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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 1236/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. IA OR Presidente dott. AR SA ST Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in secondo grado di iscritto al n. r.g. 1236/2022 (recante riunito il procedimento n. 1254/2022) promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPIGONE Parte_1 C.F._1 MASSIMO e dell'avv. CALAMITA FRANCESCA;
APPELLANTE (nel R.G. 1236/2022) e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILLIOLEY Controparte_1 P.IVA_1
APPELLANTE (nel R.G. 1254/2022) contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3 RE LE e dell'avv. BOSI PICCHIOTTI MICAELA;
APPELLATI
(nel R.G. 1236/2022 e nel R.G.1254/2022)
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILLIOLEY Controparte_1 P.IVA_1 PIERO;
APPELLATO (nel R.G. 1236/2022)
pagina 1 di 28 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPIGONE Parte_1 C.F._1 ALAMI
APPELLATO (nel R.G. 1254/2022)
, IN PROPRIO E QUALE SINDACO P.T. SOTTO CP_4 CP_1 CONTUMACE
(nel R.G. 1236/2022 e nel R.G.1254/2022) avverso la sentenza n. 464/2022 del Tribunale di Lucca, emessa il 6.5.2022 e pubblicata il
09/05/2022;
CONCLUSIONI
con ordinanza del 6.6.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante “ Pt_1 istruttori già richiesti dall'attore Ing. in primo grado con la propria seconda memoria Pt_1 istruttoria, già reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, nelle memorie conclusionali e conclusionali di replica nonché all'interno dell'atto di citazione in appello che ivi si trascrivono di nuovo: 1) D.V.C. che la coltivazione della cava denominata
Piastra Bagnata, unitamente al ravaneto situato ai piedi di detta cava, era stata assegnata alla con un provvedimento del Comune di VA SO (LU), con Controparte_5 sindaco pro-tempore sig. , del 28/03/1991, avente efficacia sino Controparte_2 all'anno 2005; 2) D.V.C. il Comune di VA SO (LU) ha affidato la coltivazione del ravaneto della cava Piastra Bagnata alla società denominata VA Turistica SR di cui
l'attore, Ing. era il legale rappresentante, a mezzo della Delibera n. 74 del Pt_1
27.11.2005 adottata dal Consiglio Comunale di VA di SO (LU) ed a mezzo dal Contratto di Servizi n. 26 del 31/03/2006 stipulato dal predetto Comune con la VA Turistica SR;
3)
D.V.C. Lei era a conoscenza dell'esistenza dei provvedimenti sopra indicati nel capitolo n.
2) ovvero della Delibera n. 74/2005 adottata dal Consiglio Comunale di VA di SO (LU) ed a mezzo dal Contratto di Servizi n. 26 del 31/03/2006 stipulato dal predetto Comune con la VA Turistica SR, in epoca antecedente al giorno 24/03/2007 ovvero al giorno in cui ha sporto la prima denuncia-querela contro l'Ing. per i reati di cui agli Parte_1 artt. 81 cpv. 110, 476 e 323 c.p.; 4) D.V.C. Lei era a conoscenza dell'esistenza dei provvedimenti sopra indicati nel capitolo n. 2), ovvero della Delibera n. 74/2005 adottata dal Consiglio Comunale di VA di SO (LU) ed a mezzo dal Contratto di Servizi n. 26 del
pagina 2 di 28 31/03/2006 stipulato dal predetto Comune con la VA Turistica SR in epoca antecedente al giorno 05/05/2008 ovvero al giorno in cui ha sporto denuncia-querela contro l'Ing.
[...]
per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 110, 476 e 323 c.p; 5) D.V.C la Parte_1 CP_5
nella persona del presidente sig. ed il sig. hanno
[...] CP_3 Controparte_2 omesso di impugnare/contestare nei termini di legge la Delibera n. 74/2005 adottata dal
Consiglio Comunale di VA di SO (LU) in data 27/12/2005 ed il Contratto di Servizi n.
26 del 31/03/2006 stipulato dal predetto Comune con la VA Turistica SR;
6) D.V.C. Lei era Presidente e quindi anche legale rappresentante della in Controparte_5 epoca antecedente ed al momento dell'emissione della Delibera n. 74/2005 adottata dal
Consiglio Comunale di VA di SO (LU) ed a mezzo dal Contratto di Servizi n. 26 del
31/03/2006 stipulato dal predetto Comune con la VA Turistica SR;
7) D.V.C. quando Lei era Sindaco di VA SO (LU) e la aveva la gestione anche Controparte_5 del ravaneto della cava denominata Piastra Bagnata, era proprietario di una quota infinitesimale dei terreni sui quali si estende detta cava ed il limitrofo ravaneto;
8) D.V.C. con riferimento al precedente capitolo n. 7), in riferimento alle questioni inerenti la proprietà dei terreni ove si estendeva il e la cava Piastra Bagnata, la qualifica di Pt_2 proprietario è stata da Lei indicata per la prima volta nelle cinque denuncie-querele da Lei sporte contro l'attore nell'anno 2007, all'indomani dell'affidamento della gestione del ravaneto alla società VA Turistica SR;
9) D.V.C. Lei è venuto a conoscenza di essere proprietario di una piccola quota di terreno sul quale si estende la cava Piastra Bagnata ed il sulla base di un rogito notarile che ne attribuiva la proprietà; 10) D.V.C. per Pt_2 quanto a Sua conoscenza l'ex sindaco del Comune di VA SO (LU), sig. , CP_4 nel maggio del 2006, adottò un provvedimento con il quale rinnovò la concessione della cava Piastra Bagnata alla gestione della ribadendo che il sottostante Controparte_5 ravaneto sarebbe ancora rimasto sotto la gestione della società VA Turistica SR presieduta dall'odierno attore;
11) D.V.C. la società VA Turistica SR mise in sicurezza il ravaneto, come da incarico del e avviò il procedimento amministrativo, in data CP_1
11/06/2006, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla coltivazione dello stesso già affidatole con contratto di servizio stipulato sempre nell'anno 2006; 12) D.V.C. con riferimento al precedente capitolo n. 11), detto procedimento amministrativo rimase sospeso a causa delle numerose richieste di integrazione documentale da parte del Parco
Regionale delle Alpi Apuane ed in particolare, in quanto veniva richiesta la sottoscrizione di un piano congiunto di coltivazione del tra la e la VA Pt_2 Controparte_5
Turistica SR;
13) D.V.C. con riferimento al precedente capitolo n. 12), la concertazione di
pagina 3 di 28 un piano di coltivazione tra la e la VA Turistica SR era esclusa dalla Controparte_5 normativa di legge;
14) D.V.C. con riferimento ai capitoli precedenti nr. 11) e 12) che
l'odierno attore, ing. negli anni 2006 e 2007 ottemperò alle richieste di integrazione Pt_1 documentale formulate dall'Ente Parco Alpi Apuane inviando anche il piano di concertazione congiunto per la coltivazione del ravaneto con la 15) D.V.C. il Controparte_5
Parco Regionale Alpi Apuane disertò la terza ed ultima conferenza dei Servizi indetta dalla
VA Turistica SR il 13/08/2007 per ultimare il procedimento amministrativo avviato al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva alla coltivazione del ravaneto, omettendo di inviare al (LU) alcuna giustificazione della propria assenza;
16) D.V.C. con Controparte_1 riferimento ai precedenti capitoli nr. 14) e 15), il responsabile del procedimento amministrativo ritenendo formatosi legittimamente il silenzio assenso da parte dell' CP_6
, dichiarò chiuso il Procedimento Amministrativo in favore alla società VA Turistica
[...] autorizzandola, con delibera n. 111 del 25/09/2007, alla gestione del ravaneto;
17) D.V.C. in data 24/01/2007, al fine di superare le divergenze che si erano create tra il
[...]
e la venne stipulato un Protocollo d'Intesa presso CP_1 Controparte_5 la , con l'intermediazione del Capo di Gabinetto della Prefettura, con il Controparte_7 quale si dava atto della precedente sottoscrizione di un contratto di Servizio con la VA
Turistica SR in relazione alla gestione del ravaneto (si mostri doc. 7 parte attrice;
Pt_1
18) D.V.C. l'unica querela sporta dall'Ing. al Sig. è quella che Le si Pt_1 Controparte_3 mostra (si mostri il Doc. 18 di parte attrice) ed il contenuto di tale querela è estraneo ai fatti della presente causa. Si richiede che il convenuto venga sentito sui capitoli CP_3 di prova sopra indicati ad eccezione dei capitoli nn. 7), 8), 9) e che il convenuto CP_2 venga sentito sui capitoli di prova sopra indicati ad eccezione del capitolo n. 6) e nr. 18).
Si richiede altresì ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) D.V.C. che la coltivazione del ravaneto di cava situato ai piedi della cava denominata Piastra Bagnata era stata assegnata alla da parte del Comune di VA SO (LU), con Controparte_5 un provvedimento del Comune di VA SO (LU), con sindaco pro-tempore sig.
[...]
, del 28/03/1991, avente efficacia sino all'anno 2005; 2) D.V.C. il Comune di CP_2
VA SO (LU) ha affidato la coltivazione del ravaneto della cava Piastra bagnata alla società denominata VA Turistica di cui l'attore, Ing. era il legale rappresentante a Pt_1 mezzo della Delibera n. 74/2005 adottata dal Consiglio Comunale di VA di SO (LU) ed
a mezzo dal Contratto di Servizi n. 26 del 31/03/2006 stipulato dal predetto Comune con la VA Turistica SR;
3) D.V.C. l'ex sindaco del Comune di VA SO (LU), sig. CP_4
, nel maggio del 2006, adottò un provvedimento con il quale rinnovò la concessione
[...]
pagina 4 di 28 della cava Piastra Bagnata alla gestione della ribadendo che il Controparte_5 sottostante ravaneto sarebbe ancora rimasto sotto la gestione della società VA Turistica SR presieduta dall'odierno attore;
4) D.V.C che il Comune di VA di SO (LU), nell'anno
2006, decise di affidare la gestione del ravaneto alla società VA Turistica SR affinché quest'ultima potesse metterlo in sicurezza evitando l'avverarsi di un grave danno ambientale;
5) D.V.C. la società VA Turistica SR mise in sicurezza il ravaneto, come da incarico del e avviò il procedimento amministrativo, in data 11/06/2006, per CP_1
l'ottenimento della autorizzazione alla coltivazione dello stesso già affidatole con contratto di servizio stipulato sempre nell'anno 2006; 6) D.V.C. il procedimento amministrativo instaurato per l'ottenimento dell'autorizzazione alla coltivazione rimase sospeso per molto tempo a causa delle numerose richieste di integrazione documentale da parte del Parco
Regionale delle Alpi Apuane ed in particolare, perché richiedeva la sottoscrizione di un piano congiunto di coltivazione del tra la e la VA Pt_2 Controparte_5
Turistica SR;
7) D.V.C. con riferimento al precedente capitolo n. 6), la concertazione di un piano di coltivazione tra la e la VA Turistica SR era esclusa Controparte_5 dalla normativa;
8) D.V.C. che l'odierno attore, Ing. con riferimento ai precedenti Pt_1 capitoli nr. 5), 6) e 7), nell'anno 2007 ottemperò alla richiesta dell' Alpi Apuane CP_6 inviando il piano di concertazione con la richiesto;
9) D.V.C. il Controparte_5
Parco Regionale Alpi Apuane disertò la terza ed ultima conferenza dei Servizi indetta dalla il 13/08/2007 per ultimare il procedimento amministrativo avviato al fine Parte_3 di ottenere l'autorizzazione definitiva alla coltivazione del ravaneto omettendo di inviare al
Comune di VA SO (LU) alcuna giustificazione della propria assenza;
10) D.V.C. con riferimento ai precedenti capitoli nn. 8) e 9), il responsabile del procedimento amministrativo, ritenendo formatosi legittimamente il silenzio assenso da parte dell' CP_6
, dichiarò chiuso il Procedimento Amministrativo in favore alla società
[...] Parte_4
, con delibera n. 111 del 25/09/2007, alla gestione del ravaneto;
11) D.V.C
[...] negli anni dal 2010 al 2014, avete udito cittadini del discutere Parte_5 delle vicende giudiziarie relative all'attore Ing. ed al Sindaco in Pt_1 CP_4 particolare nei giorni antecedenti e successivi alle udienze dei processi penali in corso;
12)
D.V.C la vicenda giudiziaria penale avviata con il procedimento RGNR n. 5186/2008,
Procura della Repubblica di Lucca, ha avuto rilevanza mediatica tanto che in occasione di ciascuna udienza la stampa locale pubblicava sempre un articolo dedicato;
13) D.V.C negli anni tra il 2009 ed il 2015 l'Ing. nel corso di telefonate e/o discussioni con Parte_1
Lei e con i dipendenti comunali all'interno degli uffici del evitava di fare nomi di CP_1
pagina 5 di 28 società e/o persone che esercitavano attività collegate all'industria marmifera e/o alla per il timore di essere controllato;
14) D.V.C sempre nel Controparte_5 periodo indicato nel precedente capitolo di prova n. 13), l'Ing. si rivolgeva Parte_1
a Lei a voce bassa temendo di essere posto sotto controllo e/o di essere registrato da dipendenti e/o incaricati della 15) D.V.C. in data 24/01/2007, Controparte_5 al fine di superare le divergenze che si erano create tra il e la Controparte_1 venne stipulato un Protocollo d'Intesa presso la Controparte_5 CP_7
, con l'intermediazione del Capo di Gabinetto della Prefettura, con il quale si dava
[...] atto della precedente sottoscrizione di un contratto di Servizio con la VA Turistica SR in relazione alla gestione del ravaneto (si mostri doc. 7 parte attrice;
16) D.V.C. Lei ha Pt_1 lavorato presso lo Studio di Ingegneria civile dell'Ing. posto in Pontedera Parte_1
(PI), in qualità di collaboratore, a far data dagli anni '80; 17) D.V.C. l'Ing. , Parte_1 dal momento in cui venne a conoscenza dell'avvio nei suoi confronti del procedimento
R.G.N.R 5186/2008, Tribunale di Lucca, ridusse i giorni e gli orari di presenza presso il proprio Studio di ingegneria, ometteva di dareLe riscontro circa la gestione delle pratiche edilizie lavorate in collaborazione, si mostrava irreperibile alle telefonate Sue e dei comuni clienti;
18) D.V.C. l'Ing. , nelle circostanze di tempo di cui al capitolo Parte_1 precedente, era deconcentrato dal lavoro, pensieroso per l'esito del procedimento penale
e ribadiva spesso. alla sua presenza, di essere incredulo circa le accuse che gli erano state mosse e preoccupato per le conseguenze in ambito lavorativo;
19) D.V.C. con riguardo al precedente capitolo di prova n. 17), tali circostanze hanno spinto Lei a lasciare lo Studio tecnico dell'Ing. ed a trasferirsi presso altro Studio professionale nell'anno 2009; 20) Pt_1
D.V.C. l'Ing. collabora, in qualità collaboratore esterno, con il Suo studio Parte_1 tecnico di architettura posto in Pontedera (PI), dall'anno 2004 sino ad oggi;
21) D.V.C. con riguardo al precedente capitolo n. 19) l'Ing. ha collaborato con Lei, negli Parte_1 anni dal 2008 al 2014 e quindi nel periodo in cui l'Ing. venne imputato dal Tribunale Pt_1 di Lucca per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 110, 476 e 323 c.p, su iniziative progettuali quali: la costruzione della casa del sig. situata in Casciana Terme (PI), Parte_6 loc. Ceppato, iniziata nell'anno 2010 e terminata nell'anno 2014; l'attività di progettazione per costruzione in legno di unità immobiliari poste in Via Pascoli a Pontedera (PI); l'attività di progettazione per costruzione in legno della fabbrica denominata Pucci, in Ponsacco (PI); la ristrutturazione a Pontedera (PI), fraz.Santa Lucia, con committente Marte nell'anno
2011; 22) D.V.C. con riguardo al precedente capitolo n. 20), dal momento in cui venne a conoscenza dell'avvio nei suoi confronti del procedimento R.G.N.R 5186/2008, Tribunale
pagina 6 di 28 di e fino all'anno 2014 l'Ing. ridusse i giorni e gli orari di presenza CP_7 Parte_1 presso il proprio Studio di ingegneria, ometteva di dareLe riscontro circa la gestione delle Part pratiche edilizie lavorate in collaborazione, si mostrava irreperibile alle telefonate e dei comuni clienti e cessava quasi completamente di avere rapporto con il Suo Studio di
Architettura tanto che Lei ha dovuto interrompere e/o sostituirlo con altri professionisti nella gestione anche delle iniziative progettuali indicate nel capitolo n. 20); 23) D.V.C.
l'Ing. , nelle circostanze di tempo di cui al capitolo precedente, era Parte_1 deconcentrato dal lavoro, pensieroso per l'esito del procedimento penale e ribadiva spesso. alla sua presenza, di essere incredulo circa le accuse che gli erano state mosse e preoccupato per le conseguenze in ambito lavorativo. Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova sopra articolati da n. 1) a n. 15) i sig.ri: - , dipendente del Testimone_1
Comune di VA SO, e in tale veste domiciliata per la carica presso la Casa Comunale, in VA SO (LU), Via Europa n. 1; - dipendente del Testimone_2 Controparte_1
e in tale veste domiciliata per la carica presso la Casa Comunale, in VA SO (LU),
[...]
