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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9485/2021 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Gabriella Parte_1 P.IVA_1
Perego e Luisa Dal Sasso, ed elezione di domicilio presso l'Avvocatura Civica di
, in , piazza C. Battisti n. 1 giusta la procura in atti Parte_1 Parte_1
ATTORE E
(P.I. ) e (P.I. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Roberto Scisca, presso cui è stato eletto P.IVA_3 domicilio in Monza, via Italia n. 28, giusta le procure in atti
CONVENUTE
OGGETTO del giudizio: 140039 - transazione
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_1 in data 18.12.2024):
I difensori del chiedono che il Tribunale adito voglia, Parte_1 contrariis rejectis, accogliere le seguenti domande:
NEL MERITO Ritenuti puntualmente identificati i cespiti per cui è causa dalla CTU Arch.
, come integrata dal successivo elaborato del 12.11.2024, ed indicati Per_1 puntualmente gli immobili oggetto di procedimento amministrativo sanzionatorio per abusi edilizi,
• accertare e dichiarare che le società in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, e in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, si sono rese entrambe inadempienti all'obbligo di concludere il contratto definitivo per atto pubblico previsto nell'atto di transazione e contratto preliminare concluso in data 8/09/2015 in atti, nonché agli obblighi derivanti dal verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto in pari data innanzi il
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Giudice dott.ssa Caterina Caniato del Tribunale di Monza a definizione della causa RG 11150/2014 innanzi al medesimo pendente;
conseguentemente
• emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo dell'atto pubblico non concluso, in conformità agli accordi contenuti nelle citate scritture
(atto di transazione e verbale di conciliazione giudiziale) e pertanto disporre:
- il trasferimento a favore del Comune di dell'unità immobiliare sita in Parte_1
Via Turati n. 38, costituita da fabbricato destinato ad attività commerciale di due piani fuori terra, censito al C.T. di col mapp. 480 del fg. 12 (confini: Parte_1 mapp. 398, 310 e 304, Via Filippo Turati e Via Maria Cajani);
- la condanna dell' a corrispondere a favore del Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di Euro 107.226,39 determinato considerando il
[...] valore complessivo (pari ad Euro 130.785,00) dei terreni privi della capacità edificatoria meglio individuati in apposito estratto di mappa (doc. 10) col mapp.
244 del fg. 12 (confini: mapp. 421, 267 e 42 per due lati) e col mapp. 421 del fg. 7 (confini: mapp. 244, 267, 420, 162 e 42), al netto dell'importo di Euro 23.558,60, posto in compensazione con pari somma che il Comune di avrebbe Parte_1 dovuto restituire alla società a seguito del rigetto di istanza di Controparte_1 condono dalla medesima presentata (pratica edilizia n. 94C/2004-0), con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'8/09/2016 (in cui si sarebbe dovuto stipulare il rogito) e sino al saldo effettivo;
- la definitiva acquisizione a titolo gratuito da parte del , ai Parte_1 sensi e per gli effetti dei provvedimenti assunti ex art. 31 DPR 380/01, dei beni immobili siti in , Via Turati ed individuati catastalmente al fg. 12 Parte_1 mappali 398, 304 sub. 702, 352, 153, 59 e 481;
- il trasferimento a favore di previa riserva dell'intera Controparte_1 volumetria e diritti edificatori a favore del Comune di , della proprietà Parte_1 degli appezzamenti di terreno individuati nell'estratto di mappa individuato con lettera F (doc. 10) siti in Comune di ed individuati al C.T. col fg. 7 Parte_1 mapp. 244 (confini: mapp. 421, 267 e 42 per due lati) per una superficie di are 15
e ca 12, nonché col fg. 7 mapp. 421 (confini: mapp. 244, 267, 420, 162 e 42) per una superficie di ha 00.19.40;
- il trasferimento a favore di dei diritti edificatori, consistenti Controparte_1 in SLP pari a mq. 970 (di cui il Comune di è titolare), relativamente Parte_1 alle unità immobiliari site nel Comune di , Via Turati e consistenti in: a) Parte_1 fabbricato destinato ad attività commerciale, sviluppato su due piani fuori terra, censito al C.F. di col fg. 12 mapp. 480 (confini: mapp. 398, 310, 304, Parte_1
Via Filippo Turati e Via Maria Cajani;
b) tettoia di sup. catastale pari a mq. 149 censita al C.F. di col fg. 12 mapp. 481 (confini: mapp. 153, 59 e 304)
Parte_1 ed al C.T. di col fg. 12 mapp. 481; c) area urbana della superficie di
Parte_1 circa mq 1320 individuata al C.T. di col fg.12 mapp. 352 (confini:
Parte_1 mapp. 59, 153, 170 e 367); d) area urbana della superficie di circa mq 730 individuata al C.T. di col fg. 12 mapp. 153 (confini: mapp. 59, 352, 306
Parte_1
e 304); e) area urbana della superficie di circa mq 450 individuata al C.T. di col fg- 12 maoo. 59 (confini: mapp. 481, 153 e 352); con la Parte_1 precisazione che tale capacità edificatoria potrà essere sfruttata dalla società
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio cessionaria sul terreno di cui al fg. 7 mapp. 244 e su quello di cui al fg. 7 mapp.
421 in ottemperanza a quanto stabilito dalle parti negli accordi intercorsi, la cui formalizzazione forma oggetto del presente giudizio;
- la cancellazione della domanda giudiziale trascritta a cura ed a favore di contro il Comune di (rep. n. 10489 Controparte_1 Parte_1 dell'11/06/2014, trascritta a Milano 2 in data 1/08/2014 ai nn. 73417/51157) presentata per l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto di proprietà e/o di qualsiasi altro diritto e/o pretesa dell'ente comunale sui mappali
59, 153 e 352 del fg. 12, con esonero del competente Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni responsabilità in ordine alla detta formalità;
• Si chiede, altresì, di ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ. dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
• Infine, accertato e disposto in via di condanna tutto quanto sopra richiesto, si fa altresì istanza affinchè l'Ill.mo Tribunale adito disponga l'immediato rilascio delle aree oggetto di trasferimento in proprietà a favore del Comune di , come Parte_1 sopra meglio individuate, e riportate nell'estratto di mappa di cui al doc. n. 10, e precisamente in Comune di le aree censite al fg. 12 coi mapp. 480, 481, Parte_1
398, 304 sub. 702, 352, 153, 59.
Con riserva espressa di agire in danno delle società convenute per i danni subiti e subendi in ragione dell'inadempimento grave loro addebitabile per i fatti oggetto del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)
IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari con ogni accessorio di legge, nonchè rifusione del contributo unificato e rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte e della quota anticipata al CTU dal Comune di . Parte_1
Per e (dalla nota scritta depositata in Controparte_1 Controparte_2 data 17.12.2024):
Respingere tutte le domande formulate dal . Parte_1
In via riconvenzionale accertare e dichiarare che l'atto di permuta degli immobili di cui alla transazione dell'8.09.2015 non è stato perfezionato per inadempimento del essendo stato il bene immobile di sua proprietà non Parte_1 alienabile e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione dell'accordo transattivo siglato in data 08.09.2015. Dichiarare occorrendo la nullità dell'atto di transazione dell'8.09.2015 per nullità od impossibilità dell'oggetto. Condannare il al pagamento del compenso di difesa in Parte_1 favore delle società convenute.
Rigettare tutte le domande formulate dal condannando lo Parte_1 stesso al pagamento del compenso professionale di difesa in favore delle due società convenute.
In via istruttoria (omissis) MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il ha allegato di Parte_1 aver concluso in data 8 settembre 2015 una transazione con Controparte_1
e transazione con cui, ponendosi fine ad un lungo contenzioso Controparte_2 in sede giudiziale amministrativa e poi anche civile, le parti si erano obbligate alle seguenti prestazioni: - trasferimenti immobiliari reciproci tra Controparte_1
e ; - riconoscimento da parte di
[...] Pt_1 Parte_1 Controparte_1 della proprietà in capo al Comune di di alcuni immobili la cui titolarità Parte_1 era oggetto di controversia tra le parti;
- cessione di diritti edificatori da parte del in favore di - pagamenti di somme Parte_1 Controparte_1 di denaro;
- occupazione temporanea da parte di e Controparte_1 [...] di alcune aree oggetto di cessione, con successivo rilascio in favore del CP_2
Comune; - abbandono di tutto il contenzioso in corso.
Il , assumendo che il notaio incaricato della stipulazione Parte_1 dell'atto aveva rinunciato all'incarico e che, incaricato un notaio diverso, le società e non si erano presentate per il Controparte_1 Controparte_2 rogito, ha dunque domandato l'esecuzione in forma specifica della transazione in questione ai sensi dell'art. 2932 c.c.
1.1. e hanno domandato il rigetto CP_1 CP_1 Controparte_2 delle domande avversarie, nonché la declaratoria di nullità ovvero la risoluzione della transazione per cui è causa, eccependo che il Comune ricorrente non aveva fornito prova dell'alienabilità degli immobili oggetto dell'accordo.
1.2. Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Sulle doglianze delle convenute
2. Per comodità di esposizione, appare opportuno prendere le mosse dalle circostanze di cui si dolgono le società convenute.
2.1. La questione principale riguarda la pretesa impossibilità di accogliere la domanda formulata dal ex art. 2932 c.c. “per la semplice circostanza che Pt_1 il bene immobile di proprietà comunale non era (e non è ancora?) trasferibile, il che costituisce il motivo per il quale il notaio incaricato si è rifiutato di procedere alla stipula del rogito e, come lui, anche quello successivo” (cfr.: prima comparsa conclusionale, a pagina 2).
2.2. Sul punto, è bene premettere che la transazione del giorno 8 settembre
2015, di cui l'Ente ha domandato l'esecuzione in forma specifica, con specifico riferimento ai trasferimenti degli immobili e dei diritti edificatori ivi previsti, riguarda i seguenti cespiti:
a) terreno identificato in Catasto al foglio 12 con la particella 480 con i relativi fabbricati;
b) terreni identificati in Catasto al foglio 12 con le particelle 481, 59, 153, 352,
398, 304 e 304/702, con i manufatti che insistono sugli stessi;
c) terreno di proprietà del Comune di , identificato in Catasto al Parte_1 foglio 7 con le particelle 243 e 244; d) diritti edificatori e SPL relativi agli immobili di cui alle predette particelle
480, 481, 59, 153 e 352, da utilizzarsi per l'edificazione sulle particelle 243
e 244.
Orbene:
1. per quanto concerne il terreno di cui al punto a) che precede, non è stato posto alcun problema di trasferibilità;
2. parimenti, per quanto concerne il terreno di cui al punto c) che precede, il notaio dott. originariamente incaricato del rogito, non Persona_2 risulta aver espresso alcun dubbio circa la sua trasferibilità, come ben si evince dal tenore della comunicazione in data 17 giugno 2019 (cfr.: doc. 18 delle convenute): “E' verissimo, come Lei mi ha ribadito telefonicamente questa mattina, che i terreni che verranno trasferiti alla società
“ e individuati catastalmente al foglio 7 Controparte_1 particelle 244 e 421 sono da anni di proprietà del Comune e costituiscono da anni patrimonio disponibile”;
3. quanto ai terreni e manufatti di cui al punto b) che precede, essi risultano acquisiti gratuitamente al patrimonio del ai sensi e per gli effetti di Pt_1 cui all'art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, essendo stati realizzati su di essi degli abusi edilizi e non avendo i responsabili provveduto alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione dell'Ente.
È su questi ultimi cespiti, nonché sui relativi diritti edificatori, che si sono concentrati i dubbi espressi dal notaio sopra menzionato in ordine alla relativa trasferibilità, con ogni conseguenza sulla validità della transazione.
In particolare, con la comunicazione sopra citata, il notaio si è espresso nei seguenti termini: “Il mio grosso dubbio riguarda altri beni, ossia, i beni identificati catastalmente al foglio 12 particelle 481, 352, 153 e 59 ed in particolare alla relativa cubatura da cedere. Tali beni (ivi inclusa la cubatura) sono tutti di proprietà del Comune. Tali beni sono divenuti di proprietà del
a seguito di provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Pt_1
stesso, del giorno 5 marzo 2014, Repertorio N. 76/2012, Parte_1 trascritto a Milano 2 in data 2 maggio 2014 ai nn. 38.426/27.004, in ottemperanza all'ordinanza dirigenziale n. 76 del 19 luglio 2012. Di tali beni, come detto, verrà ceduta alla società la relativa Controparte_1 cubatura (come scritto nella bozza dell'atto sin dalla sua originaria versione). L'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, come da mia pec di qualche giorno fa, mi ha consigliato di prestare particolare cautela, perché, in generale, l'area con il manufatto e la relativa cubatura acquisiti gratuitamente al patrimonio del per inottemperanza all'ordine di demolizione, Pt_1 costituiscono patrimonio “indisponibile” del stesso. Pertanto, al fine di Pt_1 stipulare l'atto, per la cubatura da cedere e di pertinenza dei beni sopraindicati (e identificati catastalmente al foglio 12 particelle 481, 352, 153 e 59), l'Ufficio
Studi consigliava di munirsi di un “verbale di dismissione” affinché se ne possa
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio assicurare una regolare circolazione. Ho individuato, ad esempio, la sentenza n.
472/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Seconda) che, espressamente, stabilisce che a seguito della acquisizione gratuita per inottemperanza all'ordine di demolizione i beni diventano patrimonio “indisponibile” del Cortesemente, avete Pt_1 documentazione o informazioni che mi consentano di concludere che la cubatura relativa ai predetti beni (identificati catastalmente al foglio 12 particelle 481, 352, 153 e 59) appartiene al patrimonio disponibile del Comune di ? Parte_1
Oppure, in generale, avete documentazione/sentenze che attestino che in caso di acquisizione gratuita, a seguito della mancata demolizione, i beni (nel nostro caso la cubatura) non rientrano nel patrimonio indisponibile del Comune ma rientrano del suo patrimonio disponibile? Avete documentazione da cui si evince che la cubatura in questione non appartiene al ma al Gruppo Giudice? Pt_1
Se così non fosse, se cioè si appurasse che la cubatura è patrimonio indisponibile del è possibile modificare la bozza di transazione non coinvolgendo tale Pt_1 cubatura? La mia richiesta di confronto, avanzata da tempo, era solo ed esclusivamente per questo aspetto. Ricordo che un atto notarile che coinvolge un bene che appartiene al patrimonio “indisponibile” del (nel nostro caso, Pt_1 ripetesi, dovrebbe essere la cubatura relativa ai beni identificati catastalmente al foglio 12 particelle 481, 352, 153 e 59) è nullo, perché contro la legge”.
2.3. Al fine di risolvere la questione sollevata dal notaio incaricato del rogito, questione puramente giuridica, sicché essa non poteva essere demandata al C.T.U., occorre rilevare che, a norma dell'art. 826, comma terzo, c.c., “fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”.
2.4. Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., ordinanza n.
6019 del 25.03.2016; in senso conforme, si veda anche: Cass., Sez. 2, ordinanza n.
28481 del 12.10.2023) ha da tempo affermato il seguente principio di diritto:
“Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio”.
2.5. A quanto precede, con specifico riferimento ai beni acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, deve aggiungersi che l'art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 prevede quanto segue: “Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”. A sua volta, il comma 5 del medesimo articolo dispone quanto segue: “L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici
e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico”.
2.6. Dalla disposizione da ultimo citata risulta evidente che, in mancanza di deliberazione del Consiglio Comunale in senso contrario, l'opera acquisita ai sensi del precedente comma 3 è destinata alla demolizione a spese dei responsabili dell'abuso, il che pare mal conciliarsi con un'eventuale destinazione effettiva del bene al pubblico servizio, tale da collocare il cespite nell'ambito del patrimonio indisponibile.
2.7. In modo coerente con quanto precede, la Suprema Corte, in sede penale
(cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 1904 del 18.12.2006 Cc., dep. il 23.01.2007; in senso conforme, si veda anche: Cass., Sez. 3, sentenza n. 42698 del 07.07.2015 Cc., dep. il 23.10.2015), ha più volte affermato che “l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del non è incompatibile con Pt_1
l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive”.
