TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 3035/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
05/03/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco ZUMERLE del Foro di
Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e celebrato il 15/10/1983 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Colognola ai Colli (VR) (atto n. 37 - parte
II - serie A - anno 1983), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
1 2) Autorizzare e a vivere separati, liberi di Parte_1 Parte_2
fissare dove ritengono la loro residenza, con obbligo di comunicazione dell'indirizzo all'altro coniuge.
3) Dare atto che i coniugi nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro quanto al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
pertanto, entrambe le parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia assegno divorzile, anche una tantum, e dichiarano che nessuna somma e/o pretesa pregressa è reciprocamente dovuta.
4) Dare atto che i figli della coppia, e sono maggiorenni Persona_1 Persona_2
ed economicamente autosufficienti e che non è dovuto loro alcun mantenimento da parte dei genitori.
5) Dare atto che entrambe le parti rinunciano espressamente, con esonero reciproco, alla produzione di ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta in atti, dichiarando di averne già preso visione e dichiarando sin d'ora la loro disponibilità alla produzione di altra documentazione relativa alle loro condizioni patrimoniali se richiesto dal Giudice.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 19/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
3
N. 3035/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
05/03/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco ZUMERLE del Foro di
Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e celebrato il 15/10/1983 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Colognola ai Colli (VR) (atto n. 37 - parte
II - serie A - anno 1983), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
1 2) Autorizzare e a vivere separati, liberi di Parte_1 Parte_2
fissare dove ritengono la loro residenza, con obbligo di comunicazione dell'indirizzo all'altro coniuge.
3) Dare atto che i coniugi nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro quanto al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
pertanto, entrambe le parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia assegno divorzile, anche una tantum, e dichiarano che nessuna somma e/o pretesa pregressa è reciprocamente dovuta.
4) Dare atto che i figli della coppia, e sono maggiorenni Persona_1 Persona_2
ed economicamente autosufficienti e che non è dovuto loro alcun mantenimento da parte dei genitori.
5) Dare atto che entrambe le parti rinunciano espressamente, con esonero reciproco, alla produzione di ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta in atti, dichiarando di averne già preso visione e dichiarando sin d'ora la loro disponibilità alla produzione di altra documentazione relativa alle loro condizioni patrimoniali se richiesto dal Giudice.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 19/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
3