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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17963/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 17963 /2021 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar n.14, Ente Pubblico Economico istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016) che, in forza dell'art. 1 del citato Decreto, è subentrato dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società , iscritto al n. del Repertorio Controparte_1 P.IVA_2
Economico Amministrativo presso C.C.I.A. di Roma R.E.A., CF e P.Iva – Agente della P.IVA_1
Riscossione per tutti gli ambiti nazionali, ad esclusione della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentate pro tempore, dott. , giusta procura con atto per notaio dott. Persona_1 Per_2 in Roma del 25/07/2019 - Rep 44953Racc 25857 - rappresentata e difesa, per delega in calce
[...] all'atto di appello dall'avv. Eleonora Perugini, CF: ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Roma, via dell'Orso n. 74.
appellante nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_2 C.F._2 Pietro Belon n. 129, presso lo studio dell'Avv. Claudio Albanese (CF. ) che C.F._3 lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione (PEC
Email_1 appellato e di c.f. ), con sede legale in Roma, P.zza della Croce Rossa n. 1, Controparte_3 P.IVA_3 in persona dell'institore Avv. Domenico Galli, in virtù dei poteri conferiti con procura per atto del
Notaio Dott. dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia Rep. Persona_3
80877/21501, registrata presso l , in data Controparte_4
27.05.2015 al n. 13500 serie 1T in atti, elettivamente domiciliata a Roma in Via Monte Pertica n. 32, presso lo studio dell'AVV. MAURO CATI del Foro di Roma (C.F. ) che CodiceFiscale_4 la rappresenta e difende giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c. 3 c.p.c. (pec
) Email_2 appellata nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
e
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_6 Controparte_7
nonché
in persona del legale rappresentante p.t., appellate contumaci Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., notificato in data 8/11/2019, aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo recante n. Controparte_2
097 80 2019 00084113, notificato il 09/10/2019, limitatamente alle prodromiche cartelle di pagamento aventi nn.: 09720140292700922, 09720150134890922, 09720150194002732, 09720160054340264, 09720160154745589,
09720160180634062, 09720160210219079, 09720170136450250, 09720170153653735 e 09720170224049172, lamentando:
l'omessa notifica delle cartelle e dei verbali da esse presupposti;
-l'illegittima costituzione di a mezzo di avvocato del libero foro;
CP_8
-l'inefficacia della documentazione prodotta in copia da;
CP_8
-l'illegittima applicazione di sanzioni ed interessi;
-il difetto di motivazione nonchè di sottoscrizione del preavviso di fermo;
-la prescrizione del credito.
Con comparsa di costituzione e risposta si era costituita in giudizio l'
[...]
resistendo alla avversa domanda deducendo: Parte_1
-la piena validità della procura alle liti conferita da Parte_1 ad un vvocato del libero Foro;
-il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario relativamente al ruolo n. 13571/2017 azionato nella cartella di pagamento n. 097 2017 0224049172;
-l'inammissibilità, improcedibilità, improponibilità dell'avversa domanda;
-l'assoluta tardività delle eccezioni concernenti i presunti vizi formali nonché l'incompetenza funzionale del Giudice adito;
-l'efficace notifica delle cartelle di pagamento;
-la conformità della documentazione prodotta in copia da Parte_1
;
[...]
-l'esaustiva motivazione dell'atto impugnato;
-l'infondatezza dell'avversa eccezione di nullità per omessa sottoscrizione e carenza di potere;
-l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione del credito.
L produceva la seguente documentazione: CP_8
-Delibera del Comitato di gestione del 17/12/2018;
-Regolamento di Amministrazione dell'ente;
-Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato;
-Estratto elenco albisti;
CP_8 -Preavviso di fermo amministrativo n°097 80 2019 00084113 e referto di notifica;
-Estratti di ruolo e referti di notifica cartelle nn°097 2014 0292700922, 097 2015 0134890922, 097 2015 0194002732, 097 2016 0054340264, 097 2016 0154745589,
097 2016 0180634062, 097 2016 0210219079, 097 2017 0136450250, 097 2017 0153653735 e n°09720170224049172.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/01/2019 si costituiva anche CP_3
formulando domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di al
[...] CP_8 pagamento diretto degli importi iscritti a ruolo nella cartella n. 097 2014 0292700922 ove prescritti.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n.1131/21, accoglieva l'impugnazione del annullando l'atto impugnato con condanna dei convenuti CP_2 in solido all spese di lite. A fondamento della decisione, il giudice di prime cure poneva un duplice rilievo, ritenendo che il fermo amministrativo non potesse essere emesso relativamente alle cartelle in cui sono dedotte sanzioni amministrative relative al C.d.S. e che fosse stato emesso da un soggetto privo di poteri per rappresentare la P.A. in violazione dell'art. 35 D.Lgs. 165/2001, art. 39 L. 449/97, art. 97 Costituzione e art. 2112 c.c. ed in quanto carente degli elementi essenziali, in violazione dell'art. 21 septies della Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dell'art. 21 octies, non avendo Parte_1 dedotto nulla sul punto. Condannava gli opposti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidati in €
43,00 per spese ed € 200,00 per onorari, oltre IVA, CAP, e rimborso forfetario spese generali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Avverso tale sentenza proponeva appello ribadendo la piena validità della CP_8 procura alle liti conferita da ad un avvocato del Parte_1 libero Foro ed impugnado la sentenza nella parte in cui il Giudice:
-aveva ritenuto fondata la eccezione di carenza di potere in capo all'ex dipendente di responsabile del procedimento ad emettere e notificare il CP_1 Parte_2 provvedimento di fermo, per non essere lo stesso vincitore di pubblico concorso, per violazione “dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 97 della Costituzione e dell' art. 2112 c.c., secondo cui agli impieghi delle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, come dimostrato dal curriculum vitae che attesta il passaggio da Controparte_1
(società privata) ad (società pubblica), nonché Controparte_9 dalla dichiarazione ex D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 39/2013. il tutto pubblicato sul sito ufficiale https:/iww\\ . ”; Email_3
-aveva ritenuto fondata l'eccezione di nullità del provvedimento di fermo per la violazione dell'art. 21 septies della Legge 11 febbraio 2005. n. 15, introdotto nel testo della L. n. 241 del 7 agosto 1990, il quale al comma I prevede che "E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali“ e l'art. 21 octies secondo cui "E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza” e quindi dichiarato il preavviso di fermo (Documento n. 09780201900084113 000 — Fascicolo 2019/000221541)
“atto inefficace ed insanabile”;
-aveva, altresì, ritenuto inefficace il fermo “per la mancata iscrizione nel termine di legge. Sul punto l'art. 50 del DPR 602/73 recita testualmente, all'art. 3”, e che: "l'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica”;
-aveva condannato alla refusione delle spese di lite. CP_8
L'appellante censurava, inoltre, la sentenza de qua in ragione della omessa pronuncia sulle sollevate questioni pregiudiziali e preliminari di difetto di giurisdizione e di tardività delle eccezioni concernenti i presunti vizi formali del preavviso impugnato.
Si costituiva in appello chiedendo: "a. in via principale, accertata e CP_3 dichiarata la correttezza dell'operato di nell'elevazione della sanzione CP_3 di cui al verbale n. 317/2814115 del giorno 1.08.2009, nella successiva notificazione dell'ordinanza ingiunzione LAZ000000027624/2209 e nell'iscrizione a ruolo del suo credito, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma, rigettare l'originaria domanda formulata dal Sig. perché infondata in fatto ed in diritto, Controparte_2
e per l'effetto condannarlo alla restituzione delle somme a lui pagate in esecuzionedella sentenza impugnata;
b. in subordine, in caso di rigetto dell'appello di
e di accoglimento delle domande del Sig. per riscontrata esistenza di CP_8 CP_2 vizi propri e/o formali dei suddetti provvedimenti, ivi compresa la prescrizione del credito per causa da addebitare all'agente della riscossione, condannare , in via CP_8 riconvenzionale trasversale, al pagamento in favore di della somma CP_3 risultante dalla sommatoria degli importi iscritti a ruolo e della somma già dalla
stessa pagata a titolo di spese legali del primo grado al Sig. Con CP_3 CP_2 condanna alle spese legali del doppio grado di giudizio".
Si costutiva anche il il quale chiedeva: "IN VIA PRELIMINARE: 1) accertare CP_2
e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ed inesistenza della procura alle liti conferita all'Avv. Eleonora Perugini, in violazione dell'art.
4-novies del d.l. n. 34/2019, conv. nella legge n. 58/2019 in quanto datata 4.4.2019, senza allegare in atti la Manifestazione dell'Avvocatura di Stato di indisponibilità ad assumere il patrocinio della causa, in violazione delle disposizioni contenute nel Protocollo del 24.9.2020 stipulato tra Avvocatura Generale dello Stato e 2) accertare e CP_10 dichiarare l'inammissibilità dell'appello e l'inesistenza della procura alle liti conferita all'avvocato del libero foro poiché sottoscritta da un soggetto non legittimato sig.
quale Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, mentre l'unico Persona_1 abilitato a sottoscrivere la procura per i gradi successivi al primo è il sig.
[...]
in violazione dell'art. 82 e 182 c.p.c.; 3) accertare e dichiarare Parte_3
l'inammissibilità dell'appello e l'inesistenza della procura alle liti conferita all'avvocato del libero foro poiché sottoscritta da un soggetto non legittimato sig.
, ex dipendente di una società privata, divenuto dirigente del nuovo Persona_1
Ente di riscossione pubblico senza aver superato l'obbligatorio concorso pubblico, in violazione dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 2112 c.c. e dell'art. 97 della Costituzione 4) inammissibilità dell'eccezione di incompetenza giurisdizionale per quanto concerne la cartella n.
09720170224049172 000, contenente ruolo riferito a Contravv. C.d.S. L. 689/81; NEL MERITO: 5) accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica delle sanzioni amm.ve elevate dalla e dal sottese alle cartelle nn. Controparte_5 Controparte_7
09720150134890922 000, 09720160054340264 000, 09720160154745589 000, 09720170136450250 000 (Ente Impositore e n. Controparte_5
0972016018634062 000 (Ente Impositore ), vista la contumacia Controparte_7 in primo grado e la mancata produzione della prova con conseguente conferma della sentenza n. 1131/202 6) accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica delle sanzioni amm.ve elevate dal sottese alle cartelle nn. Controparte_11
09720150194002732 000, 09720160210219079 000, 09720170153653735 000, 09720170224049172 000, che pur costituitosi in primo grado, non ha depositato in atti la prova dell'avvenuta procedura di notificazione, con conseguente conferma della sentenza n. 1131/2021; 7) accertare e dichiarare l'illegittimità del fermo amm.vo che non può essere emesso dal Concessionario su cartelle relative a Contravv. C.d.S., per inesistenza della norma;
8) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del fermo amm.vo Documento n. 09780201900084113 000 per mancata indicazione del responsabile delprocedimento di emissione e notificazione, in violazione dell'art. 36, comma 4 ter della legge 28.02.2008 n. 31, di conversione del cd Decreto
Milleproroghe; 9) accertare e dichiarare l'irregolarità e/o inesistenza della procedura di notificazione da parte di delle cartelle 09720140292700922 000, CP_10
09720150134890922 000, 09720150194002732 000, 09720160054340264 000, 09720170153653735 000, 09720170224049172 000 notificate per c.d. “irreperibilità relativa” ex art. 140 cpc, in assenza dell'obbligatoria seconda raccomandata informativa, in violazione dell'art. 26 DPR 602/73, art. 60 DPR 600/73 e dei principi di diritto statuiti dalla Suprema Corte di Cass. SSUU con sent. 10012/2021 del 15.4.2021 e dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 3/2010 e n. 63/2011, con nullità del conseguente preavviso di fermo amm.vo; 10) accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica delle cartelle nn. 09720150194002732 000, 09720160210219079 000, 09720170153653735 000, 09720170224049172 000, effettuata da un Concessionario privo dell'autorizzazione da parte del
[...]
