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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2521 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], esidente in Città Parte_1 CodiceFiscale_1 di Castello (PG), viale Raffaele de Cesare 2, rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso dall'Avv. Simone Marchetti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, Corso Vannucci 10 ( ; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
06012 Città di Castello, fraz. San Secondo (PG), Via Filippo Turati n°8, rappresentata e difesa giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Marco Bianchini
, Enrico Santi Laurini Email_2
e Lucia Ciampelli (lucia , tutti Email_3 Email_4 con studio in 06012 Città di Castello (PG), Viale Vittorio Veneto n°12;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: nelle note di trattazione depositate per l'udienza il difensore si riportava ai propri precedenti scritti difensivi, chiedendo ammettere, previa revoca del provvedimento datato 29/01 ultimo scorso, le richieste istruttorie così come articolate nella memoria ex art. 473bis 17 nr. 1 c.p.c.; per la resistente: nelle note di trattazione depositate per l'udienza i difensori si sono riportati integralmente a tutto quanto dedotto, argomentato, prodotto e richiesto nella propria comparsa di costituzione e risposta;
hanno depositato copia conforme ordinanza n°972/2025
(numero raccolta 7126/2025) emessa dalla Suprema Corte di Cassazione il 17/03/2025 a definizione del procedimento iscritto al n°8533/2024 R.G., con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. avverso la sentenza n°74/2024 della Corte Pt_1
d'Appello di Perugia ed hanno insistito per il rigetto del ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c proposto dal sig. ; Parte_1
Conclusioni del P.M.: il P.M. ha apposto il Visto al decreto di fissazione dell'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 26.6.24 ha chiesto la modifica della Parte_1 sentenza n. 74/2024 del 9.2.24 con cui la Corte di Appello di Perugia ha determinato in euro
1.500,00 mensili l'assegno divorzile dovuto alla ex coniuge;
ha fondato detta CP_1 richiesta sulla sopravvenienza di un giustificato motivo di revisione, ossia la convivenza more uxorio intrapresa dalla Il ricorrente ha documentato di avere proposto impugnazione CP_1 avverso la sentenza della Corte di Appello, precisando che era pendente, al momento del deposito del ricorso, il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.12.24 CP_2 che ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo il difetto di circostanze sopravvenute e contestando, nel merito, di avere iniziato una convivenza more uxorio;
ha aggiunto che in ogni caso l'instaurazione di una convivenza non fa venir meno i presupposti dell'assegno divorzile se riconosciuto, come nel caso di specie, con funzione perequativa-compensativa.
In esito all'udienza di comparizione personale delle parti, la causa – ritenuta matura per la decisione – è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. all'udienza del
15.4.25, ove è stata rimessa al collegio per la decisione.
****
L'art. 473-bis.29 c.p.c., rubricato, “Modificabilità dei provvedimenti” ha codificato il principio, già generalmente riconosciuto dall'ordinamento, secondo cui i provvedimenti che dettano una regolamentazione giuridica ai rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole, siccome emananti rebus sic stantibus, ossia in relazione a preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi nel processo e cristallizzatosi al momento della rimessione della causa in decisione, sono inidonei al giudicato sostanziale e modificabili per effetto del sopravvenire di nuove circostanze tali da rendere necessario l'adattamento del provvedimento alla nuova situazione di fatto.
Rimane ovviamente fermo il principio generale secondo cui perché possa instaurarsi il procedimento di modifica, la sentenza che ha pronunciato la separazione o il divorzio deve essere non più suscettibile di impugnazione e, quindi, deve essere passata in giudicato, con la conseguenza che solo da tale momento può essere considerata e valutata la sopravvenienza di nuove circostanze.
Il passaggio in giudicato del provvedimento che si chiede di modificare costituisce presupposto processuale in senso tecnico, e non condizione dell'azione, con la conseguenza che la sussistenza di tale presupposto va accertata con riferimento al momento della domanda, non potendosi attribuire rilievo alla sua sopravvenienza nel corso del procedimento e prima della decisione (cfr. Cass. S.U. n. 8389/1993).
La giurisprudenza successiva alla pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte si è poi adeguata costantemente al detto principio (cfr., ex multis, Cass. n. 3149/01; Cass. n. 5861/02, che ha dichiarato improponibile la domanda di revisione delle condizioni della separazione introdotta, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva pronunciato la separazione stessa, in quanto, mancando la statuizione da modificare, il giudizio sarebbe privo di oggetto e mancherebbe del suo presupposto).
Ne deriva che eventuali richieste di modifica dei provvedimenti prima del giudicato devono essere presentate al giudice dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 16398/07).
Nel caso di specie è documentato che il ricorso per modifica del provvedimento della Corte
d'Appello sia stato proposto quando era ancora pendente il procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione (poi definito, nelle more del procedimento, con sentenza n.
8533/24 del 17.3.25 con cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal . Pt_1
Non può che concludersi, alla luce di quanto esposto, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Stante la natura del procedimento, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, pronunciando nella causa di cui in epigrafe: 1) Dichiara inammissibile il ricorso.
2) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2521 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], esidente in Città Parte_1 CodiceFiscale_1 di Castello (PG), viale Raffaele de Cesare 2, rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso dall'Avv. Simone Marchetti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, Corso Vannucci 10 ( ; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
06012 Città di Castello, fraz. San Secondo (PG), Via Filippo Turati n°8, rappresentata e difesa giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Marco Bianchini
, Enrico Santi Laurini Email_2
e Lucia Ciampelli (lucia , tutti Email_3 Email_4 con studio in 06012 Città di Castello (PG), Viale Vittorio Veneto n°12;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: nelle note di trattazione depositate per l'udienza il difensore si riportava ai propri precedenti scritti difensivi, chiedendo ammettere, previa revoca del provvedimento datato 29/01 ultimo scorso, le richieste istruttorie così come articolate nella memoria ex art. 473bis 17 nr. 1 c.p.c.; per la resistente: nelle note di trattazione depositate per l'udienza i difensori si sono riportati integralmente a tutto quanto dedotto, argomentato, prodotto e richiesto nella propria comparsa di costituzione e risposta;
hanno depositato copia conforme ordinanza n°972/2025
(numero raccolta 7126/2025) emessa dalla Suprema Corte di Cassazione il 17/03/2025 a definizione del procedimento iscritto al n°8533/2024 R.G., con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. avverso la sentenza n°74/2024 della Corte Pt_1
d'Appello di Perugia ed hanno insistito per il rigetto del ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c proposto dal sig. ; Parte_1
Conclusioni del P.M.: il P.M. ha apposto il Visto al decreto di fissazione dell'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 26.6.24 ha chiesto la modifica della Parte_1 sentenza n. 74/2024 del 9.2.24 con cui la Corte di Appello di Perugia ha determinato in euro
1.500,00 mensili l'assegno divorzile dovuto alla ex coniuge;
ha fondato detta CP_1 richiesta sulla sopravvenienza di un giustificato motivo di revisione, ossia la convivenza more uxorio intrapresa dalla Il ricorrente ha documentato di avere proposto impugnazione CP_1 avverso la sentenza della Corte di Appello, precisando che era pendente, al momento del deposito del ricorso, il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.12.24 CP_2 che ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo il difetto di circostanze sopravvenute e contestando, nel merito, di avere iniziato una convivenza more uxorio;
ha aggiunto che in ogni caso l'instaurazione di una convivenza non fa venir meno i presupposti dell'assegno divorzile se riconosciuto, come nel caso di specie, con funzione perequativa-compensativa.
In esito all'udienza di comparizione personale delle parti, la causa – ritenuta matura per la decisione – è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. all'udienza del
15.4.25, ove è stata rimessa al collegio per la decisione.
****
L'art. 473-bis.29 c.p.c., rubricato, “Modificabilità dei provvedimenti” ha codificato il principio, già generalmente riconosciuto dall'ordinamento, secondo cui i provvedimenti che dettano una regolamentazione giuridica ai rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole, siccome emananti rebus sic stantibus, ossia in relazione a preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi nel processo e cristallizzatosi al momento della rimessione della causa in decisione, sono inidonei al giudicato sostanziale e modificabili per effetto del sopravvenire di nuove circostanze tali da rendere necessario l'adattamento del provvedimento alla nuova situazione di fatto.
Rimane ovviamente fermo il principio generale secondo cui perché possa instaurarsi il procedimento di modifica, la sentenza che ha pronunciato la separazione o il divorzio deve essere non più suscettibile di impugnazione e, quindi, deve essere passata in giudicato, con la conseguenza che solo da tale momento può essere considerata e valutata la sopravvenienza di nuove circostanze.
Il passaggio in giudicato del provvedimento che si chiede di modificare costituisce presupposto processuale in senso tecnico, e non condizione dell'azione, con la conseguenza che la sussistenza di tale presupposto va accertata con riferimento al momento della domanda, non potendosi attribuire rilievo alla sua sopravvenienza nel corso del procedimento e prima della decisione (cfr. Cass. S.U. n. 8389/1993).
La giurisprudenza successiva alla pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte si è poi adeguata costantemente al detto principio (cfr., ex multis, Cass. n. 3149/01; Cass. n. 5861/02, che ha dichiarato improponibile la domanda di revisione delle condizioni della separazione introdotta, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva pronunciato la separazione stessa, in quanto, mancando la statuizione da modificare, il giudizio sarebbe privo di oggetto e mancherebbe del suo presupposto).
Ne deriva che eventuali richieste di modifica dei provvedimenti prima del giudicato devono essere presentate al giudice dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 16398/07).
Nel caso di specie è documentato che il ricorso per modifica del provvedimento della Corte
d'Appello sia stato proposto quando era ancora pendente il procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione (poi definito, nelle more del procedimento, con sentenza n.
8533/24 del 17.3.25 con cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal . Pt_1
Non può che concludersi, alla luce di quanto esposto, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Stante la natura del procedimento, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, pronunciando nella causa di cui in epigrafe: 1) Dichiara inammissibile il ricorso.
2) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)