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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 26 maggio, all'udienza tenuta dal G.U., presso la II Sezione
Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 1724/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa
da
P. IVA: , con sede a Capua, in via Comunale Parte_1 P.IVA_1
San Giuseppe n. 25, in persona del delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv. Luca Caravella ed Antonio Condello ed elettivamente domiciliata presso lo studio Condello, in via
Marsala n. 10/c della città di Reggio Calabria;
attrice
contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
(c.f. , difeso e rappresentato dall'Avv. Giulio Fortunato C.F._1
Tescione;
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
( difesi e rappresentati dall'Avv. Simona Alvares;
C.F._4
convenuti
(c.f. , Controparte_2 C.F._5 rappresentata e difesa dell'Avv. Simona Alvares;
terzo interventore
Pag. 1 di 12 (P. IVA: ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato dall'avv. Edoardo Galavotti;
terzo interventore
Oggetto: azione revocatoria ex art.2901 c.c.
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
Oggi, all'udienza del 26 maggio 2025, di fronte al Giudice dott.ssa Lucia Delfino, sono presenti:
- l'avv. Antonio Condello, anche per delega dell'avv. Caravella, nell'interesse dell'attore, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi;
- l'avv. Roberta Romano, per delega dell'avv. Simona Alvares e dell'avv. Giulio
Tescione, la quale insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori e precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi;
- l'avv. Edoardo Galavotti, nell'interesse del terzo intervenuto , il Controparte_3 quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e deposita copia cortesia dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, repertorio numero 480/2025, già depositata nel fascicolo telematico.
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore conveniva in giudizio i sigg.ri , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Pag. 2 di 12 dinanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria al fine di: Pt_4
- accertare e dichiarare, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia e/o l'inopponibilità nei confronti della dell'atto per notaio del 25 febbraio 2021 Parte_1 Persona_1 rep. n. 7250 racc. n. 5627 con cui il sig. trasferiva alla figlia Controparte_1 [...]
la piena proprietà e, per l'effetto, tutti i diritti e le quote allo stesso Parte_4 spettanti in riferimento al fabbricato meglio descritto in prosieguo;
- accertare e dichiarare, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia e/o l'inopponibilità nei confronti della dell'atto per notaio del 25 febbraio 2021 Parte_1 Persona_1 rep. n. 7250 racc. n. 5627 con cui il sig. trasferiva la propria quota Controparte_1 di ½ della piena proprietà ai figli e Parte_2 Parte_3 indivisamente e in parti eguali, dei terreni meglio descritti in prosieguo;
- accertare e dichiarare, in via alternativa, la simulazione ex art. 1414 c.c. degli atti per notaio sopra menzionati.
- accertare e dichiarare che l'attività di spoliazione posta in essere da CP_1
costituisce illecito in danno della con condanna dei convenuti
[...] Parte_1 al risarcimento dei danni a titolo risarcitorio o, in via subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., di quanto dovuto per il godimento del bene secondo il valore locatizio di mercato al momento della stipula del contratto, da determinarsi anche mediante espletamento di idonea consulenza tecnica d'Ufficio, che già si richiede in questa sede;
- in alternativa “a quanto sopra, nell'ipotesi in cui non fosse possibile o, comunque, utile agire in executivis sugli immobili per la cui cessione è causa, ad esempio vuoi perché alienato a terzi o distrutto vuoi perché non utilmente aggredibile per l'accensione di gravami, pesi, oneri etc., condannare i cessionari al pagamento in favore della parte attrice dell'equivalente ossia del prezzo dei diritti reali sui cespiti da determinarsi a mezzo di CTU” (conclusione n. 7).
A sostegno della sua pretesa, la esponeva: Parte_1
- di aver effettuato forniture di prodotti finiti al sig. titolare Controparte_1
dell'omonima impresa agricola con sede in San Lorenzo;
Pag. 3 di 12 - di vantare, in virtù di tali forniture, un credito residuo di Euro 172.660,20, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002, nei confronti dell'impresa agricola del sig. CP_1
[...]
- che il sig. provvedeva a consegnare in pagamento alla Controparte_1 società fornitrice solo alcuni titoli di credito (di cui a pag. 2 dell'atto di citazione) e successivamente chiedeva che l'azienda, in considerazione dei danni gravissimi verificatisi a seguito degli eventi atmosferici del 04.01.2018 - che avevano distrutto le strutture serricole e le coltivazioni - si astenesse dal presentare all'incasso gli assegni con scadenza 31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018, 18.01.2019 e 31.01.2019, chiedendone la sostituzione con titoli di par valore con scadenza al 10.05.2019;
- che la accoglieva tale richiesta e provvedeva, in data Parte_1
06.11.2018, a riscadenzare il credito di parte debitrice emettendo fattura di addebito degli interessi n. 4309 di Euro 2.450,86;
- che il sig. onorava solo una parte dei versamenti pattuiti, Controparte_1
residuando un credito di Euro 51.390,96;
- che il sig. dapprima, accettava il piano di rientro formulato Controparte_1 dalla rispetto al quale poi dichiarava di non aver potuto adempiere, Parte_1 promettendo di comunicare modalità e tempi dei ratei convenuti;
- che le promesse del sig. di saldare il residuo del proprio Controparte_1 debito rimanevano incompiute;
- con decreto ingiuntivo n. 3045/2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva a il pagamento della somma di euro 46.390,96, oltre Controparte_1 interessi ex D.lgs. 231/02, nonché spese del procedimento monitorio;
- l'ingiunto non provvedeva a proporre opposizione, per cui il decreto ingiuntivo n. 3045/2021 è divenuto definitivo;
- che il credito residuo della ad oggi, ammonta a Euro Parte_1
46.390,96 in quanto non sono state saldate le fatture di cui a pag. 6 dell'atto di citazione;
Pag. 4 di 12 - nelle more delle vicende sopra esposte il sig. e la coniuge sig.ra Parte_5 raggiungevano un accordo per la separazione Controparte_2 consensuale, conclusosi a seguito di negoziazione assistita (omologata dal P.M. in data 12.08.2020) nel quale si prevedeva:
1) la cessione da parte del sig. alla figlia Controparte_1 Parte_4 del fabbricato sito in Comune di San Lorenzo (RC), Strada Statale 106 Ionica, n. 1, primo piano, censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio di mappa n. 63, particella 459, sub. 10 (ex sub. 4), cat. A/2, classe 2, vani 8, superficie catastale totale mq. 189, rendita Euro 454,48;
2) la cessione da parte di entrambi i coniugi nei confronti dei figli Parte_2
e , indivisamente tra loro e in parti eguali, delle quote e dei
[...] Parte_3 diritti appartenenti agli stessi sui terreni siti nel Comune di San Lorenzo (RC) al Viale degli Aranci s.n.c. e censiti in Catasto Terreni del predetto Comune al foglio di mappa
61, con le particelle 101, 176, 186 e precisamente, a) terreno sito in località
Tavolieri/Farcò, di estensione catastale complessiva di mq. 57.000 censito in Catasto
Terreni del predetto Comune al foglio di mappa 61, particella 176 di natura seminativo di terza classe per Ha. 0.30.00, R.D. Euro 7,75 e R.A. Euro 2,94, porz. AA, e di natura serra di classe unica per Ha. 5.40.00, R.D. Euro 4.002,02 e R.A. Euro 1.171,32; b) terreno sito in località Tavolieri/Farcò, di estensione catastale di mq. 13.500, censito in Catasto Terreni del predetto Comune al foglio di mappa 61, particella 186, di natura seminativo di terza classe, di Ha. 1.35.00, R.D. Euro 34,86 e R.A. Euro 13,25; c) terreno sito in località Agrifa, di estensione catastale di mq. 35.580, censito in Catasto
Terreni del predetto Comune al foglio di mappa 61, particella 101, di natura serra di classe unica, di Ha. 3.55.80, R.D. Euro 2.636,89 e R.A. Euro 771,77.
Si costituivano in giudizio, con separate comparse di costituzione e risposta,
e i figli e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
i quali contestavano l'assunto carattere gratuito degli atti revocandi rilevando
[...] che i trasferimenti immobiliari – in cui sono comprese anche le proprietà dell'ex coniuge – sono intervenuti nell'ambito di una complessiva “sistemazione” dei rapporti dare/avere tra i coniugi, a tutela anche dei diritti primari dei figli;
contestavano di
Pag. 5 di 12 domanda di revocatoria e la sussistenza della scientia damni e della partecipatio fraudis.
Con comparsa di intervento ex artt. 105 e 267 c.p.c. del 07.01.2023, si costituiva in giudizio svolgendo difese analoghe a quelle dei Controparte_2 convenuti e concludendo per il rigetto della domanda.
Con comparsa di intervento ex artt. 105 e 267 c.p.c. depositata in data 18.07.2023, si costituiva in giudizio il chiedendo, in qualità di creditrice Controparte_3 di di accertare e dichiarare, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia e/o Controparte_1
l'inopponibilità nei propri confronti dei medesimi atti di trasferimento immobiliare già menzionati da parte attrice.
