Ordinanza cautelare 13 maggio 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02393/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2025, proposto da
EN SO, BA AT, IR EZ, DO BU, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo SS, Fabiano IN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arcade, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Impresa NO S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Lucia IR, Oliviero Pessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Permesso di Costruire Convenzionato n. 10, prot. 7507, del 16.9.2024, rilasciato all’“Impresa NO S.p.a.” in persona del legale rappresentante pro tempore, relativo all’intervento di “realizzazione nuovo deposito con destinazione magazzino e uffici, sull’area di proprietà contraddistinta in Catasto Terreni: Foglio 3 – Mappali n. 431-433-560-564-566…e per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione fuori ambito, su aree di proprietà pubblica rappresentate dal tratto stradale di Via Gravoni, oltre a quelle accorpate al demanio per uso pubblico ultraventennale, come approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23/11/2023, Foglio 3 – Mappali n. 313-363” (doc. 1), pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Arcade dal 23.1.2025 al 7.2.2025 (doc. 2);
nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ed in particolare della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2022 (doc. 3), con la quale l’Amministrazione comunale di Arcade ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 delle N.T.O. del Piano degli Interventi, la variante dichiarata non sostanziale alla scheda normativa n. 05 relativa all’area ZTO D/01 – ATO 2.1 ovvero all’area relativa all’insediamento del nuovo polo logistico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio de Comune di Arcade e dell’Impresa NO S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il dott. Marco DI e uditi per le parti i difensori SS, IN. LI e IR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 8 maggio 2023, il sig. RD ES, in qualità di proprietario dell’area oggetto di intervento, presentava un’istanza di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28bis d.P.R. n. 380/2001 avente ad oggetto:
- “la realizzazione di un nuovo deposito con destinazione a magazzino ed uffici” e relative opere di urbanizzazione;
- “l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, intra ed extra ambito, per l’adeguamento della viabilità alle prescrizioni del P.I., anche in funzione dell’intervento richiesto con messa in sicurezza ed adeguamento del tratto di via Gravoni fino all’intersezione con la S.P. n. 57 Destra Piave”.
L’Area oggetto dell’intervento, classificata come “zona per insediamenti produttivi” ZTO D/01 – ATO 2.1dal 2004, era stata in precedenza interessata da una variante non sostanziale (Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29 dicembre 2022: “Variante n. 31/2022”) che aveva modificato la relativa scheda norma (n. 5) introducendo: una modifica del parametro di altezza degli edifici, la
modalità di attuazione dell’intervento mediante permesso di costruire.
La richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato era, appunto, finalizzata ad attuare la Scheda Normativa n. 5 del PI, così come aggiornata con la variante non sostanziale del 2022.
Nella specie, in conformità a quanto previsto nella Scheda Normativa n. 5, l’intervento proposto prevedeva l’esecuzione di alcune opere viabilistiche, tra le quali la riqualificazione di via Gravoni, lungo la quale veniva prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale e l’insediamento di una rotatoria per agevolare la manovra in uscita dei mezzi pesanti e, più precisamente, per impedire l’accesso di questi mezzi verso Nord di Via Gravoni.
La domanda di permesso di costruire veniva istruita dal Comune di Arcade. In particolare, l’istanza, dopo aver ottenuto il preliminare parere positivo della Commissione Edilizia Comunale, veniva sottoposta all’esame della Conferenza di Servizi per la valutazione degli interessi pubblici connessi al rilascio del titolo edilizio.
La Conferenza di Servizi si concludeva positivamente in data 12 ottobre 2023.
Il progetto veniva quindi sottoposto all’esame del Consiglio comunale che, con deliberazione n. 5 del 29 aprile 2024 (pubblicata dal 24 maggio 2024 all’8 giugno 2024), si esprimeva favorevolmente, approvando altresì lo schema della convenzione urbanistica da allegare al titolo edilizio (la “Convenzione”) in cui venivano delineati tutti gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico che il soggetto attuatore si sarebbe dovuto assumere ai fini dell’ottenimento del titolo edilizio, ivi compreso il contributo perequativo dovuto.
In sintesi, venivano definite:
- le opere di urbanizzazione primaria, intra ed extra ambito, da realizzare, ivi comprese le opere viabilistiche. In particolare, veniva prevista la realizzazione di una nuova viabilità di accesso al lotto e l’adeguamento di via Gravoni, prevedendo la realizzazione di un percorso ciclopedonale e di una nuova rotatoria;
- le aree a standard da cedere Comune di Arcade, quantificando altresì il valore della monetizzazione delle aree non cedute;
- il contributo perequativo da corrispondere al Comune ai sensi dell’art. 61 delle NTO del PI, pari a complessivi Euro 434.828,48.
La Convenzione veniva formalmente sottoscritta tra il soggetto attuatore e il Comune di Arcade in data 19 luglio 2024 (avanti il Notaio Paolo Broli, rep. n. 20.963 racc. n. 9.748).
Seguiva, in attuazione dell’art. 12 della Convenzione, il versamento da parte del soggetto attuatore e a favore del Comune di Arcade degli importi stabiliti a titolo di contributo perequativo, monetizzazione degli standard non realizzati e ulteriori oneri accessori.
Solo a seguito dell’adempimento di questi obblighi, necessari e propedeutici alla realizzazione dell’intervento, in data 16 settembre 2024, lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Arcade rilasciava il Permesso di Costruire Convenzionato n. 10 del 16 settembre 2024, in questa sede impugnato
Il Permesso di Costruire Convenzionato veniva rilasciato all’Impresa NO S.p.a., nel frattempo subentrata al sig. RD, avendo acquistato la proprietà delle aree interessate dall’intervento. I relativi lavori edilizi venivano avviati il 27 febbraio 2025.
