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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15263/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite al n. r.g. 15263/2021 promosse da:
- ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Parte_1 P.IVA_1
Milano, con il patrocinio dell'Avv. Bonalume Paolo, dell'Avv. Gomez Paloma Giovanni, dell'Avv.
Cardona Giuseppe e dell'Avv. Del Bene Michele presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
attore contro
- ( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede a Bologna e con il patrocinio dell'Avv. Galgano Federico presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
convenuto
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
RG 15263/21:
• in via principale: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 18.925,50 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL.
A;
1 II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
V. € 7.994,88 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale.
Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. B - C
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione in via subordinata: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, condannare l'Istituto al Parte_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per: Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
2 - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
in ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, condannare l'Istituto al pagamento in favore di
[...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_1 Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
RG 8037/22:
• in via principale: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 23.167,50 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL.
D;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. D (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
3 − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 6.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna fattura costituente la sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 71.683,43 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale.
Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. E;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
Par
€ 145.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, portato dalle fatture riepilogate negli elenchi prodotti sub ALL. F - G, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo in via subordinata: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, condannare l'Istituto al Parte_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per: Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
4 - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi in ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, condannare l'Istituto al pagamento in favore di
[...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_1 Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Parte convenuta chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione sollevata dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque inammissibili e, dichiarando di non accettare il contradditorio su domande e/o eccezione e/o prospettazioni nuove: in via preliminare e/o pregiudiziale
- accertare e dichiarare la nullità (in tutto o in parte) degli atti di integrazione della domanda ex art.
164 commi 4°, 5° e 6° c.p.c. notificati dalla all' Parte_1 Controparte_2
in data 17 gennaio 2023 (R.G. 15263/2021) e in data 15 maggio 2023 (R.G. 8037/2022) in
[...]
5 relazione al combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164, 4° comma c.p.c., con adozione di ogni conseguente e opportuno provvedimento, per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande per abuso del processo ovvero per difetto di legittimazione attiva di Parte_1
nel merito
• rigettare, in tutto o in parte, le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
• in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistente un credito di nei confronti dell' accertare Parte_1 Controparte_2
e dichiarare l'effettivo minor credito dovuto dall' in Controparte_2
Part favore di in relazione a quanto verrà effettivamente provato in corso di causa. Parte_1
in ogni caso:
Con vittoria di spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20.12.2021 (d'ora in poi, solo Parte_1
Part
, nella sua qualità di cessionaria, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'
[...]
(d'ora in poi, o solo l' ) al fine di sentirlo condannare al Controparte_2 Controparte_2 CP_1 pagamento dei crediti ceduti di cui alle fatture rimaste insolute e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 2, emesse nei confronti dell' da varie società fornitrici, nonché al pagamento degli CP_1
interessi moratori ed anatocistici.
Part In particolare, deduceva che:
- acquistava crediti derivanti da “forniture di prodotti farmaceutici/medicali/di diagnostica e prestazioni di servizi relativi a prodotti/apparecchiature medicali”, vantati nei confronti dell'Istituto da vari fornitori e, nello specifico, da: Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
e Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
- il tutto per il complessivo ammontare dei crediti per sorte capitale pari ad € 420.556,93=;
- crediti portati da fatture emesse dalle suddette società e cedutele con separati contratti di cessione, redatti in forma di scrittura privata autenticata da notaio e notificati all'ente convenuto, contratti aventi ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri, nonché i relativi interessi di mora maturati e maturandi, da quantificarsi ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002;
6 - sussisteva, in forza dell'art. 1283 cod. civ., il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, parimenti da quantificarsi ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/2002;
- era titolare, inoltre, di ulteriori crediti a titolo di interessi di mora pari ad € 7.994,88=, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale e fatturati mediante le “Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 3A e riepilogate sub doc. 4A e da CP_13 mediante la “Nota Debito Interessi” prodotta sub doc. 3B e riepilogata sub doc. 4B, nonché a
[...]
titolo di interessi anatocistici prodotti da tali interessi.
Parte attrice concludeva chiedendo, in via principale, l'accertamento del diritto quale cessionaria ad ottenere il pagamento delle somme per i titoli sopra richiamati e la conseguente corrispondente condanna di parte convenuta;
in via subordinata, chiedendo la condanna al pagamento di ogni diversa somma fosse ritenuta dovuta, comprensiva delle voci già esplicitate;
in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento di ogni diversa somma fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.; vinte le spese di lite.
1.1
Part adiva ulteriormente l'intestato Tribunale con altro atto di citazione notificato via pec il
24.06.2022, convenendo nuovamente in giudizio l' per sentirlo, altresì, condannare al Controparte_2 pagamento dei crediti ceduti di cui alle fatture rimaste insolute e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 2 (R.G. n. 8037/2022), emesse nei confronti dell'Istituto da varie società fornitrici;
nonché al pagamento degli interessi moratori ed anatocistici.
Part Oltre agli argomenti già esposti con l'atto di citazione originante il processo R.G. n. 15263/2021, deduceva che:
- acquistava crediti derivanti da “forniture di prodotti farmaceutici/medicali/di diagnostica e prestazioni di servizi relativi a prodotti/apparecchiature medicali”, vantati nei confronti dell'Istituto da vari fornitori e, nello specifico, da: Bracco Im., CP_5 Controparte_6
Diasorin S.p.A., , e CP_7 Controparte_9 CP_10 CP_11 [...]
Controparte_12
- il tutto per il complessivo ammontare dei crediti per sorte capitale pari ad € 292.232,98=;
- sussisteva, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2002, il diritto al pagamento dell'importo di € 40,00= per ciascuna delle fatture non pagate e costituenti la sorte capitale, per un totale di € 6.720,00=;
- era titolare, inoltre, di ulteriori crediti a titolo di interessi di mora pari ad € 77.074,61=, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale e fatturati
7 mediante le “Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 3A e riepilogate sub doc. 4A e 4B, nonché fatturati da mediante le “Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 3B e Parte_3
riepilogate sub doc. 4B, nonché a titolo di interessi anatocistici prodotti da tali interessi;
- infine, sempre in virtù di quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2002, sussisteva anche il diritto al pagamento di € 145.000,00=, portato dalle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6.
Parte attrice concludeva chiedendo, in via principale, l'accertamento del diritto quale cessionaria ad ottenere il pagamento delle somme per i titoli sopra richiamati e la conseguente corrispondente condanna di parte convenuta;
in via subordinata, chiedendo la condanna al pagamento di ogni diversa somma fosse ritenuta dovuta, comprensiva delle voci già esplicitate;
in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento di ogni diversa somma fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.; vinte le spese di lite.
2.
Parte convenuta si costituiva tempestivamente nel giudizio R.G. n. 15263/2021, con Controparte_2 comparsa depositata in data 25.07.2022, sollevando preliminarmente eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., poiché la domanda di controparte risultava indeterminata ed incerta, avendo omesso l'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa.
In particolare, eccepiva che: Part
- la domanda di si basava sulla titolarità di asseriti crediti acquisiti in virtù di contratti di cessione del credito pro soluto, senza allegazione né prova dei fatti costitutivi della domanda, essendosi parte attrice limitata a richiedere il pagamento di una serie di somme unilateralmente determinate sulla base di un mero elenco di fatture, senza dedurre l'esistenza: 1) dei rapporti sottesi ad esse;
2) del regolare adempimento, da parte delle presunte società cedenti delle prestazioni sottese alla domanda di pagamento;
3) della cessione del credito e delle relative notifiche delle cessioni a sé debitore ceduto, nonché delle relative accettazioni;
4) delle fatture cui il preteso credito farebbe riferimento;
5) del corretto invio telematico delle fatture;
- l'incertezza dell'oggetto della domanda ledeva il proprio diritto di difesa e il principio del contraddittorio, circostanza evincibile già ictu oculi dall'esame dei pochi documenti contabili prodotti da controparte, poiché la mancanza dei fatti costitutivi della domanda non consentiva di prendere posizione su di essi e di contestare le singole domande attoree;
Part
- dalla mancata allegazione del petitum e della causa petendi della domanda di derivava l'impossibilità di verificare se le fatture e/o note di debito elencate dalla controparte erano pertinenti, riferibili a rapporti instaurati con sé convenuto ovvero se le stesse erano state pagate o contestate o se sussistevano fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea;
8 Part
- di conseguenza, la condotta posta in essere da configurava violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e lealtà, integrando così un abuso del processo, evincibile già da un mero esame degli elenchi prodotti dalla controparte (contenenti diverse fatture scadute successivamente alla data di notifica dell'atto di citazione, perfezionata il 20.12.2021), nonché dalla circostanza che l'attrice aveva agito in forza di un mero elenco comprensivo, indistintamente, di note di debito e note di credito.
2.1
Parte convenuta sollevava, altresì, eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del Part diritto sostanziale in capo a non avendo quest'ultima dimostrato la titolarità della propria posizione giuridica soggettiva: difettava, infatti, la prova circa l'asserita cessione dei crediti da parte delle società fornitrici, non avendo dedotto i rapporti a cui tali cessioni si riferivano e non avendo allegato i contratti di cessione del credito, il perfezionamento delle notifiche delle cessioni del credito e le relative accettazioni (in conformità alla disciplina sancita dal R.D. 2440/1923 sull'obbligatorietà del consenso della Pubblica Amministrazione per le cessioni di credito).
In via subordinata, l' eccepiva l'insussistenza del preteso credito di € 420.556,93= per Controparte_2 sorte capitale, in quanto parte attrice non aveva prodotto alcun elemento comprovante l'an e il quantum del credito azionato, limitandosi ad allegare un mero elenco di fatture privo di alcuna efficacia probatoria, dal quale non si poteva presumere l'esistenza del rapporto e/o dell'adempimento delle obbligazioni a carico delle società fornitrici;
contestava, altresì, per carenza di presupposti, la domanda ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.
Riferiva, infine, essere infondate anche le restanti domande di pagamento degli interessi di mora sulla sorte capitale, degli interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ., degli ulteriori interessi di mora derivanti dall'asserito tardivo pagamento di crediti ulteriori e degli interessi anatocistici sulle note di debito. concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di Controparte_2
Part citazione notificato da e in via subordinata l'improcedibilità della domanda per abuso del processo ovvero per difetto di legittimazione attiva;
nel merito, chiedeva rigettarsi le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in via subordinata, accertarsi l'effettivo minor credito dovuto;
vittoria delle spese di lite.
2.2.
L' si costituiva altresì nel giudizio R.G. n. 8037/2022, con comparsa depositata il Controparte_2
07.03.2023, reiterando l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e incertezza della domanda ed omissione dei fatti posti a fondamento.
9 Part Eccepiva, anche in quella sede: 1) la violazione del principio di buona fede da parte di e l'abuso del processo consistito nel frazionamento dei pretesi crediti, operato mediante moltiplicazione dei processi, tutti instaurati mediante atti di citazione viziati sotto il profilo dell'editio actionis; 2) il Part difetto di legittimazione attiva e la mancata titolarità del diritto sostanziale di avendo quest'ultima omesso di fornire la prova circa l'asserita cessione dei crediti da parte delle società Part fornitrici;
3) l'insussistenza del preteso credito di € 292.232,98= per sorte capitale, non avendo neppure prodotto le relative fatture, bensì essendosi limitata ad allegare un mero elenco formato unilateralmente e privo di qualsivoglia efficacia probatoria;
4) l'infondatezza, altresì, delle restanti domande di pagamento degli interessi di mora sulla sorte capitale, degli interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ., degli importi chiesti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, degli ulteriori interessi di mora derivanti dall'asserito tardivo pagamento di crediti ulteriori e degli interessi anatocistici sulle note di debito. concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di Controparte_2
Part citazione notificato da e in via subordinata l'improcedibilità della domanda per abuso del processo ovvero per difetto di legittimazione attiva;
nel merito, chiedeva rigettarsi le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in via subordinata, accertarsi l'effettivo minor credito dovuto;
e vittoria delle spese di lite.
3.
All'udienza di comparizione del 15.09.2022, celebrata secondo la modalità a trattazione scritta in ragione del protrarsi dell'emergenza pandemica da Covid-19, ritenuta fondata l'eccezione sollevata da parte convenuta quanto la nullità dell'atto di citazione, la causa era rinviata all'udienza 20.04.2023 con termini a parte attrice per il deposito della memoria integrativa di cui all'art. 164 comma 5 c.p.c. ed a parte convenuta per il deposito di eventuale memoria di replica. Era, poi, fissata ex art. 183 c.p.c. per prosecuzione l'udienza 14.09.2023, allorquando gli atti venivano rimessi al Presidente di Sezione per le determinazioni di competenza quanto alla riunione tra la presente controversia e quella iscritta al R.G. n. 8037/2022.
Con decreto del Presidente di Sezione 19.09.2023, questo istruttore era designato anche per la suddetta causa e a tal fine veniva fissata, per la decisione in ordine alla riunione, l'udienza ex art. 274
c.p.c. del 09.11.2023, poi differita su istanza delle parti al 12.12.2023.
La riunione era disposta in data 12.12.2023 (giusto verbale di udienza) e contestualmente erano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., nonché fissata per gli adempimenti di cui al successivo comma 7 l'udienza del 14.03.2024, poi sostituta dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127-ter c.p.c.
10 Nell'occasione, ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza 27.06.2024, anch'essa tenutasi nella modalità a trattazione scritta, allorquando la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
§ § §
4.
Part Ritiene il giudicante che le domande di condanna azionate in giudizio dalla cessionaria siano solo in parte meritevoli di accoglimento, nei termini e nei limiti di quantum di cui al prosieguo.
4.1
Deve, dapprima, riscontrarsi come sussista la legittimazione attiva di parte attrice.
Part L' convenuto, invero, denuncia il difetto di legittimazione attiva in capo a nei corretti CP_1
termini di titolarità “nel merito” della posizione soggettiva vantata in giudizio, quando, invece, la legitimatio ad causam consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, mediante l'allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato.
Tale legittimazione sussiste, avendo la società attrice agito in giudizio in qualità di cessionaria di crediti, allegando, post integrazione conseguente all'eccezione di nullità, i relativi atti di cessione intercorsi con le cedenti, fondandosi, pertanto, la legittimazione ad agire sulla allegazione presentata in giudizio;
altro, invece, è la questione relativa all'effettività della prova prodotta in giudizio in relazione alla titolarità dei crediti domandati, essendo questione attinente al merito della causa.
4.2
Infondata, inoltre, l'eccezione dell' inerente all'efficacia degli atti di cessione, posto che la CP_1
giurisprudenza di legittimità ha chiarito, circa la corretta interpretazione degli artt. 69 e 70 del R.D.
2440/1923, che trattasi di norme eccezionali e interessanti la sola Amministrazione statale, in quanto tali insuscettibili di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni/enti diversi.
Quanto all'ulteriore eccezione di abuso del processo, si riscontra come le fatture oggetto di cessione azionate nel giudizio riunito attengano ad ordine ed a prestazioni temporalmente diversi e quindi non ancora azionabili nel primo giudizio.
5.
Nel merito, preliminarmente deve, ancora, darsi atto della mutata quantificazione dell'importo
Part azionato in corso di giudizio, posto che ancora nella propria comparsa conclusionale ha precisato che, in ragione dei pagamenti effettuati dall'Istituto, la causa deve intendersi limitata:
- con riferimento al giudizio R.G. n. 15263/2021, alla richiesta di pagamento di € 18.925,50= per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub All. A, oltre interessi di mora ed
11 interessi anatocistici sia sulla predetta sorte capitale che sulla sorte capitale azionata con citazione e pagata in ritardo dall'Istituto, nonché oltre € 7.994,88= a titolo di ulteriori interessi di mora (maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale) e relativi interessi anatocistici;
- con riferimento al giudizio R.G. n. 8037/2022, alla richiesta di pagamento di € 23.167,50= per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub All. D, oltre interessi di mora ed interessi anatocistici sia sulla predetta sorte capitale che sulla sorte capitale azionata con citazione e pagata in ritardo dall'Istituto, nonché oltre ad € 71.683,43 = a titolo di ulteriori interessi di mora
(maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale) e relativi interessi anatocistici;
oltre d € 6.720,00= ed € 145.000,00= ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02.
5.1
Nella pluralità di domande proposte dalla cessionaria, doveroso innanzitutto affrontare quella relativa al pagamento dei crediti ceduti per “sorte capitale”.
Part Già in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (depositata in data 11.01.2024) rideterminava il credito azionato riducendolo alla più esigua (rispetto alle domande iniziali) somma:
- nella causa R.G. n. 15263/2021, di € 31.397,70=, poi ulteriormente ridotta ad € 23.167,50= in sede di precisazione delle conclusioni e ad € 18.925,50= nella comparsa conclusionale;
- nella causa R.G. n. 8037/2022, di € 33.977,50=, poi ulteriormente ridotta ad € 27.411,90= in sede di precisazione delle conclusioni e ad € 23.167,50= nella comparsa conclusionale.
5.2
Sulla sorte capitale nel giudizio R.G. n. 15263/2021.
In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice residuerebbero i crediti relativi agli importi portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. A e segnatamente:
- fattura n. 1621230169 del 16.04.2021 - scadenza 16.06.2021, per l'importo di € 600,00=;
- fattura n. 1621229993 del 16.04.2021 - scadenza 16.06.2021, per l'importo di € 700,00=;
- fattura n. 1621229662 del 15.04.2021 - scadenza 15.06.2021, per l'importo di € 2.530,00=;
- fattura n. 1621229646 del 15.04.2021 - scadenza 15.06.2021, per l'importo di € 1.525,00=;
- fattura n. 1621256522 del 15.07.2021 - scadenza 22.09.2021, per l'importo di € 507,50=;
- fattura n. 1621284245 del 21.10.2021 - scadenza 26.12.2021, per l'importo di € 7.060,00=; emesse dalla società cedente CP_12
- fattura n. 1200000488 del 28.01.2021 - scadenza 28.04.2021, per l'importo di € 3.031,50=;
- fattura n. 1200006129 del 10.11.2020 - scadenza 08.02.2021, per l'importo di € 3.031,50=; emesse dalla società cedente;
CP_10
12 il tutto per il complessivo importo residuo pari ad € 18.925,50= (già al netto dell'importo in negativo
- € 60,00= di cui alla fattura n. 1621209010 ricompresa nel riepilogo sub allegato CP_12
A).
La decisione, quindi, deve concentrarsi sull'azionato importo residuo di € 18.925,50= portato dalle suddette fatture.
5.2.1
In relazione alle suddette fatture, parte convenuta ha contestato la sussistenza del relativo obbligo di pagamento, eccependo che le fatture . 1621230169 e n. 1621229993 del 16.04.2021, CP_12
nonché n. 1621229662 e n. 1621229646 del 15.04.2021 erano state rifiutate dal sistema informatico
(cfr. schermate allegate sub doc. n. 15) e che per le fatture n. 1621256522 e n. CP_12
1621284245, nonché per le fatture n. 1200000488 e n. 1200006129 erano state inviate CP_10
apposite e-mail (in date 23 e 27.11.2023) con richiesta di emissione di nota credito a storno totale, in ragione dell'errata/mancata indicazione del numero d'ordine, ovvero per ordine di acquisto annullato o per doppia fatturazione (sempre sub doc. n. 15).
Il Tribunale osserva, in primo luogo, che tale rifiuto, giustificato dalla incompletezza/erronea indicazione dei dati identificativi dell'ordine, porta a non poter collegare univocamente la fattura all'ordine stesso e alla relativa prestazione;
parimenti non risultano superate, in mancanza di ulteriori Part allegazioni a controprova da parte di le eccezioni di errata fatturazione relative alle fatture per cui veniva inoltrata richiesta per e-mail di nota di credito a storno totale.
Ne consegue che non è stata dimostrata la titolarità del diritto di credito sull'azionato importo residuo di € 18.925,50= per sorte capitale;
pertanto, la relativa domanda di pagamento viene rigettata, unitamente a quelle relative agli accessori.
5.3
Sulla sorte capitale nel giudizio R.G. n. 8037/2022.
