (C.F. ), nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._3
(Libia), celebrato in TURCHIA, in data 10.8.2001 – atto trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Campione d'Italia n. 16, parte II, serie C, anno 2010; ordinando la trasmissione della sentenza, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Campione d'Italia (CO), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campione d'Italia (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 22.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
11