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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/11/2025, n. 4054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4054 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 12 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 650/2024 cui è riunita la causa n. R.G. 883/2025
Promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA Parte_1 C.F._1
IA PA, nel cui studio in Paternò ha eletto domicilio, via Somalia, 6
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dagli avvocati LIVIA GAEZZA e RAIMUND BAUER, quest'ultimo congiuntamente e disgiuntamente con l'avvocato PIER LUIGI TOMASELLI, giusta procura generale in Notar Per_1
di Fiumicino
[...]
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19/1/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59320230006124221000 notificato il 13/1/2024, avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi previdenziali IVS IATP e sanzioni relativi all'anno 2022, dell'importo complessivo di euro 2.674,86. Eccepiva l'infondatezza delle pretese contributive e l'illegittimità dell'avviso di addebito per intervenuta cessazione dell'attività agricola e della ditta individuale a far tempo dal 31/12/2009.
Deduceva all'uopo che la propria attività, iniziata il 18/10/2003, fosse cessata in data 31/12/2009,
come da estratto di partita IVA e da visura camerale che allegava, con la conseguenza che fosse venuto meno il presupposto soggettivo e oggettivo necessario per la propria iscrizione all'assicurazione IVS IATP. Rilevava pertanto l'insussistenza dell'obbligo contributivo, affermando il proprio diritto ad essere cancellata dalla gestione agricola-lavoratori autonomi ed associati a partire dall'1/1/2010. Rilevava inoltre che, tenuto conto che con l'avviso di addebito fossero state richieste anche le sanzioni ex art. 116, comma 8, lettera a) l. 388/2000, col venir meno dell'obbligo di pagamento dei contributi fosse venuto meno anche l'obbligo di pagamento delle stesse. Insisteva
pertanto nell'illegittimità ed infondatezza dell'avviso di addebito anche sotto tale profilo. Chiedeva,
in via preliminare, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito e, nel merito,
l'annullamento dello stesso stante la sua infondatezza;
chiedeva inoltre che fosse ordinato all' CP_1
di procedere alla propria cancellazione dalla gestione a Titolo Principale Parte_2
dall'1/1/2010, con la conseguente condanna alle spese.
Con decreto del 2/2/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di discussione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo che, con l'avviso di CP_1
addebito, fosse stato intimato il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di contributi e sanzioni dovuti all' , gestione I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) per l'anno 2022. Chiedeva CP_1
innanzitutto la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. R.G. 11829/23, avente ad oggetto l'opposizione ad intimazione di pagamento e ai sottostanti avvisi di addebito sulla base di analoghi motivi di ricorso. Con riguardo alla posizione della ricorrente, deduceva che la stessa fosse stata iscritta nel comune di Paternò, quale Imprenditore Agricolo Professionale, con inizio attività dal
25/10/2006 e con domanda di iscrizione del 19/5/2008, sulla base di verbale di accertamento ispettivo recante detta ultima data. Si riportava al contenuto del suddetto verbale, rilevando che la ricorrente fosse comodataria di due appezzamenti di terreno in Paternò, che fosse iscritta alla Camera di
Commercio di Catania con la qualifica di IAP, e che fosse stata destinataria del premio previsto per il primo insediamento giovani in agricoltura, avendo conseguito la qualifica di capo azienda. Si
riportava inoltre a quanto dichiarato dalla stessa ai verbalizzanti e, dunque, alle affermazioni secondo cui la medesima non si fosse mai occupata personalmente della coltivazione dei fondi, avvalendosi di contoterzisti per l'aratura e l'irrigazione dei terreni e per la potatura e l'irrorazione delle piante.
Deduceva che, alla luce degli elementi raccolti, i verbalizzanti avessero ritenuto sussistenti nella specie i requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione lavoratori autonomi quale I.A.P. con decorrenza dal 25/10/2006, giorno del conseguimento della qualifica di capo azienda. Evidenziava
inoltre che, non svolgendo altra attività lavorativa, la ricorrente ricavasse il proprio reddito complessivo solo dall'impresa agricola e che l'attività d'impresa fosse svolta in modo abituale e continuativo ed in modo esclusivo. Evidenziava ancora il valore probatorio della documentazione allegata, costituita oltre che dal verbale ispettivo, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, da contratti di affitto di terreni, da visure camerali, visure correnti e visure storiche dei titolari dei terreni concessi in comodato alla ricorrente, dal certificato di capo azienda, e da fatture di contoterzi. In diritto richiamava la normativa di riferimento, riguardante la qualificazione della figura dell'imprenditore agricolo professionale prevista dall'art. 1 del D.L.vo n. 99/2004. Rilevava che detta figura fosse affine a quella del coltivatore diretto, discostandosene solo per ciò che concerneva il requisito della manualità del lavoro, ben potendo consistere anche in un'attività di organizzazione e direzione dell'azienda agricola. Rilevava anche che l'art. 13 l. 2/8/1990 n. 233 avesse esteso agli imprenditori agricoli a titolo principale l'assicurazione per IVS prevista in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dalla l. 26/10/1957 n. 1047, equiparando la categoria in esame, priva di una specifica tutela previdenziale, a quella dei coltivatori diretti. Concludeva osservando che, alla luce della citata normativa, l' avesse proceduto alle verifiche necessarie ai fini previdenziali, ai sensi del citato CP_1
art. 1, comma 2, D.L.vo n. 99/2004. Insisteva pertanto nella sussistenza nella specie di tutti i presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione I.A.P., evidenziando la natura confessoria delle dichiarazioni dalla stessa rese, con la conseguenza che dovesse essere preclusa qualsivoglia attività istruttoria. Osservava che, in ogni caso, ai fini della regolamentazione delle spese di lite,
dovesse tenersi conto della mancata comunicazione all' dell'eventuale cessazione dell'attività; CP_1
lamentava al riguardo che la ricorrente non avesse presentato alcuna domanda di cancellazione tramite i canali istituzionali, contravvenendo in tal modo a quanto stabilito con la circolare n. 41/2010
(riguardante gli adempimenti a cura degli utenti e degli operatori di sede a decorrere dall'1/4/2010).
In definitiva chiedeva, in via preliminare, la riunione del giudizio a quello iscritto al n. R.G.
11829/2023 nonché la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività; in via principale,
chiedeva che fosse dichiarata l'infondatezza dell'opposizione e la conferma dell'avviso di addebito opposto e, in via subordinata, che fosse comunque accertato l'obbligo di pagamento dei contributi e delle sanzioni, con condanna della ricorrente al pagamento degli stessi;
in via istruttoria, infine,
chiedeva che fosse ammessa prova per testi, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
L'opponente depositava note di trattazione del 4/7/2024, con le quali si opponeva alla richiesta di riunione del giudizio a quello iscritto al n. R.G. 11829/23 siccome riguardante anni di contribuzione diversi da quelli in oggetto (dal 2015 al 2019). Eccepiva la genericità dei rilievi dell' nonchè CP_1
l'assenza di prova in ordine alla sussistenza dell'obbligo contributivo in relazione all'anno 2022.
Deduceva che le difese dell'ente riguardassero anni di contribuzione precedenti alla cancellazione della ditta e che anche la documentazione dallo stesso prodotta, ivi compreso l'atto di accertamento del 2008, risalissero ad un periodo precedente alla cessazione dell'attività aziendale e alla chiusura della partita IVA. Rilevava che, per gli anni successivi al 2009, l' non avesse proceduto ad CP_1
alcuna verifica ai fini dell'iscrizione della ricorrente alla gestione previdenziale e che la circolare n.
41/2010 dallo stesso invocata operasse a decorrere dall'1/4/2010 e, dunque, da data successiva a quella di chiusura della partita IVA (31/12/2009). Chiedeva il rigetto delle istanze istruttorie formulate dell' , in quanto relative a verbale di accertamento del 2008 e vertenti su circostanze CP_1 generiche e inconducenti, chiedendo, in subordine, di essere ammessa alla prova contraria. Insisteva
dunque nell'accoglimento del ricorso e nella condanna alle spese.
Con ordinanza del 19/7/2024, non venivano ammesse le prove orali dedotte dall' , in quanto CP_1
ritenute generiche e inconducenti;
la causa veniva quindi rinviata per discussione e decisione.
