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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 514/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Silvia Migliori Giudice dott. Arianna D'Addabbo Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.10.2025, letto il reclamo proposto da avverso il decreto del Giudice Tutelare di Bologna Parte_1 del 3.1.2025 con il quale era dichiarato improcedibile, per mancata effettiva notifica al beneficiando dell'atto introduttivo, il ricorso per l'apertura di amministrazione di sostegno;
CP_1 letta la comparsa di costituzione e risposta depositata dal predetto in data 11.3.2025; CP_1 letti i successivi atti depositati nella procedura e, in particolare, la CTU medico legale a firma dott.
Per_1 udite le parti all'udienza dell'11 marzo e 15 aprile 2025; osserva quanto segue.
1. Ai fini dell'utile apertura di procedimento per amministrazione di sostegno ex art. 404 ss. c.c. costituisce passaggio ineludibile l'audizione personale dell'interessato (cd. beneficiando) da parte del Giudice Tutelare. Depone in tal senso il dettato di cui al comma secondo dell'art. 407 c.c. laddove viene espressamente enunciato che “il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce”, da leggersi secondo un duplice ordine di considerazioni improntate a necessità di ordine tanto pratico, quanto garantistico.
1.1 Sotto il primo profilo risulta chiaro come l'adozione di misure (almeno) in parte limitative della capacità di agire di un soggetto, adottate in ragione di una alterazione della capacità di questi di provvedere in via autonoma dai propri interessi, non possa che passare per un apprezzamento diretto da parte del Giudice delle condizioni psico-fisiche dell'interessato e di una adeguata autodeterminazione del medesimo. L'oggetto stesso devoluto alla cognizione del Giudice all'atto di valutare l'opportunità o meno di un'apertura di amministrazione di sostegno, d'altra parte, altro non è che un apprezzamento globale ed almeno in parte anche prognostico sulla persona del beneficiando e sulle eventuali difficoltà che questi possa avere nel condurre la propria esistenza in autonomia, ossia sprovvisto del supporto di un amministratore, quale quello che verrebbe nominato in esito all'apertura della procedura.
1.2 Il secondo profilo di considerazioni retrostanti alla necessità di audizione ed involgenti la funzione garantista del “colloquio”, invero, chiamano in causa principi fondanti l'ordinamento stesso, dal momento che non sarebbe tollerabile incidere -anche soltanto in via parziale- sulla capacità di agire di un soggetto senza che di questi fossero audite le ragioni sul punto. Un diverso risolversi verrebbe, infatti, a ledere il quantum minimo di garanzie (contraddittorio, giudice terzo ed imparziale, right to speach) ineludibilmente richieste per ogni provvedimento giudiziale impattante sulla sfera personale ed intima della persona, scoprendo del resto il fianco a sin troppo facili contestazioni e revocando in dubbio la stessa neutralità della decisione: un provvedimento che abbia pretermesso le istanze di una pagina 1 di 5 tra le parti in causa sarebbe per ciò solo un provvedimento debole, inadatto ad essere accettato dai destinatari quale risultato di un processo decisionale corretto ed imparziale.
1.3 Il quadro così ricostruito deve, tuttavia, tenere anche conto delle esigenze superiori retrostanti agli strumenti che il Libro Primo del Codice offre a tutela della persona, laddove il concetto stesso di tutela reca con sé un ineludibile portato di imperatività e necessarietà: l'interesse del beneficiando ad essere aiutato viene a sovrapporsi con l'interesse pubblico, sub specie di interesse della collettività a che chi non risulti pienamente capace di provvedere a sé medesimo possa essere sostenuto dall'intervento dell'ordinamento stesso. In questo senso deve ritenersi che eventuali comportamenti dilatori o di sottrazione del beneficiando ai meccanismi volti a valutare l'opportunità o meno di attivare la procedura possano assumere un peso nella valutazione dello stesso Giudice Tutelare sull'opportunità di dare corso alla stessa.
1.4 Allo stesso modo, deve ritenersi che l'intervento del beneficiando nel corso del procedimento stesso, financo in sede di reclamo -come nel caso in trattazione- assolva adeguatamente all'indefettibile esigenza difensiva sopra descritta. Con la costituzione nel presente procedimento, in altre parole, ha di fatto “sanato” il CP_1 vulnus che minava la piena costituzione del contraddittorio nel corrente giudizio, rimuovendo ogni ostacolo ad un pieno apprezzamento sul merito delle sue vicende personali.
2. Ciò posto, il Collegio non può che rilevare le innumerevoli “dissonanze” e “bizzarrie” che hanno contraddistinto la conduzione della propria vita personale da parte del beneficiando in anni recenti e che fanno tutte, prima facie, deporre per la necessità del di essere assistito ai sensi degli artt. CP_1 404 ss. c.c.
2.1 Destinatario di un cospicuo risarcimento danni in esito ad un grave sinistro, il Sig. ha - CP_1 solamente negli ultimi cinque anni- consumato l'equivalente di 544.127,75 euro (come risultante dagli atti di causa, posto che alla data del 5.10.2020 disponeva della somma pari ad € 598.127,75 – cfr rendiconto finale depositato dall'ads – mentre all'attualità dispone di € 54.000 – come riferito dallo stesso CTP), senza peraltro che consti la destinazione di tali sostanze all'acquisto di beni durevoli, capaci almeno in parte di trattenere valore ed essere eventualmente atti alla liquidazione in caso di necessità. Di tali evidenze sembra trovarsi riscontro nella documentazione bancaria acquisita in data 14.8.2025, dalla quale emerge un inesorabile e continua consunzione dei risparmi del sig. , nelle forme CP_1 di una costante erosione del deposito titoli intestato al medesimo ed in un disordinato disallineamento tra le entrate e le uscite dello stesso -tutto in favore di queste ultime- che ha rappresentato un tratto caratterizzante la gestione patrimoniale del almeno negli ultimi tre anni. CP_1
2.2 Ancora, la richiamata CTU ha permesso di apprezzare, quanto alle condizioni psichiche del Per_1 reclamato, la presenza di un “Disturbo della Personalità Narcisistico che ha attivato difese psichiche disfunzionali e patologiche le quali hanno, in una dinamica circolare, irrigidito ulteriormente la patologia della personalità. Tale condizione psicopatologica è alla base del comportamento abituale del periziando, caratterizzato da larghezza nello spendere che gli impedisce di gestire in modo adeguato il proprio patrimonio” nell'ambito di un “un pattern pervasivo di grandiosità (nella fantasia
o nel comportamento), necessità di ammirazione e mancanza di empatia che inizia entro la prima età adulta”. L'analisi di tali caratteristiche della personalità, secondo il CTU, segnala un “peggioramento delle condizioni psicopatologiche del sig. , non per l'insorgenza di patologie nuove, ma per CP_1 Cont l'evoluzione negativa di quelle preesistenti che, dopo la sospensione del provvedimento di hanno seguito nella loro evoluzione la sola spinta, non più modulata, delle difese maniacali-narcisistiche del periziando”, con compromissione dunque delle condizioni psichiche che già in anni precedenti avevano reso necessario per il reclamato l'apertura di una prima procedura di amministrazione di sostegno. All'esito delle osservazioni inviate dal CT di parte reclamata, di segno diametralmente opposto, il ctu ha ribadito le proprie conclusioni esplicitando ulteriormente la ricostruzione della vicenda e della pagina 2 di 5 situazione del periziando, ed è giunto a confermare le conclusioni già assunte. Si fa rinvio all'integrale lettura della relazione che illustra con estrema chiarezza le ragioni della risposta ai quesiti. Secondo un consolidato orientamento della Cassazione, (Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504), ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate.
2.3 La stessa osservazione della sfera intima e personale del reclamato permette di cogliere in filigrana svariati elementi di verosimile umana sofferenza (difficili i rapporti del con la famiglia di CP_1 origine, difficili i rapporti con la madre di sua figlia , così comprovando ulteriormente la Per_2 rappresentazione di una fragilità personale esorbitante dalle condizioni di ordinaria capacità di gestione dei propri interessi.
2.4 Nel quadro così delineato e tanto indicativo della necessità del sig. di beneficiare di un CP_1 supporto esterno nella gestione del proprio patrimonio residuo, viene a collocarsi quale mero
“sovrappiù” il dato dell'intestazione di un singolare quantitativo di autoveicoli in capo al reclamato e le turbolente vicende di fermo amministrativo che hanno riguardato alcuni tra i medesimi.
