Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/04/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n.9088/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. DELL'ORCO ROSSELLA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 22/04/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 01°/12/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
2 Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU da pag.6 a pag.10 della sua relazione scritta)
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Dalle risultanze dell'esame obiettivo eseguito in sede di visita peritale e dalle documentazioni sanitarie in atti, si evince che la ricorrente è affetta da: trocoscoliosi del rachide, spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple lombari, collasso soma di L4, deficit visivo (scotoma arciforme occhio sx.), ipertensione arteriosa, incontinenza urinaria stabilizzata, obesità.
In sede di visita peritale si è accertato che la ricorrente è giunta a visita deambulando autonomamente con un certo impaccio per l'obesità e per la condizione di lombalgia cronica, quest'ultima evidenziata sia dai documenti in atti sia all'esame obiettivo della sottoscritta che ha accertato dolore alla digito- pressione sul tratto rachideo lombo-sacrale, tuttavia non si è riscontrata incapacità a deambulare autonomamente e neanche inacpacità ad eseguire i cambi posturali eseguiti anche essi con rallentamento per i motivi già evdenziati.
Infine proprio per avere contezza della capacità deambulatoria si
è somministrato il test di IN con risultato pari a 20/28 indicativo di soggetto deambulante a basso rischio cadute.
Per quanto attiene le condizioni cognitive, si è accertato che la ricorrente, è vigile, collaborante, consapevole dei motivi della visita cui è sottoposta, risponde alle domande inerenti l'anamnesi familiare, personale, e sanitaria, tant' è che la stessa riferisce che usa il deambulatore come aiuto nel camminare (deambulatore
3 prescritto dal medico il 31.1.2024 con piano riabilitativo Pt_2 allegato in atti, in assenza di autorizzazione e collaudo)
Pertanto, le ridette patologie comportano invalidità 100% in ultra-65enne dalla data della domanda amministrativa del 26.1.2024
e poiché non si sono riscontrate per quanto fin qui emerso disabilità tali da comportare incapacità a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, essendo la ricorrente in grado di deambulare come emerso in sede di visita peritale autonomamente e dal test di IN somministrato in tale sede con risultato pari a 20/28 (indicativo di soggetto deambulante a basso rischio cadute) si ritiene la stessa non abbisognevole della indennità di accompagnamento.
(…)
In data 1.11.2024 sono pervenute controdeduzioni da parte della difesa della ricorrente nelle quali si assume che la sottoscritta avrebbe redatto la perizia errando sulla valutazione della capacità deambulatoria della ricorrente in quanto nella bozza viene attestato che la stessa viene svolta in autonomia “piuttosto che riferire di una deambulazione ausiliata da deambulatore” e
Part
“trattasi di presidio regolarmente prescritto dalla su indicazione dello specialista in ortopedia” (cfr. referto visita ortopedica del 21.12.2023 e confermato da referto di visita geriatrica del 31.01.2024).
Si osserva che la difesa ha riportato in maniera confusa il contenuto dei due certificati indicati nelle sue osservazioni.
Infatti il certificato di visita ortopedica redatto da medico ortopedico, consiglia per “evidenti difficolta nella deambulazione l'uso del girello” ed è redatto da ortopedico privato e non da
Part specialista e non contiene, quindi, alcuna prescrizione del
Part deambulatore da parte di struttura pubblica .
Part Questa prescrizione è invece indicata nella visita geriatrica del 31.01.2024. ma la stessa è priva di autorizzazione da parte
Part della e tantomeno del collaudo dell'ausilio, provvedimenti indispensabili per riferire l'utilizzo dell'ausilio alla prescrizione della struttura pubblica.
4 Va, altresì, rilevato che il riferimento nelle osservazioni che i risultati dei tests ADL e IADL siano conseguenti alla ridotta capacità deambulatoria della ricorrente, è ininfluente, come in seguito si dimostrerà, in quanto non esiste collegamento e nesso alcuno nel caso de quo, poiché la capacità deambulatoria che è sufficientemente conservata non impatta in alcun modo sulle autonomie funzionali del soggetto.
Tanto è stato confermato nella stessa visita peritale della sottoscritta ove si accertava all'esame obiettivo una conservata e sufficiente capacità deambulatoria della ricorrente ovvero la capacità di movimento nel salire e scendere dal lettino, la capacità di eseguire i movimenti di abduzione ai gradi medi delle anche e dei movimenti in elevazione degli arti inferiori di circa la metà.
Tali riscontri obiettive sono confermati dai referti di esami strumentali in atti: RX colonna lombo sacrale del 9.3 e 11.7.2022.
e RX bacino e rachide lombo-sacrale del 24.1.2022, con referto di: coxartrosi bilaterale, ridotta l'ampiezza delle interlinee articolari coxofemorali…sostanzialmente conservata la morfologia delle teste femorali;
rachide L/S: lieve anterolistesi L4, in esiti di cedimento strutturale, ridotto in altezza anche il soma
D10, alterazioni spondiloartrosiche diffuse. Cfr Referto rx Anca dx 20.12.2021. : note di incipiente coxartrosi.
Pertanto è evidente dalla obiettività emergente e dai referti medici e dalla valutazione obiettiva eseguita in capo alla ricorrente che non sussistono gravi deficit motori-deambulatori che impattino sulle autonomie funzionali della ricorrente si da considerare la ricorrente abbisognevole della indennità di accompagnamento. Per tali ragioni si confermano le rassegnate conclusioni nella bozza di perizia».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni del difensore di parte ricorrente.
5 Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 22/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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