Con ordinanza del 14/4/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della stessa;
col medesimo provvedimento veniva fissata l'udienza del 12 novembre 2025, disponendo che detta udienza fosse sostituita dal “deposito
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Successivamente, con provvedimento presidenziale del 12/5/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva designato giudice anche del procedimento n. 883/2025 R.G., considerata la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva riscontrata fra i due giudizi, disponendo che la trattazione di detto ultimo giudizio avvenisse all'udienza già fissata per la trattazione del primo.
Quanto al citato procedimento n. 883/2025 R.G., lo stesso è scaturito dal deposito da parte della stessa ricorrente del ricorso del 28/1/2025, con il quale è stata proposta opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240006736885000, notificato il 23/1/2025, avente ad oggetto contributi IVS IATP
e sanzioni relativi all'anno 2023, dell'importo complessivo di euro 2.718,90. Con la suddetta opposizione, la ricorrente ha proposto gli stessi motivi di ricorso sollevati nel precedente giudizio chiedendo che, previa sospensione dell'esecuzione, fosse annullato l'avviso di addebito impugnato con conseguente condanna alle spese.
Con decreto del 30/1/2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, è stata sospesa l'esecuzione dell'atto impugnato e fissata l'udienza di discussione.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito anche in detto giudizio, rilevando che, con CP_1
l'avviso di addebito opposto, fosse stato intimato il pagamento di contributi e sanzioni dovuti all'ente,
gestione I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) relativi all'anno 2023. Ha chiesto innanzitutto la riunione del giudizio al precedente iscritto al n. R.G. 650/2024, stante la connessione soggettiva e oggettiva fra i due contenziosi;
si è riportato al verbale ispettivo del 19/5/2008 dal quale era derivata l'iscrizione della ricorrente alla gestione previdenziale ed ha formulato le medesime difese e richieste già rassegnate nel precedente giudizio, riferendole questa volta all'avviso di addebito opposto.
La ricorrente ha depositato note di trattazione del 9/5/2025 con le quali non si è opposta alla richiesta di riunione dei due giudizi, ha sottolineato la tempestività ed ammissibilità del ricorso, osservando nel merito che l' non avesse dato prova della sussistenza dell'obbligo contributivo per l'anno CP_1
2023, in quanto lo stesso avesse addotto circostanze e prodotto documentazione inerente ad anni di contribuzione precedenti alla cessazione dell'attività aziendale e alla chiusura della partita IVA;
si è
opposta infine all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall' , insistendo in ricorso. CP_1
Da ultimo, chiamate entrambe le cause all'udienza del 12 novembre 2025, è stata disposta la riunione del giudizio iscritto al n. R.G. 883/2025 a quello iscritto al n. R.G. 650/2024.
Sulla base delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti, la causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Va innanzitutto rigettata la richiesta dell' di riunione del giudizio iscritto al n. R.G. 650/2024 a CP_1
quello iscritto al n. R.G. 11829/2023, atteso che l'intimazione di pagamento opposta n.
29320239017106514/000 non reca fra gli atti sottostanti l'avviso di addebito n.
59320230006124221000.
Ciò premesso, occorre in primo luogo qualificare la domanda proposta dalla ricorrente.
Al riguardo va osservato come nella materia in oggetto, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es. prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es. rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.) l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione al ruolo. In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es.,
inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es. prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/1999.
In ordine ai motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazione del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella,
nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/2973,
etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce motivi che attengono al merito della pretesa contributiva sicchè la domanda va qualificata come opposizione all'iscrizione al ruolo.
Entrambi i ricorsi devono pertanto ritenersi tempestivi. In particolare, l'avviso di addebito n.
59320230006124221000 è stato notificato il 13/1/2024 e il ricorso in opposizione risulta depositato il 19/1/2024, mentre l'avviso di addebito n. 59320240006736885000 è stato notificato il 24/1/2025 e il ricorso in opposizione risulta depositato il 28/1/2025 (cfr. avvisi di ricevimento delle rispettive raccomandate in atti); per entrambi i ricorsi è stato dunque rispettato il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999.
