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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/09/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3506/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Bellomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3506/2018 promossa da:
, con sede legale in Friedrich-Menzefricke Str. 6 Controparte_1
Versmold (Germania), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Zucconelli ed elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Verona, alla via
Leoncino, n. 16, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attrice - contro
(P.IVA ), con sede legale in Germania e Controparte_2 P.IVA_1 succursale in Colonnella (TE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Benedetto del Tronto, alla Via Formentini, n. 80, presso e nello studio dell'Avv.
Roberta Emili, che la rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuta -
e terze Controparte_3 Controparte_4 chiamate contumaci
OGGETTO: azione di risarcimento danni in materi di spedizioni - trasporti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice: “1) Accertarsi e dichiararsi che è creditrice nei Controparte_5 confronti di dell'importo di € 27.899,10, (di cui € 1.620,00 quali spese di Controparte_2 perizia), o di quella maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, per le causali di cui all'atto di citazione e, conseguentemente, condannarsi a risarcire a Controparte_2 [...] [
la somma di € 27.899,10, ovvero quella maggiore o minor Controparte_5 somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria. 2) Con vittoria di spese e compensi di lite, anche ai sensi dell'art. 96 cpc per mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita”.
Convenuta: “1) In via principale: previo accertamento della responsabilità del mittente nella CP_6 causazione del danno, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
2) In via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della con sede in Legnica Controparte_3
(Polonia) P.IVA in qualità di subvettore tenuto a manlevare la per i P.IVA_2 Controparte_2 danni risentiti dalla società attrice a seguito del sinistro nei limiti del loro accertamento e, in conseguenza, condannare la a pagare direttamente alla danneggiata le somme che CP_3 verranno riconosciute a titolo di risarcimento del danno;
3) In ogni caso, nella denegata ipotesi di attribuzione di una qualche responsabilità in capo alla nella determinazione dei Controparte_2 danni subiti dall'attrice, accertare e dichiarare che l'odierna convenuta è garantita dalla polizza vettoriale n. 2013/30/2041123 stipulata con la e, per l'effetto, Parte_1 condannare la citata compagnia a tenere indenne e comunque manlevare la da ogni Controparte_2 pregiudizio conseguente alla domanda attorea, condannando la a risarcire Parte_1 direttamente alla gli eventuali danni che in corso di causa venissero accertati nella Controparte_1 misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese diretti ed onorari di causa”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2018, la conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi a codesto Tribunale la , al fine di vederla condannata al Controparte_2 pagamento della somma pari ad euro 27.899,10, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, a titolo di risarcimento danno dovuto al grave danneggiamento della merce di tipo alimentare affidatale in spedizione in qualità di sub vettore.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice, che: - nel settembre del 2016, ha ricevuto incarico da parte della , di effettuare un trasporto di merce transnazionale su strada a temperatura controllata CP_7
(29 pallets di burro in blocchi per un totale di 21.545,52 kg lordi) da Limbourg (Belgio) al destinatario in Gricignano d'Aversa (CS - Italia); - la merce era stata oggetto di vendita da Parte_2
a per € 29.313,90; - a propria volta, ha incaricato del trasporto quale CP_6 Parte_2 subvettore la società , che prevedeva il carico per il 6.9.16 e la consegna per il Controparte_2 giorno 8.9.16; - veniva quindi compilata la lettera di vettura da cui risulta che il vettore effettivo, a cui ha sub - sub commissionato il trasporto è la società di diritto polacco - il CP_2 CP_3 destinatario ha rifiutato la merce, in quanto la merce è giunta gravemente danneggiata e non più idonea all'uso tanto da dover essere sottoposta a rilavorazione o distruzione;
- previa perizia, effettuava il pagamento, per € 26.209,89 - pari ad € 23.735,15 come quantificati in perizia oltre al 5% di interessi -
a titolo di responsabilità vettoriale;
