Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 24377/2023 Verbale dell'udienza del 18/03/2025 Per l'appellante è presente l'avv Vessicchio. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Vessicchio si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Gabriele Montefusco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24377 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento ex art. 7 d.lgs. 150/2011 TRA SE IO, C.F. [...], elettivamente domiciliato in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio n. 251, presso lo studio dell'avv. Alessandro Vessicchio, dal quale è rapp.to e difeso APPELLANTE E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in Napoli alla Piazza Eritrea n. 3, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Mansi, dal quale è rapp.ta e difesa APPELLATA NONCHÉ PREFETTURA DI NAPOLI, C.F. 80049360631 APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011, AN ES ha impugnato, innanzi al giudice di pace di Napoli, la cartella esattoriale n. 07120220180377076, contenente richiesta di pa-
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Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. 20/02/2020, n. 4303; 18/02/2020, n. 3977; Cass. 10/04/2020, n. 7782; Cass. 24/06/2020, n. 12484). Ne consegue che tali gravi ed eccezionali ragioni (da indicarsi esplicitamente nella moti- vazione) che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non pos- sono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferi- mento alla "natura della controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario con- trollo (Cass. 04/10/2019, 24824), nè potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 04/09/2020, n. 18348). Neppure la generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle que- stioni dibattute, o il richiamo alla natura del procedimento, in assenza dei peculiari requi- siti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., possono integrare il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese (Cass. 14/10/2019, 25798). Calando tali principi nella fattispecie concreta qui in esame, si rileva che il giudizio di primo grado si è concluso con esito interamente favorevole, ovvero con il pieno acco- glimento della domanda, e che, ciò nonostante, il giudice di prime cure ha disposto l'in- tegrale compensazione delle spese di lite senza che ve ne fosse fondato motivo e senza fornire adeguata e sufficiente motivazione, ricorrendo infatti ad una generica ed insuffi- ciente formula di stile. Deve pertanto accogliersi l'appello, riformando la sentenza appellata unicamente con ri- ferimento alla statuizione sulle spese, che vanno poste a carico dell'ente impositore. Invero, questo giudice ritiene non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far vale- re la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evo- cato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circo- stanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giu- stifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pro- nunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ul- timo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la conte- stazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede na- turale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legitti- mato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legitti- mazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichia- razione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione ammini- strativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossio- ne ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei con- fronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da par- te dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così
“mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio pre- vede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la neces- sità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecu- tivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle con- seguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un proce- dimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determi- nato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese vanno compensate nei rapporti con l'agenzia della riscossione.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4 Nella liquidazione vanno applicati i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia (il verbale di contravvenzione è stato elevato per un totale di euro 3.405,29 complessivo di interessi e sanzioni) stante la modesta complessità della questione e la limitata attività ef- fettivamente svolta. Pertanto, per il primo grado, si liquidano in € 118,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva, € 176,00 per la fase di trattazione ed € 213,00 per la fase decisoria, per un totale complessivo di € 633,00; per il presente giudizio, precisato che il valore è pari a quello delle spese di primo grado - cfr. Cass. 6345/2020 - senza fase istruttoria, in quan- to nella presente sede si verte solo sulla questione delle spese – cfr. Cass. 34575/2021 – si liquidano € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisoria, per un totale di € 232,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, ogni avversa istanza disattesa:
- dichiara la contumacia della Prefettura di Napoli,
- in accoglimento dell'appello proposto da AN ES, in parziale riforma della sentenza n. 39823/2023, del Giudice di Pace di Napoli, condanna la Prefettura di Napoli al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore dello stesso, che liquida in € 633,00 per compensi, oltre iva, cassa e spese generali al 15%, oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se versati, con attribuzione all'avv. Vessicchio, di- chiaratosi antistatario, restando nel resto confermata la sentenza appellata in quan- to non impugnata nelle altre parti;
- condanna la Prefettura di Napoli al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in € 232,00 per compensi, oltre iva, cassa e spese generali al 15%, oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se versati, con attribuzione in favore dell'avv. Ves- sicchio, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 18/03/2025
Il giudice Dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Pesole
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