2.8. Anche il Consiglio di Stato (cfr.: Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sez. 6, sentenza n. 5901 in data 08.07.2021) ha affermato quanto segue: “La giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata nel ritenere che l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del . Pt_1
Più recentemente, sempre il Consiglio di Stato (cfr.: Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sez. 5, sentenza n. 1336 in data 13.07.2023) ha osservato quanto segue proprio sulla questione in esame: “Non sono, invero, mancate nella giurisprudenza amministrativa differenti opzioni interpretative, rimaste ancorate al rilievo dell'appartenenza o meno dell'immobile abusivo, acquisito dal comune, al patrimonio indisponibile o disponibile dell'ente stesso, con conseguente differente modulazione della forma di invalidità dell'ordinanza di sgombero, nonché del riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario (cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giur. 3 aprile 2018, n. 178). Tale orientamento, muovendo dalla considerazione per cui l'art. 823 c.c. ammette il ricorso dell'Amministrazione all'esercizio dei poteri amministrativi al solo fine di tutelare i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile, sicché il potere di autotutela esecutiva presuppone il previo accertamento della natura del compendio immobiliare oggetto di tutela recuperatoria, ha, in particolare, ritenuto che: “ Secondo, infatti, l'art. 15 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, sostituito dal Capo I della legge n. 47/85 e poi dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, “qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti gratuitamente al patrimonio del comune”. L'art. 15 cit. fa quindi riferimento al “patrimonio” del comune senza ulteriori aggettivi (disponibile/indisponibile) idonei ad identificare la natura del patrimonio. Nello stesso senso anche il comma quinto dell'art. 31, secondo cui l'opera abusiva, acquisita al “patrimonio” del comune a seguito dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'aspetto idrologico. Sicché è l'accertamento della vocazione dell'immobile acquisito al soddisfacimento di finalità pubbliche da parte del consiglio comunale che ne consente l'inclusione nel patrimonio indisponibile dell'ente. (...) Diversamente, in assenza di una deliberazione in tale senso, quale potrebbe essere la destinazione ad un pubblico servizio, il bene rientra nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, con la conseguenza che l'Amministrazione può, ove richiesto, adottare solo i rimedi di carattere ordinario. Ipotesi che ricorre nella controversia oggetto dell'appello, non avendo l'immobile di cui si discute i requisiti che ne consentirebbero la qualificazione come bene appartenente al patrimonio indisponibile. Con la conseguenza che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia in ordine all'ordinanza di sgombero di un immobile che si colloca nell'alveo del patrimonio disponibile del comune, essendo stata tale ordinanza emessa in carenza assoluta di potere e, pertanto nulla, con conseguente lesione di diritti soggettivi tutelabili innanzi al giudice ordinario”. (così testualmente Cons. giust. amm. sic., sez. giur. 3 aprile 2018, n. 178; cfr. nello stesso senso, Cons. Stato, sez. VII, 19 maggio 2023, n. 4987; Cons. Stato, sez. VI,
29 agosto 2019, n. 5934)”.
2.9. Ciò premesso in punto di diritto, deve osservarsi, in concreto, che, con riferimento ai cespiti oggetto dei dubbi espressi dal notaio, non risulta emesso da parte del Consiglio Comunale alcun provvedimento che attesti la loro vocazione al soddisfacimento di finalità pubbliche, sicché l'appartenenza dei beni al patrimonio disponibile non può essere posta seriamente in dubbio.
2.10. Per quanto riguarda, poi, il mancato inserimento dei cespiti immobiliari nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune, di cui all'art. 58
D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, tale circostanza non è in contrasto con l'appartenenza dei beni al patrimonio comunale disponibile.
Infatti, sebbene il comma 2 dell'articolo sopra citato preveda che “l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile”, ugualmente, attesa la natura dichiarativa - e non costitutiva - dell'inserimento degli immobili nell'elenco in questione (cfr.:
[...]
Salerno – Sez. 2, sentenza n. 1461 del 19.10.2020; nello stesso senso, CP_3 si veda: Napoli - Sez. 7, sentenza n. 870 del 18.02.2016), il Controparte_3
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio mancato inserimento degli stessi non determina automaticamente la loro classificazione come patrimonio indisponibile. D'altronde, il fatto che la stessa ricorrenza dei presupposti di legge per l'acquisizione gratuita al patrimonio del sia stata oggetto di contenzioso Pt_1 tanto in sede amministrativa quanto in sede civile, fino alla transazione oggetto di causa ha verosimilmente impedito l'inserimento dei cespiti nell'elenco in questione.
2.11. Alla luce di quanto precede, la doglianza in questione delle convenute deve essere considerata infondata.
2.12. Avuto riguardo a quanto innanzi osservato, vanno considerate infondate le seguenti ulteriori doglianze delle due società convenute: a) “la circostanza che il bene di proprietà comunale sia stato reso alienabile (ammesso che così sia realmente), a distanza di sei anni e mezzo dal perfezionamento della transazione rende quest'ultima viziata ab origine” (cfr.: prima comparsa conclusionale, a pagina 2); b) la tesi “del grave inadempimento del il quale si Parte_1 dimentica di indicare al Giudice di non avere mai informato le due società convenute di avere reso alienabile il bene immobile offerto in permuta
(sempre che ciò sia veramente accaduto e quando) e che la scelta del notaio rogante per accordo scritto (transazione dell'8.09.2015) è sempre stata delle due società convenute e non del e che le due società avevano Pt_1 indicato come notaio rogante il dr. il quale aveva anche Persona_2 redatto una bozza dell'atto, salvo arrestarsi all'atto della stipula nel momento in cui non ha mai ricevuto, nonostante le reiterate richieste, prova che i beni immobili comunali facessero parte del patrimonio disponibile e che fosse possibile cedere la loro capacità edificatoria” (cfr.: prima comparsa conclusionale, a pagina 4). Invero, con riferimento alla doglianza sub lettera a) che precede, in considerazione di quanto sopra osservato, deve ritenersi che i beni innanzi indicati siano sempre stati trasferibili, e così anche i relativi diritti edificatori.
Quanto, poi, alla questione sub lettera b), oltre a richiamarsi le osservazioni svolte innanzi, in virtù delle quali deve ritenersi inesatta l'affermazione che il Pt_1 possa aver reso alienabili i cespiti oggetto di causa in epoca successiva alla conclusione della transazione, deve ulteriormente rilevarsi quanto segue.
In primo luogo, come ben emerge dalla documentazione prodotta, il si è Pt_1 determinato ad incaricare un altro notaio per la redazione dell'atto soltanto dopo aver constatato, dopo anni di interlocuzioni con il dott. l'impossibilità di Per_2 pervenire al rogito dinanzi a quest'ultimo.
Al riguardo, come parimenti emerge dalla corrispondenza in atti, il notaio dott.
Per_2
- con comunicazione in data 30.11.2017 (cfr.: doc. 7 delle convenute), richiamando un parere della Corte dei Conti, ad essa allegato, parere richiesto con riferimento ad una fattispecie “relativa ad un caso in cui vi sarebbe, da parte dell'ente locale, la disponibilità ad accettare che un credito, accertato con sentenza passata in giudicato, venga pagato non in denaro, ma con il
9 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio trasferimento di un bene immobile (oltre alla rinuncia da parte del debitore a crediti vantati nei confronti dell'ente locale, ancora sub iudice, ed alle relative azioni già intraprese)”, ha richiesto che il provvedimento autorizzativo esplicitasse puntualmente i presupposti di fatto e di diritto circa la necessità di porre fine alla controversia mediante acquisizione di un immobile al patrimonio comunale, che fosse predisposta una stima dell'immobile da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune e che vi fosse la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente;
- con comunicazione in data 06.03.2019 (cfr.: doc. 12 delle convenute) ha domandato al un incontro per ricevere informazioni necessarie per il Pt_1 completamento della bozza dell'atto, nonché l'indicazione dei valori da indicare nell'atto e della ripartizione tra i contraenti delle tasse da corrispondere;
tali indicazioni risultano essere state fornite dal (cfr.: Pt_1 doc. 13 delle convenute);
- con comunicazione in data 17.06.2019 (cfr.: doc. 18 delle convenute) ha richiesto esclusivamente documentazione aggiuntiva in ordine alla trasferibilità dei beni sopra menzionati, aggiungendo che la sua richiesta di confronto “avanzata da tempo, era solo ed esclusivamente per questo aspetto” e che la bozza era “pronta da un anno”; ciò implica che le precedenti questioni fossero state risolte;
- con comunicazione in data 26.06.2020 (cfr.: doc. 19 delle convenute), dopo aver lamentato la mancanza di chiarimenti in ordine alla trasferibilità o meno dei beni immobili acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale, ha preso atto della decisione del Comune di rivolgersi ad altro professionista.
Come può agevolmente notarsi, l'appartenenza dei beni acquisiti gratuitamente al patrimonio disponibile del risulta sussistere sulla scorta dei principi di Pt_1 diritto sopra citati, una buona parte dei precedenti giurisprudenziali in questione è anteriore al 2020 e reperibile mediante una normale ricerca e, secondo quanto si ricava dall'esame degli orientamenti interpretativi di cui innanzi, era l'indisponibilità dei cespiti a dover essere eventualmente documentata, e non il contrario.
Infine, la stessa delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 27 marzo 2015 di approvazione della transazione (cfr.: doc. 20 del ricorrente) risulta antitetica rispetto all'eventuale volontà di destinare i cespiti in questione ad un pubblico servizio in maniera tale da collocare i beni nell'ambito del patrimonio indisponibile.