- viceversa, restavano infruttuosi i tentavi di ottenere il risarcimento del danno a carico di parte convenuta.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito e dedotto, in estrema sintesi, l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, poiché, in diritto, il vettore non è responsabile qualora vi sia stato un mal caricamento della merce sul mezzo o un difettoso imballaggio della stessa da parte del mittente, a cui va, pertanto, imputato il danno e, di fatto, poiché al momento del carico presso la il conducente CP_6 della non ha assistito alle operazioni di carico, ma era stato allontanato e dopodiché gli CP_3 addetti della avevano proceduto a movimentare i pallets e a posizionarli sul mezzo, senza CP_6 assicurarsi che la merce fosse stabilizzata correttamente per evitare spostamenti durante il viaggio mediante le barre fermacarico, con una prassi denunciata alla Eccepiva la unilaterale CP_1 quantificazione del danno da parte del perito dell'attrice. Formulava altresì domanda di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. della società , quale vettore finale ed effettivo del Controparte_3 trasporto oggetto del presente giudizio e la chiamata in causa ex art. 106 cp.c. della Reale Mutua di
Assicurazioni s.p.a., quale Compagnia che assicura le merci trasportate dalla . Controparte_2
Istruita la causa per mezzo di prove precostituite, prove orali e traduzione giurata, il Giudicante, ritenuta non necessaria la prova delegata, il cui espletamento era subordinato all'esito delle altre prove ammesse, fissava l'udienza precisazione delle conclusioni, e, alla relativa udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127, verificato il deposito dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione con concessione dei richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c..
--------
La domanda è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito enunciate.
Giova osservare che, con riguardo ai contratti di vendita con spedizione, nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, comma 2, c.c., il contratto di trasporto concluso tra venditore- mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore – mittente ed acquirente – destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli art. 1683 ss. c.c., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto – ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento – fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma 1 c.c. (Cass. civ. 17.01.2012 n. 553).
Nello stesso senso, con riferimento al dettato degli artt. 12 e 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956; il menzionato art. 13, relativo al contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(C.M.R.) attribuisce, al pari dell'art. 1689 c.c., la titolarità del diritto all'indennizzo in ragione dell'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate.
Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (Cass. Civ. 30.01.2014 n. 2075).
Inoltre, con riferimento alla responsabilità del mittente per aver fornito la merce delle condizioni ideali di imballaggio e sistemazione atte e necessarie alle condizioni ordinarie di trasporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1683 c.c., va chiarito che, seppure in tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose, nel vigente codice civile, non sussiste più la presunzione iuris ed de iure che la perdita dei valori non denunciati sia dovuta a fatto stesso del mittente – attualmente combinando l'onere dell'esatta indicazione della natura delle cose da trasportare (a carico del mittente ex art. 1683 c.c. 1° comma) con la sanzione per cui sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni ( art. 1683 terzo comma c.c.) e con il principio secondo il quale il vettore non risponde della perdita o avaria che deriva dal fatto del mittente ( art. 1693 comma 1 c.c. ) (Cass. civ. n.1712 del
16.02.2000) -, l'art. 1693 c.c. configura e presume a carico del vettore una responsabilità definita ex recepto, in quanto essa sorge con la consegna del bene e dispone che la prova liberatoria non operi nel senso che il vettore debba dimostrare di aver usato la diligenza impostagli (art. 1176, 2 c.c.) ma quale sia la causa della perdita o dell'avaria tra quelle indicate, restando a carico dello stesso vettore la causa rimasta ignota.
Del pari, anche gli artt. 17 e 18 della Convenzione di Ginevra sul trasporto internazionale di merci su strada (CMR) pongono a carico del vettore una presunzione di responsabilità, che può essere vinta dalla prova che l'evento si è verificato per un fatto che il medesimo non poteva evitare, secondo un principio comune adottato anche nell'ordinamento italiano ex art. 1693 c.c.
