Articolo 33 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 41 bisArticolo 32
Versione
24 agosto 1975
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Versione
10 novembre 2018
Art. 33. (( (Isolamento) )) (( .

1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo e' ammesso:
a) quando e' prescritto per ragioni sanitarie;
b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune;
c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il provvedimento dell'autorita' giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell'isolamento.
2. Il regolamento specifica le modalita' di esecuzione dell'isolamento.
3. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.
4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati. ))
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
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