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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/04/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10797/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 10797/2017 promossa da con il patrocinio dell'avvocato ALESSANDRO POZZANI, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avvocato ANDREA PIANTA, elettivamente CP_1 domiciliata presso lo studio del difensore
OPPOSTA sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“via preliminare: accertate e verificate le circostanze di cui in narrativa, alla luce della documentazione sia in fatto sia in diritto in conseguenza della documentazione prodotta, delle contestazioni sollevate, visto che l'opposizione si basa su prova scritta e di pronta soluzione, per l'effetto non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 2783/2017 del 16.05.2017, RG 7872/2017 emesso in data 12.05.2017 dal Tribunale di Brescia – Giudice Dott.ssa Laura Frata;
in via principale e nel merito: in ogni caso, fermo quanto sopra, per tutte le ragioni, eccezioni, deduzioni nonché per la documentazione prodotta, e per quanto emergerà in corso di causa, per l'effetto dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n° 2783/2017 del 16.05.2017, RG n° 7872/2017 emesso in data 12.05.2017 dal Tribunale di Brescia – Giudice Dott.ssa Laura Frata, nei confronti dell'opponente stante l'infondatezza della domanda in quanto illegittima, infondata, non dovuta sia in fatto sia in diritto dichiarando che nulla è dovuta all'opposta. In via
pagina 1 di 5 riconvenzionale: fermo quanto sopra, alla luce di quanto indicato in narrativa e dalla documentazione prodotta, previi gli opportuni accertamenti del caso, per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro – tempore (C.F. / CP_2
P.iva n° persona del legale rappresentante pro – tempore con sede P.IVA_1 legale in Castel Mella (BS) Via Vittorio Bergomi n° 38, al risarcimento di / per tutti i danni patrimoniali subiti e subendi nessuno escluso anche per la quantificazione giuridica attribuita in narrativa in ordine alle contestazioni sollevate, nella somma complessiva di €. 12.884,97 o in quella che verrà determinata in corso di causa o nella determinanda misura di giustizia o comunque in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice Adito.
In via subordinata riconvenzionale: in ogni caso, fermo quanto sopra, porre in compensazione ex art. 1241 c.c., eventuali somme dovute dall'opposto con quelle spettanti di diritto all'opponente, nel limite di quanto verrà accertato in corso di causa anche con la riduzione delle somme a seguito della verifica dei lavorieffettivamente eseguiti o meno dall'opposta, con condanna al pagamento del residuo accertato, determinato e dichiarato a favore dell'opposta.
In via istruttoria, richiamandosi al contenuto della propria memoria autorizzata ex art. 183 VI° comma n. 2 cc.p.c. depositata telematicamente in data 23.01.2019, previa revoca dell'ordinanza di non ammissione dei capitoli di prova formulati, si insiste nell'escussione dei testi indicati e non escussi, anche a prova contraria.
Si insiste altresì che venga disposta la consulenza tecnica d'ufficio sull'automezzo – gru Iveco 240E38 Magirus targato targato AK269AC anziché AK785FT atta a verificare quali interventi sono stati effettivamente eseguiti dalla in base CP_1 alla fattura n°688 del 16.11.2016, con quelli che sono stati successivamente eseguiti dalla con fattura n° 1195/2016 del 31.10.2016, rimettendosi comunque al Parte_2
Giudice per la formulazione del quesito. Con riserva di nominare proprio consulente tecnico di parte.
Ci si oppone sino ad ora all'ammissione di tutti i capitoli di prova ex adverso formulati e formulandi. Abilitazione comunque alla prova contraria. Testi indicati in atti.
In ogni caso: rifusione delle spese, diritti e compenso di lite oltre accessori di legge”.
Per parte opposta
“NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto Ingiuntivo opposto e/o condannare parte attrice al pagamento delle somme riportate nel decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi dal dovuto al saldo. Spese di giudizio interamente rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2783/2017, con il quale alla medesima era stato ingiunto di pagare in favore della la complessiva somma di € Parte_4
pagina 2 di 5 8.979,20, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavorazioni sulla gru-autocarro Iveco 240E38 tg AK269AC.
In sede monitoria, l'ingiungente esponeva, in particolare, di avere eseguito le prestazioni richieste e di non aver ricevuto il corrispettivo dovuto.
