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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Biagio Politano Consigliere dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1788/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sersale, via Bellavista n. 8, presso lo studio dell'avv.to Pasquale Gentile, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso in appello.
APPELLANTE
e
1 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
,- in persona del Presidente della Controparte_2
G.R.- rappresentata e difesa dall'avv. Annapaola De Masi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata, in Catanzaro, alla Cittadella Regionale, loc. Germaneto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 980/2024 pubblicata in data 9.05.2024 e non notificata, relativa ad opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni delle parti: per parte appellante: 1)in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o esecutorietà dell'appellata sentenza n° 980/2024 resa nel giudizio recante R.G.A.C. n°
1317/2023, emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro-Prima sezione civile:
2) nel merito accogliere il presente appello e riformare la sentenza n° 980/2024 resa nel giudizio recante R.G.A.C. n° 1317/2023, emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro,
Prima Sezione Civile- nella persona del Giudice dott. Liberato faccenda, recante la data del 09.05.2024, depositata in cancelleria in data 09.05.2024 e non notificata, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure e quindi annullare l'ordinanza- ingiunzione Protocollo n° 62442 del 10.02.2023, emessa in data 10.02.2023 e notificata in data 20.02.2023, con la quale la
[...]
ingiungeva al Sig. Parte_2 [...]
di pagare la complessiva somma di € 24.593,04, comprensiva di sanzione, Parte_1
interessi legali e spese di notifica, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della Legge 24.11.1981, n° 689, che qui si riportano.
3) Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 a favore del sottoscritto procuratore;
2 per parte appellata: in via cautelare rigettare l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato per mancanza dei presupposti previsti dalla legge;
- nel merito rigettare il ricorso in appello, conseguentemente confermare la sentenza n.980/2024 resa nel giudizio recante R. G. A. C. n.1317/2023 emessa dal Tribunale civile di Catanzaro- Prima Sezione Civile -nella persona del Giudice, dott. Liberato
Faccenda, emessa in data 09/05/2024, depositata in cancelleria il 09/05/2024 e non notificata;
-Conseguentemente confermare l'ordinanza ingiunzione prot. n. 62442 del 10/02/2023 emessa dalla Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio
Sanitari ;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa ai sensi degli artt. 92 e 88 c. p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe indicata il tribunale di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 62442 del 10.02.2023 emessa dalla
Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari , con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 24.593,04, per le violazioni di cui agli artt. A) art. 7 D.M. Mipaaf 29.12.09 e art. 9 D.M. 26.09.2011, sanzione prevista dall'art. 358 R.D. 1265/34 come modificato dall'art. 16 D. Lgs. 196/99; B) art. 9/2°
D.M. Mipaaf del 29.12.2009 e art. 13 D.M. 09.10.2007, sanzione prevista dall'art. 4/1° del D. Lgs. 29/2011; C) art. 3/11° e 9/1° e art. 7 D.M. Mipaaf del 09.10.2007, sanzione prevista art. 5/1° D. Lgs. 29/2011; D) art. 9/5° lettera a) D.M. Mipaaf 29.12.2009 e art. 28.1 D.M. 09.10.2007, sanzione prevista dall'art. 4 /8° del D. Lgs. 29/2011- D.M. Min.
Salute del 02.02.2016, sanzione prevista dall'art. 358 R.D. 1265/34 come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 196/99.
In particolare in data 24.01.2018 nell'ambito di normali controlli eseguiti per evitare il fenomeno di animali vaganti sul territorio di competenza, i carabinieri forestali della
3 stazione di Sersale rivenivano sette animali vaganti in un'area demaniale di proprietà della regione Calabria, dei quali solo uno risultava munito di microchip e di proprietà di . Parte_1
Senonché con il verbale redatto in data 22.02.2018 al CE veniva contestato di non aver comunicato l'introduzione nella propria azienda di un equino dotato di microchip, in precedenza in carico all'azienda di chiusa nel 2015, nonché la mancata CP_3
comunicazione della nascita di tre equini , nati dalla madre munita di microchip, Per_1
che non risultavano riportati nel registro di carico e scarico dell'azienda, né sottoposti ai controlli sierologici volti ad evitare l'anemia infettiva equina e ad alcun intervento di profilassi.
In un primo momento, nel corso delle informazioni rese in data 29.01.2018 il Pt_1
riconosceva la proprietà dei quattro animali, dichiarando di aver aperto un allevamento di equini in data 29.12.2017; successivamente però in data 17.02.2018, modificando il contenuto delle dichiarazioni rese in precedenza alla PG, riconosceva e rivendicava la proprietà del solo equino munito di microchip.
Con la sentenza appellata il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, nonché insussistente la violazione di cui all'art. 18 della legge n. 689 /1981 per essere l'ordinanza dotata di motivazione sintetica, seppure con richiamo al verbale di contestazione per relationem. Infine ha ritenuto che non trovasse applicazione al caso di specie l'art. 6 del D.Lgs. n.29/2011
e quindi ha rigettato l'opposizione, nulla disponendo sulle spese di lite, stante la contumacia della Regione Calabria.
2. Tanto premesso con ricorso depositato telematicamente in data 13.12.2024
[...]
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, adducendo quali Parte_1
motivi di doglianza:
1) l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la violazione di cui all'art. 18 della legge 689/1981.
Sul punto ha chiarito che la motivazione per relationem può essere considerata sufficiente quando l'autorità amministrativa abbia effettivamente preso in
4 considerazione gli scritti difensivi dell'ingiunto, ma nel caso di specie, nella propria ordinanza la Regione ha scritto che non sono pervenuti scritti difensivi, né richiesta di audizione e ciò determina la nullità insanabile dell'ordinanza ingiunzione;
2) la ritenuta non applicabilità dell'art. 6 del d.lgs. 29/2011, che invece risultava applicabile al caso di specie, poiché si trattava di un primo accesso in azienda e quindi gli si doveva dare la possibilità di regolarizzare le violazioni accertate;
3) la mancata considerazione della condotta tenuta dalla Regione Calabria che non si è costituita in giudizio e non ha depositato in cancelleria la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione. In particolare ha richiamato l'art. 6 comma 10 lettera b) del d.lgs. n.
150/2011 che prevede espressamente che alla prima udienza il giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'autorità abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
Per tutti questi motivi ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, evidenziando il periculum in mora in quanto titolare di una piccola azienda, che non è in grado di sostenere la spesa relativa alla sanzione irrogata, nonché in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
Si è costituita nella presente fase la Regione Calabria eccependo l'assoluta infondatezza dell'appello.
Con riferimento al motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 18 della legge
689 dell'81, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità a supporto, ha evidenziato che in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione non comportano la nullità del provvedimento, in quanto il relativo giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto e quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e non esaminate o non
5 motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pieni poteri.
In relazione al motivo di appello afferente alla mancata applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 29/2011 ha dedotto la correttezza della decisione resa dal giudice di prime cure in quanto detta norma si applica alle sole violazioni regolate dal predetto decreto legislativo, mentre all'opponente, odierno appellante sono state contestate violazioni regolate dai D.M. Mipaaf del 09.10.2007, del 29.12.2009 e del 26.09.2011.
Pertanto l'appellata ha chiesto in via cautelare il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata, poiché non sorretta dal fumus boni iuris e non adeguatamente motivata in punto di periculum in mora.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con le proprie note di trattazione scritta per l'odierna udienza l'appellante ha insistito nell'accoglimento dell'appello e nella richiesta di sospensione della sentenza impugnata.
Con decreto del Presidente di sezione del 19.12.2024 è stata fissata la prima udienza in data 23.04.2024.
Detta udienza è stata sostituita, ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127-ter c.p.c., con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
La causa è stata poi decisa con il deposito telematico della sentenza nei trenta giorni successivi.
2. Tanto premesso l'appello deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
2.1.Il collegio deve rilevare innanzitutto l'infondatezza del motivo di doglianza relativo alla mancata disamina delle difese dell'opponente, per avere la regione Calabria erroneamente dato atto della mancata proposizione di difese da parte dell'opponente, che invece risultavano proposte, con conseguente carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981.
6 Ed invero per come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata anche dal giudice di prime cure, (Cass. Civ.
Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010), In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (in senso conforme
Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018).
Ciò posto l'applicazione dei su esposti principi al caso di specie porta il collegio ad affermare che la mancata valutazione delle difese dell'opponente in sede amministrativa non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione, poiché quelle difese sono state vagliate e ritenute infondate con la sentenza impugnata, da ritenersi assolutamente condivisibile in parte qua.
2.2. Quanto al motivo di appello relativo alla mancata costituzione della Regione
Calabria nella prima fase, la contumacia tenuta dall'opposta non ha impedito al giudice di prime cure la disamina degli atti ed in particolare del verbale di contestazione e dell'ordinanza ingiunzione, poiché questi sono stati depositati dall'opponente.
In ogni caso il mancato deposito dei documenti richiesti dall'autorità giudiziaria non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, posto che una tale sanzione non è in alcun modo prevista dall'art. 6 comma 10 lettera b) del d.lgs n. 150/2011.
7 2.3. Deve invece trovare accoglimento il motivo di appello afferente alla non applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 29/2011 da parte dell'organo che ha irrogato la sanzione.
In diritto il collegio rileva che la norma summenzionata testualmente stabilisce che
Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda o allevamento di un proprietario o un detentore delegato di equidi, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli equidi, prescrive al proprietario o detentore delegato gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. Se il proprietario o il detentore delegato degli equidi ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.
Tanto premesso non si può concordare con il giudice di prime cure sul rilievo che la molteplicità delle violazioni accertate non consentono la sanatoria prevista dalla norma summenzionata.
Innanzitutto il collegio deve evidenziare che il d.lgs. 16 febbraio 2011 , n. 29 contiene le disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell' CP_4
Senonché se si raffrontano le violazioni contenute nel verbale di contestazione con quelle regolamentate dal d.lgs. 29/2011, emerge chiaramente che alcune delle violazioni contestate al ed in particolare quella afferente alla mancata Pt_1
comunicazione entro sette giorni della nascita di tre puledri è contemplata nell' art. 4 del predetto decreto legislativo rubricato proprio “Sanzioni in materia di mancate comunicazioni”, mentre l'art 5 rubricato “Sanzioni in materia di mancate registrazioni” sanziona proprio la condotta del proprietario o del detentore delegato degli equidi, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire, compilare in ogni
8 sua parte ed aggiornare per il proprio allevamento il registro aziendale di carico e scarico, altra violazione contestata al Pt_1
Ne consegue che per le violazioni contenute nel predette decreto legislativo, in parte corrispondenti a quelle contestate al doveva essergli concessa la possibilità di Pt_1
sanatoria di cui all'art. 6 del d.lgs. 29/2011, trattandosi del primo accesso in azienda da parte dell'autorità delegata al controllo e per quelle eventualmente non suscettibili di sanatoria, si sarebbe dovuta rideterminare l'entità della sanzione, in misura certamente diversa da quella in concreto applicata.
Né la Regione Calabria, rimasta contumace nella prima fase, ha provato che presso l'azienda del vi fossero stati altri accessi, tali da non consentire l'applicazione Pt_1
della summenzionata norma.
Ne consegue che per le ragioni ampiamente esposte l'appello deve trovare accoglimento.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.155/2014 , come modificato dal D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 nei valori medi con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, domanda o eccezione, così provvede:
1)accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione n. 62442 del 10.02.2023;
-2) condanna la Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta in qualità di legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio che vengono liquidate in € 237,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
9 CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta;
3) condanna la Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta in qualità di legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di lite della presente fase che vengono liquidate in € 355,50 per esborsi ed € 3.966,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Dattilo dott.ssa Silvana Ferriero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Biagio Politano Consigliere dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1788/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sersale, via Bellavista n. 8, presso lo studio dell'avv.to Pasquale Gentile, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso in appello.
APPELLANTE
e
1 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
,- in persona del Presidente della Controparte_2
G.R.- rappresentata e difesa dall'avv. Annapaola De Masi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata, in Catanzaro, alla Cittadella Regionale, loc. Germaneto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 980/2024 pubblicata in data 9.05.2024 e non notificata, relativa ad opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni delle parti: per parte appellante: 1)in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o esecutorietà dell'appellata sentenza n° 980/2024 resa nel giudizio recante R.G.A.C. n°
1317/2023, emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro-Prima sezione civile:
2) nel merito accogliere il presente appello e riformare la sentenza n° 980/2024 resa nel giudizio recante R.G.A.C. n° 1317/2023, emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro,
Prima Sezione Civile- nella persona del Giudice dott. Liberato faccenda, recante la data del 09.05.2024, depositata in cancelleria in data 09.05.2024 e non notificata, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure e quindi annullare l'ordinanza- ingiunzione Protocollo n° 62442 del 10.02.2023, emessa in data 10.02.2023 e notificata in data 20.02.2023, con la quale la
[...]
ingiungeva al Sig. Parte_2 [...]
di pagare la complessiva somma di € 24.593,04, comprensiva di sanzione, Parte_1
interessi legali e spese di notifica, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della Legge 24.11.1981, n° 689, che qui si riportano.
3) Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 a favore del sottoscritto procuratore;
2 per parte appellata: in via cautelare rigettare l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato per mancanza dei presupposti previsti dalla legge;
- nel merito rigettare il ricorso in appello, conseguentemente confermare la sentenza n.980/2024 resa nel giudizio recante R. G. A. C. n.1317/2023 emessa dal Tribunale civile di Catanzaro- Prima Sezione Civile -nella persona del Giudice, dott. Liberato
Faccenda, emessa in data 09/05/2024, depositata in cancelleria il 09/05/2024 e non notificata;
-Conseguentemente confermare l'ordinanza ingiunzione prot. n. 62442 del 10/02/2023 emessa dalla Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio
Sanitari ;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa ai sensi degli artt. 92 e 88 c. p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe indicata il tribunale di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 62442 del 10.02.2023 emessa dalla
Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari , con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 24.593,04, per le violazioni di cui agli artt. A) art. 7 D.M. Mipaaf 29.12.09 e art. 9 D.M. 26.09.2011, sanzione prevista dall'art. 358 R.D. 1265/34 come modificato dall'art. 16 D. Lgs. 196/99; B) art. 9/2°
D.M. Mipaaf del 29.12.2009 e art. 13 D.M. 09.10.2007, sanzione prevista dall'art. 4/1° del D. Lgs. 29/2011; C) art. 3/11° e 9/1° e art. 7 D.M. Mipaaf del 09.10.2007, sanzione prevista art. 5/1° D. Lgs. 29/2011; D) art. 9/5° lettera a) D.M. Mipaaf 29.12.2009 e art. 28.1 D.M. 09.10.2007, sanzione prevista dall'art. 4 /8° del D. Lgs. 29/2011- D.M. Min.
Salute del 02.02.2016, sanzione prevista dall'art. 358 R.D. 1265/34 come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 196/99.
In particolare in data 24.01.2018 nell'ambito di normali controlli eseguiti per evitare il fenomeno di animali vaganti sul territorio di competenza, i carabinieri forestali della
3 stazione di Sersale rivenivano sette animali vaganti in un'area demaniale di proprietà della regione Calabria, dei quali solo uno risultava munito di microchip e di proprietà di . Parte_1
Senonché con il verbale redatto in data 22.02.2018 al CE veniva contestato di non aver comunicato l'introduzione nella propria azienda di un equino dotato di microchip, in precedenza in carico all'azienda di chiusa nel 2015, nonché la mancata CP_3
comunicazione della nascita di tre equini , nati dalla madre munita di microchip, Per_1
che non risultavano riportati nel registro di carico e scarico dell'azienda, né sottoposti ai controlli sierologici volti ad evitare l'anemia infettiva equina e ad alcun intervento di profilassi.
In un primo momento, nel corso delle informazioni rese in data 29.01.2018 il Pt_1
riconosceva la proprietà dei quattro animali, dichiarando di aver aperto un allevamento di equini in data 29.12.2017; successivamente però in data 17.02.2018, modificando il contenuto delle dichiarazioni rese in precedenza alla PG, riconosceva e rivendicava la proprietà del solo equino munito di microchip.
Con la sentenza appellata il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, nonché insussistente la violazione di cui all'art. 18 della legge n. 689 /1981 per essere l'ordinanza dotata di motivazione sintetica, seppure con richiamo al verbale di contestazione per relationem. Infine ha ritenuto che non trovasse applicazione al caso di specie l'art. 6 del D.Lgs. n.29/2011
e quindi ha rigettato l'opposizione, nulla disponendo sulle spese di lite, stante la contumacia della Regione Calabria.
2. Tanto premesso con ricorso depositato telematicamente in data 13.12.2024
[...]
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, adducendo quali Parte_1
motivi di doglianza:
1) l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la violazione di cui all'art. 18 della legge 689/1981.
Sul punto ha chiarito che la motivazione per relationem può essere considerata sufficiente quando l'autorità amministrativa abbia effettivamente preso in
4 considerazione gli scritti difensivi dell'ingiunto, ma nel caso di specie, nella propria ordinanza la Regione ha scritto che non sono pervenuti scritti difensivi, né richiesta di audizione e ciò determina la nullità insanabile dell'ordinanza ingiunzione;
2) la ritenuta non applicabilità dell'art. 6 del d.lgs. 29/2011, che invece risultava applicabile al caso di specie, poiché si trattava di un primo accesso in azienda e quindi gli si doveva dare la possibilità di regolarizzare le violazioni accertate;
3) la mancata considerazione della condotta tenuta dalla Regione Calabria che non si è costituita in giudizio e non ha depositato in cancelleria la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione. In particolare ha richiamato l'art. 6 comma 10 lettera b) del d.lgs. n.
150/2011 che prevede espressamente che alla prima udienza il giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'autorità abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
Per tutti questi motivi ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, evidenziando il periculum in mora in quanto titolare di una piccola azienda, che non è in grado di sostenere la spesa relativa alla sanzione irrogata, nonché in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
Si è costituita nella presente fase la Regione Calabria eccependo l'assoluta infondatezza dell'appello.
Con riferimento al motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 18 della legge
689 dell'81, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità a supporto, ha evidenziato che in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione non comportano la nullità del provvedimento, in quanto il relativo giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto e quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e non esaminate o non
5 motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pieni poteri.
In relazione al motivo di appello afferente alla mancata applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 29/2011 ha dedotto la correttezza della decisione resa dal giudice di prime cure in quanto detta norma si applica alle sole violazioni regolate dal predetto decreto legislativo, mentre all'opponente, odierno appellante sono state contestate violazioni regolate dai D.M. Mipaaf del 09.10.2007, del 29.12.2009 e del 26.09.2011.
Pertanto l'appellata ha chiesto in via cautelare il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata, poiché non sorretta dal fumus boni iuris e non adeguatamente motivata in punto di periculum in mora.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con le proprie note di trattazione scritta per l'odierna udienza l'appellante ha insistito nell'accoglimento dell'appello e nella richiesta di sospensione della sentenza impugnata.
Con decreto del Presidente di sezione del 19.12.2024 è stata fissata la prima udienza in data 23.04.2024.
Detta udienza è stata sostituita, ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127-ter c.p.c., con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
La causa è stata poi decisa con il deposito telematico della sentenza nei trenta giorni successivi.
2. Tanto premesso l'appello deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
2.1.Il collegio deve rilevare innanzitutto l'infondatezza del motivo di doglianza relativo alla mancata disamina delle difese dell'opponente, per avere la regione Calabria erroneamente dato atto della mancata proposizione di difese da parte dell'opponente, che invece risultavano proposte, con conseguente carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981.
6 Ed invero per come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata anche dal giudice di prime cure, (Cass. Civ.
Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010), In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (in senso conforme
Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018).
Ciò posto l'applicazione dei su esposti principi al caso di specie porta il collegio ad affermare che la mancata valutazione delle difese dell'opponente in sede amministrativa non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione, poiché quelle difese sono state vagliate e ritenute infondate con la sentenza impugnata, da ritenersi assolutamente condivisibile in parte qua.
2.2. Quanto al motivo di appello relativo alla mancata costituzione della Regione
Calabria nella prima fase, la contumacia tenuta dall'opposta non ha impedito al giudice di prime cure la disamina degli atti ed in particolare del verbale di contestazione e dell'ordinanza ingiunzione, poiché questi sono stati depositati dall'opponente.
In ogni caso il mancato deposito dei documenti richiesti dall'autorità giudiziaria non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, posto che una tale sanzione non è in alcun modo prevista dall'art. 6 comma 10 lettera b) del d.lgs n. 150/2011.
7 2.3. Deve invece trovare accoglimento il motivo di appello afferente alla non applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 29/2011 da parte dell'organo che ha irrogato la sanzione.
In diritto il collegio rileva che la norma summenzionata testualmente stabilisce che
Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda o allevamento di un proprietario o un detentore delegato di equidi, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli equidi, prescrive al proprietario o detentore delegato gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. Se il proprietario o il detentore delegato degli equidi ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.
Tanto premesso non si può concordare con il giudice di prime cure sul rilievo che la molteplicità delle violazioni accertate non consentono la sanatoria prevista dalla norma summenzionata.
Innanzitutto il collegio deve evidenziare che il d.lgs. 16 febbraio 2011 , n. 29 contiene le disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell' CP_4
Senonché se si raffrontano le violazioni contenute nel verbale di contestazione con quelle regolamentate dal d.lgs. 29/2011, emerge chiaramente che alcune delle violazioni contestate al ed in particolare quella afferente alla mancata Pt_1
comunicazione entro sette giorni della nascita di tre puledri è contemplata nell' art. 4 del predetto decreto legislativo rubricato proprio “Sanzioni in materia di mancate comunicazioni”, mentre l'art 5 rubricato “Sanzioni in materia di mancate registrazioni” sanziona proprio la condotta del proprietario o del detentore delegato degli equidi, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire, compilare in ogni
8 sua parte ed aggiornare per il proprio allevamento il registro aziendale di carico e scarico, altra violazione contestata al Pt_1
Ne consegue che per le violazioni contenute nel predette decreto legislativo, in parte corrispondenti a quelle contestate al doveva essergli concessa la possibilità di Pt_1
sanatoria di cui all'art. 6 del d.lgs. 29/2011, trattandosi del primo accesso in azienda da parte dell'autorità delegata al controllo e per quelle eventualmente non suscettibili di sanatoria, si sarebbe dovuta rideterminare l'entità della sanzione, in misura certamente diversa da quella in concreto applicata.
Né la Regione Calabria, rimasta contumace nella prima fase, ha provato che presso l'azienda del vi fossero stati altri accessi, tali da non consentire l'applicazione Pt_1
della summenzionata norma.
Ne consegue che per le ragioni ampiamente esposte l'appello deve trovare accoglimento.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.155/2014 , come modificato dal D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 nei valori medi con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, domanda o eccezione, così provvede:
1)accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione n. 62442 del 10.02.2023;
-2) condanna la Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta in qualità di legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio che vengono liquidate in € 237,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
9 CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta;
3) condanna la Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta in qualità di legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di lite della presente fase che vengono liquidate in € 355,50 per esborsi ed € 3.966,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Dattilo dott.ssa Silvana Ferriero
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