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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – NTroversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.604/2024
Oggi 11/03/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Carbone;
per la parte resistente nessuno è comparso.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso, dichiara la contumacia della società resistente.
L'avv. Carbone insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 604/2024 R.L. promossa da
, rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Gianfranco Carbone e Lorenza Guglielmoni;
-ricorrente- contro NTro (cf – P IVA ) CP_2 P.IVA_1
-resistente contumace-
In punto: Altre ipotesi
Conclusioni:
Parte ricorrente: “accertare: - il mancato versamento alla Cassa Edile di
Trieste dell'importo di euro 7.903,00 - l'onere del versamento a carico NTr del datore di lavoro - le trattenute degli importi dovuti CP_2
alla Cassa Edile indebitamente trattenuti sulla busta paga;
- l'illecito anche penale del mancato versamento delle operate trattenute - il mancato pagamento al ricorrente della Parte_2
negli anni indicati;
- per l'effetto: - voglia condannare la società convenuta in persona del suo legale rappresentante a pagare al ricorrente l'importo di euro 7.903,00 maggiorato di interessi e rivalutazione sulle somme di cui, via via, è stato omesso il versamento. -
2 Voglia altresì condannare la società convenuta in persona del suo legale rappresentante al risarcimento del danno per l'illecito subito che si indica in euro 2.500,00 o nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia. - Con vittoria di spese legali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 12.12.2024 il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di
NT essere stato dipendente della dal 24.09.2021 al CP_2
15.01.2024 inquadrato come operaio al quarto Livello CCNL Edilizia operai industria, e di essersi licenziato per giusta causa a causa dei continui ritardi del datore di lavoro nel pagamento delle sue competenze.
2. Deduceva di aver maturato, oltre al credito per il mancato pagamento del
TFR e per le mensilità non pagate, crediti per i quali aveva agito con decreti ingiuntivi, un credito per la mancata erogazione della gratifica natalizia e delle ferie per il mancato versamento da parte del datore di lavoro degli importi dovuti alla Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della Provincia di Trieste. Deduceva che i mancati versamenti ammontavano ad euro 7.903,00 oltre interessi e rivalutazione quantificati nell'importo complessivo di euro 2.500,00, somme delle quali chiedeva la corresponsione, rilevando peraltro, come il mancato versamento alla
Cassa costituisse illecito penale del quale chiedeva l'accertamento.
3. All'udienza dell'11.3.2025 veniva dichiarata la contumacia della società convenuta e la causa veniva decisa senza adempimenti istruttori ulteriori rispetto all'acquisizione della documentazione allegata al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è parzialmente fondato, e dunque parzialmente deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
5. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. nr.
3 22461/2015; Cass. nr. 24885/2014; Cass. nr. 4161/2014) la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della prova richiesta per il diritto di cui viene chiesto il riconoscimento. Conseguentemente rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.
6. Parte ricorrente ha assolto all'onere della prova alla stessa spettante quanto all'esistenza di un rapporto di lavoro con la convenuta e quanto al mancato versamento dei contributi previdenziali alla Cassa Edile, risultando tali circostanze dall'esame dell'estratto contributivo allegato al ricorso (doc. 1 ricorso).
7. Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento sul punto, essendosi affermato che le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa
Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo. Poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex art. 1269
4 c.c. e segg.: Cass. 27 maggio 1998 n. 5257), si è condivisibilmente ritenuto che la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n.
14658/2003; Cass. n. 16014/2006). La legittimazione passiva nei confronti del datore di lavoro è dunque stata correttamente individuata, in quanto: “nel caso di inadempimento degli obblighi del datore nei confronti della Cassa in ragione del suo fallimento, i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio il datore in bonís o di insinuarsi direttamente nel suo fallimento per il recupero delle somme retributive loro spettanti, ma non possono agire verso la Cassa, neppure qualora sia stata ammessa al passivo fallimentare anche per le somme dovute ai lavoratori, salvo che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse”.
8. Ne deriva la necessità di condannare il datore di lavoro convenuto a corrispondere al lavoratore l'importo richiesto, oltre interessi e rivalutazione, in quanto “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c…… Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo
5 della propria obbligazione…” (Cass. n. 3996/2020). Nel caso di specie l'an ed il quantum della pretesa vanno considerati provati stante la produzione documentale dell'estratto contributivo, circostanza alla quale va aggiunta la mancata costituzione in giudizio con conseguente impossibilità di provare l'avvenuto adempimento da parte del datore di lavoro.
9. Quanto, invece, alla richiesta di accertamento del ricorrere nel caso di specie di un illecito penale la domanda è inammissibile, in quanto l'accertamento non incidentale del ricorrere di un illecito penale è riservato ad altro Giudice, e tuttavia si deve rammentare che secondo la
Corte di Cassazione: “Il mancato versamento alla Cassa edile delle somme "trattenute" dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente per ferie, gratifiche natalizie e festività non integra il reato di appropriazione indebita, ma solo l'illecito amministrativo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758” (Cass. nr. 1327/2004).
10. Il ricorso deve essere dunque accolto parzialmente con accertamento dell'inadempimento dedotto e condanna della società convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 7.903,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo.
11. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) accerta che la società convenuta ha omesso di adempiere all'obbligo di versare i contributi dovuti per ferie e gratifica natalizia così come dedotto in ricorso, e per l'effetto la condanna a corrispondere a parte ricorrente l'importo complessivo di € 7.903,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
6 b) rigetta per il resto il ricorso;
c) condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.109,00 a titolo di compenso professionale, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Trieste, data 11/3/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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