Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 5447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5447 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE I Così composto
Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel.
Dott. Ssa Viviana Criscuolo Giudice Riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 21947 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per le modalità di affido e di mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Vincenzo Iovino e dall'avv. M.Rosaria Apicella, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. RO Matteo Mirra, giusta procura in atti
RESISTENTE nonchè
Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17.10.2024, la IGn.ra – premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con il IGn. è nato il [...] – esponeva: RO Per_1 che la convivenza si rivelava da subito difficile e problematica dal momento che il CP_1 continuava a condurre la vita da single, tornando tardi di sera ed essendo sempre poco presente nella vita domestica a cui però contribuiva economicamente consegnando alla compagna per la gestione della casa una somma variabile dagli euro 800,00 agli euro 1.100,00 mensili;
- che la nascita del figlio, con il conseguente carico di responsabilità e fatica, comprometteva ancora di più i rapporti tanto che, a seguito della ennesima discussione vertente sui doveri di compagno e padre, ad inizio dell'anno 2024 il IGnor si allontanava definitivamente dalla casa dove CP_1 viveva more – uxorio con la ricorrente, facendo ritorno presso la casa materna;
- che da tale momento, all'incirca una volta a settimana, senza alcuna opposizione da parte della madre, ed anzi a seguito delle insistenze della SI , il IGnor visitava il bambino, Pt_1 CP_1 tenendolo con sé, peraltro per poche ore;
- che a fronte della disponibilità dimostrata dalla compagna, volta ad instaurare un rapporto tra il minore ed il padre, quest'ultimo, a titolo di assegno alimentare in favore del figlio rimetteva, e solo dietro insistente e precisa richiesta della SI , la somma di € 300,00 a far data dal mese di agosto 2024, rifiutandosi di Pt_1 pagare il 50% delle spese straordinarie e continuando ad incassare l'importo dell'assegno UNICO;
- che la SI , a seguito della gravidanza e della nascita di , ha Pt_1 Per_1 dovuto lasciare il lavoro e non gode di redditi propri potendo contare solo sull'aiuto economico della famiglia di origine;
- che il IGnor è muratore alle dipendenze della ditta di CP_1 costruzioni EDISOR Porta s.r.l. dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e nel pomeriggio svolge la medesima attività per propri clienti;
- che ogni tentativo per risolvere le problematiche inerenti sia il diritto di visita che l'obbligo alimentare da assolvere nei confronti del minore è stato vano, infatti la SI ha tentato di perfezionare intese con il IGnor ed ha formulato, in più Pt_1 CP_1 riprese, proposte anche di contenuto patrimoniale corrispondenti alla propria realtà economica alle quali è stato replicato con un rifiuto;
- che alla luce delle su riferite circostanze si rende necessario il ricorso al Tribunale affinchè determini i tempi e le modalità di visita del padre al minore nonché l'importo dell'assegno alimentare in favore dello stesso.
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Ha chiesto: 1) affidare il figlio in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente. Il figlio avrà residenza privilegiata presso la casa familiare in Per_1 Capri alla Via Tamborio n. 29, di proprietà della SI , madre della Persona_2 ricorrente, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. 2) regolare i tempi di frequentazione del padre con il minore (…) 3) disporre che il IGnor provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, mediante CP_1 versamento alla SI di un assegno alimentare pari quantomeno ad euro 500,00 Pt_1 (cinquecento/00) mensili, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi improrogabilmente non oltre il giorno 1 (uno) di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche specialistiche non mutuabili, dentistiche, sportive e ludiche, sostenute nell'interesse di
. Per_1
Si è costituito il resistente ed ha dedotto: (…) 1) il comparente ha spontaneamente versato e continua a versare in favore della compagna a titolo di mantenimento per il figlio, come dichiarato anche dalla ricorrente, la somma di € 300,00 mensili sin dalla data della cessazione della convivenza;
2) ad oggi la ricorrente percepisce per intero anche l'assegno unico che, per legge spetterebbe nella misura del 50% ciascuno ad entrambi i genitori. Il comparente, però, in un'ottica di collaborazione, ha rinunciato alla sua quota per consentire alla ricorrente di percepire una somma maggiore per far fronte alle spese di mantenimento del minore;
tanto premesso, il comparente, chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler così provvedere: a) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori ai quali congiuntamente farà carico la responsabilità genitoriale;
il minore avrà collocazione e residenza anagrafica presso la madre. Il padre, genitore non collocatario, potrà regolare il diritto di visita (…) b) entrambi i genitori resteranno pieni titolari della potestà genitoriale e del relativo esercizio e tutte le decisioni riguardanti l'educazione, anche di espressione religiosa, l'istruzione, lo sviluppo e la salute del minore (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni altro genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. c) stabilire il mantenimento da corrispondere da parte del comparente per il figlio minore, nella misura di € 300,00 mensili con corresponsione mediante le modalità già in essere;
d) assegnare alla IG.ra l'intero importo dell'assegno unico con rinuncia del Parte_1 comparente alla quota di sua spettanza pari al 50%; e) il padre corrisponderà le spese straordinarie, nella misura del 50% alla IG.ra , purché, laddove sorgesse Parte_1 l'eIGenza di sostenere una tale spesa, la SI ne dia preventiva comunicazione al Pt_1 IGnor ricevendone il consenso e dando a quest'ultimo la possibilità di trovare soluzioni CP_1 meno dispendiose ed altrettanto utili, in conformità con il Protocollo spese straordinarie adottato dall'intestato Tribunale, che si deposita per opportuna conoscenza della controparte.
All'udienza in presenza del 20.3.2025, le parti presenti hanno raggiunto i seguenti accordi:
1. i IGnori e acconsentono sin d'ora al rilascio di Parte_1 RO documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico al figlio minore e si obbligano vicendevolmente a comparire innanzi alle Autorità competenti per Per_1 sottoscrivere, ove necessario, i moduli di autorizzazione;
2. affidare il figlio in modo condiviso a entrambi i genitori i qua1i, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Il figlio avrà residenza privilegiata presso la casa familiare in Capri Via Tamborio Per_1 n. 29, di proprietà della SI , madre della ricorrente, ove rimarrà a viver Persona_3 insieme alla SI avendo il IGnor trasferito la propria residenza presso altro Pt_1 CP_1 immobile;
il padre avrà facoltà di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta vorrà (…)
4. A carico del IGnor ed a titolo di mantenimento del figlio RO
, viene convenuto un assegno mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), somma Per_1 che verrà corrisposta improrogabilmente il giorno 1 (uno) di ogni mese ed aggiornata annualmente, secondo le variazione dell'indice Istat con prima decorrenza a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo.
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Il IGnor provvederà inoltre a versare alla SI i RO Parte_1 contributi eventualmente richiesti ed erogati dagli Istituti Previdenziali. Ogni altra spesa di studio (ivi compresi libri scolastici, zaini, materiale didattico vario, buoni - pasto, viaggi di istruzione, rette di istituti), le spese mediche specialistiche non mutuabili, dentistiche, sportive e ludiche sostenute nell'interesse di ed ogni altra spesa straordinaria che si rendesse necessaria Per_1 per il minore cederà a carico dei genitori per il 50% ciascuno, purché previamente concordate, ove possibile anche a mezzo comunicazione scritta, in conformità con quanto stabilito dal Protocollo relativo alla individuazione delle spese straordinarie adottato dall'intestato Tribunale già depositato in atti e del quale le parti dichiarano di avere piena conoscenza.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pm in data 28.3.2025, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse del minore che non è stato necessario ascoltare in ragione della sua tenera età e alla luce dei suddetti patti, prende atto delle pattuizioni riguardanti l'affido, le modalità di visita ed il contributo per il mantenimento.
Spese compensate.
P.T.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato da
[...]
nei confronti di , determina le modalità di Parte_2 RO affido del minore le modalità di visita ed il contributo a carico del padre Persona_4 come da accordi sottoscritti dalle parti riportati in parte motiva.
- Spese compensate.
Così deciso nella camera di conIGlio del 4.4.2025
Il g. rel. Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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