TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 01/04/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4273/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Pesaro il 09/12/2000 da:
ato il 13/07/1977 a PESARO (PU) Persona_1
E
nata il [...] a [...]-PONTICELLI (NA) Persona_2
Premesso:
- che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO:
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione personale pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 72/2024 del 22/01/2024;
che le parti hanno contratto matrimonio civile a Pesaro il 09/12/2000, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il [...], Per_3
maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente e nata a [...] Per_4
(RN) il 17/11/2010.
che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO
che le condizioni concordate e le clausole relative alle figlie non siano in contrasto con gli interessi delle stesse e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che l'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese compensate.
Deciso in data 30/03/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Pesaro il 09/12/2000 da:
ato il 13/07/1977 a PESARO (PU) Persona_1
E
nata il [...] a [...]-PONTICELLI (NA) Persona_2
Premesso:
- che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO:
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione personale pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 72/2024 del 22/01/2024;
che le parti hanno contratto matrimonio civile a Pesaro il 09/12/2000, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il [...], Per_3
maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente e nata a [...] Per_4
(RN) il 17/11/2010.
che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO
che le condizioni concordate e le clausole relative alle figlie non siano in contrasto con gli interessi delle stesse e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che l'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese compensate.
Deciso in data 30/03/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni