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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1344/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1344 /2020 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa da
(codice fiscale ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.8.1987, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Antonella Schepis, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento dell'11.7.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti precisate da pagina 1 di 6 parte ricorrente, con assegnazione dei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 12.3.2020 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 7.5.2008 e che dalla loro unione nasceva Controparte_1 il figlio (l'11.11.2008), chiedeva al Tribunale la pronuncia di Persona_1 scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione personale pronunciata con sentenza n. 497/2016 dell'1.3.2016, alle stesse condizioni statuite nella citata sentenza (in dettaglio: affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno e previsione dell'obbligo in capo alla di corrispondere la CP_1 somma di euro150,00 al mese per il mantenimento del figlio).
All'esisto dell'udienza presidenziale del 20.10.2020, rimasto vano il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione della resistente, il Presidente in via provvisoria ed urgente confermava i provvedimenti adottati in sede di separazione e rimetteva la causa dinanzi al Giudice istruttore.
Iniziata la fase di trattazione della causa, su richiesta di parte ricorrente il Collegio pronunciava sentenza non definitiva sullo status e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per le altre domande, concedendo i termini ex art. 183, comma 6
c.p.c.
Parte ricorrente non depositava memorie istruttorie e il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In seno alle note scritte di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente domandava, a modifica delle richieste formulate in seno al ricorso introduttivo, di pronunciare l'affidamento esclusivo del minore a sé, in ragione del disinteresse manifestato dalla madre nei confronti del figlio sia sul piano affettivo e morale, che su quello economico.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice disponeva l'audizione del figlio minore della coppia all'udienza del 9.7.2024 e, all'esito, ricalendarizzava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Con provvedimento dell'11.7.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2.Esposti i fatti, preliminarmente va evidenziato che la domanda di divorzio formulata da parte ricorrente è stata già accolta con la sentenza non definitiva n. 229/2022 emessa in data 8.2.2022, con la quale, preso atto della sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt.
1 e 3 della legge 898/1970, il Collegio ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Richiamato il contenuto di tale pronuncia, vanno esaminate le domande ulteriori formulate da parte ricorrente.
3. La domanda di affidamento esclusivo a sé del figlio minore Persona_1
(formulata in seno alle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 21.2.2024)
è fondata e va accolta.
Va richiamato sul punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n.
27/2017). Sempre secondo la Corte di legittimità, “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009
pagina 3 di 6 n.26587).
Orbene, nel caso di specie, dal tenore delle affermazioni rese dal ricorrente è emersa una condotta di grave disinteresse della madre nei confronti del figlio minore, sia dal punto di vista affettivo e morale che dal punto di vista economico.
Il ha evidenziato che, sin dal momento della separazione (che ha previsto il Parte_1 collocamento del minore presso il padre) la ha assunto un atteggiamento di CP_1 totale disinteresse nei confronti del figlio, omettendo di incontrarlo nei giorni e orari prefissati e di sentirlo anche solo mediante telefonate.
Le deduzioni del ricorrente sono state poi confermate dal minore, il quale, sentito all'udienza del 9.7.2024, ha riferito di avere incontrato la madre di recente – in occasione della morte del nonno materno - per la prima volta dopo anni di silenzio, aggiungendo che la , pur in possesso del suo numero di telefono, non lo ha mai cercato e non ha CP_1 mai chiesto di vederlo.
Addirittura, in modo consapevole e molto maturo, ha ricordato di essere stato lui a ricercare un contatto con la genitrice, non ricevendo tuttavia alcuna risposta (“ la mamma
l'ho incontrata una settimana e mezzo fa non per caso ma perché è venuto a mancare il nonno materno e anche se io non avevo un legame stretto con lui mi è sembrato rispettoso andare a trovare la mamma a casa sua. La mamma era contenta di vedermi, siamo stati insieme per due o tre ore e poi sono andato via. Prima di questo momento non la vedevo da un paio d'anni circa, lei non mi ha cercato pur avendo il mio numero di telefonino e non l'ho mai bloccata perché non voglio farlo. Non ho mai avuto nulla contro mia madre, ma sono rimasto deluso da lei perché non mi ha più cercato, ho passato dei momenti brutti a livello emotivo perché non è bello crescere senza mamma. Poi con il tempo mi sono abituato alla sua assenza. Quando è morto mio nonno paterno lei mi ha chiamato al telefono, ma non l'ho presa molto bene perché ho subito pensato che non mi avrebbe mai cercato se non fosse venuto a mancare il nonno. Della perdita del nonno materno, invece, mi ha avvertito papà e mi ha detto anche che era giusto andare a fare una visita alla mamma. Quando mamma mi ha aperto la porta, dopo due anni che non mi vedeva, era contenta di vedermi, io ero un po' in imbarazzo sinceramente. In quella occasione mia
pagina 4 di 6 mamma mi ha detto “in questi giorni ti ricontatto io”, io a quel punto le ho ridato il numero di telefono perché lei ha cambiato il suo cellulare, ma non mi ha più chiamato.
