Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 459/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
27/04/1990 Con il patrocinio dell'Avv. ALLEGRA FEDERICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. VIGNALI FRANCESCA MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
- ordinare al Comune di Cameri di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
Pag. 1
2) per le modalità di affidamento i coniugi si accordano come segue: 3 week end al mese -o in ogni caso 7 giorni e una mezza giornata al mese- presso il padre, con inizio il venerdì pomeriggio con il ritiro da scuola e fine la domenica sera con accompagnamento a casa presso la madre, mentre tendenzialmente l'ultimo (o il quarto, dipende dal mese) week end del mese il minore viene affidato alla madre;
1 mercoledì di pernottamento a settimana presso il padre tutte le settimane di ogni mese;
1 giovedì di pernottamento presso il padre nella settimana che finisce con il week end della mamma;
per le feste comandate e le ferie scolastiche vige il principio dell'alternanza, a partire da Natale 2024 con il minore affidato alla madre e il Capodanno 2025 affidato al padre, e così a seguire per le festività successive;
per le ferie scolastiche estive i coniugi prevedono sin da ora e prestano il relativo consenso per l'eventuale iscrizione del minore presso il centro estivo scolastico di riferimento sino al 31 luglio di ogni anno;
in ogni caso, per tutto il periodo estivo -da considerarsi dalla data di fine scuola a giugno sino al suo inizio a settembre- i coniugi si accordano per l'affidamento del minore 2 settimane (anche non consecutive) a testa ciascuno;
sono fatte salve eventuali modifiche dei giorni in caso di necessari cambi di attività lavorative da parte dei coniugi, con conseguenti nuove esigenze in materia di affidamento;
3) la casa familiare sita a Romentino (NO), via San Rocco n. 31, viene assegnata alla sig.ra quale madre CP_1 collocataria prevalente del minore, e ciò sino al raggiungimento da parte del figlio dell'indipendenza economica e salvo mutamenti nelle modalità di collocamento e/o accudimento del minore, e comunque fatte salve le previsioni di cui all'art. 337sexies, co. 1 c.c. Le utenze e le spese ordinarie della casa di Romentino saranno interamente a carico della sig.ra così come la tassa sui rifiuti (TARI) non appena il sig. trasferirà la sua residenza CP_1 Parte_1 altrove;
4) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima e del figlio la Parte_1 CP_1 somma di € 250,00, di cui € 200,00 a favore del figlio ed € 50,00 a favore della sig.ra Quest'ultimo CP_1 importo verrà versato fino ad un miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra CP_1
L'importo di € 250,00 sarà versato mediante bonifico bancario il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dalla data di iscrizione a ruolo del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei consumi di tabacchi;
5) il contratto di mutuo di cui si è detto in premessa, e il pagamento del premio della polizza assicurativa sulla casa, saranno sostenuti dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
6) le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore saranno ripartite nella misura del 50% per ciascuna parte, sostenute in conformità a quanto disposto dal protocollo di intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, che si intende qui integralmente richiamato;
7) le spese di iscrizione allo sport praticato dal minore (attualmente il basket, la cui rata di iscrizione annuale ammonta ad € 225,00), saranno sostenute interamente dal sig. fino ad un miglioramento delle condizioni Parte_1 economiche della sig.ra CP_1
8) gli importi elargiti a titolo di assegno unico universale verranno incassati dai coniugi nella quota del 50% ciascuno;
9) le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia propri che del figlio minore;
Per_1
10) i mobili e gli apparecchi elettronici di proprietà del sig. che verranno spartiti tra le parti con separata Parte_1 scrittura privata, verranno custoditi dalla sig.ra presso la casa familiare sotto la sua responsabilità sino a CP_1 quando il sig. non avrà trovato una nuova sistemazione abitativa ovvero sino a che non avrà trovato altro Parte_1 luogo idoneo per la loro custodia. Il sig. si farà carico delle spese di eventuale manutenzione ordinaria e Parte_1 straordinaria di detti mobili e apparecchi elettronici per tutto il periodo di custodia. Per quanto riguarda l'acquario
Pag. 2 presente in casa e gli animali in esso contenuti, di proprietà del sig. la sig.ra si rende disponibile Parte_1 CP_1
a custodirlo sotto la sua responsabilità per un termine massimo di 3 mesi dalla data di iscrizione a ruolo del presente ricorso, dopo di che non risponderà più di alcun danno eventualmente recato all'acquario o ai pesci in esso contenuti. Il sig. ha diritto di ritirare e asportare dall'abitazione l'acquario o i pesci vivi in qualsiasi momento, Parte_1 previo accordo con la sig.ra CP_1
11) fino al provvedimento che dispone la separazione dei coniugi, il sig. potrà accedere alla casa familiare Parte_1 sempre e solo in presenza della sig.ra o di un suo sostituto con idoneo preavviso. Successivamente al decreto CP_1 di separazione, il sig. restituirà tutte le copie delle chiavi della casa alla sig.ra e avrà possibilità Parte_1 CP_1 di accedere all'abitazione previo accordo con la sig.ra circa i tempi e le modalità dell'accesso, che avverrà CP_1 sempre in sua presenza o di un suo sostituto, solo in caso di necessità e nel pieno rispetto del diritto di abitazione della stessa e del suo diritto alla privacy.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Cameri (NO), Parte_1 CP_1
t ello stato civile del predetto comune al n. 13, parte I, anno 2022. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (17/11/2019). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 02/04/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1
BO (NO) in data 27/04/1990 e , nata a [...]_1 in data 14/04/1989;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
Pag. 3 5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 29.4.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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