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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13072/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13072 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Francesco Giliberti. Parte_1
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco. CP_1
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, co. 6, c.p.c. la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con l' CP_1
“1) In via principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito ammetti il rinnovo della consulenza tecnica
d'ufficio per l'accertamento dello stato invalidante dell'istante e riconosca l'esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa alle prestazioni richieste, oggetto principale del presente giudizio, accertando la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E DEI BENEFICI DI
CUI ALLA L. 104/1992 ART. 3 COMMA 3;
2) Accertata l'esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa dell'istante alla corresponsione delle prestazioni previdenziali richieste, dichiarare integralmente accolta la richiesta sin dall'epoca della domanda ovvero dalla data in cui viene accertato il diritto da parte del CTU”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il CP_1 rigetto.
***
1. Il ricorso, così come presentato, non può essere accolto.
2. Dalla lettura della relazione della c.t.u. emerge infatti come l'ausiliare del giudice abbia fondato il proprio convincimento sia sull'esame della parte sia sulla documentazione medica in atti.
1 La c.t.u. ha altresì tenuto in adeguata considerazione le osservazioni dei consulenti di parte con elaborato immune da vizi logici e che, pertanto, non può che essere condiviso.
3. Giova riportare le conclusioni cui è giunta la c.t.u., la quale nella propria relazione finale ha rilevato:
2 4. Le censure della difesa dell'opponente appaiono quindi insussistenti, oltre che piuttosto generiche, avendo la consulente riscontrato che le difficoltà della parte, sia deambulatorie sia posturali, non sono di entità tale da rendere le predette azioni inefficaci e tantomeno impossibili, sì da non implicarsi (allo stato) l'ausilio di un accompagnatore e l'intervento assistenziale proprio di soggetto portatore di handicap grave.
5. Le spese di lite possono essere compensate in forza dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte opponente;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 06.03.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13072 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Francesco Giliberti. Parte_1
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco. CP_1
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, co. 6, c.p.c. la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con l' CP_1
“1) In via principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito ammetti il rinnovo della consulenza tecnica
d'ufficio per l'accertamento dello stato invalidante dell'istante e riconosca l'esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa alle prestazioni richieste, oggetto principale del presente giudizio, accertando la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E DEI BENEFICI DI
CUI ALLA L. 104/1992 ART. 3 COMMA 3;
2) Accertata l'esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa dell'istante alla corresponsione delle prestazioni previdenziali richieste, dichiarare integralmente accolta la richiesta sin dall'epoca della domanda ovvero dalla data in cui viene accertato il diritto da parte del CTU”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il CP_1 rigetto.
***
1. Il ricorso, così come presentato, non può essere accolto.
2. Dalla lettura della relazione della c.t.u. emerge infatti come l'ausiliare del giudice abbia fondato il proprio convincimento sia sull'esame della parte sia sulla documentazione medica in atti.
1 La c.t.u. ha altresì tenuto in adeguata considerazione le osservazioni dei consulenti di parte con elaborato immune da vizi logici e che, pertanto, non può che essere condiviso.
3. Giova riportare le conclusioni cui è giunta la c.t.u., la quale nella propria relazione finale ha rilevato:
2 4. Le censure della difesa dell'opponente appaiono quindi insussistenti, oltre che piuttosto generiche, avendo la consulente riscontrato che le difficoltà della parte, sia deambulatorie sia posturali, non sono di entità tale da rendere le predette azioni inefficaci e tantomeno impossibili, sì da non implicarsi (allo stato) l'ausilio di un accompagnatore e l'intervento assistenziale proprio di soggetto portatore di handicap grave.
5. Le spese di lite possono essere compensate in forza dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte opponente;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 06.03.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3