L'opponente sosteneva l'infondatezza della pretesa di controparte, in quanto, a suo dire, alcune lavorazioni non sarebbero state eseguite ed altre sarebbero state eseguite non a regola d'arte. Inoltre, l'attrice dichiarava che l'impossibilità di utilizzare il mezzo nei mesi di agosto-settembre e ottobre 2016 l'avrebbe costretta ad affrontare la spesa per il noleggio di un altro autocarro con gru, oltre a sostenere costi per il fermo di un operaio e il licenziamento di altri. L'opponente domandava, pertanto, la revoca di detto decreto nulla essendo dovuto in favore di controparte;
in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni quantificati in euro 12.884,97; in via subordinata riconvenzionale, la compensazione tra le reciproche pretese.
Si costituiva in giudizio la società opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Sentiti i testi e svolto l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 23 gennaio 2025.
* * *
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Parte opposta ha chiesto il pagamento del corrispettivo del contratto di prestazione d'opera stipulato tra le parti nell'agosto del 2016 ed avente per oggetto la riparazione della gru posta sull'autocarro Iveco targato AK269AC.
Parte opponente, oltre ad affermare che la società convenuta non aveva svolto i lavori nel tempo concordato e non aveva eseguito tutte le riparazioni concordate, ha introdotto contestazioni relative ad altro e diverso contratto stipulato nell'anno 2015.
Le contestazioni relative alla fattura del 2015 non possono essere prese in esame in questa sede, atteso che esse riguardano un titolo contrattuale diverso da quello posto alla base del decreto ingiuntivo e che parte opponente non ha formulato domanda riconvenzionale fondata sul contratto del 2015.
Parte attrice, infatti, si è limitata ad introdurre contestazioni e rilievi relativi al contratto del 2015 come se dette questioni fossero inerenti al contratto del 2016.
Le eccezioni e i rilievi relativi al contratto del 2015 sono, dunque, inammissibili.
Venendo al merito della controversia, si rileva che all'esito dell'attività di istruzione svolta deve ritenersi provato che il titolo in forza del quale l'opposta ha agito in giudizio è il contratto concluso tra le parti nell'agosto 2016, quando presso la Nord
è stato portato dalla l'autocarro Iveco munito di gru e tg CP_1 Parte_1
AK269AC perché venissero sistemate le rotture causate da un urto contro un ponte.
I testi escussi hanno confermato che gli operai della convenuta avevano smontato il martinetto danneggiato e avevano riscontrato che le canne di acciaio che componevano il macchinario erano irreparabilmente rotte e, quindi, dovevano essere sostituite. pagina 3 di 5 La società convenuta, sempre secondo le testimonianze rese, aveva contattato la causa produttrice del cilindro marca PM e aveva appreso che, poiché la gru era obsoleta, non era più possibile ottenere pezzi di ricambio e che, pertanto, era necessario sostituire l'intera gru.
In sede istruttoria è stato confermato che l'amministratore di aveva Parte_1 chiesto all'opposta di fare riparare la gru presso un'officina di sua fiducia e che la convenuta aveva incaricato della riparazione l'azienda CP_3
Cont I testi hanno dichiarato che l'azienda di aveva immediatamente ordinato CP_3 i tubi di acciaio al fine di realizzare le parti meccaniche danneggiate della gru e che l'opponente, informata di ciò, aveva deciso di interrompere l'esecuzione dei lavori. I testimoni hanno affermato che in seguito a tale decisione la convenuta aveva Cont disposto che la ditta interrompesse le lavorazioni affidatele.
All'esito dell'istruttoria è emerso che, dopo circa 15 giorni, l'opponente aveva contattato l'opposta e le aveva chiesto di riprendere la riparazione della gru, Cont malgrado fosse agosto e la ditta fosse chiusa per ferie. L'opposta aveva accettato il nuovo incarico ma aveva precisato che, a partire da quando sarebbe stato possibile inoltrare l'ordine, sarebbero state necessarie quattro settimane per l'arrivo dei tubi da sostituire ed altre tre settimane per la lavorazione e l'assemblaggio degli stessi da parte della Ottenuto l'assenso della la CP_3 Parte_1 Cont convenuta, all'inizio di settembre, aveva inoltrato l'ordine alla e informato di ciò l'opponente. Eseguite le riparazioni, durante la fase di collaudo del martinetto, era emerso che anche la valvola strozzatrice del flusso dell'olio era guasta. La convenuta aveva informato l'attrice che tale nuovo problema avrebbe consentito l'utilizzo del martinetto “con un malfunzionamento” e l'opponente aveva deciso di ritirare la gru per un trasporto urgente affermando che il giorno successivo l'avrebbe riconsegnata per la riparazione della valvola. L'opponente non aveva però più riportato la gru presso l'opposta per la riparazione della valvola.
Così riassunti gli esiti dell'istruttoria esperita, risulta evidente come i ritardi lamentati da parte opponente fossero stati determinati dalla condotta della stessa. Difatti, è stata interrompendo i lavori di riparazione e, poi, Parte_1 disponendo, dopo 15 giorni, che gli stessi venissero ripresi, a determinare un ritardo nella loro esecuzione. La sospensione dell'esecuzione dei lavori, poco prima della chiusura estiva, ha necessariamente causato uno slittamento dei tempi di esecuzione.
D'altra parte, i testi hanno dichiarato sia che la convenuta aveva informato l'attrice che sarebbero state necessarie circa sette settimane, dal momento dell'ordine, per il completamento delle riparazioni, sia che la committente aveva accettato l'esecuzione dell'opera nei tempi prospettati. Ne consegue che, poiché l'ordine era stato inoltrato all'inizio di settembre, circostanza questa che era stata comunicata all'opponente, i lavori di riparazione furono eseguiti nei tempi concordati.
La riparazione della valvola non rientrava nell'incarico affidato alla convenuta, atteso che solamente durante il collaudo del martinetto era emerso che anche la valvola strozzatrice del flusso dell'olio era guasta. La mancata riparazione della valvola non è dipesa da un ritardo della convenuta, ma dalla decisione dell'opponente prima di ritirare la gru per un asserito lavoro urgente e poi di non riconsegnarla per l'esecuzione della riparazione. pagina 4 di 5 In conclusione, questo giudice ritiene che l'opposta avesse eseguito le riparazioni commissionate entro il tempo concordato e che la mancata riparazione della valvola non fosse dipeso dall'inadempimento dell'ingiungente ma dalla decisione di
[...] di ritirare il mezzo. Ne consegue che gli eventuali danni determinati CP_4 dall'utilizzo del mezzo in assenza della riparazione della valvola non possono essere addebitati alla società opposta.
Per le ragioni esposte l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in € 919,00 per la fase di studio, in € 777,00 per la fase introduttiva, in € 1680,00 per la fase di trattazione e in € 1701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, respinge l'opposizione; condanna a rifondere a le spese di lite come liquidate Parte_1 CP_1 in motivazione.
Brescia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 10797/2017 promossa da con il patrocinio dell'avvocato ALESSANDRO POZZANI, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avvocato ANDREA PIANTA, elettivamente CP_1 domiciliata presso lo studio del difensore
OPPOSTA sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“via preliminare: accertate e verificate le circostanze di cui in narrativa, alla luce della documentazione sia in fatto sia in diritto in conseguenza della documentazione prodotta, delle contestazioni sollevate, visto che l'opposizione si basa su prova scritta e di pronta soluzione, per l'effetto non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 2783/2017 del 16.05.2017, RG 7872/2017 emesso in data 12.05.2017 dal Tribunale di Brescia – Giudice Dott.ssa Laura Frata;
in via principale e nel merito: in ogni caso, fermo quanto sopra, per tutte le ragioni, eccezioni, deduzioni nonché per la documentazione prodotta, e per quanto emergerà in corso di causa, per l'effetto dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n° 2783/2017 del 16.05.2017, RG n° 7872/2017 emesso in data 12.05.2017 dal Tribunale di Brescia – Giudice Dott.ssa Laura Frata, nei confronti dell'opponente stante l'infondatezza della domanda in quanto illegittima, infondata, non dovuta sia in fatto sia in diritto dichiarando che nulla è dovuta all'opposta. In via
pagina 1 di 5 riconvenzionale: fermo quanto sopra, alla luce di quanto indicato in narrativa e dalla documentazione prodotta, previi gli opportuni accertamenti del caso, per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro – tempore (C.F. / CP_2
P.iva n° persona del legale rappresentante pro – tempore con sede P.IVA_1 legale in Castel Mella (BS) Via Vittorio Bergomi n° 38, al risarcimento di / per tutti i danni patrimoniali subiti e subendi nessuno escluso anche per la quantificazione giuridica attribuita in narrativa in ordine alle contestazioni sollevate, nella somma complessiva di €. 12.884,97 o in quella che verrà determinata in corso di causa o nella determinanda misura di giustizia o comunque in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice Adito.
In via subordinata riconvenzionale: in ogni caso, fermo quanto sopra, porre in compensazione ex art. 1241 c.c., eventuali somme dovute dall'opposto con quelle spettanti di diritto all'opponente, nel limite di quanto verrà accertato in corso di causa anche con la riduzione delle somme a seguito della verifica dei lavorieffettivamente eseguiti o meno dall'opposta, con condanna al pagamento del residuo accertato, determinato e dichiarato a favore dell'opposta.
In via istruttoria, richiamandosi al contenuto della propria memoria autorizzata ex art. 183 VI° comma n. 2 cc.p.c. depositata telematicamente in data 23.01.2019, previa revoca dell'ordinanza di non ammissione dei capitoli di prova formulati, si insiste nell'escussione dei testi indicati e non escussi, anche a prova contraria.
Si insiste altresì che venga disposta la consulenza tecnica d'ufficio sull'automezzo – gru Iveco 240E38 Magirus targato targato AK269AC anziché AK785FT atta a verificare quali interventi sono stati effettivamente eseguiti dalla in base CP_1 alla fattura n°688 del 16.11.2016, con quelli che sono stati successivamente eseguiti dalla con fattura n° 1195/2016 del 31.10.2016, rimettendosi comunque al Parte_2
Giudice per la formulazione del quesito. Con riserva di nominare proprio consulente tecnico di parte.
Ci si oppone sino ad ora all'ammissione di tutti i capitoli di prova ex adverso formulati e formulandi. Abilitazione comunque alla prova contraria. Testi indicati in atti.
In ogni caso: rifusione delle spese, diritti e compenso di lite oltre accessori di legge”.
Per parte opposta
“NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto Ingiuntivo opposto e/o condannare parte attrice al pagamento delle somme riportate nel decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi dal dovuto al saldo. Spese di giudizio interamente rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2783/2017, con il quale alla medesima era stato ingiunto di pagare in favore della la complessiva somma di € Parte_4
pagina 2 di 5 8.979,20, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavorazioni sulla gru-autocarro Iveco 240E38 tg AK269AC.
In sede monitoria, l'ingiungente esponeva, in particolare, di avere eseguito le prestazioni richieste e di non aver ricevuto il corrispettivo dovuto.
L'opponente sosteneva l'infondatezza della pretesa di controparte, in quanto, a suo dire, alcune lavorazioni non sarebbero state eseguite ed altre sarebbero state eseguite non a regola d'arte. Inoltre, l'attrice dichiarava che l'impossibilità di utilizzare il mezzo nei mesi di agosto-settembre e ottobre 2016 l'avrebbe costretta ad affrontare la spesa per il noleggio di un altro autocarro con gru, oltre a sostenere costi per il fermo di un operaio e il licenziamento di altri. L'opponente domandava, pertanto, la revoca di detto decreto nulla essendo dovuto in favore di controparte;
in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni quantificati in euro 12.884,97; in via subordinata riconvenzionale, la compensazione tra le reciproche pretese.
Si costituiva in giudizio la società opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Sentiti i testi e svolto l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 23 gennaio 2025.
* * *
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Parte opposta ha chiesto il pagamento del corrispettivo del contratto di prestazione d'opera stipulato tra le parti nell'agosto del 2016 ed avente per oggetto la riparazione della gru posta sull'autocarro Iveco targato AK269AC.
Parte opponente, oltre ad affermare che la società convenuta non aveva svolto i lavori nel tempo concordato e non aveva eseguito tutte le riparazioni concordate, ha introdotto contestazioni relative ad altro e diverso contratto stipulato nell'anno 2015.
Le contestazioni relative alla fattura del 2015 non possono essere prese in esame in questa sede, atteso che esse riguardano un titolo contrattuale diverso da quello posto alla base del decreto ingiuntivo e che parte opponente non ha formulato domanda riconvenzionale fondata sul contratto del 2015.
Parte attrice, infatti, si è limitata ad introdurre contestazioni e rilievi relativi al contratto del 2015 come se dette questioni fossero inerenti al contratto del 2016.
Le eccezioni e i rilievi relativi al contratto del 2015 sono, dunque, inammissibili.
Venendo al merito della controversia, si rileva che all'esito dell'attività di istruzione svolta deve ritenersi provato che il titolo in forza del quale l'opposta ha agito in giudizio è il contratto concluso tra le parti nell'agosto 2016, quando presso la Nord
è stato portato dalla l'autocarro Iveco munito di gru e tg CP_1 Parte_1
AK269AC perché venissero sistemate le rotture causate da un urto contro un ponte.
I testi escussi hanno confermato che gli operai della convenuta avevano smontato il martinetto danneggiato e avevano riscontrato che le canne di acciaio che componevano il macchinario erano irreparabilmente rotte e, quindi, dovevano essere sostituite. pagina 3 di 5 La società convenuta, sempre secondo le testimonianze rese, aveva contattato la causa produttrice del cilindro marca PM e aveva appreso che, poiché la gru era obsoleta, non era più possibile ottenere pezzi di ricambio e che, pertanto, era necessario sostituire l'intera gru.
In sede istruttoria è stato confermato che l'amministratore di aveva Parte_1 chiesto all'opposta di fare riparare la gru presso un'officina di sua fiducia e che la convenuta aveva incaricato della riparazione l'azienda CP_3
Cont I testi hanno dichiarato che l'azienda di aveva immediatamente ordinato CP_3 i tubi di acciaio al fine di realizzare le parti meccaniche danneggiate della gru e che l'opponente, informata di ciò, aveva deciso di interrompere l'esecuzione dei lavori. I testimoni hanno affermato che in seguito a tale decisione la convenuta aveva Cont disposto che la ditta interrompesse le lavorazioni affidatele.
All'esito dell'istruttoria è emerso che, dopo circa 15 giorni, l'opponente aveva contattato l'opposta e le aveva chiesto di riprendere la riparazione della gru, Cont malgrado fosse agosto e la ditta fosse chiusa per ferie. L'opposta aveva accettato il nuovo incarico ma aveva precisato che, a partire da quando sarebbe stato possibile inoltrare l'ordine, sarebbero state necessarie quattro settimane per l'arrivo dei tubi da sostituire ed altre tre settimane per la lavorazione e l'assemblaggio degli stessi da parte della Ottenuto l'assenso della la CP_3 Parte_1 Cont convenuta, all'inizio di settembre, aveva inoltrato l'ordine alla e informato di ciò l'opponente. Eseguite le riparazioni, durante la fase di collaudo del martinetto, era emerso che anche la valvola strozzatrice del flusso dell'olio era guasta. La convenuta aveva informato l'attrice che tale nuovo problema avrebbe consentito l'utilizzo del martinetto “con un malfunzionamento” e l'opponente aveva deciso di ritirare la gru per un trasporto urgente affermando che il giorno successivo l'avrebbe riconsegnata per la riparazione della valvola. L'opponente non aveva però più riportato la gru presso l'opposta per la riparazione della valvola.
Così riassunti gli esiti dell'istruttoria esperita, risulta evidente come i ritardi lamentati da parte opponente fossero stati determinati dalla condotta della stessa. Difatti, è stata interrompendo i lavori di riparazione e, poi, Parte_1 disponendo, dopo 15 giorni, che gli stessi venissero ripresi, a determinare un ritardo nella loro esecuzione. La sospensione dell'esecuzione dei lavori, poco prima della chiusura estiva, ha necessariamente causato uno slittamento dei tempi di esecuzione.
D'altra parte, i testi hanno dichiarato sia che la convenuta aveva informato l'attrice che sarebbero state necessarie circa sette settimane, dal momento dell'ordine, per il completamento delle riparazioni, sia che la committente aveva accettato l'esecuzione dell'opera nei tempi prospettati. Ne consegue che, poiché l'ordine era stato inoltrato all'inizio di settembre, circostanza questa che era stata comunicata all'opponente, i lavori di riparazione furono eseguiti nei tempi concordati.
La riparazione della valvola non rientrava nell'incarico affidato alla convenuta, atteso che solamente durante il collaudo del martinetto era emerso che anche la valvola strozzatrice del flusso dell'olio era guasta. La mancata riparazione della valvola non è dipesa da un ritardo della convenuta, ma dalla decisione dell'opponente prima di ritirare la gru per un asserito lavoro urgente e poi di non riconsegnarla per l'esecuzione della riparazione. pagina 4 di 5 In conclusione, questo giudice ritiene che l'opposta avesse eseguito le riparazioni commissionate entro il tempo concordato e che la mancata riparazione della valvola non fosse dipeso dall'inadempimento dell'ingiungente ma dalla decisione di
[...] di ritirare il mezzo. Ne consegue che gli eventuali danni determinati CP_4 dall'utilizzo del mezzo in assenza della riparazione della valvola non possono essere addebitati alla società opposta.
Per le ragioni esposte l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in € 919,00 per la fase di studio, in € 777,00 per la fase introduttiva, in € 1680,00 per la fase di trattazione e in € 1701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, respinge l'opposizione; condanna a rifondere a le spese di lite come liquidate Parte_1 CP_1 in motivazione.
Brescia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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