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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 48/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Vincenzo Speranza e Dario Trivelli giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Filomena Sacco dell'Avvocatura
Distrettuale dell' di Salerno, in virtù di procura generale alle liti a rogito CP_1
NO , di Capri del 18.06.2014, rep. n. 17705 racc.8545; Persona_1
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 07/01/2022, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“accertare e dichiarare che il Sig. , in data 18.09.2020, subiva Parte_1
un infortunio sul lavoro con le modalità descritte in narrativa”; 2) “accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data successiva all'evento lesivo, un grado di inabilità pari almeno al 19%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui, sin d'ora, si chiede l'ammissione”; 3)
“condannare, in via principale e per l'effetto, l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla corresponsione di una rendita da inabilità permanente nella misura del 19%, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”; 4) “inabilità permanente nella misura del 19%, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, disposta CTU (dott.
), all'odierna udienza la causa è stata decisa con Persona_2
motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
06/10/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Esiti di trauma cranico con frattura dell'osso parietale di sinistra, consistenti in disturbo post traumatico da stress e cicatrice cutanea al cuoio capelluto con lieve irregolarità dell'osso parietale”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente una valutazione complessiva dei postumi residuati all'infortunio sul lavoro del
18/09/2020 nella misura dell'11% (undici per cento).
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale.
3.1 Le spese di lite vanno compensate in ragione di un terzo (tenuto conto
Pag. 2 di 3 dell'accoglimento parziale della domanda), mentre vanno poste per la restante metà a carico dell' Le spese di CTU, stante la soccombenza parziale, CP_1 vengono poste interamente a carico dell' CP_1
3.2) Le spese di CTU vengono poste, invece, a carico dell' e vengono CP_1
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento delle provvidenze economiche per Parte_1 postumi conseguenti all'infortunio occorso sul lavoro in data 18/09/2020, postumi che ne hanno determinato l'invalidità nella misura del 11%;
2) condanna l' al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori ex CP_1
art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
3) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite in ragione di due terzi, in tale proporzione liquidate in complessivi €
1.800,00= per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14, Iva e Cpa come per legge (con attribuzione in favore degli avv.ti Vincenzo Speranza e Dario Trivelli);
4) dichiara le spese compensate per il restante terzo;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_2
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 04/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 48/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Vincenzo Speranza e Dario Trivelli giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Filomena Sacco dell'Avvocatura
Distrettuale dell' di Salerno, in virtù di procura generale alle liti a rogito CP_1
NO , di Capri del 18.06.2014, rep. n. 17705 racc.8545; Persona_1
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 07/01/2022, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“accertare e dichiarare che il Sig. , in data 18.09.2020, subiva Parte_1
un infortunio sul lavoro con le modalità descritte in narrativa”; 2) “accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data successiva all'evento lesivo, un grado di inabilità pari almeno al 19%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui, sin d'ora, si chiede l'ammissione”; 3)
“condannare, in via principale e per l'effetto, l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla corresponsione di una rendita da inabilità permanente nella misura del 19%, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”; 4) “inabilità permanente nella misura del 19%, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, disposta CTU (dott.
), all'odierna udienza la causa è stata decisa con Persona_2
motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
06/10/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Esiti di trauma cranico con frattura dell'osso parietale di sinistra, consistenti in disturbo post traumatico da stress e cicatrice cutanea al cuoio capelluto con lieve irregolarità dell'osso parietale”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente una valutazione complessiva dei postumi residuati all'infortunio sul lavoro del
18/09/2020 nella misura dell'11% (undici per cento).
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale.
3.1 Le spese di lite vanno compensate in ragione di un terzo (tenuto conto
Pag. 2 di 3 dell'accoglimento parziale della domanda), mentre vanno poste per la restante metà a carico dell' Le spese di CTU, stante la soccombenza parziale, CP_1 vengono poste interamente a carico dell' CP_1
3.2) Le spese di CTU vengono poste, invece, a carico dell' e vengono CP_1
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento delle provvidenze economiche per Parte_1 postumi conseguenti all'infortunio occorso sul lavoro in data 18/09/2020, postumi che ne hanno determinato l'invalidità nella misura del 11%;
2) condanna l' al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori ex CP_1
art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
3) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite in ragione di due terzi, in tale proporzione liquidate in complessivi €
1.800,00= per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14, Iva e Cpa come per legge (con attribuzione in favore degli avv.ti Vincenzo Speranza e Dario Trivelli);
4) dichiara le spese compensate per il restante terzo;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_2
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 04/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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