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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/12/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 868/2024
TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 10/12/2025, innanzi al Giudice dott. NA TA, viene chiamata la causa R.G. n. 868 dell'anno 2024 promossa da
(avv. BERTOLINO GIUSEPPE ) Parte_1 [...]
(avv. BERTOLINO GIUSEPPE ) Parte_2
CONTRO
(avv. ) Controparte_1
AL IS (avv. )
Si da atto che sono presenti l'avv. BERTOLINO GIUSEPPE per e Parte_1 [...]
Controparte_2
alle ore 11.15 nessuno è comparso per i convenuti CP_3
e AL IS
[...]
Il procuratore di parte attrice discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art 171 ter n. 1 cpc
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa NA TA
Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. NA
TA, all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 868 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
, nata a [...], il [...], Parte_3
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Bertolino C.F._2
Giuseppe pec: Email_1
CONTRO
nato RA il 14.03. 1971, C.F. Controparte_1 [...]
C.F._3
AL RO, nato RT (TP) il 24.01.1963, C.F.
, C.F._4
OGGETTO: IE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludeva-
no come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti
[...]
e hanno evocato in giudizio Parte_4 Parte_3
e AL IS rappresentando al Tri- Controparte_1
bunale:
che in data 02/08/2011 le parti hanno sottoscritto il preliminare di vendita, integrato e modificato scritture private integrative del
02/01/2013, del 24/03/2014 e in ultimo del 15/10/2024, con il quale e hanno promesso in vendita a Parte_1 Parte_3
ER RO e la piena proprietà di un magazzi- Controparte_1
no posto al piano seminterrato di un maggiore edificio sito nel Comune di
RT (TP), via Trieste n.2, ad angolo con la via A. Sanfilippo, con ac-
cesso da entrambe le vie, confinante con la via Trieste, la via A. Sanfilip-
po, con spazio condominiale, con a scala comune, con proprietà Per_1
censito, al tempo, nel Catasto dei fabbricati del Comune di RT, al foglio n.36, particella 721, sub. 13, via Trieste, piano S1, interno B, Cate-
goria C/2, classe 5, mq. 244 ed oggi censito, a seguito di modifiche e va-
riazioni, al catasto dei fabbricati del Comune di RT al foglio n. 36,
particella 721 sub.84 (Ufficio Cat.A/10) di 4,5 vani e p.lla 721 sub.85
(Appartamento Cat.A/2) di 8 vani), come da planimetrie allegate al pre-
sente atto e depositate in catasto;
che il prezzo pattuito per gli immobili promessi in vendita, pari a €
101.264,00 è stato interamente versato dalla parte promittente acquiren-
te con diversi acconti ed assegni emessi nel corso degli anni;
che con l'ultima scrittura privata integrativa del preliminare originario,
sottoscritta in data 15/10/2024, la parte promittente venditrice ha di-
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
chiarato di aver ricevuto dal promissario acquirente l'importo complessivo di € 101.264,00, a titolo di prezzo complessivo, dichiarandosi ancora una volta disponibile alla stipula dell'atto traslativo;
mentre la parte promissa-
ria acquirente ha dichiarato di essere inadempienti alle obbligazioni as-
sunte con il menzionato preliminare e successive scritture private integra-
tive successive;
che con comunicazione trasmessa a mezzo pec del 15/11/2024 ed in pari data ricevuta, hanno entrambi i promissari acquirenti alla stipula dell'atto definitivo di compravendita degli immobili oggetto del preliminare avanti il notaio con studio in RA (TP), via Persona_2
Bonsignore, n.28, per il giorno 06 dicembre 2024 ore 9,00 e ss;
che i convenuti non si sono presentati presso il notaio sopra citato il quale decorsi i termini, in data 06.12.2024 ha redatto verbale negativo di mancata comparizione di ER RO e dando Controparte_1
atto, al contempo, della presenza e della disponibilità dei promittenti ven-
ditori e alla stipula del rogito Parte_1 Parte_3
definitivo degli immobili promessi in vendita di cui sopra.
Alla luce delle superiori considerazioni in fatto i coniugi – Parte_1 [...]
hanno rassegnato al Tribunale le seguenti testuali conclusioni: Parte_3
“RITENERE E DICHIARARE che i sig.ri , nato a [...]_1
(TP), il 22.06.1949, C.F. e , C.F._5 Parte_3
nata a [...], il [...], C.F. , coniugi in C.F._6
regime patrimoniale di comunione legale dei beni, nella qualità di promit-
tenti venditori e proprietari, con scrittura privata di preliminare di vendita
dello 02.08.2011, inte1grato e modificato con accordi successivi dello
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
02.01.2013, con scrittura privata integrativa del 24.03.2014 e con scrittura
privata integrativa del 15.10.2024, pro1mettevano e si obbligavano a tra-
sferire ai sig.ri AL RO, nato Par1tanna (TP) il 24.01.1963,
C.F. , e nato RA il C.F._4 Controparte_1
14.03. 1971, C.F. entrambi coniuga1ti in regime pa- C.F._7
trimoniale di separazione dei beni, che promettevano e si obbliga1vano ad
acquistare, la piena proprietà di un magazzino posto al piano seminterrato
di un maggiore edificio sito nel Comune di RT (TP), via Trieste n.2, ad
an1golo con la via A. Sanfilippo, con accesso da entrambe le vie, confinante
con la via Trieste, la via A. Sanfilippo, con spazio condominiale, con a scala
comune, con proprietà censito, al tempo, nel Catasto dei fabbricati Per_1
del Comune di RT, al foglio n.36, particella 721, sub. 13, via Trieste,
piano S1, interno B, Categoria C/2, classe 5, mq. 244 ed oggi censito, a se-
guito di modifiche e varia1zioni, al catasto dei fabbricati del Comune di Par-
tanna al foglio n. 36, particella 721 sub.84 (Ufficio Cat.A/10) di 4,5 vani e
p.lla 721 sub.85 (Appartamento Cat.A/2) di 8 vani) per il relativo prezzo di
€ 101.264,00, che è stato integralmente pagato dai convenuti alla parte
promittente venditrice. RITENERE E DICHIARARE che i promittenti acqui-
renti nato RT (TP) il 24.01.1963, C.F. Parte_5
, e nato RA il C.F._4 Parte_6
14.03.1971, C.F. non hanno adempiuto, per loro C.F._7
grave fatto e colpa, l'obbligazione di acquistare la piena proprietà degli im-
mobili promessi in vendita sopra descritti, in forza dei superiori atti, di pro-
prietà dei sigg. nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
e , nata a [...], CodiceFiscale_8 Parte_3
- 5 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
il 10.04. 1951, C.F. . Conseguentemente EMETTERE C.F._9
SENTENZA che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto
definitivo non concluso e TRASFERISCA ai si1gnori AL RO,
nato RT (TP) il 24.01.1963, C.F. , e C.F._10 CP_1
nato RA il 14.03. 1971, C.F.
[...] C.F._7
entrambi coniugati in regime patrimoniale di separazione dei beni, per la
quota indivisa di ½ ciascuno, la piena proprietà dei fabbricati censiti al ca-
tasto dei fabbricati del Comune di RT al foglio n. 36, parti1cella 721
sub.84 (Ufficio Cat.A/10) di 4,5 vani e al foglio n. 36, p.lla 721 sub.85 (Ap-
partamento Cat.A/2) di 8 vani, appartenenti ai sig.ri , nato a [...]
RT (TP), il 22.06.1949, C.F. e C.F._5 Parte_3
nata a [...], il [...], C.F.
[...]
, coniugi in regime patrimoniale di comunione legale C.F._6
dei beni. RITENERE E DICHIARARE, per i motivi dedotti in narrativa, i sig.ri
nato RT (TP) il 24.01.1963, C.F. Parte_7
, e nato RA il 14.03. C.F._11 Controparte_1
1971, C.F. entrambi coniugati in regime patrimo- C.F._12
niale di separazione dei beni, obbligati al pagamento, in solido tra loro,
dell'imposta di registro dovuta per il trasferimento degli immobili di cui so-
pra disposto in loro favore con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., nonché
delle imposte di registrazione e trascrizione della emittenda sentenza tra-
slativa, oltre l' eventuale imposta di registrazione degli atti presupposti e,
per l'effetto, condannarli al pagamento, in solido tra loro, dei rispettivi e re-
lativi importi che saranno determinati e liquidati dal competente uffi1cio tri-
butario. RITENERE E DICHIARARE, per i motivi dedotti in narrativa, i sig.ri
- 6 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
nato RT (TP) il 24.01.1963, C.F. Parte_7 C.F._13
, e nato RA il 14.03. 1971, C.F.
[...] Controparte_1
obbligati al pagamento, in solido tra loro, in favore C.F._12
degli attori delle spese di certificazione ipocatastali, necessarie
all'istruzione del presente giu1dizio pari ad € 338,00, e, per l'effetto, con-
dannarli al pagamento, in solido tra loro, del relativo importo in favore degli
attori. ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Trapani di
trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi re-
sponsabilità. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in fa-
vore di parte attrice”
Sebbene regolarmente raggiunti dalla notifica degli atti introduttivi Ma-
ER RO e non si sono costituiti rimanendo con- Controparte_1
tumaci.
La causa è stata istruita in via documentale e rinviata per la precisa-
zione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies cpc all'udienza odierna all'esito della quale, sentito il procuratore della sola parte attrice, è stata trattenuta in decisione.
Così brevemente descritti i fatti di causa la domanda di adempimento ex art. 2932 c.c. avanzata dagli attori è fondata per le ragioni di seguito esposte in
DIRITTO.
Giova rammentare, in generale, che presupposto necessario per l'otte-
nimento della tutela ex art. 2932 c.c. è, anzitutto, il mero fatto rappresen-
tato dall'inadempimento dell'obbligo di contrarre, ancorché non imputabi-
- 7 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
le, in conformità ai principi generali che reggono l'esecuzione in forma specifica.
Altre due condizioni sono poi menzionate nel comma uno dell'articolo in questione: la prima è la “possibilità” rappresentata dall'inciso "qualora
sia possibile" ed intesa nel senso di «pratica attuabilità del comando giudi-
ziale», condizione che non può sussistere quando «la particolare situazio-
ne di fatto o di diritto impedisce che la sentenza possa realizzare il risul-
tato del contratto definitivo».
La seconda è che detta tutela non sia esclusa dal titolo.
Le parti, infatti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, possono escludere, al momento della stipulazione del contratto preliminare, l'espe-
ribilità del rimedio in oggetto.
Ma l'esclusione, per essere efficace, deve risultare expressis verbis o comunque da univoca volontà delle parti.
Deve poi evidenziarsi che non può accogliersi la domanda di esecuzio-
ne in forma specifica dell'obbligo di vendita di un bene immobile in assen-
za degli adempimenti di cui alla L. 28.2.1985, n. 47 ( C. 1199/1997).
A tal riguardo, si precisa in giurisprudenza che, in assenza della di-
chiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio, degli estremi della concessione edilizia, trattandosi di un requisi-
to richiesto a pena di nullità dall'art. 17, L. 28.2.1985, n. 47, ora sostitui-
ta dall'art. 46, D.P.R. 6.6.2001, n. 380, non può essere pronunciata la sentenza di trasferimento coattivo prevista dalla norma in commento ( C.
13225/2008).
- 8 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
In altri termini, pur essendo applicabile la legge sopra ricordata ai soli contratti ad effetti reali, e non quindi a quelli ad effetti obbligatori, come il contratto preliminare, che sono pertanto validi ed efficaci pur in difetto delle indicazioni richieste dalla legge stessa, per la conclusione del con-
tratto definitivo, così come per la sentenza di esecuzione in forma specifi-
ca ex art. 2932, è necessaria invece l'allegazione del certificato di destina-
zione urbanistica ( C. 24150/2007).
L'art. 2932, 2° co., subordina infine, l'accoglibilità della domanda di esecuzione specifica all'esecuzione della prestazione da parte dell'attore,
od alla sua offerta nei modi di legge.
Tanto premesso, venendo all'esame del caso di specie deve darsi atto della fondatezza della domanda svolta dagli attori, risultando evidente dall'esame della copiosa produzione documentale versata in atti che e si sono offerti di Parte_1 Parte_3
adempiere all'obbligazione assunta con il contratto preliminare, come previsto dall'art. 2932, comma 2 c.c. formalizzando la loro concreta di-
sponibilità alla conclusione dell'atto traslativo, da ultimo nella scrittura privata del 15/10/2024 cui ha fatto seguito la convocazione dal Notaio a mezzo pec del 15/11/2024 e che i convenuti, promissari acquirenti, pur avendo versato interamente il prezzo pattuito, si sono resi inadempienti all'obbligo di contrarre, come dimostrato dal verbale negativo del notaio del 6/12/2024.
Gli attori hanno altresì compiutamente documentato l'esistenza di tutti gli altri i presupposti per l'emissione della sentenza ex art 2932 c.c. attra-
verso la produzione in giudizio della certificazione ipotecaria rilasciata
- 9 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
dalla Agenzia dell'Entrate- Direzione Provinciale di Trapani-Uff. Prov. Ter-
ritorio- Servizio di Pubblicità immobiliare, n. 89936 del 16.12.2024
(n.90811/2024) e dei certificati catastali storici per ciascun degli immobili promessi in vendita, rilasciati dalla Agenzia dell'Entrate in data
19.12.2024 Prot. 148380 e 148386, dando così la prova della proprietà
degli immobili in questione in capo ad essi attori, dell'esistenza della con-
tinuità delle trascrizioni ultraventennale, dell'assenza di gravami e della riferibilità e correttezza dei dati catastali indicati.
e , quali promittenti venditori Parte_1 Parte_3
e proprietari/intestatari, e ER RO e nella Controparte_1
loro qualità di promissari acquirenti hanno inoltre dichiarato, con scrit-
tura privata integrativa del preliminare del 15/10/2024, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, la conformità degli immobili promessi in vendita allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie allegate allo stesso atto e depositate in catasto, rilasciate dall'Agenzia del-
le Entrate, risultando così dimostrata anche la presenza delle menzioni catastali , ex art. 29, comma 1- bis, della l. n. 52 del 1985.
Anche la conformità edilizia ed urbanistica degli immobili promessi in vendita - richiesta dall'art. 17 della legge n. 47 del 1985 (ora sostituito dall'art. 46 d.p.r. n. 380/2001) e dall'art. 40 della medesima legge - è do- cumentata dalla licenza edilizia, dall' Autorizzazione di abitabilità e dal permesso di costruire (PDC) n.34/2023, pratica 799, del 20.12.2023 “per
il cambio di destinazione d'uso, senza esecuzione di opere, da magazzino
ad ufficio privato ed abitazione di due unità immobiliari poste al piano se-
- 10 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
minterrato sito in via Trieste 2, angolo via A. Sanfilippo, foglio 36 particella
721 /82/83” pure allegati all'atto introduttivo.
Entrambe le unità immobiliari promesse in vendita risultano inoltre munite di valida Attestazione di Prestazione Energetica degli edifici (APE),
rilasciata il 13.11.2024.
Alle luce delle considerazioni fin qui svolte la domanda svolta da
[...]
e va, quindi, accolta, e la Parte_8 Parte_3
sentenza da pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non può che ripro-
durre il contenuto delle clausole negoziali come pattuite dai contraenti.
Deve altresì essere accolta la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti, in solido, al pagamento dell'imposta di registro per il trasferi-
mento degli immobili oggetto del presente procedimento che, come chiari-
to dalla Corte di Cassazione con la pronuncia pure menzionata in citazio-
ne “non rientra fra le spese processuali - e, in particolare, fra quelle concer-
nenti la registrazione della sentenza - che gravano sulla parte soccombente,
riguardando l'adempimento di un'obbligazione tributaria posta dalla legge
a carico dell'acquirente”. (Cassazione civile sez. II - 05/05/1981, n. 2807).
Deve rilevarsi sotto tale profilo che le parti hanno pattiziamente stabili-
to con il preliminare dello 02/08/2011 che le spese di registrazione sono a carico della parte che “darà causa al suo utilizzo ed alla sua eventuale
produzione in giudizio”
All'art 8 della scrittura privata integrativa del 24/03/2014 hanno sta-
bilito inoltre che le spese di registrazione della stessa saranno ad esclusi-
vo carico della parte che vi abbia dato causa per proprio colpa o fatto così,
nello stesso senso, anche l'Art. 10 della scrittura privata integrativa del
- 11 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
14/10/2024 stabilisce che “Le spese per l'eventuale registrazione della
presente scrittura saranno a carico della parte che vi abbia dato causa per
propria colpa o fatto.”
Non può dunque revocarsi in dubbio che la registrazione del contratto preliminare e delle scritture private integrative dello stesso devono essere poste a carico dei convenuti i quali, rimanendo inadempienti hanno dato causa al presente procedimento, costringendo la controparte all'utilizzo del suddetto preliminare e delle citate scritture integrative.
Ne deriva che i convenuti dovranno essere condannati, in solido tra lo-
ro, al pagamento dell'imposta di registro, liquidata a seguito della presen-
te sentenza traslativa, nonché alle spese di certificazione ipocatastale, ne-
cessarie all'istruzione del giudizio pari ad € 338,00, e alle imposte di regi-
strazione e trascrizione della sentenza traslativa, oltre l'eventuale imposta di registrazione degli atti presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri stabiliti dal d.m. 55/2014.
Il valore del presente giudizio deve essere determinato sulla base del prezzo pattuito tra le parti per il trasferimento degli immobili di cui al contratto preliminare per € € 101.264,00 con conseguente incarico alla
Cancelleria di recuperare il maggior importo dovuto dagli attori a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- 12 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
TRASFERISCE da , nato a [...], il Parte_1
22.06.1949, C.F. e , na- C.F._1 Parte_3
ta a RT (TP), il 10.04.1951, C.F. , coniugi in C.F._2
regime patrimoniale di comunione legale dei beni a Controparte_4
[..
, nato RT (TP) il 24.01.1963, C.F. , e C.F._4 [...]
nato RA il 14.03. 1971, C.F. Parte_9 [...]
entrambi coniugati in regime patrimoniale di separa- C.F._3
zione dei beni, per la quota indivisa di ½ ciascuno, la piena proprietà dei fabbricati censiti al catasto dei fabbricati del Comune di RT al fo-
glio n. 36, particella 721 sub.84 (Ufficio Cat.A/10) di 4,5 vani e al foglio n.
36, p.lla 721 sub.85 (Appartamento Cat.A/2) di 8 vani;
condanna ER RO e in solido tra loro Controparte_1
al pagamento dell'imposta di registro dovuta per il trasferimento degli immobili oggetto del presente giudizio, nonché delle imposte di registra-
zione e trascrizione della presente sentenza traslativa e degli atti presup- posti come determinati e liquidati dal competente ufficio tributario condanna ER RO e al pagamento, in Controparte_1
solido tra loro, in favore degli attori delle spese di certificazione ipocata-
stale pari ad € 338,00 documentate;
CO ER RO e al pagamento delle Controparte_1
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 6.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. ed €
786,00 a titolo di contributo unificato e marca da bollo;
onera il Conservatore dei RR.II. (Agenzia del Territorio) competente dei relativi adempimenti, con esonero da ogni responsabilità.
- 13 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
onera gli attori al versamento del maggior importo dovuto a titolo di contributo unificato mandando la Cancelleria per il relativo recupero
Così deciso in Sciacca, all'udienza del 10/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa NA TA
- 14 - Tribunale di Sciacca
TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 10/12/2025, innanzi al Giudice dott. NA TA, viene chiamata la causa R.G. n. 868 dell'anno 2024 promossa da
(avv. BERTOLINO GIUSEPPE ) Parte_1 [...]
(avv. BERTOLINO GIUSEPPE ) Parte_2
CONTRO
(avv. ) Controparte_1
AL IS (avv. )
Si da atto che sono presenti l'avv. BERTOLINO GIUSEPPE per e Parte_1 [...]
Controparte_2
alle ore 11.15 nessuno è comparso per i convenuti CP_3
e AL IS
[...]
Il procuratore di parte attrice discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art 171 ter n. 1 cpc
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa NA TA
Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. NA
TA, all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 868 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
, nata a [...], il [...], Parte_3
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Bertolino C.F._2
Giuseppe pec: Email_1
CONTRO
nato RA il 14.03. 1971, C.F. Controparte_1 [...]
C.F._3
AL RO, nato RT (TP) il 24.01.1963, C.F.
, C.F._4
OGGETTO: IE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludeva-
no come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti
[...]
e hanno evocato in giudizio Parte_4 Parte_3
e AL IS rappresentando al Tri- Controparte_1
bunale:
che in data 02/08/2011 le parti hanno sottoscritto il preliminare di vendita, integrato e modificato scritture private integrative del
02/01/2013, del 24/03/2014 e in ultimo del 15/10/2024, con il quale e hanno promesso in vendita a Parte_1 Parte_3
ER RO e la piena proprietà di un magazzi- Controparte_1
no posto al piano seminterrato di un maggiore edificio sito nel Comune di
RT (TP), via Trieste n.2, ad angolo con la via A. Sanfilippo, con ac-
cesso da entrambe le vie, confinante con la via Trieste, la via A. Sanfilip-
po, con spazio condominiale, con a scala comune, con proprietà Per_1
censito, al tempo, nel Catasto dei fabbricati del Comune di RT, al foglio n.36, particella 721, sub. 13, via Trieste, piano S1, interno B, Cate-
goria C/2, classe 5, mq. 244 ed oggi censito, a seguito di modifiche e va-
riazioni, al catasto dei fabbricati del Comune di RT al foglio n. 36,
particella 721 sub.84 (Ufficio Cat.A/10) di 4,5 vani e p.lla 721 sub.85
(Appartamento Cat.A/2) di 8 vani), come da planimetrie allegate al pre-
sente atto e depositate in catasto;
che il prezzo pattuito per gli immobili promessi in vendita, pari a €
101.264,00 è stato interamente versato dalla parte promittente acquiren-
te con diversi acconti ed assegni emessi nel corso degli anni;
che con l'ultima scrittura privata integrativa del preliminare originario,
sottoscritta in data 15/10/2024, la parte promittente venditrice ha di-
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
chiarato di aver ricevuto dal promissario acquirente l'importo complessivo di € 101.264,00, a titolo di prezzo complessivo, dichiarandosi ancora una volta disponibile alla stipula dell'atto traslativo;
mentre la parte promissa-
ria acquirente ha dichiarato di essere inadempienti alle obbligazioni as-
sunte con il menzionato preliminare e successive scritture private integra-
tive successive;
che con comunicazione trasmessa a mezzo pec del 15/11/2024 ed in pari data ricevuta, hanno entrambi i promissari acquirenti alla stipula dell'atto definitivo di compravendita degli immobili oggetto del preliminare avanti il notaio con studio in RA (TP), via Persona_2
Bonsignore, n.28, per il giorno 06 dicembre 2024 ore 9,00 e ss;
che i convenuti non si sono presentati presso il notaio sopra citato il quale decorsi i termini, in data 06.12.2024 ha redatto verbale negativo di mancata comparizione di ER RO e dando Controparte_1
atto, al contempo, della presenza e della disponibilità dei promittenti ven-
ditori e alla stipula del rogito Parte_1 Parte_3
definitivo degli immobili promessi in vendita di cui sopra.
Alla luce delle superiori considerazioni in fatto i coniugi – Parte_1 [...]
hanno rassegnato al Tribunale le seguenti testuali conclusioni: Parte_3
“RITENERE E DICHIARARE che i sig.ri , nato a [...]_1
(TP), il 22.06.1949, C.F. e , C.F._5 Parte_3
nata a [...], il [...], C.F. , coniugi in C.F._6
regime patrimoniale di comunione legale dei beni, nella qualità di promit-
tenti venditori e proprietari, con scrittura privata di preliminare di vendita
dello 02.08.2011, inte1grato e modificato con accordi successivi dello
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
02.01.2013, con scrittura privata integrativa del 24.03.2014 e con scrittura
privata integrativa del 15.10.2024, pro1mettevano e si obbligavano a tra-
sferire ai sig.ri AL RO, nato Par1tanna (TP) il 24.01.1963,
C.F. , e nato RA il C.F._4 Controparte_1
14.03. 1971, C.F. entrambi coniuga1ti in regime pa- C.F._7
trimoniale di separazione dei beni, che promettevano e si obbliga1vano ad
acquistare, la piena proprietà di un magazzino posto al piano seminterrato
di un maggiore edificio sito nel Comune di RT (TP), via Trieste n.2, ad
an1golo con la via A. Sanfilippo, con accesso da entrambe le vie, confinante
con la via Trieste, la via A. Sanfilippo, con spazio condominiale, con a scala
comune, con proprietà censito, al tempo, nel Catasto dei fabbricati Per_1
del Comune di RT, al foglio n.36, particella 721, sub. 13, via Trieste,
piano S1, interno B, Categoria C/2, classe 5, mq. 244 ed oggi censito, a se-
guito di modifiche e varia1zioni, al catasto dei fabbricati del Comune di Par-
tanna al foglio n. 36, particella 721 sub.84 (Ufficio Cat.A/10) di 4,5 vani e
p.lla 721 sub.85 (Appartamento Cat.A/2) di 8 vani) per il relativo prezzo di
€ 101.264,00, che è stato integralmente pagato dai convenuti alla parte
promittente venditrice. RITENERE E DICHIARARE che i promittenti acqui-
renti nato RT (TP) il 24.01.1963, C.F. Parte_5
, e nato RA il C.F._4 Parte_6
14.03.1971, C.F. non hanno adempiuto, per loro C.F._7
grave fatto e colpa, l'obbligazione di acquistare la piena proprietà degli im-
mobili promessi in vendita sopra descritti, in forza dei superiori atti, di pro-
prietà dei sigg. nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
e , nata a [...], CodiceFiscale_8 Parte_3
- 5 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
il 10.04. 1951, C.F. . Conseguentemente EMETTERE C.F._9
SENTENZA che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto
definitivo non concluso e TRASFERISCA ai si1gnori AL RO,
nato RT (TP) il 24.01.1963, C.F. , e C.F._10 CP_1
nato RA il 14.03. 1971, C.F.
[...] C.F._7
entrambi coniugati in regime patrimoniale di separazione dei beni, per la
quota indivisa di ½ ciascuno, la piena proprietà dei fabbricati censiti al ca-
tasto dei fabbricati del Comune di RT al foglio n. 36, parti1cella 721
sub.84 (Ufficio Cat.A/10) di 4,5 vani e al foglio n. 36, p.lla 721 sub.85 (Ap-
partamento Cat.A/2) di 8 vani, appartenenti ai sig.ri , nato a [...]
RT (TP), il 22.06.1949, C.F. e C.F._5 Parte_3
nata a [...], il [...], C.F.
[...]
, coniugi in regime patrimoniale di comunione legale C.F._6
dei beni. RITENERE E DICHIARARE, per i motivi dedotti in narrativa, i sig.ri
nato RT (TP) il 24.01.1963, C.F. Parte_7
, e nato RA il 14.03. C.F._11 Controparte_1
1971, C.F. entrambi coniugati in regime patrimo- C.F._12
niale di separazione dei beni, obbligati al pagamento, in solido tra loro,
dell'imposta di registro dovuta per il trasferimento degli immobili di cui so-
pra disposto in loro favore con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., nonché
delle imposte di registrazione e trascrizione della emittenda sentenza tra-
slativa, oltre l' eventuale imposta di registrazione degli atti presupposti e,
per l'effetto, condannarli al pagamento, in solido tra loro, dei rispettivi e re-
lativi importi che saranno determinati e liquidati dal competente uffi1cio tri-
butario. RITENERE E DICHIARARE, per i motivi dedotti in narrativa, i sig.ri
- 6 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
nato RT (TP) il 24.01.1963, C.F. Parte_7 C.F._13
, e nato RA il 14.03. 1971, C.F.
[...] Controparte_1
obbligati al pagamento, in solido tra loro, in favore C.F._12
degli attori delle spese di certificazione ipocatastali, necessarie
all'istruzione del presente giu1dizio pari ad € 338,00, e, per l'effetto, con-
dannarli al pagamento, in solido tra loro, del relativo importo in favore degli
attori. ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Trapani di
trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi re-
sponsabilità. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in fa-
vore di parte attrice”
Sebbene regolarmente raggiunti dalla notifica degli atti introduttivi Ma-
ER RO e non si sono costituiti rimanendo con- Controparte_1
tumaci.
La causa è stata istruita in via documentale e rinviata per la precisa-
zione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies cpc all'udienza odierna all'esito della quale, sentito il procuratore della sola parte attrice, è stata trattenuta in decisione.
Così brevemente descritti i fatti di causa la domanda di adempimento ex art. 2932 c.c. avanzata dagli attori è fondata per le ragioni di seguito esposte in
DIRITTO.
Giova rammentare, in generale, che presupposto necessario per l'otte-
nimento della tutela ex art. 2932 c.c. è, anzitutto, il mero fatto rappresen-
tato dall'inadempimento dell'obbligo di contrarre, ancorché non imputabi-
- 7 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
le, in conformità ai principi generali che reggono l'esecuzione in forma specifica.
Altre due condizioni sono poi menzionate nel comma uno dell'articolo in questione: la prima è la “possibilità” rappresentata dall'inciso "qualora
sia possibile" ed intesa nel senso di «pratica attuabilità del comando giudi-
ziale», condizione che non può sussistere quando «la particolare situazio-
ne di fatto o di diritto impedisce che la sentenza possa realizzare il risul-
tato del contratto definitivo».
La seconda è che detta tutela non sia esclusa dal titolo.
Le parti, infatti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, possono escludere, al momento della stipulazione del contratto preliminare, l'espe-
ribilità del rimedio in oggetto.
Ma l'esclusione, per essere efficace, deve risultare expressis verbis o comunque da univoca volontà delle parti.
Deve poi evidenziarsi che non può accogliersi la domanda di esecuzio-
ne in forma specifica dell'obbligo di vendita di un bene immobile in assen-
za degli adempimenti di cui alla L. 28.2.1985, n. 47 ( C. 1199/1997).
A tal riguardo, si precisa in giurisprudenza che, in assenza della di-
chiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio, degli estremi della concessione edilizia, trattandosi di un requisi-
to richiesto a pena di nullità dall'art. 17, L. 28.2.1985, n. 47, ora sostitui-
ta dall'art. 46, D.P.R. 6.6.2001, n. 380, non può essere pronunciata la sentenza di trasferimento coattivo prevista dalla norma in commento ( C.
13225/2008).
- 8 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
In altri termini, pur essendo applicabile la legge sopra ricordata ai soli contratti ad effetti reali, e non quindi a quelli ad effetti obbligatori, come il contratto preliminare, che sono pertanto validi ed efficaci pur in difetto delle indicazioni richieste dalla legge stessa, per la conclusione del con-
tratto definitivo, così come per la sentenza di esecuzione in forma specifi-
ca ex art. 2932, è necessaria invece l'allegazione del certificato di destina-
zione urbanistica ( C. 24150/2007).
L'art. 2932, 2° co., subordina infine, l'accoglibilità della domanda di esecuzione specifica all'esecuzione della prestazione da parte dell'attore,
od alla sua offerta nei modi di legge.
Tanto premesso, venendo all'esame del caso di specie deve darsi atto della fondatezza della domanda svolta dagli attori, risultando evidente dall'esame della copiosa produzione documentale versata in atti che e si sono offerti di Parte_1 Parte_3
adempiere all'obbligazione assunta con il contratto preliminare, come previsto dall'art. 2932, comma 2 c.c. formalizzando la loro concreta di-
sponibilità alla conclusione dell'atto traslativo, da ultimo nella scrittura privata del 15/10/2024 cui ha fatto seguito la convocazione dal Notaio a mezzo pec del 15/11/2024 e che i convenuti, promissari acquirenti, pur avendo versato interamente il prezzo pattuito, si sono resi inadempienti all'obbligo di contrarre, come dimostrato dal verbale negativo del notaio del 6/12/2024.
Gli attori hanno altresì compiutamente documentato l'esistenza di tutti gli altri i presupposti per l'emissione della sentenza ex art 2932 c.c. attra-
verso la produzione in giudizio della certificazione ipotecaria rilasciata
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dalla Agenzia dell'Entrate- Direzione Provinciale di Trapani-Uff. Prov. Ter-
ritorio- Servizio di Pubblicità immobiliare, n. 89936 del 16.12.2024
(n.90811/2024) e dei certificati catastali storici per ciascun degli immobili promessi in vendita, rilasciati dalla Agenzia dell'Entrate in data
19.12.2024 Prot. 148380 e 148386, dando così la prova della proprietà
degli immobili in questione in capo ad essi attori, dell'esistenza della con-
tinuità delle trascrizioni ultraventennale, dell'assenza di gravami e della riferibilità e correttezza dei dati catastali indicati.
e , quali promittenti venditori Parte_1 Parte_3
e proprietari/intestatari, e ER RO e nella Controparte_1
loro qualità di promissari acquirenti hanno inoltre dichiarato, con scrit-
tura privata integrativa del preliminare del 15/10/2024, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, la conformità degli immobili promessi in vendita allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie allegate allo stesso atto e depositate in catasto, rilasciate dall'Agenzia del-
le Entrate, risultando così dimostrata anche la presenza delle menzioni catastali , ex art. 29, comma 1- bis, della l. n. 52 del 1985.
Anche la conformità edilizia ed urbanistica degli immobili promessi in vendita - richiesta dall'art. 17 della legge n. 47 del 1985 (ora sostituito dall'art. 46 d.p.r. n. 380/2001) e dall'art. 40 della medesima legge - è do- cumentata dalla licenza edilizia, dall' Autorizzazione di abitabilità e dal permesso di costruire (PDC) n.34/2023, pratica 799, del 20.12.2023 “per
il cambio di destinazione d'uso, senza esecuzione di opere, da magazzino
ad ufficio privato ed abitazione di due unità immobiliari poste al piano se-
- 10 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
minterrato sito in via Trieste 2, angolo via A. Sanfilippo, foglio 36 particella
721 /82/83” pure allegati all'atto introduttivo.
Entrambe le unità immobiliari promesse in vendita risultano inoltre munite di valida Attestazione di Prestazione Energetica degli edifici (APE),
rilasciata il 13.11.2024.
Alle luce delle considerazioni fin qui svolte la domanda svolta da
[...]
e va, quindi, accolta, e la Parte_8 Parte_3
sentenza da pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non può che ripro-
durre il contenuto delle clausole negoziali come pattuite dai contraenti.
Deve altresì essere accolta la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti, in solido, al pagamento dell'imposta di registro per il trasferi-
mento degli immobili oggetto del presente procedimento che, come chiari-
to dalla Corte di Cassazione con la pronuncia pure menzionata in citazio-
ne “non rientra fra le spese processuali - e, in particolare, fra quelle concer-
nenti la registrazione della sentenza - che gravano sulla parte soccombente,
riguardando l'adempimento di un'obbligazione tributaria posta dalla legge
a carico dell'acquirente”. (Cassazione civile sez. II - 05/05/1981, n. 2807).
Deve rilevarsi sotto tale profilo che le parti hanno pattiziamente stabili-
to con il preliminare dello 02/08/2011 che le spese di registrazione sono a carico della parte che “darà causa al suo utilizzo ed alla sua eventuale
produzione in giudizio”
All'art 8 della scrittura privata integrativa del 24/03/2014 hanno sta-
bilito inoltre che le spese di registrazione della stessa saranno ad esclusi-
vo carico della parte che vi abbia dato causa per proprio colpa o fatto così,
nello stesso senso, anche l'Art. 10 della scrittura privata integrativa del
- 11 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
14/10/2024 stabilisce che “Le spese per l'eventuale registrazione della
presente scrittura saranno a carico della parte che vi abbia dato causa per
propria colpa o fatto.”
Non può dunque revocarsi in dubbio che la registrazione del contratto preliminare e delle scritture private integrative dello stesso devono essere poste a carico dei convenuti i quali, rimanendo inadempienti hanno dato causa al presente procedimento, costringendo la controparte all'utilizzo del suddetto preliminare e delle citate scritture integrative.
Ne deriva che i convenuti dovranno essere condannati, in solido tra lo-
ro, al pagamento dell'imposta di registro, liquidata a seguito della presen-
te sentenza traslativa, nonché alle spese di certificazione ipocatastale, ne-
cessarie all'istruzione del giudizio pari ad € 338,00, e alle imposte di regi-
strazione e trascrizione della sentenza traslativa, oltre l'eventuale imposta di registrazione degli atti presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri stabiliti dal d.m. 55/2014.
Il valore del presente giudizio deve essere determinato sulla base del prezzo pattuito tra le parti per il trasferimento degli immobili di cui al contratto preliminare per € € 101.264,00 con conseguente incarico alla
Cancelleria di recuperare il maggior importo dovuto dagli attori a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- 12 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
TRASFERISCE da , nato a [...], il Parte_1
22.06.1949, C.F. e , na- C.F._1 Parte_3
ta a RT (TP), il 10.04.1951, C.F. , coniugi in C.F._2
regime patrimoniale di comunione legale dei beni a Controparte_4
[..
, nato RT (TP) il 24.01.1963, C.F. , e C.F._4 [...]
nato RA il 14.03. 1971, C.F. Parte_9 [...]
entrambi coniugati in regime patrimoniale di separa- C.F._3
zione dei beni, per la quota indivisa di ½ ciascuno, la piena proprietà dei fabbricati censiti al catasto dei fabbricati del Comune di RT al fo-
glio n. 36, particella 721 sub.84 (Ufficio Cat.A/10) di 4,5 vani e al foglio n.
36, p.lla 721 sub.85 (Appartamento Cat.A/2) di 8 vani;
condanna ER RO e in solido tra loro Controparte_1
al pagamento dell'imposta di registro dovuta per il trasferimento degli immobili oggetto del presente giudizio, nonché delle imposte di registra-
zione e trascrizione della presente sentenza traslativa e degli atti presup- posti come determinati e liquidati dal competente ufficio tributario condanna ER RO e al pagamento, in Controparte_1
solido tra loro, in favore degli attori delle spese di certificazione ipocata-
stale pari ad € 338,00 documentate;
CO ER RO e al pagamento delle Controparte_1
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 6.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. ed €
786,00 a titolo di contributo unificato e marca da bollo;
onera il Conservatore dei RR.II. (Agenzia del Territorio) competente dei relativi adempimenti, con esonero da ogni responsabilità.
- 13 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 868/2024
onera gli attori al versamento del maggior importo dovuto a titolo di contributo unificato mandando la Cancelleria per il relativo recupero
Così deciso in Sciacca, all'udienza del 10/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa NA TA
- 14 - Tribunale di Sciacca