A sostegno della richiesta esponeva di avere stipulato con il i seguenti CP_1 rapporti contrattuali:
- in data 20.5.2016 il contratto di conto corrente nr.00508/010/000003669- 0 da cui era sorto un credito pari ad € 10.601,92, derivante dallo scoperto di conto alla data del 23.3.2022;
- in data 4.1.2019 il contratto di finanziamento chirografario nr. 7271638, per l'importo di € 250.000,00, a fronte del quale vantava un credito di € 44.900,52 alla data del 5.1.2022;
- in data 21.4.2020 l'ulteriore contratto di finanziamento chirografario nr. 7417923 dell'importo di € 100.000,00, a fronte del quale era debitore di Controparte_1 ulteriori € 84.945,00 alla data del 1.1.2022.
Eccepivano i convenuti, nonché l'interveniente l'inammissibilità dell'atto CP_2 di intervento spiegato dalla posto che i nuovi documenti Controparte_3 prodotti in allegato alla comparsa di costituzione ed a sostegno dell'intervento erano da considerarsi tardivi.
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni.
2. La domanda spiegata dall'interventore autonomo va Controparte_3 rigettata per un duplice ordine di ragioni.
Pag. 6 di 12 L'istituto bancario ha spiegato intervento volontario con comparsa di costituzione depositata successivamente allo scadere dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI° comma e, pertanto, la documentazione prodotta va dichiarata inamissibile.
Non vi è alcuna ragione, difatti, per discostarsi dal precedente di legittimità, invocato dagli eccipienti, in forza del quale “ In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti)”
(Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 12463 del 09/05/2023).
Non sono, dunque, ammissibili le produzioni documentali tardive, seppur volte a comprovare la sola legittimazione ad agire (ovvero nel caso di specie volte a comprovare la titolarità di un credito verso l'autore dell'atto dispositivo “revocando”).
In ogni caso, al momento della decisione difetta l'interesse a spiegare l'intervento in esame, atteso che, come documentato dalla stessa società interveniente, con ordinanza n. cronol. 2144/2025, repert. N. 480/2025, il Tribunale di Reggio Calabria ha già dichiarato l'inefficacia nei confronti “… della dell'atto Controparte_3 pubblico del 25.2.2021 a rogito del Notaio dott. (rep. 7250 – racc. Persona_1
5627)”.
3. La domanda revocatoria proposta da parte attrice è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Pag. 7 di 12 3.1. È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21358 del 06/10/2020).
3.2. Ai fini dell'accoglimento della domanda spiegata ai sensi dell'art. 2901 c.c. devono ricorrere tre requisiti: un diritto di credito, l'effettività del danno (eventus damni), inteso quale lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto dispositivo, nonché un ulteriore elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza da parte del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni).
3.2.1. Nella fattispecie odierna, le ragioni creditorie di parte attrice - fondate su un titolo esecutivo irrevocabile - risultano provate documentalmente ed incontestate tra le parti.
È palese, pertanto, l'irrilevanza della prova testimoniale articolata dai convenuti volta a dimostrare le ragioni del ritardo nell'adempimento del debitore.
3.2.2. Per la valutazione del pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni),
è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore poiché l'azione revocatoria ordinaria non tende, soltanto, a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ma anche a garantire una maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva (ex multis, Cass. sent. 25433/07).
Qualora il debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore sono in re ipsa (Cass., sez. 1, 18/05/2005,
n. 10430; Cass., sez. 3, 25/07/2013, n. 18034); grava in tal caso sul debitore l'onere
Pag. 8 di 12 di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., sez. 2, 27/03/2007, n. 7507).
Tale prova non è stata fornita dal e, per giunta, alcuni degli immobili CP_1 residui – di cui è titolare pro quota – risultano gravati da ipoteca in favore di un terzo creditore.
Con i trasferimenti attuati in esecuzione dell'accordo di separazione consensuale il debitore ha modificato la consistenza del suo patrimonio, rendendo così, quantomeno, più difficoltosa la realizzazione dei diritti della creditrice.
Risulta, quindi, ricorrere l'eventus damni.
3.2.3. Gli atti di cui è chiesta la revoca – stipulati in data 25 febbraio 2021 – sono certamente successivi al sorgere del credito (è pacifico, oltretutto, che, in tema di azione revocatoria il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non in base al momento, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziale).
3.2.4. Per valutarne la natura gratuita o onerosa, occorre esaminare le modalità concrete di attuazione degli accordi di separazione (ex multis, Cass. sez. 3, Ordinanza n. 36562 del 30/12/2023: “Gli accordi di separazione personale fra
i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art.
2901 c.c., può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale”.
Nella convenzione di negoziazione assistita, stipulata dai signori – CP_1 CP_2 nessun assegno di mantenimento viene concordato tra i coniugi “economicamente
Pag. 9 di 12 autosufficienti” ed, inoltre, si premette che i figli nati dall'unione coniugale sono tutti ormai maggiorenni “ed economicamente autosufficienti”.
Per quanto è evincibile dal contenuto della convenzione stipulata tra i coniugi i trasferimenti immobiliari ivi previsti non hanno, certamente, funzione solutoria, ma neppure compensativa, non emergendo l'esistenza di altre obbligazioni tra i coniugi.
L'argomento che fa leva sul dato che negli accordi di separazione in esame anche il coniuge non debitore si è obbligato a trasferire la propria quota di proprietà in favore dei figli non è conducente poiché l'analoga obbligazione assunta dalla non CP_2 depone per la natura onerosa del trasferimento immobiliare, anzi, semmai, corrobora l'assenza di una funzione solutoria delle cessioni in esame, evidentemente non rispondenti all'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione.
In altri termini, non vi è alcuna evidenza della possibilità di ricondurre, in concreto, le cessioni dei beni effettuate da in favore dei figli, ad una causa Controparte_1 che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica dei coniugi – genitori e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale (cfr. anche sul tema Corte di
Cassazione, ordinanza n. 19899/2023).
In applicazione dei principi esposti, dai quali non vi è ragione di discostarsi, le attribuzioni patrimoniali revocande vanno qualificate come gratuite, perché non inserite nell'ambito di una più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali.
Ne consegue la superfluità e l'irrilevanza, ai fini della decisione, della prova testimoniale articolata nell'interesse dei cessionari dei beni immobili e dell'interventrice CP_2
3.2.5. Venendo all'esame dell'ultimo requisito, è utile ricordare che, ai fini della configurabilità del “partecipatio fraudis” per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria
Pag. 10 di 12 l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche, si ripete, del terzo beneficiario), del pregiudizio (inteso anche come pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero come maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo, cfr. Cass. n.19131/2004) che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
Per tutto quanto già esposto ed anche in considerazione della risalente origine delle ragioni di credito a tutela delle quali parte attrice ha agito in giudizio, deve, senz'altro, affermarsi che il sig. fosse consapevole del pregiudizio arrecato al Controparte_1 creditore mediante gli atti di cessione immobiliare eseguiti, in favore dei figli, in attuazione degli accordi di separazione personale.
3.2.6. L'azione revocatoria merita, pertanto, accoglimento ricorrendo tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 cod. civ. per il suo utile esperimento.
3.3. L'accoglimento dell'azione revocatoria comporta l'assorbimento della domanda di simulazione proposta, da parte attrice, in via alternativa.
4. Non possono che essere rigettate sia la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni che la domanda subordinata di condanna a titolo di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., atteso che esse sono sfornite di qualunque elemento di prova e prima ancora di idonee allegazioni a supporto.
5. In applicazione del criterio della soccombenza, i convenuti e il terzo interventore volontario ad opponendum (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 27846 del 30/10/2019: “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata”) devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice.
Pag. 11 di 12 Tali spese di lite vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore del credito per il quale si agisce in revocatoria (v. Cass. Civ., Sez. 6 -3, Ordinanza n.
10089 del 09/05/2014), dell'istruttoria solo documentale e dell'assenza di nuovi argomenti negli scritti difensivi finali.
Si compensano, invece, integralmente le spese di lite tra il terzo interventore e i convenuti atteso che la decisione sulle domande proposte dal Controparte_3 terzo creditore è stata fondata su un principio enunciato dalla Corte di legittimità nell'anno 2023, nonché sul precedente giudiziario formatosi successivamente all'intervento spiegato nel presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa:
1) in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, dichiara, ex art. 2901
c.c., l'inefficacia, nei confronti della stessa e con riferimento alle quote e ai diritti trasferiti da degli atti di cessione immobiliare del 25 febbraio 2021, Controparte_1 rep. n. 7250, raccolta n.5627, per notaio;
Persona_1
2) rigetta le domande proposte dal Controparte_3
3) condanna i convenuti e la terza interventrice , in Controparte_2 solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società attrice, quantificate in complessivi € 5.545,00 di cui € 545,00 per esborsi ed € 5.000.00, per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A. e I.V.A. nelle misure di legge;
4) compensa integralmente le spese di lite tra il e i Controparte_3 convenuti.
Reggio Calabria, 26 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
Pag. 12 di 12