Avverso il suddetto titolo edilizio sono insorti, con il presente ricorso, i sig.ri. SO, AT, EZ e BU, residenti nelle vicinanze dell’area, deducendone l’illegittimità per i seguenti tre, articolati motivi:
1) eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà dell’azione amministrativa;
2) violazione di legge, violazione ed errata applicazione della d.g.r. veneto n. 1400 del 29 agosto 2017 –violazione, mancata applicazione dell’art. 29 delle n.t.a. del pat e dell’art. 29 delle n.t.o. del p.i. – eccesso di potere per difetto di istruttoria e vizio di motivazione;
3) violazione di legge – violazione ed errata applicazione della scheda operativa n. 5 del p.i. per mancata attuazione dell’accordo perequativo ex art. 6 l.r. veneto n. 11/2004 – violazione, in ogni caso, dell’art. 36 delle nta del pat e dell’art. 61 delle nto del p.i.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Arcade e la società controinteressata, formulando plurime eccezioni di rito e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito del ricorso.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per originaria carenza d’interesse per l’assorbente ragione che i ricorrenti non hanno impugnato – né in via autonoma, ma, si badi, neppure nel presente giudizio - la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29 aprile 2024, che costituisce l’atto presupposto del provvedimento impugnato (ossia il permesso di costruire convenzionato n. 10/2025), senza il quale l’impresa NO non avrebbe mai potuto essere autorizzata alla realizzazione del magazzino logistico.
Corre, infatti, l’obbligo di precisare che il titolo edilizio oggetto del presente giudizio costituisce un permesso di costruire convenzionato, il cui rilascio ai sensi dell’art. 28bis del d.P.R. n. 380/2001 presuppone lo svolgimento di un procedimento complesso strutturato in due differenti fasi:
1) la prima, volta all’approvazione della convenzione urbanistica e, dunque, alla definizione di tutti gli impegni assunti dal privato funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico. In particolare, è in questa sede che vengono definite le opere di urbanizzazione che il privato dovrà realizzare per l’esecuzione dell’intervento edilizio, così come l’eventuale contributo perequativo dovuto all’Amministrazione comunale;
2) la seconda, volta al rilascio del titolo edilizio, il quale risulta comunque condizionato agli impegni assunti in sede di convenzione.
Questi due passaggi sono consequenziali e, in ogni caso, indispensabili per il rilascio del titolo edilizio. Il titolo edilizio, infatti, non può essere rilasciato senza la preventiva approvazione della convenzione urbanistica (che di fatto ne costituisce una parte essenziale), con la conseguenza che la sua eventuale contestazione in sede giudiziale non può certo prescindere dall’impugnazione anche della convenzione urbanistica a monte.
In secondo luogo, la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29 aprile 2024 costituisce, nel caso di specie, l’atto cui sono direttamente riconducibili tutti i vizi lamentati dai ricorrenti,
Tutti e tre i motivi di ricorso articolati dai ricorrenti riguardano, infatti, profili che sono stati definiti con la DCC n. 5/2024, ovvero la soluzione, la non necessità di VINCA e la determinazione della percentuale di contributo perequativo applicabile.
Tutti questi temi sono stati ampiamente esaminati e disciplinati dal Consiglio comunale di Arcade proprio con la predetta deliberazione n. 5/2024, mediante la quale è stata in effetti approvata la convenzione urbanistica che disciplina gli impegni e gli obblighi del privato, tra cui per l’appunto la realizzazione delle opere di urbanizzazione (ivi compresa la sistemazione di Via Gravoni) e la corresponsione del contributo perequativo.
Tutti i motivi di impugnazione sollevati dai ricorrenti attengono ad aspetti oggetto della delibera in esame: per nessuno dei profili di doglianza sollevati, il Permesso di Costruire reca autonome valutazioni o determinazioni, ma si limita a dare esecuzione a quanto deliberato in precedenza e recepito nella convenzione urbanistica sottoscritta dalle parti.
Il raffronto tra il contenuto della DCC n. 5/2024 e i motivi di ricorso dimostra con chiarezza il rapporto di presupposizione tra detta delibera e il Permesso di Costruire.
Deve, pertanto, trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale, nel processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l’atto conseguenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un’autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6012)”; tra molte Cons. Stato. Sez. V, 25/03/2016 n. 1242), "la mancata impugnazione di un atto presupposto ed immediatamente lesivo rende inammissibile, a causa di una originaria carenza di interesse, il ricorso che sia stato proposto avverso gli atti conseguenziali o esecutivi.” (Cons. Stato, Sez. VII, 4 dicembre 2023, n. 10459).
In conclusione, non avendo i ricorrenti impugnato, né in via autonoma ma neppure unitamente al permesso di costruire, la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29 aprile 2024 che ha approvato la convenzione urbanistica da cui origina la lesione lamentata dai ricorrenti, il ricorso va dichiarato inammissibile per originaria carenza d’interesse, non potendo gli odierni istanti trarre alcuna concreta utilità dal mero annullamento del permesso di costruire, che come detto si limita a recepire i contenuti della convenzione rimasta inoppugnata, i quali potrebbero essere nuovamente trasfusi in altro titolo edilizio, avente il medesimo contenuto.
Alla luce delle considerazioni sopra sinteticamente esposte il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GR IM, Presidente
Marco DI, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco DI | GR IM |
IL SEGRETARIO