Nel merito, la domanda proposta nei confronti dell' è fondata e va accolta. Risulta provato dalla CP_1
documentazione prodotta che la ricorrente, titolare dell'omonima ditta individuale (con inizio di attività agricola in data 18/10/2003), ha cessato di svolgere l'attività in data 31/12/2009, con conseguente cessazione della partita IVA (cfr. visura camerale e “informazioni anagrafiche”
dell'Agenzia delle Entrate). Risulta inoltre che la cancellazione della ditta dal registro delle imprese abbia avuto luogo in data 24/1/2011 (cfr. visura camerale citata). Deve pertanto ritenersi che non ricorrono nella specie i presupposti per l'iscrizione dell'opponente nella gestione I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) per gli anni 2022 e 2023 e che la stessa non può considerarsi tenuta al pagamento dei contributi richiesti, relativi ad anni successivi alla riferita data di cessazione, per come emerge dalla documentazione suindicata.
Sul punto, si osserva che l' non è stato in grado di offrire alcuna prova in ordine alla CP_2
permanenza dei presupposti del credito contributivo. L'ente ha infatti incentrato la sua difesa sul contenuto del verbale ispettivo del 19/5/2008 riguardante il periodo dal 25/10/2006 (data di iscrizione della ricorrente alla gestione lavoratori autonomi I.A.P.) al 31/12/2007, anteriore alla dedotta cessazione, nonchè sulla dichiarazione resa dalla ricorrente agli ispettori nel corso degli accertamenti
(cfr. dichiarazione del 15/5/2008 in atti). Ha poi prodotto documentazione che attesta l'incontestato esercizio da parte dell'opponente di attività agricola, quale imprenditore agricolo a titolo principale,
su terreni siti nel comune di Paternò, ricevuti in comodato dai genitori, signori Controparte_3
e (cfr. contratto di comodato di fondo rustico del 21/10/2003, visure, per soggetto Controparte_4
e storica, ed estratto conto relativo ad anzianità contributiva). Ha inoltre richiamato la normativa di riferimento, adducendo circostanze che esulano del presente giudizio, quali il conseguimento da parte della ricorrente della qualifica di “capo azienda” (cfr. certificato in atti), la concessione in suo favore dell'aiuto per il “Primo Insediamento Giovani in agricoltura” con liquidazione del relativo premio
(cfr. decreto dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura di Catania) e il ricorrere al lavoro di terzi per le attività di aratura, potatura, irrigazione ed altre, eseguite presso l'azienda agricola, stante il mancato svolgimento in prima persona dell'attività lavorativa (cfr. fatture in atti).
Tutti i riferiti elementi comprovano la titolarità dell'azienda agricola in capo alla ricorrente e, dunque,
la legittimità della sua iscrizione alla gestione previdenziale;
non comprovano, tuttavia, la permanenza dei requisiti per la suddetta iscrizione anche negli anni in esame e quindi la permanenza dei presupposti del credito contributivo vantato.
Al riguardo, si osserva che non è sufficiente a tal fine la mera permanenza dell'iscrizione negli elenchi previdenziali di competenza. Sul punto, va precisato che, nei giudizi di opposizione contro il ruolo, l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
In ordine alla comunicazione all' della cancellazione della posizione assicurativa ed alla CP_1
possibile permanenza dell'iscrizione presso gli elenchi della CCIAA, va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. lavoro, nella sentenza n. 8651 del 12/4/2010, secondo cui “In materia
di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di
quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della
stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della
cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli
elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione
dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività
professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria”.
Nella fattispecie in esame, la presunzione derivante dalla permanenza dell'iscrizione dell'opponente presso i predetti elenchi è superata dalla prova della cessazione dell'attività agricola con decorrenza dal 31/12/2009, come evincibile dalla documentazione allegata (Trib. Catania, sez. lav., sentenze n.
1220 del 23/2/2011, n. 3856 del 3/10/2012, n. 2018 dell'11/5/2016; Trib. Cassino, 31/1/2019).
Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, deve concludersi per la fondatezza dell'opposizione proposta;
va pertanto dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni 2022 e 2023, successivi alla cessazione dell'attività, con la conseguenza che l'opponente non può considerarsi tenuta al pagamento degli stessi e delle relative sanzioni.
