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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/12/2025, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2770/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Rossini e Raffele Parte_1
Carrano, come da procura in atti;
ATTRICE E
, rappresentato e difeso dall' avv. Marco De Controparte_1
Felice, come da procura in atti;
CONVENUTO NONCHE'
, rappresentata e difesa dall' avv. Marco De Controparte_2
Felice, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 2.12.2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.05.2015 la Parte_1 conveniva in giudizio il esponendo di aver
[...] Controparte_1 intrattenuto per oltre venti anni rapporti bancari con la Controparte_3
, poi divenuta e specificamente il conto
[...] Controparte_1 corrente ordinario affidato n. 3048029/01/17 e collegati conti anticipi e accessori, le cui competenze venivano girocontate sul conto corrente ordinario. L'attrice lamentava che la banca, nel corso di detti rapporti, aveva indebitamente contabilizzato voci passive non dovute, in quanto non previste in contratto e in violazione di norme imperative. In particolare deduceva che erano non dovute le somme contabilizzate a titolo di interessi ultralegali e anatocistici, di commissione di massimo scoperto, di valute virtuali indebitamente antergate e postergate. Aggiungeva che con raccomandata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 postale del 27/30 giugno 2005 essa attrice aveva contestato le illegittimità compiute dalla banca con addebiti non dovuti, interrompendo il termine di prescrizione decennale. Inoltre allegava che sul conto sarebbero stati sistematicamente girocontati interessi passivi e competenze dei connessi conti anticipi e che tale pratica era però illegittima in assenza di specifica autorizzazione da parte del correntista e perché le competenze e gli interessi da tali conti derivate non erano nè determinati né determinabili, attesa l'assenza dei relativi contratti. La società attrice domandava, quindi, la ricostruzione secondo legittimità dei conti, affermando che “fino all' 1 gennaio 1994 (entrata in vigore del TUB) la Banca ha, more solito, applicato le c.d. "Norme Bancarie Uniformi", e specificamente l'art. 7 delle stesse contenente il rinvio alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza": ma “siffatta clausola è pacificamente nulla, e lo era, ai sensi degli artt. 1283, 1418 e 1345 cod. civ., già anteriormente all'entrata in vigore non solo del D.Lgs. 385/93 ma anche della L. 154/92, sancente espressamente la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi;
” affermava, poi, che “Né all'indomani dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 385/1993 -1/1/94- l'attrice ha stipulato contratto valido, richiesto ad substantiam dalla legge, con la completa indicazione delle condizioni economiche negoziali che, pertanto, sono state ancora illegittimamente applicate”. Concludeva che il rapporto di conto corrente sarebbe stato estinto il 18.06.2003 a saldo zero. Per tali motivi chiedeva al giudice di dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente n. 3048029/01/17 e dei collegati conti anticipazione, intercorsi con la convenuta banca, in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultra legali determinati con rinvio agli usi, ovvero unilateralmente determinati contro legem, alle valute c.c.d.d. virtuali, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325,1346,1418 e 1419 c.c., e all'illegittimo addebito sul conto corrente principale di competenze di altri conti;
dichiarare conseguentemente dovuti, senza alcuna capitalizzazione, ratione temporis, i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. e, di poi, i tassi b.o.t. ex art. 117, comma 7; accertare l'eventuale applicazione ai rapporti de quibus di tassi di interessi usuari ai sensi della L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inesigibilità da parte della Banca degli interessi riscossi disapplicandoli per la loro usurarietà; accertare, per tutto quanto innanzi, il saldo legittimo e condannare la banca al pagamento, in favore dell'attrice, delle somme di cui la stessa dovesse risultare debitrice a seguito della ricostruzione secondo legittimità del conto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 corrente de quo, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo e con anatocismo dalla domanda giudiziale. In via istruttoria chiedeva disporre ctu contabile. Costituitosi in giudizio, il evidenziava che il Controparte_1 rapporto bancario oggetto di domanda si era estinto con la , nel CP_4 giugno 2003, mentre la cessione del ramo d'azienda in favore del CP_1 era avvenuta nel 2008 (atto 29.10.2008 per notaio rep.
[...] Per_1
52317 – in G.U. Foglio Inserz. n. 150 del 20.12.2008, pagg. 53 e segg.). Evidenziava che il conto corrente dell'attrice si era estinto in data 18.05.2003 a saldo zero, per cui, la posizione dell'attrice, essendo estinta, non emergeva dalle scritture contabili all'atto della cessione, né il debito, al momento della cessione, aveva requisiti di certezza e liquidità, atteso che esso cessionario comunque non era conoscenza né dell'an e né del quantum. Per tali motivi eccepiva la carenza di legittimazione passiva di esso Il Controparte_1 eccepiva poi la prescrizione dell'azione, essendo trascorsi Controparte_1 più di dieci anni tra la chiusura del conto corrente e la notificata della domanda con raccomandata giudiziaria del 14.05.15. Rilevava che alla lettera racc.ta a.r. del 27/30 giugno 2005 non poteva attribuirsi alcun effetto interruttivo, sia perché non era indirizzata all'istituto convenuto, sia perché mancava la prova dell'avvenuta ricezione, anche perché la spedizione della raccomandata non indicava che la stessa prevedesse l'avviso di ricezione. Aggiungeva che il contenuto della predetta lettera non aveva efficacia ai fini interruttivi della prescrizione, in assenza di una richiesta di ripetizione somme e del quantum in relazione alle singole voci passive contestate e tal fine riportava il contenuto della stessa: “Il sottoscritto in Controparte_5 qualità di amministratore della società Edil Cadi s.r.l.. facendo seguito ai colloqui intercorsi con la presente formalmente contesta i conteggi da voi predisposti fino alla chiusura del, conto in oggetto. In particolare facendo riferimento al tasso di interesse applicato, alia modalità di calcolo degli interessi (capitalizzazione trimestrali degli interessi passivi) e alle spese siano essi riferiti all' estratto conto finale siano essi riferiti ai vari calcoli trimestrali degli anni pregressi. Restiamo in attesa di un vostro pronto riscontro, l'occasione ci è gradita per formularvi distinti saluti”. Riguardo al merito della domanda attore, il allegava di nulla conoscere del rapporto Controparte_1 intrattenuto tra la società attrice e la e con Controparte_6 eventuali successori. Eccepiva, poi, la nullità della domanda ex art.164 c.p.c. per assoluta indeterminatezza e genericità dell'oggetto e deduceva l'infondatezza della stessa per mancanza di prove, per cui, in ogni caso, ne chiedeva il rigetto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 All'esito delle deduzioni del l'attrice, prendendo atto Controparte_1 dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_1
depositando il verbale di mediazione negativo, chiedeva al giudice di
[...] essere autorizzata alla chiamata in causa di Con Controparte_2 ordinanza del 22.08.2016 il giudice autorizzava la chiamava in causa di detta banca, assegnando a parte attrice termine fino al 30.10.16 per la notifica della stessa e fissando l'udienza di comparizione del 16.3.17. In data 15.03.2017 si costituiva tardivamente la Controparte_2 quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento del procedimento di mediazione, obbligatorio per legge, l'intempestività della notifica della chiamata in causa, la mancanza della procura alle liti, la propria carenza di legittimazione passiva, la nullità della domanda ex art.164 cpc., per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, la mancanza di prova della domanda, anche per mancata produzione dei contratti bancari conclusi con la banca originaria, chiedendo di essere estromessa dal giudizio e comunque di rigettare nel merito la domanda. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il precedente giudice assegnatario non accoglieva la richiesta di ctu contabile. Successivamente, mutato il giudice, questi avanzava alle parti una proposta conciliativa, che accolta dalla banca chiamata in causa, non veniva accolta dall'attrice. Quindi, disposta ed espletata una ctu contabile, fissata l'udienza di discussione, all'esito della stessa la causa veniva decisa. La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione nei confronti della sola Controparte_2
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della domanda attorea, in quanto sufficientemente determinata in fatto e in diritto sia nella causa petendi che nel petitum, tanto è vero che sia la convenuta che la chiamata in causa si sono difese in modo completo. Quanto alla legittimazione passiva, risulta fondata l'eccezione sollevata dal atteso che il rapporto bancario oggetto di domanda si era Controparte_1 estinto con la nel giugno 2003, mentre la cessione del ramo CP_4
d'azienda in favore del era avvenuta nel 2008 (atto Controparte_1
29.10.2008 per notaio rep. 52317 – in G.U. Foglio Inserz. n. 150 Per_1 del 20.12.2008, pagg. 53 e segg.), quando il conto corrente dell'attrice si era già estinto in data 18.05.2003. Quindi è la banca Controparte_2 legittimata in relazione alla domanda di ripetizione dell'indebito dell'attrice. Invero, come emerge dalla documentazione contabile agli atti, il rapporto è sorto presso l'allora per poi proseguire Controparte_6
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 con la a seguito della fusione per incorporazione dei due istituti, CP_4 avvenuta nel maggio 2001. Successivamente, con atto del 28/12/2006 – rep.109.563 racc. 17.118, ha incorporato per fusione il Controparte_7
assumendo la nuova denominazione di Controparte_8 Controparte_2
[...]