Nel caso di specie, occorre richiamare brevemente che nel mese di settembre 2016 la società belga incaricava parte attrice di effettuare un trasporto di merce transnazionale su strada con CP_6 partenza dal Belgio e arrivo a Gricignano D'Aversa, in provincia di Caserta presso il destinatario a cui la aveva venduto la merce in oggetto, consistente in palletts di Parte_2 CP_6 burro per un importo di euro 29.313,90. La aveva poi incaricato la i provvedere CP_1 CP_2 al citato trasporto e quest'ultima, a sua volta, incaricava la società polacca di eseguire il CP_3 trasporto quale vettore finale, come da mandato di trasporto del 6.09.2016 che si allega (doc. 1 fasc. parte attrice).
Applicando le coordinate giuridiche - ermeneutiche predette al caso di specie, va rilevato che, come evincibile dalla testimonianza dell'autista (alla cui audizione ha rinunciato parte convenuta) riportata nella traduzione giurata (all. 6 e all. 7) (“il personale della provvedeva in maniera autonoma e CP_6 non in mia presenza al carico di n. 29 pallet di burro”) e confermata dall'audizione del teste ES
, indifferente, all'udienza del 11.10.2023 “io sono dipendente della da circa dieci anni,
[...] CP_2 gestivo io il cliente e organizzavo i trasporti che venivano affidati alla Controparte_1 CP_2 facevamo questi trasporti, caricavamo in Belgio presso la e ne abbiamo fatti diversi di questi CP_6 trasporti;
io ero a conoscenza del mandato di trasporto, ove c'era scritto espressamente che l'autista doveva assistere al carico;
però ogni volta che gli autisti andavano a caricare in questo stabilimento in
Belgio non venivano fatti assistere al carico ma rimanevano in cabina e quindi non assistevano alle operazioni di carico e potevano soltanto, a carico ultimato, chiudere le porte e mettere le barre fermacarico;
adr: io di questa situazione riferivo alla K. AG e dicevo loro che gli autisti presso la non potevano assistere al carico;
ciò avveniva pressochè per ogni carico, da quello che ricordo
CP_6 alla non facevano mai assistere gli autisti alle operazioni di carico, loro mi riferivano che dalla
CP_6 venivano fatti rimanere in cabina ed io riferivo alla K. AG tale situazione”; dunque, al
CP_6 momento del carico presso la il conducente della non ha potuto assistere alle
CP_6 CP_3 operazioni di carico, essendo stato fatto allontanare;
dopodiché gli addetti della procedevano a
CP_6 movimentare i pallets e a posizionarli sul mezzo, senza assicurarsi che la merce fosse stabilizzata correttamente per evitare spostamenti durante il viaggio mediante le barre fermacarico.
Pertanto, anche ricorrendo al principio di preponderanza civilistica, non può essere addebitale all'autista/al vettore né l'imballaggio considerato dal perito stesso inadeguato per la merce contenuta e per il trasporto eseguito su camion e né la mancanza di sistemi di sicurezza e ancoraggio della merce o
“vuoti” nella sistemazione di essa che evidentemente non hanno retto alla manovra di frenata del mezzo di trasporto al fine di evitare una collisione con un'autovettura che rapidamente si portava davanti al camion/rimorchio.
Stando agli accertamenti eseguiti durante la perizia, prodotta dalla stessa attrice e tradotta con perizia giurata e all'istruttoria espletata, durante una frenata di emergenza del camion, i singoli blocchi di burro si sono spostati dai pallet a causa dello stivaggio non corretto dei pallet all'interno del rimorchio e dell'inadeguato fissaggio dei blocchi di burro sui pallet e le operazioni di carico dei pallet sono state eseguite dai dipendenti del venditore - i quali hanno lasciato spazi tra i vari pallets e tra i pallets e le pareti del mezzo- che così facendo hanno pregiudicato la stabilità della merce agevolando lo spostamento e il danneggiamento delle confezioni, senza informare l'autista degli spazi liberi nello scomparto del rimorchio affinché l'autista potesse fissare i pallet con delle barre (quali sono state rinvenute vicino agli sportelli) e/o con materiale di imbottitura (cuscini d'aria) alfine di stabilizzare e bloccare i pallet caricati durante il trasporto.
In definitiva, avendo il vettore fornito la prova che l'evento è stato causato dalla natura o dai vizi della merce o dell'imballaggio e della loro sistemazione e che non è stato posto nella condizione di poter adeguatamente controllare tutto il carico – operazione dalla quale è stato escluso, situazione peraltro denunciata-, trova applicazione il principio secondo cui la responsabilità del vettore nei confronti del mittente (o del sub vettore nei confronti del sub committente) per il deterioramento della merce è esclusa dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità o peso di tale merce a norma dell'art. 1683 cod. civ. ravvisando un collegamento causale tra l'omissione o inesattezza delle predette ed il fatto che ha determinato la perdita/perimento o deterioramento della merce, e per l'effetto la domanda va rigettata.
Inoltre, sotto altro aspetto, va rilevato che parte attrice non ha ottemperato all'ordine di esibizione della documentazione attestante lo smaltimento della merce danneggiata e, dunque, l'esatta quantificazione del danno né che dette somme siano state effettivamente versate alla non essendo idoneo a tal CP_6 fine il solo documento prodotto sub. 9, privo di ogni indicazione in tal senso e non suffragato da ulteriori elementi atti a provare l'avvenuto pagamento della somma della quale pretende la CP_1 restituzione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del 30% in relazione al valore, all'attività difensiva concretamente espletata ed alla non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate ex art. 4 D.M. Cit.- Nulla sulle spese in ordine alle terze chiamate non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3506/2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda la domanda di parte attrice, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore di Controparte_2 liquidate in euro 5321,20 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A.
[...] ove dovute come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 4.9.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Bellomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3506/2018 promossa da:
, con sede legale in Friedrich-Menzefricke Str. 6 Controparte_1
Versmold (Germania), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Zucconelli ed elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Verona, alla via
Leoncino, n. 16, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attrice - contro
(P.IVA ), con sede legale in Germania e Controparte_2 P.IVA_1 succursale in Colonnella (TE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Benedetto del Tronto, alla Via Formentini, n. 80, presso e nello studio dell'Avv.
Roberta Emili, che la rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuta -
e terze Controparte_3 Controparte_4 chiamate contumaci
OGGETTO: azione di risarcimento danni in materi di spedizioni - trasporti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice: “1) Accertarsi e dichiararsi che è creditrice nei Controparte_5 confronti di dell'importo di € 27.899,10, (di cui € 1.620,00 quali spese di Controparte_2 perizia), o di quella maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, per le causali di cui all'atto di citazione e, conseguentemente, condannarsi a risarcire a Controparte_2 [...] [
la somma di € 27.899,10, ovvero quella maggiore o minor Controparte_5 somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria. 2) Con vittoria di spese e compensi di lite, anche ai sensi dell'art. 96 cpc per mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita”.
Convenuta: “1) In via principale: previo accertamento della responsabilità del mittente nella CP_6 causazione del danno, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
2) In via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della con sede in Legnica Controparte_3
(Polonia) P.IVA in qualità di subvettore tenuto a manlevare la per i P.IVA_2 Controparte_2 danni risentiti dalla società attrice a seguito del sinistro nei limiti del loro accertamento e, in conseguenza, condannare la a pagare direttamente alla danneggiata le somme che CP_3 verranno riconosciute a titolo di risarcimento del danno;
3) In ogni caso, nella denegata ipotesi di attribuzione di una qualche responsabilità in capo alla nella determinazione dei Controparte_2 danni subiti dall'attrice, accertare e dichiarare che l'odierna convenuta è garantita dalla polizza vettoriale n. 2013/30/2041123 stipulata con la e, per l'effetto, Parte_1 condannare la citata compagnia a tenere indenne e comunque manlevare la da ogni Controparte_2 pregiudizio conseguente alla domanda attorea, condannando la a risarcire Parte_1 direttamente alla gli eventuali danni che in corso di causa venissero accertati nella Controparte_1 misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese diretti ed onorari di causa”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2018, la conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi a codesto Tribunale la , al fine di vederla condannata al Controparte_2 pagamento della somma pari ad euro 27.899,10, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, a titolo di risarcimento danno dovuto al grave danneggiamento della merce di tipo alimentare affidatale in spedizione in qualità di sub vettore.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice, che: - nel settembre del 2016, ha ricevuto incarico da parte della , di effettuare un trasporto di merce transnazionale su strada a temperatura controllata CP_7
(29 pallets di burro in blocchi per un totale di 21.545,52 kg lordi) da Limbourg (Belgio) al destinatario in Gricignano d'Aversa (CS - Italia); - la merce era stata oggetto di vendita da Parte_2
a per € 29.313,90; - a propria volta, ha incaricato del trasporto quale CP_6 Parte_2 subvettore la società , che prevedeva il carico per il 6.9.16 e la consegna per il Controparte_2 giorno 8.9.16; - veniva quindi compilata la lettera di vettura da cui risulta che il vettore effettivo, a cui ha sub - sub commissionato il trasporto è la società di diritto polacco - il CP_2 CP_3 destinatario ha rifiutato la merce, in quanto la merce è giunta gravemente danneggiata e non più idonea all'uso tanto da dover essere sottoposta a rilavorazione o distruzione;
- previa perizia, effettuava il pagamento, per € 26.209,89 - pari ad € 23.735,15 come quantificati in perizia oltre al 5% di interessi -
a titolo di responsabilità vettoriale;
- viceversa, restavano infruttuosi i tentavi di ottenere il risarcimento del danno a carico di parte convenuta.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito e dedotto, in estrema sintesi, l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, poiché, in diritto, il vettore non è responsabile qualora vi sia stato un mal caricamento della merce sul mezzo o un difettoso imballaggio della stessa da parte del mittente, a cui va, pertanto, imputato il danno e, di fatto, poiché al momento del carico presso la il conducente CP_6 della non ha assistito alle operazioni di carico, ma era stato allontanato e dopodiché gli CP_3 addetti della avevano proceduto a movimentare i pallets e a posizionarli sul mezzo, senza CP_6 assicurarsi che la merce fosse stabilizzata correttamente per evitare spostamenti durante il viaggio mediante le barre fermacarico, con una prassi denunciata alla Eccepiva la unilaterale CP_1 quantificazione del danno da parte del perito dell'attrice. Formulava altresì domanda di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. della società , quale vettore finale ed effettivo del Controparte_3 trasporto oggetto del presente giudizio e la chiamata in causa ex art. 106 cp.c. della Reale Mutua di
Assicurazioni s.p.a., quale Compagnia che assicura le merci trasportate dalla . Controparte_2
Istruita la causa per mezzo di prove precostituite, prove orali e traduzione giurata, il Giudicante, ritenuta non necessaria la prova delegata, il cui espletamento era subordinato all'esito delle altre prove ammesse, fissava l'udienza precisazione delle conclusioni, e, alla relativa udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127, verificato il deposito dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione con concessione dei richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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La domanda è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito enunciate.
Giova osservare che, con riguardo ai contratti di vendita con spedizione, nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, comma 2, c.c., il contratto di trasporto concluso tra venditore- mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore – mittente ed acquirente – destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli art. 1683 ss. c.c., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto – ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento – fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma 1 c.c. (Cass. civ. 17.01.2012 n. 553).
Nello stesso senso, con riferimento al dettato degli artt. 12 e 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956; il menzionato art. 13, relativo al contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(C.M.R.) attribuisce, al pari dell'art. 1689 c.c., la titolarità del diritto all'indennizzo in ragione dell'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate.
Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (Cass. Civ. 30.01.2014 n. 2075).
Inoltre, con riferimento alla responsabilità del mittente per aver fornito la merce delle condizioni ideali di imballaggio e sistemazione atte e necessarie alle condizioni ordinarie di trasporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1683 c.c., va chiarito che, seppure in tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose, nel vigente codice civile, non sussiste più la presunzione iuris ed de iure che la perdita dei valori non denunciati sia dovuta a fatto stesso del mittente – attualmente combinando l'onere dell'esatta indicazione della natura delle cose da trasportare (a carico del mittente ex art. 1683 c.c. 1° comma) con la sanzione per cui sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni ( art. 1683 terzo comma c.c.) e con il principio secondo il quale il vettore non risponde della perdita o avaria che deriva dal fatto del mittente ( art. 1693 comma 1 c.c. ) (Cass. civ. n.1712 del
16.02.2000) -, l'art. 1693 c.c. configura e presume a carico del vettore una responsabilità definita ex recepto, in quanto essa sorge con la consegna del bene e dispone che la prova liberatoria non operi nel senso che il vettore debba dimostrare di aver usato la diligenza impostagli (art. 1176, 2 c.c.) ma quale sia la causa della perdita o dell'avaria tra quelle indicate, restando a carico dello stesso vettore la causa rimasta ignota.
Del pari, anche gli artt. 17 e 18 della Convenzione di Ginevra sul trasporto internazionale di merci su strada (CMR) pongono a carico del vettore una presunzione di responsabilità, che può essere vinta dalla prova che l'evento si è verificato per un fatto che il medesimo non poteva evitare, secondo un principio comune adottato anche nell'ordinamento italiano ex art. 1693 c.c.
Nel caso di specie, occorre richiamare brevemente che nel mese di settembre 2016 la società belga incaricava parte attrice di effettuare un trasporto di merce transnazionale su strada con CP_6 partenza dal Belgio e arrivo a Gricignano D'Aversa, in provincia di Caserta presso il destinatario a cui la aveva venduto la merce in oggetto, consistente in palletts di Parte_2 CP_6 burro per un importo di euro 29.313,90. La aveva poi incaricato la i provvedere CP_1 CP_2 al citato trasporto e quest'ultima, a sua volta, incaricava la società polacca di eseguire il CP_3 trasporto quale vettore finale, come da mandato di trasporto del 6.09.2016 che si allega (doc. 1 fasc. parte attrice).
Applicando le coordinate giuridiche - ermeneutiche predette al caso di specie, va rilevato che, come evincibile dalla testimonianza dell'autista (alla cui audizione ha rinunciato parte convenuta) riportata nella traduzione giurata (all. 6 e all. 7) (“il personale della provvedeva in maniera autonoma e CP_6 non in mia presenza al carico di n. 29 pallet di burro”) e confermata dall'audizione del teste ES
, indifferente, all'udienza del 11.10.2023 “io sono dipendente della da circa dieci anni,
[...] CP_2 gestivo io il cliente e organizzavo i trasporti che venivano affidati alla Controparte_1 CP_2 facevamo questi trasporti, caricavamo in Belgio presso la e ne abbiamo fatti diversi di questi CP_6 trasporti;
io ero a conoscenza del mandato di trasporto, ove c'era scritto espressamente che l'autista doveva assistere al carico;
però ogni volta che gli autisti andavano a caricare in questo stabilimento in
Belgio non venivano fatti assistere al carico ma rimanevano in cabina e quindi non assistevano alle operazioni di carico e potevano soltanto, a carico ultimato, chiudere le porte e mettere le barre fermacarico;
adr: io di questa situazione riferivo alla K. AG e dicevo loro che gli autisti presso la non potevano assistere al carico;
ciò avveniva pressochè per ogni carico, da quello che ricordo
CP_6 alla non facevano mai assistere gli autisti alle operazioni di carico, loro mi riferivano che dalla
CP_6 venivano fatti rimanere in cabina ed io riferivo alla K. AG tale situazione”; dunque, al
CP_6 momento del carico presso la il conducente della non ha potuto assistere alle
CP_6 CP_3 operazioni di carico, essendo stato fatto allontanare;
dopodiché gli addetti della procedevano a
CP_6 movimentare i pallets e a posizionarli sul mezzo, senza assicurarsi che la merce fosse stabilizzata correttamente per evitare spostamenti durante il viaggio mediante le barre fermacarico.
Pertanto, anche ricorrendo al principio di preponderanza civilistica, non può essere addebitale all'autista/al vettore né l'imballaggio considerato dal perito stesso inadeguato per la merce contenuta e per il trasporto eseguito su camion e né la mancanza di sistemi di sicurezza e ancoraggio della merce o
“vuoti” nella sistemazione di essa che evidentemente non hanno retto alla manovra di frenata del mezzo di trasporto al fine di evitare una collisione con un'autovettura che rapidamente si portava davanti al camion/rimorchio.
Stando agli accertamenti eseguiti durante la perizia, prodotta dalla stessa attrice e tradotta con perizia giurata e all'istruttoria espletata, durante una frenata di emergenza del camion, i singoli blocchi di burro si sono spostati dai pallet a causa dello stivaggio non corretto dei pallet all'interno del rimorchio e dell'inadeguato fissaggio dei blocchi di burro sui pallet e le operazioni di carico dei pallet sono state eseguite dai dipendenti del venditore - i quali hanno lasciato spazi tra i vari pallets e tra i pallets e le pareti del mezzo- che così facendo hanno pregiudicato la stabilità della merce agevolando lo spostamento e il danneggiamento delle confezioni, senza informare l'autista degli spazi liberi nello scomparto del rimorchio affinché l'autista potesse fissare i pallet con delle barre (quali sono state rinvenute vicino agli sportelli) e/o con materiale di imbottitura (cuscini d'aria) alfine di stabilizzare e bloccare i pallet caricati durante il trasporto.
In definitiva, avendo il vettore fornito la prova che l'evento è stato causato dalla natura o dai vizi della merce o dell'imballaggio e della loro sistemazione e che non è stato posto nella condizione di poter adeguatamente controllare tutto il carico – operazione dalla quale è stato escluso, situazione peraltro denunciata-, trova applicazione il principio secondo cui la responsabilità del vettore nei confronti del mittente (o del sub vettore nei confronti del sub committente) per il deterioramento della merce è esclusa dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità o peso di tale merce a norma dell'art. 1683 cod. civ. ravvisando un collegamento causale tra l'omissione o inesattezza delle predette ed il fatto che ha determinato la perdita/perimento o deterioramento della merce, e per l'effetto la domanda va rigettata.
Inoltre, sotto altro aspetto, va rilevato che parte attrice non ha ottemperato all'ordine di esibizione della documentazione attestante lo smaltimento della merce danneggiata e, dunque, l'esatta quantificazione del danno né che dette somme siano state effettivamente versate alla non essendo idoneo a tal CP_6 fine il solo documento prodotto sub. 9, privo di ogni indicazione in tal senso e non suffragato da ulteriori elementi atti a provare l'avvenuto pagamento della somma della quale pretende la CP_1 restituzione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del 30% in relazione al valore, all'attività difensiva concretamente espletata ed alla non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate ex art. 4 D.M. Cit.- Nulla sulle spese in ordine alle terze chiamate non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3506/2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda la domanda di parte attrice, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore di Controparte_2 liquidate in euro 5321,20 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A.
[...] ove dovute come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 4.9.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)