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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3949/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3949/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. CERNIGLIA MASSIMO, dall'avv. CAPONI ALESSANDRO e dall'avv. CIAMMARUGHI ROBERTO, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. dott.
FERRAZZI SARA, in VIA CARDUCCI 13, 39100 BOLZANO (BZ);
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. dott. CIVALE FABIO e dall'avv. dott. CONTARINO ANTONIO, quest'ultimo con studio in C.SO ITALIA 17, 39100 BOLZANO, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 27.3.2024
Di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto in narrativa, contrariis reiectis,
A) in via preliminare di merito,
1) accertare e dichiarare ex artt. 1352 e 1418 c.c., nonché in forza delle condizioni generali del contratto-quadro di negoziazione e successive modifiche o integrazioni, richiamate in narrativa, a) la nullità per omessa forma scritta, prevista contrattualmente ad substantiam,
pagina 1 di 18 della raccomandazione resa per ciascun acquisto in causa di azioni Volksbank, nonché b) la conseguente illiceità, invalidità e/o nullità derivata di ciascun acquisto in causa di azioni
Volksbank, e
2) per l'effetto condannare la a pagare, a titolo di ripetizione ex art. 2033 c.c., € CP_2
19.011,00 in favore di anche quale importo dalla stessa resistente Parte_1
indebitamente percepito in forza del contratto di acquisto delle azioni per cui è causa, o alla ripetizione di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'eventuale vendita dei titoli de quibus, costituita dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse o con l'eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
B) sempre in via principale di merito con riferimento a ciascuno degli investimenti per cui è causa, nonché in via residuale nell'ipotesi in cui venga accolta la domanda preliminare di merito,
1) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1710 e ss. c.c., nonché artt. 1175, 1176,
2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 94 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg.
n. 16190/2007, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, nonché in ragione della CP_3 CP_3
violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della in relazione a CP_2
ciascuno degli acquisti di azioni dedotti in narrativa, così come del presupposto contratto quadro di negoziazione e
2) conseguentemente disporre, anche ex art. 1453 c.c., la risoluzione per inadempimento, imputabile alla dei contratti di acquisto delle azioni dedotti in narrativa, per cui è CP_2
causa, nonché
3) per l'effetto condannare la alla restituzione di € 19.011,00 in favore di CP_2 Parte_1
, anche quale importo dalla stessa resistente indebitamente percepito in forza dei
[...]
contratti di acquisto delle azioni per cui è causa, o alla restituzione di quella somma che
pagina 2 di 18 dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli de quibus, costituita dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse o con l'eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4,
c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
C) in via subordinata, previo sempre l'accertamento delle violazioni di cui al punto B-1) delle presenti conclusioni, condannare la al risarcimento del danno per responsabilità CP_2 contrattuale ex art. 1218 c.c., anche in via autonoma rispetto all'invocata risoluzione, per un importo pari a quanto precisato al precedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in quella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;
D) in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento della ha CP_2 integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto B-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa;
E) in via di ultimo subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, ascrivibili alla per CP_2
le violazioni ed i fatti tutti contestati nel presente atto, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049,
2059, 1218, 1228, 1710 e ss., 1856 c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. n. 16190/2007, art. 18 CP_3
Reg. n. 17130/2010, nonché in ragione della violazione di ogni altra disposizione di CP_3 legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto B-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa, nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284 c.c.
F) In ogni caso,
pagina 3 di 18 1) accertare e dichiarare che la ha commesso il reato di ex art. 640 Codice CP_2 Per_1
penale, anche nella forma aggravata e continuata, con riferimento alle circostanze dedotte e contestate con il presente atto, e per l'effetto
2) condannare ex art. 2059 c.c. l'istituto di credito resistente a risarcire il danno morale subìto dal ricorrente in misura almeno pari al 50% (cinquanta percento) delle somme indicate all'antecedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con condanna di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.».
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento dell'istanza di ammissione della consulenza tecnica formulata con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., opponendosi alle avversarie istanze istruttorie, e con richiesta di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, in caso di loro ammissione, come richiesto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. depositata in atti.
Di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- espungere dal fascicolo la memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. ex adverso depositata per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancanza di effettivo esperimento del procedimento di mediazione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità del ricorso ex art.
702-bis c.p.c. per i motivi illustrati in narrativa ovvero accertare e dichiarare che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria per i motivi illustrati in narrativa e, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., fissare l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. con conseguente mutamento del rito da cognizione sommaria a cognizione piena;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente all'asserito reato di truffa per intervenuta prescrizione;
pagina 4 di 18 - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o risoluzione e/o annullamento proposta da parte ricorrente in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di alla restituzione delle somme versate Controparte_1
dal sig. in relazione alle operazioni di investimento oggetto di causa, Parte_1 accertare e dichiarare l'obbligo del sig. e, per l'effetto, condannare il medesimo Parte_1 alla restituzione a dei titoli oggetto di causa, ovvero Controparte_1 dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato dal sig. Parte_1 in ragione delle operazioni di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma Controparte_1
possibile in ragione del valore attuale delle azioni, del determinante concorso di colpa del sig. per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.; Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:
1) Vero che in relazione all'acquisto di nn. 270 azioni ordinarie Controparte_1
sottoscritto in data 19 dicembre 2012, sono state fornite al sig. informazioni relative Parte_1
alla natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
pagina 5 di 18 2) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del
10 dicembre 2015, sono state fornite al sig. informazioni relative alla natura e alle Parte_1
caratteristiche delle azioni medesime;
3) Vero che in relazione all'acquisto di nn. 270 azioni ordinarie Controparte_1
sottoscritto in data 19 dicembre 2012, sono state fornite al sig. avvertenze in merito Parte_1
alla circostanza che le azioni oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati CP_2
regolamentati;
4) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del
10 dicembre 2015, sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla circostanza Parte_1
che le azioni oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati. CP_2
Si indica quale teste sui capitoli 1) e 3) il sig. domiciliato presso la filiale Testimone_1
della , Via Bastioni n.24 (39031 - BZ), e sui capitoli 2) e 4) il sig. Parte_2 Tes_2
domiciliato in Chienes, Via Chienes n. 1 (39030 - BZ);
[...]
- qualora il Giudice ritenga tempestivo, specifico e circostanziato il disconoscimento della pag.
8 del doc. 5 prodotto da ammettere consulenza tecnica d'ufficio finalizzata CP_2 all'accertamento della conformità all'originale dei documenti prodotti dalla Banca oggetto di contestazione.
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.)
1. Allegazioni delle parti e svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis d.d. 7.12.2022, notificato assieme al decreto di fissazione di udienza, il 13.12.2022, l'attore fa valere, riassuntivamente, la nullità - Parte_1 risoluzione di contratti per l'acquisto di azioni conclusi con la Controparte_4
rassegnando le su-esposte conclusioni e chiedendo, in sostanza, la restituzione dell'importo
[...] di € 19.011,00, oltre rivalutazione e/o interessi.
Nello specifico, l'attore afferma di avere acquistato in data 20.12.2012 n. 270 azioni per un prezzo complessivo di € 4.995,00, e 28.01.2016 n.
1.000 azioni per un prezzo complessivo di €
14.016,00, su un mercato non regolamentato e con profilo di rischio altissimo, lamentando la violazione del TUF e del Regolamento 16190/2007, nonché della comunicazione CP_3
n. 9019104 del 2009. CP_3
pagina 6 di 18 1.2. Costituitasi tempestivamente, la convenuta ha rassegnato le conclusioni di cui sopra, eccependo l'inammissibilità del ricorso introduttivo e la prescrizione, nonché sostenendo, nel merito, di aver fornito ogni necessaria informativa e di aver correttamente valutato l'investimento in rapporto al profilo di rischio del cliente.
1.3. Nel corso del giudizio il rito sommario di cognizione è stato convertito in rito ordinario e, scambiate le memorie autorizzate ex art. 183, co. 6, c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione sulla sola produzione documentale.
2.1. Eccezioni preliminari
Preliminarmente può sgomberarsi il campo dalle eccezioni sollevate dalla convenuta relative i) al mancato esperimento della procedura di mediazione, essendo stato prodotto l'invito alla mediazione dalla difesa attorea sub doc.to 8 al ricorso e non essendo comunque stato rilevato l'omesso esperimento della procedura di mediazione dal giudice entro la prima udienza, e ii) all'inammissibilità della memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., dato che la memoria non presenta in sé nessun contenuto inammissibile e che le mere difese in diritto non conoscono preclusioni nel processo civile.
2.2. Norme di diritto applicabili alla fattispecie
L'art. 21 co. 1 TUF prevede quanto segue: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.”
L'art. 27 del TUF stabilisce poi: “1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai
pagina 7 di 18 relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi.”
Le disposizioni del TUF trovano attuazione nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Reg. Intermediari), che ha sostituito il precedente
Regolamento n. 11522 del 1988.
Rilevano in questa sede innanzitutto gli artt. 39 e 40 del Reg. Intermediari, i quali prescrivono che gli intermediari, nella prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, valutino l'adeguatezza dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari raccomandati rispetto alla conoscenza ed esperienza del cliente, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.
Il predetto obbligo di condotta si esplica attraverso l'acquisizione di una serie di informazioni dal cliente, l'attribuzione di un profilo di rischio e l'adozione di una raccomandazione personalizzata in relazione allo specifico investimento.
Gli artt. 41 e 42 Reg. Intermediari stabiliscono invece che, nei servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari siano tenuti alla diversa e meno approfondita valutazione di appropriatezza dell'investimento, volta alla verifica che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42, comma 1). Anche tale adempimento trova attuazione in un'apposita avvertenza da fornire al cliente: “Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.” (art. 42, comma 3).
Il successivo art. 43 ammette, infine, la prestazione di servizi di mera esecuzione o ricezione di ordini, c.d. execution only, senza lo svolgimento delle valutazioni di appropriatezza e adeguatezza, ma le negoziazioni in esame esulano pacificamente dal campo “execution only”, riguardando un titolo non quotato.
2.3. Sulle risultanze documentali riguardanti gli acquisti di cui è causa.
2.3.1. Le norme del contratto quadro
Nel contratto quadro d.d. 8.3.2010 (v. doc. 1 attore), si legge, all'art. 36 comma 3, nella lingua originale tedesca:„Der vorliegende Vertrag hat auch die Leistung des Beratungsdienstes im
pagina 8 di 18 Bereich der Anlagetätigkeit zum Gegenstand. Die Parteien bestätigen dass, falls der genannte
Anlageberatungsdienst von der Bank individuell durch ihre Angestellten oder Mitarbeiter im
Allgemeinen durchgeführt werden sollte, dieser Gegenstand einer eigenen Vertragsordnung sein könnte, in welcher die Bedingungen und Modalitäten geregelt werden.”; inoltre, nell'art. 37 comma 2 del contratto è previsto che la Banca accetta anche ordini di acquisto inviati su iniziativa del cliente(„Die Bank nimmt zudem die Anträge auf Ankauf/Unterzeichnung von
Produkten entgegen, die vom Kunden auf eigene Initiative zugesandt werden.“).
Diversamente da quanto dedotto nel ricorso introduttivo, il contratto sottoscritto dal ricorrente non prevede quindi che la banca debba fornire raccomandazioni in forma scritta (l'art. 36 comma 4 del contratto citato dal ricorrente non esiste nel contratto firmato dal ricorrente e l'art. 44 ha un solo comma, per cui il terzo comma citato dal ricorrente non risulta contenuto nello stesso contratto), per cui le relative deduzioni e lamentele contenute nel ricorso non sono pertinenti nel caso di specie.
Inoltre, l'art. 38 del contratto, regola, in aggiunta alla normativa di legge su già citata, gli obblighi informativi della Banca, prevedendo che la stessa Banca, prima della sottoscrizione del prodotto da parte del Cliente, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa di riferimento(“Pflichten der Bank 1. Vor der Unterzeichnung des Produkts von Seiten des Kunden übergibt die Bank diesem das Kauf- oder Zeichnungsdokument, das
Informationsblatt oder die anderen Informationsunterlagen, sofern diese von den
Bezugsbestimmungen vorgeschrieben sind.“).
2.3.2. Sul profilo del ricorrente.
Risulta comprovato documentalmente che il ricorrente, il 8.3.2010, al momento della conclusione del contratto – quadro, ha espressamente dichiarato per iscritto (cfr. questionario
8.3.2010 ore 10:32 docc. 1 e 2 a) attore), di non aver esperienza lavorativa- professionale nell'ambito finanziario o una corrispondente formazione, di avere un reddito netto annuo fino ad € 50.000,00 e, infine, di avere un patrimonio presso altre banche inferiore al 50% del patrimonio complessivo e di non avere patrimonio immobiliare.
Inoltre il ricorrente ha dichiarato di conoscere strumenti finanziari, unitamente ai rischi legati ai medesimi, come quelli a) monetari (es. titoli di stato a breve termine, BOT, certificati di deposito, fondi di liquidità e obbligazioni a breve termine, CCT ecc.) b), che hanno l'obiettivo primario di garantire la sicurezza del capitale (es. titoli di stato a medio/lungo termine – BTP,
pagina 9 di 18 obbligazioni semplici, fondi obbligazionari ecc.) c) che hanno l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale (es. fondi azionari, fondi bilanciati ecc.); mentre ha dichiarato di non conoscere i rischi e gli strumenti finanziari e) che hanno l'obiettivo primario dell'incremento del capitale (accanto alle obbligazioni anche azioni) senza effetto di diversificazione, f) a rischio molto alto (warrant, covered warrant, hedge funds) e, in particolare, g) titoli non quotati sui mercati regolamentati che hanno l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale senza effetto di diversificazione (p. es. azioni della
[...]
, azioni di società locali ecc.). Controparte_1
Ancora, il ricorrente ha dichiarato di avere un orizzonte temporale di investimento fra i 18 mesi e 3 anni;
- di avere come obiettivo una pronta disponibilità del capitale investito con oscillazioni moderate;
- che eventuali guadagni non inciderebbero sullo standard di vita, come eventuali perdite (intorno al 15% sul patrimonio finanziario nel corso di un anno) non inciderebbero sul mantenimento degli impegni finanziari regolari;
- di effettuare meno di dieci di operazioni di negoziazione titoli in un anno;
- che il volume medio delle operazioni eseguite, ad operazione, era sino a € 30.000,01.
All'attore viene dunque attribuito sulla base di tali risposte un profilo di rischio “moderato”.
Successivamente, alle 10:46 della medesima giornata, all'attore viene fatto compilare un nuovo questionario (doc.to 2b attore), in cui le risposte sono identiche al precedente tranne per l'orizzonte temporale dell'investimento, ora indicato da 3 a 5 anni. A seguito di tale questionario all'attore viene attribuito un profilo di rischio “conservativo”.
Il 26.5.2011 le risposte vengo aggiornate (questionario sub doc.to 2c attore), e questa volta l'attore dichiara di non conoscere anche gli strumenti anteriormente indicati sub lett c), oltre a quelli d), e), f) e g). L'orizzonte temporale torna a ridursi da 18 mesi a 3 anni e l'obiettivo di investimento riguarda il mantenimento del potere d'acquisto con moderati oscillazioni e perdite. Viene attribuito il profilo di rischio “conservativo”.
Nel questionario del 7.9.2012 (doc.to 2d attore) l'attore dichiara di avere una conoscenza
“media” degli strumenti di investimento, dichiarando di conoscere la differenza fra obbligazioni e azioni;
ribadisce un obiettivo temporale di investimento dai 18 mesi a 3 anni e l'obiettivo di incrementare lievemente il capitale di risparmio investito, accettando delle perdite moderate per la durata dell'investimento. Viene attribuito un profilo di rischio “conservativo”.
Infine, nell'ultimo questionario dd. 19.12.2012, viene confermata la conoscenza media degli strumenti finanziari e l'obiettivo di investimento. L'orizzonte temporale dell'investimento pagina 10 di 18 viene dichiarato fra i 3 e i 5 anni e l'obiettivo di investimento coincide con il precedente. Il profilo attribuito dalla banca è “prudente”.
2.4. Dell'inadempimento contrattuale della convenuta
Per il primo acquisto dd. 20.12.2012 relativo a n. 270 azioni per un controvalore di € 4.995,00 vi è agli atti l'ordine di acquisto (cfr. doc. 4, relativo all'operazione di cui al fissato bollato 3a dell'attore).
L'ordine di acquisto sottoscritto dall'attore riporta la formula “L'operazione risulta adeguata”
(“Die Operation ist geeignet”).
In proposito si osserva tuttavia come, nell'ambito dello stesso modulo d'ordine, le azioni della vengano qualificate come “strumento non quotato sul mercato Controparte_1 regolamentato”, in relazione alle quali “possono insorgere momentanee difficoltà nella vendita”.
Per il secondo ordine del 28.1.2016 relativo a n. 730 azioni per un controvalore di € 14.016,00
(di cui n. 30 acquistate esercitando il diritto di opzione e n. 700 acquistate esercitando il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente inoptate) vi è agli atti il modulo di adesione all'aumento del capitale del 10.12.2015 e i relativi fissati bollati del 28.1.2016). Vi è altresì la schermata interna della banca da cui risulta che l'operazione sia stata valutata come “adeguata”
e come “appropriata” (doc.to 5 convenuta), ma non risulta che (e come) tale valutazione sia stata comunicata al cliente.
Ebbene, le caratteristiche delle azioni come non quotate su un mercato regolamentato e soggetto a un rischio di difficoltà al momento della vendita risultano evidentemente incompatibili con l'esperienza e la propensione al rischio manifestata dall'attore nel questionario di profilatura dd. 19.12.2012 (ovvero quello più prossimo agli di cui si discute), ma in verità anche in quelli precedenti. Va evidenziato oltretutto che per l'adesione alla sottoscrizione del nuovo capitale di dicembre 2015 la banca non ha neppure provveduto ad una nuova profilatura dell'attore.
Nel detto questionario dd. 19.12.2012 l'attore ha dunque dichiarato di avere una conoscenza media degli strumenti finanziari e di sapere che gli investimenti in azioni sono generalmente soggetti ad oscillazioni maggiori rispetto a quelli in obbligazioni e che attraverso la diversificazione è possibile distribuire il rischio;
ha poi dichiarato di conoscere, tra l'altro, i titoli di Stato di durata medio/lunga, le obbligazioni non strutturate, i fondi di investimento, i pagina 11 di 18 fondi misti, i fondi azionari e le azioni. Esula dunque dall'ambito delle conoscenze dell'investitore la tipologia degli strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati.
Inoltre, nei precedenti questionari l'attore aveva espressamente dichiarato di non conoscere le azioni della . Controparte_1
Tali dichiarazioni dell'attore imponevano alla banca di valutare la congruità dell'operazione rispetto al complesso delle conoscenze, dell'esperienza, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento dell'attore.
Gli obiettivi di investimento, nello specifico, sono stati individuati dall'attore in un lieve aumento del capitale, con accettazione di oscillazioni o perdite moderate/limitate. L'orizzonte temporale d'investimento è stato definito in un arco temporale da 3 a 6 anni. Anche tali aspetti risultano incongrui rispetto all'investimento nelle azioni in oggetto, che, come esposto nella stessa scheda prodotto, possono presentare difficoltà nella liquidazione e subire oscillazioni di valore consistenti (cfr. pag. 2 della scheda prodotto sub doc. 4 fasc. di parte convenuta: “le azioni sono partecipazioni al capitale sociale della Banca;
il loro valore può oscillare notevolmente in caso di variazioni nella valutazione della situazione patrimoniale o della prospettive di successo della Banca”, come tradotto dal tedesco: “die Aktien sind Anteile am
Gesellschaftskapital der Bank;
ihr Wert kann bei veränderter Bewertung der Vermögenslage oder Erfolgsaussichten der Bank erheblich schwanken”; e ancora: “Il commercio delle azioni della banca popolare dell' non avviene sul mercato regolamentato italiano o estero. CP_1
Per questo si possono verificare difficoltà soprattutto a breve termine nella vendita, dato che le azioni non raggiungono i tipici volumi di vendita (grado di liquidità) degli strumenti quotati”, tradotto dal tedesco: “Der Handel der Aktien der Südtiroler Volksbank erfolgt an keinem reglementierten italienischen oder ausländischen Markt. Dadurch können vor allem kurzfristig
Schwierigkeiten beim Verkauf auftreten, da die Aktien nicht die typischen Handelsvolumina
(Liquiditätsgrad) von notierten Finanzinstrumenten erreichen.” )
La valutazione di adeguatezza formulata dalla convenuta non risulta pertanto né corretta né coerentemente motivata e dà luogo ad inadempimento contrattuale della stessa.
Anzi, alla delle limitate conoscenze dell'attore in materia di strumenti finanziari, della medio- bassa propensione al rischio e dell'orizzonte temporale di investimento di medio-breve periodo, la convenuta avrebbe dovuto segnalare all'attore l'inadeguatezza dell'operazione.
Una raccomandazione che evidenziasse quanto precede non è stata invece provata dalla convenuta.
pagina 12 di 18 Sussiste inoltre ed in ogni caso un inadempimento dell'intermediario anche in relazione agli obblighi di informazione preventiva sullo stesso gravanti, relativi allo strumento acquistato dal cliente.
Come già evidenziato, il modulo d'ordine del 2012 reca un'avvertenza in ordine alla possibilità di temporanee difficoltà legate alla mancanza di una quotazione su mercati regolamentati.
Il rischio di liquidità è menzionato altresì nella scheda prodotto sottoscritta dal cliente, che tuttavia contiene anche informazioni suscettibili di fuorviare l'investitore.
In tal senso si richiamano i seguenti passaggi della scheda prodotto allegata all'ordine dd
20.12.2012 (pag. 1 e 2) : “Il prezzo limite non può scendere sotto il prezzo di emissione delle
Azioni” (tradotto dal tedesco “Das Preislimit darf nicht unter den Ausgabepreis der Aktien sinken”), e ancora “il prezzo di emissione rappresenta il limite inferiore al di sotto del quale non può scendere il prezzo di scambio sulla piattaforma sopra citata” (tradotto dal tedesco
“Der Ausgabepreis der Aktien stellt das untere Limit für den Handelspreis für die Aktien auf der obengenannten Plattform dar”).
Si tratta di indicazioni di scarsa chiarezza, complessivamente idonee ad ingenerare nell'investitore medio un'erronea aspettativa in ordine alla possibilità di disinvestire le azioni ad un prezzo minimo corrispondente al prezzo di emissione.
L'informativa così resa non è pertanto idonea a consentire scelte d'investimento consapevoli.
Questo vale anche per la scheda informativa allegata alla sottoscrizione di aumento di capitale del 2015, che reca, accanto ad informazioni corrette, anche indicazioni fuorvianti, risultando così idonea ad indurre in errore l'investitore medio (doc. 5 convenuta); vi si legge: “Vendita delle azioni (“Aktienverkauf”) … “Il prezzo di negoziazione finale non può discostarsi di oltre il 10% dalla precedente fissazione del prezzo;
il limite inferiore del prezzo è il prezzo di emissione delle azioni, che viene deciso annualmente (su proposta del Consiglio di amministrazione e dopo aver consultato il Consiglio di sorveglianza) dall'Assemblea generale che delibera sul bilancio. Il limite di prezzo superiore della prima determinazione del prezzo dopo la fissazione del prezzo di emissione non può superare di oltre il 10% il nuovo prezzo di emissione. Le differenze minime di prezzo sono pari a 0,01 euro” (tradotto dal tedesco: “Der
Handelsabschlusspreis darf nicht mehr als 10% von der vorherigen Kursfeststellung abweichen;
die Preis-Untergrenze ist der Aktien-Ausgabepreis, der jährlich (auf Vorschlag des
Verwaltungsrats und Anhören des Aufsichtsrats) von der Mitgliederversammlung die über die
Bilanz befindet, beschlossen wird. Die Preis-Obergrenze der ersten Kursfeststellung nach der
pagina 13 di 18 Festsetzung des Ausgabepreises darf nicht mehr als 10% über dem neuen Ausgabepreis liegen.
Mindestpreisunterschiede betragen 0,01 Euro”.
Risultano in tale prospettiva del tutto generici e quindi inammissibili i capitoli di prova orale articolati dalla convenuta sul punto (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.: “Vero che in relazione all'acquisto di nn. 270 azioni ordinarie sottoscritto in Controparte_1
data 19 dicembre 2012, sono state fornite al sig. informazioni relative alla natura e Parte_1
alle caratteristiche delle azioni medesime;
2) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 10 dicembre 2015, sono state fornite al sig. informazioni relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
3) Parte_1
Vero che in relazione all'acquisto di nn. 270 azioni ordinarie Controparte_1
sottoscritto in data 19 dicembre 2012, sono state fornite al sig. avvertenze in merito Parte_1
alla circostanza che le azioni oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati CP_2
regolamentati; 4) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 10 dicembre 2015, sono state fornite al sig. avvertenze in Parte_1
merito alla circostanza che le azioni oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su CP_2 mercati regolamentati”), dato che l'intermediario deve dare prova di avere fornito un'informazione preventiva precisa e dettagliata al cliente in merito ai titoli acquistandi.
Giova qui richiamare la giurisprudenza recentemente intervenuta in materia, in particolare della
Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che ha avuto modo di affermare in causa analoga (sentenza n. 95/2024), quanto segue: “Sennonché, l'ulteriore affermazione, dalla banca interpolata nella scheda prodotto, che “il prezzo di emissione delle azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo” è tale da disorientare l'investitore medio ed ancor più quello, come nella specie, conservativo perché ingenera l'idea che la negoziazione del titolo sulla piattaforma prescelta, a compensazione della ridotta commerciabilità del titolo, avrebbe comunque assicurato la relativa vendita ad un prezzo non inferiore a quello di emissione, quasi a voler garantire che il valore di scambio delle azioni, anche se non d'immediata realizzazione, si sarebbe comunque mantenuto nel tempo perché immune rispetto ai cambiamenti di valutazione circa l'affidabilità patrimoniale della banca emittente.”…. “Nel negoziare il titolo ed in particolare nell'illustrarne lo specifico rischio associato alla limitata commerciabilità, la banca ha fornito informazioni ambigue in particolare con riguardo al processo di c.d. pricing del titolo sulla prescelta piattaforma di negoziazione, capaci di ingenerare il convincimento che questo avrebbe conservato il valore
pagina 14 di 18 autodeterminato e autodichiarato al momento dell'emissione indipendentemente dal rating dell'emittente. Da tanto deriva che, a prescindere dalla illiquidità o meno delle azioni della banca al momento in cui si è perfezionato il contestato investimento e alla conseguente applicazione alla fattispecie della più stringente disciplina stabilita dalla comunicazione
n. 9019104/2009, la banca ha comunque agito in violazione dell'art. 28 reg. n. CP_3 CP_3
16190/2007, il quale prescrive che gli intermediari finanziari debbano fornire ai clienti informazioni chiare, corrette e non fuorvianti e, prima ancora, ha agito in violazione dell'art.
21 d.lgs. 58/1998, il quale prevede che nella prestazione dei servizi d'investimento i soggetti abilitati si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per
l'integrità dei mercati.”
A riguardo si osserva che la centralità e l'importanza di un'adeguata informativa alla clientela viene ancora più in rilievo nelle operazioni c.d. di “self-placement”, le quali prevedono l'applicazione di norme di comportamento più rigorose, imponendo all'intermediario massima attenzione nella valutazione della situazione personale dell'investitore; in casi come il presente, nei quali gli strumenti vengono offerti dall'intermediario nel suo doppio ruolo di fornitore del servizio di investimento e di emittente, infatti, le asimmetrie informative che connotano il rapporto tra il cliente e la Banca, rendono ardua per l'investitore la comprensione delle caratteristiche e dei rischi delle operazioni, con la conseguente compressione del principio del perseguimento del miglior interesse del cliente. Contr Su tali premesse, varie, recenti decisioni dell' (tra le ultime: la n. 6367 del 03/03/2023), hanno riscontrato la violazione della normativa di settore, ritenendo non sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di informativa incombente sull'intermediazione, la dichiarazione del ricorrente di aver preso visione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale sottoscritto.
Infatti, tale attestazione, resa dal cliente su un modulo predisposto dalla e dallo stesso CP_1 sottoscritto, non ha valore di confessione stragiudiziale e pertanto non libera l'intermediario dall'onere di provare di aver adeguatamente informato il cliente circa i rischi del prodotto finanziario, dovendo l'Intermediario per contro curare l'adeguatezza obiettiva e soggettiva dei prodotti e servizi somministrati al cliente e la comprensione effettiva da parte del medesimo delle relative caratteristiche (cfr. tra le altre: Cass. 22147/2010, 6142/2012, 20178/2014).
pagina 15 di 18 In definitiva, ad una simile commistione di informazioni consegue, nell'insieme,
l'inadeguatezza dell'informativa, non consentendo la stessa l'adozione di scelte consapevoli da parte dell'investitore.
2.5. Delle domande di risoluzione e di restituzione
Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda di risoluzione per inadempimento che l'attore ha formulato con riguardo non al contratto quadro, bensì alle sole operazioni di investimento contestate (cfr. a riguardo Cass. civ., Sez. I, ord. 31.03.2021, n. 8997).
La risoluzione presuppone, ai sensi dell'art. 1455 c.c., che l'inadempimento sia di non scarsa importanza (Cass. civ., Sez. I, 23.05.2017, n. 12937).
Alla valutazione di non scarsa importanza ovvero gravità concorrono sia elementi di carattere oggettivo, dati dall'interesse del creditore all'adempimento ovvero dall'incidenza nell'economia complessiva del contratto, sia elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.10.2014, n. 22346; Cass. civ., Sez. III, 04.03.2022, n. 7187).
Nel caso di specie, per quanto sopra, non può negarsi, su un piano oggettivo, la rilevanza che gli obblighi gravanti sull'intermediario rivestono nell'economia complessiva del contratto, stante l'interesse dell'investitore a compiere scelte consapevoli e ponderate.
Sul piano soggettivo, d'altra parte, la condotta della convenuta non può essere qualificata come incolpevole, né è dato ravvisare un inadempimento o una protratta tolleranza dell'attore, tenuto conto, in particolare, della natura delle violazioni addebitate alla Banca (violazione degli obblighi informativi) e della qualifica dell'attore come “piccolo risparmiatore”.
In definitiva, l'inadempimento della convenuta deve essere qualificato come grave, con conseguente accoglimento della domanda attorea di risoluzione dei contratti di acquisto di azioni e di restituzione delle somme corrisposte in virtù degli stessi.
Trattandosi di debito di valuta, sulle somme da restituire non spetta la rivalutazione, mentre devono essere riconosciuti gli interessi legali. Questi decorrono dal giorno del pagamento, non potendo considerarsi in buona fede la convenuta inadempiente (cfr. Cass. civ., Sez. II,
31.01.2019, n. 2993, Cass. civ., Sez. I, ord. 26.09.2023, n. 27390).
Allo stesso tempo, in conseguenza della disposta risoluzione, deve essere accolta anche la domanda, formulata dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna dell'attore alla restituzione dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo,
pagina 16 di 18 plusvalenza o utile incassato, con riferimento alle sole azioni acquistate con i contratti di acquisto qui risolti.
La Banca ha comprovato in modo sufficiente, attraverso il deposito delle relative contabili (cfr. docc. 19, 20 e 21 della convenuta) che l'attore ha ricevuto, a titolo di dividendi, l'importo lordo di € 3.127,00, che corrisponde al netto € 2.313,98 (-26% imposta), con la prima erogazione in data 25.4.2013 (doc.to 10 convenuta) e l'ultima in data 2.10.2024 (doc.to 15 convenuta).
Ha inoltre ricevuto a titolo gratuito n. 85 azioni, distribuite a soci in esecuzione delle delibere del CdA che hanno determinato la distribuzione a titolo gratuito ai propri soci di una azione per una determinata quota detenute (doc.to 16 convenuta). Anche per esse l'attore non ha più titolo alla ritenzione, per cui andranno restituite.
In definitiva, i contratti di cui è causa vanno risolti, con condanna dell'attore alla restituzione delle azioni acquistate o ricevute a titolo gratuito (n.
1.085 azioni), e condanna della convenuta, alla restituzione del corrispettivo pagato per complessivi € 19.011,00 (€ 4.995,00 versato il
20.12.2012 e € 14.016,00 versato il 28.1.2016), aggiunti i soli interessi legali (art. 1284 c.c.), nonché detratti i dividendi netti percepiti, nell'ammontare di € 2.313,98.
All'importo del corrispettivo si aggiungono quindi i soli interessi legali, dalla data dei singoli acquisti alla data mediana— rispetto ai singoli pagamenti dei dividendi— del 13.1.2019 (per facilità del calcolo), per cui si arriva ad un importo di € 19.332,00, dal quale va detratto, in compensazione, l'importo dei dividendi percepiti di € 2.313,98; sull'importo differenziale di €
17.018,04 da restituire dalla all'attore, si aggiungono quindi gli ulteriori interessi legali, CP_1
dal 13.1.2019 alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta in data 13.12.2022, nell'ammontare ex art. 1284 comma 1 c.c. e, dalla predetta data di notifica, sino al saldo, nell'ammontare di cui all'art. 1284 comma 4 .c.c.
La domanda attorea di risarcimento danni per asserita truffa va rigettata, non essendo stati provati gli elementi della fattispecie penale, in particolare: il dolo.
Tutte le ulteriori domande delle parti in contrasto con le considerazioni sin qui effettuate si intendono rigettate, mentre le altre, comprese quelle di risarcimento del danno svolte dall'attore in via subordinata, rimangono assorbite.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte convenuta soccombente (art. 91 c.p.c.).
pagina 17 di 18 3.2. Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), tranne per la fase di trattazione e/o istruttoria, per la quale si applica il compenso minimo, tenuto conto della poca attività svolta, in particolare: dell'assenza di attività consulenziale e di istruttoria orale;
spetta l'aumento richiesto ex art. ex art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014.
All'attore spetta altresì la rifusione delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria
(fase di attivazione), da liquidarsi, nel valore medio, in complessivi € 441,00, per compensi.
Ai compensi così liquidati si aggiungono le spese vive e gli accessori di legge, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara risolti i contratti di acquisto delle azioni oggetto di causa, d.d. 20.12.2012 e
28.1.2016 meglio descritti in motivazione, per grave inadempimento della convenuta;
CP_1
2. in conseguenza della risoluzione,
2.1. - condanna alla restituzione delle azioni oggetto dei contratti di Parte_1
acquisto risolti, nel numero di n.
1.085 a favore della convenuta
[...]
Controparte_6
- condanna la convenuta già operata la
[...] Controparte_1
compensazione degli importi a questa dovuta in conseguenza della risoluzione, al pagamento, a favore dell'attore, della somma di € 17.018,04 a titolo di capitale, oltre interessi legali, come da motivazione;
2.3. condanna la convenuta a rimborsare al Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi Parte_3 di questo giudizio, nonché in € 441,00 per compensi per il procedimento di mediazione, oltre €
145,50 per spese anticipate (c.u., marca da bollo), oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 24 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosà
(firma digitale)
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3949/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. CERNIGLIA MASSIMO, dall'avv. CAPONI ALESSANDRO e dall'avv. CIAMMARUGHI ROBERTO, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. dott.
FERRAZZI SARA, in VIA CARDUCCI 13, 39100 BOLZANO (BZ);
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. dott. CIVALE FABIO e dall'avv. dott. CONTARINO ANTONIO, quest'ultimo con studio in C.SO ITALIA 17, 39100 BOLZANO, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 27.3.2024
Di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto in narrativa, contrariis reiectis,
A) in via preliminare di merito,
1) accertare e dichiarare ex artt. 1352 e 1418 c.c., nonché in forza delle condizioni generali del contratto-quadro di negoziazione e successive modifiche o integrazioni, richiamate in narrativa, a) la nullità per omessa forma scritta, prevista contrattualmente ad substantiam,
pagina 1 di 18 della raccomandazione resa per ciascun acquisto in causa di azioni Volksbank, nonché b) la conseguente illiceità, invalidità e/o nullità derivata di ciascun acquisto in causa di azioni
Volksbank, e
2) per l'effetto condannare la a pagare, a titolo di ripetizione ex art. 2033 c.c., € CP_2
19.011,00 in favore di anche quale importo dalla stessa resistente Parte_1
indebitamente percepito in forza del contratto di acquisto delle azioni per cui è causa, o alla ripetizione di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'eventuale vendita dei titoli de quibus, costituita dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse o con l'eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
B) sempre in via principale di merito con riferimento a ciascuno degli investimenti per cui è causa, nonché in via residuale nell'ipotesi in cui venga accolta la domanda preliminare di merito,
1) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1710 e ss. c.c., nonché artt. 1175, 1176,
2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 94 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg.
n. 16190/2007, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, nonché in ragione della CP_3 CP_3
violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della in relazione a CP_2
ciascuno degli acquisti di azioni dedotti in narrativa, così come del presupposto contratto quadro di negoziazione e
2) conseguentemente disporre, anche ex art. 1453 c.c., la risoluzione per inadempimento, imputabile alla dei contratti di acquisto delle azioni dedotti in narrativa, per cui è CP_2
causa, nonché
3) per l'effetto condannare la alla restituzione di € 19.011,00 in favore di CP_2 Parte_1
, anche quale importo dalla stessa resistente indebitamente percepito in forza dei
[...]
contratti di acquisto delle azioni per cui è causa, o alla restituzione di quella somma che
pagina 2 di 18 dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli de quibus, costituita dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse o con l'eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4,
c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
C) in via subordinata, previo sempre l'accertamento delle violazioni di cui al punto B-1) delle presenti conclusioni, condannare la al risarcimento del danno per responsabilità CP_2 contrattuale ex art. 1218 c.c., anche in via autonoma rispetto all'invocata risoluzione, per un importo pari a quanto precisato al precedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in quella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;
D) in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento della ha CP_2 integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto B-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa;
E) in via di ultimo subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, ascrivibili alla per CP_2
le violazioni ed i fatti tutti contestati nel presente atto, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049,
2059, 1218, 1228, 1710 e ss., 1856 c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. n. 16190/2007, art. 18 CP_3
Reg. n. 17130/2010, nonché in ragione della violazione di ogni altra disposizione di CP_3 legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto B-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa, nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284 c.c.
F) In ogni caso,
pagina 3 di 18 1) accertare e dichiarare che la ha commesso il reato di ex art. 640 Codice CP_2 Per_1
penale, anche nella forma aggravata e continuata, con riferimento alle circostanze dedotte e contestate con il presente atto, e per l'effetto
2) condannare ex art. 2059 c.c. l'istituto di credito resistente a risarcire il danno morale subìto dal ricorrente in misura almeno pari al 50% (cinquanta percento) delle somme indicate all'antecedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con condanna di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.».
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento dell'istanza di ammissione della consulenza tecnica formulata con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., opponendosi alle avversarie istanze istruttorie, e con richiesta di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, in caso di loro ammissione, come richiesto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. depositata in atti.
Di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- espungere dal fascicolo la memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. ex adverso depositata per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancanza di effettivo esperimento del procedimento di mediazione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità del ricorso ex art.
702-bis c.p.c. per i motivi illustrati in narrativa ovvero accertare e dichiarare che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria per i motivi illustrati in narrativa e, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., fissare l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. con conseguente mutamento del rito da cognizione sommaria a cognizione piena;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente all'asserito reato di truffa per intervenuta prescrizione;
pagina 4 di 18 - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o risoluzione e/o annullamento proposta da parte ricorrente in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di alla restituzione delle somme versate Controparte_1
dal sig. in relazione alle operazioni di investimento oggetto di causa, Parte_1 accertare e dichiarare l'obbligo del sig. e, per l'effetto, condannare il medesimo Parte_1 alla restituzione a dei titoli oggetto di causa, ovvero Controparte_1 dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato dal sig. Parte_1 in ragione delle operazioni di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma Controparte_1
possibile in ragione del valore attuale delle azioni, del determinante concorso di colpa del sig. per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.; Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:
1) Vero che in relazione all'acquisto di nn. 270 azioni ordinarie Controparte_1
sottoscritto in data 19 dicembre 2012, sono state fornite al sig. informazioni relative Parte_1
alla natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
pagina 5 di 18 2) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del
10 dicembre 2015, sono state fornite al sig. informazioni relative alla natura e alle Parte_1
caratteristiche delle azioni medesime;
3) Vero che in relazione all'acquisto di nn. 270 azioni ordinarie Controparte_1
sottoscritto in data 19 dicembre 2012, sono state fornite al sig. avvertenze in merito Parte_1
alla circostanza che le azioni oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati CP_2
regolamentati;
4) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del
10 dicembre 2015, sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla circostanza Parte_1
che le azioni oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati. CP_2
Si indica quale teste sui capitoli 1) e 3) il sig. domiciliato presso la filiale Testimone_1
della , Via Bastioni n.24 (39031 - BZ), e sui capitoli 2) e 4) il sig. Parte_2 Tes_2
domiciliato in Chienes, Via Chienes n. 1 (39030 - BZ);
[...]
- qualora il Giudice ritenga tempestivo, specifico e circostanziato il disconoscimento della pag.
8 del doc. 5 prodotto da ammettere consulenza tecnica d'ufficio finalizzata CP_2 all'accertamento della conformità all'originale dei documenti prodotti dalla Banca oggetto di contestazione.
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.)
1. Allegazioni delle parti e svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis d.d. 7.12.2022, notificato assieme al decreto di fissazione di udienza, il 13.12.2022, l'attore fa valere, riassuntivamente, la nullità - Parte_1 risoluzione di contratti per l'acquisto di azioni conclusi con la Controparte_4
rassegnando le su-esposte conclusioni e chiedendo, in sostanza, la restituzione dell'importo
[...] di € 19.011,00, oltre rivalutazione e/o interessi.
Nello specifico, l'attore afferma di avere acquistato in data 20.12.2012 n. 270 azioni per un prezzo complessivo di € 4.995,00, e 28.01.2016 n.
1.000 azioni per un prezzo complessivo di €
14.016,00, su un mercato non regolamentato e con profilo di rischio altissimo, lamentando la violazione del TUF e del Regolamento 16190/2007, nonché della comunicazione CP_3
n. 9019104 del 2009. CP_3
pagina 6 di 18 1.2. Costituitasi tempestivamente, la convenuta ha rassegnato le conclusioni di cui sopra, eccependo l'inammissibilità del ricorso introduttivo e la prescrizione, nonché sostenendo, nel merito, di aver fornito ogni necessaria informativa e di aver correttamente valutato l'investimento in rapporto al profilo di rischio del cliente.
1.3. Nel corso del giudizio il rito sommario di cognizione è stato convertito in rito ordinario e, scambiate le memorie autorizzate ex art. 183, co. 6, c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione sulla sola produzione documentale.
2.1. Eccezioni preliminari
Preliminarmente può sgomberarsi il campo dalle eccezioni sollevate dalla convenuta relative i) al mancato esperimento della procedura di mediazione, essendo stato prodotto l'invito alla mediazione dalla difesa attorea sub doc.to 8 al ricorso e non essendo comunque stato rilevato l'omesso esperimento della procedura di mediazione dal giudice entro la prima udienza, e ii) all'inammissibilità della memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., dato che la memoria non presenta in sé nessun contenuto inammissibile e che le mere difese in diritto non conoscono preclusioni nel processo civile.
2.2. Norme di diritto applicabili alla fattispecie
L'art. 21 co. 1 TUF prevede quanto segue: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.”
L'art. 27 del TUF stabilisce poi: “1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai
pagina 7 di 18 relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi.”
Le disposizioni del TUF trovano attuazione nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Reg. Intermediari), che ha sostituito il precedente
Regolamento n. 11522 del 1988.
Rilevano in questa sede innanzitutto gli artt. 39 e 40 del Reg. Intermediari, i quali prescrivono che gli intermediari, nella prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, valutino l'adeguatezza dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari raccomandati rispetto alla conoscenza ed esperienza del cliente, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.
Il predetto obbligo di condotta si esplica attraverso l'acquisizione di una serie di informazioni dal cliente, l'attribuzione di un profilo di rischio e l'adozione di una raccomandazione personalizzata in relazione allo specifico investimento.
Gli artt. 41 e 42 Reg. Intermediari stabiliscono invece che, nei servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari siano tenuti alla diversa e meno approfondita valutazione di appropriatezza dell'investimento, volta alla verifica che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42, comma 1). Anche tale adempimento trova attuazione in un'apposita avvertenza da fornire al cliente: “Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.” (art. 42, comma 3).
Il successivo art. 43 ammette, infine, la prestazione di servizi di mera esecuzione o ricezione di ordini, c.d. execution only, senza lo svolgimento delle valutazioni di appropriatezza e adeguatezza, ma le negoziazioni in esame esulano pacificamente dal campo “execution only”, riguardando un titolo non quotato.
2.3. Sulle risultanze documentali riguardanti gli acquisti di cui è causa.
2.3.1. Le norme del contratto quadro
Nel contratto quadro d.d. 8.3.2010 (v. doc. 1 attore), si legge, all'art. 36 comma 3, nella lingua originale tedesca:„Der vorliegende Vertrag hat auch die Leistung des Beratungsdienstes im
pagina 8 di 18 Bereich der Anlagetätigkeit zum Gegenstand. Die Parteien bestätigen dass, falls der genannte
Anlageberatungsdienst von der Bank individuell durch ihre Angestellten oder Mitarbeiter im
Allgemeinen durchgeführt werden sollte, dieser Gegenstand einer eigenen Vertragsordnung sein könnte, in welcher die Bedingungen und Modalitäten geregelt werden.”; inoltre, nell'art. 37 comma 2 del contratto è previsto che la Banca accetta anche ordini di acquisto inviati su iniziativa del cliente(„Die Bank nimmt zudem die Anträge auf Ankauf/Unterzeichnung von
Produkten entgegen, die vom Kunden auf eigene Initiative zugesandt werden.“).
Diversamente da quanto dedotto nel ricorso introduttivo, il contratto sottoscritto dal ricorrente non prevede quindi che la banca debba fornire raccomandazioni in forma scritta (l'art. 36 comma 4 del contratto citato dal ricorrente non esiste nel contratto firmato dal ricorrente e l'art. 44 ha un solo comma, per cui il terzo comma citato dal ricorrente non risulta contenuto nello stesso contratto), per cui le relative deduzioni e lamentele contenute nel ricorso non sono pertinenti nel caso di specie.
Inoltre, l'art. 38 del contratto, regola, in aggiunta alla normativa di legge su già citata, gli obblighi informativi della Banca, prevedendo che la stessa Banca, prima della sottoscrizione del prodotto da parte del Cliente, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa di riferimento(“Pflichten der Bank 1. Vor der Unterzeichnung des Produkts von Seiten des Kunden übergibt die Bank diesem das Kauf- oder Zeichnungsdokument, das
Informationsblatt oder die anderen Informationsunterlagen, sofern diese von den
Bezugsbestimmungen vorgeschrieben sind.“).
2.3.2. Sul profilo del ricorrente.
Risulta comprovato documentalmente che il ricorrente, il 8.3.2010, al momento della conclusione del contratto – quadro, ha espressamente dichiarato per iscritto (cfr. questionario
8.3.2010 ore 10:32 docc. 1 e 2 a) attore), di non aver esperienza lavorativa- professionale nell'ambito finanziario o una corrispondente formazione, di avere un reddito netto annuo fino ad € 50.000,00 e, infine, di avere un patrimonio presso altre banche inferiore al 50% del patrimonio complessivo e di non avere patrimonio immobiliare.
Inoltre il ricorrente ha dichiarato di conoscere strumenti finanziari, unitamente ai rischi legati ai medesimi, come quelli a) monetari (es. titoli di stato a breve termine, BOT, certificati di deposito, fondi di liquidità e obbligazioni a breve termine, CCT ecc.) b), che hanno l'obiettivo primario di garantire la sicurezza del capitale (es. titoli di stato a medio/lungo termine – BTP,
pagina 9 di 18 obbligazioni semplici, fondi obbligazionari ecc.) c) che hanno l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale (es. fondi azionari, fondi bilanciati ecc.); mentre ha dichiarato di non conoscere i rischi e gli strumenti finanziari e) che hanno l'obiettivo primario dell'incremento del capitale (accanto alle obbligazioni anche azioni) senza effetto di diversificazione, f) a rischio molto alto (warrant, covered warrant, hedge funds) e, in particolare, g) titoli non quotati sui mercati regolamentati che hanno l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale senza effetto di diversificazione (p. es. azioni della
[...]
, azioni di società locali ecc.). Controparte_1
Ancora, il ricorrente ha dichiarato di avere un orizzonte temporale di investimento fra i 18 mesi e 3 anni;
- di avere come obiettivo una pronta disponibilità del capitale investito con oscillazioni moderate;
- che eventuali guadagni non inciderebbero sullo standard di vita, come eventuali perdite (intorno al 15% sul patrimonio finanziario nel corso di un anno) non inciderebbero sul mantenimento degli impegni finanziari regolari;
- di effettuare meno di dieci di operazioni di negoziazione titoli in un anno;
- che il volume medio delle operazioni eseguite, ad operazione, era sino a € 30.000,01.
All'attore viene dunque attribuito sulla base di tali risposte un profilo di rischio “moderato”.
Successivamente, alle 10:46 della medesima giornata, all'attore viene fatto compilare un nuovo questionario (doc.to 2b attore), in cui le risposte sono identiche al precedente tranne per l'orizzonte temporale dell'investimento, ora indicato da 3 a 5 anni. A seguito di tale questionario all'attore viene attribuito un profilo di rischio “conservativo”.
Il 26.5.2011 le risposte vengo aggiornate (questionario sub doc.to 2c attore), e questa volta l'attore dichiara di non conoscere anche gli strumenti anteriormente indicati sub lett c), oltre a quelli d), e), f) e g). L'orizzonte temporale torna a ridursi da 18 mesi a 3 anni e l'obiettivo di investimento riguarda il mantenimento del potere d'acquisto con moderati oscillazioni e perdite. Viene attribuito il profilo di rischio “conservativo”.
Nel questionario del 7.9.2012 (doc.to 2d attore) l'attore dichiara di avere una conoscenza
“media” degli strumenti di investimento, dichiarando di conoscere la differenza fra obbligazioni e azioni;
ribadisce un obiettivo temporale di investimento dai 18 mesi a 3 anni e l'obiettivo di incrementare lievemente il capitale di risparmio investito, accettando delle perdite moderate per la durata dell'investimento. Viene attribuito un profilo di rischio “conservativo”.
Infine, nell'ultimo questionario dd. 19.12.2012, viene confermata la conoscenza media degli strumenti finanziari e l'obiettivo di investimento. L'orizzonte temporale dell'investimento pagina 10 di 18 viene dichiarato fra i 3 e i 5 anni e l'obiettivo di investimento coincide con il precedente. Il profilo attribuito dalla banca è “prudente”.
2.4. Dell'inadempimento contrattuale della convenuta
Per il primo acquisto dd. 20.12.2012 relativo a n. 270 azioni per un controvalore di € 4.995,00 vi è agli atti l'ordine di acquisto (cfr. doc. 4, relativo all'operazione di cui al fissato bollato 3a dell'attore).
L'ordine di acquisto sottoscritto dall'attore riporta la formula “L'operazione risulta adeguata”
(“Die Operation ist geeignet”).
In proposito si osserva tuttavia come, nell'ambito dello stesso modulo d'ordine, le azioni della vengano qualificate come “strumento non quotato sul mercato Controparte_1 regolamentato”, in relazione alle quali “possono insorgere momentanee difficoltà nella vendita”.
Per il secondo ordine del 28.1.2016 relativo a n. 730 azioni per un controvalore di € 14.016,00
(di cui n. 30 acquistate esercitando il diritto di opzione e n. 700 acquistate esercitando il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente inoptate) vi è agli atti il modulo di adesione all'aumento del capitale del 10.12.2015 e i relativi fissati bollati del 28.1.2016). Vi è altresì la schermata interna della banca da cui risulta che l'operazione sia stata valutata come “adeguata”
e come “appropriata” (doc.to 5 convenuta), ma non risulta che (e come) tale valutazione sia stata comunicata al cliente.
Ebbene, le caratteristiche delle azioni come non quotate su un mercato regolamentato e soggetto a un rischio di difficoltà al momento della vendita risultano evidentemente incompatibili con l'esperienza e la propensione al rischio manifestata dall'attore nel questionario di profilatura dd. 19.12.2012 (ovvero quello più prossimo agli di cui si discute), ma in verità anche in quelli precedenti. Va evidenziato oltretutto che per l'adesione alla sottoscrizione del nuovo capitale di dicembre 2015 la banca non ha neppure provveduto ad una nuova profilatura dell'attore.
Nel detto questionario dd. 19.12.2012 l'attore ha dunque dichiarato di avere una conoscenza media degli strumenti finanziari e di sapere che gli investimenti in azioni sono generalmente soggetti ad oscillazioni maggiori rispetto a quelli in obbligazioni e che attraverso la diversificazione è possibile distribuire il rischio;
ha poi dichiarato di conoscere, tra l'altro, i titoli di Stato di durata medio/lunga, le obbligazioni non strutturate, i fondi di investimento, i pagina 11 di 18 fondi misti, i fondi azionari e le azioni. Esula dunque dall'ambito delle conoscenze dell'investitore la tipologia degli strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati.
Inoltre, nei precedenti questionari l'attore aveva espressamente dichiarato di non conoscere le azioni della . Controparte_1
Tali dichiarazioni dell'attore imponevano alla banca di valutare la congruità dell'operazione rispetto al complesso delle conoscenze, dell'esperienza, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento dell'attore.
Gli obiettivi di investimento, nello specifico, sono stati individuati dall'attore in un lieve aumento del capitale, con accettazione di oscillazioni o perdite moderate/limitate. L'orizzonte temporale d'investimento è stato definito in un arco temporale da 3 a 6 anni. Anche tali aspetti risultano incongrui rispetto all'investimento nelle azioni in oggetto, che, come esposto nella stessa scheda prodotto, possono presentare difficoltà nella liquidazione e subire oscillazioni di valore consistenti (cfr. pag. 2 della scheda prodotto sub doc. 4 fasc. di parte convenuta: “le azioni sono partecipazioni al capitale sociale della Banca;
il loro valore può oscillare notevolmente in caso di variazioni nella valutazione della situazione patrimoniale o della prospettive di successo della Banca”, come tradotto dal tedesco: “die Aktien sind Anteile am
Gesellschaftskapital der Bank;
ihr Wert kann bei veränderter Bewertung der Vermögenslage oder Erfolgsaussichten der Bank erheblich schwanken”; e ancora: “Il commercio delle azioni della banca popolare dell' non avviene sul mercato regolamentato italiano o estero. CP_1
Per questo si possono verificare difficoltà soprattutto a breve termine nella vendita, dato che le azioni non raggiungono i tipici volumi di vendita (grado di liquidità) degli strumenti quotati”, tradotto dal tedesco: “Der Handel der Aktien der Südtiroler Volksbank erfolgt an keinem reglementierten italienischen oder ausländischen Markt. Dadurch können vor allem kurzfristig
Schwierigkeiten beim Verkauf auftreten, da die Aktien nicht die typischen Handelsvolumina
(Liquiditätsgrad) von notierten Finanzinstrumenten erreichen.” )
La valutazione di adeguatezza formulata dalla convenuta non risulta pertanto né corretta né coerentemente motivata e dà luogo ad inadempimento contrattuale della stessa.
Anzi, alla delle limitate conoscenze dell'attore in materia di strumenti finanziari, della medio- bassa propensione al rischio e dell'orizzonte temporale di investimento di medio-breve periodo, la convenuta avrebbe dovuto segnalare all'attore l'inadeguatezza dell'operazione.
Una raccomandazione che evidenziasse quanto precede non è stata invece provata dalla convenuta.
pagina 12 di 18 Sussiste inoltre ed in ogni caso un inadempimento dell'intermediario anche in relazione agli obblighi di informazione preventiva sullo stesso gravanti, relativi allo strumento acquistato dal cliente.
Come già evidenziato, il modulo d'ordine del 2012 reca un'avvertenza in ordine alla possibilità di temporanee difficoltà legate alla mancanza di una quotazione su mercati regolamentati.
Il rischio di liquidità è menzionato altresì nella scheda prodotto sottoscritta dal cliente, che tuttavia contiene anche informazioni suscettibili di fuorviare l'investitore.
In tal senso si richiamano i seguenti passaggi della scheda prodotto allegata all'ordine dd
20.12.2012 (pag. 1 e 2) : “Il prezzo limite non può scendere sotto il prezzo di emissione delle
Azioni” (tradotto dal tedesco “Das Preislimit darf nicht unter den Ausgabepreis der Aktien sinken”), e ancora “il prezzo di emissione rappresenta il limite inferiore al di sotto del quale non può scendere il prezzo di scambio sulla piattaforma sopra citata” (tradotto dal tedesco
“Der Ausgabepreis der Aktien stellt das untere Limit für den Handelspreis für die Aktien auf der obengenannten Plattform dar”).
Si tratta di indicazioni di scarsa chiarezza, complessivamente idonee ad ingenerare nell'investitore medio un'erronea aspettativa in ordine alla possibilità di disinvestire le azioni ad un prezzo minimo corrispondente al prezzo di emissione.
L'informativa così resa non è pertanto idonea a consentire scelte d'investimento consapevoli.
Questo vale anche per la scheda informativa allegata alla sottoscrizione di aumento di capitale del 2015, che reca, accanto ad informazioni corrette, anche indicazioni fuorvianti, risultando così idonea ad indurre in errore l'investitore medio (doc. 5 convenuta); vi si legge: “Vendita delle azioni (“Aktienverkauf”) … “Il prezzo di negoziazione finale non può discostarsi di oltre il 10% dalla precedente fissazione del prezzo;
il limite inferiore del prezzo è il prezzo di emissione delle azioni, che viene deciso annualmente (su proposta del Consiglio di amministrazione e dopo aver consultato il Consiglio di sorveglianza) dall'Assemblea generale che delibera sul bilancio. Il limite di prezzo superiore della prima determinazione del prezzo dopo la fissazione del prezzo di emissione non può superare di oltre il 10% il nuovo prezzo di emissione. Le differenze minime di prezzo sono pari a 0,01 euro” (tradotto dal tedesco: “Der
Handelsabschlusspreis darf nicht mehr als 10% von der vorherigen Kursfeststellung abweichen;
die Preis-Untergrenze ist der Aktien-Ausgabepreis, der jährlich (auf Vorschlag des
Verwaltungsrats und Anhören des Aufsichtsrats) von der Mitgliederversammlung die über die
Bilanz befindet, beschlossen wird. Die Preis-Obergrenze der ersten Kursfeststellung nach der
pagina 13 di 18 Festsetzung des Ausgabepreises darf nicht mehr als 10% über dem neuen Ausgabepreis liegen.
Mindestpreisunterschiede betragen 0,01 Euro”.
Risultano in tale prospettiva del tutto generici e quindi inammissibili i capitoli di prova orale articolati dalla convenuta sul punto (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.: “Vero che in relazione all'acquisto di nn. 270 azioni ordinarie sottoscritto in Controparte_1
data 19 dicembre 2012, sono state fornite al sig. informazioni relative alla natura e Parte_1
alle caratteristiche delle azioni medesime;
2) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 10 dicembre 2015, sono state fornite al sig. informazioni relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
3) Parte_1
Vero che in relazione all'acquisto di nn. 270 azioni ordinarie Controparte_1
sottoscritto in data 19 dicembre 2012, sono state fornite al sig. avvertenze in merito Parte_1
alla circostanza che le azioni oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati CP_2
regolamentati; 4) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 10 dicembre 2015, sono state fornite al sig. avvertenze in Parte_1
merito alla circostanza che le azioni oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su CP_2 mercati regolamentati”), dato che l'intermediario deve dare prova di avere fornito un'informazione preventiva precisa e dettagliata al cliente in merito ai titoli acquistandi.
Giova qui richiamare la giurisprudenza recentemente intervenuta in materia, in particolare della
Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che ha avuto modo di affermare in causa analoga (sentenza n. 95/2024), quanto segue: “Sennonché, l'ulteriore affermazione, dalla banca interpolata nella scheda prodotto, che “il prezzo di emissione delle azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo” è tale da disorientare l'investitore medio ed ancor più quello, come nella specie, conservativo perché ingenera l'idea che la negoziazione del titolo sulla piattaforma prescelta, a compensazione della ridotta commerciabilità del titolo, avrebbe comunque assicurato la relativa vendita ad un prezzo non inferiore a quello di emissione, quasi a voler garantire che il valore di scambio delle azioni, anche se non d'immediata realizzazione, si sarebbe comunque mantenuto nel tempo perché immune rispetto ai cambiamenti di valutazione circa l'affidabilità patrimoniale della banca emittente.”…. “Nel negoziare il titolo ed in particolare nell'illustrarne lo specifico rischio associato alla limitata commerciabilità, la banca ha fornito informazioni ambigue in particolare con riguardo al processo di c.d. pricing del titolo sulla prescelta piattaforma di negoziazione, capaci di ingenerare il convincimento che questo avrebbe conservato il valore
pagina 14 di 18 autodeterminato e autodichiarato al momento dell'emissione indipendentemente dal rating dell'emittente. Da tanto deriva che, a prescindere dalla illiquidità o meno delle azioni della banca al momento in cui si è perfezionato il contestato investimento e alla conseguente applicazione alla fattispecie della più stringente disciplina stabilita dalla comunicazione
n. 9019104/2009, la banca ha comunque agito in violazione dell'art. 28 reg. n. CP_3 CP_3
16190/2007, il quale prescrive che gli intermediari finanziari debbano fornire ai clienti informazioni chiare, corrette e non fuorvianti e, prima ancora, ha agito in violazione dell'art.
21 d.lgs. 58/1998, il quale prevede che nella prestazione dei servizi d'investimento i soggetti abilitati si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per
l'integrità dei mercati.”
A riguardo si osserva che la centralità e l'importanza di un'adeguata informativa alla clientela viene ancora più in rilievo nelle operazioni c.d. di “self-placement”, le quali prevedono l'applicazione di norme di comportamento più rigorose, imponendo all'intermediario massima attenzione nella valutazione della situazione personale dell'investitore; in casi come il presente, nei quali gli strumenti vengono offerti dall'intermediario nel suo doppio ruolo di fornitore del servizio di investimento e di emittente, infatti, le asimmetrie informative che connotano il rapporto tra il cliente e la Banca, rendono ardua per l'investitore la comprensione delle caratteristiche e dei rischi delle operazioni, con la conseguente compressione del principio del perseguimento del miglior interesse del cliente. Contr Su tali premesse, varie, recenti decisioni dell' (tra le ultime: la n. 6367 del 03/03/2023), hanno riscontrato la violazione della normativa di settore, ritenendo non sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di informativa incombente sull'intermediazione, la dichiarazione del ricorrente di aver preso visione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale sottoscritto.
Infatti, tale attestazione, resa dal cliente su un modulo predisposto dalla e dallo stesso CP_1 sottoscritto, non ha valore di confessione stragiudiziale e pertanto non libera l'intermediario dall'onere di provare di aver adeguatamente informato il cliente circa i rischi del prodotto finanziario, dovendo l'Intermediario per contro curare l'adeguatezza obiettiva e soggettiva dei prodotti e servizi somministrati al cliente e la comprensione effettiva da parte del medesimo delle relative caratteristiche (cfr. tra le altre: Cass. 22147/2010, 6142/2012, 20178/2014).
pagina 15 di 18 In definitiva, ad una simile commistione di informazioni consegue, nell'insieme,
l'inadeguatezza dell'informativa, non consentendo la stessa l'adozione di scelte consapevoli da parte dell'investitore.
2.5. Delle domande di risoluzione e di restituzione
Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda di risoluzione per inadempimento che l'attore ha formulato con riguardo non al contratto quadro, bensì alle sole operazioni di investimento contestate (cfr. a riguardo Cass. civ., Sez. I, ord. 31.03.2021, n. 8997).
La risoluzione presuppone, ai sensi dell'art. 1455 c.c., che l'inadempimento sia di non scarsa importanza (Cass. civ., Sez. I, 23.05.2017, n. 12937).
Alla valutazione di non scarsa importanza ovvero gravità concorrono sia elementi di carattere oggettivo, dati dall'interesse del creditore all'adempimento ovvero dall'incidenza nell'economia complessiva del contratto, sia elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.10.2014, n. 22346; Cass. civ., Sez. III, 04.03.2022, n. 7187).
Nel caso di specie, per quanto sopra, non può negarsi, su un piano oggettivo, la rilevanza che gli obblighi gravanti sull'intermediario rivestono nell'economia complessiva del contratto, stante l'interesse dell'investitore a compiere scelte consapevoli e ponderate.
Sul piano soggettivo, d'altra parte, la condotta della convenuta non può essere qualificata come incolpevole, né è dato ravvisare un inadempimento o una protratta tolleranza dell'attore, tenuto conto, in particolare, della natura delle violazioni addebitate alla Banca (violazione degli obblighi informativi) e della qualifica dell'attore come “piccolo risparmiatore”.
In definitiva, l'inadempimento della convenuta deve essere qualificato come grave, con conseguente accoglimento della domanda attorea di risoluzione dei contratti di acquisto di azioni e di restituzione delle somme corrisposte in virtù degli stessi.
Trattandosi di debito di valuta, sulle somme da restituire non spetta la rivalutazione, mentre devono essere riconosciuti gli interessi legali. Questi decorrono dal giorno del pagamento, non potendo considerarsi in buona fede la convenuta inadempiente (cfr. Cass. civ., Sez. II,
31.01.2019, n. 2993, Cass. civ., Sez. I, ord. 26.09.2023, n. 27390).
Allo stesso tempo, in conseguenza della disposta risoluzione, deve essere accolta anche la domanda, formulata dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna dell'attore alla restituzione dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo,
pagina 16 di 18 plusvalenza o utile incassato, con riferimento alle sole azioni acquistate con i contratti di acquisto qui risolti.
La Banca ha comprovato in modo sufficiente, attraverso il deposito delle relative contabili (cfr. docc. 19, 20 e 21 della convenuta) che l'attore ha ricevuto, a titolo di dividendi, l'importo lordo di € 3.127,00, che corrisponde al netto € 2.313,98 (-26% imposta), con la prima erogazione in data 25.4.2013 (doc.to 10 convenuta) e l'ultima in data 2.10.2024 (doc.to 15 convenuta).
Ha inoltre ricevuto a titolo gratuito n. 85 azioni, distribuite a soci in esecuzione delle delibere del CdA che hanno determinato la distribuzione a titolo gratuito ai propri soci di una azione per una determinata quota detenute (doc.to 16 convenuta). Anche per esse l'attore non ha più titolo alla ritenzione, per cui andranno restituite.
In definitiva, i contratti di cui è causa vanno risolti, con condanna dell'attore alla restituzione delle azioni acquistate o ricevute a titolo gratuito (n.
1.085 azioni), e condanna della convenuta, alla restituzione del corrispettivo pagato per complessivi € 19.011,00 (€ 4.995,00 versato il
20.12.2012 e € 14.016,00 versato il 28.1.2016), aggiunti i soli interessi legali (art. 1284 c.c.), nonché detratti i dividendi netti percepiti, nell'ammontare di € 2.313,98.
All'importo del corrispettivo si aggiungono quindi i soli interessi legali, dalla data dei singoli acquisti alla data mediana— rispetto ai singoli pagamenti dei dividendi— del 13.1.2019 (per facilità del calcolo), per cui si arriva ad un importo di € 19.332,00, dal quale va detratto, in compensazione, l'importo dei dividendi percepiti di € 2.313,98; sull'importo differenziale di €
17.018,04 da restituire dalla all'attore, si aggiungono quindi gli ulteriori interessi legali, CP_1
dal 13.1.2019 alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta in data 13.12.2022, nell'ammontare ex art. 1284 comma 1 c.c. e, dalla predetta data di notifica, sino al saldo, nell'ammontare di cui all'art. 1284 comma 4 .c.c.
La domanda attorea di risarcimento danni per asserita truffa va rigettata, non essendo stati provati gli elementi della fattispecie penale, in particolare: il dolo.
Tutte le ulteriori domande delle parti in contrasto con le considerazioni sin qui effettuate si intendono rigettate, mentre le altre, comprese quelle di risarcimento del danno svolte dall'attore in via subordinata, rimangono assorbite.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte convenuta soccombente (art. 91 c.p.c.).
pagina 17 di 18 3.2. Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), tranne per la fase di trattazione e/o istruttoria, per la quale si applica il compenso minimo, tenuto conto della poca attività svolta, in particolare: dell'assenza di attività consulenziale e di istruttoria orale;
spetta l'aumento richiesto ex art. ex art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014.
All'attore spetta altresì la rifusione delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria
(fase di attivazione), da liquidarsi, nel valore medio, in complessivi € 441,00, per compensi.
Ai compensi così liquidati si aggiungono le spese vive e gli accessori di legge, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara risolti i contratti di acquisto delle azioni oggetto di causa, d.d. 20.12.2012 e
28.1.2016 meglio descritti in motivazione, per grave inadempimento della convenuta;
CP_1
2. in conseguenza della risoluzione,
2.1. - condanna alla restituzione delle azioni oggetto dei contratti di Parte_1
acquisto risolti, nel numero di n.
1.085 a favore della convenuta
[...]
Controparte_6
- condanna la convenuta già operata la
[...] Controparte_1
compensazione degli importi a questa dovuta in conseguenza della risoluzione, al pagamento, a favore dell'attore, della somma di € 17.018,04 a titolo di capitale, oltre interessi legali, come da motivazione;
2.3. condanna la convenuta a rimborsare al Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi Parte_3 di questo giudizio, nonché in € 441,00 per compensi per il procedimento di mediazione, oltre €
145,50 per spese anticipate (c.u., marca da bollo), oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 24 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosà
(firma digitale)
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