Non ho chiesto il suo numero nuovo e quindi non ho come rintracciarla. Preciso comunque che il compagno di mia madre ha il mio numero. Io ho sempre cercato mia madre in passato, la chiamavo, ma lei o non rispondeva o mi richiamava dopo tantissimo tempo dicendomi che era stata impegnata a fare altro. Al che mi sono stufato perché penso che non debba essere solo il figlio a cercare la mamma. Io non ho rancore verso la mamma, se lei mi chiedesse di vederci probabilmente le direi di sì, però sento un certo distacco che si è creato con il tempo e mi dispiace”).
Del resto, anche la scelta di non costituirsi nel presente giudizio, pur nella neutralità dell'opzione processuale, conferma l'atteggiamento di distacco e disinteresse della resistente nei confronti del figlio.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che il regime di affidamento esclusivo di al padre risponda maggiormente agli interessi del minore, consentendo Persona_1 altresì al ricorrente di gestire con maggiore facilità le decisioni relative all'istruzione, all'educazione o alla salute del figlio, stante la condotta tenuta fino ad oggi dal padre;
4.Quanto all'esercizio del diritto di visita materno, in ragione del prossimo raggiungimento della maggiore età di e del rapporto di comunicazione Persona_1 diretto tra lui e la madre, la frequentazione con il genitore non collocatario va rimessa a liberi accordi madre-figlio.
5. In ordine alle statuizioni economiche, in carenza di documentazione reddituale che giustifichi la reale condizione economica delle parti e tenuto conto dell'assenza di notizie certe sulla situazione lavorativa della resistente, non essendo emersi elementi nuovi rispetto al tempo della separazione, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, il Collegio stima equo e proporzionato confermare l'importo di euro 150,00, che dovrà corrispondere a entro giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese vanno compensate nella misura di due terzi e va condannata a pagare la restante quota di un terzo nei confronti Controparte_1
pagina 5 di 6 di . Parte_1
La liquidazione viene effettuata, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione per le cause di valore indeterminabile, secondo valori minimi con riferimento a tutte le fasi di giudizio, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della scarsa difficoltà delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, premesso il contenuto della sentenza non definitiva n. 229/2022; dispone l'affidamento esclusivo del minore al padre, con collocamento prevalente presso l'abitazione di quest'ultimo; regolamenta l'esercizio del diritto di visita materno come in parte motiva;
pone in capo a l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 150,00 per il mantenimento del figlio Per_1
, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle
[...] spese straordinarie;
compensa per due terzi le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 3.809,00, e condanna a corrispondere in favore del ricorrente il restante terzo pari ad Controparte_1 euro 1.269,7 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 20/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1344 /2020 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa da
(codice fiscale ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.8.1987, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Antonella Schepis, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento dell'11.7.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti precisate da pagina 1 di 6 parte ricorrente, con assegnazione dei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 12.3.2020 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 7.5.2008 e che dalla loro unione nasceva Controparte_1 il figlio (l'11.11.2008), chiedeva al Tribunale la pronuncia di Persona_1 scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione personale pronunciata con sentenza n. 497/2016 dell'1.3.2016, alle stesse condizioni statuite nella citata sentenza (in dettaglio: affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno e previsione dell'obbligo in capo alla di corrispondere la CP_1 somma di euro150,00 al mese per il mantenimento del figlio).
All'esisto dell'udienza presidenziale del 20.10.2020, rimasto vano il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione della resistente, il Presidente in via provvisoria ed urgente confermava i provvedimenti adottati in sede di separazione e rimetteva la causa dinanzi al Giudice istruttore.
Iniziata la fase di trattazione della causa, su richiesta di parte ricorrente il Collegio pronunciava sentenza non definitiva sullo status e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per le altre domande, concedendo i termini ex art. 183, comma 6
c.p.c.
Parte ricorrente non depositava memorie istruttorie e il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In seno alle note scritte di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente domandava, a modifica delle richieste formulate in seno al ricorso introduttivo, di pronunciare l'affidamento esclusivo del minore a sé, in ragione del disinteresse manifestato dalla madre nei confronti del figlio sia sul piano affettivo e morale, che su quello economico.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice disponeva l'audizione del figlio minore della coppia all'udienza del 9.7.2024 e, all'esito, ricalendarizzava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Con provvedimento dell'11.7.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2.Esposti i fatti, preliminarmente va evidenziato che la domanda di divorzio formulata da parte ricorrente è stata già accolta con la sentenza non definitiva n. 229/2022 emessa in data 8.2.2022, con la quale, preso atto della sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt.
1 e 3 della legge 898/1970, il Collegio ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Richiamato il contenuto di tale pronuncia, vanno esaminate le domande ulteriori formulate da parte ricorrente.
3. La domanda di affidamento esclusivo a sé del figlio minore Persona_1
(formulata in seno alle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 21.2.2024)
è fondata e va accolta.
Va richiamato sul punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n.
27/2017). Sempre secondo la Corte di legittimità, “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009
pagina 3 di 6 n.26587).
Orbene, nel caso di specie, dal tenore delle affermazioni rese dal ricorrente è emersa una condotta di grave disinteresse della madre nei confronti del figlio minore, sia dal punto di vista affettivo e morale che dal punto di vista economico.
Il ha evidenziato che, sin dal momento della separazione (che ha previsto il Parte_1 collocamento del minore presso il padre) la ha assunto un atteggiamento di CP_1 totale disinteresse nei confronti del figlio, omettendo di incontrarlo nei giorni e orari prefissati e di sentirlo anche solo mediante telefonate.
Le deduzioni del ricorrente sono state poi confermate dal minore, il quale, sentito all'udienza del 9.7.2024, ha riferito di avere incontrato la madre di recente – in occasione della morte del nonno materno - per la prima volta dopo anni di silenzio, aggiungendo che la , pur in possesso del suo numero di telefono, non lo ha mai cercato e non ha CP_1 mai chiesto di vederlo.
Addirittura, in modo consapevole e molto maturo, ha ricordato di essere stato lui a ricercare un contatto con la genitrice, non ricevendo tuttavia alcuna risposta (“ la mamma
l'ho incontrata una settimana e mezzo fa non per caso ma perché è venuto a mancare il nonno materno e anche se io non avevo un legame stretto con lui mi è sembrato rispettoso andare a trovare la mamma a casa sua. La mamma era contenta di vedermi, siamo stati insieme per due o tre ore e poi sono andato via. Prima di questo momento non la vedevo da un paio d'anni circa, lei non mi ha cercato pur avendo il mio numero di telefonino e non l'ho mai bloccata perché non voglio farlo. Non ho mai avuto nulla contro mia madre, ma sono rimasto deluso da lei perché non mi ha più cercato, ho passato dei momenti brutti a livello emotivo perché non è bello crescere senza mamma. Poi con il tempo mi sono abituato alla sua assenza. Quando è morto mio nonno paterno lei mi ha chiamato al telefono, ma non l'ho presa molto bene perché ho subito pensato che non mi avrebbe mai cercato se non fosse venuto a mancare il nonno. Della perdita del nonno materno, invece, mi ha avvertito papà e mi ha detto anche che era giusto andare a fare una visita alla mamma. Quando mamma mi ha aperto la porta, dopo due anni che non mi vedeva, era contenta di vedermi, io ero un po' in imbarazzo sinceramente. In quella occasione mia
pagina 4 di 6 mamma mi ha detto “in questi giorni ti ricontatto io”, io a quel punto le ho ridato il numero di telefono perché lei ha cambiato il suo cellulare, ma non mi ha più chiamato.
Non ho chiesto il suo numero nuovo e quindi non ho come rintracciarla. Preciso comunque che il compagno di mia madre ha il mio numero. Io ho sempre cercato mia madre in passato, la chiamavo, ma lei o non rispondeva o mi richiamava dopo tantissimo tempo dicendomi che era stata impegnata a fare altro. Al che mi sono stufato perché penso che non debba essere solo il figlio a cercare la mamma. Io non ho rancore verso la mamma, se lei mi chiedesse di vederci probabilmente le direi di sì, però sento un certo distacco che si è creato con il tempo e mi dispiace”).
Del resto, anche la scelta di non costituirsi nel presente giudizio, pur nella neutralità dell'opzione processuale, conferma l'atteggiamento di distacco e disinteresse della resistente nei confronti del figlio.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che il regime di affidamento esclusivo di al padre risponda maggiormente agli interessi del minore, consentendo Persona_1 altresì al ricorrente di gestire con maggiore facilità le decisioni relative all'istruzione, all'educazione o alla salute del figlio, stante la condotta tenuta fino ad oggi dal padre;
4.Quanto all'esercizio del diritto di visita materno, in ragione del prossimo raggiungimento della maggiore età di e del rapporto di comunicazione Persona_1 diretto tra lui e la madre, la frequentazione con il genitore non collocatario va rimessa a liberi accordi madre-figlio.
5. In ordine alle statuizioni economiche, in carenza di documentazione reddituale che giustifichi la reale condizione economica delle parti e tenuto conto dell'assenza di notizie certe sulla situazione lavorativa della resistente, non essendo emersi elementi nuovi rispetto al tempo della separazione, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, il Collegio stima equo e proporzionato confermare l'importo di euro 150,00, che dovrà corrispondere a entro giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese vanno compensate nella misura di due terzi e va condannata a pagare la restante quota di un terzo nei confronti Controparte_1
pagina 5 di 6 di . Parte_1
La liquidazione viene effettuata, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione per le cause di valore indeterminabile, secondo valori minimi con riferimento a tutte le fasi di giudizio, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della scarsa difficoltà delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, premesso il contenuto della sentenza non definitiva n. 229/2022; dispone l'affidamento esclusivo del minore al padre, con collocamento prevalente presso l'abitazione di quest'ultimo; regolamenta l'esercizio del diritto di visita materno come in parte motiva;
pone in capo a l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 150,00 per il mantenimento del figlio Per_1
, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle
[...] spese straordinarie;
compensa per due terzi le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 3.809,00, e condanna a corrispondere in favore del ricorrente il restante terzo pari ad Controparte_1 euro 1.269,7 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 20/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
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