Sentenza 2 settembre 2013
Massime • 1
In applicazione del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza d'appello che abbia affermato la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, e rimesso la causa a quest'ultimo, trattandosi di pronuncia che, decidendo sulla questione pregiudiziale insorta, non è idonea a definire, neppure parzialmente, il giudizio. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/09/2013, n. 20073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20073 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10045-2012 proposto da:
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'Assessore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SECURITAS S.R.L.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 841/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 08/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito l'Avvocato Massimo BACHETTI dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La Securitas S.r.l. chiese al Tribunale di Catania la condanna dell'Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale e Formazione Professionale della Regione Siciliana a concedere l'autorizzazione al conguaglio contributivo di cui al combinato disposto della L.R. n. 10 del 1997, artt. 5 e 12.
2 - Radicatosi il contraddittorio, l'Assessorato convenuto eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e assunse l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa.
3 - Con sentenza in data 9 giugno - 10 settembre 2005 il Tribunale adito dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
4 - Pronunciando sull'impugnazione della Securitas, con sentenza in data 27 maggio - 8 giugno 2011 la Corte d'Appello di Catania, in riforma della sentenza impugnata, dichiarò la giurisdizione del Giudice Ordinario e rimise le parti avanti al Tribunale di Catania. La Corte territoriale osservò per quanto interessa: dalla lettura coordinata delle norme di riferimento risultava che il conguaglio contributivo richiesto competeva ai datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge senza alcun potere discrezionale della P.A.. 5 - Avverso la suddetta sentenza l'Assessorato soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo per chiedere che venisse dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. La Securitas S.r.l. non ha espletato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. Siciliana n. 30 del 1997, artt. 5 e 12;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 102 e 103 Cost. e all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostanzialmente il ricorrente assume che, sulla base dei tradizionali e consolidati criteri di riparto di giurisdizione, li giudizio spetta al Giudice Amministrativo in quanto, in tema di contributi, sovvenzioni erogazioni di pubblico denaro, la posizione vantata dall'istante è esclusivamente di interesse legittimo, poiché il rapporto tra beneficiario e P.A. si svolge secondo lo schema delle obbligazioni di diritto pubblico.
2 - Queste Sezioni Unite hanno ormai ripetutamente stabilito (confronta, per tutte, le recenti Cass. Sez. Un. 10 febbraio 2013, n. 3268 e 20 giugno 2012 n. 10136) che, in applicazione dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza d'appello che abbia affermato la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, e rimesso la causa a quest'ultimo, trattandosi di pronuncia che, decidendo sulla questione pregiudiziale insorta, non è idonea a definire, neppure parzialmente, il giudizio.
3 - Il ragionamento sotteso è il seguente: il legislatore delegato, nel modificare il testo dell'art. 360 cod. proc. civ. con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, comma 1 - aggiungendovi un terzo comma che dispone la non immediata impugnabilità con ricorso per cassazione delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio -, ha introdotto la distinzione tra le "sentenze non definitive su questioni", assoggettandole all'impugnazione per cassazione necessariamente differita (art. 360 c.p.c., comma 3), e le "sentenze non definitive su domanda o parziali", assoggettandole invece all'impugnazione per cassazione immediata ovvero, in alternativa, all'impugnazione differita con onere di formulazione della riserva di ricorso (art.361 cod. proc. civ.). In particolare è stato precisato che "l'art. 360 c.p.c., comma 3, nell'impedire il ricorso immediato per cassazione avverso le "sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio" si riferisce certamente alle ipotesi di cui all'art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4, dello stesso codice, il quale stabilisce che "il collegio pronuncia sentenza: ... 4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1), 2) e 3), non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa"": cioè sicuramente quando decidendo questioni pregiudiziali e questioni preliminari di merito, dispone la prosecuzione del giudizio di merito (Cass. S.U. 22 febbraio 2012, n. 2575, in motivazione). La prima delle sentenze citate ha ritenuto applicabile questa disciplina anche ai casi come quello di specie (Corte d'appello afferma la giurisdizione negata dal Tribunale e rimette la causa avanti al medesimo) sul rilievo che il giudizio non viene risolto neppure parzialmente, essendo questo ancora bisognevole di pronuncia sul merito e, quindi, non realizza la condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione voluta dal legislatore con il novellato art. 360 cod. proc. civ.. In tal caso la sentenza citata ritiene che la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, tenuto conto delle finalità della norma procedurale, debba considerarsi sostanzialmente non definitiva perché nel relativo "giudizio" non è stata (ancora) emessa nessuna pronuncia che abbia definito (nel senso considerato dalla norma) sia pure "parzialmente", il "giudizio", ovverosia l'unica pronuncia idonea a legittimare la proposizione di un ricorso (anche sulla sola "questione") per cassazione.
Secondo tale orientamento, la necessità di non frustrare la (evidenziata) "razionalizzazione e semplificazione del sistema", invero, non consente di limitare (peraltro con una interpretazione meramente letterale, obiettivamente ostativa al perseguimento della "finalità di evitare il proliferare di sub procedimenti" voluta dal legislatore delegante e recepita da quello delegato) l'inciso normativo "senza definire, neppure parzialmente, il giudizio" all'ipotesi (generalmente normale), della competenza alla definizione (almeno parziale) del "giudizio" da parte dello stesso giudice che ha emesso la sentenza (al momento) solo delibativa delle "questioni" pregiudiziali di rito (quindi a sentenza propriamente non definitiva di quel giudice, dovendo lo stesso provvedere ulteriormente). La sentenza n. 10136/2012 ne ha tratto la conclusione che lo scrimine, va individuato con riguardo unicamente alla "idoneità" della sentenza sulla "questione" a definire la controversia, prescindendo quindi dal meccanismo processuale di individuazione del giudice che ha il potere di definire, "anche parzialmente", la controversia atteso che, ai fini dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 3, il provvedimento con cui (art. 353 c.p.c., comma 1) "il giudice di appello ... rimanda le parti innanzi al primo giudice" (per avere esso "giudice di appello" rilevato e dichiarato che "il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice"), nella sostanza attua anch'esso solo la prosecuzione del "giudizio" per l'adozione di una definizione ("definire") dello stesso almeno "parzialmente".
4 - Il ricorrente non adduce elementi che inducano a modificare l'orientamento sopra ribadito (art. 360-bis c.p.c., n. 1, per cui il ricorso è inammissibile. Non luogo a provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2013