Via Europa n. 1; - Responsabile dell'Ufficio finanziario e Ragioneria del CP_8
, e in tale veste domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Controparte_1 in VA SO (LU), Via Europa n. 1; - - residente in [...]
Vandelli; Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova sopra articolati da n. 16) a n. 19):
- il Geom. residente in [...] - 56012 Fornacette;
e sui Testimone_4 capitoli da n. 20) a n. 23): - l' Arch. residente a [...]
n. 13. Nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello non dovesse ammettere i mezzi istruttori richiesti, si insiste nelle conclusioni rassegnate dell'atto di citazione in appello alle quali integralmente ci si riporta”;
Per la parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_1 rigettata ogni avversaria contraria eccezione, istanza, deduzione ovvero appello incidentale, riformare la Sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, Giudice Dott.ssa Martelli,
n. 464/2022, nel giudizio di primo grado r.g. n. 6733/2016, in data 6.05.2022 e depositata in data 9.05.2022, notificata dall'avv. Menchetti in data 23.05.2022 (Doc. A) e per l'effetto, accogliere la domanda introduttiva formulata dal e, quindi: - Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, odierni appellati, in solido tra loro,
o, in subordine, ciascuno autonomamente, per il danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal come descritto nell'atto di appello e, per l'effetto, Parte_5 condannarli al pagamento in favore del della somma che Parte_5 risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero determinata secondo equità. pagina 7 di 28 - con vittoria delle spese di lite sia di primo sia di secondo grado e condanna di parte appellata alla restituzione di quanto già corrisposto a tale titolo dal Comune di VA di
SO (LU) in virtù della provvisoria esecutività della Sentenza impugnata. - il tutto, previa eventuale rinnovazione dell'istruttoria ed ammissione delle istanze formulate da parte attrice in primo grado nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e trascritte nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello”. Quanto alle istanze istruttorie, si precisa che le stesse sono trascritte nelle conclusioni dell'atto di appello e sono da ritenersi integralmente riprodotte nelle precisate conclusioni in questa sede, omessane la trascrizione per mere ragioni di sinteticità delle note scritte in sostituzione di udienza”;
Per la parte appellata “Voglia la Corte di Appello adita, respingere gli appelli CP_2 proposti nelle due cause 1236/2022 e 1254/2022 oggi riunite, in quanto infondati in fatto
e diritto, confermando la decisione impugnata. Con vittoria di competenze per entrambi gradi di giudizio”;
Per la parte appellata nella causa rubricata n. 1236/2022 R.G.: “Voglia CP_3
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dall'Ing. nei confronti del Sig. in quanto infondato in Parte_1 Controparte_3 fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca n. 464/2022 del 06.05.2022. Con vittoria di spese e competenze del presente secondo grado di giudizio”; nella causa rubricata n. 1254/2022 R.G.: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dal Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore nei confronti del Sig. in quanto
[...] Controparte_3 infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca n. 464/2022 del 06.05.2022. Con vittoria di spese e competenze del presente secondo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti atti di citazione, e il proponevano Parte_1 Controparte_1 impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello contro la sentenza n. 464/2022, emessa il
6.5.2022 e pubblicata il 9.5.2022, con cui il Tribunale di Lucca aveva respinto la domanda risarcitoria avanzata dal e da , in proprio e in qualità di Sindaco del Pt_1 CP_4 predetto Comune, nei confronti di e di non Controparte_2 Controparte_3 ravvisando in capo agli stessi alcuna condotta calunniosa.
Il ed il avevano separatamente convenuto in giudizio e Pt_1 CP_4 Controparte_2 deducendo che costoro si erano resi autori di una serie di denunce e Controparte_3 pagina 8 di 28 querele nei loro confronti in relazione alla gestione del ravaneto sito in loc. Arnetola del complesso “Piastra Bagnata”, da cui era derivata l'ingiusta celebrazione avanti al Tribunale di Lucca del procedimento penale R.G.N.R. 5186/08 che li aveva visti coinvolti quali imputati dei reati di abuso d'ufficio e di falso in atto pubblico, asseritamente commessi ai danni del e della Cooperativa Apuana Marmi VA di RA, di cui il era CP_2 CP_3 all'epoca Presidente.
A fondamento delle rispettive domande risarcitorie, premesso che il suddetto processo si era concluso con la sentenza di assoluzione n. 652/2014 ex art. 530 c.p.p., con formula
“perché il fatto non sussiste”, confermata in appello con la sentenza n. 3885/2015, gli attori avevano dedotto che i convenuti, pur essendo consapevoli della loro innocenza, avevano concorso nella promozione dell'infondata azione penale e che tale vicenda giudiziaria aveva causato loro notevoli pregiudizi, sia di natura patrimoniale, in termini di danno emergente (spese processuali sostenute per l'attività assistenza legale) e di lucro cessante, sia di natura non patrimoniale, dovuti anche alla forte carica di stress, di ansia e costante preoccupazione accumulata negli anni.
Previa riunione delle due cause, il Tribunale adito, dopo aver richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine di ottenere in sede civile il risarcimento dei danni nel caso di proscioglimento o assoluzione a seguito di denuncia per reato perseguibile d'ufficio o a querela, è necessario dare concreta dimostrazione sia della falsità delle accuse (elemento oggettivo), che della assoluta consapevolezza in capo al denunciante-querelante dell'estraneità del danneggiato ai fatti ascrittigli (elemento soggettivo), rilevava che dalla copiosa documentazione versata in atti non emergevano elementi di prova che consentissero di ravvisare l'esistenza di intenti deliberatamente calunniatori da parte dei convenuti anche in considerazione del fatto che dalla lettura dei passaggi argomentativi posti a fondamento delle decisioni del giudice penale, sia di primo che di secondo grado, si evinceva che le motivazioni delle pronunce assolutorie non si erano basate sull'evidente ed inequivoca falsità dei fatti denunciati ed ascritti agli imputati, quanto piuttosto sull'insufficienza delle prove raccolte a sostegno degli stessi;
del resto, anche la circostanza che il Pubblico Ministero, nonostante l'assoluzione intervenuta in primo grado, avesse ritenuto opportuno proporre appello, evidenziava come il quadro probatorio emerso fosse suscettibile di essere valutato idoneo a sostenere l'impianto accusatorio e quindi non fosse, all'evidenza, fondato su una pagina 9 di 28 ricostruzione fattuale caratterizzata da falsità ed intenti calunniosi. Da qui, il rigetto delle domande proposte e la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione, ed il , promuovevano Parte_1 Controparte_1 separate impugnazioni dando luogo a due distinti procedimenti (il n. R.G. 1236/2022, quello promosso dal ed il n. R.G. 1254/2022, quello promosso dal Comune di VA Pt_1
SO).
Nello specifico, il con il proprio atto di appello, si doleva che il giudice di prime cure Pt_1 avesse: 1) ritenuto insussistente l'elemento soggettivo della fattispecie calunniosa senza ricostruire il contesto nel quale si era sviluppata l'intera vicenda e limitandosi ad una lettura approssimativa delle due sentenze penali che avevano assolto gli imputati con formula piena ex art. 530, primo comma, c.p.p. e dalle quali – contrariamente a quanto opinato dal Tribunale - era possibile evincere il carattere palesemente strumentale delle accuse formulate, aventi quale unico scopo quello di colpire i nuovi assetti politico-amministrativi del e di far prevalere l'interesse economico dei convenuti;
2) omesso Controparte_1 di considerare il danno patrimoniale e non patrimoniale da lui subito a seguito all'intera vicenda processuale;
3) obliterato completamente l'esame delle istanze istruttorie formulate, ritenendo la causa matura per la decisione con la sintetica ordinanza emessa il
4.11.2020, che era del tutto priva di motivazione sul punto, in violazione del disposto dell'art. 177 c.p.c. nonché dell'art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 134 c.p.c.
Dal suo canto, il , con il proprio atto di appello, censurava la decisione Controparte_1 di prime cure sulla base di cinque motivi di appello, con i quali deduceva: 1) la nullità o illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 530 c.p.p., per omesso esame di fatti decisivi, per difetto di motivazione e, comunque, per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti oggetto di causa: in particolare, la decisione di primo grado, da un lato, violava l'art. 530 c.p.p., dall'altro, si fondava sulla mancata, ovvero errata, lettura delle sentenze di assoluzione del dai reati lui ascitti;
CP_4
2) la violazione dell'art. 132 c.p.c. avendo il primo giudice omesso la concisa esposizione delle ragioni di fatto della decisione e ogni motivazione in punto di risultanze istruttorie e di insufficienza delle stesse a dimostrare gli assunti attorei;
3) l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 c.c. e 368 c.p. e per omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della fondatezza della domanda di primo grado sussistendo la responsabilità degli appellati: in particolare, la decisione di prime cure era palesemente viziata, da un lato, nella parte in cui pareva fondare pagina 10 di 28 l'individuazione dell'elemento oggettivo della calunnia nella sola falsità dei fatti denunciati senza considerare anche la non configurabilità dell'ipotesi accusatoria;
dall'altro, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, emergeva sia dalle sentenze di assoluzione sia dalla documentazione allegata all'atto di citazione e ai successivi atti depositati la natura calunniosa della condotta del e del 4) il gravissimo CP_2 CP_3 danno all'immagine che i reati ascritti all'allora sindaco , in presunta collaborazione CP_4 con l'ingegnere avevano cagionato all'ente comunale;
5) in via di mero subordine, Pt_1 la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in punto di mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate, rilevanti al fine di comprendere le ragioni delle iniziative assunte dal e dal CP_2 CP_3
Per tali ragioni, veniva formulata dagli appellanti richiesta di riforma integrale della sentenza gravata, previa ammissione delle prove orali non ammesse, secondo le richieste contenute nei rispettivi atti.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, gli appellati e si costituivano in CP_2 CP_3 entrambi i giudizi, con distinte comparse, contestando in fatto e in diritto, sì come infondate, le censure mosse dalle parti appellanti nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma, con vittoria di spese di lite. Il CP_3 eccepiva altresì l'intervenuta rinuncia del ad ogni domanda risarcitoria nei suoi Pt_1 confronti nonché il proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti sia del (in Pt_1 via di mero subordine) che del e proponeva domanda di condanna Controparte_1 dei convenuti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 20.2.2024, in esito all'udienza cartolare del 13.2.2024, le due cause venivano riunite e veniva dichiarata la contumacia in entrambi i giudizi di CP_4
, non costituitosi in nessuno dei due procedimenti, nonostante la rituale citazione in
[...] giudizio.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione, una prima volta, con provvedimento del 27.6.2024 (in esito all'udienza a trattazione scritta del 18.6.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/10 marzo 2024); infine, con ordinanza in data 06.06.2025 (all'esito di udienza a trattazione scritta del 20.05.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (50+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente. pagina 11 di 28 1. I fatti di causa ed il perimetro della decisione
La causa si colloca all'interno della vicenda riguardante la gestione del c.d. ravaneto, sito in località Arnetola, area destinata all'escavazione e allo stoccaggio dei detriti della cava
“Piastra Bagnata”, sita nel Comune di VA SO.
Emerge dagli atti che dall'elezione del sindaco , espressione della nuova maggioranza CP_4 consiliare del scaturita dalle elezioni comunali del 2004, la gestione Controparte_1 della cava di Piastra Bagnata e del sottostante , fino dalla seconda metà degli anni Pt_2
'80 affidata in concessione alla , era stata al centro di un acceso Controparte_5
Cont dibattito tra il Comune e l'Ente Demaniale di Civico ( . CP_10
Risulta inoltre che la nel 2006 ebbe a stipulare un contratto di affitto Controparte_5 relativo alla cava Piastra Bagnata ed al sottostante con il Commissario ad acta Pt_2 nominato dalla Regione Toscana, che fu superato da un successivo contratto del 2007 stipulato con l'amministrazione comunale, in persona dell'allora Sindaco che CP_4 prevedeva, per la prima volta, l'esclusione del contiguo . Pt_2
Alcuni dei mappali su cui ricadeva il erano stati in un primo momento individuati Pt_2 come terreni gravati da uso civico, all'epoca gestiti dall'ente comunale diversamente amministrato;
successivamente, con sentenza n. 40/2006, il Commissario per l'accertamento degli usi civici per la Toscana, il Lazio e l'Umbria, aveva dichiarato l'assenza di diritti di uso civico gravanti su tali terre;
tra i proprietari vi erano il e la CP_2 CP_5
che ebbe ad acquistarli dalla società S.A.M.
[...]
Con la determinazione n. 111 del 25.9.2007 il Sindaco rilasciò alla società VA CP_4
Turistica s.r.l. autorizzazione “all'esecuzione delle opere per la gestione del ravaneto di cava ubicato in Valle d'Arnetola del Comune di VA SO, come identificato nel Contratto di servizio n° 26 del 31/03/2006 e nel Contratto preliminare di compravendita del
26/01/2006 con la S.A.M. di Carrara (…)”. Nelle premesse del provvedimento veniva richiamato il verbale della conferenza dei servizi del 13/8/2007 prot. N. 2895 sostitutivo del nulla osta del Parco “in quanto il medesimo si intende rilasciato ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della Legge 6/121991 n. 394”.
Infine, risulta che in data 29.3.2008 il , in persona del , adottò Controparte_1 CP_4 nei confronti della l'ordinanza n. 1866 di sospensione cautelare Controparte_5 dell'attività estrattiva e contestuale avvio del procedimento a causa della mancata comunicazione del piano di coordinamento del materiale detritico con la VA Turistica s.r.l.
pagina 12 di 28 Tali fatti furono trasfusi nei capi d'accusa elevati nei confronti del e del , Pt_1 CP_4 chiamati a rispondere dei reati di cui agli artt. 81, 110, 476 e 323 c.p. perché <in concorso tra loro e nelle rispettive qualifiche di Sindaco del Comune di vagli di e di responsabile CP_1 del procedimento il primo, di istruttore tecnico e di legale rappresentante della società
(interamente partecipata pubblica) VA ST SR il secondo, adottavano (il ) la CP_4 determina 111 del 25/9/07 con la quale, previa relazione tecnica del si conferiva, in Pt_1 violazione delle disposizioni di cui agli artt. 97 cost., 68 TUEL e 13 l. 6/12/91, 18 LR 78/98
l'autorizzazione alla gestione del ravaneto sito e località Arnetola, del complesso “Piastra bagnata”, alla VA Turistica, dando falsamente per presupposto il n.o. dell'Ente Parco
Regionale delle Alpi Apuane, in realtà mai rilasciato, e concedendo per lo sfruttamento terreni “nella disponibilità dei proprietari, tra i quali la Cooperativa Apuana Marmi VA di
RA, società cooperativa” che veniva per converso fatta oggetto di ordinanza di chiusura cautelare parentesi (emessa in violazione delle norme sopra indicate nonché degli articoli
1 e ss. L 241/91: a tacer d'altro, mancato avviso di inizio del procedimento), con provvedimento 29/3/08, il tutto allo scopo di recare un vantaggio economico alla VA ST ed un danno alla Cooperativa Marmi VA di RA, Società Cooperativa, e dei proprietari, tra i quali . In VA di SO dal settembre 2007 al marzo Controparte_2
2008>>.
All'esito del processo, gli imputati furono mandati assolti dai reati loro ascritti ai sensi dell'art. 530 c.p.p. con la formula “perché il fatto non sussiste” (sentenza Tribunale di Lucca
n. 652/2014); la sentenza di primo grado fu confermata in appello (sentenza Corte
d'Appello Firenze n. 3885/2015).
Su tali fatti, in quanto oggetto delle accuse rivolte agli imputati e e integranti Pt_1 CP_4 nella prospettazione degli attori/odierni appellanti contestazioni non solo prive di fondamento ma anche calunniose in quanto mosse nella consapevolezza della loro innocenza e produttive di danno, fu chiamato a decidere il Tribunale di Lucca e di tali fatti
è stata nuovamente investita questa Corte, sul presupposto che la motivazione del primo giudice sia, oltre che carente, per aver trascurato gli aspetti di fatto della vicenda, anche erronea per aver ritenuto che i convenuti/odierni appellati non avessero consapevolezza dell'innocenza degli imputati.
2. Questioni preliminari
In via preliminare, deve darsi atto che non è stato proposto appello da parte di CP_4
, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte
[...]
pagina 13 di 28 in cui ha respinto la domanda formulata “in proprio” dall'allora sindaco del Controparte_1
.
[...]
Sempre in via preliminare, il ha eccepito che il ebbe ad effettuare in data CP_3 Pt_1
6.12.2013 nei suoi confronti “una chiara rinuncia a qualsivoglia pretesa risarcitoria sia nei confronti della Coop Apuana, soggetto costituitosi parte civile, sia dell'odierno convenuto personalmente” e per l'effetto ebbe a dichiarare “di rinunciare a richieste, a qualsiasi titolo, al risarcimento dei danni conseguenti alla eventuale assoluzione dell'imputato, nonché a proporre atto di denuncia/querela per calunnia e/o falsa testimonianza in relazione al presente giudizio nei confronti della e di ”. Controparte_5 Controparte_3
Ciò, a suo modo di vedere, avrebbe portata assorbente rispetto a qualsivoglia pretesa odierna del Pt_1
Il dal suo canto, ha contestato l'eccezione deducendo che la dichiarazione di rinuncia Pt_1 prodotta in atti dal dimostrerebbe come egli abbia inteso rinunciare CP_3 all'esperimento di azioni risarcitorie nei confronti della sola Cooperativa Apuana Marmi
VA RA e non verso il personalmente. CP_3
L'eccezione è fondata.
La dichiarazione di rinuncia prodotta sub doc. 9 allegato al fascicolo di parte del CP_3 nel procedimento n. 1144/2018 R.G., non lascia adito a dubbi in ordine al fatto che il Pt_1 con essa, intese rinunciare ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti del anche CP_3 personalmente, in relazione agli addebiti dallo stesso mossi e in caso di sua assoluzione.
La diversa interpretazione proposta dal è smentita dal fatto che la rinuncia è fatta Pt_1 disgiuntamente sia a favore della , di cui all'epoca il era Controparte_5 CP_3
Presidente, sia a favore del in proprio. CP_3
Ne deriva che, avendo il rinunciato ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti del Pt_1 ed essendosi pertanto il suo diritto estinto nei confronti dello stesso già prima CP_3 dell'introduzione del giudizio, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione ad agire del
Volpi nei confronti del CP_3
Parimenti fondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_3
L'appellato, nei propri scritti difensivi ha evidenziato come le denunce querele da lui sporte, contro cui si appuntano le doglianze degli odierni appellanti, siano state da lui sottoscritte non in proprio ma in veste di legale rappresentante della . Controparte_5
pagina 14 di 28 Orbene, alla luce di tale dato di fatto, che risulta confermato dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 43 fascicolo e non è stato smentito da contrarie deduzioni CP_1 avversarie, appare in effetti privo di legittimazione passiva il che risulta aver CP_3 espresso nelle denunce-querele per cui è causa non una volontà propria bensì quella della persona giuridica da lui rappresentata.
A riprova di ciò vi è in atti la delibera del Consiglio di amministrazione della CP_5 presieduto dal con cui fu deliberata all'unanimità la nomina di un
[...] CP_3 difensore di fiducia “in relazione alla redazione di un esposto di natura penale (…)” (cfr.
Doc. 1 versato in atti R.G. 6733/2016).
3. Sulla prospettata condotta calunniosa
Per quanto le considerazioni svolte nel precedente paragrafo assorbano i profili di responsabilità prospettati a carico del la posizione di quest'ultimo sarà comunque CP_3 esaminata dal momento che l'addebito di “concorso” nella promozione dell'infondata iniziativa penale tesa a perseguire lo stesso strumentale risultato contro gli attori/odierni appellanti impone di considerare unitariamente la presunta condotta calunniosa.
Ciò premesso, vengono in rilievo il primo motivo dell'appello proposto dal ed i primi Pt_1 tre motivi dell'appello proposto dal , che attengono alla medesima Controparte_1 ratio decidendi e che quindi si prestano ad una trattazione congiunta.
A giudizio del Collegio, si tratta di motivi, nel loro complesso, destituiti di fondamento.
Va preliminarmente considerato che i fatti come sopra sinteticamente rappresentati furono posti a base dell'ipotesi accusatoria formulata in sede penale nei confronti del e del Pt_1
. CP_4
In particolare, il reato di abuso d'ufficio ed il reato di falso in atto pubblico furono ipotizzati dalla pubblica accusa sul presupposto che i terreni su cui insisteva il ravaneto non fossero
(così come invece dichiarato) nella piena disponibilità del e che Controparte_1
l'autorizzazione all'attività di estrazione nel ravaneto in favore della società VA Turistica
s.r.l. fosse stata rilasciata senza il previo nulla osta dell'Ente Parco, nonostante nel provvedimento autorizzativo si attestasse (falsamente) l'avvenuto rilascio del nulla osta.
Orbene, diversamente da quanto argomentato dagli appellanti, né l'uno né l'altro elemento di fatto risulta aver ricevuto la pretesa smentita da parte del giudice penale.
pagina 15 di 28 Riguardo al primo di essi, nella sentenza di primo grado n. 652/2014 è dato leggere: “il
Collegio non riscontra elementi univoci per ritenere che l'atto amministrativo abbia comportato un ingiusto danno ai proprietari dei terreni inclusi nell'area di ravaneto. Dalla documentazione emerge, infatti, che del godimento del ravaneto, complessivamente inteso, aveva sempre disposto il Comune (e per un breve periodo l' ) mediante CP_10 contratti di affitto ai gestori della cava e così era accaduto anche con la delibera consiliare
n. 74 del 27.12.2005 che invece li affidava alla VA Turistica SR, senza che nessuno dei proprietari se ne dolesse. Tale circostanza non consente, in definitiva di ricondurre alla
111 la sottrazione del diritto di godimento del bene ai proprietari (incluso CP_11
) essendo tale destinazione d'uso già maturata in virtù di precedenti Controparte_2 atti amministrativi” (cfr. pag. 23 della sentenza n. 652/2014 del Tribunale penale di Lucca).
Analoghe considerazioni vengono svolte nella sentenza penale di secondo grado, che riporta sul punto la motivazione del primo grado.
Già ad un primo esame, quindi, emerge come la circostanza denunciata, vale a dire l'utilizzo di terreni ricompresi nell'area del ravaneto, e non appartenenti al per destinarli CP_1 all'esclusiva attività di estrazione della VA Turistica s.r.l. non possa in alcun modo connotarsi del requisito della falsità dal momento che lo stesso giudice penale dà atto della titolarità di una parte dei terreni in capo a soggetti diversi dal arrivando a ritenere CP_1 che agli imputati non potesse addebitarsi una condotta di preordinata sottrazione ai legittimi proprietari dei beni in questione, con corrispondente loro danno, sulla base di una inveterata pratica di destinazione d'uso che di tali terreni era stata fatta in forza di precedenti atti amministrativi.
Quanto alla denuncia presentata dal in data 24.3.2007 di indebita asportazione CP_2 dall'area del ravaneto di materiali giacenti sui terreni di cui anch'egli era comproprietario, non solo le deposizioni rese dai testi escussi in sede dibattimentale, e Tes_6 Tes_7 non sono idonee a provare la falsità dei fatti denunciati, ma - soprattutto - il denunciante non attribuì quei fatti né al e per esso all'allora , né alla VA CP_1 CP_12 CP_4
Turistica, trattandosi di denuncia sporta contro ignoti.
Ciò premesso, sotto un primo profilo, squisitamente oggettivo, mette conto evidenziare come non vi sia stata alcuna rappresentazione falsata della realtà da parte dei denuncianti, posto che ha ricevuto sostanzialmente conferma la circostanza denunciata costituita dalla non completa disponibilità dell'area del da parte del Pt_2 CP_1
pagina 16 di 28 Va poi da sé che tale dato di fatto, corrispondente alla realtà, non può assumere la pretesa natura calunniosa per il solo fatto che il giudice penale abbia ritenuto che la mancanza di una totale disponibilità dei terreni in capo al non fosse valutabile come condotta CP_1 abusiva e non potesse ritenersi dettata dalla volontà degli imputati di arrecare ad altri un danno ingiusto, pure nella veridicità dei fatti affermati. Tanto più che il Tribunale penale ciò ha ritenuto non sulla base di riscontri di condotte tese a dimostrare che il CP_1 avesse compiuto preliminari verifiche al fine di accertare il proprio status di legittimo proprietario dei beni o comunque di pieno titolare del potere di disporre degli stessi, ma richiamando pregresse pratiche di utilizzazione che tuttavia si fondavano sul consenso tacito all'utilizzo da parte di chi ne era proprietario o aveva comunque il potere di disporne, consenso che nel caso di specie non poteva certo ritenersi esistente.
Analoghe considerazioni possono formularsi sotto il profilo soggettivo dal momento che la verità dei fatti denunciati porta di per sé ad escludere l'esistenza di qualunque intento calunnioso da parte degli autori delle denunce.
Né a conclusioni diverse può giungersi per il fatto che l'autorizzazione allo sfruttamento del ravaneto alla società VA Turistica s.r.l. era già stata concessa con la Delibera n. 74 del
Consiglio Comunale del 27.12.2005 e con il contratto di Servizio n. 26 del 31.3.2006, con cui il aveva affidato alla suddetta società lo svolgimento di attività industriali di CP_1 estrazione, di lavorazione del marmo e di commercializzazione con durata dal 1.1.2006 al
31.12.2015, con ciò volendosi evidenziare da parte degli appellanti la strumentalità delle denunce dei convenuti/odierni appellati che, a loro dire, sarebbero state sporte in maniera del tutto pretestuosa, al solo fine di impedire la separata gestione della cava del ravaneto.
Invero è con la determinazione n. 111 che il Comune di VA autorizzò di fatto la società
VA Turistica all'esecuzione delle opere necessarie per l'attività di estrazione del ravaneto di cava ubicato in Valle d'Arnetola del Comune di VA SO”, autorizzazione senza la quale l'attività di estrazione non sarebbe potuta avvenire;
sicché non appare pretestuoso che il e la decisero di reagire allorché ebbero acquisita la notizia CP_2 Controparte_5 che sui terreni anche di loro proprietà si sarebbe svolta un'attività di estrazione senza acquisire preventivamente il loro consenso alla utilizzazione ed anzi supponendo che vi fosse la piena disponibilità dell'area da parte del in una situazione che non CP_1 avrebbe certo consentito di formulare una tale presunzione.
Quanto poi all'interesse, nient'affatto strumentale e pretestuoso ma, al contrario, reale e connesso alle effettive necessità dell'attività di estrazione che la Controparte_5
pagina 17 di 28 svolgeva nella sovrastante cava Piastra Bagnata, valgono le argomentazioni del CP_3 in merito al fatto che nell'attività di lavorazione degli agri marmiferi, la disponibilità di un ravaneto contiguo diviene indispensabile al fine di poter far defluire il materiale detritico
(sassi e ghiaia) onde evitare una congestione del sito comportante la paralisi dell'attività estrattiva.
Inoltre, con riferimento al contro il quale si afferma - ad evidenziare il carattere CP_2 strumentale delle denunce a sua firma - che costui “si ricorda sorprendentemente di essere proprietario di una piccola porzione di terreno”, si rileva che è con la sentenza n. 40 del
2006 del Commissario per l'accertamento degli usi civici per la Toscana, il Lazio e l'Umbria che viene esclusa la natura di beni di uso civico dei terreni ricadenti nell'area del;
Pt_2 sicché vi è da credere che fino quel momento il avesse un interesse limitato rispetto CP_2
a quei terreni, stante il peso gravante sugli stessi.
Non vi sono quindi elementi per ritenere che la condotta dei denuncianti fosse ispirata da intenti strumentali, ritorsivi e/o dolosamente preordinati a danneggiare il Comune e la nuova compagine amministrativa ovvero ad indurre il a dimettersi dal proprio ruolo Pt_1 di Presidente della società VA Turistica s.r.l., e non rispondesse piuttosto al reale interesse a che la gestione della avvenisse in modo legittimo e senza Parte_8 frustrare le legittime prerogative di coloro (come il e la Cooperativa) che su quei CP_2 terreni vantavano diritti di comproprietà.
Analoghe considerazioni s'impongono con riferimento al secondo elemento di fatto, rappresentato dalla denunciata mancanza di nulla osta dell' che nella CP_6
Determinazione n. 111 a firma del veniva invece dato per acquisito. CP_4
È in atti la missiva, datata 5.4.2008, con cui l' , su espressa richiesta della CP_6
, specificava di non aver mai rilasciato alcuna autorizzazione per Controparte_5
l'attività di asporto nel ravaneto sito in località Arnetola ed aggiungeva: “Tale atto è indispensabile per eseguire questa attività”.
Anche in questo caso, quindi, le accuse mosse dai convenuti/odierni appellati partivano da un dato vero, vale a dire dal fatto che lo stesso , cui competeva il rilascio del CP_6 nulla osta, avesse espressamente dichiarato di non aver mai concesso il nulla osta per la gestione del ravaneto da parte della VA Turistica s.r.l.
Le dichiarazioni rese dalla teste (dipendente dell'ente parco e responsabile del Tes_8 procedimento di valutazione impatto ambientale – istruttorie tecniche per il vincolo pagina 18 di 28 idrogeologico) in sede dibattimentale confermano la rappresentazione che, alla luce della comunicazione compiuta dall'ente con la missiva 5.4.2008, era ragionevole farsi in merito sia alla necessità di tale propedeutico atto, sia alla effettiva mancanza dello stesso.
Dalla lettura delle stesse emerge che “il rilascio del N.O. nei 60 gg e il relativo silenzio assenso non era comprensivo dei vincoli idrogeologico e paesaggistico e che quindi la procedura non poteva dirsi completa anche dopo il decorso del tempo. Peraltro, nel caso di specie, il non aveva mantenuto un silenzio ma aveva chiesto delle integrazioni, CP_6 integrazioni che non erano mai arrivate”. Inoltre, “Nel giugno del 2006 il aveva CP_1 convocato una conferenza di servizi e il aveva richiesti della documentazione CP_6 integrativa e non si era presentato mandando un parere. Dopo circa un anno nel maggio
2007 la VA Turistica SR, attraverso il Comune, aveva presentato alcune integrazioni che non venivano ritenute soddisfacenti (07.06.07) e il Parco non si era presentato neppure alla seconda conferenza di servizi mandando un parere;
all'ultima conferenza convocata il
13.08.2007 il non si era presentato comunque, ma senza mandare un parere o una CP_6 nota poiché per il quel procedimento era sospeso (le integrazioni non erano CP_6 soddisfacenti). Neppure AS e AT avevano mai partecipato mandando dei fax (…)
Successivamente il aveva comunicato a tutti gli enti interessati alla conferenza di CP_6 servizi che qualsiasi attività nel era priva dell'autorizzazione del ”. Pt_2 CP_6
Tanto premesso, è tutt'altro che significativo di una condotta calunniosa quanto evidenziato nella sentenza penale di primo grado, di assoluzione dei due imputati e . Pt_1 CP_4
In quella sede, infatti, il Tribunale affermava che il dibattimento non aveva consentito di ritenere provato “al di là di ogni ragionevole dubbio” il reato di falso asseritamente commesso nella redazione della Determina n. 111 del 25.09.2007. In proposito osservava che sulla base della sequenza cronologica della corrispondenza intercorsa tra l' CP_6
e la VA Turistica SR poteva ipotizzarsi che la VA Turistica SR “ritenesse di aver adempiuto alle richieste avanzate dal ” e che in sede di Conferenza, il 13.08.2007, CP_6 gli imputati ritenessero di aver prodotto al tutte le integrazioni richieste e, valutato CP_6 trascorso il termine di 30 gg dall'ultima richiesta del 10.7.2007, considerassero trascorso inutilmente il termine per il rilascio del N.O. e formato il silenzio assenso. Quindi concludeva: “La sequenza cronologica della corrispondenza non permette, in definitiva, di ritenere con certezza che gli imputati fossero consapevoli della mancanza dei requisiti per il rilascio del nulla osta e, di conseguenza, non consente di ritenere provato che gli stessi
pagina 19 di 28 abbiano falsamente dedotto nel provvedimento la formazione del silenzio assenso del CP_6 sul N.O”.
Non v'è chi non veda come una tale conclusione, lungi dall'attestare la falsità delle accuse, indichi per contro come il giudice penale abbia ritenuto non integrato il reato di falso a carico degli imputati in presenza di un quadro di elementi alla luce del quale poteva rappresentarsi come dubbio il fatto che l'inserimento nel provvedimento del dato relativo al rilascio del N.O. fosse stato compiuto nella consapevolezza del suo mancato rilascio e non fosse invece dipeso da una interpretazione soggettiva delle risposte (non fornite) dall' che aveva lasciato supporre che si fosse in presenza della fattispecie del CP_6 silenzio assenso.
Il che rende evidente come sia da escludere la natura calunniosa delle accuse che lo stesso giudice penale ha valutato, nel contesto dei fatti per come emersi, nient'affatto pretestuose ancorché non sorrette da elementi di prova certi, idonei a confermare, senza margine di dubbio, la responsabilità degli imputati in ordine fatto loro ascritto.
Né a conclusioni diverse può pervenirsi sulla base delle più articolate considerazioni compiute sul punto dal giudice penale di secondo grado dalle quali parrebbe evincersi che addirittura non sarebbero state necessarie le integrazioni richieste dall' , perché, CP_6 ad avviso di quel giudice, o esulanti dalla competenza dell'ente o comunque già fornite.
Orbene un tale divisamento, quand'anche potesse essere condiviso, indica in ogni caso come fosse precluso a persone di normale cultura e capacità di discernimento, che si fossero trovate nella medesima situazione di conoscenza, rendersi conto che, contrariamente a quanto appariva in modo univoco dalla comunicazione del 5.4.2008 proveniente dallo stesso Ente Parco competente al rilascio del nulla osta, si sarebbe in realtà perfezionata la fattispecie del silenzio assenso.
A tal proposito giova evidenziare che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n.
12209 del 18/02/2020).
pagina 20 di 28 Quanto alla tesi sostenuta dal e dal in sede penale, secondo la quale la CP_3 CP_2 lettera datata 3.7.2007, qualificata come “accordo sul piano di gestione” firmata dall'allora rappresentante legale della , sarebbe stata falsificata Controparte_5 Testimone_3 in quanto all' , all'ultima conferenza di servizi convocata il 13.8.2007, non era CP_6 ancora pervenuto un progetto di gestione a firma congiunta, si rileva come anch'essa non possa ritenersi calunniosa alla luce sia della già citata comunicazione datata 5.4.2008 dell' a cui non risultava depositato un progetto di gestione a firma congiunta CP_6 della e di VA Turistica s.r.l. che per lo stesso Ente era propedeutico Controparte_5 al rilascio del nulla osta, e sia della sentenza del Tribunale civile di Lucca - prodotta agli atti del giudizio penale - che aveva respinto l'opposizione del contro la sua Tes_3 esclusione da socio della , motivata proprio sull'assunto che egli avesse Controparte_5 retrodatato il documento (cfr. verbale del Consiglio di Amministrazione della CP_5 del 22.7.2008 sub all. 59 fascicolo parte ).
[...] Controparte_1
Infine, analoghe considerazioni s'impongono con riferimento all'ordinanza n. 1866 del
29.3.2008 con cui, sul presupposto del mancato deposito da parte della CP_5 di un piano di coordinamento della gestione del materiale detritico con la società
[...]
VA Turistica, fu disposta la sospensione cautelativa dell'attività di coltivazione della cava da parte della , decisione che si inserisce nel quadro dei provvedimenti Controparte_5 assunti dall'amministrazione comunale nel medesimo contesto di fatto che i convenuti avvertirono come “abusivo” nei loro confronti, rispetto al quale, per quanto già detto, appaiono non confermati i pretesi intenti calunniatori degli odierni appellati.
Alla luce di tali considerazioni risultano destituiti di fondamento i rilievi mossi dalle parti appellanti contro la decisione di prime cure.
Se è vero, infatti, che il Tribunale non si è particolarmente soffermato sugli aspetti di fatto della vicenda rendendo una motivazione estremamente succinta sul punto, tuttavia il richiamo alle sentenze rese in ambito penale e, in particolare, a taluni passaggi di esse dai quali emerge che il dibattimento non aveva consentito di ritenere provata “al di là di ogni ragionevole dubbio” la responsabilità degli imputati (pag. 23 della sentenza di primo grado n. 652/2014) e che non vi erano elementi per affermare “con la richiesta certezza” la situazione di malafede degli imputati (pag. 17 della sentenza n. 3885/2015 di secondo grado), da un lato, dimostra come il giudice di prime cure abbia ritenuto non configurabile la condotta calunniosa prospettata a carico dei convenuti anche alla luce del fatto che le pronunce assolutorie non si erano basate “sull'evidente ed inequivoca falsità dei fatti pagina 21 di 28 denunciati ed ascritti quanto piuttosto sull'insufficienza delle prove raccolte”, dall'altro, porta ad escludere che la sentenza gravata sia affetta dai vizi di nullità dedotti, essendo comunque da essa evincibile la ratio decidendi.
Né, a considerazioni diverse può pervenirsi per il fatto che gli imputati sono stati assolti ai sensi dell'art. 530 c.p.c. dal momento che “Nel vigente sistema processuale, l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà delle prove equivale a tutti gli effetti alla mancanza assoluta di prove (…) La prassi di specificare, nel dispositivo assolutorio, il comma 1 o 2 dell'art. 530 c.p.p. corrisponde solo ad un'esigenza (non necessaria ex lege) di rendere esplicito al momento della decisione il canone di giudizio adottato dal giudice, ma non attribuisce un valore giuridico diverso alla pronuncia assolutoria, che resta piena in entrambi i casi” (cfr. in motivazione, Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 43598 del 2022).
Ciò per dire che le carenze probatorie evidenziate dal giudice penale per poter affermare
“al di là di ogni ragionevole dubbio” la responsabilità degli imputati non risultano in alcun modo sconfessate dalla formula assolutoria adottata.
Infine, il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità è nel senso che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio (o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte) non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose.
In particolare, rileva il precedente segnato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10033 del
25/05/2004 secondo cui «la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato».
Sicché la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o pagina 22 di 28 assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo, che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016, Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n.10033 del
2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000).
In tal senso, non appare inconferente il richiamo compiuto nella sentenza di prime cure all'iniziativa del pubblico ministero che non solo ha ritenuto, sulla base delle denunce- querele proposte dal e dal che ricorressero i presupposti per esercitare CP_2 CP_3
l'azione penale nei confronti dei due imputati, e , ma ha anche proposto appello Pt_1 CP_4 contro la pronuncia assolutoria dimostrando come il quadro probatorio fosse suscettibile di una valutazione di idoneità a sostenere l'impianto accusatorio e quindi non fosse, all'evidenza, fondato su una ricostruzione caratterizzata da falsità e da intenti calunniosi.
4. Sul quantum debeatur
Ogni considerazione vertente sul quantum debeatur deve ritenersi assorbita, essendo stati respinti i motivi relativi all'an debeatur.
5. Sulle istanze istruttorie
Entrambi gli appellanti lamentano (con il terzo motivo di appello, il e con il quinto Pt_1 motivo, il di VA SO) che il Tribunale adito, senza alcuna motivazione, avrebbe CP_1 omesso di considerare le richieste di prove orali da essi dedotte nei propri scritti difensivi.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di nullità della sentenza in parte qua dal momento che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere
pagina 23 di 28 decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (…)” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009; analogamente, Sez. 3, Sentenza n. 14611 del 12/07/2005).
Vi è poi da rilevare, che, per quanto consti dai preverbali depositati per l'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta, i difensori del e del Pt_1 [...]
si limitarono a compiere un richiamo generico alle rispettive istanze istruttorie, CP_1
l'uno, riportandosi alle “conclusioni rassegnate in atto di citazione, che si intendono integralmente trascritte, insistendo altresì nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6° cpc del 29.06.2020, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.”, l'altro insistendo “integralmente come in atti e deduzioni di udienza precedenti, in ogni domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria ed allo stato non accolta, nessuna rinunciata (…)”.
Non era, dunque, ravvisabile in nessuno dei due atti alcuno specifico richiamo alle prove in precedenza richieste e non ammesse, con conseguente decadenza dalle stesse. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non
è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte” (così Cass. sez. 2^ civ. n. 15029 del
31/05/2019; Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741; Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n.
19352; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157;
Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773).
Anche la valutazione complessiva della condotta processuale tenuta dalle parti istanti – cui occorre far riferimento in base ai più recenti approdi ermeneutici della Suprema Corte (cfr.
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 33103 del 10/11/2021; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10767 del 04/04/2022) - non conduce a risultati diversi se si considera che nelle memorie conclusionali il Comune odierno appellante insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già precisate solo “previa eventuale rimessione in istruttoria” rappresentando al contempo la sostanziale sufficienza della documentazione versata in atti per dimostrare la natura calunniosa delle accuse. Allo stesso modo, negli scritti conclusionali del non è mai Pt_1
pagina 24 di 28 sottolineata la necessità delle prove orali per l'affermazione della responsabilità dei convenuti.
Inoltre, come noto, “I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519).
Nella specie, gli appellanti, nel dolersi che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto irrilevanti le istanze istruttorie non ammesse si limitano ad insistere genericamente nelle prove già richieste in quanto “articolate allo scopo precipuo di fornire la prova ulteriore della calunniosità delle accuse rivolte contro di lui e dei danni subiti” (il , ovvero, in Pt_1 quanto “rilevanti al fine di comprendere le ragioni delle iniziative assunte dal sig. e CP_2 dal sig. (…) Gli altri capitoli di prova (dall'1 al 12) erano relativi, invece, al profilo CP_3 del danno” (il , formulazioni che non esprimono alcuna sufficiente e specifica CP_1 critica alla decisione istruttoria del Tribunale, men che meno spiegano in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Infine, ad abundantiam, il Collegio ritiene del tutto condivisibile la valutazione implicita del giudice di primo grado.
I capitoli di prova formulati dal risultano essere irrilevanti ai fini del decidere in CP_1 quanto aventi ad oggetto circostanze: o intrinsecamente irrilevanti (capitoli 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19) e/o genericamente formulate (capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12,
14, 16, 20) e/o valutative (capitoli 6, 9, 10, 11, 15, 16, 20) e/o apprese dallo stesso attore
(capitoli 7 e 8).
Lo stesso dicasi per i capitoli di prova dedotti dal che, laddove tesi a provocare la Pt_1 confessione, risultano per lo più irrilevanti e/o documentali e/o pacifici (capitoli 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18) e comunque privi di efficacia confessoria
(capitoli 13, 14, 15, 16) e laddove fondanti la prova per testi risultano relativi a circostanze o risultanti da documenti (capitoli 1, 2, 3, 4, 15) e/o irrilevanti (capitoli 5, 11, 12, 13, 14,
16, 20, 21,) e/o genericamente formulate (capitoli 11, 12, 14) e/o valutative (capitoli 6,
7,8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 22, 23) e/o negative (capitolo 13). pagina 25 di 28 Logico corollario delle superiori premesse è che gli appelli proposti debbono essere respinti, con assorbimento di ogni ulteriore questione o istanza.
6. La domanda formulata dal ai sensi dell'art. 96, terzo comma, CP_3
c.p.c.
Il ha chiesto la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. CP_3
La domanda è fondata.
Invero, l'avere gli appellanti agito nei confronti del il nonostante la rinuncia CP_3 Pt_1 compiuta ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti dello stesso e il Controparte_1 nonostante il palese difetto di legittimazione passiva del indica all'evidenza un CP_3 uso spregiudicato e strumentale della difesa processuale, destinato ad aumentare senza alcuna ragionevole previsione di successo il volume del contenzioso e dunque a porsi come concreto ostacolo alla congrua durata dei processi pendenti.
7. Sulle spese processuali
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro.
A tal fine occorre considerare che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico (cfr. Cass. Civ. Sez. 1,
Ordinanza n. 13276 del 28/05/2018).
Inoltre, sul compenso spettante per la fase decisoria, dopo la riunione, spetta l'aumento del 30% ex art. 4/2, DM n. 55/14 per ogni parte in più oltre la prima.
Ciò premesso, la liquidazione in favore di ciascuno degli appellati costituiti deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014,
e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (dichiarato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore indeterminato complessità media) e l'impegno difensivo (medio) prestato, ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, alla stregua del seguente computo: €
13.939,10 per compensi (di cui € 5.036,00 complessivi per la fase di studio nei due procedimenti, € 3.330,00 per la fase introduttiva nei due procedimenti e € 5.573,10 per la pagina 26 di 28 fase decisoria, con l'aumento del 30% ex art. 4/2, DM n. 55/14 ), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Attesa la condotta processuale degli appellanti, gli stessi debbono essere condannati in solido, ex art. 96 c.p.c. terzo comma c.p.c., a corrispondere all'appellato a CP_3 titolo di sanzione, la somma che si stima equo determinare in 1/3 delle spese processuali, come sopra liquidate.
Infine, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. introdotto dal D.lgs. 149/2022, in vigore dal 28.2.2023, il e il vanno altresì condannati, in solido Pt_1 Controparte_1 tra loro, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e le impugnazioni sono state respinte, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo
Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e dal , in persona del sindaco e legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 464/2022 del Tribunale di Lucca, emessa il 6.5.2022 e pubblicata il 9.5. 2022, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione ad agire di nei confronti di Parte_1 CP_3
[...]
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di nei confronti del Controparte_3 [...]
; CP_1
3) respinge gli appelli proposti nei confronti di Controparte_2
3) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare a e a Controparte_2 le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore Controparte_3 di ciascuna parte in complessivi € 8.470,00 per compensi, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto pagina 27 di 28 comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e
IVA, come per legge;
4) condanna e il , in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Controparte_1 favore di della somma equitativamente determinata pari a 1/3 delle Controparte_3 spese di lite come sopra liquidate, ex art. 96 terzo comma c.p.c.;
5) condanna e il , in solido tra loro, a versare in Parte_1 Controparte_1 favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. art. 96, quarto comma, c.p.c. la somma di € 1.000,00.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di consiglio del 20.10.2025 su relazione della dott.ssa
AR SA ST
Il Consigliere est.
