Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00497/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01775/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1775 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , U.T.G. - Prefettura di Firenze - Sportello Unico per l'Immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 16 maggio 2025, notificato in pari data, di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato -OMISSIS- rilasciato il 18 luglio 2023 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Firenze a favore di -OMISSIS-i a seguito della domanda presentata da -OMISSIS-s.r.l.s.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Firenze - Sportello Unico per l'Immigrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa US AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor-OMISSIS-, cittadino albanese, conseguiva il nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Firenze il 18 luglio 2023, su richiesta della datrice di lavoro, società -OMISSIS-s.r.l.s., con la quale, a seguito dell’ingresso in Italia avvenuto il 17 agosto 2023, in forza del visto rilasciato il 29 luglio 2023, lo straniero stipulava un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In data 18 settembre 2023 il S.U.I. presso la Prefettura di Firenze notificava al signor -OMISSIS- la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla-osta, in quanto il cittadino albanese, con l’alias -OMISSIS-, risultava destinatario di un provvedimento di espulsione emanato dal Prefetto di Firenze il 21 maggio 2010, in virtù del quale non avrebbe potuto rientrare in Italia.
In sede di contraddittorio endoprocedimentale, il cittadino straniero evidenziava che il divieto di reingresso avrebbe operato solo per un periodo di tempo compreso fra 3 e 5 anni, e che nei propri confronti tale spatium temporis , al momento dell’arrivo in Italia nel 2023, era ampiamente decorso. La circostanza, sosteneva il ricorrente, era provata dall’annotazione del 1° agosto 2024 del Direttore della 5^ Divisione del Ministero Interno Dipartimento di P.S. Servizio per i Sistemi Informativi Interforze, ove si attestava che le generalità del signor -OMISSIS- non risultavano presenti nella banca dati SIS. Il cittadino albanese produceva inoltre il certificato rilasciato dal Comune di Arben, sito in Albania, in data 20 maggio 2024, che ne attestava la residenza in tale città dal febbraio 2012 al luglio 2017, e il certificato di proprietà di un veicolo acquistato dallo stesso-OMISSIS- il 13 aprile 2017, rilasciato dal Ministero dei Trasporti albanese.
Nell’ambito del procedimento l’Amministrazione dell’Interno acquisiva, tra l’altro, il parere negativo della Questura di Firenze in data 21 maggio 2024, secondo cui: « si comunica la conferma del parere negativo, già espresso ed inviato in data 18.9.2023, atteso che agli atti di questo Ufficio, non risulta che lo straniero si sia allontanato volontariamente dal territorio italiano a partire dalla data di espulsione del 21.5.2010 ».
Il parere dell’Avvocatura dello Stato, reso in data 2 dicembre 2024, affermava invece che: « l’art.13 comma 13 prevede il divieto di reingresso nel t.n. per lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, divieto che peraltro opera, ai sensi del successivo comma 14, per un periodo non superiore a cinque anni, nel caso di specie ormai decorsi ».
La Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione rivolgeva allora una nuova richiesta di parere alla Questura di Firenze in data 14 aprile 2025, sottolineando, con riferimento alle osservazioni presentate dal cittadino albanese, che: « dalla documentazione allegata, emerge che, a seguito di accesso al Sistema Informativo Schengen (SIS), le generalità del lavoratore -OMISSIS-i Alias -OMISSIS- -OMISSIS- non risultano presenti nella banca dati. Inoltre, come evidenziato dalle risultanze dell’accesso agli atti ex art. 10, comma 3, della Legge 121/81, risultano due provvedimenti di respingimento alla frontiera emessi nel 2017 nei confronti del cittadino straniero, che confermerebbero l’assenza dello stesso dal territorio nazionale in tale periodo. Si rileva, altresì, che, dal predetto accesso agli atti, emerge che l’espulsione disposta nei confronti del signor -OMISSIS- “sia stata eseguita in data 12 aprile 2012”. Alla luce di quanto sopra e sulla base della documentazione prodotta, il lavoratore risulterebbe essere stato assente dal territorio nazionale per un periodo superiore a cinque anni, circostanza che potrebbe configurarsi come ottemperanza al provvedimento di espulsione. Si chiede, pertanto, a codesta Questura di valutare l’opportunità di esprimere un nuovo parere sulla posizione dell’interessato, tenuto conto degli elementi emersi ».
La Questura di Firenze, con nota del 16 aprile 2025, confermava nuovamente il proprio parere negativo, affermando che: « L’espulsione, sotto l’alias, è stata eseguita in data 12.4.2012, successivamente, in data 6.10.2012 lo straniero è stato condannato, dopo essere stato arrestato in flagranza di reato, a seguito di patteggiamento, dal tribunale in composizione monocratica di Firenze irrevocabile l’8.11.2012, per violazione dell’art. 13 comma 13 TUI. Non vi è prova della permanenza fuori dal territorio italiano dello straniero per un periodo superiore a cinque anni, non conoscendo la data effettiva di uscita dal T.N. ».
2. All’esito del procedimento, lo Sportello Unico emetteva dunque il provvedimento di revoca del nulla osta prot. -OMISSIS- del 16 maggio 2025, in quanto: « il lavoratore straniero non ha fornito adeguata prova di aver lasciato il Territorio Nazionale in seguito al menzionato decreto di espulsione e che l’inottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 citato ha come conseguenza, nel caso di specie, l’effetto ostativo al rilascio/mantenimento del nulla osta richiesto ».
3. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il cittadino straniero impugnava il succitato provvedimento di revoca chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base degli argomenti di censura di seguito esposti.
Il signor -OMISSIS- affermava di aver trascorso fuori dal territorio italiano un periodo superiore a cinque anni, con conseguente intervenuta cessazione, nei propri confronti, dell’efficacia ostativa al reingresso dell’ordine di espulsione del 21 maggio 2010, e comunque anche di quello conseguente alle vicende del 2012. Quanto a tali ultimi accadimenti, cui si riferiva la Questura di Firenze nel parere negativo del 16 aprile 2025, la stessa Amministrazione dava atto che l’espulsione ordinata il 21 maggio 2010 era stata eseguita il 12 aprile 2012. Nel contempo, a parere del ricorrente, risultava dimostrato che certamente-OMISSIS- aveva lasciato stabilmente l’Italia in data 28 novembre 2012, data di emissione della sentenza penale di non luogo a procedere del Tribunale di Firenze per il reato di inosservanza dell’ordine di espulsione, per il quale era stato condannato il 6 ottobre 2012, dopo essere stato arrestato in flagranza in Italia. La documentazione prodotta dallo straniero dimostrerebbe dunque che il -OMISSIS-, dopo il 28 novembre 2012, non rientrava in Italia prima del 17 agosto 2023, data di conseguimento del nuovo nulla osta.
3.1. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
4. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025, veniva accolta con ordinanza della sezione n. -OMISSIS-/2025, che disponeva altresì il deposito, da parte dell’Amministrazione resistente, di una documentata relazione sui fatti di causa.
L’Amministrazione ottemperava in data 17 ottobre 2025.
4.1. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
5. Il Collegio prende in esame il ricorso, ricostruendo in primis i fatti rilevanti ai fini della risoluzione della controversia.
5.1. Il signor-OMISSIS- risultava destinatario del decreto di espulsione emesso dalla Questura di Firenze in data 21 maggio 2010.
Dalle notizie del Ministero dell’Interno contenute nel documento n. 13 del fascicolo di parte ricorrente emerge che, in data 12 aprile 2012, lo straniero si trovava in Italia ed era sottoposto ad espulsione, in esecuzione dell’ordine del 21 maggio 2010.
In seguito (circostanza pacifica tra le parti) il cittadino extracomunitario veniva trovato in territorio italiano e arrestato in flagranza di reato, in data che non emerge dalla documentazione in atti, per violazione del divieto di reingresso scaturente dal decreto di espulsione del 2010, con l’alias -OMISSIS-.
Per tutta conseguenza il Tribunale di Firenze, in data 6 ottobre 2012, emetteva sentenza di « condanna per patteggiamento » (tanto risulta, letteralmente, dal documento del Ministero), non prodotta, ma pacificamente emessa ai sensi dell’art. 13 comma 13 D. Lgs. 286/1998, e dunque, per l’appunto, in relazione alla violazione del divieto di reingresso. In data 28 novembre 2012 il medesimo Tribunale di Firenze emetteva sentenza di « non doversi procedere », anch’essa non prodotta. Il ricorrente affermava che questa seconda sentenza era stata adottata ai sensi dell’art. 14 comma 5 septies D. Lgs. 286/1998, perché la Questura aveva comunicato al Tribunale l’avvenuta esecuzione del nuovo ordine di espulsione di cui alla sentenza del 6 ottobre 2012. L’Amministrazione non contestava specificamente il contenuto della sentenza descritto dalla parte ricorrente, dunque la circostanza può ritenersi provata ai sensi dell’art. 64 comma 2 c.p.a.
In virtù di quanto precede, la seconda espulsione del signor -OMISSIS- avrebbe dovuto avere luogo tra il 6 ottobre 2012 (condanna per violazione del divieto di reingresso) e il 28 novembre 2012 (non luogo a procedere per avvenuta espulsione). Della circostanza non vi è evidenza nelle informazioni del Ministero dell’Interno (documento n. 13 di parte ricorrente); tuttavia, in occasione dell’udienza pubblica di discussione, il difensore di parte ricorrente depositava la copia di un documento estratto dal sito di un’amministrazione albanese, che parrebbe in effetti dare atto dell’arrivo in Albania, in data 14 ottobre 2012, di un soggetto di sesso maschile chiamato -OMISSIS- -OMISSIS-, avente la stessa data di nascita del ricorrente (11 agosto 1988) e preveniente da RI (il documento era già stato versato nel fascicolo di causa il 5 gennaio 2026, ma la scansione risultava scarsamente leggibile). Il nome -OMISSIS- -OMISSIS- veniva utilizzato anche nei certificati (residenza, proprietà del veicolo) rilasciati dalle altre amministrazioni albanesi e presenti nel fascicolo di causa.
Può inoltre ritenersi certo che il ricorrente non si trovava in Italia all’inizio del 2017, atteso che l’8 e il 16 gennaio di tale anno il signor -OMISSIS- subiva due respingimenti alla frontiera da parte delle Autorità italiane, come attestato nel citato documento n. 13.
Vi è poi il certificato di residenza in Albania dal 2012 al 2017, nonché l’assenza di segnalazioni nel sistema SIS.
Dall’insieme degli elementi elencati, pur non risultando una prova diretta dell’assenza dell’odierno ricorrente dall’Italia per 5 anni dopo il 2012, può dirsi che la ricostruzione dei fatti del signor -OMISSIS- attinge al livello della verosimiglianza e della probabilità (“più probabile che non”). Peraltro, pressoché tutti gli elementi sopra descritti erano nella disponibilità dell’Amministrazione al tempo dell’adozione dell’atto impugnato nel presente giudizio.
D’altra parte il provvedimento di revoca emesso dalla Prefettura era basato sul presupposto di fatto costituito dalla presenza del signor-OMISSIS- in Italia, dal 2012 al 2023, per un periodo di tempo tale che lo stesso non avrebbe interrotto la sua permanenza sul territorio nazionale per un intervallo di almeno 5 anni, presupposto normativamente stabilito per ritenere ulteriormente impeditivo del rilascio del nulla osta il decreto di espulsione del 2010, eseguito nel 2012.
Orbene, a fronte dei plurimi elementi di prova sopra descritti e addotti dal ricorrente, l’Amministrazione dell’Interno nulla dimostrava circa la permanenza in Italia del signor -OMISSIS- nel periodo interessato, né contestava in alcun modo le risultanze documentali da costui versate nel fascicolo di causa, e prima ancora prodotte nel procedimento.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di revoca, viziato dal difetto di istruttoria e di motivazione, siccome fondato su fatti non provati e contraddetti da elementi di prova che, sia pure non completamente univoci ai fini della dimostrazione dell’assenza per almeno 5 anni del -OMISSIS- dall’Italia, non venivano in alcun modo contestati dalla parte resistente.
6. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
7. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES CA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
US AP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US AP | ES CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.