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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 41/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Marta Speciale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 resistente entrambi rappresentati e difesi, giuste separate procure in atti, dall' Avv. Maria Calogero, presso il cui studio, in Palmi alla via Roma n. 48, sono elettivamente domiciliati;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 27.6.2025
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 14.01.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 con nel Comune di Rosarno il 9.5.2015, matrimonio trascritto presso i registri dello Controparte_1
Stato civile di quel Comune, Atto n. 1 parte II serie A anno 2015; che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); che il Per_1 Per_2 rapporto tra i coniugi era da tempo deteriorato a causa di incompatibilità caratteriali. Pertanto, la ricorrente chiedeva: “dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli Parte_1
a vivere separati;
- disporre a carico del sig. , l'onere di versare a titolo di Controparte_1 mantenimento per i figli minori e la somma di € 500,00 mensili, da corrispondere Per_1 Per_2 il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Il Giudice delegato con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 18.04.2025.
In tale sede, parte ricorrente chiedeva un rinvio, rappresentando che fossero n corso trattative con il marito al fine di addivenire ad una separazione a conclusioni congiunte. Il Giudice, preso atto della richiesta della ricorrente, rinviava la causa per i medesimi incombenti.
Il giorno 1.5.2025 si costituiva , il quale aderiva alle domande della ricorrente. Controparte_1
All'udienza del 27.06.2025 le parti, presenti personalmente, indicavano le condizioni della separazione e ne chiedevano l'accoglimento. Il Giudice assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione alle condizioni indicate dai coniugi meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune di Rosarno il 9.5.2015, matrimonio trascritto presso lo Stato civile di quel Comune, Atto n. 1 parte II serie A anno 2015; le parti comparse dinanzi al Giudice delegato non si sono riconciliate ma anzi hanno insistito nelle loro richieste.
Preso atto che i figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) Per_1 Per_2 sono ancora minorenni, si ritiene che le condizioni, riportate in dispositivo ed indicate dai coniugi, non contrarie all'ordine pubblico, sono in linea con il dettato normativo e la giurisprudenza in materia di famiglia.
3.Considerato l'accordo raggiunto dalle parti le spese si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1
così provvede: Controparte_2
-dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] il Parte_1
04/11/1986 (c.f. ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
05/02/1984 (c.f. ), (matrimonio contratto nel Comune di Rosarno il 9.5.2015, C.F._2 trascritto presso lo Stato civile di quel Comune, Atto n. 1 parte II serie A anno 2015) alle seguenti condizioni:
“1) i minori , nata a [...] il [...], e nato a [...]_3 Persona_4 il 28.05.2021 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento della prole presso la madre
[...]
; Pt_1
2) i minori e potranno rimanere con il padre ogni qual volta sarà Persona_3 Persona_4 possibile, compatibilmente con le esigenze dei minori e le esigenze scolastiche dei medesimi;
3) la casa coniugale sita in Via Contrada Bosco Sesto Stradone, Rosarno (RC) di proprietà dei genitori della sig.ra , viene assegnata a quest'ultima quale genitore collocataria dei Parte_1 predetti minori;
4) il padre sig. , si obbliga a versare alla madre , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per i figli minori e , la somma di € 500,00 mensili (€ 250,000 per Per_1 Per_2 ciascun figlio), da corrispondere il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) spese di lite integralmente compensate”
- compensa integralmente le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 27.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Marta Speciale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 resistente entrambi rappresentati e difesi, giuste separate procure in atti, dall' Avv. Maria Calogero, presso il cui studio, in Palmi alla via Roma n. 48, sono elettivamente domiciliati;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 27.6.2025
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 14.01.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 con nel Comune di Rosarno il 9.5.2015, matrimonio trascritto presso i registri dello Controparte_1
Stato civile di quel Comune, Atto n. 1 parte II serie A anno 2015; che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); che il Per_1 Per_2 rapporto tra i coniugi era da tempo deteriorato a causa di incompatibilità caratteriali. Pertanto, la ricorrente chiedeva: “dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli Parte_1
a vivere separati;
- disporre a carico del sig. , l'onere di versare a titolo di Controparte_1 mantenimento per i figli minori e la somma di € 500,00 mensili, da corrispondere Per_1 Per_2 il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Il Giudice delegato con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 18.04.2025.
In tale sede, parte ricorrente chiedeva un rinvio, rappresentando che fossero n corso trattative con il marito al fine di addivenire ad una separazione a conclusioni congiunte. Il Giudice, preso atto della richiesta della ricorrente, rinviava la causa per i medesimi incombenti.
Il giorno 1.5.2025 si costituiva , il quale aderiva alle domande della ricorrente. Controparte_1
All'udienza del 27.06.2025 le parti, presenti personalmente, indicavano le condizioni della separazione e ne chiedevano l'accoglimento. Il Giudice assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione alle condizioni indicate dai coniugi meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune di Rosarno il 9.5.2015, matrimonio trascritto presso lo Stato civile di quel Comune, Atto n. 1 parte II serie A anno 2015; le parti comparse dinanzi al Giudice delegato non si sono riconciliate ma anzi hanno insistito nelle loro richieste.
Preso atto che i figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) Per_1 Per_2 sono ancora minorenni, si ritiene che le condizioni, riportate in dispositivo ed indicate dai coniugi, non contrarie all'ordine pubblico, sono in linea con il dettato normativo e la giurisprudenza in materia di famiglia.
3.Considerato l'accordo raggiunto dalle parti le spese si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1
così provvede: Controparte_2
-dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] il Parte_1
04/11/1986 (c.f. ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
05/02/1984 (c.f. ), (matrimonio contratto nel Comune di Rosarno il 9.5.2015, C.F._2 trascritto presso lo Stato civile di quel Comune, Atto n. 1 parte II serie A anno 2015) alle seguenti condizioni:
“1) i minori , nata a [...] il [...], e nato a [...]_3 Persona_4 il 28.05.2021 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento della prole presso la madre
[...]
; Pt_1
2) i minori e potranno rimanere con il padre ogni qual volta sarà Persona_3 Persona_4 possibile, compatibilmente con le esigenze dei minori e le esigenze scolastiche dei medesimi;
3) la casa coniugale sita in Via Contrada Bosco Sesto Stradone, Rosarno (RC) di proprietà dei genitori della sig.ra , viene assegnata a quest'ultima quale genitore collocataria dei Parte_1 predetti minori;
4) il padre sig. , si obbliga a versare alla madre , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per i figli minori e , la somma di € 500,00 mensili (€ 250,000 per Per_1 Per_2 ciascun figlio), da corrispondere il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) spese di lite integralmente compensate”
- compensa integralmente le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 27.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola