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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/12/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3844/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3844/2025, promossa con ricorso depositato il 29/09/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 25.01.1977 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Luca Marsico del Foro di Varese
e
2) Parte_2
Nato a Cosenza il 26.11.1979 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Luca Marsico del Foro di Varese;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brunello (VA), in data 13 luglio 2008
(anno 2008 atto n. 19 parte II serie A) con i seguenti figli maggiorenni e minorenni: nato a [...] il [...]; Per_1
nato a [...] il [...]; Pt_3 pagina1 di 4 nata a [...] il [...]; Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29/09/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
Il marito lascerà la casa coniugale nel minor tempo possibile a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed entro la data di comparizione avanti al Tribunale di Varese.
2) La casa famigliare sita in Brunello (VA), via Marsala n. 24, di proprietà della
Sig.ra , è assegnata alla stessa poiché collocataria dei figli. Parte_1
3) I figli maggiorenni, e , essendo capaci di autodeterminarsi Per_1 Pt_3 potranno decidere autonomamente le modalità di frequentazione con il padre.
Gli stessi hanno già espresso la volontà di continuare a vivere con la madre sino all'autosufficienza economica, scelta condivisa dai genitori.
4) La figlia minorenne, è affidata ad entrambi i genitori, con Parte_4 collocamento prevalente presso la madre in Brunello (VA), via Marsala n. 24.
Ogni questione o decisione straordinaria che riguarda la figlia minore dovrà essere gestita concordemente da entrambi i genitori. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni della stessa, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
5) Salve diverse modalità concordate tra i coniugi nel rispetto delle esigenze e dei desideri della figlia minore, gli incontri tra il padre e avverranno Parte_4 ogni volta che il padre vorrà presso la casa familiare e alla presenza della madre, comunque, secondo il seguente palinsesto minimo:
5.1) salve diverse modalità concordate tra i coniugi nel rispetto delle esigenze e dei desideri della figlia minore, il padre potrà vedere e tenere con sé
due pomeriggi alla settimana dalle 15:00 alle 18:00, nonché Parte_4
a fine settimana alterni, il sabato o la domenica pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. pagina2 di 4 5.2) salvo diverso accordo tra le parti nel rispetto delle esigenze e dei desideri della figlia minore, trascorrerà il periodo relativo a tutte le Parte_4 principali festività con entrambi i genitori presso l'abitazione, già sede del domicilio coniugale;
6) I coniugi si impegnano sin d'ora in caso di difficoltà nel rispettare il palinsesto di cui sopra a rivederlo avendo quale comune priorità il benessere di Pt_4
;
[...]
7) corrisponderà a la somma mensile di € 600,00, Parte_2 Parte_1 oltre rivalutazione secondo l'indice ISTAT a far data dal mese di ottobre 2025, a titolo di contributo al mantenimento dei figli di cui:
➢ € 200,00 per la figlia minore;
Persona_2
➢ € 200,00 per il figlio , maggiorenne ma non economicamente Persona_3 autosufficiente;
➢ € 200,00 per il figlio maggiorenne ma non Persona_4 economicamente autosufficiente;
Tale somma sarà versata mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
8) e terranno a proprio carico le spese straordinarie sostenute Pt_1 Pt_2 nell'interesse dei figli nella misura del 50% ciascuno, così come individuate e secondo le modalità previste nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre
2017 e in uso presso codesto Ill.mo Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere.
9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 13.07.2008, in Barasso (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Barasso (anno 2008, atto n. 19, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3844/2025, promossa con ricorso depositato il 29/09/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 25.01.1977 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Luca Marsico del Foro di Varese
e
2) Parte_2
Nato a Cosenza il 26.11.1979 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Luca Marsico del Foro di Varese;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brunello (VA), in data 13 luglio 2008
(anno 2008 atto n. 19 parte II serie A) con i seguenti figli maggiorenni e minorenni: nato a [...] il [...]; Per_1
nato a [...] il [...]; Pt_3 pagina1 di 4 nata a [...] il [...]; Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29/09/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
Il marito lascerà la casa coniugale nel minor tempo possibile a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed entro la data di comparizione avanti al Tribunale di Varese.
2) La casa famigliare sita in Brunello (VA), via Marsala n. 24, di proprietà della
Sig.ra , è assegnata alla stessa poiché collocataria dei figli. Parte_1
3) I figli maggiorenni, e , essendo capaci di autodeterminarsi Per_1 Pt_3 potranno decidere autonomamente le modalità di frequentazione con il padre.
Gli stessi hanno già espresso la volontà di continuare a vivere con la madre sino all'autosufficienza economica, scelta condivisa dai genitori.
4) La figlia minorenne, è affidata ad entrambi i genitori, con Parte_4 collocamento prevalente presso la madre in Brunello (VA), via Marsala n. 24.
Ogni questione o decisione straordinaria che riguarda la figlia minore dovrà essere gestita concordemente da entrambi i genitori. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni della stessa, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
5) Salve diverse modalità concordate tra i coniugi nel rispetto delle esigenze e dei desideri della figlia minore, gli incontri tra il padre e avverranno Parte_4 ogni volta che il padre vorrà presso la casa familiare e alla presenza della madre, comunque, secondo il seguente palinsesto minimo:
5.1) salve diverse modalità concordate tra i coniugi nel rispetto delle esigenze e dei desideri della figlia minore, il padre potrà vedere e tenere con sé
due pomeriggi alla settimana dalle 15:00 alle 18:00, nonché Parte_4
a fine settimana alterni, il sabato o la domenica pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. pagina2 di 4 5.2) salvo diverso accordo tra le parti nel rispetto delle esigenze e dei desideri della figlia minore, trascorrerà il periodo relativo a tutte le Parte_4 principali festività con entrambi i genitori presso l'abitazione, già sede del domicilio coniugale;
6) I coniugi si impegnano sin d'ora in caso di difficoltà nel rispettare il palinsesto di cui sopra a rivederlo avendo quale comune priorità il benessere di Pt_4
;
[...]
7) corrisponderà a la somma mensile di € 600,00, Parte_2 Parte_1 oltre rivalutazione secondo l'indice ISTAT a far data dal mese di ottobre 2025, a titolo di contributo al mantenimento dei figli di cui:
➢ € 200,00 per la figlia minore;
Persona_2
➢ € 200,00 per il figlio , maggiorenne ma non economicamente Persona_3 autosufficiente;
➢ € 200,00 per il figlio maggiorenne ma non Persona_4 economicamente autosufficiente;
Tale somma sarà versata mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
8) e terranno a proprio carico le spese straordinarie sostenute Pt_1 Pt_2 nell'interesse dei figli nella misura del 50% ciascuno, così come individuate e secondo le modalità previste nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre
2017 e in uso presso codesto Ill.mo Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere.
9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 13.07.2008, in Barasso (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Barasso (anno 2008, atto n. 19, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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