Va pertanto disposto l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce: Accoglie i ricorsi e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito opposti n. 59320230006124221000 e n. 59320240006736885000;
Ordina all' la cancellazione dall'1/1/2010 della ricorrente dalla gestione CP_1 Parte_2
a titolo Principale;
Condanna l'Istituto al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida nella complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA,
come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania il 12 novembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 12 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 650/2024 cui è riunita la causa n. R.G. 883/2025
Promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA Parte_1 C.F._1
IA PA, nel cui studio in Paternò ha eletto domicilio, via Somalia, 6
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dagli avvocati LIVIA GAEZZA e RAIMUND BAUER, quest'ultimo congiuntamente e disgiuntamente con l'avvocato PIER LUIGI TOMASELLI, giusta procura generale in Notar Per_1
di Fiumicino
[...]
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19/1/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59320230006124221000 notificato il 13/1/2024, avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi previdenziali IVS IATP e sanzioni relativi all'anno 2022, dell'importo complessivo di euro 2.674,86. Eccepiva l'infondatezza delle pretese contributive e l'illegittimità dell'avviso di addebito per intervenuta cessazione dell'attività agricola e della ditta individuale a far tempo dal 31/12/2009.
Deduceva all'uopo che la propria attività, iniziata il 18/10/2003, fosse cessata in data 31/12/2009,
come da estratto di partita IVA e da visura camerale che allegava, con la conseguenza che fosse venuto meno il presupposto soggettivo e oggettivo necessario per la propria iscrizione all'assicurazione IVS IATP. Rilevava pertanto l'insussistenza dell'obbligo contributivo, affermando il proprio diritto ad essere cancellata dalla gestione agricola-lavoratori autonomi ed associati a partire dall'1/1/2010. Rilevava inoltre che, tenuto conto che con l'avviso di addebito fossero state richieste anche le sanzioni ex art. 116, comma 8, lettera a) l. 388/2000, col venir meno dell'obbligo di pagamento dei contributi fosse venuto meno anche l'obbligo di pagamento delle stesse. Insisteva
pertanto nell'illegittimità ed infondatezza dell'avviso di addebito anche sotto tale profilo. Chiedeva,
in via preliminare, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito e, nel merito,
l'annullamento dello stesso stante la sua infondatezza;
chiedeva inoltre che fosse ordinato all' CP_1
di procedere alla propria cancellazione dalla gestione a Titolo Principale Parte_2
dall'1/1/2010, con la conseguente condanna alle spese.
Con decreto del 2/2/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di discussione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo che, con l'avviso di CP_1
addebito, fosse stato intimato il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di contributi e sanzioni dovuti all' , gestione I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) per l'anno 2022. Chiedeva CP_1
innanzitutto la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. R.G. 11829/23, avente ad oggetto l'opposizione ad intimazione di pagamento e ai sottostanti avvisi di addebito sulla base di analoghi motivi di ricorso. Con riguardo alla posizione della ricorrente, deduceva che la stessa fosse stata iscritta nel comune di Paternò, quale Imprenditore Agricolo Professionale, con inizio attività dal
25/10/2006 e con domanda di iscrizione del 19/5/2008, sulla base di verbale di accertamento ispettivo recante detta ultima data. Si riportava al contenuto del suddetto verbale, rilevando che la ricorrente fosse comodataria di due appezzamenti di terreno in Paternò, che fosse iscritta alla Camera di
Commercio di Catania con la qualifica di IAP, e che fosse stata destinataria del premio previsto per il primo insediamento giovani in agricoltura, avendo conseguito la qualifica di capo azienda. Si
riportava inoltre a quanto dichiarato dalla stessa ai verbalizzanti e, dunque, alle affermazioni secondo cui la medesima non si fosse mai occupata personalmente della coltivazione dei fondi, avvalendosi di contoterzisti per l'aratura e l'irrigazione dei terreni e per la potatura e l'irrorazione delle piante.
Deduceva che, alla luce degli elementi raccolti, i verbalizzanti avessero ritenuto sussistenti nella specie i requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione lavoratori autonomi quale I.A.P. con decorrenza dal 25/10/2006, giorno del conseguimento della qualifica di capo azienda. Evidenziava
inoltre che, non svolgendo altra attività lavorativa, la ricorrente ricavasse il proprio reddito complessivo solo dall'impresa agricola e che l'attività d'impresa fosse svolta in modo abituale e continuativo ed in modo esclusivo. Evidenziava ancora il valore probatorio della documentazione allegata, costituita oltre che dal verbale ispettivo, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, da contratti di affitto di terreni, da visure camerali, visure correnti e visure storiche dei titolari dei terreni concessi in comodato alla ricorrente, dal certificato di capo azienda, e da fatture di contoterzi. In diritto richiamava la normativa di riferimento, riguardante la qualificazione della figura dell'imprenditore agricolo professionale prevista dall'art. 1 del D.L.vo n. 99/2004. Rilevava che detta figura fosse affine a quella del coltivatore diretto, discostandosene solo per ciò che concerneva il requisito della manualità del lavoro, ben potendo consistere anche in un'attività di organizzazione e direzione dell'azienda agricola. Rilevava anche che l'art. 13 l. 2/8/1990 n. 233 avesse esteso agli imprenditori agricoli a titolo principale l'assicurazione per IVS prevista in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dalla l. 26/10/1957 n. 1047, equiparando la categoria in esame, priva di una specifica tutela previdenziale, a quella dei coltivatori diretti. Concludeva osservando che, alla luce della citata normativa, l' avesse proceduto alle verifiche necessarie ai fini previdenziali, ai sensi del citato CP_1
art. 1, comma 2, D.L.vo n. 99/2004. Insisteva pertanto nella sussistenza nella specie di tutti i presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione I.A.P., evidenziando la natura confessoria delle dichiarazioni dalla stessa rese, con la conseguenza che dovesse essere preclusa qualsivoglia attività istruttoria. Osservava che, in ogni caso, ai fini della regolamentazione delle spese di lite,
dovesse tenersi conto della mancata comunicazione all' dell'eventuale cessazione dell'attività; CP_1
lamentava al riguardo che la ricorrente non avesse presentato alcuna domanda di cancellazione tramite i canali istituzionali, contravvenendo in tal modo a quanto stabilito con la circolare n. 41/2010
(riguardante gli adempimenti a cura degli utenti e degli operatori di sede a decorrere dall'1/4/2010).
In definitiva chiedeva, in via preliminare, la riunione del giudizio a quello iscritto al n. R.G.
11829/2023 nonché la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività; in via principale,
chiedeva che fosse dichiarata l'infondatezza dell'opposizione e la conferma dell'avviso di addebito opposto e, in via subordinata, che fosse comunque accertato l'obbligo di pagamento dei contributi e delle sanzioni, con condanna della ricorrente al pagamento degli stessi;
in via istruttoria, infine,
chiedeva che fosse ammessa prova per testi, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
L'opponente depositava note di trattazione del 4/7/2024, con le quali si opponeva alla richiesta di riunione del giudizio a quello iscritto al n. R.G. 11829/23 siccome riguardante anni di contribuzione diversi da quelli in oggetto (dal 2015 al 2019). Eccepiva la genericità dei rilievi dell' nonchè CP_1
l'assenza di prova in ordine alla sussistenza dell'obbligo contributivo in relazione all'anno 2022.
Deduceva che le difese dell'ente riguardassero anni di contribuzione precedenti alla cancellazione della ditta e che anche la documentazione dallo stesso prodotta, ivi compreso l'atto di accertamento del 2008, risalissero ad un periodo precedente alla cessazione dell'attività aziendale e alla chiusura della partita IVA. Rilevava che, per gli anni successivi al 2009, l' non avesse proceduto ad CP_1
alcuna verifica ai fini dell'iscrizione della ricorrente alla gestione previdenziale e che la circolare n.
41/2010 dallo stesso invocata operasse a decorrere dall'1/4/2010 e, dunque, da data successiva a quella di chiusura della partita IVA (31/12/2009). Chiedeva il rigetto delle istanze istruttorie formulate dell' , in quanto relative a verbale di accertamento del 2008 e vertenti su circostanze CP_1 generiche e inconducenti, chiedendo, in subordine, di essere ammessa alla prova contraria. Insisteva
dunque nell'accoglimento del ricorso e nella condanna alle spese.
Con ordinanza del 19/7/2024, non venivano ammesse le prove orali dedotte dall' , in quanto CP_1
ritenute generiche e inconducenti;
la causa veniva quindi rinviata per discussione e decisione.