AR SA ST
La Presidente
IA OR
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. IA OR Presidente dott. AR SA ST Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in secondo grado di iscritto al n. r.g. 1236/2022 (recante riunito il procedimento n. 1254/2022) promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPIGONE Parte_1 C.F._1 MASSIMO e dell'avv. CALAMITA FRANCESCA;
APPELLANTE (nel R.G. 1236/2022) e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILLIOLEY Controparte_1 P.IVA_1
APPELLANTE (nel R.G. 1254/2022) contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3 RE LE e dell'avv. BOSI PICCHIOTTI MICAELA;
APPELLATI
(nel R.G. 1236/2022 e nel R.G.1254/2022)
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILLIOLEY Controparte_1 P.IVA_1 PIERO;
APPELLATO (nel R.G. 1236/2022)
pagina 1 di 28 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPIGONE Parte_1 C.F._1 ALAMI
APPELLATO (nel R.G. 1254/2022)
, IN PROPRIO E QUALE SINDACO P.T. SOTTO CP_4 CP_1 CONTUMACE
(nel R.G. 1236/2022 e nel R.G.1254/2022) avverso la sentenza n. 464/2022 del Tribunale di Lucca, emessa il 6.5.2022 e pubblicata il
09/05/2022;
CONCLUSIONI
con ordinanza del 6.6.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante “ Pt_1 istruttori già richiesti dall'attore Ing. in primo grado con la propria seconda memoria Pt_1 istruttoria, già reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, nelle memorie conclusionali e conclusionali di replica nonché all'interno dell'atto di citazione in appello che ivi si trascrivono di nuovo: 1) D.V.C. che la coltivazione della cava denominata
Piastra Bagnata, unitamente al ravaneto situato ai piedi di detta cava, era stata assegnata alla con un provvedimento del Comune di VA SO (LU), con Controparte_5 sindaco pro-tempore sig. , del 28/03/1991, avente efficacia sino Controparte_2 all'anno 2005; 2) D.V.C. il Comune di VA SO (LU) ha affidato la coltivazione del ravaneto della cava Piastra Bagnata alla società denominata VA Turistica SR di cui
l'attore, Ing. era il legale rappresentante, a mezzo della Delibera n. 74 del Pt_1
27.11.2005 adottata dal Consiglio Comunale di VA di SO (LU) ed a mezzo dal Contratto di Servizi n. 26 del 31/03/2006 stipulato dal predetto Comune con la VA Turistica SR;
3)
D.V.C. Lei era a conoscenza dell'esistenza dei provvedimenti sopra indicati nel capitolo n.
2) ovvero della Delibera n. 74/2005 adottata dal Consiglio Comunale di VA di SO (LU) ed a mezzo dal Contratto di Servizi n. 26 del 31/03/2006 stipulato dal predetto Comune con la VA Turistica SR, in epoca antecedente al giorno 24/03/2007 ovvero al giorno in cui ha sporto la prima denuncia-querela contro l'Ing. per i reati di cui agli Parte_1 artt. 81 cpv. 110, 476 e 323 c.p.; 4) D.V.C. Lei era a conoscenza dell'esistenza dei provvedimenti sopra indicati nel capitolo n. 2), ovvero della Delibera n. 74/2005 adottata dal Consiglio Comunale di VA di SO (LU) ed a mezzo dal Contratto di Servizi n. 26 del
pagina 2 di 28 31/03/2006 stipulato dal predetto Comune con la VA Turistica SR in epoca antecedente al giorno 05/05/2008 ovvero al giorno in cui ha sporto denuncia-querela contro l'Ing.
[...]
per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 110, 476 e 323 c.p; 5) D.V.C la Parte_1 CP_5
nella persona del presidente sig. ed il sig. hanno
[...] CP_3 Controparte_2 omesso di impugnare/contestare nei termini di legge la Delibera n. 74/2005 adottata dal
Consiglio Comunale di VA di SO (LU) in data 27/12/2005 ed il Contratto di Servizi n.
26 del 31/03/2006 stipulato dal predetto Comune con la VA Turistica SR;
6) D.V.C. Lei era Presidente e quindi anche legale rappresentante della in Controparte_5 epoca antecedente ed al momento dell'emissione della Delibera n. 74/2005 adottata dal
Consiglio Comunale di VA di SO (LU) ed a mezzo dal Contratto di Servizi n. 26 del
31/03/2006 stipulato dal predetto Comune con la VA Turistica SR;
7) D.V.C. quando Lei era Sindaco di VA SO (LU) e la aveva la gestione anche Controparte_5 del ravaneto della cava denominata Piastra Bagnata, era proprietario di una quota infinitesimale dei terreni sui quali si estende detta cava ed il limitrofo ravaneto;
8) D.V.C. con riferimento al precedente capitolo n. 7), in riferimento alle questioni inerenti la proprietà dei terreni ove si estendeva il e la cava Piastra Bagnata, la qualifica di Pt_2 proprietario è stata da Lei indicata per la prima volta nelle cinque denuncie-querele da Lei sporte contro l'attore nell'anno 2007, all'indomani dell'affidamento della gestione del ravaneto alla società VA Turistica SR;
9) D.V.C. Lei è venuto a conoscenza di essere proprietario di una piccola quota di terreno sul quale si estende la cava Piastra Bagnata ed il sulla base di un rogito notarile che ne attribuiva la proprietà; 10) D.V.C. per Pt_2 quanto a Sua conoscenza l'ex sindaco del Comune di VA SO (LU), sig. , CP_4 nel maggio del 2006, adottò un provvedimento con il quale rinnovò la concessione della cava Piastra Bagnata alla gestione della ribadendo che il sottostante Controparte_5 ravaneto sarebbe ancora rimasto sotto la gestione della società VA Turistica SR presieduta dall'odierno attore;
11) D.V.C. la società VA Turistica SR mise in sicurezza il ravaneto, come da incarico del e avviò il procedimento amministrativo, in data CP_1
11/06/2006, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla coltivazione dello stesso già affidatole con contratto di servizio stipulato sempre nell'anno 2006; 12) D.V.C. con riferimento al precedente capitolo n. 11), detto procedimento amministrativo rimase sospeso a causa delle numerose richieste di integrazione documentale da parte del Parco
Regionale delle Alpi Apuane ed in particolare, in quanto veniva richiesta la sottoscrizione di un piano congiunto di coltivazione del tra la e la VA Pt_2 Controparte_5
Turistica SR;
13) D.V.C. con riferimento al precedente capitolo n. 12), la concertazione di
pagina 3 di 28 un piano di coltivazione tra la e la VA Turistica SR era esclusa dalla Controparte_5 normativa di legge;
14) D.V.C. con riferimento ai capitoli precedenti nr. 11) e 12) che
l'odierno attore, ing. negli anni 2006 e 2007 ottemperò alle richieste di integrazione Pt_1 documentale formulate dall'Ente Parco Alpi Apuane inviando anche il piano di concertazione congiunto per la coltivazione del ravaneto con la 15) D.V.C. il Controparte_5
Parco Regionale Alpi Apuane disertò la terza ed ultima conferenza dei Servizi indetta dalla
VA Turistica SR il 13/08/2007 per ultimare il procedimento amministrativo avviato al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva alla coltivazione del ravaneto, omettendo di inviare al (LU) alcuna giustificazione della propria assenza;
16) D.V.C. con Controparte_1 riferimento ai precedenti capitoli nr. 14) e 15), il responsabile del procedimento amministrativo ritenendo formatosi legittimamente il silenzio assenso da parte dell' CP_6
, dichiarò chiuso il Procedimento Amministrativo in favore alla società VA Turistica
[...] autorizzandola, con delibera n. 111 del 25/09/2007, alla gestione del ravaneto;
17) D.V.C. in data 24/01/2007, al fine di superare le divergenze che si erano create tra il
[...]
e la venne stipulato un Protocollo d'Intesa presso CP_1 Controparte_5 la , con l'intermediazione del Capo di Gabinetto della Prefettura, con il Controparte_7 quale si dava atto della precedente sottoscrizione di un contratto di Servizio con la VA
Turistica SR in relazione alla gestione del ravaneto (si mostri doc. 7 parte attrice;
Pt_1
18) D.V.C. l'unica querela sporta dall'Ing. al Sig. è quella che Le si Pt_1 Controparte_3 mostra (si mostri il Doc. 18 di parte attrice) ed il contenuto di tale querela è estraneo ai fatti della presente causa. Si richiede che il convenuto venga sentito sui capitoli CP_3 di prova sopra indicati ad eccezione dei capitoli nn. 7), 8), 9) e che il convenuto CP_2 venga sentito sui capitoli di prova sopra indicati ad eccezione del capitolo n. 6) e nr. 18).
Si richiede altresì ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) D.V.C. che la coltivazione del ravaneto di cava situato ai piedi della cava denominata Piastra Bagnata era stata assegnata alla da parte del Comune di VA SO (LU), con Controparte_5 un provvedimento del Comune di VA SO (LU), con sindaco pro-tempore sig.
[...]
, del 28/03/1991, avente efficacia sino all'anno 2005; 2) D.V.C. il Comune di CP_2
VA SO (LU) ha affidato la coltivazione del ravaneto della cava Piastra bagnata alla società denominata VA Turistica di cui l'attore, Ing. era il legale rappresentante a Pt_1 mezzo della Delibera n. 74/2005 adottata dal Consiglio Comunale di VA di SO (LU) ed
a mezzo dal Contratto di Servizi n. 26 del 31/03/2006 stipulato dal predetto Comune con la VA Turistica SR;
3) D.V.C. l'ex sindaco del Comune di VA SO (LU), sig. CP_4
, nel maggio del 2006, adottò un provvedimento con il quale rinnovò la concessione
[...]
pagina 4 di 28 della cava Piastra Bagnata alla gestione della ribadendo che il Controparte_5 sottostante ravaneto sarebbe ancora rimasto sotto la gestione della società VA Turistica SR presieduta dall'odierno attore;
4) D.V.C che il Comune di VA di SO (LU), nell'anno
2006, decise di affidare la gestione del ravaneto alla società VA Turistica SR affinché quest'ultima potesse metterlo in sicurezza evitando l'avverarsi di un grave danno ambientale;
5) D.V.C. la società VA Turistica SR mise in sicurezza il ravaneto, come da incarico del e avviò il procedimento amministrativo, in data 11/06/2006, per CP_1
l'ottenimento della autorizzazione alla coltivazione dello stesso già affidatole con contratto di servizio stipulato sempre nell'anno 2006; 6) D.V.C. il procedimento amministrativo instaurato per l'ottenimento dell'autorizzazione alla coltivazione rimase sospeso per molto tempo a causa delle numerose richieste di integrazione documentale da parte del Parco
Regionale delle Alpi Apuane ed in particolare, perché richiedeva la sottoscrizione di un piano congiunto di coltivazione del tra la e la VA Pt_2 Controparte_5
Turistica SR;
7) D.V.C. con riferimento al precedente capitolo n. 6), la concertazione di un piano di coltivazione tra la e la VA Turistica SR era esclusa Controparte_5 dalla normativa;
8) D.V.C. che l'odierno attore, Ing. con riferimento ai precedenti Pt_1 capitoli nr. 5), 6) e 7), nell'anno 2007 ottemperò alla richiesta dell' Alpi Apuane CP_6 inviando il piano di concertazione con la richiesto;
9) D.V.C. il Controparte_5
Parco Regionale Alpi Apuane disertò la terza ed ultima conferenza dei Servizi indetta dalla il 13/08/2007 per ultimare il procedimento amministrativo avviato al fine Parte_3 di ottenere l'autorizzazione definitiva alla coltivazione del ravaneto omettendo di inviare al
Comune di VA SO (LU) alcuna giustificazione della propria assenza;
10) D.V.C. con riferimento ai precedenti capitoli nn. 8) e 9), il responsabile del procedimento amministrativo, ritenendo formatosi legittimamente il silenzio assenso da parte dell' CP_6
, dichiarò chiuso il Procedimento Amministrativo in favore alla società
[...] Parte_4
, con delibera n. 111 del 25/09/2007, alla gestione del ravaneto;
11) D.V.C
[...] negli anni dal 2010 al 2014, avete udito cittadini del discutere Parte_5 delle vicende giudiziarie relative all'attore Ing. ed al Sindaco in Pt_1 CP_4 particolare nei giorni antecedenti e successivi alle udienze dei processi penali in corso;
12)
D.V.C la vicenda giudiziaria penale avviata con il procedimento RGNR n. 5186/2008,
Procura della Repubblica di Lucca, ha avuto rilevanza mediatica tanto che in occasione di ciascuna udienza la stampa locale pubblicava sempre un articolo dedicato;
13) D.V.C negli anni tra il 2009 ed il 2015 l'Ing. nel corso di telefonate e/o discussioni con Parte_1
Lei e con i dipendenti comunali all'interno degli uffici del evitava di fare nomi di CP_1
pagina 5 di 28 società e/o persone che esercitavano attività collegate all'industria marmifera e/o alla per il timore di essere controllato;
14) D.V.C sempre nel Controparte_5 periodo indicato nel precedente capitolo di prova n. 13), l'Ing. si rivolgeva Parte_1
a Lei a voce bassa temendo di essere posto sotto controllo e/o di essere registrato da dipendenti e/o incaricati della 15) D.V.C. in data 24/01/2007, Controparte_5 al fine di superare le divergenze che si erano create tra il e la Controparte_1 venne stipulato un Protocollo d'Intesa presso la Controparte_5 CP_7
, con l'intermediazione del Capo di Gabinetto della Prefettura, con il quale si dava
[...] atto della precedente sottoscrizione di un contratto di Servizio con la VA Turistica SR in relazione alla gestione del ravaneto (si mostri doc. 7 parte attrice;
16) D.V.C. Lei ha Pt_1 lavorato presso lo Studio di Ingegneria civile dell'Ing. posto in Pontedera Parte_1
(PI), in qualità di collaboratore, a far data dagli anni '80; 17) D.V.C. l'Ing. , Parte_1 dal momento in cui venne a conoscenza dell'avvio nei suoi confronti del procedimento
R.G.N.R 5186/2008, Tribunale di Lucca, ridusse i giorni e gli orari di presenza presso il proprio Studio di ingegneria, ometteva di dareLe riscontro circa la gestione delle pratiche edilizie lavorate in collaborazione, si mostrava irreperibile alle telefonate Sue e dei comuni clienti;
18) D.V.C. l'Ing. , nelle circostanze di tempo di cui al capitolo Parte_1 precedente, era deconcentrato dal lavoro, pensieroso per l'esito del procedimento penale
e ribadiva spesso. alla sua presenza, di essere incredulo circa le accuse che gli erano state mosse e preoccupato per le conseguenze in ambito lavorativo;
19) D.V.C. con riguardo al precedente capitolo di prova n. 17), tali circostanze hanno spinto Lei a lasciare lo Studio tecnico dell'Ing. ed a trasferirsi presso altro Studio professionale nell'anno 2009; 20) Pt_1
D.V.C. l'Ing. collabora, in qualità collaboratore esterno, con il Suo studio Parte_1 tecnico di architettura posto in Pontedera (PI), dall'anno 2004 sino ad oggi;
21) D.V.C. con riguardo al precedente capitolo n. 19) l'Ing. ha collaborato con Lei, negli Parte_1 anni dal 2008 al 2014 e quindi nel periodo in cui l'Ing. venne imputato dal Tribunale Pt_1 di Lucca per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 110, 476 e 323 c.p, su iniziative progettuali quali: la costruzione della casa del sig. situata in Casciana Terme (PI), Parte_6 loc. Ceppato, iniziata nell'anno 2010 e terminata nell'anno 2014; l'attività di progettazione per costruzione in legno di unità immobiliari poste in Via Pascoli a Pontedera (PI); l'attività di progettazione per costruzione in legno della fabbrica denominata Pucci, in Ponsacco (PI); la ristrutturazione a Pontedera (PI), fraz.Santa Lucia, con committente Marte nell'anno
2011; 22) D.V.C. con riguardo al precedente capitolo n. 20), dal momento in cui venne a conoscenza dell'avvio nei suoi confronti del procedimento R.G.N.R 5186/2008, Tribunale
pagina 6 di 28 di e fino all'anno 2014 l'Ing. ridusse i giorni e gli orari di presenza CP_7 Parte_1 presso il proprio Studio di ingegneria, ometteva di dareLe riscontro circa la gestione delle Part pratiche edilizie lavorate in collaborazione, si mostrava irreperibile alle telefonate e dei comuni clienti e cessava quasi completamente di avere rapporto con il Suo Studio di
Architettura tanto che Lei ha dovuto interrompere e/o sostituirlo con altri professionisti nella gestione anche delle iniziative progettuali indicate nel capitolo n. 20); 23) D.V.C.
l'Ing. , nelle circostanze di tempo di cui al capitolo precedente, era Parte_1 deconcentrato dal lavoro, pensieroso per l'esito del procedimento penale e ribadiva spesso. alla sua presenza, di essere incredulo circa le accuse che gli erano state mosse e preoccupato per le conseguenze in ambito lavorativo. Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova sopra articolati da n. 1) a n. 15) i sig.ri: - , dipendente del Testimone_1
Comune di VA SO, e in tale veste domiciliata per la carica presso la Casa Comunale, in VA SO (LU), Via Europa n. 1; - dipendente del Testimone_2 Controparte_1
e in tale veste domiciliata per la carica presso la Casa Comunale, in VA SO (LU),
[...]
Via Europa n. 1; - Responsabile dell'Ufficio finanziario e Ragioneria del CP_8
, e in tale veste domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Controparte_1 in VA SO (LU), Via Europa n. 1; - - residente in [...]
Vandelli; Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova sopra articolati da n. 16) a n. 19):
- il Geom. residente in [...] - 56012 Fornacette;
e sui Testimone_4 capitoli da n. 20) a n. 23): - l' Arch. residente a [...]
n. 13. Nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello non dovesse ammettere i mezzi istruttori richiesti, si insiste nelle conclusioni rassegnate dell'atto di citazione in appello alle quali integralmente ci si riporta”;
Per la parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_1 rigettata ogni avversaria contraria eccezione, istanza, deduzione ovvero appello incidentale, riformare la Sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, Giudice Dott.ssa Martelli,
n. 464/2022, nel giudizio di primo grado r.g. n. 6733/2016, in data 6.05.2022 e depositata in data 9.05.2022, notificata dall'avv. Menchetti in data 23.05.2022 (Doc. A) e per l'effetto, accogliere la domanda introduttiva formulata dal e, quindi: - Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, odierni appellati, in solido tra loro,
o, in subordine, ciascuno autonomamente, per il danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal come descritto nell'atto di appello e, per l'effetto, Parte_5 condannarli al pagamento in favore del della somma che Parte_5 risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero determinata secondo equità. pagina 7 di 28 - con vittoria delle spese di lite sia di primo sia di secondo grado e condanna di parte appellata alla restituzione di quanto già corrisposto a tale titolo dal Comune di VA di
SO (LU) in virtù della provvisoria esecutività della Sentenza impugnata. - il tutto, previa eventuale rinnovazione dell'istruttoria ed ammissione delle istanze formulate da parte attrice in primo grado nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e trascritte nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello”. Quanto alle istanze istruttorie, si precisa che le stesse sono trascritte nelle conclusioni dell'atto di appello e sono da ritenersi integralmente riprodotte nelle precisate conclusioni in questa sede, omessane la trascrizione per mere ragioni di sinteticità delle note scritte in sostituzione di udienza”;
Per la parte appellata “Voglia la Corte di Appello adita, respingere gli appelli CP_2 proposti nelle due cause 1236/2022 e 1254/2022 oggi riunite, in quanto infondati in fatto
e diritto, confermando la decisione impugnata. Con vittoria di competenze per entrambi gradi di giudizio”;
Per la parte appellata nella causa rubricata n. 1236/2022 R.G.: “Voglia CP_3
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dall'Ing. nei confronti del Sig. in quanto infondato in Parte_1 Controparte_3 fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca n. 464/2022 del 06.05.2022. Con vittoria di spese e competenze del presente secondo grado di giudizio”; nella causa rubricata n. 1254/2022 R.G.: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dal Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore nei confronti del Sig. in quanto
[...] Controparte_3 infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca n. 464/2022 del 06.05.2022. Con vittoria di spese e competenze del presente secondo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti atti di citazione, e il proponevano Parte_1 Controparte_1 impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello contro la sentenza n. 464/2022, emessa il
6.5.2022 e pubblicata il 9.5.2022, con cui il Tribunale di Lucca aveva respinto la domanda risarcitoria avanzata dal e da , in proprio e in qualità di Sindaco del Pt_1 CP_4 predetto Comune, nei confronti di e di non Controparte_2 Controparte_3 ravvisando in capo agli stessi alcuna condotta calunniosa.
Il ed il avevano separatamente convenuto in giudizio e Pt_1 CP_4 Controparte_2 deducendo che costoro si erano resi autori di una serie di denunce e Controparte_3 pagina 8 di 28 querele nei loro confronti in relazione alla gestione del ravaneto sito in loc. Arnetola del complesso “Piastra Bagnata”, da cui era derivata l'ingiusta celebrazione avanti al Tribunale di Lucca del procedimento penale R.G.N.R. 5186/08 che li aveva visti coinvolti quali imputati dei reati di abuso d'ufficio e di falso in atto pubblico, asseritamente commessi ai danni del e della Cooperativa Apuana Marmi VA di RA, di cui il era CP_2 CP_3 all'epoca Presidente.
A fondamento delle rispettive domande risarcitorie, premesso che il suddetto processo si era concluso con la sentenza di assoluzione n. 652/2014 ex art. 530 c.p.p., con formula
“perché il fatto non sussiste”, confermata in appello con la sentenza n. 3885/2015, gli attori avevano dedotto che i convenuti, pur essendo consapevoli della loro innocenza, avevano concorso nella promozione dell'infondata azione penale e che tale vicenda giudiziaria aveva causato loro notevoli pregiudizi, sia di natura patrimoniale, in termini di danno emergente (spese processuali sostenute per l'attività assistenza legale) e di lucro cessante, sia di natura non patrimoniale, dovuti anche alla forte carica di stress, di ansia e costante preoccupazione accumulata negli anni.
Previa riunione delle due cause, il Tribunale adito, dopo aver richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine di ottenere in sede civile il risarcimento dei danni nel caso di proscioglimento o assoluzione a seguito di denuncia per reato perseguibile d'ufficio o a querela, è necessario dare concreta dimostrazione sia della falsità delle accuse (elemento oggettivo), che della assoluta consapevolezza in capo al denunciante-querelante dell'estraneità del danneggiato ai fatti ascrittigli (elemento soggettivo), rilevava che dalla copiosa documentazione versata in atti non emergevano elementi di prova che consentissero di ravvisare l'esistenza di intenti deliberatamente calunniatori da parte dei convenuti anche in considerazione del fatto che dalla lettura dei passaggi argomentativi posti a fondamento delle decisioni del giudice penale, sia di primo che di secondo grado, si evinceva che le motivazioni delle pronunce assolutorie non si erano basate sull'evidente ed inequivoca falsità dei fatti denunciati ed ascritti agli imputati, quanto piuttosto sull'insufficienza delle prove raccolte a sostegno degli stessi;
del resto, anche la circostanza che il Pubblico Ministero, nonostante l'assoluzione intervenuta in primo grado, avesse ritenuto opportuno proporre appello, evidenziava come il quadro probatorio emerso fosse suscettibile di essere valutato idoneo a sostenere l'impianto accusatorio e quindi non fosse, all'evidenza, fondato su una pagina 9 di 28 ricostruzione fattuale caratterizzata da falsità ed intenti calunniosi. Da qui, il rigetto delle domande proposte e la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione, ed il , promuovevano Parte_1 Controparte_1 separate impugnazioni dando luogo a due distinti procedimenti (il n. R.G. 1236/2022, quello promosso dal ed il n. R.G. 1254/2022, quello promosso dal Comune di VA Pt_1
SO).
Nello specifico, il con il proprio atto di appello, si doleva che il giudice di prime cure Pt_1 avesse: 1) ritenuto insussistente l'elemento soggettivo della fattispecie calunniosa senza ricostruire il contesto nel quale si era sviluppata l'intera vicenda e limitandosi ad una lettura approssimativa delle due sentenze penali che avevano assolto gli imputati con formula piena ex art. 530, primo comma, c.p.p. e dalle quali – contrariamente a quanto opinato dal Tribunale - era possibile evincere il carattere palesemente strumentale delle accuse formulate, aventi quale unico scopo quello di colpire i nuovi assetti politico-amministrativi del e di far prevalere l'interesse economico dei convenuti;
2) omesso Controparte_1 di considerare il danno patrimoniale e non patrimoniale da lui subito a seguito all'intera vicenda processuale;
3) obliterato completamente l'esame delle istanze istruttorie formulate, ritenendo la causa matura per la decisione con la sintetica ordinanza emessa il
4.11.2020, che era del tutto priva di motivazione sul punto, in violazione del disposto dell'art. 177 c.p.c. nonché dell'art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 134 c.p.c.
Dal suo canto, il , con il proprio atto di appello, censurava la decisione Controparte_1 di prime cure sulla base di cinque motivi di appello, con i quali deduceva: 1) la nullità o illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 530 c.p.p., per omesso esame di fatti decisivi, per difetto di motivazione e, comunque, per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti oggetto di causa: in particolare, la decisione di primo grado, da un lato, violava l'art. 530 c.p.p., dall'altro, si fondava sulla mancata, ovvero errata, lettura delle sentenze di assoluzione del dai reati lui ascitti;
CP_4
2) la violazione dell'art. 132 c.p.c. avendo il primo giudice omesso la concisa esposizione delle ragioni di fatto della decisione e ogni motivazione in punto di risultanze istruttorie e di insufficienza delle stesse a dimostrare gli assunti attorei;
3) l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 c.c. e 368 c.p. e per omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della fondatezza della domanda di primo grado sussistendo la responsabilità degli appellati: in particolare, la decisione di prime cure era palesemente viziata, da un lato, nella parte in cui pareva fondare pagina 10 di 28 l'individuazione dell'elemento oggettivo della calunnia nella sola falsità dei fatti denunciati senza considerare anche la non configurabilità dell'ipotesi accusatoria;
dall'altro, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, emergeva sia dalle sentenze di assoluzione sia dalla documentazione allegata all'atto di citazione e ai successivi atti depositati la natura calunniosa della condotta del e del 4) il gravissimo CP_2 CP_3 danno all'immagine che i reati ascritti all'allora sindaco , in presunta collaborazione CP_4 con l'ingegnere avevano cagionato all'ente comunale;
5) in via di mero subordine, Pt_1 la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in punto di mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate, rilevanti al fine di comprendere le ragioni delle iniziative assunte dal e dal CP_2 CP_3
Per tali ragioni, veniva formulata dagli appellanti richiesta di riforma integrale della sentenza gravata, previa ammissione delle prove orali non ammesse, secondo le richieste contenute nei rispettivi atti.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, gli appellati e si costituivano in CP_2 CP_3 entrambi i giudizi, con distinte comparse, contestando in fatto e in diritto, sì come infondate, le censure mosse dalle parti appellanti nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma, con vittoria di spese di lite. Il CP_3 eccepiva altresì l'intervenuta rinuncia del ad ogni domanda risarcitoria nei suoi Pt_1 confronti nonché il proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti sia del (in Pt_1 via di mero subordine) che del e proponeva domanda di condanna Controparte_1 dei convenuti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 20.2.2024, in esito all'udienza cartolare del 13.2.2024, le due cause venivano riunite e veniva dichiarata la contumacia in entrambi i giudizi di CP_4
, non costituitosi in nessuno dei due procedimenti, nonostante la rituale citazione in
[...] giudizio.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione, una prima volta, con provvedimento del 27.6.2024 (in esito all'udienza a trattazione scritta del 18.6.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/10 marzo 2024); infine, con ordinanza in data 06.06.2025 (all'esito di udienza a trattazione scritta del 20.05.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (50+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente. pagina 11 di 28 1. I fatti di causa ed il perimetro della decisione
La causa si colloca all'interno della vicenda riguardante la gestione del c.d. ravaneto, sito in località Arnetola, area destinata all'escavazione e allo stoccaggio dei detriti della cava
“Piastra Bagnata”, sita nel Comune di VA SO.
Emerge dagli atti che dall'elezione del sindaco , espressione della nuova maggioranza CP_4 consiliare del scaturita dalle elezioni comunali del 2004, la gestione Controparte_1 della cava di Piastra Bagnata e del sottostante , fino dalla seconda metà degli anni Pt_2
'80 affidata in concessione alla , era stata al centro di un acceso Controparte_5
Cont dibattito tra il Comune e l'Ente Demaniale di Civico ( . CP_10
Risulta inoltre che la nel 2006 ebbe a stipulare un contratto di affitto Controparte_5 relativo alla cava Piastra Bagnata ed al sottostante con il Commissario ad acta Pt_2 nominato dalla Regione Toscana, che fu superato da un successivo contratto del 2007 stipulato con l'amministrazione comunale, in persona dell'allora Sindaco che CP_4 prevedeva, per la prima volta, l'esclusione del contiguo . Pt_2
Alcuni dei mappali su cui ricadeva il erano stati in un primo momento individuati Pt_2 come terreni gravati da uso civico, all'epoca gestiti dall'ente comunale diversamente amministrato;
successivamente, con sentenza n. 40/2006, il Commissario per l'accertamento degli usi civici per la Toscana, il Lazio e l'Umbria, aveva dichiarato l'assenza di diritti di uso civico gravanti su tali terre;
tra i proprietari vi erano il e la CP_2 CP_5
che ebbe ad acquistarli dalla società S.A.M.
[...]
Con la determinazione n. 111 del 25.9.2007 il Sindaco rilasciò alla società VA CP_4
Turistica s.r.l. autorizzazione “all'esecuzione delle opere per la gestione del ravaneto di cava ubicato in Valle d'Arnetola del Comune di VA SO, come identificato nel Contratto di servizio n° 26 del 31/03/2006 e nel Contratto preliminare di compravendita del
26/01/2006 con la S.A.M. di Carrara (…)”. Nelle premesse del provvedimento veniva richiamato il verbale della conferenza dei servizi del 13/8/2007 prot. N. 2895 sostitutivo del nulla osta del Parco “in quanto il medesimo si intende rilasciato ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della Legge 6/121991 n. 394”.
Infine, risulta che in data 29.3.2008 il , in persona del , adottò Controparte_1 CP_4 nei confronti della l'ordinanza n. 1866 di sospensione cautelare Controparte_5 dell'attività estrattiva e contestuale avvio del procedimento a causa della mancata comunicazione del piano di coordinamento del materiale detritico con la VA Turistica s.r.l.
pagina 12 di 28 Tali fatti furono trasfusi nei capi d'accusa elevati nei confronti del e del , Pt_1 CP_4 chiamati a rispondere dei reati di cui agli artt. 81, 110, 476 e 323 c.p. perché <in concorso tra loro e nelle rispettive qualifiche di Sindaco del Comune di vagli di e di responsabile CP_1 del procedimento il primo, di istruttore tecnico e di legale rappresentante della società
(interamente partecipata pubblica) VA ST SR il secondo, adottavano (il ) la CP_4 determina 111 del 25/9/07 con la quale, previa relazione tecnica del si conferiva, in Pt_1 violazione delle disposizioni di cui agli artt. 97 cost., 68 TUEL e 13 l. 6/12/91, 18 LR 78/98
l'autorizzazione alla gestione del ravaneto sito e località Arnetola, del complesso “Piastra bagnata”, alla VA Turistica, dando falsamente per presupposto il n.o. dell'Ente Parco
Regionale delle Alpi Apuane, in realtà mai rilasciato, e concedendo per lo sfruttamento terreni “nella disponibilità dei proprietari, tra i quali la Cooperativa Apuana Marmi VA di
RA, società cooperativa” che veniva per converso fatta oggetto di ordinanza di chiusura cautelare parentesi (emessa in violazione delle norme sopra indicate nonché degli articoli
1 e ss. L 241/91: a tacer d'altro, mancato avviso di inizio del procedimento), con provvedimento 29/3/08, il tutto allo scopo di recare un vantaggio economico alla VA ST ed un danno alla Cooperativa Marmi VA di RA, Società Cooperativa, e dei proprietari, tra i quali . In VA di SO dal settembre 2007 al marzo Controparte_2
2008>>.
All'esito del processo, gli imputati furono mandati assolti dai reati loro ascritti ai sensi dell'art. 530 c.p.p. con la formula “perché il fatto non sussiste” (sentenza Tribunale di Lucca
n. 652/2014); la sentenza di primo grado fu confermata in appello (sentenza Corte
d'Appello Firenze n. 3885/2015).
Su tali fatti, in quanto oggetto delle accuse rivolte agli imputati e e integranti Pt_1 CP_4 nella prospettazione degli attori/odierni appellanti contestazioni non solo prive di fondamento ma anche calunniose in quanto mosse nella consapevolezza della loro innocenza e produttive di danno, fu chiamato a decidere il Tribunale di Lucca e di tali fatti
è stata nuovamente investita questa Corte, sul presupposto che la motivazione del primo giudice sia, oltre che carente, per aver trascurato gli aspetti di fatto della vicenda, anche erronea per aver ritenuto che i convenuti/odierni appellati non avessero consapevolezza dell'innocenza degli imputati.
2. Questioni preliminari
In via preliminare, deve darsi atto che non è stato proposto appello da parte di CP_4
, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte
[...]
pagina 13 di 28 in cui ha respinto la domanda formulata “in proprio” dall'allora sindaco del Controparte_1
.
[...]
Sempre in via preliminare, il ha eccepito che il ebbe ad effettuare in data CP_3 Pt_1
6.12.2013 nei suoi confronti “una chiara rinuncia a qualsivoglia pretesa risarcitoria sia nei confronti della Coop Apuana, soggetto costituitosi parte civile, sia dell'odierno convenuto personalmente” e per l'effetto ebbe a dichiarare “di rinunciare a richieste, a qualsiasi titolo, al risarcimento dei danni conseguenti alla eventuale assoluzione dell'imputato, nonché a proporre atto di denuncia/querela per calunnia e/o falsa testimonianza in relazione al presente giudizio nei confronti della e di ”. Controparte_5 Controparte_3
Ciò, a suo modo di vedere, avrebbe portata assorbente rispetto a qualsivoglia pretesa odierna del Pt_1
Il dal suo canto, ha contestato l'eccezione deducendo che la dichiarazione di rinuncia Pt_1 prodotta in atti dal dimostrerebbe come egli abbia inteso rinunciare CP_3 all'esperimento di azioni risarcitorie nei confronti della sola Cooperativa Apuana Marmi
VA RA e non verso il personalmente. CP_3
L'eccezione è fondata.
La dichiarazione di rinuncia prodotta sub doc. 9 allegato al fascicolo di parte del CP_3 nel procedimento n. 1144/2018 R.G., non lascia adito a dubbi in ordine al fatto che il Pt_1 con essa, intese rinunciare ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti del anche CP_3 personalmente, in relazione agli addebiti dallo stesso mossi e in caso di sua assoluzione.
La diversa interpretazione proposta dal è smentita dal fatto che la rinuncia è fatta Pt_1 disgiuntamente sia a favore della , di cui all'epoca il era Controparte_5 CP_3
Presidente, sia a favore del in proprio. CP_3
Ne deriva che, avendo il rinunciato ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti del Pt_1 ed essendosi pertanto il suo diritto estinto nei confronti dello stesso già prima CP_3 dell'introduzione del giudizio, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione ad agire del
Volpi nei confronti del CP_3
Parimenti fondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_3
L'appellato, nei propri scritti difensivi ha evidenziato come le denunce querele da lui sporte, contro cui si appuntano le doglianze degli odierni appellanti, siano state da lui sottoscritte non in proprio ma in veste di legale rappresentante della . Controparte_5
pagina 14 di 28 Orbene, alla luce di tale dato di fatto, che risulta confermato dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 43 fascicolo e non è stato smentito da contrarie deduzioni CP_1 avversarie, appare in effetti privo di legittimazione passiva il che risulta aver CP_3 espresso nelle denunce-querele per cui è causa non una volontà propria bensì quella della persona giuridica da lui rappresentata.
A riprova di ciò vi è in atti la delibera del Consiglio di amministrazione della CP_5 presieduto dal con cui fu deliberata all'unanimità la nomina di un
[...] CP_3 difensore di fiducia “in relazione alla redazione di un esposto di natura penale (…)” (cfr.
Doc. 1 versato in atti R.G. 6733/2016).
3. Sulla prospettata condotta calunniosa
Per quanto le considerazioni svolte nel precedente paragrafo assorbano i profili di responsabilità prospettati a carico del la posizione di quest'ultimo sarà comunque CP_3 esaminata dal momento che l'addebito di “concorso” nella promozione dell'infondata iniziativa penale tesa a perseguire lo stesso strumentale risultato contro gli attori/odierni appellanti impone di considerare unitariamente la presunta condotta calunniosa.
Ciò premesso, vengono in rilievo il primo motivo dell'appello proposto dal ed i primi Pt_1 tre motivi dell'appello proposto dal , che attengono alla medesima Controparte_1 ratio decidendi e che quindi si prestano ad una trattazione congiunta.
A giudizio del Collegio, si tratta di motivi, nel loro complesso, destituiti di fondamento.
Va preliminarmente considerato che i fatti come sopra sinteticamente rappresentati furono posti a base dell'ipotesi accusatoria formulata in sede penale nei confronti del e del Pt_1
. CP_4
In particolare, il reato di abuso d'ufficio ed il reato di falso in atto pubblico furono ipotizzati dalla pubblica accusa sul presupposto che i terreni su cui insisteva il ravaneto non fossero
(così come invece dichiarato) nella piena disponibilità del e che Controparte_1
l'autorizzazione all'attività di estrazione nel ravaneto in favore della società VA Turistica
s.r.l. fosse stata rilasciata senza il previo nulla osta dell'Ente Parco, nonostante nel provvedimento autorizzativo si attestasse (falsamente) l'avvenuto rilascio del nulla osta.
Orbene, diversamente da quanto argomentato dagli appellanti, né l'uno né l'altro elemento di fatto risulta aver ricevuto la pretesa smentita da parte del giudice penale.
pagina 15 di 28 Riguardo al primo di essi, nella sentenza di primo grado n. 652/2014 è dato leggere: “il
Collegio non riscontra elementi univoci per ritenere che l'atto amministrativo abbia comportato un ingiusto danno ai proprietari dei terreni inclusi nell'area di ravaneto. Dalla documentazione emerge, infatti, che del godimento del ravaneto, complessivamente inteso, aveva sempre disposto il Comune (e per un breve periodo l' ) mediante CP_10 contratti di affitto ai gestori della cava e così era accaduto anche con la delibera consiliare
n. 74 del 27.12.2005 che invece li affidava alla VA Turistica SR, senza che nessuno dei proprietari se ne dolesse. Tale circostanza non consente, in definitiva di ricondurre alla
111 la sottrazione del diritto di godimento del bene ai proprietari (incluso CP_11
) essendo tale destinazione d'uso già maturata in virtù di precedenti Controparte_2 atti amministrativi” (cfr. pag. 23 della sentenza n. 652/2014 del Tribunale penale di Lucca).
Analoghe considerazioni vengono svolte nella sentenza penale di secondo grado, che riporta sul punto la motivazione del primo grado.
Già ad un primo esame, quindi, emerge come la circostanza denunciata, vale a dire l'utilizzo di terreni ricompresi nell'area del ravaneto, e non appartenenti al per destinarli CP_1 all'esclusiva attività di estrazione della VA Turistica s.r.l. non possa in alcun modo connotarsi del requisito della falsità dal momento che lo stesso giudice penale dà atto della titolarità di una parte dei terreni in capo a soggetti diversi dal arrivando a ritenere CP_1 che agli imputati non potesse addebitarsi una condotta di preordinata sottrazione ai legittimi proprietari dei beni in questione, con corrispondente loro danno, sulla base di una inveterata pratica di destinazione d'uso che di tali terreni era stata fatta in forza di precedenti atti amministrativi.
Quanto alla denuncia presentata dal in data 24.3.2007 di indebita asportazione CP_2 dall'area del ravaneto di materiali giacenti sui terreni di cui anch'egli era comproprietario, non solo le deposizioni rese dai testi escussi in sede dibattimentale, e Tes_6 Tes_7 non sono idonee a provare la falsità dei fatti denunciati, ma - soprattutto - il denunciante non attribuì quei fatti né al e per esso all'allora , né alla VA CP_1 CP_12 CP_4
Turistica, trattandosi di denuncia sporta contro ignoti.
Ciò premesso, sotto un primo profilo, squisitamente oggettivo, mette conto evidenziare come non vi sia stata alcuna rappresentazione falsata della realtà da parte dei denuncianti, posto che ha ricevuto sostanzialmente conferma la circostanza denunciata costituita dalla non completa disponibilità dell'area del da parte del Pt_2 CP_1
pagina 16 di 28 Va poi da sé che tale dato di fatto, corrispondente alla realtà, non può assumere la pretesa natura calunniosa per il solo fatto che il giudice penale abbia ritenuto che la mancanza di una totale disponibilità dei terreni in capo al non fosse valutabile come condotta CP_1 abusiva e non potesse ritenersi dettata dalla volontà degli imputati di arrecare ad altri un danno ingiusto, pure nella veridicità dei fatti affermati. Tanto più che il Tribunale penale ciò ha ritenuto non sulla base di riscontri di condotte tese a dimostrare che il CP_1 avesse compiuto preliminari verifiche al fine di accertare il proprio status di legittimo proprietario dei beni o comunque di pieno titolare del potere di disporre degli stessi, ma richiamando pregresse pratiche di utilizzazione che tuttavia si fondavano sul consenso tacito all'utilizzo da parte di chi ne era proprietario o aveva comunque il potere di disporne, consenso che nel caso di specie non poteva certo ritenersi esistente.
Analoghe considerazioni possono formularsi sotto il profilo soggettivo dal momento che la verità dei fatti denunciati porta di per sé ad escludere l'esistenza di qualunque intento calunnioso da parte degli autori delle denunce.
Né a conclusioni diverse può giungersi per il fatto che l'autorizzazione allo sfruttamento del ravaneto alla società VA Turistica s.r.l. era già stata concessa con la Delibera n. 74 del
Consiglio Comunale del 27.12.2005 e con il contratto di Servizio n. 26 del 31.3.2006, con cui il aveva affidato alla suddetta società lo svolgimento di attività industriali di CP_1 estrazione, di lavorazione del marmo e di commercializzazione con durata dal 1.1.2006 al
31.12.2015, con ciò volendosi evidenziare da parte degli appellanti la strumentalità delle denunce dei convenuti/odierni appellati che, a loro dire, sarebbero state sporte in maniera del tutto pretestuosa, al solo fine di impedire la separata gestione della cava del ravaneto.
Invero è con la determinazione n. 111 che il Comune di VA autorizzò di fatto la società
VA Turistica all'esecuzione delle opere necessarie per l'attività di estrazione del ravaneto di cava ubicato in Valle d'Arnetola del Comune di VA SO”, autorizzazione senza la quale l'attività di estrazione non sarebbe potuta avvenire;
sicché non appare pretestuoso che il e la decisero di reagire allorché ebbero acquisita la notizia CP_2 Controparte_5 che sui terreni anche di loro proprietà si sarebbe svolta un'attività di estrazione senza acquisire preventivamente il loro consenso alla utilizzazione ed anzi supponendo che vi fosse la piena disponibilità dell'area da parte del in una situazione che non CP_1 avrebbe certo consentito di formulare una tale presunzione.
Quanto poi all'interesse, nient'affatto strumentale e pretestuoso ma, al contrario, reale e connesso alle effettive necessità dell'attività di estrazione che la Controparte_5
pagina 17 di 28 svolgeva nella sovrastante cava Piastra Bagnata, valgono le argomentazioni del CP_3 in merito al fatto che nell'attività di lavorazione degli agri marmiferi, la disponibilità di un ravaneto contiguo diviene indispensabile al fine di poter far defluire il materiale detritico
(sassi e ghiaia) onde evitare una congestione del sito comportante la paralisi dell'attività estrattiva.
Inoltre, con riferimento al contro il quale si afferma - ad evidenziare il carattere CP_2 strumentale delle denunce a sua firma - che costui “si ricorda sorprendentemente di essere proprietario di una piccola porzione di terreno”, si rileva che è con la sentenza n. 40 del
2006 del Commissario per l'accertamento degli usi civici per la Toscana, il Lazio e l'Umbria che viene esclusa la natura di beni di uso civico dei terreni ricadenti nell'area del;
Pt_2 sicché vi è da credere che fino quel momento il avesse un interesse limitato rispetto CP_2
a quei terreni, stante il peso gravante sugli stessi.
Non vi sono quindi elementi per ritenere che la condotta dei denuncianti fosse ispirata da intenti strumentali, ritorsivi e/o dolosamente preordinati a danneggiare il Comune e la nuova compagine amministrativa ovvero ad indurre il a dimettersi dal proprio ruolo Pt_1 di Presidente della società VA Turistica s.r.l., e non rispondesse piuttosto al reale interesse a che la gestione della avvenisse in modo legittimo e senza Parte_8 frustrare le legittime prerogative di coloro (come il e la Cooperativa) che su quei CP_2 terreni vantavano diritti di comproprietà.
Analoghe considerazioni s'impongono con riferimento al secondo elemento di fatto, rappresentato dalla denunciata mancanza di nulla osta dell' che nella CP_6
Determinazione n. 111 a firma del veniva invece dato per acquisito. CP_4
È in atti la missiva, datata 5.4.2008, con cui l' , su espressa richiesta della CP_6
, specificava di non aver mai rilasciato alcuna autorizzazione per Controparte_5
l'attività di asporto nel ravaneto sito in località Arnetola ed aggiungeva: “Tale atto è indispensabile per eseguire questa attività”.
Anche in questo caso, quindi, le accuse mosse dai convenuti/odierni appellati partivano da un dato vero, vale a dire dal fatto che lo stesso , cui competeva il rilascio del CP_6 nulla osta, avesse espressamente dichiarato di non aver mai concesso il nulla osta per la gestione del ravaneto da parte della VA Turistica s.r.l.
Le dichiarazioni rese dalla teste (dipendente dell'ente parco e responsabile del Tes_8 procedimento di valutazione impatto ambientale – istruttorie tecniche per il vincolo pagina 18 di 28 idrogeologico) in sede dibattimentale confermano la rappresentazione che, alla luce della comunicazione compiuta dall'ente con la missiva 5.4.2008, era ragionevole farsi in merito sia alla necessità di tale propedeutico atto, sia alla effettiva mancanza dello stesso.
Dalla lettura delle stesse emerge che “il rilascio del N.O. nei 60 gg e il relativo silenzio assenso non era comprensivo dei vincoli idrogeologico e paesaggistico e che quindi la procedura non poteva dirsi completa anche dopo il decorso del tempo. Peraltro, nel caso di specie, il non aveva mantenuto un silenzio ma aveva chiesto delle integrazioni, CP_6 integrazioni che non erano mai arrivate”. Inoltre, “Nel giugno del 2006 il aveva CP_1 convocato una conferenza di servizi e il aveva richiesti della documentazione CP_6 integrativa e non si era presentato mandando un parere. Dopo circa un anno nel maggio
2007 la VA Turistica SR, attraverso il Comune, aveva presentato alcune integrazioni che non venivano ritenute soddisfacenti (07.06.07) e il Parco non si era presentato neppure alla seconda conferenza di servizi mandando un parere;
all'ultima conferenza convocata il
13.08.2007 il non si era presentato comunque, ma senza mandare un parere o una CP_6 nota poiché per il quel procedimento era sospeso (le integrazioni non erano CP_6 soddisfacenti). Neppure AS e AT avevano mai partecipato mandando dei fax (…)
Successivamente il aveva comunicato a tutti gli enti interessati alla conferenza di CP_6 servizi che qualsiasi attività nel era priva dell'autorizzazione del ”. Pt_2 CP_6
Tanto premesso, è tutt'altro che significativo di una condotta calunniosa quanto evidenziato nella sentenza penale di primo grado, di assoluzione dei due imputati e . Pt_1 CP_4
In quella sede, infatti, il Tribunale affermava che il dibattimento non aveva consentito di ritenere provato “al di là di ogni ragionevole dubbio” il reato di falso asseritamente commesso nella redazione della Determina n. 111 del 25.09.2007. In proposito osservava che sulla base della sequenza cronologica della corrispondenza intercorsa tra l' CP_6
e la VA Turistica SR poteva ipotizzarsi che la VA Turistica SR “ritenesse di aver adempiuto alle richieste avanzate dal ” e che in sede di Conferenza, il 13.08.2007, CP_6 gli imputati ritenessero di aver prodotto al tutte le integrazioni richieste e, valutato CP_6 trascorso il termine di 30 gg dall'ultima richiesta del 10.7.2007, considerassero trascorso inutilmente il termine per il rilascio del N.O. e formato il silenzio assenso. Quindi concludeva: “La sequenza cronologica della corrispondenza non permette, in definitiva, di ritenere con certezza che gli imputati fossero consapevoli della mancanza dei requisiti per il rilascio del nulla osta e, di conseguenza, non consente di ritenere provato che gli stessi
pagina 19 di 28 abbiano falsamente dedotto nel provvedimento la formazione del silenzio assenso del CP_6 sul N.O”.
Non v'è chi non veda come una tale conclusione, lungi dall'attestare la falsità delle accuse, indichi per contro come il giudice penale abbia ritenuto non integrato il reato di falso a carico degli imputati in presenza di un quadro di elementi alla luce del quale poteva rappresentarsi come dubbio il fatto che l'inserimento nel provvedimento del dato relativo al rilascio del N.O. fosse stato compiuto nella consapevolezza del suo mancato rilascio e non fosse invece dipeso da una interpretazione soggettiva delle risposte (non fornite) dall' che aveva lasciato supporre che si fosse in presenza della fattispecie del CP_6 silenzio assenso.
Il che rende evidente come sia da escludere la natura calunniosa delle accuse che lo stesso giudice penale ha valutato, nel contesto dei fatti per come emersi, nient'affatto pretestuose ancorché non sorrette da elementi di prova certi, idonei a confermare, senza margine di dubbio, la responsabilità degli imputati in ordine fatto loro ascritto.
Né a conclusioni diverse può pervenirsi sulla base delle più articolate considerazioni compiute sul punto dal giudice penale di secondo grado dalle quali parrebbe evincersi che addirittura non sarebbero state necessarie le integrazioni richieste dall' , perché, CP_6 ad avviso di quel giudice, o esulanti dalla competenza dell'ente o comunque già fornite.
Orbene un tale divisamento, quand'anche potesse essere condiviso, indica in ogni caso come fosse precluso a persone di normale cultura e capacità di discernimento, che si fossero trovate nella medesima situazione di conoscenza, rendersi conto che, contrariamente a quanto appariva in modo univoco dalla comunicazione del 5.4.2008 proveniente dallo stesso Ente Parco competente al rilascio del nulla osta, si sarebbe in realtà perfezionata la fattispecie del silenzio assenso.
A tal proposito giova evidenziare che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n.
12209 del 18/02/2020).
pagina 20 di 28 Quanto alla tesi sostenuta dal e dal in sede penale, secondo la quale la CP_3 CP_2 lettera datata 3.7.2007, qualificata come “accordo sul piano di gestione” firmata dall'allora rappresentante legale della , sarebbe stata falsificata Controparte_5 Testimone_3 in quanto all' , all'ultima conferenza di servizi convocata il 13.8.2007, non era CP_6 ancora pervenuto un progetto di gestione a firma congiunta, si rileva come anch'essa non possa ritenersi calunniosa alla luce sia della già citata comunicazione datata 5.4.2008 dell' a cui non risultava depositato un progetto di gestione a firma congiunta CP_6 della e di VA Turistica s.r.l. che per lo stesso Ente era propedeutico Controparte_5 al rilascio del nulla osta, e sia della sentenza del Tribunale civile di Lucca - prodotta agli atti del giudizio penale - che aveva respinto l'opposizione del contro la sua Tes_3 esclusione da socio della , motivata proprio sull'assunto che egli avesse Controparte_5 retrodatato il documento (cfr. verbale del Consiglio di Amministrazione della CP_5 del 22.7.2008 sub all. 59 fascicolo parte ).
[...] Controparte_1
Infine, analoghe considerazioni s'impongono con riferimento all'ordinanza n. 1866 del
29.3.2008 con cui, sul presupposto del mancato deposito da parte della CP_5 di un piano di coordinamento della gestione del materiale detritico con la società
[...]
VA Turistica, fu disposta la sospensione cautelativa dell'attività di coltivazione della cava da parte della , decisione che si inserisce nel quadro dei provvedimenti Controparte_5 assunti dall'amministrazione comunale nel medesimo contesto di fatto che i convenuti avvertirono come “abusivo” nei loro confronti, rispetto al quale, per quanto già detto, appaiono non confermati i pretesi intenti calunniatori degli odierni appellati.
Alla luce di tali considerazioni risultano destituiti di fondamento i rilievi mossi dalle parti appellanti contro la decisione di prime cure.
Se è vero, infatti, che il Tribunale non si è particolarmente soffermato sugli aspetti di fatto della vicenda rendendo una motivazione estremamente succinta sul punto, tuttavia il richiamo alle sentenze rese in ambito penale e, in particolare, a taluni passaggi di esse dai quali emerge che il dibattimento non aveva consentito di ritenere provata “al di là di ogni ragionevole dubbio” la responsabilità degli imputati (pag. 23 della sentenza di primo grado n. 652/2014) e che non vi erano elementi per affermare “con la richiesta certezza” la situazione di malafede degli imputati (pag. 17 della sentenza n. 3885/2015 di secondo grado), da un lato, dimostra come il giudice di prime cure abbia ritenuto non configurabile la condotta calunniosa prospettata a carico dei convenuti anche alla luce del fatto che le pronunce assolutorie non si erano basate “sull'evidente ed inequivoca falsità dei fatti pagina 21 di 28 denunciati ed ascritti quanto piuttosto sull'insufficienza delle prove raccolte”, dall'altro, porta ad escludere che la sentenza gravata sia affetta dai vizi di nullità dedotti, essendo comunque da essa evincibile la ratio decidendi.
Né, a considerazioni diverse può pervenirsi per il fatto che gli imputati sono stati assolti ai sensi dell'art. 530 c.p.c. dal momento che “Nel vigente sistema processuale, l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà delle prove equivale a tutti gli effetti alla mancanza assoluta di prove (…) La prassi di specificare, nel dispositivo assolutorio, il comma 1 o 2 dell'art. 530 c.p.p. corrisponde solo ad un'esigenza (non necessaria ex lege) di rendere esplicito al momento della decisione il canone di giudizio adottato dal giudice, ma non attribuisce un valore giuridico diverso alla pronuncia assolutoria, che resta piena in entrambi i casi” (cfr. in motivazione, Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 43598 del 2022).
Ciò per dire che le carenze probatorie evidenziate dal giudice penale per poter affermare
“al di là di ogni ragionevole dubbio” la responsabilità degli imputati non risultano in alcun modo sconfessate dalla formula assolutoria adottata.
Infine, il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità è nel senso che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio (o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte) non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose.
In particolare, rileva il precedente segnato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10033 del
25/05/2004 secondo cui «la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato».
Sicché la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o pagina 22 di 28 assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo, che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016, Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n.10033 del
2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000).
In tal senso, non appare inconferente il richiamo compiuto nella sentenza di prime cure all'iniziativa del pubblico ministero che non solo ha ritenuto, sulla base delle denunce- querele proposte dal e dal che ricorressero i presupposti per esercitare CP_2 CP_3
l'azione penale nei confronti dei due imputati, e , ma ha anche proposto appello Pt_1 CP_4 contro la pronuncia assolutoria dimostrando come il quadro probatorio fosse suscettibile di una valutazione di idoneità a sostenere l'impianto accusatorio e quindi non fosse, all'evidenza, fondato su una ricostruzione caratterizzata da falsità e da intenti calunniosi.
4. Sul quantum debeatur
Ogni considerazione vertente sul quantum debeatur deve ritenersi assorbita, essendo stati respinti i motivi relativi all'an debeatur.
5. Sulle istanze istruttorie
Entrambi gli appellanti lamentano (con il terzo motivo di appello, il e con il quinto Pt_1 motivo, il di VA SO) che il Tribunale adito, senza alcuna motivazione, avrebbe CP_1 omesso di considerare le richieste di prove orali da essi dedotte nei propri scritti difensivi.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di nullità della sentenza in parte qua dal momento che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere
pagina 23 di 28 decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (…)” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009; analogamente, Sez. 3, Sentenza n. 14611 del 12/07/2005).
Vi è poi da rilevare, che, per quanto consti dai preverbali depositati per l'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta, i difensori del e del Pt_1 [...]
si limitarono a compiere un richiamo generico alle rispettive istanze istruttorie, CP_1
l'uno, riportandosi alle “conclusioni rassegnate in atto di citazione, che si intendono integralmente trascritte, insistendo altresì nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6° cpc del 29.06.2020, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.”, l'altro insistendo “integralmente come in atti e deduzioni di udienza precedenti, in ogni domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria ed allo stato non accolta, nessuna rinunciata (…)”.
Non era, dunque, ravvisabile in nessuno dei due atti alcuno specifico richiamo alle prove in precedenza richieste e non ammesse, con conseguente decadenza dalle stesse. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non
è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte” (così Cass. sez. 2^ civ. n. 15029 del
31/05/2019; Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741; Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n.
19352; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157;
Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773).
Anche la valutazione complessiva della condotta processuale tenuta dalle parti istanti – cui occorre far riferimento in base ai più recenti approdi ermeneutici della Suprema Corte (cfr.
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 33103 del 10/11/2021; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10767 del 04/04/2022) - non conduce a risultati diversi se si considera che nelle memorie conclusionali il Comune odierno appellante insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già precisate solo “previa eventuale rimessione in istruttoria” rappresentando al contempo la sostanziale sufficienza della documentazione versata in atti per dimostrare la natura calunniosa delle accuse. Allo stesso modo, negli scritti conclusionali del non è mai Pt_1
pagina 24 di 28 sottolineata la necessità delle prove orali per l'affermazione della responsabilità dei convenuti.
Inoltre, come noto, “I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519).
Nella specie, gli appellanti, nel dolersi che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto irrilevanti le istanze istruttorie non ammesse si limitano ad insistere genericamente nelle prove già richieste in quanto “articolate allo scopo precipuo di fornire la prova ulteriore della calunniosità delle accuse rivolte contro di lui e dei danni subiti” (il , ovvero, in Pt_1 quanto “rilevanti al fine di comprendere le ragioni delle iniziative assunte dal sig. e CP_2 dal sig. (…) Gli altri capitoli di prova (dall'1 al 12) erano relativi, invece, al profilo CP_3 del danno” (il , formulazioni che non esprimono alcuna sufficiente e specifica CP_1 critica alla decisione istruttoria del Tribunale, men che meno spiegano in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Infine, ad abundantiam, il Collegio ritiene del tutto condivisibile la valutazione implicita del giudice di primo grado.
I capitoli di prova formulati dal risultano essere irrilevanti ai fini del decidere in CP_1 quanto aventi ad oggetto circostanze: o intrinsecamente irrilevanti (capitoli 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19) e/o genericamente formulate (capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12,
14, 16, 20) e/o valutative (capitoli 6, 9, 10, 11, 15, 16, 20) e/o apprese dallo stesso attore
(capitoli 7 e 8).
Lo stesso dicasi per i capitoli di prova dedotti dal che, laddove tesi a provocare la Pt_1 confessione, risultano per lo più irrilevanti e/o documentali e/o pacifici (capitoli 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18) e comunque privi di efficacia confessoria
(capitoli 13, 14, 15, 16) e laddove fondanti la prova per testi risultano relativi a circostanze o risultanti da documenti (capitoli 1, 2, 3, 4, 15) e/o irrilevanti (capitoli 5, 11, 12, 13, 14,
16, 20, 21,) e/o genericamente formulate (capitoli 11, 12, 14) e/o valutative (capitoli 6,
7,8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 22, 23) e/o negative (capitolo 13). pagina 25 di 28 Logico corollario delle superiori premesse è che gli appelli proposti debbono essere respinti, con assorbimento di ogni ulteriore questione o istanza.
6. La domanda formulata dal ai sensi dell'art. 96, terzo comma, CP_3
c.p.c.
Il ha chiesto la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. CP_3
La domanda è fondata.
Invero, l'avere gli appellanti agito nei confronti del il nonostante la rinuncia CP_3 Pt_1 compiuta ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti dello stesso e il Controparte_1 nonostante il palese difetto di legittimazione passiva del indica all'evidenza un CP_3 uso spregiudicato e strumentale della difesa processuale, destinato ad aumentare senza alcuna ragionevole previsione di successo il volume del contenzioso e dunque a porsi come concreto ostacolo alla congrua durata dei processi pendenti.
7. Sulle spese processuali
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro.
A tal fine occorre considerare che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico (cfr. Cass. Civ. Sez. 1,
Ordinanza n. 13276 del 28/05/2018).
Inoltre, sul compenso spettante per la fase decisoria, dopo la riunione, spetta l'aumento del 30% ex art. 4/2, DM n. 55/14 per ogni parte in più oltre la prima.
Ciò premesso, la liquidazione in favore di ciascuno degli appellati costituiti deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014,
e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (dichiarato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore indeterminato complessità media) e l'impegno difensivo (medio) prestato, ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, alla stregua del seguente computo: €
13.939,10 per compensi (di cui € 5.036,00 complessivi per la fase di studio nei due procedimenti, € 3.330,00 per la fase introduttiva nei due procedimenti e € 5.573,10 per la pagina 26 di 28 fase decisoria, con l'aumento del 30% ex art. 4/2, DM n. 55/14 ), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Attesa la condotta processuale degli appellanti, gli stessi debbono essere condannati in solido, ex art. 96 c.p.c. terzo comma c.p.c., a corrispondere all'appellato a CP_3 titolo di sanzione, la somma che si stima equo determinare in 1/3 delle spese processuali, come sopra liquidate.
Infine, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. introdotto dal D.lgs. 149/2022, in vigore dal 28.2.2023, il e il vanno altresì condannati, in solido Pt_1 Controparte_1 tra loro, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e le impugnazioni sono state respinte, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo
Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e dal , in persona del sindaco e legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 464/2022 del Tribunale di Lucca, emessa il 6.5.2022 e pubblicata il 9.5. 2022, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione ad agire di nei confronti di Parte_1 CP_3
[...]
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di nei confronti del Controparte_3 [...]
; CP_1
3) respinge gli appelli proposti nei confronti di Controparte_2
3) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare a e a Controparte_2 le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore Controparte_3 di ciascuna parte in complessivi € 8.470,00 per compensi, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto pagina 27 di 28 comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e
IVA, come per legge;
4) condanna e il , in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Controparte_1 favore di della somma equitativamente determinata pari a 1/3 delle Controparte_3 spese di lite come sopra liquidate, ex art. 96 terzo comma c.p.c.;
5) condanna e il , in solido tra loro, a versare in Parte_1 Controparte_1 favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. art. 96, quarto comma, c.p.c. la somma di € 1.000,00.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di consiglio del 20.10.2025 su relazione della dott.ssa
AR SA ST
Il Consigliere est.
AR SA ST
La Presidente
IA OR
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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