a seguito dell'entrata in vigore della Delibera n. 75 del 1.3.2013 CP_11
(Protocollo RC n. 3730/13), a far data dal 1 luglio 2013 con la quale l'Ente capitolino si è dotato di un proprio Ente per la riscossione delle proprie Controparte_12 entrate, con nullità del conseguente preavviso di fermo amm.vo; 11) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 209 CdS, art. 28 L. 689/81, art. 2948 c.c. delle sanzioni amm.ve, titoli posti a fondamento dei ruoli e cartelle, con nullità del preavviso di fermo amm.vo impugnato;
12) condannare CP_10 ex art. 96 cpc per aver agito esecutivamente ed iscritto il fermo amm.vo sul veicolo di proprietà del sig. sulla scorta di titoli mai notificati e quindi Controparte_2 inesigibili;
13) rigettare l'appello promosso da e confermare integralmente la CP_8 sentenza n. 1131/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma per tutti i motivi sopra riportati;
14) ordinare ad di procedere alla cancellazione, a propria CP_10 cura e spese, dai registri PRA del fermo amm.vo iscritto sul veicolo tg. FT489FL e la cancellazione di tutte le cartelle impugnate nei terminali del Concessionario. Il tutto con vittoria di spese sostenute, spese ed onorari del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".
Alla prima udienza di comparizione del 19.1.2022 il Giudice dichiarava la contumacia della , del e del e rinviava Controparte_5 Controparte_7 CP_11 la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.2.2023.
All'udienza del 21.03.2023, cui la causa era giunta a seguito di un breve rinvio, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti, tratteneva la causa in decisione concedendo termini ex art. 190 c.p.c. alle parti per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Successivamente la causa perveniva a questo Giudice.
In via preliminare, deve rilevarsi che, con la propria comparsa di costituzione nel giudizio in appello, il ha avanzato numerose eccezioni nuove, nello specifico: CP_2
-l'illegittimità del fermo emesso solo per crediti derivanti da contravvenzioni al C.d.S.;
-l'irregolarità e/o inesistenza della procedura di notificazione delle cartelle nn°097 2014 0292700922, 097 2015 0134890922, 097 2015 0194002732, 097 2016 0054340264, 097 2017 0153653735 e n°097 2017 0224049172 notificate per c.d.
“irreperibilità relativa” ex art. 140 c.p.c., in assenza dell'obbligatoria seconda raccomandata informativa, in violazione dell'art. 26 DPR 602/73, art. 60 DPR 600/73
e dei principi di diritto statuiti dalla Suprema Corte di Cass. SSUU con sent. 10012/2021 del 15.4.2021 e dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 3/2010 e n. 63/2011, con nullità del conseguente preavviso di fermo amministrativo;
-l'inesistenza della notifica delle cartelle nn. 097 2015 0194002732, 097 2016 0210219079, 097 2017 0153653735 e n°097 2017 0224049172, effettuata da un Concessionario privo dell'autorizzazione da parte del a Controparte_11 seguito dell'entrata in vigore della Delibera n. 75 del 1.3.2013 (Protocollo RC n. 3730/13), a far data dal 1 luglio 2013 con la quale l'Ente capitolino si è dotato di un proprio Ente per la riscossione delle proprie entrate, con nullità Controparte_12 del conseguente preavviso di fermo amministrativo.
Tali censure, poichè formulate per la prima volta in sede di gravame, vanno dichiarate inammissibili.
Tanto pemesso vanno analizzati i singoli motivi di gravame.
1. Sul dedotto “difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario. Omessa pronuncia e violazione di legge”.
L ha tempestivamente eccepito in primo grado il difetto di giurisdizione del CP_8
Giudice adito in favore del giudice Tributario relativamente al ruolo n. 13571/2017 azionato nella cartella di pagamento n. 097 2017 0224049172. Tale eccezione risultava fondata ed erronemante non è stata accolta dal Giudice di Pace.
Secondo quanto stabilito dall'art 2 D.lgvo 546/92, tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli comunali “appartengono alla giurisdizione Tributaria”.
Ebbene, il ruolo n.13571/2017 azionato nella cartella di pagamento n. 097 2017 0224049172 reca in modo evidente crediti di natura tributaria (tassa automobilistica).
Rispetto a tale ruolo va, quindi, riformata la sentenza di primo grado e rilevato il difetto di giurisdizione del Giuidce adito a favore del Giudice Tributario.
2. Sulla eccepita “tardività delle eccezioni concernenti i presunti vizi formali. Omessa pronuncia e violazione di legge”.
Per quanto riguarda le altre cartelle sottese al fermo impugnato (per le quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario) deve rilevarsi come il Giudice di prime cure abbia fondato la propria decisione sull'accoglimento di motivi di doglianza inammissibili in quanto tardivamente proposti.
