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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/11/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa GA
OV, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. ZACCARIA SARA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2022, parte ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere bracciante OL - esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda OL “LI
SI” per gli anni 2016 e 2017 per un numero di giornate pari rispettivamente a 102 e di aver richiesto, per ciascuna delle suddette annualità, il pagamento della relativa indennità di disoccupazione OL. CP_ Esponeva, ancora, che con due distinte note, pervenute entrambe il 22.05.2022, l' comunicava alla ricorrente, il disconoscimento integrale delle giornate di lavoro agricolo per gli anni 2016 e 2017.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni in parola per il numero di giornate riportate in ricorso, nonché a percepire e ritenere il trattamento economico di DS/Agr., le prestazioni accessorie eventuali e gli assegni al nucleo famigliare ed, infine, dichiararsi la illegittimità delle somme eventualmente medio tempore trattenute dall' in ragione del suindicato disconoscimento. CP_1 CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e richiamando le conclusioni tutte rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento ispettivo n. 2020009632/DDL del 01.02.2022 relativo all'azienda OL suddetta.
Istruita la causa con produzioni documentali e l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo, avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito. Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012).
CP_ Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento di un diritto per il quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge (cfr. CP_2 art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs. n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”.
CP_ Dunque, in tali giudizi l fa valere e deduce la natura simulata o fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa OL e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
ditalchè è
CP_ onere dell' contestare specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge. Il
CP_ lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' pone a base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera
CP_ dello stesso che costituisce valido titolo per ritenere sussistente il rapporto di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro. CP_ Ebbene, le allegazioni offerte dall' sono di natura documentale in quanto trattasi di accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c.. Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la fede privilegiata del verbale di accertamento opera in un ambito notevolmente circoscritto (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. n.12545/1992). Ed infatti una fede privilegiata non può essere attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi controllare e verificare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento. Ne consegue che il controinteressato che intenda contestare la veridicità degli apprezzamenti e delle valutazioni del verbalizzante non é neppure tenuto a proporre la querela di falso, che, per converso, é necessaria tutte le volte in cui, non sussistendo alcun margine di apprezzamento, la percezione sensoriale del pubblico ufficiale risulti staticamente organizzata (come, ad esempio, per la descrizione di uno stato dei luoghi), permettendo all'atto di dispiegare la sua fede privilegiata. Più in generale, la fede privilegiata attiene all'attestazione che certi fatti ovvero certe rilevazioni documentali siano avvenuti alla presenza del P.U. ovvero siano state da lui compiute, ma non anche all'effettiva corrispondenza alla realtà dei contenuti di tali fatti o dei risultati di dette operazioni deduttive che, se contestata, dev'essere provata dal soggetto onerato. Quindi, essi possono essere posti a fondamento del convincimento e della valutazione giudiziale ai fini della pronuncia, avendo il Giudice ampia libertà di utilizzazione e interpretazione dell'attività probatoria, anche se di valore indiziario, con il solo limite derivante dal fatto che il materiale di prova debba considerarsi ontologicamente inesistente (cfr. Cass. n. 15073/2008).
Sulla scorta di queste premesse, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra la ricorrente e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso.
Ebbene, la ricorrente ha fornito piena prova di avere diritto alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il 2016 e il 2017 per aver lavorato alle dipendenze dell'azienda OL “LI SI” in entrambi gli anni per 102 giornate nel periodo da maggio al mese di dicembre nel 2016 e dal mese di dal mese di agosto al mese di dicembre nel 2017.
Invero, l'istruttoria svolta consente di avvalorare tale ultimo assunto dacché risultano adeguatamente comprovati gli indici della subordinazione, la presenza costante al lavoro secondo un orario prestabilito tendenzialmente uniforme nel tempo, nonché il concreto inserimento dell'istante nell'attività OL secondo i parametri sopra delineati. I testi escussi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, infatti, hanno confermato in buona sostanza il periodo di lavoro, le mansioni della parte ricorrente, i luoghi nei quali quest'ultima ha espletato l'attività OL, nonché gli orari di lavoro e le giornate indicati in ricorso, la retribuzione percepita e le modalità di corresponsione della stessa.
