Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Elena Gelato consigliere rel.
Dr. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 52156/2023 V.G. e pendente
TRA già , con sede in Sora (Fr), codice fiscale e Parte_1 Parte_2
Partita IVA , in persona dell'amministratore unico e legale rappresentate pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto De Angelis per delega in atti reclamante
E con sede in Frosinone, Cod. Fisc. e P. Iva , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Di
Mambro e Fabio Arcese in forza di procura in atti reclamata
E
Liquidazione giudiziale della società in persona del curatore, contumace Parte_1 reclamata
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni
Per Auto On Line: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare -disporre, ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., la sospensione della liquidazione giudiziale de qua, ricorrendo i gravi e fondati i motivi esposti nel presente atto;
Cassino, Sezione Civile – Procedure Concorsuali, revocare la suddetta sentenza statuente dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante;
- condannare la Parte_3 in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni per aver chiesto la dichiarazione di apertura
[...] della liquidazione giudiziale con colpa;
- porre a carico della predetta società convenuta le spese della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso che sarà liquidato al curatore;
- condannare la Parte_3 in persona del legale rapp.te p.t. alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio. in
[...] via istruttoria
Chiede, ove ritenuto necessario, disporsi c.t.u. tecnica, a mezzo di consulente contabile, per l'accertamento dello stato finanziario dell'impresa“;
Per “Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, previa Parte_3 declaratoria di insussistenza dei gravi e fondati motivi rigettare la richiesta di sospensione in tutto o in parte o temporaneamente della liquidazione dell'attivo e dei relativi atti di gestione;
nel merito rigettare il reclamo proposto infondato nei fatti ed in diritto. Con condanna alle spese di lite dell'amministratore della liquidata”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data Parte_1
11 dicembre 2023, con la quale, su istanza della società era stata Parte_3 dichiarata l'apertura della sua liquidazione giudiziale.
La reclamante ha lamentato:
I.l'erroneità della pronuncia nella parte in cui era stata ritenuta l'esistenza di debiti scaduti superiori a 30.000,00 euro;
a tal fine ha per un verso evidenziato come i debiti tributari pari a complessivi euro 119.089,86 fossero stati dilazionati (a fronte delle istanze proposte dalla debitrice ed accolte dall ), di modo che non avrebbero potuto Controparte_2 essere considerati quali debiti scaduti ai fini del superamento della soglia minima di indebitamento, e per altro come fosse insussistente il credito di € 445.158,28 vantato da per pretesa morosità nel pagamento di canoni di locazione, che Parte_3 contrariamente a quanto addotto dal Tribunale non era affatto portato da titoli esecutivi ed era incerto nell'an e nel quantum;
II. l'insussistenza dello stato di insolvenza, dovendo a tal fine essere considerato: che i bilanci relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 erano stati depositati (contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure) ed il Tribunale aveva del tutto omesso di esaminarli;
che erano assenti indici sintomatici della decozione, non sussistendo insoluti, protesti da titoli, pendenza di procedimenti esecutivi, iscrizione di ipoteche giudiziali, pignoramenti, situazioni debitorie con i dipendenti, problemi ostativi di accesso al credito bancario o altri fatti tali da manifestare l'incapacità dell'impresa ad adempire alle proprie obbligazioni, peraltro contestate. Su tali presupposti la reclamante ha concluso per la revoca dell'impugnata pronuncia e la condanna dell'originaria ricorrente al risarcimento dei danni, per avere con colpa richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
La società si è costituita resistendo al reclamo, di cui ha chiesto il Controparte_3 rigetto.
Il reclamo non è ad avviso di questa Corte suscettibile di accoglimento.
§1. Primo motivo di reclamo
Come accennato, con il primo motivo di reclamo ha rilevato l'insussistenza dei Parte_1 presupposti oggettivi per la liquidazione giudiziale ed in dettaglio l'assenza della soglia minima di indebitamento di cui all'art.49 CCII.
Per un verso, infatti, i debiti tributari pari a complessivi euro 119.089,86 erano stati dilazionati secondo un piano di rateazione accettato dall' , di modo che Controparte_2 non potevano considerarsi scaduti e come tali computabili ai fini del superamento della soglia,
e per altro sarebbero insussistenti, indimostrati ed incerti, anche nel quantum, i crediti vantati nei suoi confronti dalla ricorrente a titolo di canoni di locazione insoluti, indicati in euro 445.158,28, in assenza di fatture, provvedimenti giudiziali e titoli esecutivi atti a comprovarne l'esistenza.
Con particolare riguardo al rapporto di locazione sotteso alla pretesa creditoria vantata dalla ricorrente, ha dato conto della complessa vicenda giudiziaria intercorsa tra le parti, rilevando:
-che l'originario contratto di locazione commerciale stipulato nel 2007 era stato tardivamente registrato, mentre la proroga intervenuta nell'anno 2013 non era mai stata registrata, talché il relativo contratto era nullo;
- che dunque difettava il titolo sotteso alle pretese creditorie vantate dalla ricorrente;
- che del resto le somme accertate come dovute con la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento e conferma dei decreti ingiuntivi opposti erano state versate a seguito dell'emissione della sentenza di primo grado, la cui efficacia esecutiva non era stata sospesa in appello;
- che dunque non esisteva alcun credito scaduto che fosse rimasto insoluto ed in ogni caso non era dimostrata l'esistenza dell'ulteriore credito vantato ex adverso, che in subordine non poteva ritenersi certo nel quantum.
In ragione delle richiamate considerazioni la reclamante ha dunque sostenuto l'insussistenza di debiti scaduti di importo complessivo superiore a 30.000,00 euro, con conseguente necessità di revoca della pronuncia impugnata.
Il motivo non è fondato.
Come noto, al fine della verifica della soglia minima di indebitamento (di cui al previgente art. 15, comma 9, l.f. ed all'attuale art. 49 CCII), non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila (per quanto necessario, cfr., Cass., ord., n. 26926 del 14/11/2017).
Una simile prova è stata acquisita nella presente fase di giudizio, anche a prescindere da ogni considerazione sull'entità del credito vantato dall'originaria ricorrente.
Ed invero, “nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo”
(in questi termini, Ca., 27.5.2015, n. 10952; nello stesso senso, Cass., 30.9.2019, n. 24424).
Ebbene, all'esito della prima verifica del passivo, è emersa l'esistenza di esposizioni debitorie nei confronti dell'Erario e dell'INPS di molto superiori alla somma di euro 119.000,00 euro che l'odierna reclamante rileva di aver rateizzato, debiti la cui effettiva esistenza, debitamente vagliata dal giudice delegato sulla base della documentazione prodotta dall' Controparte_2
, non è contestata dall'odierna reclamante.
[...]
A titolo esemplificativo, avuto riguardo a quelli di maggiore ammontare, sono stati ammessi al passivo: un credito di euro 160.356,63 in favore di per Controparte_2 mancato versamento di contributi previdenziali e assistenziali;
un credito di euro 258.578,46 sempre in favore dell' per omesso versamento Iva e tributi locali;
crediti pari a oltre CP_4
50.000,00 euro vantati dagli ex dipendenti a titolo di TFR (si rimanda al documento prodotto da parte resistente in data 8.4.2024).
Alla luce di tali emergenze non può dubitarsi del superamento della soglia minima di indebitamento di euro 30.000,00.
La conclusione sarebbe a rigore dirimente, posto che non ha formulato un motivo Parte_1 di reclamo volto a negare la legittimazione ad agire in capo ad ma come Parte_3 detto si è limitata a censurare il mancato superamento della predetta soglia.
Per quanto necessario, dalla documentazione in atti è pacificamente desumibile l'esistenza di ragioni di credito in capo all'istante, il che è sufficiente a fondare la sua legittimazione a richiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Appare quasi superfluo ribadir come, a tal fine, non sia necessario “un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa … sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell'istante” (in questi termini Cass., ss.uu.,
n. 1521 del 23.01.2013 e successive conformi). Ebbene, nel caso di specie la valutazione incidentale cui è tenuto l'organo giudiziario adito consente di addivenire al riconoscimento della legittimazione attiva in capo all'odierna reclamata, dovendo ritenersi l'esistenza di ragioni di credito nei confronti di Parte_1 in capo ad Parte_3
Premesso che il Tribunale di Cassino, con sentenza che come detto non è stata sospesa in grado d'appello, ha pronunciato la risoluzione per inadempimento della conduttrice del contratto di locazione inter partes (di cui ha dunque ritenuto la validità) ed ha confermato i decreti ingiuntivi ottenuti dalla locatrice per il pagamento dei canoni maturati nell'anno 2014 e inizio 2015, il che già integra un rilevante fumus dell'esistenza del credito vantato da il fatto Parte_3 che siano state versate le somme oggetto dei suddetti provvedimenti monitori non consente di escludere l'esistenza di ragioni di credito in capo all'odierna resistente.
E' pacifico e per quanto necessario risulta dalla documentazione in atti, come l'odierna reclamante sia rimasta nel possesso dell'immobile di proprietà della reclamata che gli era stato concesso in locazione nell'anno 2007 sino al giugno 2021, quando è stato eseguito il provvedimento di rilascio conseguito alla pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento emessa dal Tribunale di Cassino.
Date queste premesse, considerato che la reclamante ha dimostrato di aver versato il corrispettivo al massimo sino al marzo 2015, in esecuzione della suddetta pronuncia del
Tribunale di Cassino, non appare contestabile l'esistenza di ragioni di credito per l'occupazione dell'immobile nel periodo successivo e ciò, quand'anche fosse in via di mera ipotesi fondata la domanda di accertamento della nullità della proroga del contratto di locazione nel periodo successivo al 31 luglio 2013 (il che, nei limiti della incidentale delibazione esperibile in questa sede, appare quantomeno opinabile), a titolo di indennizzo per indebita occupazione dell'immobile altrui o risarcimento del danno.
Ciò integra certamente quel fumus di verosimiglianza dell'esistenza del credito, che come detto è sufficiente a legittimare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, non rilevando agli odierni effetti la valutazione del suo esatto ammontare, considerato l'accertato superamento della soglia minima di indebitamento di cui si è appena dato conto.
§2.Secondo motivo di reclamo
Si viene dunque alla disamina del secondo motivo di reclamo, con il quale nega Parte_1 il proprio stato di insolvenza. La censura non è recepibile, non soccorrendo allo scopo le difese svolte dalla reclamante, con le quali rileva l'insussistenza di indici esteriori di decozione ed il buon andamento Parte_1 dell'attività di impresa, comprovato dai bilanci depositati in esito all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Non si può infatti che prendere atto del fatto:
- che a seguito del deposito del ricorso per sequestro conservativo proposto da Parte_3
la reclamante ha ceduto alla società (facente capo alla stessa famiglia)
[...] Controparte_5 la quasi totalità dei veicoli di sua proprietà, tanto che il sequestro ha potuto essere annotato solo su un veicolo del valore di euro 7.017,00 (si rimanda ai doc. da 3 a 12 di parte resistente);
- che le “rimanenze”, appostate nell'ultimo bilancio al 2022 per il valore di ben 191.000 euro, non sono state rinvenute presso la sede sociale risultate dal registro delle imprese (si rimanda al verbale negativo redatto dall'ufficiale giudiziario di cui al doc. 13 di parte resistente);
- che la società non risulta proprietaria di alcun bene immobile e anche i tentativi di esecuzione del sequestro nelle forme del pignoramento presso terzi (istituti di credito) hanno avuto esito negativo (v. doc. 15 di parte resistente);
-che infine dal luglio 2023 la reclamata ha cessato l'attività di concessionaria di autovetture di marca Renault (che, secondo quanto addotto da e non contestato dalla Controparte_6 reclamante, è stata assunta dalla società , facente capo al medesimo nucleo familiare), CP_5 avendo proseguito il solo “commercio elettronico al dettaglio di auto usate”, attività all'evidenza grandemente riduttiva rispetto alla precedente (si rimanda al doc. 16 del fascicolo di parte resistente).
Alla luce di tali emergenze, non pare dubbia la configurabilità dello stato di decozione dell'impresa, la quale per un verso non dispone di beni sui quali il creditore possa rivalersi e per altro ha sostanzialmente dismesso la propria attività caratteristica, di modo che non è in grado di produrre flussi di cassa tali da consentire il soddisfacimento dei propri creditori (ed in primis i rilevanti debiti nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali).
Le contrarie considerazioni svolte dalla reclamante non consentono di diversamente opinare.
Ed invero, l'assunto che la cessazione dell'attività di concessionaria Renault sia dipesa dallo sfratto non pare rilievo concludente, se è vero che il relativo contenzioso è derivato dalla protratta occupazione dell'immobile per oltre sei anni senza che risulti anche solo allegato il pagamento di un qualsivoglia corrispettivo o indennizzo per occupazione sine titulo. I dati risultanti dai bilanci da ultimo depositati, poi, non possono ritenersi attendibili o comunque idonei a comprovare l'insussistenza dello stato di decozione.
Si è detto come dall'ultimo bilancio depositato risultino, quali voci dell'attivo, rimanenze per euro 191.000,00 ed euro 41.000 a titolo di disponibilità liquide, delle quali non è peraltro emersa alcuna traccia all'atto dell'esecuzione del sequestro tentata nel 2023; ciò, a fronte di debiti indicati in oltre 900.000 euro, nei quali tra l'altro non è dato appurare se sia o meno compreso il credito vantato dall'odierna resistente, che neppure risulta oggetto di un fondo rischi.
Sotto altro profilo, i costi di produzione relativi al “godimento beni di terzi”, presupponendo la loro riferibilità all'immobile di proprietà della resistente, sono indicati in circa 14.000 euro, a fronte di un canone annuo pattuito in euro 78.000 oltre rivalutazione (al quale andrebbe parametrato l'eventuale indennizzo per indebita occupazione).
I dati relativi ai ricavi conseguiti dallo svolgimento dell'attività nell'esercizio 2022, che come detto non hanno peraltro condotto ad alcuna utilità suscettibile di consentire l'esecuzione del sequestro concesso in favore di non sono poi dirimenti, attesa la Controparte_6 menzionata dismissione dell'attività sino a quella data esercitata.
Né alla tesi prospettata dalla reclamante giova la relazione sulla situazione patrimoniale depositata in atti, che è anch'essa inattendibile e, per certi versi, ha natura confessoria dello stato di decozione in cui versa l'impresa.
Quanto al primo aspetto, si rileva come l'affermazione resa dal perito di parte circa il fatto che non sarebbero rinvenibili debiti scaduti di ammontare superiore a 30.000 euro sia palesemente smentita dalle conclusioni sopra esposte in relazione al primo motivo di reclamo e, quanto al secondo punto, come la relazione suddetta, nella parte in cui ammette l'intervenuta perdita del capitale sociale negli esercizi 2020 e 2021, che in assenza dei benefici concessi dalla legislazione emergenziale avrebbe comportato la necessità di scioglimento della società, e la sua copertura nell'esercizio 2022 solo per effetto della riserva straordinaria conseguita all'apporto di soci, sia a ben vedere confessoria, considerato che, in assenza del beneficio di legge e dell'eccezionale apporto dei soci, la società sarebbe in uno stato di insolvenza, ciò che è comprovato dalle considerazioni sopra esposte in ordine all'assenza di disponibilità liquide derivanti dal positivo esercizio dell'attività caratteristica, con le quali poter far fronte alle proprie obbligazioni.
Né, ad escludere lo stato di insolvenza, depone infine la circostanza del pagamento delle somme portate dai decreti ingiuntivi emessi in danno dell'odierna reclamante posto che, al di là di ogni considerazione sul fatto che lo stesso fosse o meno stato reso possibile dal conferimento di fondi da parte dei soci, il pagamento suddetto è intervenuto nel febbraio 2021 e dunque in epoca ampiamente anteriore rispetto alla data di proposizione del ricorso di cui si discute in questa sede
(ottobre 2023), alla quale va ancorata la valutazione dello stato di decozione.
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo deve essere rigettato.
La palese infondatezza dei motivi di reclamo consente di ritenere integrata l'ipotesi di cui all'art. 51, comma 15, C.C.I.I., di modo che il legale rappresentante della società reclamante che ha conferito la procura è obbligato in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, ed al pagamento del doppio del contribuito unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n.
52156/2023 V.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la società reclamante, in solido con il legale rappresentante che ha conferito la procura, sig. alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio in favore della Parte_4 resistente, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
3) dichiara la società reclamante, in solido con il legale rappresentante che ha conferito la procura, tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 13 dicembre 2024.
Il consigliere est. Il presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino