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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/09/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott.ssa Loredana De Franco Presidente rel.
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 2585/2024, trattenuta in decisione in data 17/07/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. CARLO ESBARDO;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. RICCARDO MANFREDI;
Controparte_1
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi chiedono dichiararsi scioglimento del matrimonio contratto in Cosenza (CS) in data
18/12/2015.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Con sentenza n.363/2024 del 17/02/2024, emessa nel corso del presente giudizio e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione consente di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, prendersi atto della comune volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni dagli stessi concordate nei termini di cui al ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Presidente est.
Loredana De Franco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott.ssa Loredana De Franco Presidente rel.
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 2585/2024, trattenuta in decisione in data 17/07/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. CARLO ESBARDO;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. RICCARDO MANFREDI;
Controparte_1
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi chiedono dichiararsi scioglimento del matrimonio contratto in Cosenza (CS) in data
18/12/2015.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Con sentenza n.363/2024 del 17/02/2024, emessa nel corso del presente giudizio e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione consente di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, prendersi atto della comune volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni dagli stessi concordate nei termini di cui al ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Presidente est.
Loredana De Franco