Con ordinanza del 14/4/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della stessa;
col medesimo provvedimento veniva fissata l'udienza del 12 novembre 2025, disponendo che detta udienza fosse sostituita dal “deposito
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Successivamente, con provvedimento presidenziale del 12/5/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva designato giudice anche del procedimento n. 883/2025 R.G., considerata la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva riscontrata fra i due giudizi, disponendo che la trattazione di detto ultimo giudizio avvenisse all'udienza già fissata per la trattazione del primo.
Quanto al citato procedimento n. 883/2025 R.G., lo stesso è scaturito dal deposito da parte della stessa ricorrente del ricorso del 28/1/2025, con il quale è stata proposta opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240006736885000, notificato il 23/1/2025, avente ad oggetto contributi IVS IATP
e sanzioni relativi all'anno 2023, dell'importo complessivo di euro 2.718,90. Con la suddetta opposizione, la ricorrente ha proposto gli stessi motivi di ricorso sollevati nel precedente giudizio chiedendo che, previa sospensione dell'esecuzione, fosse annullato l'avviso di addebito impugnato con conseguente condanna alle spese.
Con decreto del 30/1/2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, è stata sospesa l'esecuzione dell'atto impugnato e fissata l'udienza di discussione.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito anche in detto giudizio, rilevando che, con CP_1
l'avviso di addebito opposto, fosse stato intimato il pagamento di contributi e sanzioni dovuti all'ente,
gestione I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) relativi all'anno 2023. Ha chiesto innanzitutto la riunione del giudizio al precedente iscritto al n. R.G. 650/2024, stante la connessione soggettiva e oggettiva fra i due contenziosi;
si è riportato al verbale ispettivo del 19/5/2008 dal quale era derivata l'iscrizione della ricorrente alla gestione previdenziale ed ha formulato le medesime difese e richieste già rassegnate nel precedente giudizio, riferendole questa volta all'avviso di addebito opposto.
La ricorrente ha depositato note di trattazione del 9/5/2025 con le quali non si è opposta alla richiesta di riunione dei due giudizi, ha sottolineato la tempestività ed ammissibilità del ricorso, osservando nel merito che l' non avesse dato prova della sussistenza dell'obbligo contributivo per l'anno CP_1
2023, in quanto lo stesso avesse addotto circostanze e prodotto documentazione inerente ad anni di contribuzione precedenti alla cessazione dell'attività aziendale e alla chiusura della partita IVA;
si è
opposta infine all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall' , insistendo in ricorso. CP_1
Da ultimo, chiamate entrambe le cause all'udienza del 12 novembre 2025, è stata disposta la riunione del giudizio iscritto al n. R.G. 883/2025 a quello iscritto al n. R.G. 650/2024.
Sulla base delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti, la causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Va innanzitutto rigettata la richiesta dell' di riunione del giudizio iscritto al n. R.G. 650/2024 a CP_1
quello iscritto al n. R.G. 11829/2023, atteso che l'intimazione di pagamento opposta n.
29320239017106514/000 non reca fra gli atti sottostanti l'avviso di addebito n.
59320230006124221000.
Ciò premesso, occorre in primo luogo qualificare la domanda proposta dalla ricorrente.
Al riguardo va osservato come nella materia in oggetto, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es. prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es. rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.) l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione al ruolo. In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es.,
inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es. prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/1999.
In ordine ai motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazione del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella,
nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/2973,
etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce motivi che attengono al merito della pretesa contributiva sicchè la domanda va qualificata come opposizione all'iscrizione al ruolo.
Entrambi i ricorsi devono pertanto ritenersi tempestivi. In particolare, l'avviso di addebito n.
59320230006124221000 è stato notificato il 13/1/2024 e il ricorso in opposizione risulta depositato il 19/1/2024, mentre l'avviso di addebito n. 59320240006736885000 è stato notificato il 24/1/2025 e il ricorso in opposizione risulta depositato il 28/1/2025 (cfr. avvisi di ricevimento delle rispettive raccomandate in atti); per entrambi i ricorsi è stato dunque rispettato il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999.
Nel merito, la domanda proposta nei confronti dell' è fondata e va accolta. Risulta provato dalla CP_1
documentazione prodotta che la ricorrente, titolare dell'omonima ditta individuale (con inizio di attività agricola in data 18/10/2003), ha cessato di svolgere l'attività in data 31/12/2009, con conseguente cessazione della partita IVA (cfr. visura camerale e “informazioni anagrafiche”
dell'Agenzia delle Entrate). Risulta inoltre che la cancellazione della ditta dal registro delle imprese abbia avuto luogo in data 24/1/2011 (cfr. visura camerale citata). Deve pertanto ritenersi che non ricorrono nella specie i presupposti per l'iscrizione dell'opponente nella gestione I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) per gli anni 2022 e 2023 e che la stessa non può considerarsi tenuta al pagamento dei contributi richiesti, relativi ad anni successivi alla riferita data di cessazione, per come emerge dalla documentazione suindicata.
Sul punto, si osserva che l' non è stato in grado di offrire alcuna prova in ordine alla CP_2
permanenza dei presupposti del credito contributivo. L'ente ha infatti incentrato la sua difesa sul contenuto del verbale ispettivo del 19/5/2008 riguardante il periodo dal 25/10/2006 (data di iscrizione della ricorrente alla gestione lavoratori autonomi I.A.P.) al 31/12/2007, anteriore alla dedotta cessazione, nonchè sulla dichiarazione resa dalla ricorrente agli ispettori nel corso degli accertamenti
(cfr. dichiarazione del 15/5/2008 in atti). Ha poi prodotto documentazione che attesta l'incontestato esercizio da parte dell'opponente di attività agricola, quale imprenditore agricolo a titolo principale,
su terreni siti nel comune di Paternò, ricevuti in comodato dai genitori, signori Controparte_3
e (cfr. contratto di comodato di fondo rustico del 21/10/2003, visure, per soggetto Controparte_4
e storica, ed estratto conto relativo ad anzianità contributiva). Ha inoltre richiamato la normativa di riferimento, adducendo circostanze che esulano del presente giudizio, quali il conseguimento da parte della ricorrente della qualifica di “capo azienda” (cfr. certificato in atti), la concessione in suo favore dell'aiuto per il “Primo Insediamento Giovani in agricoltura” con liquidazione del relativo premio
(cfr. decreto dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura di Catania) e il ricorrere al lavoro di terzi per le attività di aratura, potatura, irrigazione ed altre, eseguite presso l'azienda agricola, stante il mancato svolgimento in prima persona dell'attività lavorativa (cfr. fatture in atti).
Tutti i riferiti elementi comprovano la titolarità dell'azienda agricola in capo alla ricorrente e, dunque,
la legittimità della sua iscrizione alla gestione previdenziale;
non comprovano, tuttavia, la permanenza dei requisiti per la suddetta iscrizione anche negli anni in esame e quindi la permanenza dei presupposti del credito contributivo vantato.
Al riguardo, si osserva che non è sufficiente a tal fine la mera permanenza dell'iscrizione negli elenchi previdenziali di competenza. Sul punto, va precisato che, nei giudizi di opposizione contro il ruolo, l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
In ordine alla comunicazione all' della cancellazione della posizione assicurativa ed alla CP_1
possibile permanenza dell'iscrizione presso gli elenchi della CCIAA, va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. lavoro, nella sentenza n. 8651 del 12/4/2010, secondo cui “In materia
di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di
quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della
stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della
cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli
elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione
dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività
professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria”.
Nella fattispecie in esame, la presunzione derivante dalla permanenza dell'iscrizione dell'opponente presso i predetti elenchi è superata dalla prova della cessazione dell'attività agricola con decorrenza dal 31/12/2009, come evincibile dalla documentazione allegata (Trib. Catania, sez. lav., sentenze n.
1220 del 23/2/2011, n. 3856 del 3/10/2012, n. 2018 dell'11/5/2016; Trib. Cassino, 31/1/2019).
Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, deve concludersi per la fondatezza dell'opposizione proposta;
va pertanto dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni 2022 e 2023, successivi alla cessazione dell'attività, con la conseguenza che l'opponente non può considerarsi tenuta al pagamento degli stessi e delle relative sanzioni.
Va pertanto disposto l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce: Accoglie i ricorsi e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito opposti n. 59320230006124221000 e n. 59320240006736885000;
Ordina all' la cancellazione dall'1/1/2010 della ricorrente dalla gestione CP_1 Parte_2
a titolo Principale;
Condanna l'Istituto al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida nella complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA,
come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania il 12 novembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio