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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74903 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi DEanno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio DEAvv. Flavia Calandro, giusta procura in atti Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
DEAvv. Marina Tolu, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del curatore speciale della minore , avv. Paola Persona_1
Tomarelli 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
25.1.23.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.12.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , Parte_1
premesso che in data 10.9.2016 contraeva con matrimonio Controparte_1
civile in Roma;
che dall'unione era nata la figlia (30.4.2009); che la Per_1
convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per comportamenti contrari ai doveri del matrimonio del marito, che intratteneva diverse relazioni extraconiugali;
che i coniugi erano separati di fatto sin dal settembre del 2021,
per essersi il marito allontanato dalla casa coniugale, trasferendosi presso l'abitazione della di lui madre;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disporsi l'assegnazione a sé della casa coniugale, con suddivisione al
50% tra i coniugi del mutuo gravante sullo stesso immobile, l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione prevalente presso la madre e modalità di visita per il padre, nonché la previsione di un contributo di mantenimento a carico del marito per la minore pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1
contestando la ricostruzione svolta dalla moglie e le avverse asserzioni,
concordando sull'affidamento condiviso della figlia ma chiedendo,
l'assegnazione a sé della casa coniugale, con collocamento prevalente della minore presso il padre, previa audizione della stessa, e previsione di mantenimento diretto della minore a carico dei genitori o, in via subordinata,
2 3
disporsi un contributo a suo carico per il mantenimento della figlia pari ad euro
200,00 mensili, oltre in ogni caso il 50% delle spese.
All'udienza presidenziale del 31.5.22, sentite le parti personalmente ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, all'esito della disposta audizione della figlia della coppia e previa concessione di termini per il deposito di Per_1
valutazione psicologica sulla stessa e per note difensive alle parti, il Presidente
adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla moglie, affidava la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e modalità di frequentazione per il padre;
determinava in euro 200,00
mensili il contributo paterno per il mantenimento della figlia, da corrispondersi alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
esortava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e ad attivarsi per l'avvio di percorso di valutazione ed ausilio psicologico per la minore) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 25.1.23, ex art.221, L.77/20 e succ. mod., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando entrambe per i termini ex art.183, VI co. c.p.c. ed il ricorrente per la sentenza parziale sullo status, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., mentre parte resistente per l'audizione della figlia e la modifica dei provvedimenti presidenziali, il G.I. riservava la decisione sullo status al Collegio, con i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190
c.p.c., poi prorogati dal G.I. quanto alle memorie di replica sino al 30.3.23 giusta istanza del procuratore del resistente.
3 4
Con pronuncia del 10.5.23 veniva pronunciata sentenza sullo status e rimessa la causa sul ruolo istruttorio.
Successivamente, disposta consulenza tecnica d'ufficio e rideterminate le modalità di frequentazione ed il contributo di mantenimento paterno, concessi i termini ex art.183, VI co. c.p.c. e nominato curatore speciale per la minore, non ammesse le prove orali articolate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione delle conclusioni al 26.2.25.
Con istanza del 17.1.25 i procuratori chiedevano congiuntamente, previo mutamento di rito, decidersi il procedimento sulle conclusioni concordate tra le parti ed il G.I., rigettata la richiesta di mutamento di rito per intervenuta pronuncia sullo status, confermava la fissata udienza del 26.2.25 per conclusioni.
A detta udienza, sulle conclusioni congiunte delle parti rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art.190 c.p.c.,
Occorre premettere che la presente pronuncia attiene esclusivamente alle domande accessorie svolte dalle parti, avendo il Tribunale, con pronuncia del
10.5.23 dichiarato la separazione personale delle parti.
Ciò posto, deve darsi atto DEintervenuto accordo delle parti, cui nulla ha osservato il curatore speciale, nei seguenti termini “1) i coniugi, nel rispetto della
sentenza parziale sullo status pubblicata in data 12.5.23 e divenuta definitiva,
continueranno a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, dando
atto che la convivenza è già cessata;
2) la figlia minore (30.4.2009) Per_1
verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la
responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della
figlia presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti
l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno
4 5
assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità,
DEinclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima, con
collocazione presso la madre;
3) salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà
e terrà con sé la figlia: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola
al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, ovvero, nei periodi di
vacanza, al domicilio materno;
nelle settimane con week end di sua spettanza,
due pomeriggi a settimana in difetto di accordo martedì e mercoledì con
pernotto, dall'uscita di scuola al mattino successivo, quando la riaccompagnerà
a scuola o al domicilio materno;
nelle settimane con week end di spettanza della
madre, due pomeriggi a settimana prelevandola all'uscita di scuola (in difetto di
accordo martedì e mercoledì) con pernotto;
durante le ferie estive 21 giorni
anche non consecutivi nei mesi in cui la ragazza non frequenta la scuola, da
comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed, in caso di disaccordo, la terza
e la quarta di luglio e la prima di agosto, ovvero la seconda, la terza e la quarta
di agosto, ad anni alterni, iniziando dal genitore non collocatario ( il genitore
non collocatario iniziava a tenere la minore dal 2022 per cui si rispetterà tale
data per l'alternanza dei periodi di ferie tra i genitori); durante le vacanze di
Natale per sette giorni consecutivi alternando il periodo dal 23 al 30 dicembre
ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, iniziando dal non
collocatario (anche in tal caso si prenderà il 2022 come anno di riferimento per
l'alternanza dei periodi di ferie tra i genitori); durante le vacanze di Pasqua
alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì
DEEL (il Lunedi DEEL la ragazza verrà riaccompagnata a casa di
ciascun genitore ad anni alterni alle ore 10.00 del mattino) al mercoledì, con
alternanza annuale;
ad anni alterni le altre festività infrasettimanali ed i ponti;
nel giorno del compleanno dei figli ad anni alterni ed il giorno del proprio
compleanno; 4) la casa coniugale verrà assegnata alla moglie;
5) il padre
5 6
contribuirà al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione, in favore
della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 150,00,
annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base gennaio 2024, con la
precisazione, di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre
2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese:
vitto, abbigliamento, contributo per spese DEabitazione, spese per tasse
scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria,
mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e
comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o
stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante,
ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito
giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti
nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.); 6) il padre contribuirà al 50% al pagamento delle
spese straordinarie, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto il 17 dicembre 2014; 7) ciascun coniuge provvederà al proprio
mantenimento; 8) le spese di lite compensate tra le parti” che il Tribunale ritiene congrue e confacenti all'interesse della figlia.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio per compensare le spese di lite, mentre quelle di ctu, già liquidate con separato decreto, effettuata nel supremo interesse della minore e quelle del curatore, per il principio di causalità (distratte allo Stato ex art.133 TUSG) sono poste a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà.
P. Q. M.
6 7
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74903/21 R.G.A.C, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dato atto DEaccordo intervenuto tra le parti,
1) Dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite;
3) pone a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 21.12.23;
4) condanna entrambe le parti, ciascuna per la metà, a rifondere al curatore speciale le spese del procedimento, così liquidandole in euro
2900,00, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario di legge, co distrazione allo Stato ex art.133 TUSP.
Così deciso in Roma il 3 marzo 2025
Il Presidente
Dott. ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
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8
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74903 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi DEanno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio DEAvv. Flavia Calandro, giusta procura in atti Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
DEAvv. Marina Tolu, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del curatore speciale della minore , avv. Paola Persona_1
Tomarelli 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
25.1.23.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.12.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , Parte_1
premesso che in data 10.9.2016 contraeva con matrimonio Controparte_1
civile in Roma;
che dall'unione era nata la figlia (30.4.2009); che la Per_1
convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per comportamenti contrari ai doveri del matrimonio del marito, che intratteneva diverse relazioni extraconiugali;
che i coniugi erano separati di fatto sin dal settembre del 2021,
per essersi il marito allontanato dalla casa coniugale, trasferendosi presso l'abitazione della di lui madre;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disporsi l'assegnazione a sé della casa coniugale, con suddivisione al
50% tra i coniugi del mutuo gravante sullo stesso immobile, l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione prevalente presso la madre e modalità di visita per il padre, nonché la previsione di un contributo di mantenimento a carico del marito per la minore pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1
contestando la ricostruzione svolta dalla moglie e le avverse asserzioni,
concordando sull'affidamento condiviso della figlia ma chiedendo,
l'assegnazione a sé della casa coniugale, con collocamento prevalente della minore presso il padre, previa audizione della stessa, e previsione di mantenimento diretto della minore a carico dei genitori o, in via subordinata,
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disporsi un contributo a suo carico per il mantenimento della figlia pari ad euro
200,00 mensili, oltre in ogni caso il 50% delle spese.
All'udienza presidenziale del 31.5.22, sentite le parti personalmente ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, all'esito della disposta audizione della figlia della coppia e previa concessione di termini per il deposito di Per_1
valutazione psicologica sulla stessa e per note difensive alle parti, il Presidente
adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla moglie, affidava la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e modalità di frequentazione per il padre;
determinava in euro 200,00
mensili il contributo paterno per il mantenimento della figlia, da corrispondersi alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
esortava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e ad attivarsi per l'avvio di percorso di valutazione ed ausilio psicologico per la minore) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 25.1.23, ex art.221, L.77/20 e succ. mod., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando entrambe per i termini ex art.183, VI co. c.p.c. ed il ricorrente per la sentenza parziale sullo status, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., mentre parte resistente per l'audizione della figlia e la modifica dei provvedimenti presidenziali, il G.I. riservava la decisione sullo status al Collegio, con i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190
c.p.c., poi prorogati dal G.I. quanto alle memorie di replica sino al 30.3.23 giusta istanza del procuratore del resistente.
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Con pronuncia del 10.5.23 veniva pronunciata sentenza sullo status e rimessa la causa sul ruolo istruttorio.
Successivamente, disposta consulenza tecnica d'ufficio e rideterminate le modalità di frequentazione ed il contributo di mantenimento paterno, concessi i termini ex art.183, VI co. c.p.c. e nominato curatore speciale per la minore, non ammesse le prove orali articolate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione delle conclusioni al 26.2.25.
Con istanza del 17.1.25 i procuratori chiedevano congiuntamente, previo mutamento di rito, decidersi il procedimento sulle conclusioni concordate tra le parti ed il G.I., rigettata la richiesta di mutamento di rito per intervenuta pronuncia sullo status, confermava la fissata udienza del 26.2.25 per conclusioni.
A detta udienza, sulle conclusioni congiunte delle parti rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art.190 c.p.c.,
Occorre premettere che la presente pronuncia attiene esclusivamente alle domande accessorie svolte dalle parti, avendo il Tribunale, con pronuncia del
10.5.23 dichiarato la separazione personale delle parti.
Ciò posto, deve darsi atto DEintervenuto accordo delle parti, cui nulla ha osservato il curatore speciale, nei seguenti termini “1) i coniugi, nel rispetto della
sentenza parziale sullo status pubblicata in data 12.5.23 e divenuta definitiva,
continueranno a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, dando
atto che la convivenza è già cessata;
2) la figlia minore (30.4.2009) Per_1
verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la
responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della
figlia presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti
l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno
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assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità,
DEinclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima, con
collocazione presso la madre;
3) salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà
e terrà con sé la figlia: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola
al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, ovvero, nei periodi di
vacanza, al domicilio materno;
nelle settimane con week end di sua spettanza,
due pomeriggi a settimana in difetto di accordo martedì e mercoledì con
pernotto, dall'uscita di scuola al mattino successivo, quando la riaccompagnerà
a scuola o al domicilio materno;
nelle settimane con week end di spettanza della
madre, due pomeriggi a settimana prelevandola all'uscita di scuola (in difetto di
accordo martedì e mercoledì) con pernotto;
durante le ferie estive 21 giorni
anche non consecutivi nei mesi in cui la ragazza non frequenta la scuola, da
comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed, in caso di disaccordo, la terza
e la quarta di luglio e la prima di agosto, ovvero la seconda, la terza e la quarta
di agosto, ad anni alterni, iniziando dal genitore non collocatario ( il genitore
non collocatario iniziava a tenere la minore dal 2022 per cui si rispetterà tale
data per l'alternanza dei periodi di ferie tra i genitori); durante le vacanze di
Natale per sette giorni consecutivi alternando il periodo dal 23 al 30 dicembre
ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, iniziando dal non
collocatario (anche in tal caso si prenderà il 2022 come anno di riferimento per
l'alternanza dei periodi di ferie tra i genitori); durante le vacanze di Pasqua
alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì
DEEL (il Lunedi DEEL la ragazza verrà riaccompagnata a casa di
ciascun genitore ad anni alterni alle ore 10.00 del mattino) al mercoledì, con
alternanza annuale;
ad anni alterni le altre festività infrasettimanali ed i ponti;
nel giorno del compleanno dei figli ad anni alterni ed il giorno del proprio
compleanno; 4) la casa coniugale verrà assegnata alla moglie;
5) il padre
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contribuirà al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione, in favore
della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 150,00,
annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base gennaio 2024, con la
precisazione, di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre
2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese:
vitto, abbigliamento, contributo per spese DEabitazione, spese per tasse
scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria,
mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e
comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o
stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante,
ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito
giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti
nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.); 6) il padre contribuirà al 50% al pagamento delle
spese straordinarie, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto il 17 dicembre 2014; 7) ciascun coniuge provvederà al proprio
mantenimento; 8) le spese di lite compensate tra le parti” che il Tribunale ritiene congrue e confacenti all'interesse della figlia.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio per compensare le spese di lite, mentre quelle di ctu, già liquidate con separato decreto, effettuata nel supremo interesse della minore e quelle del curatore, per il principio di causalità (distratte allo Stato ex art.133 TUSG) sono poste a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà.
P. Q. M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74903/21 R.G.A.C, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dato atto DEaccordo intervenuto tra le parti,
1) Dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite;
3) pone a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 21.12.23;
4) condanna entrambe le parti, ciascuna per la metà, a rifondere al curatore speciale le spese del procedimento, così liquidandole in euro
2900,00, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario di legge, co distrazione allo Stato ex art.133 TUSP.
Così deciso in Roma il 3 marzo 2025
Il Presidente
Dott. ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
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