Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 19/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00145/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02599/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2599 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Guagliardo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune -OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore e la Camera di Commercio Industria e Artigianato -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della determina Dirigenziale n. 14487 del 9 ottobre 2025 del Comune -OMISSIS- con cui è stata disposta, con effetto immediato, la decadenza della licenza comunale ape taxi n. -OMISSIS- intestata al ricorrente;
- della nota/provvedimento della Camera di Commercio -OMISSIS-, prot. 0052080/u in data 08.09.2025, recante controdeduzioni alla nota del Comune -OMISSIS- prot. n. 1046243 in data 08.09.2025;
- della determina n. 8 del 3 marzo 2025 della Camera di Commercio Industria e Artigianato -OMISSIS-, con cui è stata disposta la cancellazione del ricorrente dal ruolo dei conducenti di servizi pubblici non di linea, di cui alla sezione E - Conducenti Motocarrozzette - posizione n. 1895;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NT NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
1. Il signor -OMISSIS- agisce per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 14487 del 9 ottobre 2025, con cui il Comune -OMISSIS- ha dichiarato la decadenza della licenza comunale di “ape taxi” n. -OMISSIS- a lui intestata.
Il gravato provvedimento è stato adottato atteso che:
- con determinazione n. 8 del 3 marzo 2025, la Camera di Commercio Industria e Artigianato -OMISSIS- aveva cancellato il ricorrente dal ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, per mancanza dei requisiti morali di cui all’art. 4, comma 3, lett. a), della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13 ( rectiu s art. 3 bis , comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29);
- che, a mente della citata normativa regionale, nonché dell’art. 6, comma 5, della legge n. 21/1992 e dell’art. 33 del regolamento comunale per l’attività di trasporto a mezzo motocarrozzette (approvato con delibera di consiglio comunale n. 229/2017), l’iscrizione nel ruolo in questione costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Con il medesimo mezzo di tutela parte ricorrente impugna anche la citata determinazione n. 8 del 3 marzo 2025, posta a base del provvedimento di decadenza e adottata, come detto, dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato -OMISSIS-, per mancanza dei requisiti morali del ricorrente, il quale aveva riportato una condanna definitiva a pena detentiva “ in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia” (segnatamente, con sentenza del GUP presso il Tribunale -OMISSIS- n. 924 del 29 giugno 2021, divenuta irrevocabile il 19.11.2022, il -OMISSIS- venne condannato alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni venti di reclusione, ed auro 445,00 di multa, per il reato di estorsione previsto e punito dall’art. 629 del codice penale).
2. Il ricorso, notificato il 12 dicembre 2025 e depositato il 30 dicembre successivo, è articolato nei seguenti motivi di impugnativa:
“I . Violazione delle norme sul procedimento amministrativo violazione e falsa applicazione degli artt. 7 – 8 – 10 bis della l. 7 agosto 1990 n. 241; violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, e violazione del principio del giusto procedimento. Disconoscimento notifica a mezzo PEC;
II. Eccesso di potere – Illogicità del provvedimento adottato – Travisamento dei fatti – Mancata notifica dell’atto presupposto CCIAA – Violazione dell’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53;
III. Violazione delle norme sul procedimento amministrativo violazione e falsa applicazione l. 7 agosto 1990 n. 241 – Violazione dell’art. 4 l.r. 13/2002 e dell’art. 13/2002 e dell’art. 6 l. 21/1992;
IV. Violazione dell’art. 1, art. 3 e art. 21-quinquies l. 241/1990 – Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede – Mancata graduazione della misura”.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Camera di Commercio Industria e Artigianato -OMISSIS- avrebbe omesso di comunicare la citata determina n. 8 del 3 marzo 2025, di cancellazione dal Ruolo dei conducenti servizi pubblici non di linea, sulla scorta della quale il Comune ha poi dichiarato la decadenza della licenza n. -OMISSIS-, impedendogli così di partecipare al procedimento definito con il provvedimento impugnato. Sul punto il ricorrente segnala di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla Camera di Commercio, a causa del cattivo funzionamento della propria PEC che era scaduta e di disconoscere, pertanto, il documento “allpec_1714412377_10” estrapolato per tramite dell’accesso agli atti, recante la ricevuta di consegna del predetto provvedimento del 3 marzo 2025.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della notifica del citato provvedimento del 3 marzo 2025 della Camera di Commercio, atteso che il proprio indirizzo PEC non risultava dai pubblici elenchi di cui all’art. 3- bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
2.3. Con il terzo motivo ci si duole, sotto diverso profilo, della violazione delle norme sul giusto procedimento, atteso che il Comune con nota del 26 agosto 2025 aveva richiesto alla Camera di Commercio di replicare alle osservazioni presentate dal ricorrente nel corso del procedimento, e che l’Ente da ultimo citato avrebbe di fatto omesso di riscontrare tale nota.
2.4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta che il provvedimento di decadenza in questa sede avversato non sarebbe proporzionato alla gravità dei fatti a lui imputati.
4. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e della sussistenza di profili di tardività del ricorso, con riguardo alla domanda di annullamento del provvedimento di cancellazione dal ruolo dei conducenti adottato dalla Camera di Commercio -OMISSIS- e di inammissibilità dell’impugnazione del, conseguente, provvedimento di decadenza della licenza comunale “ape taxi” n. -OMISSIS- adottato invece dal Comune -OMISSIS-.
5. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (artt. 60, 49 e 74 c.p.a.).
6. Come evidenziato nel corso della camera di consiglio, il ricorso in epigrafe dev’essere dichiarato parte irricevibile e, per il resto, inammissibile, sicché per ragioni di economia processuale il Collegio ritiene di non disporre la rinnovazione della notifica del mezzo di tutela alle Amministrazioni intimate ma non costituite, atteso che parte ricorrente non ha versato nel fascicolo processuale la ricevuta di consegna della PEC, con cui il ricorso è stato avviato alla notifica.
6.1. È tardiva e pertanto irricevibile la domanda di annullamento della determinazione n. 8 del 3 marzo 2025, con cui la Camera di Commercio Industria e Artigianato -OMISSIS- ha provveduto alla cancellazione del ricorrente dal ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, per mancanza dei requisiti morali.
Anche a non voler considerare (i) che lo stesso ricorrente ha versato in atti (doc. 9 del deposito originale) il documento “allpec_1714412377_10”, recante la ricevuta di consegna del predetto provvedimento del 3 marzo 2025 (che risulta notificato alle 12.36 del 4 marzo 2025), (ii) che il preteso malfunzionamento della sua PEC non è stato in alcun modo comprovato, (iii) che il ricorrente lo riconduce (cfr. pag. 6 del ricorso) ad una circostanza (la scadenza della PEC) a lui soltanto imputabile, il Collegio osserva che il 28 luglio 2025 il ricorrente ha ricevuto la notifica della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dal Comune -OMISSIS-.
Tale comunicazione recava la notizia della sua cancellazione dal ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio e, in esito ad essa, in data 7 agosto 2025, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, dichiarando pacificamente di essere venuto a conoscenza del provvedimento di cancellazione dal ruolo dei conducenti con la citata comunicazione di avvio del procedimento, ossia a far data dal 28 luglio 2025.
Ciò posto, però il ricorso è stato notificato soltanto il 12 dicembre 2025, in evidente violazione del termine di decadenza di cui all’art. 29 del codice del processo amministrativo, sicché la domanda di annullamento della predetta determinazione n. 8 del 3 marzo 2025, della Camera di Commercio Industria e Artigianato -OMISSIS-, è in ogni caso tardiva.
7. Dalla irricevibilità dell’impugnazione del provvedimento di cancellazione dal ruolo dei conducenti discende, a parere del Collegio, l’inammissibilità dell’impugnazione del successivo e conseguente provvedimento di decadenza della licenza comunale “ape taxi” n. -OMISSIS-, adottato dal Comune -OMISSIS- con la determinazione dirigenziale n. 14487 del 9 ottobre 2025, come detto ancorata al venir meno dell’iscrizione del ricorrente nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio.
Il citato art. 6, comma 5, della legge n. 21/1992 stabilisce infatti che l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Analoga disposizione è dettata dall’art. 3 bis della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, come introdotto dall’art. 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13 che stabilisce, al comma 3, che “ L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Il relativo accertamento spetta all'amministrazione comunale” , ed al comma 4 che “ L'iscrizione nel ruolo è, altresì, necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21”. Identico requisito è prescritto, poi, dall’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di trasporto a mezzo motocarrozzette.
Dalla mera lettura del riportato compendio normativo, a parere del Collegio, risulta evidente che la mancata iscrizione nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio preclude la possibilità di ottenere il rilascio del titolo abilitante e rende il provvedimento di decadenza disposto dal Comune, in conseguenza del venir meno dell’iscrizione del ricorrente nel ruolo in questione, un atto sostanzialmente vincolato.
Atteso dunque che il possesso del requisito della iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio costituisce condicio sine qua non per il rilascio ed il mantenimento della licenza, il Collegio ritiene che la declaratoria di irricevibilità della domanda di annullamento del provvedimento di cancellazione renda inammissibile l’impugnazione del successivo provvedimento di decadenza adottato dal Comune -OMISSIS- atteso che l’annullamento di questo ultimo non recherebbe alcun vantaggio al ricorrente che non potrebbe comunque mantenere la licenza per cui è causa.
8. Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso nei termini indicati va dichiarato in parte irricevibile e, per il resto, inammissibile.
9. Dall’esito del presente giudizio deriva, ai sensi degli artt. 74, comma 2, 126, comma 1, e 136, comma 2 del D.P.R.30 maggio 2002, n. 115, il rigetto dell’istanza dell’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente, per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza, alla quale deve equipararsi la più radicale manifesta inammissibilità (in termini TAR Reggio Calabria, sentenze 26 novembre 2018, n. 702 e 9 dicembre 2020 n. 697).
10. La mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate esonera il Collegio da ogni statuizione in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara il ricorso irricevibile nei termini indicati in motivazione e, per il resto, inammissibile;
- rigetta l’istanza del ricorrente di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IN, Presidente
NT NN, Primo Referendario, Estensore
Elena HA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT NN | RI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.