La domanda attorea va dunque rigettata nei confronti del convenuto
Controparte_1
Riguardo alle eccezioni preliminari sollevate dal Controparte_2 va disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, in quanto ha ritualmente depositato Parte_1 telematicamente il verbale di mediazione negativo. Vanno disattese anche le eccezioni di intempestività della notifica e di mancanza di procura alle liti, in quanto la notifica della chiamata in causa è avvenuta tempestivamente il 26.10.2016, rispettando il termine fissato dal giudice del 30.10.2016. Quanto alla procura, il mandato alle liti di Parte_1 autorizzava espressamente la chiamata di terzi in causa, e la menzione di
[...] una procura in calce all'atto di chiamata in causa era un mero refuso, del tutto irrilevante. Riguardo al merito della domanda, giova premettere che nei giudizi aventi ad oggetto l'azione di ripetizione dell'indebito bancario, l'onere della prova per il cliente della banca è adempiuto con la produzione della contabilità bancaria (estratti conto), dalla quale desumere la contabilizzazione di voci passive non previste da valide clausole contrattuali (interessi ultralegali, commissioni, spese, giorni valuta) o contrarie a norme inderogabili di legge (a volte solo a decorrere da una certa data) come per gli interessi anatocistici, gli interessi usurari, le commissioni di massico scoperto. Gli estratti conto possono essere prodotti anche in parte, atteso che in tal caso gli importi addebitati illegittimamente saranno accertati limitatamente ai periodi per i quali sono stati prodotti. Non è onere del correntista produrre contratti scritti, segnatamente quanto allega di non averli mai sottoscritti o di non averli ottenuti dalla banca nonostante la richiesta ex art. 119 Tub, bastando l'allegazione dello svolgimento del rapporto bancario come risultante dagli estratti conto. E' onere della banca produrre i contratti per dimostrare la legittima contabilizzazione delle voci passive addebitate al cliente come risultanti dagli estratti conto. Inoltre, solo se la banca agisce in riconvenzionale per l'eventuale pagamento del saldo finale del rapporto di conto corrente, è onere della banca dimostrare il formarsi del saldo finale con la produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla fine.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 Ciò premesso, riguardo al conto corrente oggetto del presente giudizio, sulla base della documentazione prodotta, il ctu dott. ha Persona_2 correttamente analizzato e ricostruito il rapporto di conto corrente e i collegati conti accessori, con motivazioni condivisibili in fatto e in diritto, che questo giudice qui richiama integralmente per quanto di ragione. In particolare questo giudice condivide quanto motivato dal ctu in ordine alla mancanza di contratti scritti, di cui l'attrice asseriva la mancata sottoscrizione nella forma scritta come per legge, la mancanza di rimesse solutorie prescritte, alla presenza sin dall'inizio di affidamenti di fatto sul conto corrente, alla assenza di claudole scritte per interessi ultralegali, alla mancanza di usurarietà sia originaria che sopravventa, alla mancanza di clausole anatocistiche e di clausole di commissioni di massimo scoperto, alla necessità di applicare i giorni valuta reali in mancanza di diverse pattuizioni scritte. Riguardo all'eccezione di prescrizione decennale, come già evidenziato con l'ordinanza resa da questo giudice in data 5.12.2024, essa non risulta sollevata dalla ma dal solo del Controparte_2 Controparte_1 quale si è accertata la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea. D'altra parte, l' costituendosi tardivamente il Controparte_2 giorno prima dell'udienza di comparizione, non avrebbe potuto sollevare validamente detta eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito e se l'avesse sollevata, l'eccezione sarebbe stata dichiarata inammissibile. In ogni caso, in assenza di produzione di un contratto scritto di apertura di credito, le rimesse dell'attrice non potevano in ogni caso essere qualificate come solutorie. Invero la mancata produzione di contratti scritti di apertura di credito relativamente alla fase iniziale del rapporto di conto corrente, non esclude che nella specie vi sia stato sin dall'inizio un rapporto di apertura di credito tra le parti, vale a dire il c.d. fido di fatto, ovvero l'autorizzazione ad uno sconfinamento concesso alla correntista, analogo ad un'apertura di credito non regolata, ma costantemente tollerata, pur in assenza di un documento contrattuale. Invero l'attrice ha correttamente dedotto che il conto è stato costantemente affidato dall'inizio e per tutta la durata del rapporto, con la banca che ha consentito alla correntista un saldo passivo entro soglie di fido variabili nel tempo, come pure desunte dal ctu dall'analisi degli estratti conto. Durante detto rapporto di apertura di credito di fatto, la banca non ha mai intimato il rientro né ha assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazioni a sofferenza presso la AL Rischi IN (doverosa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 soprattutto in assenza di fido), applicando le commissione di massimo scoperto e differenziando la misura degli interessi passivi tra quelli infrafido ed extrafido, senza mai avanzare richieste di garanzie ulteriori per l'aumentare dello scoperto bancario consentito. Il quadro probatorio documentale consente, pertanto, di ritenere accertata la stipula per facta concludentia di contratti di apertura di credito. D'altra parte la mancanza di un contratto di apertura di credito in forma scritta durante i primi anni del rapporto di c/c non può ricadere a vantaggio della banca, atteso che le norme sulla forma dei contratti bancari sono norme a protezione della parte debole del rapporto contrattuale, vale a dire del cliente della banca e quindi la violazione delle stesse non può risolversi in un vantaggio per la convenuta (art. 127 comma 2 tub). Non a caso si parla di c.d. nullità relative di protezione (cfr. Cass. S.U. 26242/2014). La tesi difensiva della banca, inoltre, non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale che ha statuito che con riferimento al correntista che agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi e commissioni non dovute, il termine di prescrizione decennale cui l'azione di ripetizione è soggetta, decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto sul quale gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti solo alla chiusura del conto corrente il dare/avere tra le parti diviene esigibile, per cui da detta data decorre la prescrizione per l'azione di ripetizione dell'indebito ( Cass. SS.UU. n. 24418/2010). Ciò premessso, il ctu con approfondita e logicamente motivata relazione di consulenza, rispondente al quesito dato dal sottoscritto giudicante, ha proceduto correttamente alla ricostruzione dei rapporti dei conti dedotti in giudizio, nei limiti degli estratti conti prodotti dall'attrice. Le conclusioni della relazione di consulenza sono in linea con la mancata produzione di contratti da parte della banca chiamata in causa, che aveva l'interesse a produrli, incombendo sulla stessa l'onere della prova dei fatti impeditivi della domanda di ripetizione dell'indebito attorea e quindi a provare che la contabilità della banca era conforme alle clausole contrattuali e alle norma imperative di legge. Mancando i contratti di conto corrente e di apertura di credito, correttamente il ctu ha applicato i tassi al saggio legale, dovendosi quindi accogliere, tra le due ipotesi conclusive esposte dal ctu, la seconda ipotesi, escludendo peraltro la capitalizzazione degli interessi, le commissioni di massimo scoperto, gli effetti dei giorni valuta non reali. Il ctu ha anche
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 correttamente evidenziato che per i rapporti accessori gli interessi e competenze venivano girocontati sul rapporto ci conto corrente principale, pertanto ha correttamente addebitato competenze ed interessi ricalcolati per i conti anticipi, ricostruendo detti rapporti sulla base degli estratti conto prodotti dall'attrice, depurandoli dalle voci passive non previste con contratto scritto o perché violative di norme imperative di legge. Il ctu ha rideterminato il saldo reale per il c/c oggetto di domanda alla data di chiusura del rapporto, includendo i valori dati dai ricalcoli relativi anche ai conti anticipi, per cui risulta a favore della correntista, in luogo del saldo finale riportato dalla contabilità bancaria alla stessa data, quello dell'importo di lire 98.249.833 pari ad euro 50.741,80 va, quindi, condannata alla restituzione ex art. Controparte_9
2033 c.c. in favore dell'attrice della somma di euro 50.741,80. A tale importo da restituire dalla banca, vanno aggiunti gli interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (chiamata in causa notificata in data 26.10.2016) fino all'effettivo soddisfo, atteso che non è configurabile la male fede della banca (art. 2033 c.c.), in quanto durante il rapporto bancario la correntista non ha mai contestato gli estratti conto, né segnalato somme non dovute o clausole nulle. Le spese di giudizio vanno poste a carico della banca chiamata in causa soccombente, con liquidazione che tiene conto del valore della causa tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio con il
[...]
che comunque è stato parte in passato del gruppo bancario a Controparte_1 cui faceva capo il rapporto dedotto in giudizio, pur essendo privo, alla data della domanda, della legittimazione passiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda attorea nei confronti del convenuto Controparte_1
e compensa le spese di giudizio tra dette parti
[...]
2) Accoglie la domanda attorea nei confronti della chiamata in causa e per l'effetto condanna la al pagamento in favore della Controparte_2 società attrice della somma di euro 50.741,80 oltre interessi legali moratori dal 26.10.2016 fino all'effettivo soddisfo 1) Condanna la al pagamento in favore dell'attrice Controparte_2 delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 difesa, oltre rimborso di contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari Così deciso in data 3.12.2025
Il Giudice - dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Rossini e Raffele Parte_1
Carrano, come da procura in atti;
ATTRICE E
, rappresentato e difeso dall' avv. Marco De Controparte_1
Felice, come da procura in atti;
CONVENUTO NONCHE'
, rappresentata e difesa dall' avv. Marco De Controparte_2
Felice, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 2.12.2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.05.2015 la Parte_1 conveniva in giudizio il esponendo di aver
[...] Controparte_1 intrattenuto per oltre venti anni rapporti bancari con la Controparte_3
, poi divenuta e specificamente il conto
[...] Controparte_1 corrente ordinario affidato n. 3048029/01/17 e collegati conti anticipi e accessori, le cui competenze venivano girocontate sul conto corrente ordinario. L'attrice lamentava che la banca, nel corso di detti rapporti, aveva indebitamente contabilizzato voci passive non dovute, in quanto non previste in contratto e in violazione di norme imperative. In particolare deduceva che erano non dovute le somme contabilizzate a titolo di interessi ultralegali e anatocistici, di commissione di massimo scoperto, di valute virtuali indebitamente antergate e postergate. Aggiungeva che con raccomandata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 postale del 27/30 giugno 2005 essa attrice aveva contestato le illegittimità compiute dalla banca con addebiti non dovuti, interrompendo il termine di prescrizione decennale. Inoltre allegava che sul conto sarebbero stati sistematicamente girocontati interessi passivi e competenze dei connessi conti anticipi e che tale pratica era però illegittima in assenza di specifica autorizzazione da parte del correntista e perché le competenze e gli interessi da tali conti derivate non erano nè determinati né determinabili, attesa l'assenza dei relativi contratti. La società attrice domandava, quindi, la ricostruzione secondo legittimità dei conti, affermando che “fino all' 1 gennaio 1994 (entrata in vigore del TUB) la Banca ha, more solito, applicato le c.d. "Norme Bancarie Uniformi", e specificamente l'art. 7 delle stesse contenente il rinvio alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza": ma “siffatta clausola è pacificamente nulla, e lo era, ai sensi degli artt. 1283, 1418 e 1345 cod. civ., già anteriormente all'entrata in vigore non solo del D.Lgs. 385/93 ma anche della L. 154/92, sancente espressamente la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi;
” affermava, poi, che “Né all'indomani dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 385/1993 -1/1/94- l'attrice ha stipulato contratto valido, richiesto ad substantiam dalla legge, con la completa indicazione delle condizioni economiche negoziali che, pertanto, sono state ancora illegittimamente applicate”. Concludeva che il rapporto di conto corrente sarebbe stato estinto il 18.06.2003 a saldo zero. Per tali motivi chiedeva al giudice di dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente n. 3048029/01/17 e dei collegati conti anticipazione, intercorsi con la convenuta banca, in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultra legali determinati con rinvio agli usi, ovvero unilateralmente determinati contro legem, alle valute c.c.d.d. virtuali, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325,1346,1418 e 1419 c.c., e all'illegittimo addebito sul conto corrente principale di competenze di altri conti;
dichiarare conseguentemente dovuti, senza alcuna capitalizzazione, ratione temporis, i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. e, di poi, i tassi b.o.t. ex art. 117, comma 7; accertare l'eventuale applicazione ai rapporti de quibus di tassi di interessi usuari ai sensi della L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inesigibilità da parte della Banca degli interessi riscossi disapplicandoli per la loro usurarietà; accertare, per tutto quanto innanzi, il saldo legittimo e condannare la banca al pagamento, in favore dell'attrice, delle somme di cui la stessa dovesse risultare debitrice a seguito della ricostruzione secondo legittimità del conto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 corrente de quo, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo e con anatocismo dalla domanda giudiziale. In via istruttoria chiedeva disporre ctu contabile. Costituitosi in giudizio, il evidenziava che il Controparte_1 rapporto bancario oggetto di domanda si era estinto con la , nel CP_4 giugno 2003, mentre la cessione del ramo d'azienda in favore del CP_1 era avvenuta nel 2008 (atto 29.10.2008 per notaio rep.
[...] Per_1
52317 – in G.U. Foglio Inserz. n. 150 del 20.12.2008, pagg. 53 e segg.). Evidenziava che il conto corrente dell'attrice si era estinto in data 18.05.2003 a saldo zero, per cui, la posizione dell'attrice, essendo estinta, non emergeva dalle scritture contabili all'atto della cessione, né il debito, al momento della cessione, aveva requisiti di certezza e liquidità, atteso che esso cessionario comunque non era conoscenza né dell'an e né del quantum. Per tali motivi eccepiva la carenza di legittimazione passiva di esso Il Controparte_1 eccepiva poi la prescrizione dell'azione, essendo trascorsi Controparte_1 più di dieci anni tra la chiusura del conto corrente e la notificata della domanda con raccomandata giudiziaria del 14.05.15. Rilevava che alla lettera racc.ta a.r. del 27/30 giugno 2005 non poteva attribuirsi alcun effetto interruttivo, sia perché non era indirizzata all'istituto convenuto, sia perché mancava la prova dell'avvenuta ricezione, anche perché la spedizione della raccomandata non indicava che la stessa prevedesse l'avviso di ricezione. Aggiungeva che il contenuto della predetta lettera non aveva efficacia ai fini interruttivi della prescrizione, in assenza di una richiesta di ripetizione somme e del quantum in relazione alle singole voci passive contestate e tal fine riportava il contenuto della stessa: “Il sottoscritto in Controparte_5 qualità di amministratore della società Edil Cadi s.r.l.. facendo seguito ai colloqui intercorsi con la presente formalmente contesta i conteggi da voi predisposti fino alla chiusura del, conto in oggetto. In particolare facendo riferimento al tasso di interesse applicato, alia modalità di calcolo degli interessi (capitalizzazione trimestrali degli interessi passivi) e alle spese siano essi riferiti all' estratto conto finale siano essi riferiti ai vari calcoli trimestrali degli anni pregressi. Restiamo in attesa di un vostro pronto riscontro, l'occasione ci è gradita per formularvi distinti saluti”. Riguardo al merito della domanda attore, il allegava di nulla conoscere del rapporto Controparte_1 intrattenuto tra la società attrice e la e con Controparte_6 eventuali successori. Eccepiva, poi, la nullità della domanda ex art.164 c.p.c. per assoluta indeterminatezza e genericità dell'oggetto e deduceva l'infondatezza della stessa per mancanza di prove, per cui, in ogni caso, ne chiedeva il rigetto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 All'esito delle deduzioni del l'attrice, prendendo atto Controparte_1 dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_1
depositando il verbale di mediazione negativo, chiedeva al giudice di
[...] essere autorizzata alla chiamata in causa di Con Controparte_2 ordinanza del 22.08.2016 il giudice autorizzava la chiamava in causa di detta banca, assegnando a parte attrice termine fino al 30.10.16 per la notifica della stessa e fissando l'udienza di comparizione del 16.3.17. In data 15.03.2017 si costituiva tardivamente la Controparte_2 quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento del procedimento di mediazione, obbligatorio per legge, l'intempestività della notifica della chiamata in causa, la mancanza della procura alle liti, la propria carenza di legittimazione passiva, la nullità della domanda ex art.164 cpc., per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, la mancanza di prova della domanda, anche per mancata produzione dei contratti bancari conclusi con la banca originaria, chiedendo di essere estromessa dal giudizio e comunque di rigettare nel merito la domanda. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il precedente giudice assegnatario non accoglieva la richiesta di ctu contabile. Successivamente, mutato il giudice, questi avanzava alle parti una proposta conciliativa, che accolta dalla banca chiamata in causa, non veniva accolta dall'attrice. Quindi, disposta ed espletata una ctu contabile, fissata l'udienza di discussione, all'esito della stessa la causa veniva decisa. La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione nei confronti della sola Controparte_2
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della domanda attorea, in quanto sufficientemente determinata in fatto e in diritto sia nella causa petendi che nel petitum, tanto è vero che sia la convenuta che la chiamata in causa si sono difese in modo completo. Quanto alla legittimazione passiva, risulta fondata l'eccezione sollevata dal atteso che il rapporto bancario oggetto di domanda si era Controparte_1 estinto con la nel giugno 2003, mentre la cessione del ramo CP_4
d'azienda in favore del era avvenuta nel 2008 (atto Controparte_1
29.10.2008 per notaio rep. 52317 – in G.U. Foglio Inserz. n. 150 Per_1 del 20.12.2008, pagg. 53 e segg.), quando il conto corrente dell'attrice si era già estinto in data 18.05.2003. Quindi è la banca Controparte_2 legittimata in relazione alla domanda di ripetizione dell'indebito dell'attrice. Invero, come emerge dalla documentazione contabile agli atti, il rapporto è sorto presso l'allora per poi proseguire Controparte_6
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 con la a seguito della fusione per incorporazione dei due istituti, CP_4 avvenuta nel maggio 2001. Successivamente, con atto del 28/12/2006 – rep.109.563 racc. 17.118, ha incorporato per fusione il Controparte_7
assumendo la nuova denominazione di Controparte_8 Controparte_2
[...]
La domanda attorea va dunque rigettata nei confronti del convenuto
Controparte_1
Riguardo alle eccezioni preliminari sollevate dal Controparte_2 va disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, in quanto ha ritualmente depositato Parte_1 telematicamente il verbale di mediazione negativo. Vanno disattese anche le eccezioni di intempestività della notifica e di mancanza di procura alle liti, in quanto la notifica della chiamata in causa è avvenuta tempestivamente il 26.10.2016, rispettando il termine fissato dal giudice del 30.10.2016. Quanto alla procura, il mandato alle liti di Parte_1 autorizzava espressamente la chiamata di terzi in causa, e la menzione di
[...] una procura in calce all'atto di chiamata in causa era un mero refuso, del tutto irrilevante. Riguardo al merito della domanda, giova premettere che nei giudizi aventi ad oggetto l'azione di ripetizione dell'indebito bancario, l'onere della prova per il cliente della banca è adempiuto con la produzione della contabilità bancaria (estratti conto), dalla quale desumere la contabilizzazione di voci passive non previste da valide clausole contrattuali (interessi ultralegali, commissioni, spese, giorni valuta) o contrarie a norme inderogabili di legge (a volte solo a decorrere da una certa data) come per gli interessi anatocistici, gli interessi usurari, le commissioni di massico scoperto. Gli estratti conto possono essere prodotti anche in parte, atteso che in tal caso gli importi addebitati illegittimamente saranno accertati limitatamente ai periodi per i quali sono stati prodotti. Non è onere del correntista produrre contratti scritti, segnatamente quanto allega di non averli mai sottoscritti o di non averli ottenuti dalla banca nonostante la richiesta ex art. 119 Tub, bastando l'allegazione dello svolgimento del rapporto bancario come risultante dagli estratti conto. E' onere della banca produrre i contratti per dimostrare la legittima contabilizzazione delle voci passive addebitate al cliente come risultanti dagli estratti conto. Inoltre, solo se la banca agisce in riconvenzionale per l'eventuale pagamento del saldo finale del rapporto di conto corrente, è onere della banca dimostrare il formarsi del saldo finale con la produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla fine.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 Ciò premesso, riguardo al conto corrente oggetto del presente giudizio, sulla base della documentazione prodotta, il ctu dott. ha Persona_2 correttamente analizzato e ricostruito il rapporto di conto corrente e i collegati conti accessori, con motivazioni condivisibili in fatto e in diritto, che questo giudice qui richiama integralmente per quanto di ragione. In particolare questo giudice condivide quanto motivato dal ctu in ordine alla mancanza di contratti scritti, di cui l'attrice asseriva la mancata sottoscrizione nella forma scritta come per legge, la mancanza di rimesse solutorie prescritte, alla presenza sin dall'inizio di affidamenti di fatto sul conto corrente, alla assenza di claudole scritte per interessi ultralegali, alla mancanza di usurarietà sia originaria che sopravventa, alla mancanza di clausole anatocistiche e di clausole di commissioni di massimo scoperto, alla necessità di applicare i giorni valuta reali in mancanza di diverse pattuizioni scritte. Riguardo all'eccezione di prescrizione decennale, come già evidenziato con l'ordinanza resa da questo giudice in data 5.12.2024, essa non risulta sollevata dalla ma dal solo del Controparte_2 Controparte_1 quale si è accertata la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea. D'altra parte, l' costituendosi tardivamente il Controparte_2 giorno prima dell'udienza di comparizione, non avrebbe potuto sollevare validamente detta eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito e se l'avesse sollevata, l'eccezione sarebbe stata dichiarata inammissibile. In ogni caso, in assenza di produzione di un contratto scritto di apertura di credito, le rimesse dell'attrice non potevano in ogni caso essere qualificate come solutorie. Invero la mancata produzione di contratti scritti di apertura di credito relativamente alla fase iniziale del rapporto di conto corrente, non esclude che nella specie vi sia stato sin dall'inizio un rapporto di apertura di credito tra le parti, vale a dire il c.d. fido di fatto, ovvero l'autorizzazione ad uno sconfinamento concesso alla correntista, analogo ad un'apertura di credito non regolata, ma costantemente tollerata, pur in assenza di un documento contrattuale. Invero l'attrice ha correttamente dedotto che il conto è stato costantemente affidato dall'inizio e per tutta la durata del rapporto, con la banca che ha consentito alla correntista un saldo passivo entro soglie di fido variabili nel tempo, come pure desunte dal ctu dall'analisi degli estratti conto. Durante detto rapporto di apertura di credito di fatto, la banca non ha mai intimato il rientro né ha assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazioni a sofferenza presso la AL Rischi IN (doverosa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 soprattutto in assenza di fido), applicando le commissione di massimo scoperto e differenziando la misura degli interessi passivi tra quelli infrafido ed extrafido, senza mai avanzare richieste di garanzie ulteriori per l'aumentare dello scoperto bancario consentito. Il quadro probatorio documentale consente, pertanto, di ritenere accertata la stipula per facta concludentia di contratti di apertura di credito. D'altra parte la mancanza di un contratto di apertura di credito in forma scritta durante i primi anni del rapporto di c/c non può ricadere a vantaggio della banca, atteso che le norme sulla forma dei contratti bancari sono norme a protezione della parte debole del rapporto contrattuale, vale a dire del cliente della banca e quindi la violazione delle stesse non può risolversi in un vantaggio per la convenuta (art. 127 comma 2 tub). Non a caso si parla di c.d. nullità relative di protezione (cfr. Cass. S.U. 26242/2014). La tesi difensiva della banca, inoltre, non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale che ha statuito che con riferimento al correntista che agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi e commissioni non dovute, il termine di prescrizione decennale cui l'azione di ripetizione è soggetta, decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto sul quale gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti solo alla chiusura del conto corrente il dare/avere tra le parti diviene esigibile, per cui da detta data decorre la prescrizione per l'azione di ripetizione dell'indebito ( Cass. SS.UU. n. 24418/2010). Ciò premessso, il ctu con approfondita e logicamente motivata relazione di consulenza, rispondente al quesito dato dal sottoscritto giudicante, ha proceduto correttamente alla ricostruzione dei rapporti dei conti dedotti in giudizio, nei limiti degli estratti conti prodotti dall'attrice. Le conclusioni della relazione di consulenza sono in linea con la mancata produzione di contratti da parte della banca chiamata in causa, che aveva l'interesse a produrli, incombendo sulla stessa l'onere della prova dei fatti impeditivi della domanda di ripetizione dell'indebito attorea e quindi a provare che la contabilità della banca era conforme alle clausole contrattuali e alle norma imperative di legge. Mancando i contratti di conto corrente e di apertura di credito, correttamente il ctu ha applicato i tassi al saggio legale, dovendosi quindi accogliere, tra le due ipotesi conclusive esposte dal ctu, la seconda ipotesi, escludendo peraltro la capitalizzazione degli interessi, le commissioni di massimo scoperto, gli effetti dei giorni valuta non reali. Il ctu ha anche
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 correttamente evidenziato che per i rapporti accessori gli interessi e competenze venivano girocontati sul rapporto ci conto corrente principale, pertanto ha correttamente addebitato competenze ed interessi ricalcolati per i conti anticipi, ricostruendo detti rapporti sulla base degli estratti conto prodotti dall'attrice, depurandoli dalle voci passive non previste con contratto scritto o perché violative di norme imperative di legge. Il ctu ha rideterminato il saldo reale per il c/c oggetto di domanda alla data di chiusura del rapporto, includendo i valori dati dai ricalcoli relativi anche ai conti anticipi, per cui risulta a favore della correntista, in luogo del saldo finale riportato dalla contabilità bancaria alla stessa data, quello dell'importo di lire 98.249.833 pari ad euro 50.741,80 va, quindi, condannata alla restituzione ex art. Controparte_9
2033 c.c. in favore dell'attrice della somma di euro 50.741,80. A tale importo da restituire dalla banca, vanno aggiunti gli interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (chiamata in causa notificata in data 26.10.2016) fino all'effettivo soddisfo, atteso che non è configurabile la male fede della banca (art. 2033 c.c.), in quanto durante il rapporto bancario la correntista non ha mai contestato gli estratti conto, né segnalato somme non dovute o clausole nulle. Le spese di giudizio vanno poste a carico della banca chiamata in causa soccombente, con liquidazione che tiene conto del valore della causa tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio con il
[...]
che comunque è stato parte in passato del gruppo bancario a Controparte_1 cui faceva capo il rapporto dedotto in giudizio, pur essendo privo, alla data della domanda, della legittimazione passiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda attorea nei confronti del convenuto Controparte_1
e compensa le spese di giudizio tra dette parti
[...]
2) Accoglie la domanda attorea nei confronti della chiamata in causa e per l'effetto condanna la al pagamento in favore della Controparte_2 società attrice della somma di euro 50.741,80 oltre interessi legali moratori dal 26.10.2016 fino all'effettivo soddisfo 1) Condanna la al pagamento in favore dell'attrice Controparte_2 delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 difesa, oltre rimborso di contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari Così deciso in data 3.12.2025
Il Giudice - dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9