I denunciati, ed accolti, vizi di carenza di potere e di motivazione attenevano, infatti, al profilo meramente formale del procedimento e pertanto erano deducibili solo in sede di opposizione agli atti esecutivi entro il termine di giorni venti dalla notificazione dell'atto innanzi al Tribunale territorialmente competente (cfr. Tribunale Roma, sez. II, 10/03/2011, n. 5199; Cassazione civile, sez. II, 22/02/2010, n. 4139).
Tali eccezioni sono proponibili, nelle forme e nei tempi tassativamente previsti ex art 617 c.p.c., entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto (Cass. Civ. 10738/08; 6667/07), come denunciato da nella propria costituzione nel giudizio di primo grado. CP_8
Il in particolare, ha ricevuto il preavviso di fermo amministrativo il CP_2
09/10/2019 e ha notificato l'atto di citazione (ad in data 08/11/2019; per tali CP_8 ragioni l'opposizione non avrebbe potuto essere accolta in virtù di tali doglianze.
3. Sulle censure sollevate in primo grado ed in parte condivise del Giudice di Pace.
Per quanto il rilievo che precede risulti assorbente, per completezza deve censurarsi anche l'infondatezza del merito dei vizi dedotti dall'opponente in primo grado ed erroneamente rilevati dal giuidce.
a. Sulla carenza di potere in capo all'ex dipendente di responsabile del CP_1 procedimento e sull'eccepità nullità del fermo per carenza di potere e degli elementi essenziali.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata la eccezione di carenza di potere in capo all'ex dipendente di responsabile del procedimento ad emettere e notificare il CP_1 provvedimento di fermo, atteso che il medesimo non sarebbe vincitore di pubblico concorso. per violazione “dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 2112 c.c.” nonché l'eccezione di nullità del provvedimento di fermo per la violazione dell'art. 21 septies della Legge 11 febbraio 2005. n. 15, introdotto nel testo della L. n. 241 del 7 agosto 1990, il quale al comma I prevede che "E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali“ e dell'art. 21octies secondo cui "E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”.
Come già eccepito ed evidenziato dal Concessionario in primo grado, in virtù del comma 9 dell'art. 1 del D.L. n.193/2016, è stato trasferito ad Parte_1
“il personale delle società del Gruppo Equitalia, in servizio alla data di
[...] entrata in vigore del presente decreto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino a scadenza, senza soluzione di continuità e con la garanzia di conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente”.
Ne deriva che è la stessa legge che consente il transito diretto, e senza concorso, dei dipendenti di in , che, nell'ambito del Controparte_1 Parte_1 nuovo ente, mantengono la medesima posizione giuridica rivestita in quello di provenienza.
A conferma di ciò, si rileva come, con la recente sentenza n. 346 del 11/01/2021, il Consiglio di Stato abbia respinto l'azione di nullità proposta avverso il passaggio diretto dei dipendenti di in per Controparte_1 Controparte_9 presunta violazione della regola del pubblico concorso per l'accesso nella P.A.
Anche la Corte Costituzionale nella pronuncia n. 37 del 17 marzo 2015, relativa alla validità degli atti sottoscritti da personale incaricato di funzioni dirigenziali, ha precisato che: “allorché venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo, l'accertata invalidità dell'atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza;
tenendo conto che quando l'organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale”.
Ne consegue che, in ogni caso, gli atti emanati dal “dirigente-funzionario di fatto” conservano la loro validità e la loro efficacia sia pure qualora si abbiano irregolarità nell'atto di investitura e di inefficacia della nomina del sottoscrittore, considerata la diretta riferibilità dei medesimi atti all'Ente dal quale derivano.
b. Sul difetto di motivazione del preavviso di fermo.
Di contro a quanto statuito dal Giudice in sentenza, l'atto impugnato ha forma e contenuto conformi ai parametri normativamente stabiliti.
Lo stesso, come emerso in giudizio, è stato preceduto dalla regolare notifica delle cartelle presupposte;
ad esse il fermo - che non soggiace alla medesima disciplina dettata per le prodromiche cartelle - rinvia per relationem e ciò è sufficiente per quanto richiesto dall'art 7, comma 3, L 212/2000. La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito e chiarito che non vi è alcun obbligo di allegazione dei precedenti atti richiamati in cartella, bensì, come previsto dall'art. 7, comma 3, L. 212/2000, è sufficiente il “riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento” (Cass SU sent. n. 11722/10).
In ogni caso, come evidenziato dall'appellante, la comunicazione impugnata contiene la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate al contribuente, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato.
c. Sulla mancata iscrizione nel termine di legge.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto inefficace il fermo “per la mancata iscrizione nel termine di legge. Sul punto l'art. 50 del DPR 602/73 recita testualmente, all'art. 3, che: "l'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica”.
Pur non apparendo il rilievo conferente al caso concreto, può rilevarsi come in ogni caso (il GdP fa peraltro riferimento a soggetti estranei al giudizio ed atti riscossivi diversi da quelli in contestazione), l abbia documentato (producendo copia CP_8 dell'interrogazione del procedimento di fermo) come, a seguito della notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 097 80 2019 00084113, curata in data 09.10.2019, il concessionario risulti avvere tempestivamente proceduto all'iscrizione del fermo amministrativo in data 14.1.2020, nel pieno rispetto dei termini di legge.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dei motivi di accoglimento dell'appello e delle questioni di diritto che sono state oggetto di più arresti giurisprudenziali, le stesse possono compensarsi tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del Giudice
Tributario relativamente al ruolo n. 13571/2017 azionato nella cartella di pagamento n. 097 2017 0224049172; 2) per le restanti cartelle, revoca la sentenza di annullamento e rigetta l'opposizione proposta dal avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 097 80 CP_2
2019 00084113; 3) Compensa le spese di lite.
Roma, 28 febbraio 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 17963 /2021 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar n.14, Ente Pubblico Economico istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016) che, in forza dell'art. 1 del citato Decreto, è subentrato dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società , iscritto al n. del Repertorio Controparte_1 P.IVA_2
Economico Amministrativo presso C.C.I.A. di Roma R.E.A., CF e P.Iva – Agente della P.IVA_1
Riscossione per tutti gli ambiti nazionali, ad esclusione della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentate pro tempore, dott. , giusta procura con atto per notaio dott. Persona_1 Per_2 in Roma del 25/07/2019 - Rep 44953Racc 25857 - rappresentata e difesa, per delega in calce
[...] all'atto di appello dall'avv. Eleonora Perugini, CF: ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Roma, via dell'Orso n. 74.
appellante nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_2 C.F._2 Pietro Belon n. 129, presso lo studio dell'Avv. Claudio Albanese (CF. ) che C.F._3 lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione (PEC
Email_1 appellato e di c.f. ), con sede legale in Roma, P.zza della Croce Rossa n. 1, Controparte_3 P.IVA_3 in persona dell'institore Avv. Domenico Galli, in virtù dei poteri conferiti con procura per atto del
Notaio Dott. dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia Rep. Persona_3
80877/21501, registrata presso l , in data Controparte_4
27.05.2015 al n. 13500 serie 1T in atti, elettivamente domiciliata a Roma in Via Monte Pertica n. 32, presso lo studio dell'AVV. MAURO CATI del Foro di Roma (C.F. ) che CodiceFiscale_4 la rappresenta e difende giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c. 3 c.p.c. (pec
) Email_2 appellata nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
e
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_6 Controparte_7
nonché
in persona del legale rappresentante p.t., appellate contumaci Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., notificato in data 8/11/2019, aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo recante n. Controparte_2
097 80 2019 00084113, notificato il 09/10/2019, limitatamente alle prodromiche cartelle di pagamento aventi nn.: 09720140292700922, 09720150134890922, 09720150194002732, 09720160054340264, 09720160154745589,
09720160180634062, 09720160210219079, 09720170136450250, 09720170153653735 e 09720170224049172, lamentando:
l'omessa notifica delle cartelle e dei verbali da esse presupposti;
-l'illegittima costituzione di a mezzo di avvocato del libero foro;
CP_8
-l'inefficacia della documentazione prodotta in copia da;
CP_8
-l'illegittima applicazione di sanzioni ed interessi;
-il difetto di motivazione nonchè di sottoscrizione del preavviso di fermo;
-la prescrizione del credito.
Con comparsa di costituzione e risposta si era costituita in giudizio l'
[...]
resistendo alla avversa domanda deducendo: Parte_1
-la piena validità della procura alle liti conferita da Parte_1 ad un vvocato del libero Foro;
-il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario relativamente al ruolo n. 13571/2017 azionato nella cartella di pagamento n. 097 2017 0224049172;
-l'inammissibilità, improcedibilità, improponibilità dell'avversa domanda;
-l'assoluta tardività delle eccezioni concernenti i presunti vizi formali nonché l'incompetenza funzionale del Giudice adito;
-l'efficace notifica delle cartelle di pagamento;
-la conformità della documentazione prodotta in copia da Parte_1
;
[...]
-l'esaustiva motivazione dell'atto impugnato;
-l'infondatezza dell'avversa eccezione di nullità per omessa sottoscrizione e carenza di potere;
-l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione del credito.
L produceva la seguente documentazione: CP_8
-Delibera del Comitato di gestione del 17/12/2018;
-Regolamento di Amministrazione dell'ente;
-Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato;
-Estratto elenco albisti;
CP_8 -Preavviso di fermo amministrativo n°097 80 2019 00084113 e referto di notifica;
-Estratti di ruolo e referti di notifica cartelle nn°097 2014 0292700922, 097 2015 0134890922, 097 2015 0194002732, 097 2016 0054340264, 097 2016 0154745589,
097 2016 0180634062, 097 2016 0210219079, 097 2017 0136450250, 097 2017 0153653735 e n°09720170224049172.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/01/2019 si costituiva anche CP_3
formulando domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di al
[...] CP_8 pagamento diretto degli importi iscritti a ruolo nella cartella n. 097 2014 0292700922 ove prescritti.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n.1131/21, accoglieva l'impugnazione del annullando l'atto impugnato con condanna dei convenuti CP_2 in solido all spese di lite. A fondamento della decisione, il giudice di prime cure poneva un duplice rilievo, ritenendo che il fermo amministrativo non potesse essere emesso relativamente alle cartelle in cui sono dedotte sanzioni amministrative relative al C.d.S. e che fosse stato emesso da un soggetto privo di poteri per rappresentare la P.A. in violazione dell'art. 35 D.Lgs. 165/2001, art. 39 L. 449/97, art. 97 Costituzione e art. 2112 c.c. ed in quanto carente degli elementi essenziali, in violazione dell'art. 21 septies della Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dell'art. 21 octies, non avendo Parte_1 dedotto nulla sul punto. Condannava gli opposti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidati in €
43,00 per spese ed € 200,00 per onorari, oltre IVA, CAP, e rimborso forfetario spese generali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Avverso tale sentenza proponeva appello ribadendo la piena validità della CP_8 procura alle liti conferita da ad un avvocato del Parte_1 libero Foro ed impugnado la sentenza nella parte in cui il Giudice:
-aveva ritenuto fondata la eccezione di carenza di potere in capo all'ex dipendente di responsabile del procedimento ad emettere e notificare il CP_1 Parte_2 provvedimento di fermo, per non essere lo stesso vincitore di pubblico concorso, per violazione “dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 97 della Costituzione e dell' art. 2112 c.c., secondo cui agli impieghi delle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, come dimostrato dal curriculum vitae che attesta il passaggio da Controparte_1
(società privata) ad (società pubblica), nonché Controparte_9 dalla dichiarazione ex D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 39/2013. il tutto pubblicato sul sito ufficiale https:/iww\\ . ”; Email_3
-aveva ritenuto fondata l'eccezione di nullità del provvedimento di fermo per la violazione dell'art. 21 septies della Legge 11 febbraio 2005. n. 15, introdotto nel testo della L. n. 241 del 7 agosto 1990, il quale al comma I prevede che "E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali“ e l'art. 21 octies secondo cui "E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza” e quindi dichiarato il preavviso di fermo (Documento n. 09780201900084113 000 — Fascicolo 2019/000221541)
“atto inefficace ed insanabile”;
-aveva, altresì, ritenuto inefficace il fermo “per la mancata iscrizione nel termine di legge. Sul punto l'art. 50 del DPR 602/73 recita testualmente, all'art. 3”, e che: "l'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica”;
-aveva condannato alla refusione delle spese di lite. CP_8
L'appellante censurava, inoltre, la sentenza de qua in ragione della omessa pronuncia sulle sollevate questioni pregiudiziali e preliminari di difetto di giurisdizione e di tardività delle eccezioni concernenti i presunti vizi formali del preavviso impugnato.
Si costituiva in appello chiedendo: "a. in via principale, accertata e CP_3 dichiarata la correttezza dell'operato di nell'elevazione della sanzione CP_3 di cui al verbale n. 317/2814115 del giorno 1.08.2009, nella successiva notificazione dell'ordinanza ingiunzione LAZ000000027624/2209 e nell'iscrizione a ruolo del suo credito, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma, rigettare l'originaria domanda formulata dal Sig. perché infondata in fatto ed in diritto, Controparte_2
e per l'effetto condannarlo alla restituzione delle somme a lui pagate in esecuzionedella sentenza impugnata;
b. in subordine, in caso di rigetto dell'appello di
e di accoglimento delle domande del Sig. per riscontrata esistenza di CP_8 CP_2 vizi propri e/o formali dei suddetti provvedimenti, ivi compresa la prescrizione del credito per causa da addebitare all'agente della riscossione, condannare , in via CP_8 riconvenzionale trasversale, al pagamento in favore di della somma CP_3 risultante dalla sommatoria degli importi iscritti a ruolo e della somma già dalla
stessa pagata a titolo di spese legali del primo grado al Sig. Con CP_3 CP_2 condanna alle spese legali del doppio grado di giudizio".
Si costutiva anche il il quale chiedeva: "IN VIA PRELIMINARE: 1) accertare CP_2
e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ed inesistenza della procura alle liti conferita all'Avv. Eleonora Perugini, in violazione dell'art.
4-novies del d.l. n. 34/2019, conv. nella legge n. 58/2019 in quanto datata 4.4.2019, senza allegare in atti la Manifestazione dell'Avvocatura di Stato di indisponibilità ad assumere il patrocinio della causa, in violazione delle disposizioni contenute nel Protocollo del 24.9.2020 stipulato tra Avvocatura Generale dello Stato e 2) accertare e CP_10 dichiarare l'inammissibilità dell'appello e l'inesistenza della procura alle liti conferita all'avvocato del libero foro poiché sottoscritta da un soggetto non legittimato sig.
quale Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, mentre l'unico Persona_1 abilitato a sottoscrivere la procura per i gradi successivi al primo è il sig.
[...]
in violazione dell'art. 82 e 182 c.p.c.; 3) accertare e dichiarare Parte_3
l'inammissibilità dell'appello e l'inesistenza della procura alle liti conferita all'avvocato del libero foro poiché sottoscritta da un soggetto non legittimato sig.
, ex dipendente di una società privata, divenuto dirigente del nuovo Persona_1
Ente di riscossione pubblico senza aver superato l'obbligatorio concorso pubblico, in violazione dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 2112 c.c. e dell'art. 97 della Costituzione 4) inammissibilità dell'eccezione di incompetenza giurisdizionale per quanto concerne la cartella n.
09720170224049172 000, contenente ruolo riferito a Contravv. C.d.S. L. 689/81; NEL MERITO: 5) accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica delle sanzioni amm.ve elevate dalla e dal sottese alle cartelle nn. Controparte_5 Controparte_7
09720150134890922 000, 09720160054340264 000, 09720160154745589 000, 09720170136450250 000 (Ente Impositore e n. Controparte_5
0972016018634062 000 (Ente Impositore ), vista la contumacia Controparte_7 in primo grado e la mancata produzione della prova con conseguente conferma della sentenza n. 1131/202 6) accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica delle sanzioni amm.ve elevate dal sottese alle cartelle nn. Controparte_11
09720150194002732 000, 09720160210219079 000, 09720170153653735 000, 09720170224049172 000, che pur costituitosi in primo grado, non ha depositato in atti la prova dell'avvenuta procedura di notificazione, con conseguente conferma della sentenza n. 1131/2021; 7) accertare e dichiarare l'illegittimità del fermo amm.vo che non può essere emesso dal Concessionario su cartelle relative a Contravv. C.d.S., per inesistenza della norma;
8) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del fermo amm.vo Documento n. 09780201900084113 000 per mancata indicazione del responsabile delprocedimento di emissione e notificazione, in violazione dell'art. 36, comma 4 ter della legge 28.02.2008 n. 31, di conversione del cd Decreto
Milleproroghe; 9) accertare e dichiarare l'irregolarità e/o inesistenza della procedura di notificazione da parte di delle cartelle 09720140292700922 000, CP_10
09720150134890922 000, 09720150194002732 000, 09720160054340264 000, 09720170153653735 000, 09720170224049172 000 notificate per c.d. “irreperibilità relativa” ex art. 140 cpc, in assenza dell'obbligatoria seconda raccomandata informativa, in violazione dell'art. 26 DPR 602/73, art. 60 DPR 600/73 e dei principi di diritto statuiti dalla Suprema Corte di Cass. SSUU con sent. 10012/2021 del 15.4.2021 e dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 3/2010 e n. 63/2011, con nullità del conseguente preavviso di fermo amm.vo; 10) accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica delle cartelle nn. 09720150194002732 000, 09720160210219079 000, 09720170153653735 000, 09720170224049172 000, effettuata da un Concessionario privo dell'autorizzazione da parte del
[...]
a seguito dell'entrata in vigore della Delibera n. 75 del 1.3.2013 CP_11
(Protocollo RC n. 3730/13), a far data dal 1 luglio 2013 con la quale l'Ente capitolino si è dotato di un proprio Ente per la riscossione delle proprie Controparte_12 entrate, con nullità del conseguente preavviso di fermo amm.vo; 11) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 209 CdS, art. 28 L. 689/81, art. 2948 c.c. delle sanzioni amm.ve, titoli posti a fondamento dei ruoli e cartelle, con nullità del preavviso di fermo amm.vo impugnato;
12) condannare CP_10 ex art. 96 cpc per aver agito esecutivamente ed iscritto il fermo amm.vo sul veicolo di proprietà del sig. sulla scorta di titoli mai notificati e quindi Controparte_2 inesigibili;
13) rigettare l'appello promosso da e confermare integralmente la CP_8 sentenza n. 1131/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma per tutti i motivi sopra riportati;
14) ordinare ad di procedere alla cancellazione, a propria CP_10 cura e spese, dai registri PRA del fermo amm.vo iscritto sul veicolo tg. FT489FL e la cancellazione di tutte le cartelle impugnate nei terminali del Concessionario. Il tutto con vittoria di spese sostenute, spese ed onorari del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".
Alla prima udienza di comparizione del 19.1.2022 il Giudice dichiarava la contumacia della , del e del e rinviava Controparte_5 Controparte_7 CP_11 la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.2.2023.
All'udienza del 21.03.2023, cui la causa era giunta a seguito di un breve rinvio, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti, tratteneva la causa in decisione concedendo termini ex art. 190 c.p.c. alle parti per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Successivamente la causa perveniva a questo Giudice.
In via preliminare, deve rilevarsi che, con la propria comparsa di costituzione nel giudizio in appello, il ha avanzato numerose eccezioni nuove, nello specifico: CP_2
-l'illegittimità del fermo emesso solo per crediti derivanti da contravvenzioni al C.d.S.;
-l'irregolarità e/o inesistenza della procedura di notificazione delle cartelle nn°097 2014 0292700922, 097 2015 0134890922, 097 2015 0194002732, 097 2016 0054340264, 097 2017 0153653735 e n°097 2017 0224049172 notificate per c.d.
“irreperibilità relativa” ex art. 140 c.p.c., in assenza dell'obbligatoria seconda raccomandata informativa, in violazione dell'art. 26 DPR 602/73, art. 60 DPR 600/73
e dei principi di diritto statuiti dalla Suprema Corte di Cass. SSUU con sent. 10012/2021 del 15.4.2021 e dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 3/2010 e n. 63/2011, con nullità del conseguente preavviso di fermo amministrativo;
-l'inesistenza della notifica delle cartelle nn. 097 2015 0194002732, 097 2016 0210219079, 097 2017 0153653735 e n°097 2017 0224049172, effettuata da un Concessionario privo dell'autorizzazione da parte del a Controparte_11 seguito dell'entrata in vigore della Delibera n. 75 del 1.3.2013 (Protocollo RC n. 3730/13), a far data dal 1 luglio 2013 con la quale l'Ente capitolino si è dotato di un proprio Ente per la riscossione delle proprie entrate, con nullità Controparte_12 del conseguente preavviso di fermo amministrativo.
Tali censure, poichè formulate per la prima volta in sede di gravame, vanno dichiarate inammissibili.
Tanto pemesso vanno analizzati i singoli motivi di gravame.
1. Sul dedotto “difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario. Omessa pronuncia e violazione di legge”.
L ha tempestivamente eccepito in primo grado il difetto di giurisdizione del CP_8
Giudice adito in favore del giudice Tributario relativamente al ruolo n. 13571/2017 azionato nella cartella di pagamento n. 097 2017 0224049172. Tale eccezione risultava fondata ed erronemante non è stata accolta dal Giudice di Pace.
Secondo quanto stabilito dall'art 2 D.lgvo 546/92, tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli comunali “appartengono alla giurisdizione Tributaria”.
Ebbene, il ruolo n.13571/2017 azionato nella cartella di pagamento n. 097 2017 0224049172 reca in modo evidente crediti di natura tributaria (tassa automobilistica).
Rispetto a tale ruolo va, quindi, riformata la sentenza di primo grado e rilevato il difetto di giurisdizione del Giuidce adito a favore del Giudice Tributario.
2. Sulla eccepita “tardività delle eccezioni concernenti i presunti vizi formali. Omessa pronuncia e violazione di legge”.
Per quanto riguarda le altre cartelle sottese al fermo impugnato (per le quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario) deve rilevarsi come il Giudice di prime cure abbia fondato la propria decisione sull'accoglimento di motivi di doglianza inammissibili in quanto tardivamente proposti.
I denunciati, ed accolti, vizi di carenza di potere e di motivazione attenevano, infatti, al profilo meramente formale del procedimento e pertanto erano deducibili solo in sede di opposizione agli atti esecutivi entro il termine di giorni venti dalla notificazione dell'atto innanzi al Tribunale territorialmente competente (cfr. Tribunale Roma, sez. II, 10/03/2011, n. 5199; Cassazione civile, sez. II, 22/02/2010, n. 4139).
Tali eccezioni sono proponibili, nelle forme e nei tempi tassativamente previsti ex art 617 c.p.c., entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto (Cass. Civ. 10738/08; 6667/07), come denunciato da nella propria costituzione nel giudizio di primo grado. CP_8
Il in particolare, ha ricevuto il preavviso di fermo amministrativo il CP_2
09/10/2019 e ha notificato l'atto di citazione (ad in data 08/11/2019; per tali CP_8 ragioni l'opposizione non avrebbe potuto essere accolta in virtù di tali doglianze.
3. Sulle censure sollevate in primo grado ed in parte condivise del Giudice di Pace.
Per quanto il rilievo che precede risulti assorbente, per completezza deve censurarsi anche l'infondatezza del merito dei vizi dedotti dall'opponente in primo grado ed erroneamente rilevati dal giuidce.
a. Sulla carenza di potere in capo all'ex dipendente di responsabile del CP_1 procedimento e sull'eccepità nullità del fermo per carenza di potere e degli elementi essenziali.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata la eccezione di carenza di potere in capo all'ex dipendente di responsabile del procedimento ad emettere e notificare il CP_1 provvedimento di fermo, atteso che il medesimo non sarebbe vincitore di pubblico concorso. per violazione “dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 2112 c.c.” nonché l'eccezione di nullità del provvedimento di fermo per la violazione dell'art. 21 septies della Legge 11 febbraio 2005. n. 15, introdotto nel testo della L. n. 241 del 7 agosto 1990, il quale al comma I prevede che "E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali“ e dell'art. 21octies secondo cui "E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”.
Come già eccepito ed evidenziato dal Concessionario in primo grado, in virtù del comma 9 dell'art. 1 del D.L. n.193/2016, è stato trasferito ad Parte_1
“il personale delle società del Gruppo Equitalia, in servizio alla data di
[...] entrata in vigore del presente decreto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino a scadenza, senza soluzione di continuità e con la garanzia di conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente”.
Ne deriva che è la stessa legge che consente il transito diretto, e senza concorso, dei dipendenti di in , che, nell'ambito del Controparte_1 Parte_1 nuovo ente, mantengono la medesima posizione giuridica rivestita in quello di provenienza.
A conferma di ciò, si rileva come, con la recente sentenza n. 346 del 11/01/2021, il Consiglio di Stato abbia respinto l'azione di nullità proposta avverso il passaggio diretto dei dipendenti di in per Controparte_1 Controparte_9 presunta violazione della regola del pubblico concorso per l'accesso nella P.A.
Anche la Corte Costituzionale nella pronuncia n. 37 del 17 marzo 2015, relativa alla validità degli atti sottoscritti da personale incaricato di funzioni dirigenziali, ha precisato che: “allorché venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo, l'accertata invalidità dell'atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza;
tenendo conto che quando l'organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale”.
Ne consegue che, in ogni caso, gli atti emanati dal “dirigente-funzionario di fatto” conservano la loro validità e la loro efficacia sia pure qualora si abbiano irregolarità nell'atto di investitura e di inefficacia della nomina del sottoscrittore, considerata la diretta riferibilità dei medesimi atti all'Ente dal quale derivano.
b. Sul difetto di motivazione del preavviso di fermo.
Di contro a quanto statuito dal Giudice in sentenza, l'atto impugnato ha forma e contenuto conformi ai parametri normativamente stabiliti.
Lo stesso, come emerso in giudizio, è stato preceduto dalla regolare notifica delle cartelle presupposte;
ad esse il fermo - che non soggiace alla medesima disciplina dettata per le prodromiche cartelle - rinvia per relationem e ciò è sufficiente per quanto richiesto dall'art 7, comma 3, L 212/2000. La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito e chiarito che non vi è alcun obbligo di allegazione dei precedenti atti richiamati in cartella, bensì, come previsto dall'art. 7, comma 3, L. 212/2000, è sufficiente il “riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento” (Cass SU sent. n. 11722/10).
In ogni caso, come evidenziato dall'appellante, la comunicazione impugnata contiene la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate al contribuente, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato.
c. Sulla mancata iscrizione nel termine di legge.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto inefficace il fermo “per la mancata iscrizione nel termine di legge. Sul punto l'art. 50 del DPR 602/73 recita testualmente, all'art. 3, che: "l'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica”.
Pur non apparendo il rilievo conferente al caso concreto, può rilevarsi come in ogni caso (il GdP fa peraltro riferimento a soggetti estranei al giudizio ed atti riscossivi diversi da quelli in contestazione), l abbia documentato (producendo copia CP_8 dell'interrogazione del procedimento di fermo) come, a seguito della notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 097 80 2019 00084113, curata in data 09.10.2019, il concessionario risulti avvere tempestivamente proceduto all'iscrizione del fermo amministrativo in data 14.1.2020, nel pieno rispetto dei termini di legge.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dei motivi di accoglimento dell'appello e delle questioni di diritto che sono state oggetto di più arresti giurisprudenziali, le stesse possono compensarsi tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del Giudice
Tributario relativamente al ruolo n. 13571/2017 azionato nella cartella di pagamento n. 097 2017 0224049172; 2) per le restanti cartelle, revoca la sentenza di annullamento e rigetta l'opposizione proposta dal avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 097 80 CP_2
2019 00084113; 3) Compensa le spese di lite.
Roma, 28 febbraio 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo