Versione
24 agosto 1975
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10 novembre 2018
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Art. 33. (( (Isolamento) )) (( .
1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo e' ammesso:
a) quando e' prescritto per ragioni sanitarie;
b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune;
c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il provvedimento dell'autorita' giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell'isolamento.
2. Il regolamento specifica le modalita' di esecuzione dell'isolamento.
3. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.
4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati. ))
1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo e' ammesso:
a) quando e' prescritto per ragioni sanitarie;
b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune;
c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il provvedimento dell'autorita' giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell'isolamento.
2. Il regolamento specifica le modalita' di esecuzione dell'isolamento.
3. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.
4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati. ))
Commentari • 7
- 1. Consulta boccia le questioniBiarella Laura · https://www.diritto.it/ · 20 marzo 2026 · 5.6854553
Con la sentenza n. 31 depositata il 17 marzo 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sulla legittimità degli articoli 33, 39 e 40 della legge n. 354/1975 in materia di isolamento disciplinare. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2022, n. 10392Provvedimento: […] Il ventesimo motivo sull'art. 72 cod. pen. è inammissibile. È manifestamente infondata la questione dell'abrogazione, eventualmente implicita, dell'art. 72 cod. pen. ad opera dell'art. 33 legge n. 354 del 1975, poiché nessuna abrogazione è stata disposta, né può ipotizzarsi un tale fenomeno implicito in considerazione del diverso ambito applicativo delle due disposizioni. […]Leggi di più...
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