Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27589/2023 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
28/12/1983, con il patrocinio dell'avv. LESCHIUTTA ALESSIA, con elezione di domicilio in VIA G AVEZZANA N.1 00195 ROMA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato ad [...] il CP_1 C.F._2
14/09/1975, con il patrocinio dell'avv. DEFONTE ANDREA, con elezione di domicilio in VIALE SHAKESPEARE 57 00144 ROMA presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.05.2023 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Rionero In Vulture (PZ) il 13.06.2016 con , precisando che CP_1 dall'unione erano nate le figlie (Roma, 13.04.2016) e (Roma, Per_1 Per_2
02.03.2018) e che in data 28.03.2022 le parti erano state autorizzate dal Presidente
a vivere separate, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con il marito. Chiedeva, in particolare, che venisse confermato
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, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio CP_1
formulata dalla controparte ma chiedeva di prevedere la ripresa graduale della frequentazione con le figlie. Nel dettaglio chiedeva: stabilire l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma alla Via Cavareno m 27, con quanto in essa contenuto, al Sig. dal momento che la Sig.ra si è trasferita all'estero con CP_1 Pt_1
entrambe le bambine;
stabilire un importo per il mantenimento delle Figlie minori e che tenga conto dell'attuale impossibilità per il padre di produrre Per_1 Per_2
reddito; stabilire modalità e termini di frequentazione delle bambine che tengano conto della riabilitazione conseguita nel periodo di detenzione del Sig. e CP_1
ovviamente del trasferimento all'estero delle minori, oltre alla compensazione delle spese di lite.
Con sentenza non definitiva n. 7469/24 pubblicata il 02.05.2024 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle restanti questioni.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, occorre in primo evidenziare che le parti, con dichiarazione congiuntamente depositata in data 24.03.2024, hanno formalizzato la scelta del foro italiano con riguardo alle decisioni da assumere in ordine alle figlie minori, in virtù di quanto previsto dall'art. 10 del REG. 25.6.2019 n.1111, instaurando pertanto la giurisdizione di questo giudice sul punto.
Sebbene la madre, difatti, abbia trasferito la propria residenza, unitamente alle minori, in Svizzera, l'Italia rappresenta in ogni caso il paese di cittadinanza e di precedente residenza abituale della prole.
Deve essere innanzitutto confermato l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, con collocamento delle medesime presso la residenza materna, alla luce della decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, dichiarata con decreto N. 2849/2022 emesso in data 07.06.2022 dal Tribunale per i Minorenni di Roma. Il resistente è stato condannato con sentenza emessa in
2 data 26.01.2022, passata in giudicato, per le gravissime condotte di violenza agite nei confronti della moglie alla presenza delle figlie minori, nonché direttamente nei confronti delle minori stesse. In considerazione di ciò ritiene il collegio che non sia possibile, allo stato attuale, prevedere un regime di frequentazione padre-figlie nonostante il resistente abbia terminato di scontare la pena detentiva in data
09.10.2024. Ed invero il grave trauma provocato alle minori dalle azioni del padre, consistito dalla aggressione e dalle minacce intimate dal medesimo armato di un coltello nei riguardi della prole, escludono in assenza di circostanze attestanti la completa riabilitazione del padre ed il superamento del trauma da parte delle figlie, la frequentazione tra il resistente e le figlie minori. potrà riprendere una CP_1
frequentazione con le figlie solo allorquando sarà in grado di documentare di avere ultimato un percorso strutturato e duraturo presso un Centro per Uomini
Maltrattanti o un Centro di Recupero delle competenze genitoriali, specificamente scelto in ragione di quanto accaduto, nonché all'esito di un percorso presso il SERD competente che possa certificare il superamento della dipendenza dalle sostanze alcoliche e stupefacenti;
la ripresa della frequentazione potrà pertanto avvenire quando il resistente avrà compiuto tale percorso, e quando le figlie saranno state valutate da parte dei servizi sociali territorialmente competenti e considerate adeguatamente pronte per reintrodurre le visite con il padre.
Stante la domanda di parte ricorrente in tal senso, potrà continuare ad CP_1
effettuare una videochiamata settimanale alle proprie figlie come già accaduto sinora, laddove ciò sia compatibile con la volontà e gli impegni delle minori.
La richiesta di divieto di avvicinamento formulata in sede di comparsa conclusionale dalla parte ricorrente non può essere qualificata come domanda ex art. 473 bis 69 cpc posto che non sottende un interesse attuale della ricorrente. Ed invero la ricorrente si è trasferita all'estero molto tempo prima della scarcerazione del resistente e non risulta abbia più avuto modo di incontrarlo. La questione, peraltro, è superata dalla regolamentazione della frequentazione tra il padre e le figlie che nel caso di specie deve rimanere sospesa.
Nulla deve disporsi con riguardo alla casa coniugale, dal momento che la ricorrente se ne è allontanata volontariamente trasferendo la propria residenza e quella delle figlie in Svizzera, previa autorizzazione da parte del Tribunale per i Minorenni. Non può accogliersi la domanda di assegnazione formulata dalla parte resistente, non
3 trovando applicazione l'istituto di cui all'art. 337 sexies c.c. laddove l'assegnatario non sia il genitore convivente con i figli minori.
Con riguardo, infine, al mantenimento delle figlie, tenuto conto che né la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale né il precedente stato detentivo del resistente esonerano quest'ultimo dall'obbligo di provvedere al sostentamento della prole, occorre individuare la misura del contributo paterno dovuto. È necessario avere riguardo, in primo luogo, ai tempi di permanenza delle figlie con la madre, conseguenti alla sospensione della frequentazione con il padre,
e gli oneri di cura che ne derivano in capo alla ricorrente, nonché tenere in considerazione la situazione reddituale e patrimoniale delle parti. La sig.ra Pt_1
ha ottenuto un impiego una volta trasferitasi in Svizzera, dal quale risulta percepire la retribuzione mensile di 3.426,25 Franchi svizzeri (corrispondenti a circa 3.686,00 euro), ed è gravata dal canone di locazione di 1.100,00 CHF (euro 1.183,00 circa) per l'immobile in cui abita con le minori, sito in Biasca in Via Quinta 17, come risulta dal contratto depositato in atti. Con riguardo alle condizioni economiche di parte resistente, invece, occorre rilevare che il medesimo, unico proprietario della casa coniugale, che risulta essere nella sua piena disponibilità in quanto non oggetto di assegnazione, ha omesso di depositare in atti documentazione relativa al mutuo gravante sull'immobile, ai redditi percepiti per il lavoro svolto presso la Casa
Circondariale di Frosinone, nonché all'utilizzo della casa familiare durante il periodo di detenzione, limitandosi a riferire di non averla potuta locare per ragioni strutturali, dedotte ma non dimostrate. Pertanto, stante la mancata completezza della documentazione versata in atti, nonché tenuto conto che il sig. è ad oggi in CP_1 libertà e, pertanto, in condizione di riprendere l'attività lavorativa precedentemente svolta con la AIR ARTEMICA S.R.L., di cui detiene l'80% delle quote sociali, o di reperire un differente impiego, appare congruo al collegio determinare in euro
500,00 mensili il contributo dovuto da a per il CP_1 Parte_1
mantenimento delle figlie minori.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per la prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi
4 ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo sostentamento, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Le spese di lite stante l'esito del giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
27589/2023, preso atto della sentenza parziale n. 7469/24 intervenuta tra Pt_1
e , così provvede:
[...] CP_1
- affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre, la quale Per_1 Per_2
adotterà le decisioni di maggior interesse per le minori – riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- dispone che le minori siano collocate presso la madre;
- conferma la sospensione della frequentazione padre-figlie;
- determina in euro 500,00 mensili il contributo dovuto da a CP_1 Pt_1
per il mantenimento delle figlie minori, da corrispondere a
[...] Parte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per le minori;
- compensa le spese di lite.
5 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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