Secondo la prospettazione di parte attrice residuerebbero i crediti relativi agli importi portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. D e segnatamente:
- fattura n. 1722032582 del 11.04.2022 - scadenza 12.06.2022, per l'importo di € 325,00=;
- fattura n. 1722018552 del 04.03.2022 - scadenza 04.05.2022, per l'importo di € 280,00=;
- fattura n. 1722014792 del 23.02.2022 - scadenza 27.04.2022, per l'importo di € 240,00=;
- fattura n. 1722005418 del 27.01.2022 - scadenza 29.03.2022, per l'importo di € 450,00=;
- fattura n. 1621307574 del 20.12.2021 - scadenza 01.03.2022, per l'importo di € 200,00=;
- fattura n. 1621307573 del 20.12.2021 - scadenza 19.02.2022, per l'importo di € 200,00=;
- fattura n. 1621306755 del 19.12.2021 - scadenza 18.02.2022, per l'importo di € 647,50=;
- fattura n. 1621300827 del 03.12.2021 - scadenza 02.02.2022, per l'importo di € 20.790,00=;
13 - fattura n. 1621298260 del 26.11.2021 - scadenza 26.01.2022, per l'importo di € 35,00=; emesse dalla società cedente CP_12
il tutto per il complessivo importo residuo pari ad € 23.167,50=, su cui deve, quindi, concentrarsi la decisione.
5.3.1
Anche in relazione a tali fatture, l' ha contestato la sussistenza del relativo obbligo di CP_1
pagamento, eccependo che: le fatture n. 1722014792, n. 1621307574 e n. CP_12
1621307573 erano state rifiutate dal sistema informatico (cfr. schermate allegate sub doc. n. 16); per le fatture n. 1722005418 e n. 1621306755 era stata emessa dalla società cedente nota di credito a storno totale (anch'esse prodotte sub doc. n. 16); che per le fatture n. 1722032582, n. 1722018552, n.
1621300827 e n. 1621298260 erano state inviate apposite e-mail con richiesta di nota credito a storno totale, in ragione dell'errata indicazione del prezzo ovvero della data o del numero dell'ordine
(sempre sub doc. n. 16).
Il Tribunale osserva, in primo luogo, che tale rifiuto, giustificato dalla incompletezza/erronea indicazione dei dati identificativi dell'ordine, porta a non poter collegare univocamente la fattura all'ordine stesso e alla relativa prestazione;
parimenti non risultano superate, in mancanza di ulteriori Part allegazioni a controprova da parte di le eccezioni di errata fatturazione per mancanza/incompletezza dei dati, come già avanzate per e-mail, e quelle relative alla presenza delle note di credito.
Ne consegue che anche in relazione all'importo residuo di € 23.167,50= per sorte capitale, azionato in R.G. 8037/2022, non è stata dimostrata la titolarità del diritto di credito;
pertanto, la relativa domanda di pagamento viene parimenti rigettata.
6.
Sugli importi pagati in corso di giudizio, invece, vanno riconosciuti gli interessi moratori ex D.lgs.
231/2002 con decorrenza dal 60° giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura, ove questa sia documentata.
6.1
Sono altresì dovuti ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., dalla domanda (quindi, nella misura prevista dall'art. 1284 comma IV cod. civ.), gli interessi sugli interessi ex D.lgs. n. 231/2002, la cui decorrenza sia iniziata sei mesi prima della notifica dell'atto di citazione.
7.
Viene, invece, respinta la domanda attorea proposta, sempre quale cessionaria del credito, a titolo di ulteriori interessi di mora conseguenti al tardivo pagamento di crediti ulteriori e diversi da quelli costituenti la sorte capitale di cui al presente giudizio.
14 Part ha allegato di avere diritto al pagamento di tali ulteriori interessi producendo il prospetto delle note di debito (cfr. per il giudizio R.G. n. 15263/2021, sub doc. n. 3A, 4A, 3B e 4B, per il complessivo importo di € 7.994,88=; per il giudizio R.G. n. 8037/2022, sub doc. n. 3A, 4A, 3B e 4B, per il complessivo importo di € 71.683,43=); ha altresì prodotto le fatture emesse dai fornitori cedenti.
Parte convenuta ha specificatamente contestato il quantum, laddove sin dall'atto di costituzione in giudizio ha precisato come fosse onere di controparte, oltre a dimostrare l'esistenza del credito a monte, anche quello di dimostrare la data dell'effettivo pagamento, elemento solo che avrebbe consentito di individuare la quantità del ritardo e, conseguentemente, anche il quantum dell'interesse di mora.
8.
Non è, poi, meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice proposta nel giudizio R.G. n.
8037/2022 per complessivi € 151.720,00= (€ 6.720,00= + € 145.000,00=) a titolo di risarcimento del danno art. 6 D.lgs. n. 231/2002.
In particolare, con riferimento alla somma forfettaria riconosciuta dall'art. 6 comma 2 citato, si osserva come essa vada a coprire il “rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”. Anche ammettendo che sia configurata una forma di presunzione iuris et de iure di sussistenza del danno, si ritiene che, alla luce del principio generale per cui il danno risarcibile è un danno-conseguenza e come tale vada provato, tale presunzione possa operare per ciascuna delle fatture oggetto di ritardato pagamento solo se e nella misura in cui emerga dagli atti di causa che il recupero delle somme dovute sia stato portato avanti, partitamente, per ogni singola voce di credito/singola fattura.
Si tratta, peraltro, di un “danno” da recupero in via stragiudiziale, dal momento che i costi sostenuti per il recupero in sede contenziosa sono integralmente coperti dalla condanna alle spese di lite della parte soccombente.
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato di aver inviato, a mezzo pec, i seguenti solleciti di pagamento:
- per R.G. n. 15263/2021, in date 23.06.2020, 30.03.2021 e 07.06.2022 (cfr. lettere sub doc. n. 39);
- per R.G. n. 8037/2022, in date 30.03.2021 e 07.06.2022 (cfr. ancora sub doc. n. 39).
Di conseguenza, si riconosce ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 231/2002 la complessiva somma di € 200,00= (parti a € 40,00= x 5, dunque per ciascuna attività di recupero del credito).
9.
Part Infine, non può che riscontrarsi l'inammissibilità della domanda per indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ., in ragione della natura sussidiaria dell'azione e del rigetto nel merito della domanda principale, rappresentante il rimedio contrattuale prospettato e prospettabile (così Cass. n.
15 14944/2022: “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento”).
11.
Sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio,
Part vertendosi in ipotesi di reciproca soccombenza, posto che la pretesa creditoria di ancorché per un importo sensibilmente inferiore rispetto a quello originariamente azionato per sorte capitale, è risultata infondata;
come pure infondata è risultata con riguardo tanto agli asseriti crediti a titolo di ulteriori interessi di mora conseguenti al tardivo pagamento di crediti ulteriori e diversi da quelli costituenti la sorte capitale, quanto alla maggioranza dell'importo richiesto ai sensi dell'art. 6 D.lgs.
231/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nelle cause civili di I Grado riunite al n. R.G. 15263/2021, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da in relazione alla sorte capitale;
Parte_1
2) dichiara tenuto e per l'effetto condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice degli interessi ex D.lgs. n.
231/2002, come definiti in parte motiva, oltre interessi ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda e la cui decorrenza sia iniziata sei mesi della notifica dell'atto di citazione;
3) dichiara tenuto ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002 e per l'effetto condanna in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice di € 200,00=;
4) rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
5) spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Bologna, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Roberta Cinosuro
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite al n. r.g. 15263/2021 promosse da:
- ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Parte_1 P.IVA_1
Milano, con il patrocinio dell'Avv. Bonalume Paolo, dell'Avv. Gomez Paloma Giovanni, dell'Avv.
Cardona Giuseppe e dell'Avv. Del Bene Michele presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
attore contro
- ( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede a Bologna e con il patrocinio dell'Avv. Galgano Federico presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
convenuto
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
RG 15263/21:
• in via principale: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 18.925,50 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL.
A;
1 II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
V. € 7.994,88 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale.
Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. B - C
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione in via subordinata: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, condannare l'Istituto al Parte_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per: Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
2 - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
in ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, condannare l'Istituto al pagamento in favore di
[...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_1 Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
RG 8037/22:
• in via principale: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 23.167,50 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL.
D;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. D (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
3 − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 6.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna fattura costituente la sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 71.683,43 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale.
Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. E;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
Par
€ 145.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, portato dalle fatture riepilogate negli elenchi prodotti sub ALL. F - G, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo in via subordinata: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, condannare l'Istituto al Parte_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per: Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
4 - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi in ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, condannare l'Istituto al pagamento in favore di
[...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_1 Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Parte convenuta chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione sollevata dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque inammissibili e, dichiarando di non accettare il contradditorio su domande e/o eccezione e/o prospettazioni nuove: in via preliminare e/o pregiudiziale
- accertare e dichiarare la nullità (in tutto o in parte) degli atti di integrazione della domanda ex art.
164 commi 4°, 5° e 6° c.p.c. notificati dalla all' Parte_1 Controparte_2
in data 17 gennaio 2023 (R.G. 15263/2021) e in data 15 maggio 2023 (R.G. 8037/2022) in
[...]
5 relazione al combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164, 4° comma c.p.c., con adozione di ogni conseguente e opportuno provvedimento, per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande per abuso del processo ovvero per difetto di legittimazione attiva di Parte_1
nel merito
• rigettare, in tutto o in parte, le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
• in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistente un credito di nei confronti dell' accertare Parte_1 Controparte_2
e dichiarare l'effettivo minor credito dovuto dall' in Controparte_2
Part favore di in relazione a quanto verrà effettivamente provato in corso di causa. Parte_1
in ogni caso:
Con vittoria di spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20.12.2021 (d'ora in poi, solo Parte_1
Part
, nella sua qualità di cessionaria, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'
[...]
(d'ora in poi, o solo l' ) al fine di sentirlo condannare al Controparte_2 Controparte_2 CP_1 pagamento dei crediti ceduti di cui alle fatture rimaste insolute e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 2, emesse nei confronti dell' da varie società fornitrici, nonché al pagamento degli CP_1
interessi moratori ed anatocistici.
Part In particolare, deduceva che:
- acquistava crediti derivanti da “forniture di prodotti farmaceutici/medicali/di diagnostica e prestazioni di servizi relativi a prodotti/apparecchiature medicali”, vantati nei confronti dell'Istituto da vari fornitori e, nello specifico, da: Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
e Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
- il tutto per il complessivo ammontare dei crediti per sorte capitale pari ad € 420.556,93=;
- crediti portati da fatture emesse dalle suddette società e cedutele con separati contratti di cessione, redatti in forma di scrittura privata autenticata da notaio e notificati all'ente convenuto, contratti aventi ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri, nonché i relativi interessi di mora maturati e maturandi, da quantificarsi ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002;
6 - sussisteva, in forza dell'art. 1283 cod. civ., il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, parimenti da quantificarsi ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/2002;
- era titolare, inoltre, di ulteriori crediti a titolo di interessi di mora pari ad € 7.994,88=, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale e fatturati mediante le “Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 3A e riepilogate sub doc. 4A e da CP_13 mediante la “Nota Debito Interessi” prodotta sub doc. 3B e riepilogata sub doc. 4B, nonché a
[...]
titolo di interessi anatocistici prodotti da tali interessi.
Parte attrice concludeva chiedendo, in via principale, l'accertamento del diritto quale cessionaria ad ottenere il pagamento delle somme per i titoli sopra richiamati e la conseguente corrispondente condanna di parte convenuta;
in via subordinata, chiedendo la condanna al pagamento di ogni diversa somma fosse ritenuta dovuta, comprensiva delle voci già esplicitate;
in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento di ogni diversa somma fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.; vinte le spese di lite.
1.1
Part adiva ulteriormente l'intestato Tribunale con altro atto di citazione notificato via pec il
24.06.2022, convenendo nuovamente in giudizio l' per sentirlo, altresì, condannare al Controparte_2 pagamento dei crediti ceduti di cui alle fatture rimaste insolute e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 2 (R.G. n. 8037/2022), emesse nei confronti dell'Istituto da varie società fornitrici;
nonché al pagamento degli interessi moratori ed anatocistici.
Part Oltre agli argomenti già esposti con l'atto di citazione originante il processo R.G. n. 15263/2021, deduceva che:
- acquistava crediti derivanti da “forniture di prodotti farmaceutici/medicali/di diagnostica e prestazioni di servizi relativi a prodotti/apparecchiature medicali”, vantati nei confronti dell'Istituto da vari fornitori e, nello specifico, da: Bracco Im., CP_5 Controparte_6
Diasorin S.p.A., , e CP_7 Controparte_9 CP_10 CP_11 [...]
Controparte_12
- il tutto per il complessivo ammontare dei crediti per sorte capitale pari ad € 292.232,98=;
- sussisteva, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2002, il diritto al pagamento dell'importo di € 40,00= per ciascuna delle fatture non pagate e costituenti la sorte capitale, per un totale di € 6.720,00=;
- era titolare, inoltre, di ulteriori crediti a titolo di interessi di mora pari ad € 77.074,61=, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale e fatturati
7 mediante le “Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 3A e riepilogate sub doc. 4A e 4B, nonché fatturati da mediante le “Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 3B e Parte_3
riepilogate sub doc. 4B, nonché a titolo di interessi anatocistici prodotti da tali interessi;
- infine, sempre in virtù di quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2002, sussisteva anche il diritto al pagamento di € 145.000,00=, portato dalle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6.
Parte attrice concludeva chiedendo, in via principale, l'accertamento del diritto quale cessionaria ad ottenere il pagamento delle somme per i titoli sopra richiamati e la conseguente corrispondente condanna di parte convenuta;
in via subordinata, chiedendo la condanna al pagamento di ogni diversa somma fosse ritenuta dovuta, comprensiva delle voci già esplicitate;
in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento di ogni diversa somma fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.; vinte le spese di lite.
2.
Parte convenuta si costituiva tempestivamente nel giudizio R.G. n. 15263/2021, con Controparte_2 comparsa depositata in data 25.07.2022, sollevando preliminarmente eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., poiché la domanda di controparte risultava indeterminata ed incerta, avendo omesso l'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa.
In particolare, eccepiva che: Part
- la domanda di si basava sulla titolarità di asseriti crediti acquisiti in virtù di contratti di cessione del credito pro soluto, senza allegazione né prova dei fatti costitutivi della domanda, essendosi parte attrice limitata a richiedere il pagamento di una serie di somme unilateralmente determinate sulla base di un mero elenco di fatture, senza dedurre l'esistenza: 1) dei rapporti sottesi ad esse;
2) del regolare adempimento, da parte delle presunte società cedenti delle prestazioni sottese alla domanda di pagamento;
3) della cessione del credito e delle relative notifiche delle cessioni a sé debitore ceduto, nonché delle relative accettazioni;
4) delle fatture cui il preteso credito farebbe riferimento;
5) del corretto invio telematico delle fatture;
- l'incertezza dell'oggetto della domanda ledeva il proprio diritto di difesa e il principio del contraddittorio, circostanza evincibile già ictu oculi dall'esame dei pochi documenti contabili prodotti da controparte, poiché la mancanza dei fatti costitutivi della domanda non consentiva di prendere posizione su di essi e di contestare le singole domande attoree;
Part
- dalla mancata allegazione del petitum e della causa petendi della domanda di derivava l'impossibilità di verificare se le fatture e/o note di debito elencate dalla controparte erano pertinenti, riferibili a rapporti instaurati con sé convenuto ovvero se le stesse erano state pagate o contestate o se sussistevano fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea;
8 Part
- di conseguenza, la condotta posta in essere da configurava violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e lealtà, integrando così un abuso del processo, evincibile già da un mero esame degli elenchi prodotti dalla controparte (contenenti diverse fatture scadute successivamente alla data di notifica dell'atto di citazione, perfezionata il 20.12.2021), nonché dalla circostanza che l'attrice aveva agito in forza di un mero elenco comprensivo, indistintamente, di note di debito e note di credito.
2.1
Parte convenuta sollevava, altresì, eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del Part diritto sostanziale in capo a non avendo quest'ultima dimostrato la titolarità della propria posizione giuridica soggettiva: difettava, infatti, la prova circa l'asserita cessione dei crediti da parte delle società fornitrici, non avendo dedotto i rapporti a cui tali cessioni si riferivano e non avendo allegato i contratti di cessione del credito, il perfezionamento delle notifiche delle cessioni del credito e le relative accettazioni (in conformità alla disciplina sancita dal R.D. 2440/1923 sull'obbligatorietà del consenso della Pubblica Amministrazione per le cessioni di credito).
In via subordinata, l' eccepiva l'insussistenza del preteso credito di € 420.556,93= per Controparte_2 sorte capitale, in quanto parte attrice non aveva prodotto alcun elemento comprovante l'an e il quantum del credito azionato, limitandosi ad allegare un mero elenco di fatture privo di alcuna efficacia probatoria, dal quale non si poteva presumere l'esistenza del rapporto e/o dell'adempimento delle obbligazioni a carico delle società fornitrici;
contestava, altresì, per carenza di presupposti, la domanda ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.
Riferiva, infine, essere infondate anche le restanti domande di pagamento degli interessi di mora sulla sorte capitale, degli interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ., degli ulteriori interessi di mora derivanti dall'asserito tardivo pagamento di crediti ulteriori e degli interessi anatocistici sulle note di debito. concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di Controparte_2
Part citazione notificato da e in via subordinata l'improcedibilità della domanda per abuso del processo ovvero per difetto di legittimazione attiva;
nel merito, chiedeva rigettarsi le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in via subordinata, accertarsi l'effettivo minor credito dovuto;
vittoria delle spese di lite.
2.2.
L' si costituiva altresì nel giudizio R.G. n. 8037/2022, con comparsa depositata il Controparte_2
07.03.2023, reiterando l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e incertezza della domanda ed omissione dei fatti posti a fondamento.
9 Part Eccepiva, anche in quella sede: 1) la violazione del principio di buona fede da parte di e l'abuso del processo consistito nel frazionamento dei pretesi crediti, operato mediante moltiplicazione dei processi, tutti instaurati mediante atti di citazione viziati sotto il profilo dell'editio actionis; 2) il Part difetto di legittimazione attiva e la mancata titolarità del diritto sostanziale di avendo quest'ultima omesso di fornire la prova circa l'asserita cessione dei crediti da parte delle società Part fornitrici;
3) l'insussistenza del preteso credito di € 292.232,98= per sorte capitale, non avendo neppure prodotto le relative fatture, bensì essendosi limitata ad allegare un mero elenco formato unilateralmente e privo di qualsivoglia efficacia probatoria;
4) l'infondatezza, altresì, delle restanti domande di pagamento degli interessi di mora sulla sorte capitale, degli interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ., degli importi chiesti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, degli ulteriori interessi di mora derivanti dall'asserito tardivo pagamento di crediti ulteriori e degli interessi anatocistici sulle note di debito. concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di Controparte_2
Part citazione notificato da e in via subordinata l'improcedibilità della domanda per abuso del processo ovvero per difetto di legittimazione attiva;
nel merito, chiedeva rigettarsi le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in via subordinata, accertarsi l'effettivo minor credito dovuto;
e vittoria delle spese di lite.
3.
All'udienza di comparizione del 15.09.2022, celebrata secondo la modalità a trattazione scritta in ragione del protrarsi dell'emergenza pandemica da Covid-19, ritenuta fondata l'eccezione sollevata da parte convenuta quanto la nullità dell'atto di citazione, la causa era rinviata all'udienza 20.04.2023 con termini a parte attrice per il deposito della memoria integrativa di cui all'art. 164 comma 5 c.p.c. ed a parte convenuta per il deposito di eventuale memoria di replica. Era, poi, fissata ex art. 183 c.p.c. per prosecuzione l'udienza 14.09.2023, allorquando gli atti venivano rimessi al Presidente di Sezione per le determinazioni di competenza quanto alla riunione tra la presente controversia e quella iscritta al R.G. n. 8037/2022.
Con decreto del Presidente di Sezione 19.09.2023, questo istruttore era designato anche per la suddetta causa e a tal fine veniva fissata, per la decisione in ordine alla riunione, l'udienza ex art. 274
c.p.c. del 09.11.2023, poi differita su istanza delle parti al 12.12.2023.
La riunione era disposta in data 12.12.2023 (giusto verbale di udienza) e contestualmente erano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., nonché fissata per gli adempimenti di cui al successivo comma 7 l'udienza del 14.03.2024, poi sostituta dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127-ter c.p.c.
10 Nell'occasione, ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza 27.06.2024, anch'essa tenutasi nella modalità a trattazione scritta, allorquando la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
§ § §
4.
Part Ritiene il giudicante che le domande di condanna azionate in giudizio dalla cessionaria siano solo in parte meritevoli di accoglimento, nei termini e nei limiti di quantum di cui al prosieguo.
4.1
Deve, dapprima, riscontrarsi come sussista la legittimazione attiva di parte attrice.
Part L' convenuto, invero, denuncia il difetto di legittimazione attiva in capo a nei corretti CP_1
termini di titolarità “nel merito” della posizione soggettiva vantata in giudizio, quando, invece, la legitimatio ad causam consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, mediante l'allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato.
Tale legittimazione sussiste, avendo la società attrice agito in giudizio in qualità di cessionaria di crediti, allegando, post integrazione conseguente all'eccezione di nullità, i relativi atti di cessione intercorsi con le cedenti, fondandosi, pertanto, la legittimazione ad agire sulla allegazione presentata in giudizio;
altro, invece, è la questione relativa all'effettività della prova prodotta in giudizio in relazione alla titolarità dei crediti domandati, essendo questione attinente al merito della causa.
4.2
Infondata, inoltre, l'eccezione dell' inerente all'efficacia degli atti di cessione, posto che la CP_1
giurisprudenza di legittimità ha chiarito, circa la corretta interpretazione degli artt. 69 e 70 del R.D.
2440/1923, che trattasi di norme eccezionali e interessanti la sola Amministrazione statale, in quanto tali insuscettibili di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni/enti diversi.
Quanto all'ulteriore eccezione di abuso del processo, si riscontra come le fatture oggetto di cessione azionate nel giudizio riunito attengano ad ordine ed a prestazioni temporalmente diversi e quindi non ancora azionabili nel primo giudizio.
5.
Nel merito, preliminarmente deve, ancora, darsi atto della mutata quantificazione dell'importo
Part azionato in corso di giudizio, posto che ancora nella propria comparsa conclusionale ha precisato che, in ragione dei pagamenti effettuati dall'Istituto, la causa deve intendersi limitata:
- con riferimento al giudizio R.G. n. 15263/2021, alla richiesta di pagamento di € 18.925,50= per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub All. A, oltre interessi di mora ed
11 interessi anatocistici sia sulla predetta sorte capitale che sulla sorte capitale azionata con citazione e pagata in ritardo dall'Istituto, nonché oltre € 7.994,88= a titolo di ulteriori interessi di mora (maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale) e relativi interessi anatocistici;
- con riferimento al giudizio R.G. n. 8037/2022, alla richiesta di pagamento di € 23.167,50= per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub All. D, oltre interessi di mora ed interessi anatocistici sia sulla predetta sorte capitale che sulla sorte capitale azionata con citazione e pagata in ritardo dall'Istituto, nonché oltre ad € 71.683,43 = a titolo di ulteriori interessi di mora
(maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale) e relativi interessi anatocistici;
oltre d € 6.720,00= ed € 145.000,00= ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02.
5.1
Nella pluralità di domande proposte dalla cessionaria, doveroso innanzitutto affrontare quella relativa al pagamento dei crediti ceduti per “sorte capitale”.
Part Già in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (depositata in data 11.01.2024) rideterminava il credito azionato riducendolo alla più esigua (rispetto alle domande iniziali) somma:
- nella causa R.G. n. 15263/2021, di € 31.397,70=, poi ulteriormente ridotta ad € 23.167,50= in sede di precisazione delle conclusioni e ad € 18.925,50= nella comparsa conclusionale;
- nella causa R.G. n. 8037/2022, di € 33.977,50=, poi ulteriormente ridotta ad € 27.411,90= in sede di precisazione delle conclusioni e ad € 23.167,50= nella comparsa conclusionale.
5.2
Sulla sorte capitale nel giudizio R.G. n. 15263/2021.
In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice residuerebbero i crediti relativi agli importi portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. A e segnatamente:
- fattura n. 1621230169 del 16.04.2021 - scadenza 16.06.2021, per l'importo di € 600,00=;
- fattura n. 1621229993 del 16.04.2021 - scadenza 16.06.2021, per l'importo di € 700,00=;
- fattura n. 1621229662 del 15.04.2021 - scadenza 15.06.2021, per l'importo di € 2.530,00=;
- fattura n. 1621229646 del 15.04.2021 - scadenza 15.06.2021, per l'importo di € 1.525,00=;
- fattura n. 1621256522 del 15.07.2021 - scadenza 22.09.2021, per l'importo di € 507,50=;
- fattura n. 1621284245 del 21.10.2021 - scadenza 26.12.2021, per l'importo di € 7.060,00=; emesse dalla società cedente CP_12
- fattura n. 1200000488 del 28.01.2021 - scadenza 28.04.2021, per l'importo di € 3.031,50=;
- fattura n. 1200006129 del 10.11.2020 - scadenza 08.02.2021, per l'importo di € 3.031,50=; emesse dalla società cedente;
CP_10
12 il tutto per il complessivo importo residuo pari ad € 18.925,50= (già al netto dell'importo in negativo
- € 60,00= di cui alla fattura n. 1621209010 ricompresa nel riepilogo sub allegato CP_12
A).
La decisione, quindi, deve concentrarsi sull'azionato importo residuo di € 18.925,50= portato dalle suddette fatture.
5.2.1
In relazione alle suddette fatture, parte convenuta ha contestato la sussistenza del relativo obbligo di pagamento, eccependo che le fatture . 1621230169 e n. 1621229993 del 16.04.2021, CP_12
nonché n. 1621229662 e n. 1621229646 del 15.04.2021 erano state rifiutate dal sistema informatico
(cfr. schermate allegate sub doc. n. 15) e che per le fatture n. 1621256522 e n. CP_12
1621284245, nonché per le fatture n. 1200000488 e n. 1200006129 erano state inviate CP_10
apposite e-mail (in date 23 e 27.11.2023) con richiesta di emissione di nota credito a storno totale, in ragione dell'errata/mancata indicazione del numero d'ordine, ovvero per ordine di acquisto annullato o per doppia fatturazione (sempre sub doc. n. 15).
Il Tribunale osserva, in primo luogo, che tale rifiuto, giustificato dalla incompletezza/erronea indicazione dei dati identificativi dell'ordine, porta a non poter collegare univocamente la fattura all'ordine stesso e alla relativa prestazione;
parimenti non risultano superate, in mancanza di ulteriori Part allegazioni a controprova da parte di le eccezioni di errata fatturazione relative alle fatture per cui veniva inoltrata richiesta per e-mail di nota di credito a storno totale.
Ne consegue che non è stata dimostrata la titolarità del diritto di credito sull'azionato importo residuo di € 18.925,50= per sorte capitale;
pertanto, la relativa domanda di pagamento viene rigettata, unitamente a quelle relative agli accessori.
5.3
Sulla sorte capitale nel giudizio R.G. n. 8037/2022.
Secondo la prospettazione di parte attrice residuerebbero i crediti relativi agli importi portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. D e segnatamente:
- fattura n. 1722032582 del 11.04.2022 - scadenza 12.06.2022, per l'importo di € 325,00=;
- fattura n. 1722018552 del 04.03.2022 - scadenza 04.05.2022, per l'importo di € 280,00=;
- fattura n. 1722014792 del 23.02.2022 - scadenza 27.04.2022, per l'importo di € 240,00=;
- fattura n. 1722005418 del 27.01.2022 - scadenza 29.03.2022, per l'importo di € 450,00=;
- fattura n. 1621307574 del 20.12.2021 - scadenza 01.03.2022, per l'importo di € 200,00=;
- fattura n. 1621307573 del 20.12.2021 - scadenza 19.02.2022, per l'importo di € 200,00=;
- fattura n. 1621306755 del 19.12.2021 - scadenza 18.02.2022, per l'importo di € 647,50=;
- fattura n. 1621300827 del 03.12.2021 - scadenza 02.02.2022, per l'importo di € 20.790,00=;
13 - fattura n. 1621298260 del 26.11.2021 - scadenza 26.01.2022, per l'importo di € 35,00=; emesse dalla società cedente CP_12
il tutto per il complessivo importo residuo pari ad € 23.167,50=, su cui deve, quindi, concentrarsi la decisione.
5.3.1
Anche in relazione a tali fatture, l' ha contestato la sussistenza del relativo obbligo di CP_1
pagamento, eccependo che: le fatture n. 1722014792, n. 1621307574 e n. CP_12
1621307573 erano state rifiutate dal sistema informatico (cfr. schermate allegate sub doc. n. 16); per le fatture n. 1722005418 e n. 1621306755 era stata emessa dalla società cedente nota di credito a storno totale (anch'esse prodotte sub doc. n. 16); che per le fatture n. 1722032582, n. 1722018552, n.
1621300827 e n. 1621298260 erano state inviate apposite e-mail con richiesta di nota credito a storno totale, in ragione dell'errata indicazione del prezzo ovvero della data o del numero dell'ordine
(sempre sub doc. n. 16).
Il Tribunale osserva, in primo luogo, che tale rifiuto, giustificato dalla incompletezza/erronea indicazione dei dati identificativi dell'ordine, porta a non poter collegare univocamente la fattura all'ordine stesso e alla relativa prestazione;
parimenti non risultano superate, in mancanza di ulteriori Part allegazioni a controprova da parte di le eccezioni di errata fatturazione per mancanza/incompletezza dei dati, come già avanzate per e-mail, e quelle relative alla presenza delle note di credito.
Ne consegue che anche in relazione all'importo residuo di € 23.167,50= per sorte capitale, azionato in R.G. 8037/2022, non è stata dimostrata la titolarità del diritto di credito;
pertanto, la relativa domanda di pagamento viene parimenti rigettata.
6.
Sugli importi pagati in corso di giudizio, invece, vanno riconosciuti gli interessi moratori ex D.lgs.
231/2002 con decorrenza dal 60° giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura, ove questa sia documentata.
6.1
Sono altresì dovuti ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., dalla domanda (quindi, nella misura prevista dall'art. 1284 comma IV cod. civ.), gli interessi sugli interessi ex D.lgs. n. 231/2002, la cui decorrenza sia iniziata sei mesi prima della notifica dell'atto di citazione.
7.
Viene, invece, respinta la domanda attorea proposta, sempre quale cessionaria del credito, a titolo di ulteriori interessi di mora conseguenti al tardivo pagamento di crediti ulteriori e diversi da quelli costituenti la sorte capitale di cui al presente giudizio.
14 Part ha allegato di avere diritto al pagamento di tali ulteriori interessi producendo il prospetto delle note di debito (cfr. per il giudizio R.G. n. 15263/2021, sub doc. n. 3A, 4A, 3B e 4B, per il complessivo importo di € 7.994,88=; per il giudizio R.G. n. 8037/2022, sub doc. n. 3A, 4A, 3B e 4B, per il complessivo importo di € 71.683,43=); ha altresì prodotto le fatture emesse dai fornitori cedenti.
Parte convenuta ha specificatamente contestato il quantum, laddove sin dall'atto di costituzione in giudizio ha precisato come fosse onere di controparte, oltre a dimostrare l'esistenza del credito a monte, anche quello di dimostrare la data dell'effettivo pagamento, elemento solo che avrebbe consentito di individuare la quantità del ritardo e, conseguentemente, anche il quantum dell'interesse di mora.
8.
Non è, poi, meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice proposta nel giudizio R.G. n.
8037/2022 per complessivi € 151.720,00= (€ 6.720,00= + € 145.000,00=) a titolo di risarcimento del danno art. 6 D.lgs. n. 231/2002.
In particolare, con riferimento alla somma forfettaria riconosciuta dall'art. 6 comma 2 citato, si osserva come essa vada a coprire il “rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”. Anche ammettendo che sia configurata una forma di presunzione iuris et de iure di sussistenza del danno, si ritiene che, alla luce del principio generale per cui il danno risarcibile è un danno-conseguenza e come tale vada provato, tale presunzione possa operare per ciascuna delle fatture oggetto di ritardato pagamento solo se e nella misura in cui emerga dagli atti di causa che il recupero delle somme dovute sia stato portato avanti, partitamente, per ogni singola voce di credito/singola fattura.
Si tratta, peraltro, di un “danno” da recupero in via stragiudiziale, dal momento che i costi sostenuti per il recupero in sede contenziosa sono integralmente coperti dalla condanna alle spese di lite della parte soccombente.
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato di aver inviato, a mezzo pec, i seguenti solleciti di pagamento:
- per R.G. n. 15263/2021, in date 23.06.2020, 30.03.2021 e 07.06.2022 (cfr. lettere sub doc. n. 39);
- per R.G. n. 8037/2022, in date 30.03.2021 e 07.06.2022 (cfr. ancora sub doc. n. 39).
Di conseguenza, si riconosce ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 231/2002 la complessiva somma di € 200,00= (parti a € 40,00= x 5, dunque per ciascuna attività di recupero del credito).
9.
Part Infine, non può che riscontrarsi l'inammissibilità della domanda per indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ., in ragione della natura sussidiaria dell'azione e del rigetto nel merito della domanda principale, rappresentante il rimedio contrattuale prospettato e prospettabile (così Cass. n.
15 14944/2022: “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento”).
11.
Sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio,
Part vertendosi in ipotesi di reciproca soccombenza, posto che la pretesa creditoria di ancorché per un importo sensibilmente inferiore rispetto a quello originariamente azionato per sorte capitale, è risultata infondata;
come pure infondata è risultata con riguardo tanto agli asseriti crediti a titolo di ulteriori interessi di mora conseguenti al tardivo pagamento di crediti ulteriori e diversi da quelli costituenti la sorte capitale, quanto alla maggioranza dell'importo richiesto ai sensi dell'art. 6 D.lgs.
231/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nelle cause civili di I Grado riunite al n. R.G. 15263/2021, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da in relazione alla sorte capitale;
Parte_1
2) dichiara tenuto e per l'effetto condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice degli interessi ex D.lgs. n.
231/2002, come definiti in parte motiva, oltre interessi ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda e la cui decorrenza sia iniziata sei mesi della notifica dell'atto di citazione;
3) dichiara tenuto ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002 e per l'effetto condanna in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice di € 200,00=;
4) rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
5) spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Bologna, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Roberta Cinosuro
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