In particolare, la teste dichiarava: “ADR Conosco la ricorrente in quanto abbiamo Testimone_1 lavorato insieme presso la ditta LI SI, in agro di Brindisi Tuturano, zona Cafariello, nel
2016 e nel 2017. Nel 2016 io lavorai da gennaio a settembre la ricorrente invece iniziò verso maggio
e proseguì dopo che io terminai;
nel 2017 io lavorai da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre, mentre la ricorrente iniziò verso maggio e ci siamo trovate successivamente ad ottobre.
2. io ho lavorato nel periodo in cui ci si occupava della piantumazione, coltivazione e raccolta in via prevalente di carciofi. 3. È vero che la coltivazione nei carciofi si componeva delle seguenti attività: iniziava con la messa a dimora di torsetti o piantine, seguivano la sistemazione dell'impianto idrico, le periodiche zappettature ed estirpazione di erbacce, si proseguiva con la raccolta carciofino e sfollamento carciofini, con la raccolta dei carciofi con taglio a gambo lungo e/o con ilsistema della scapuzzatura o raccolta del solo frutto senza gambo, vi era, in fine, la raccolta manuale dei torsetti che, una volta raggruppati in fasci, venivano trasportati in depositi per essere preparati alla successiva ripiantagione, il ciclo di coltura si concludeva con la pulizia dei terreni consistente nell'estirpazione meccanica e manuale dei ceppi, successivamente tranciati, e proseguiva mediante aratura con sacco profondo e fresatura livellante in preparazione della nuova coltura. Io nei vari periodi in cui ho lavorato partecipavo alle varie fasi di lavorazione e coltura innanzi descritte.
4. non so se la ricorrente si recava sul posto di lavoro autonomamente 5. confermo che a fronte di una prestazione lavorativa quotidiana di circa 6,50 ore la ricorrente percepiva una regolare retribuzione lavorativa circa 50.00 euro giornaliere, a volte ci pagava il datore in contanti settimanalmente a volte giornalmente. 6. è Vero che la ricorrente osservava le direttive impartite dal datore di lavoro sig. LI SI, che veniva solo all'inizio poi lasciava le indicazioni al fattore di cui non ricordo il nome che ci controllava e assegnava mansioni a seconda delle necessità. 7 Anche io ho una causa in Corso per il riconoscimento delle giornate cancellate.”
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi sig. e sig.ra Testimone_2 [...]
, quest'ultima, in particolare, riferiva: “ADR. Conosco la ricorrente in quanto abbiamo Pt_2 lavorato insieme presso la ditta nel 2017, 2019 e 2020 mentre nel 2016 con la ditta Pt_3
LI. Lavoravamo ogni anno nel periodo da gennaio ad agosto- settembre, più o meno sempre per lo stesso numero di giornate, io lavoravo per 102 gg all'anno lei non ricordo se lavorava per meno giorni. ADR. Vero che la ricorrente si è occupata della piantumazione, coltivazione e raccolta in via prevalente di carciofi, senza escludere altre colture ad esempio: pomodori, meloni, broccoli;
ADR. Vero che la coltivazione dei carciofi si componeva delle seguenti attività: iniziava con la messa
a dimora di torsetti o piantine, le periodiche zappettature ed estirpazione di erbacce, si proseguiva con la raccolta carciofino e sfollamento carciofini, con la raccolta dei carciofi con taglio a gambo lungo e/o con il sistema della scapuzzatura o raccolta del solo frutto senza gambo, vi era, in fine, la raccolta manuale dei torsetti che, una volta raggruppati in fasci, venivano trasportati in depositi per essere preparati alla successiva ripiantagione, il ciclo di coltura si concludeva con la pulizia dei terreni consistente nell'estirpazione meccanica e manuale dei ceppi, successivamente tranciati, e proseguiva preparazione della nuova coltura. Preciso che la sistemazione dell'impianto idrico
(innaffiare con il sistema idrico) consisteva nel preparare i tubi dell'impianto che venivano di volta in volta, di anno in anno, installati e tolti dagli operai. ADR. La ricorrente si recava sul posto di lavoro anche con me con passaggi che ci davamo tra di noi, non so se vi erano dei suoi parenti che lavoravano. ADR. Confermo che a fronte di una prestazione lavorativa quotidiana di circa 6,50 ore la ricorrente percepiva una regolare retribuzione lavorativa di 50,00 euro giornaliere, a volte ci pagava il datore in contanti settimanalmente e ho assistito in varie occasioni al pagamento anche della ricorrente. Tanto so perché ci pagava in contanti settimanalmente. ADR. È vero che la ricorrente osservava le direttive impartite dal datore di lavoro sig. LI SI, che veniva sui campi e si fermava per il tempo di dare le direttive poi a volte conduceva i trattori e a volte andava via. ADR. Anche io ho subito la cancellazione delle giornate e il giudizio sul riconoscimento delle giornate pende dinanzi al Tribunale”.
Tali dichiarazioni, precise e concordanti, da intendersi qui integralmente riportate, appaiono pienamente attendibili e immuni da vizi e censure caratterizzate dalla specificità ed intrinseca coerenza logica che asseverano la piena attendibilità dei testi per quanto, alcuni di essi interessati da analoghi provvedimenti di disconoscimento.
Del resto, “il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (Cass. 12092/17)” Co (cfr. Corte d'.Appello di , Sentenza n. 690/19: “come è noto, non sussiste alcuna incapacità a deporre da parte dei testi attinti da un analogo provvedimento di disconoscimento, ma al più la necessità di delibare con particolare rigore le loro deposizioni, vi è che, alla stregua del dato univoco
e concordante emerso dalle (tre) prove testimoniali, risulta confermata in modo convincente
l'.effettività del rapporto di lavoro in agricoltura dedotto in lite (e documentato in atti) dalla lavoratrice”.)
Di contro non ha allegato e provato circostanze fattuali specificamente riferibili alla posizione CP_1 dell'istante tali da indurre a ritenere fittizio il rapporto di lavoro per cui è causa. Costituendosi l'ente ha solo genericamente contestato l'avversa domanda senza prendere posizione in ordine al verbale ispettivo da cui traeva origine la cancellazione, omettendo di precisare quali fossero le ragioni che avevano indotto l'ente al disconoscimento. Ed ancora si rileva come le eventuali CP_ irregolarità accertate in sede ispettiva dall' nei confronti dell'azienda OL (come da verbale ispettivo prodotto da ) se possono rappresentare elemento idoneo ai fini della prova della CP_1 responsabilità del trasgressore, datore di lavoro, al contempo non possono rappresentare indizio idoneo ad escludere, neanche in via presuntiva, che la ricorrente avesse prestato attività in favore della ditta nel lavoro sui campi.
Ed invero, dallo stesso verbale ispettivo prodotto da , si evince che “la ditta LI SI è CP_1 stata costituita con il solo fine di far percepire indebitamente le prestazioni previdenziali erogate dall' ed alla costituzione di una posizione previdenziale utile per prestazioni pensionistiche CP_2 future. Difatti l'azienda OL LI SI:
1)- non è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
2)-la partita IVA n. è stata aperta il 27/08/2013 e cessata con decorrenza 31/12/2013; P.IVA_1
3)-le fatture di vendita presentate a corredo della Denuncia Aziendale – a dimostrazione dello svolgimento dell'attività OL – sono state emesse già a partire dal 02/07/2013 cioè con una data anteriore a quella dell'apertura della Partita Iva;
4)- la prima Denuncia Aziendale – propedeutica per l'avviamento al lavoro di personale dipendente con le modalità del settore agricolo – è stata inviata il 28/04/2014 con inizio attività 27/08/2013;
5) – il contratto di acquisto di frutto pendente da allegato alla terza Denuncia CP_4
Aziendale trasmessa in data 24/07/2015 ha decorrenza 01/08/2013;
6) – l'unico ovvero la Comunicazione Obbligatoria trasmessa al Ministero del Lavoro è CP_5 relativo a tale per il periodo 20/11- 31/12/2013 a fronte di n. 17 soggetti “OTD” Persona_1 trasmessi a partire dal 2° trimestre 2013, 13 dei quali a partire dal 01/07/2013;
7)- nel 2014, a fronte di n. 58 soggetti (per i quali sono state trasmesse le Denunce Trimestrali
Modelli DMAG) sono per n. 22 risultano trasmessi gli;
CP_5
8)- non ha avuto nella disponibilità fondi agricoli da coltivare:
a. ha disconosciuto il contratto di affitto;
Persona_2
b. ed il padre non hanno saputo dare risposta al contratto di affitto che Parte_4 Per_3 riporta il numero 3157/2013 di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate la quale – a specifica richiesta da parte dei sottoscritti – ha comunicato che quel numero di atto è relativo ad altri soggetti ed altro oggetto e che non risultano atti registrati nel 2013 né a nome LI SI né a nome di
; Parte_4 c. non ha nella disponibilità i fondi agricoli dichiarati nella Denuncia Persona_4
Aziendale e non conosce LI SI né questi conosce tale;
Persona_4
9) – i fondi agricoli di proprietà di sino stati nella sola disponibilità di Persona_5 Persona_6
(oggetto di separato accertamento condotto da altri ispettori la cui identità è
[...] CP_1 sconosciuta al LI SI il quale ha dichiarato di non conoscerlo;
10)- la documentazione fiscale consegnata dal consulente delegato è relativa Testimone_3 al 2016 e 2017: trattasi di fatture di vendita da gennaio a maggio 2016 e da gennaio a marzo 2017; le fatture del 2016 sono relative a “vendita di carciofi” ai “clienti” e Coop. Agr. Parte_5
Zeus entrambi non conosciuti da LI SI;
11) – non c'è documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni – resa obbligatoria dal
1° luglio 2018 né esiste documentazione che possa comprovare il costo della manodopera che avrebbe dovuto sostenere (…)”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che dall'esame del verbale ispettivo non emergano specifici elementi relativi agli anni per cui è causa tali da indurre a disattendere il contributo orale fornito dai testi escussi;
né si rinvengono elementi - dal suindicato verbale o dalla comparsa di costituzione – specificamente riferibili alla posizione lavorativa dell'istante dai quali desumere, in tesi, la fittizietà del rapporto (elementi non desumibili neppure dal contenuto della dichiarazione resa dalla ricorrente in fase ispettiva, essendo priva di contraddizioni tali da avvalorare le determinazioni ispettive).
L'accertamento, come si evince dal verbale in atti, concerne irregolarità di natura fiscale imputabili all'azienda OL LI SI e riferibili ad anni che esulano da quelli qui in considerazione, laddove la ritenuta indisponibilità di parte dei terreni agricoli denunciati discende anche da valutazioni trasfuse in un verbale ispettivo concernente un'altra azienda OL.
Peraltro, dalla dichiarazione resa da LI SI in fase ispettiva emerge come chi si occupasse di tutti gli incombenti relativi alla gestione dell'azienda – amministrativi ed inerenti all'assunzione dei dipendenti - fosse , “che era un amico di famiglia e mi ha insegnato l'attività Persona_7 OL in quanto io non avevo esperienza”.
In ogni caso, poi, nella specie gli ispettori hanno condotto un controllo solo su dati contabili, commerciali, e sui titoli riferibili al titolare dell'azienda con opportuni riscontri, senza, però, accertare direttamente l'assenza dei singoli lavoratori sui luoghi di lavoro negli anni in contestazione in assenza di alcun acceso sui luoghi di lavoro nell'anno in parola.
Va pertanto sancito il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi otd agricoli anni 2016 e 2017 rispettivamente per 102 giornate ed alla legittima percezione della relativa indennità di CP_ disoccupazione OL;
con conseguente condanna di a porre in essere i provvedimenti consequenziali non essendo stato contestato il possesso dei requisiti contributivi e assicurativi utili all'erogazione del beneficio.
Spese secondo soccombenza e richiesta di distrazione.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per un numero 102 giornate nell'anno 2016 e 102 giornate nell'anno CP_ 2017 e, per l'effetto, condanna a porre in essere i provvedimenti consequenziali in ordine alla disoccupazione OL spettante e ai relativi trattamenti anf originariamente riconosciuti;
b)- dichiara nullo il provvedimento di disconoscimento dell' relativo alle suddette annualità con CP_1 ogni conseguenza di legge;
c)- condanna a pagare al difensore del ricorrente dichiaratosi anticipatario la somma di EURO CP_1
2697,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge.
Brindisi, 11/11/2025
Il Giudice
GA OV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa GA
OV, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. ZACCARIA SARA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2022, parte ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere bracciante OL - esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda OL “LI
SI” per gli anni 2016 e 2017 per un numero di giornate pari rispettivamente a 102 e di aver richiesto, per ciascuna delle suddette annualità, il pagamento della relativa indennità di disoccupazione OL. CP_ Esponeva, ancora, che con due distinte note, pervenute entrambe il 22.05.2022, l' comunicava alla ricorrente, il disconoscimento integrale delle giornate di lavoro agricolo per gli anni 2016 e 2017.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni in parola per il numero di giornate riportate in ricorso, nonché a percepire e ritenere il trattamento economico di DS/Agr., le prestazioni accessorie eventuali e gli assegni al nucleo famigliare ed, infine, dichiararsi la illegittimità delle somme eventualmente medio tempore trattenute dall' in ragione del suindicato disconoscimento. CP_1 CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e richiamando le conclusioni tutte rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento ispettivo n. 2020009632/DDL del 01.02.2022 relativo all'azienda OL suddetta.
Istruita la causa con produzioni documentali e l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo, avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito. Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012).
CP_ Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento di un diritto per il quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge (cfr. CP_2 art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs. n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”.
CP_ Dunque, in tali giudizi l fa valere e deduce la natura simulata o fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa OL e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
ditalchè è
CP_ onere dell' contestare specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge. Il
CP_ lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' pone a base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera
CP_ dello stesso che costituisce valido titolo per ritenere sussistente il rapporto di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro. CP_ Ebbene, le allegazioni offerte dall' sono di natura documentale in quanto trattasi di accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c.. Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la fede privilegiata del verbale di accertamento opera in un ambito notevolmente circoscritto (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. n.12545/1992). Ed infatti una fede privilegiata non può essere attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi controllare e verificare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento. Ne consegue che il controinteressato che intenda contestare la veridicità degli apprezzamenti e delle valutazioni del verbalizzante non é neppure tenuto a proporre la querela di falso, che, per converso, é necessaria tutte le volte in cui, non sussistendo alcun margine di apprezzamento, la percezione sensoriale del pubblico ufficiale risulti staticamente organizzata (come, ad esempio, per la descrizione di uno stato dei luoghi), permettendo all'atto di dispiegare la sua fede privilegiata. Più in generale, la fede privilegiata attiene all'attestazione che certi fatti ovvero certe rilevazioni documentali siano avvenuti alla presenza del P.U. ovvero siano state da lui compiute, ma non anche all'effettiva corrispondenza alla realtà dei contenuti di tali fatti o dei risultati di dette operazioni deduttive che, se contestata, dev'essere provata dal soggetto onerato. Quindi, essi possono essere posti a fondamento del convincimento e della valutazione giudiziale ai fini della pronuncia, avendo il Giudice ampia libertà di utilizzazione e interpretazione dell'attività probatoria, anche se di valore indiziario, con il solo limite derivante dal fatto che il materiale di prova debba considerarsi ontologicamente inesistente (cfr. Cass. n. 15073/2008).
Sulla scorta di queste premesse, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra la ricorrente e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso.
Ebbene, la ricorrente ha fornito piena prova di avere diritto alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il 2016 e il 2017 per aver lavorato alle dipendenze dell'azienda OL “LI SI” in entrambi gli anni per 102 giornate nel periodo da maggio al mese di dicembre nel 2016 e dal mese di dal mese di agosto al mese di dicembre nel 2017.
Invero, l'istruttoria svolta consente di avvalorare tale ultimo assunto dacché risultano adeguatamente comprovati gli indici della subordinazione, la presenza costante al lavoro secondo un orario prestabilito tendenzialmente uniforme nel tempo, nonché il concreto inserimento dell'istante nell'attività OL secondo i parametri sopra delineati. I testi escussi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, infatti, hanno confermato in buona sostanza il periodo di lavoro, le mansioni della parte ricorrente, i luoghi nei quali quest'ultima ha espletato l'attività OL, nonché gli orari di lavoro e le giornate indicati in ricorso, la retribuzione percepita e le modalità di corresponsione della stessa.
In particolare, la teste dichiarava: “ADR Conosco la ricorrente in quanto abbiamo Testimone_1 lavorato insieme presso la ditta LI SI, in agro di Brindisi Tuturano, zona Cafariello, nel
2016 e nel 2017. Nel 2016 io lavorai da gennaio a settembre la ricorrente invece iniziò verso maggio
e proseguì dopo che io terminai;
nel 2017 io lavorai da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre, mentre la ricorrente iniziò verso maggio e ci siamo trovate successivamente ad ottobre.
2. io ho lavorato nel periodo in cui ci si occupava della piantumazione, coltivazione e raccolta in via prevalente di carciofi. 3. È vero che la coltivazione nei carciofi si componeva delle seguenti attività: iniziava con la messa a dimora di torsetti o piantine, seguivano la sistemazione dell'impianto idrico, le periodiche zappettature ed estirpazione di erbacce, si proseguiva con la raccolta carciofino e sfollamento carciofini, con la raccolta dei carciofi con taglio a gambo lungo e/o con ilsistema della scapuzzatura o raccolta del solo frutto senza gambo, vi era, in fine, la raccolta manuale dei torsetti che, una volta raggruppati in fasci, venivano trasportati in depositi per essere preparati alla successiva ripiantagione, il ciclo di coltura si concludeva con la pulizia dei terreni consistente nell'estirpazione meccanica e manuale dei ceppi, successivamente tranciati, e proseguiva mediante aratura con sacco profondo e fresatura livellante in preparazione della nuova coltura. Io nei vari periodi in cui ho lavorato partecipavo alle varie fasi di lavorazione e coltura innanzi descritte.
4. non so se la ricorrente si recava sul posto di lavoro autonomamente 5. confermo che a fronte di una prestazione lavorativa quotidiana di circa 6,50 ore la ricorrente percepiva una regolare retribuzione lavorativa circa 50.00 euro giornaliere, a volte ci pagava il datore in contanti settimanalmente a volte giornalmente. 6. è Vero che la ricorrente osservava le direttive impartite dal datore di lavoro sig. LI SI, che veniva solo all'inizio poi lasciava le indicazioni al fattore di cui non ricordo il nome che ci controllava e assegnava mansioni a seconda delle necessità. 7 Anche io ho una causa in Corso per il riconoscimento delle giornate cancellate.”
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi sig. e sig.ra Testimone_2 [...]
, quest'ultima, in particolare, riferiva: “ADR. Conosco la ricorrente in quanto abbiamo Pt_2 lavorato insieme presso la ditta nel 2017, 2019 e 2020 mentre nel 2016 con la ditta Pt_3
LI. Lavoravamo ogni anno nel periodo da gennaio ad agosto- settembre, più o meno sempre per lo stesso numero di giornate, io lavoravo per 102 gg all'anno lei non ricordo se lavorava per meno giorni. ADR. Vero che la ricorrente si è occupata della piantumazione, coltivazione e raccolta in via prevalente di carciofi, senza escludere altre colture ad esempio: pomodori, meloni, broccoli;
ADR. Vero che la coltivazione dei carciofi si componeva delle seguenti attività: iniziava con la messa
a dimora di torsetti o piantine, le periodiche zappettature ed estirpazione di erbacce, si proseguiva con la raccolta carciofino e sfollamento carciofini, con la raccolta dei carciofi con taglio a gambo lungo e/o con il sistema della scapuzzatura o raccolta del solo frutto senza gambo, vi era, in fine, la raccolta manuale dei torsetti che, una volta raggruppati in fasci, venivano trasportati in depositi per essere preparati alla successiva ripiantagione, il ciclo di coltura si concludeva con la pulizia dei terreni consistente nell'estirpazione meccanica e manuale dei ceppi, successivamente tranciati, e proseguiva preparazione della nuova coltura. Preciso che la sistemazione dell'impianto idrico
(innaffiare con il sistema idrico) consisteva nel preparare i tubi dell'impianto che venivano di volta in volta, di anno in anno, installati e tolti dagli operai. ADR. La ricorrente si recava sul posto di lavoro anche con me con passaggi che ci davamo tra di noi, non so se vi erano dei suoi parenti che lavoravano. ADR. Confermo che a fronte di una prestazione lavorativa quotidiana di circa 6,50 ore la ricorrente percepiva una regolare retribuzione lavorativa di 50,00 euro giornaliere, a volte ci pagava il datore in contanti settimanalmente e ho assistito in varie occasioni al pagamento anche della ricorrente. Tanto so perché ci pagava in contanti settimanalmente. ADR. È vero che la ricorrente osservava le direttive impartite dal datore di lavoro sig. LI SI, che veniva sui campi e si fermava per il tempo di dare le direttive poi a volte conduceva i trattori e a volte andava via. ADR. Anche io ho subito la cancellazione delle giornate e il giudizio sul riconoscimento delle giornate pende dinanzi al Tribunale”.
Tali dichiarazioni, precise e concordanti, da intendersi qui integralmente riportate, appaiono pienamente attendibili e immuni da vizi e censure caratterizzate dalla specificità ed intrinseca coerenza logica che asseverano la piena attendibilità dei testi per quanto, alcuni di essi interessati da analoghi provvedimenti di disconoscimento.
Del resto, “il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (Cass. 12092/17)” Co (cfr. Corte d'.Appello di , Sentenza n. 690/19: “come è noto, non sussiste alcuna incapacità a deporre da parte dei testi attinti da un analogo provvedimento di disconoscimento, ma al più la necessità di delibare con particolare rigore le loro deposizioni, vi è che, alla stregua del dato univoco
e concordante emerso dalle (tre) prove testimoniali, risulta confermata in modo convincente
l'.effettività del rapporto di lavoro in agricoltura dedotto in lite (e documentato in atti) dalla lavoratrice”.)
Di contro non ha allegato e provato circostanze fattuali specificamente riferibili alla posizione CP_1 dell'istante tali da indurre a ritenere fittizio il rapporto di lavoro per cui è causa. Costituendosi l'ente ha solo genericamente contestato l'avversa domanda senza prendere posizione in ordine al verbale ispettivo da cui traeva origine la cancellazione, omettendo di precisare quali fossero le ragioni che avevano indotto l'ente al disconoscimento. Ed ancora si rileva come le eventuali CP_ irregolarità accertate in sede ispettiva dall' nei confronti dell'azienda OL (come da verbale ispettivo prodotto da ) se possono rappresentare elemento idoneo ai fini della prova della CP_1 responsabilità del trasgressore, datore di lavoro, al contempo non possono rappresentare indizio idoneo ad escludere, neanche in via presuntiva, che la ricorrente avesse prestato attività in favore della ditta nel lavoro sui campi.
Ed invero, dallo stesso verbale ispettivo prodotto da , si evince che “la ditta LI SI è CP_1 stata costituita con il solo fine di far percepire indebitamente le prestazioni previdenziali erogate dall' ed alla costituzione di una posizione previdenziale utile per prestazioni pensionistiche CP_2 future. Difatti l'azienda OL LI SI:
1)- non è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
2)-la partita IVA n. è stata aperta il 27/08/2013 e cessata con decorrenza 31/12/2013; P.IVA_1
3)-le fatture di vendita presentate a corredo della Denuncia Aziendale – a dimostrazione dello svolgimento dell'attività OL – sono state emesse già a partire dal 02/07/2013 cioè con una data anteriore a quella dell'apertura della Partita Iva;
4)- la prima Denuncia Aziendale – propedeutica per l'avviamento al lavoro di personale dipendente con le modalità del settore agricolo – è stata inviata il 28/04/2014 con inizio attività 27/08/2013;
5) – il contratto di acquisto di frutto pendente da allegato alla terza Denuncia CP_4
Aziendale trasmessa in data 24/07/2015 ha decorrenza 01/08/2013;
6) – l'unico ovvero la Comunicazione Obbligatoria trasmessa al Ministero del Lavoro è CP_5 relativo a tale per il periodo 20/11- 31/12/2013 a fronte di n. 17 soggetti “OTD” Persona_1 trasmessi a partire dal 2° trimestre 2013, 13 dei quali a partire dal 01/07/2013;
7)- nel 2014, a fronte di n. 58 soggetti (per i quali sono state trasmesse le Denunce Trimestrali
Modelli DMAG) sono per n. 22 risultano trasmessi gli;
CP_5
8)- non ha avuto nella disponibilità fondi agricoli da coltivare:
a. ha disconosciuto il contratto di affitto;
Persona_2
b. ed il padre non hanno saputo dare risposta al contratto di affitto che Parte_4 Per_3 riporta il numero 3157/2013 di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate la quale – a specifica richiesta da parte dei sottoscritti – ha comunicato che quel numero di atto è relativo ad altri soggetti ed altro oggetto e che non risultano atti registrati nel 2013 né a nome LI SI né a nome di
; Parte_4 c. non ha nella disponibilità i fondi agricoli dichiarati nella Denuncia Persona_4
Aziendale e non conosce LI SI né questi conosce tale;
Persona_4
9) – i fondi agricoli di proprietà di sino stati nella sola disponibilità di Persona_5 Persona_6
(oggetto di separato accertamento condotto da altri ispettori la cui identità è
[...] CP_1 sconosciuta al LI SI il quale ha dichiarato di non conoscerlo;
10)- la documentazione fiscale consegnata dal consulente delegato è relativa Testimone_3 al 2016 e 2017: trattasi di fatture di vendita da gennaio a maggio 2016 e da gennaio a marzo 2017; le fatture del 2016 sono relative a “vendita di carciofi” ai “clienti” e Coop. Agr. Parte_5
Zeus entrambi non conosciuti da LI SI;
11) – non c'è documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni – resa obbligatoria dal
1° luglio 2018 né esiste documentazione che possa comprovare il costo della manodopera che avrebbe dovuto sostenere (…)”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che dall'esame del verbale ispettivo non emergano specifici elementi relativi agli anni per cui è causa tali da indurre a disattendere il contributo orale fornito dai testi escussi;
né si rinvengono elementi - dal suindicato verbale o dalla comparsa di costituzione – specificamente riferibili alla posizione lavorativa dell'istante dai quali desumere, in tesi, la fittizietà del rapporto (elementi non desumibili neppure dal contenuto della dichiarazione resa dalla ricorrente in fase ispettiva, essendo priva di contraddizioni tali da avvalorare le determinazioni ispettive).
L'accertamento, come si evince dal verbale in atti, concerne irregolarità di natura fiscale imputabili all'azienda OL LI SI e riferibili ad anni che esulano da quelli qui in considerazione, laddove la ritenuta indisponibilità di parte dei terreni agricoli denunciati discende anche da valutazioni trasfuse in un verbale ispettivo concernente un'altra azienda OL.
Peraltro, dalla dichiarazione resa da LI SI in fase ispettiva emerge come chi si occupasse di tutti gli incombenti relativi alla gestione dell'azienda – amministrativi ed inerenti all'assunzione dei dipendenti - fosse , “che era un amico di famiglia e mi ha insegnato l'attività Persona_7 OL in quanto io non avevo esperienza”.
In ogni caso, poi, nella specie gli ispettori hanno condotto un controllo solo su dati contabili, commerciali, e sui titoli riferibili al titolare dell'azienda con opportuni riscontri, senza, però, accertare direttamente l'assenza dei singoli lavoratori sui luoghi di lavoro negli anni in contestazione in assenza di alcun acceso sui luoghi di lavoro nell'anno in parola.
Va pertanto sancito il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi otd agricoli anni 2016 e 2017 rispettivamente per 102 giornate ed alla legittima percezione della relativa indennità di CP_ disoccupazione OL;
con conseguente condanna di a porre in essere i provvedimenti consequenziali non essendo stato contestato il possesso dei requisiti contributivi e assicurativi utili all'erogazione del beneficio.
Spese secondo soccombenza e richiesta di distrazione.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per un numero 102 giornate nell'anno 2016 e 102 giornate nell'anno CP_ 2017 e, per l'effetto, condanna a porre in essere i provvedimenti consequenziali in ordine alla disoccupazione OL spettante e ai relativi trattamenti anf originariamente riconosciuti;
b)- dichiara nullo il provvedimento di disconoscimento dell' relativo alle suddette annualità con CP_1 ogni conseguenza di legge;
c)- condanna a pagare al difensore del ricorrente dichiaratosi anticipatario la somma di EURO CP_1
2697,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge.
Brindisi, 11/11/2025
Il Giudice
GA OV