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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/07/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa civile iscritta al n. 1440/2023
RGL promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Safina Dario, Parte_1
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1 in
[...]
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Serena Montanti,
- resistenti - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere presentato domanda per le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio
2021 – 2024 del personale ATA, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente
Tecnico e Collaboratore Scolastico, lamentava che l'Amministrazione resistente non avesse né valutato il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo ma non in costanza di nomina con il medesimo punteggio previsto per quello prestato in costanza di nomina, né valutato il diploma di specializzazione di Addetto ai comandi rilasciato in data 21 febbraio 1998 e corrispondente alla IV qualifica funzionale professionale - profilo Coadiutore
Amministrativo, e osservava che – sulla base dell'attribuzione del punteggio inizialmente ottenuto – veniva comunque chiamato a stipulare un contratto a tempo determinato dal 7 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, prorogato dapprima fino al 31 marzo 2022 e successivamente sino al 30 giugno 2022. Precisava, inoltre, che la scuola – in data 7 gennaio 2022 – modificava il punteggio originariamente attribuito (pari a un totale di 11,53, di cui punti 6,33 per il titolo di accesso, punti 0,50 per il servizio militare di leva e punti 4,70 per il servizio prestato presso l'Istat), eliminando i punti relativi al servizio prestato presso l'Istat e rimanendo così attribuiti all'odierno ricorrente per tutte le graduatorie solo 6,83 punti (6,33 per il titolo di accesso e
0,50 per il servizio militare), ritrovandosi, pertanto, con un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto effettivamente avere, non considerando né inizialmente, né successivamente alla modifica, il punteggio di 6 punti per il servizio militare di un anno, ovvero di 0,50 punti per mese e il punteggio di 1,50 punti per il Diploma di Addetto ai comandi conseguito quando era militare di leva.
Dolendosi dell'illegittimità dell'operato della P.A., per violazione della normativa primaria e disparità di trattamento tra servizio di leva svolto in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina, oltre che in riferimento al riconoscimento del diploma di specializzazione di Addetto ai comandi nonché in relazione all'accertamento giuridico del servizio prestato presso l'Istat, chiedeva l'accoglimento delle domande specificate in ricorso.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione scolastica eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e il difetto di contraddittorio, e contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
Parte ricorrente in data 14.1.25 depositava la documentazione relativa alla notifica per pubblici proclami, e sul contraddittorio così costituito, la causa è stata istruita in via documentale, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta e posta in decisione.
Il ricorso va parzialmente accolto, come meglio specificato di seguito.
Deve preliminarmente ritenersi superato il difetto di legittimazione passiva in considerazione dell'intervenuta costituzione del resistente. CP_1
Venendo al merito, in primo luogo va rigettata la domanda relativa al riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare/civile svolto, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore (costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie), con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal nelle graduatorie del CP_1
personale ATA. In particolare, l'amministrazione resistente considera il servizio di leva o civile sostitutivo dichiarato in domanda, prestato non in costanza di nomina, come “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, per il quale vengono attributi punti 0,60 per ogni anno ovvero punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, diversamente da come viene, per contro, calcolato il servizio reso in costanza di nomina, considerato “servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, per il quale vengono invece attribuiti punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a
15 giorni.
Secondo la tesi di parte ricorrente, invece, la previsione di rango regolamentare contenuta nel D.M. n. 50 del 2021, nella parte in cui prevede che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", contrasterebbe con la norma primaria laddove questa stabilisce - all'art. 485 del D.Lgs. n. 197 del 1994 per i docenti e all'art. 569 comma 3 del d.lgs. n. 597/1994 con riferimento al personale ATA. - il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti". In altri termini, l'odierno ricorrente ritiene ingiustificato il discrimen, operato dal decreto ministeriale di riferimento, tra servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina e chiede pertanto la disapplicazione del predetto decreto ministeriale in quanto contrastante con la norma primaria.
La questione controversa tra le parti è dunque la legittimità di tale differenziazione, ovvero se tale differenziazione sia coerente o in contrasto con le fonti primarie in materia.
Anzitutto, la pretesa avanzata da parte, ossia il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria. Infatti, né le norme di cui al d.lgs. 297/1994 succitate, né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare impongono di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio. Anzi, l'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 non impone di equiparare il servizio di leva a quello svolto presso il medesimo ente e per la qualifica oggetto della selezione pubblica lato sensu intesa, bensì a quello prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici” in generale. Infatti, (come osservato da Cons. Stato n. 11602/2022 cit.) tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Inoltre, le previsioni del D.M. 50/2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale, invocato dallo stesso ricorrente, che ha desunto dalla lettura integrata delle norme sopra citate il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (cfr. ex multis Cass. 35380/2021).
Le fattispecie esaminate dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione avevano ad oggetto l'annullamento e/o la disapplicazione di decreti ministeriali (cfr. DM 44/2001) che, a differenza del caso de quo, escludevano in radice il riconoscimento del servizio militare svolto anteriormente alla nomina, non prevedendo l'attribuzione di alcun punteggio, ancorché differenziato. Diversamente, il DM 50/2021, laddove ha disposto che il servizio di leva sia sempre valutato, e che ove prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, ha dato attuazione a tale principio. Infine, risulta pure ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. La differente valutazione della leva, infatti, è coerente con quanto disposto dall'art. 52 della Costituzione:
“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge, ma il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”; è ragionevole, dunque, che il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego sia equiparato a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale.
Sul punto, appare condivisibile l'argomentazione del Consiglio di Stato secondo cui “(…) solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate (…)” (Cons. Stato n. 11602/2022 del 29/12/2022).
A risolvere definitivamente la questione è intervenuta, da ultimo, anche la Corte di
Cassazione che ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto” (Cass. n. 22432 del 08/08/2024).
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, deve dunque ritenersi infondata la richiesta di parte ricorrente di vedersi assegnata, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, e pacificamente valutato dall'amministrazione al pari del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, un punteggio identico a quello previsto per il servizio prestato nella medesima qualifica.
Va invece accolta, seppur nei limiti che seguono, la domanda di riconoscimento e attribuzione del punteggio relativo al Diploma di specializzazione di Addetto ai comandi
(rilasciato in data 21 febbraio 1998) che, a dire del ricorrente, sarebbe valutabile sulla base dell'allegato A/1, lettera A), punto 3 o in subordine punto 4, del D.M. 50/2021 in quanto equipollente ai titoli indicati nella suindicata Tabella.
In effetti, il titolo vantato dal ricorrente non pare potersi ricondurre agli attestati indicati al punto 3 dell'allegato A/1, lettera A), del D.M. 50/2021, che prevede l'attribuzione di punti
1,50 per gli attestati di “qualifica professionale rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 D.Lgs. 13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta solo un attestato)”.
Occorre al riguardo rilevare che l'art. 14 della legge 845/78, prevede che: “Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del e Controparte_2
del nonché esperti designati Controparte_3 dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale”.
Nel caso in esame, l'attestato in oggetto non ha assunto i connotati previsti dall'Allegato
A/1, lettera A), punto 3, del D.M. 50/2021 in quanto – come eccepito dall'amministrazione convenuta - difetta dei presupposti (corsi, piani di studio, commissioni esaminatrici e prove finali) specificamente previsti dal richiamato art. 14 della legge 845/78.
, il titolo vantato dal ricorrente è perfettamente riconducibile alla categoria degli CP_4
attestati di cui al punto 4 dell'allegato A/1, lettera A), del D.M. 50/2021 (“attestati di addestramento professionale per la dattilografia o ...di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle
Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato)” per i quali è prevista l'attribuzione di un punto.
Ed invero, costituisce circostanza di fatto pacifica e non contestata che il Diploma di specializzazione di Addetto ai comandi conseguito dal ricorrente ai sensi del Decreto ministeriale n. 19 del 12 dicembre 1990 (“Corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni conseguite dai militari di leva e in ferma di leva prolungata con le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale civile dei ), equivalga alla quarta qualifica CP_5 funzionale – profilo di Coadiutore, e che secondo tale decreto l'Addetto ai comandi svolga le seguenti mansioni: “Provvede alle operazioni di ricezione, protocollo, smistamento e spedizione della corrispondenza, dei plichi ed altro materiale. Svolge attività di dattilografia, di composizione, riproduzione, mediante strumenti, attrezzature ed apparecchiature d'ufficio sia meccaniche sia automatizzate. Provvede al reperimento, alla raccolta, all'ordinamento di dati ed alla redazione di situazioni statistiche e di documenti non complessi, sulla base di schemi e moduli predeterminati”.
Sotto tale aspetto, il diploma di specializzazione di Addetto ai comandi conseguito dal ricorrente, attestando espressamente il positivo superamento del corso di qualificazione professionale frequentato durante il Servizio di leva, presenta tutti i presupposti indicati al punto 4 dell'allegato A/1, lettera A), del D.M. 50/2021, sicchè gli va riconosciuto il relativo punteggio.
Va infine accolta la domanda di valutazione ai fini giuridici del servizio svolto dal ricorrente dal 7 al 31 dicembre 2021 presso l'I.S. Lombardo Radice – E. Fermi di Custonaci, per il quale l'Istituto scolastico in questione, a seguito della risoluzione del contratto per i controlli effettuati sui titoli, stabiliva che il periodo di servizio già prestato sarebbe valso solo
“come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non è attribuito nessun punteggio e non sarà menzionato negli attestati di servizio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera” (v. all.8 ricorso).
Al riguardo, come già sostenuto da questo Tribunale, in precedente analogo che qui si richiama (Trib. Trapani n. 474/2024), in virtù della normativa regolamentare contenuta nell'art. 7 co. 7° del DM n. 640/2017 e nell'art. 6 co. 15° del DM n.50/2021 (i quali stabiliscono che possa essere considerato come “di fatto”, quindi, non computabile come punteggio, il solo servizio prestato in assenza del titolo richiesto, ovvero, in forza di dichiarazioni mendaci del lavoratore) si deve ritenere che il servizio prestato per effetto di un punteggio poi rettificato, senza colpa del lavoratore, non possa essere screditato come mero
“servizio di fatto”, ma debba poter spiegare i propri effetti giuridici. In altre parole, occorre tracciare uno spartiacque tra i servizi prestati in forza di un punteggio errato per effetto di un comportamento scorretto del dipendente (il quale ha mentito nella domanda amministrativa o non era affatto in possesso del titolo necessario) e i servizi prestati in forza di un punteggio che, sebbene sia stato poi qualificato come errato, non era scaturito da una scorrettezza del lavoratore. Mentre i primi servizi vanno considerati come “di fatto” e non producono effetti ai fini della maturazione di un successivo punteggio, i secondi devono essere computati nelle domande amministrative successive e non possono essere “declassati” a servizio “di mero fatto”.
Nel caso di specie, lo stesso Istituto scolastico ha sottolineato che l'errata attribuzione del punteggio fosse dipesa dalla dichiarazione del ricorrente del servizio svolto presso l'Istat in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il quale non poteva essere valutabile. In altri termini, il servizio è stato prestato dal 7 dicembre al 31 dicembre 2021 in forza di un punteggio che, sebbene sia stato poi qualificato come errato, non è dipeso affatto da un comportamento scorretto del dipendente, il quale aveva dichiarato correttamente nella domanda amministrativa l'intercorso contratto di Co.Co.Co.
Del resto, al punto uno delle note alla tabelle di valutazione tabelle di valutazione dei titoli di cui all'allegato A/1, lettera B), del D.M. 50/2021 è previsto espressamente che “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”, sicchè non v'è dubbio che deve essere preso in considerazione, anche ai fini giuridici, il servizio effettivamente prestato dal ricorrente presso l'I.S. Lombardo Radice – E. Fermi di Custonaci dal 7 al 31 dicembre 2021 (nei limiti di quanto richiesto nelle conclusioni del ricorso), condannando conseguentemente l'Amministrazione al riconoscimento degli effetti giuridici del predetto servizio ai fini del punteggio, del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera e ad ogni altro effetto di legge.
Il ricorso va dunque accolto con il riconoscimento dei titoli nei limiti sopra esposti e le ulteriori domande relative all'attribuzione di incarichi e al pagamento delle conseguenti retribuzioni e contribuzioni vanno respinte in quanto eccessivamente generiche e sfornite di prova e ancora prima di allegazione specifica.
Le spese vanno compensate stante la parziale soccombenza reciproca nonché l'intervento chiarificatore della Suprema Corte in corso di giudizio su talune delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, in parziale accoglimento del ricorso: accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla valutazione del Diploma di Addetto ai comandi, rilasciato in data 21 febbraio 1998, ai sensi del punto 4 dell'allegato A/1, lettera A), del D.M. 50/2021, con l'attribuzione un punto, e per l'effetto condanna l'amministrazione resistente a modificare consequenzialmente il punteggio nelle graduatorie per cui è causa;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto presso l' dal 7 al 31 dicembre 2021, e, Controparte_6 conseguentemente, condanna l'amministrazione al relativo riconoscimento ai fini del punteggio, del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera e ad ogni altro effetto di legge.
Compensa le spese di lite.
Trapani, 16/07/2025
Il Giudice del lavoro
Dario Porrovecchio