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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice
3) dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 22/07/24 ed iscritto al n. 3804/24 R.G., da Pt_1 con avv. A. FAST MOLINARI, nei confronti di , con avv. C. M. BIROLLA;
[...] Controparte_1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
esaminati atti e documenti, visto l'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA ha adito questo Tribunale, esponendo di aver avuto con una relazione sentimentale Parte_1 Controparte_1 dal 2006 al 2023; in data 22.07.2008, nasceva a Trieste il figlio , e quindi la ricorrente ha Persona_1 chiesto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici nei riguardi del medesimo, incluso il pagamento di una indennità di occupazione per il garage tuttora utilizzato dal resistente.
Nel costituirsi in giudizio, lo ha proposto un diverso assetto, specie economico. CP_1
Il Giudice delegato ha sentito le parti e disposto l'audizione del minore, ma nelle more le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, e quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In particolare, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
“che codesto Tribunale Ordinario di Trieste, voglia, in merito all'affido e al mantenimento del minore
[...]
, stabilire le seguenti Persona_1
CONDIZIONI
1. Affido condiviso tra i genitori, con residenza prevalente presso la madre, in qualità di genitore affidatario;
2. Il sig. , compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori, stante il fatto che il Controparte_1 minore ha 16 anni, si accorderà verbalmente di volta in volta con il figlio per concordare giornate e orari delle visite.
Con le stesse modalità si accorderanno anche per il periodo estivo e per trascorrere festività e compleanni.
3. Visto che nonostante l'obbligazione assunta dal sig. l'ammontare del mutuo resta ad esclusivo carico CP_1 della sig.ra l'importo a favore del figlio viene indicato in € 250,00. soggetto ad adeguamento ISTAT – a Pt_1 favore della madre, quale contributo per il mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche e ricreative, come da protocollo del Tribunale di Trieste. Le spese straordinarie comunque previo accordo fra i genitori.
pagina 1 di 2
4. Inoltre, nell'ambito dell'accordo raggiunto, si impegna a rilasciare il box entro e non oltre il Controparte_1
31 maggio 2025.
5. Da ultimo, autorizzare i genitori al reciproco rilascio e rinnovo dei documenti, anche necessari per
l'espatrio, per sé stessi e il minore.
Nulla per le spese”.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate anche in relazione agli interessi del figlio minore, di cui non è nemmeno necessario l'ascolto; ciò, anche alla luce della documentazione dimessa, né ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate, da intendersi parte integrante della presente decisione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 8/04/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 2 di 2
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice
3) dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 22/07/24 ed iscritto al n. 3804/24 R.G., da Pt_1 con avv. A. FAST MOLINARI, nei confronti di , con avv. C. M. BIROLLA;
[...] Controparte_1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
esaminati atti e documenti, visto l'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA ha adito questo Tribunale, esponendo di aver avuto con una relazione sentimentale Parte_1 Controparte_1 dal 2006 al 2023; in data 22.07.2008, nasceva a Trieste il figlio , e quindi la ricorrente ha Persona_1 chiesto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici nei riguardi del medesimo, incluso il pagamento di una indennità di occupazione per il garage tuttora utilizzato dal resistente.
Nel costituirsi in giudizio, lo ha proposto un diverso assetto, specie economico. CP_1
Il Giudice delegato ha sentito le parti e disposto l'audizione del minore, ma nelle more le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, e quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In particolare, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
“che codesto Tribunale Ordinario di Trieste, voglia, in merito all'affido e al mantenimento del minore
[...]
, stabilire le seguenti Persona_1
CONDIZIONI
1. Affido condiviso tra i genitori, con residenza prevalente presso la madre, in qualità di genitore affidatario;
2. Il sig. , compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori, stante il fatto che il Controparte_1 minore ha 16 anni, si accorderà verbalmente di volta in volta con il figlio per concordare giornate e orari delle visite.
Con le stesse modalità si accorderanno anche per il periodo estivo e per trascorrere festività e compleanni.
3. Visto che nonostante l'obbligazione assunta dal sig. l'ammontare del mutuo resta ad esclusivo carico CP_1 della sig.ra l'importo a favore del figlio viene indicato in € 250,00. soggetto ad adeguamento ISTAT – a Pt_1 favore della madre, quale contributo per il mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche e ricreative, come da protocollo del Tribunale di Trieste. Le spese straordinarie comunque previo accordo fra i genitori.
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4. Inoltre, nell'ambito dell'accordo raggiunto, si impegna a rilasciare il box entro e non oltre il Controparte_1
31 maggio 2025.
5. Da ultimo, autorizzare i genitori al reciproco rilascio e rinnovo dei documenti, anche necessari per
l'espatrio, per sé stessi e il minore.
Nulla per le spese”.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate anche in relazione agli interessi del figlio minore, di cui non è nemmeno necessario l'ascolto; ciò, anche alla luce della documentazione dimessa, né ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate, da intendersi parte integrante della presente decisione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 8/04/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
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