Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 747
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 15 del D.lgs. 546/1992

    La Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per la compensazione delle spese, dato che la controversia era di semplice soluzione e solo una parte (la Regione Lazio) era rimasta soccombente. Pertanto, ha applicato l'art. 91 c.p.c. che prevede la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 747
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 747
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo