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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2269/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- SE DI Presidente
- RO Nocera Componente
- LE NT Componente ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. R.G. 2269/2025 V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Domenico Rinaldi;
e
( ), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2
Avv. Domenico Rinaldi;
coniugi separati consensualmente giusta sentenza del Tribunale di Bari n. 468/2024 pubblicata in data 09.08.2024, non impugnata;
esaminato il ricorso proposto in data 29.04.2025 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 1 di 2 R.G. 2269/2025 V.G.
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse del figlio;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3
n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma
II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese di lite, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile celebrato in Casamassima (BA) in data
07.02.2017 tra [Wedza (Zimbabwe), 02.01.1985] e Parte_1
[Bari, 04.11.1989] e iscritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune di Casamassima
(BA) al n. 2, parte I, anno 2017;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele NT SE DI
Il Giudice estensore Emanuele NT
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- SE DI Presidente
- RO Nocera Componente
- LE NT Componente ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. R.G. 2269/2025 V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Domenico Rinaldi;
e
( ), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2
Avv. Domenico Rinaldi;
coniugi separati consensualmente giusta sentenza del Tribunale di Bari n. 468/2024 pubblicata in data 09.08.2024, non impugnata;
esaminato il ricorso proposto in data 29.04.2025 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 1 di 2 R.G. 2269/2025 V.G.
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse del figlio;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3
n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma
II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese di lite, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile celebrato in Casamassima (BA) in data
07.02.2017 tra [Wedza (Zimbabwe), 02.01.1985] e Parte_1
[Bari, 04.11.1989] e iscritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune di Casamassima
(BA) al n. 2, parte I, anno 2017;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele NT SE DI
Il Giudice estensore Emanuele NT
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