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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 747/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NI EL, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1941/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3672/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 18/03/2025
Atti impositivi:
- SPESE SPESE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di riformare la sentenza di primo grado e condannare l'appellato alle spese di giudizio
Resistente/Appellato: chiede la conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Lazio Ricorrente_1 previa richiesta di sospensione, impugnava la cartella di pagamento concernente l'omesso pagamento del bollo dell'anno 2017, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito per un importo di €.298,42. Contestuale al ricorso, chiedeva la trattazione in pubblica udienza fissata in data 13.3.2025. Si costituiva la Regione Lazio che informava dell'avvenuto sgravio della pretesa erariale e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio. La causa veniva trattenuta in decisione ed in accoglimento della richiesta, veniva decisa la cessazione della materia del contendere e compensate le spese.
Il ricorrente contesta la compensazione delle spese e pomuove appello limitatamente al capo della sentenza.
Ritiene che non ricorrano le condizioni per la compensazione. I motivi specifici di impugnazione pertanto sono i seguenti:
1. Violazione dell'art. 15 del D.lgs. 546/1992. Difetto di logica motivazione a sostegno della compensazione delle spese di lite. La compensazione può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca o per altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente riportati nella motivazione. Il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, per gravi motivi, per la particolare complessità della controversia, ma per evitare che la facoltà concessa si trasformi in libero arbitrio, la norma impone specifica motivazione da riportare in sentenza da cui traspare la coerenza ed il rispetto del ragionamento posto a fondamento della decisione complessivamente adottata.
La Regione resta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Nella fattispecie, non ricorrono le condizioni per compensare le spese tra le parti, posto che trattasi di controversia di semplice soluzione in cui solo una parte rimane soccombente, la Regione Lazio, e nel caso deve essere applicato l'art. 91 c.p.c. che recita: " Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (1) e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa [disp. att. 75, 151 2, 152]".
In ragione della richiamata norma la Corte accoglie l'appello e condanna l'appellata alle spese di giudizio come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente e condanna le parti appellate in solido alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 200,00 per il primo grado e in€. 300,00 per il secondo grado da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario
Il Relatore
Avv. Adelmo Mancini Il Presidente
Dott. Franco Lunerti
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NI EL, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1941/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3672/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 18/03/2025
Atti impositivi:
- SPESE SPESE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di riformare la sentenza di primo grado e condannare l'appellato alle spese di giudizio
Resistente/Appellato: chiede la conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Lazio Ricorrente_1 previa richiesta di sospensione, impugnava la cartella di pagamento concernente l'omesso pagamento del bollo dell'anno 2017, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito per un importo di €.298,42. Contestuale al ricorso, chiedeva la trattazione in pubblica udienza fissata in data 13.3.2025. Si costituiva la Regione Lazio che informava dell'avvenuto sgravio della pretesa erariale e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio. La causa veniva trattenuta in decisione ed in accoglimento della richiesta, veniva decisa la cessazione della materia del contendere e compensate le spese.
Il ricorrente contesta la compensazione delle spese e pomuove appello limitatamente al capo della sentenza.
Ritiene che non ricorrano le condizioni per la compensazione. I motivi specifici di impugnazione pertanto sono i seguenti:
1. Violazione dell'art. 15 del D.lgs. 546/1992. Difetto di logica motivazione a sostegno della compensazione delle spese di lite. La compensazione può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca o per altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente riportati nella motivazione. Il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, per gravi motivi, per la particolare complessità della controversia, ma per evitare che la facoltà concessa si trasformi in libero arbitrio, la norma impone specifica motivazione da riportare in sentenza da cui traspare la coerenza ed il rispetto del ragionamento posto a fondamento della decisione complessivamente adottata.
La Regione resta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Nella fattispecie, non ricorrono le condizioni per compensare le spese tra le parti, posto che trattasi di controversia di semplice soluzione in cui solo una parte rimane soccombente, la Regione Lazio, e nel caso deve essere applicato l'art. 91 c.p.c. che recita: " Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (1) e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa [disp. att. 75, 151 2, 152]".
In ragione della richiamata norma la Corte accoglie l'appello e condanna l'appellata alle spese di giudizio come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente e condanna le parti appellate in solido alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 200,00 per il primo grado e in€. 300,00 per il secondo grado da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario
Il Relatore
Avv. Adelmo Mancini Il Presidente
Dott. Franco Lunerti