3. Tutti i richiamati elementi -eclatanti e significativi- rendono necessario, ad avviso del Collegio, la riapertura del procedimento di primo grado, il cui utile svolgimento risulta ora garantito dalla presenza in giudizio dell'interessato, rendendosi necessario pervenire alla nomina di un amministratore di sostegno in favore di e ciò in quanto la prodigalità è un impulso patologico che CP_1 menoma la capacità del soggetto di valutare il significato economico dei propri atti e che lo spinge allo sperpero. Anche qualora volesse ritenersi che il reclamato non fosse affetto da infermità mentale, la misura verrebbe comunque applicata e ciò conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il prodigo, ossia chi mostri eccessiva larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare, in relazione alle proprie condizioni economiche, può essere soggetto alla nomina di un amministratore di sostegno a prescindere dal fatto che la prodigalità derivi da un'infermità e, quindi, anche quando sia collegata ad atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purchè dipendenti da motivi futili” (cfr Cass. N.36176/23) Va pertanto, nominato un ADS per il che va individuato al di fuori della cerchia familiare, per CP_1 la conflittualità che caratterizza ad oggi i reciproci rapporti, ma scegliendo una persona dotata di competenze adeguate e che già gode della fiducia del beneficiario, ovvero l'Avv. Francesco De Santi, con studio in Bologna.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e per l'effetto APPLICA a , nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_1
, C.F._1 la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno a tempo indeterminato a far tempo dalla data di deposito del presente decreto. NOMINA quale amministratore di sostegno l'avv. Francesco De Santi del Foro di Bologna con studio in Bologna, Galleria del Toro n. 3, col compito di sostituire il suddetto nei seguenti atti:
1. tutti gli atti di ordinaria amministrazione delle proprietà, dei diritti reali, degli emolumenti, dei rapporti postali e assicurativi, dei conti correnti e dei conti titoli;
2. gli incombenti fiscali, amministrativi ed assistenziali, anche previa attivazione dello SPID;
pagina 3 di 5 3. il pagamento dei debiti liquidi e incontestati, gli acquisti necessari per la vita quotidiana, oltre che all'arredo e alla manutenzione ordinaria dell'abitazione;
4. ogni atto di straordinaria amministrazione, ma solo previa distinta autorizzazione di questo Giudice Tutelare e previo deposito di adeguata documentazione. A tal fine l'amministratore di sostegno è autorizzato all'utilizzo del homebanking anche dispositivo, di tessera bancomat, di carte prepagate e di debito, nonché di altri eventuali sistemi informatici che consentano la visione e la gestione anche a distanza dei rapporti bancari, postali e assicurativi intestati al beneficiario. L'amministratore di sostegno è altresì autorizzato a revocare ogni delega a terzi esistente sui predetti rapporti correnti e/o postali, nonché l'eventuale spedizione delle comunicazioni su supporto cartaceo;
a estinguere eventuali rapporti cointestati con terzi – previo accordo con questi ultimi – e accederne altri intestati al solo beneficiario. Il beneficiario potrà compiere tutti gli altri atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana solo nei limiti di cui sopra;
più in particolare, egli mantiene piena capacità di agire a. per tutti gli atti cd “personalissimi” quali contrarre matrimonio, stipulare convenzioni matrimoniali;
disporre dei propri beni per donazione e per testamento;
le scelte personali connesse alla separazione personale e al divorzio;
gli atti a contenuto non patrimoniale riguardanti la filiazione;
b. quanto alle scelte medico-sanitarie e alla determinazione del luogo di vita;
c. per la gestione dello spillatico;
d. per l'estrazione di copia degli estratti conto dei rapporti bancari o postali direttamente dagli istituti che li gestiscono;
nonché per la ricezione di copia – direttamente dall'ADS – del rendiconto annuale già depositato. L'amministratore dovrà depositare, entro 30 gg. dal giuramento relazione inziale rappresentativa delle condizioni personali, sociali ed economiche del beneficiario, come meglio indicato in parte motiva e con espressa indicazione della somma proposta – in accordo con questi – quale spillatico (mensile o settimanale) e delle modalità di sua corresponsione.
A tal fine è sin d'ora autorizzato ad accedere alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari (come da circolare 08.07.2016 dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna).
All'amministratore di sostegno è inoltre fatto obbligo di rendiconto annuale in merito alla attività svolta, oltre che relativamente alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario a questo Giudice Tutelare (prima scadenza 31.12.2025); a tal fine si invita l'ads ad avvalersi dell'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale di questo Tribunale.
ASSEGNA all'amministratore di sostegno qui nominato il termine di giorni 7 per il deposito nel fascicolo telematico di dichiarazione, contenente la seguente formula di impegno “giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l'ufficio di amministratore di sostegno”, firmata con firma digitale, con assunzione di ogni responsabilità giuridica, civile e penale, di una falsa dichiarazione resa all'autorità giudiziaria. DISPONE che in conseguenza di ciò l'amministratore di sostegno già nominato debba intendersi immesso nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina in ogni sua parte;
lo stesso, quale pubblico pagina 4 di 5 ufficiale autorizzato da questo Giudice ex art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005, attesterà la conformità all'originale della copia del decreto di nomina esibito
Ogni ente, Pubblica Amministrazione ed istituto analogo (ivi compresi INPS, INAIL, Enti territoriali, PRA, ADE, Istituti di credito e postali, Banco dei pegni, etc) sono formalmente invitati, anche ex art. 344, comma 2, c.c. a consentire all'Amministratore di Sostegno la piena esplicazione delle proprie prerogative, nel rispetto dei dati personali dello stesso e con utilizzo di quelli del beneficiario (in rappresentanza del quale il primo agisce). MANDA alla Cancelleria del GT per l'inserimento del presente provvedimento nel fascicolo avente VG 4482/24, per gli adempimenti di rito, per le annotazioni del presente decreto sull'apposito registro e per le comunicazioni al beneficiario, all'amministratore di sostegno, al P.M. ed all'Ufficiale dello stato civile competente, al quale si ordina la trascrizione nei registri di nascita e la conseguente annotazione a margine dell'atto di nascita.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 28.10.2025 Il Giudice relatore, Dott. Arianna D'Addabbo Il Presidente, dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Silvia Migliori Giudice dott. Arianna D'Addabbo Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.10.2025, letto il reclamo proposto da avverso il decreto del Giudice Tutelare di Bologna Parte_1 del 3.1.2025 con il quale era dichiarato improcedibile, per mancata effettiva notifica al beneficiando dell'atto introduttivo, il ricorso per l'apertura di amministrazione di sostegno;
CP_1 letta la comparsa di costituzione e risposta depositata dal predetto in data 11.3.2025; CP_1 letti i successivi atti depositati nella procedura e, in particolare, la CTU medico legale a firma dott.
Per_1 udite le parti all'udienza dell'11 marzo e 15 aprile 2025; osserva quanto segue.
1. Ai fini dell'utile apertura di procedimento per amministrazione di sostegno ex art. 404 ss. c.c. costituisce passaggio ineludibile l'audizione personale dell'interessato (cd. beneficiando) da parte del Giudice Tutelare. Depone in tal senso il dettato di cui al comma secondo dell'art. 407 c.c. laddove viene espressamente enunciato che “il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce”, da leggersi secondo un duplice ordine di considerazioni improntate a necessità di ordine tanto pratico, quanto garantistico.
1.1 Sotto il primo profilo risulta chiaro come l'adozione di misure (almeno) in parte limitative della capacità di agire di un soggetto, adottate in ragione di una alterazione della capacità di questi di provvedere in via autonoma dai propri interessi, non possa che passare per un apprezzamento diretto da parte del Giudice delle condizioni psico-fisiche dell'interessato e di una adeguata autodeterminazione del medesimo. L'oggetto stesso devoluto alla cognizione del Giudice all'atto di valutare l'opportunità o meno di un'apertura di amministrazione di sostegno, d'altra parte, altro non è che un apprezzamento globale ed almeno in parte anche prognostico sulla persona del beneficiando e sulle eventuali difficoltà che questi possa avere nel condurre la propria esistenza in autonomia, ossia sprovvisto del supporto di un amministratore, quale quello che verrebbe nominato in esito all'apertura della procedura.
1.2 Il secondo profilo di considerazioni retrostanti alla necessità di audizione ed involgenti la funzione garantista del “colloquio”, invero, chiamano in causa principi fondanti l'ordinamento stesso, dal momento che non sarebbe tollerabile incidere -anche soltanto in via parziale- sulla capacità di agire di un soggetto senza che di questi fossero audite le ragioni sul punto. Un diverso risolversi verrebbe, infatti, a ledere il quantum minimo di garanzie (contraddittorio, giudice terzo ed imparziale, right to speach) ineludibilmente richieste per ogni provvedimento giudiziale impattante sulla sfera personale ed intima della persona, scoprendo del resto il fianco a sin troppo facili contestazioni e revocando in dubbio la stessa neutralità della decisione: un provvedimento che abbia pretermesso le istanze di una pagina 1 di 5 tra le parti in causa sarebbe per ciò solo un provvedimento debole, inadatto ad essere accettato dai destinatari quale risultato di un processo decisionale corretto ed imparziale.
1.3 Il quadro così ricostruito deve, tuttavia, tenere anche conto delle esigenze superiori retrostanti agli strumenti che il Libro Primo del Codice offre a tutela della persona, laddove il concetto stesso di tutela reca con sé un ineludibile portato di imperatività e necessarietà: l'interesse del beneficiando ad essere aiutato viene a sovrapporsi con l'interesse pubblico, sub specie di interesse della collettività a che chi non risulti pienamente capace di provvedere a sé medesimo possa essere sostenuto dall'intervento dell'ordinamento stesso. In questo senso deve ritenersi che eventuali comportamenti dilatori o di sottrazione del beneficiando ai meccanismi volti a valutare l'opportunità o meno di attivare la procedura possano assumere un peso nella valutazione dello stesso Giudice Tutelare sull'opportunità di dare corso alla stessa.
1.4 Allo stesso modo, deve ritenersi che l'intervento del beneficiando nel corso del procedimento stesso, financo in sede di reclamo -come nel caso in trattazione- assolva adeguatamente all'indefettibile esigenza difensiva sopra descritta. Con la costituzione nel presente procedimento, in altre parole, ha di fatto “sanato” il CP_1 vulnus che minava la piena costituzione del contraddittorio nel corrente giudizio, rimuovendo ogni ostacolo ad un pieno apprezzamento sul merito delle sue vicende personali.
2. Ciò posto, il Collegio non può che rilevare le innumerevoli “dissonanze” e “bizzarrie” che hanno contraddistinto la conduzione della propria vita personale da parte del beneficiando in anni recenti e che fanno tutte, prima facie, deporre per la necessità del di essere assistito ai sensi degli artt. CP_1 404 ss. c.c.
2.1 Destinatario di un cospicuo risarcimento danni in esito ad un grave sinistro, il Sig. ha - CP_1 solamente negli ultimi cinque anni- consumato l'equivalente di 544.127,75 euro (come risultante dagli atti di causa, posto che alla data del 5.10.2020 disponeva della somma pari ad € 598.127,75 – cfr rendiconto finale depositato dall'ads – mentre all'attualità dispone di € 54.000 – come riferito dallo stesso CTP), senza peraltro che consti la destinazione di tali sostanze all'acquisto di beni durevoli, capaci almeno in parte di trattenere valore ed essere eventualmente atti alla liquidazione in caso di necessità. Di tali evidenze sembra trovarsi riscontro nella documentazione bancaria acquisita in data 14.8.2025, dalla quale emerge un inesorabile e continua consunzione dei risparmi del sig. , nelle forme CP_1 di una costante erosione del deposito titoli intestato al medesimo ed in un disordinato disallineamento tra le entrate e le uscite dello stesso -tutto in favore di queste ultime- che ha rappresentato un tratto caratterizzante la gestione patrimoniale del almeno negli ultimi tre anni. CP_1
2.2 Ancora, la richiamata CTU ha permesso di apprezzare, quanto alle condizioni psichiche del Per_1 reclamato, la presenza di un “Disturbo della Personalità Narcisistico che ha attivato difese psichiche disfunzionali e patologiche le quali hanno, in una dinamica circolare, irrigidito ulteriormente la patologia della personalità. Tale condizione psicopatologica è alla base del comportamento abituale del periziando, caratterizzato da larghezza nello spendere che gli impedisce di gestire in modo adeguato il proprio patrimonio” nell'ambito di un “un pattern pervasivo di grandiosità (nella fantasia
o nel comportamento), necessità di ammirazione e mancanza di empatia che inizia entro la prima età adulta”. L'analisi di tali caratteristiche della personalità, secondo il CTU, segnala un “peggioramento delle condizioni psicopatologiche del sig. , non per l'insorgenza di patologie nuove, ma per CP_1 Cont l'evoluzione negativa di quelle preesistenti che, dopo la sospensione del provvedimento di hanno seguito nella loro evoluzione la sola spinta, non più modulata, delle difese maniacali-narcisistiche del periziando”, con compromissione dunque delle condizioni psichiche che già in anni precedenti avevano reso necessario per il reclamato l'apertura di una prima procedura di amministrazione di sostegno. All'esito delle osservazioni inviate dal CT di parte reclamata, di segno diametralmente opposto, il ctu ha ribadito le proprie conclusioni esplicitando ulteriormente la ricostruzione della vicenda e della pagina 2 di 5 situazione del periziando, ed è giunto a confermare le conclusioni già assunte. Si fa rinvio all'integrale lettura della relazione che illustra con estrema chiarezza le ragioni della risposta ai quesiti. Secondo un consolidato orientamento della Cassazione, (Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504), ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate.
2.3 La stessa osservazione della sfera intima e personale del reclamato permette di cogliere in filigrana svariati elementi di verosimile umana sofferenza (difficili i rapporti del con la famiglia di CP_1 origine, difficili i rapporti con la madre di sua figlia , così comprovando ulteriormente la Per_2 rappresentazione di una fragilità personale esorbitante dalle condizioni di ordinaria capacità di gestione dei propri interessi.
2.4 Nel quadro così delineato e tanto indicativo della necessità del sig. di beneficiare di un CP_1 supporto esterno nella gestione del proprio patrimonio residuo, viene a collocarsi quale mero
“sovrappiù” il dato dell'intestazione di un singolare quantitativo di autoveicoli in capo al reclamato e le turbolente vicende di fermo amministrativo che hanno riguardato alcuni tra i medesimi.
3. Tutti i richiamati elementi -eclatanti e significativi- rendono necessario, ad avviso del Collegio, la riapertura del procedimento di primo grado, il cui utile svolgimento risulta ora garantito dalla presenza in giudizio dell'interessato, rendendosi necessario pervenire alla nomina di un amministratore di sostegno in favore di e ciò in quanto la prodigalità è un impulso patologico che CP_1 menoma la capacità del soggetto di valutare il significato economico dei propri atti e che lo spinge allo sperpero. Anche qualora volesse ritenersi che il reclamato non fosse affetto da infermità mentale, la misura verrebbe comunque applicata e ciò conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il prodigo, ossia chi mostri eccessiva larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare, in relazione alle proprie condizioni economiche, può essere soggetto alla nomina di un amministratore di sostegno a prescindere dal fatto che la prodigalità derivi da un'infermità e, quindi, anche quando sia collegata ad atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purchè dipendenti da motivi futili” (cfr Cass. N.36176/23) Va pertanto, nominato un ADS per il che va individuato al di fuori della cerchia familiare, per CP_1 la conflittualità che caratterizza ad oggi i reciproci rapporti, ma scegliendo una persona dotata di competenze adeguate e che già gode della fiducia del beneficiario, ovvero l'Avv. Francesco De Santi, con studio in Bologna.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e per l'effetto APPLICA a , nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_1
, C.F._1 la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno a tempo indeterminato a far tempo dalla data di deposito del presente decreto. NOMINA quale amministratore di sostegno l'avv. Francesco De Santi del Foro di Bologna con studio in Bologna, Galleria del Toro n. 3, col compito di sostituire il suddetto nei seguenti atti:
1. tutti gli atti di ordinaria amministrazione delle proprietà, dei diritti reali, degli emolumenti, dei rapporti postali e assicurativi, dei conti correnti e dei conti titoli;
2. gli incombenti fiscali, amministrativi ed assistenziali, anche previa attivazione dello SPID;
pagina 3 di 5 3. il pagamento dei debiti liquidi e incontestati, gli acquisti necessari per la vita quotidiana, oltre che all'arredo e alla manutenzione ordinaria dell'abitazione;
4. ogni atto di straordinaria amministrazione, ma solo previa distinta autorizzazione di questo Giudice Tutelare e previo deposito di adeguata documentazione. A tal fine l'amministratore di sostegno è autorizzato all'utilizzo del homebanking anche dispositivo, di tessera bancomat, di carte prepagate e di debito, nonché di altri eventuali sistemi informatici che consentano la visione e la gestione anche a distanza dei rapporti bancari, postali e assicurativi intestati al beneficiario. L'amministratore di sostegno è altresì autorizzato a revocare ogni delega a terzi esistente sui predetti rapporti correnti e/o postali, nonché l'eventuale spedizione delle comunicazioni su supporto cartaceo;
a estinguere eventuali rapporti cointestati con terzi – previo accordo con questi ultimi – e accederne altri intestati al solo beneficiario. Il beneficiario potrà compiere tutti gli altri atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana solo nei limiti di cui sopra;
più in particolare, egli mantiene piena capacità di agire a. per tutti gli atti cd “personalissimi” quali contrarre matrimonio, stipulare convenzioni matrimoniali;
disporre dei propri beni per donazione e per testamento;
le scelte personali connesse alla separazione personale e al divorzio;
gli atti a contenuto non patrimoniale riguardanti la filiazione;
b. quanto alle scelte medico-sanitarie e alla determinazione del luogo di vita;
c. per la gestione dello spillatico;
d. per l'estrazione di copia degli estratti conto dei rapporti bancari o postali direttamente dagli istituti che li gestiscono;
nonché per la ricezione di copia – direttamente dall'ADS – del rendiconto annuale già depositato. L'amministratore dovrà depositare, entro 30 gg. dal giuramento relazione inziale rappresentativa delle condizioni personali, sociali ed economiche del beneficiario, come meglio indicato in parte motiva e con espressa indicazione della somma proposta – in accordo con questi – quale spillatico (mensile o settimanale) e delle modalità di sua corresponsione.
A tal fine è sin d'ora autorizzato ad accedere alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari (come da circolare 08.07.2016 dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna).
All'amministratore di sostegno è inoltre fatto obbligo di rendiconto annuale in merito alla attività svolta, oltre che relativamente alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario a questo Giudice Tutelare (prima scadenza 31.12.2025); a tal fine si invita l'ads ad avvalersi dell'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale di questo Tribunale.
ASSEGNA all'amministratore di sostegno qui nominato il termine di giorni 7 per il deposito nel fascicolo telematico di dichiarazione, contenente la seguente formula di impegno “giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l'ufficio di amministratore di sostegno”, firmata con firma digitale, con assunzione di ogni responsabilità giuridica, civile e penale, di una falsa dichiarazione resa all'autorità giudiziaria. DISPONE che in conseguenza di ciò l'amministratore di sostegno già nominato debba intendersi immesso nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina in ogni sua parte;
lo stesso, quale pubblico pagina 4 di 5 ufficiale autorizzato da questo Giudice ex art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005, attesterà la conformità all'originale della copia del decreto di nomina esibito
Ogni ente, Pubblica Amministrazione ed istituto analogo (ivi compresi INPS, INAIL, Enti territoriali, PRA, ADE, Istituti di credito e postali, Banco dei pegni, etc) sono formalmente invitati, anche ex art. 344, comma 2, c.c. a consentire all'Amministratore di Sostegno la piena esplicazione delle proprie prerogative, nel rispetto dei dati personali dello stesso e con utilizzo di quelli del beneficiario (in rappresentanza del quale il primo agisce). MANDA alla Cancelleria del GT per l'inserimento del presente provvedimento nel fascicolo avente VG 4482/24, per gli adempimenti di rito, per le annotazioni del presente decreto sull'apposito registro e per le comunicazioni al beneficiario, all'amministratore di sostegno, al P.M. ed all'Ufficiale dello stato civile competente, al quale si ordina la trascrizione nei registri di nascita e la conseguente annotazione a margine dell'atto di nascita.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 28.10.2025 Il Giudice relatore, Dott. Arianna D'Addabbo Il Presidente, dott. Bruno Perla
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