Ne deriva che la riluttanza da parte del notaio a stipulare l'atto a causa della mera eventualità che la cubatura da trasferire potesse essere qualificata come rientrante nel patrimonio indisponibile del Comune, riluttanza da ritenersi ingiustificata alla luce di quanto sopra, e la successiva rinuncia all'incarico da parte del notaio medesimo non potevano essere superate se non mediante affidamento dell'incarico ad altro professionista, con la conseguenza che detta condotta non integra gli estremi dell'inadempimento da parte dell'Ente. Quanto, poi, alle ulteriori questioni precedentemente sollevate dal notaio dott.
sulla scorta di quanto innanzi osservato, deve ritenersi che esse fossero Per_2 state superate.
2.13. In ogni caso, quanto all'adempimento alle richieste formulate dal notaio sulla scorta del parere della Corte dei Conti sopra citato, riguardando le stesse non già la validità o meno dell'atto, ma semplicemente l'eventuale responsabilità contabile dei soggetti che agivano in nome e per conto del deve ritenersi Pt_1 che le odierne convenute siano carenti di interesse a sollevare la questione in questa sede (cfr.: prima comparsa conclusionale delle convenute, alle pagine 12 e
13).
2.14. A quanto precede, deve aggiungersi che le doglianze delle convenute sono del tutto generiche sotto il profilo giuridico, non avendo le stesse fornito alcuna specifica indicazione normativa o giurisprudenziale che contraddica quanto sopra affermato.
2.15. Dette doglianze, pertanto, vanno considerate infondate.
Sull'inadempimento
3. Una volta risolte le questioni di cui innanzi e rilevato, in particolare, che non potevano essere considerati fondati, sotto il profilo giuridico, i dubbi espressi dal notaio originariamente incaricato di redigere il contratto definitivo, deve osservarsi che, incaricato da parte del Comune di un diverso Parte_1 professionista (notaio dott.ssa e fissata una data per la Persona_3 stipulazione del rogito (il che contraddice l'assunto delle convenute secondo cui anche il secondo notaio avrebbe ritenuto che l'atto non potesse essere rogato), le società Immobiliare G.E. s.r.l. e dopo averlo preannunciato, Controparte_2 non si sono presentate (cfr.: doc. 4 dell'attore).
3.1. In comparsa di risposta, le stesse hanno dedotto di aver “cercato di ottenere l'adempimento del per anni” e di essersi alla fine Parte_1
“determinate a richiedere la risoluzione del contratto di transazione per inadempimento del ex art. 1453 c.c. avendo perso ogni interesse Pt_1 materiale all'adempimento” (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 6). Il rifiuto di stipulare l'atto, rifiuto manifestato anche in tutto il corso del presente giudizio, dovendo essere ritenuto ingiustificato alla luce di quanto sopra esposto, costituisce grave inadempimento contrattuale.
3.2. Il perdurante utilizzo, da parte dell' delle aree Controparte_1 acquisite dall'Ente ricorrente ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001 in modo completamente divergente rispetto alla destinazione urbanistica (servizi al verde e spazi aperti di uso pubblico) risulta verificato dal C.T.U. nel corso delle operazioni peritali.
Sulle domande delle società resistenti
4. Le considerazioni che precedono in ordine alla trasferibilità dei diritti edificatori relativi ai cespiti acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune di impediscono di accogliere la domanda delle società convenute di Parte_1 accertamento della nullità dell'accordo transattivo di cui trattasi, per nullità o impossibilità dell'oggetto.
4.1. Inoltre, le ulteriori considerazioni svolte innanzi circa l'inadempimento delle convenute determinano il rigetto della domanda riconvenzionale di pronuncia della risoluzione del contratto, non essendo ravvisabile alcun inadempimento del e legittimano quest'ultimo, al contrario, a Pt_1 domandare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2932 c.c.
Sulle domande del Comune ricorrente
5.
Considerato che
il contenuto della transazione di cui il ricorrente Pt_1 ha domandato l'esecuzione in forma specifica è piuttosto articolato, conviene riportarne di seguito almeno i tratti fondamentali. a. L' si è obbligata a trasferire al Comune di la Controparte_1 Parte_1 piena proprietà dei terreni identificati in Catasto al foglio 12 con le particelle 480 e 481, il tutto con i relativi fabbricati.
b. Sempre l' si è impegnata a riconoscere la piena Controparte_1 proprietà in capo al Comune di dei terreni identificati in Catasto al Parte_1 foglio 12 con le particelle 153, 352, 398, 304 e 304 sub. 702, con i manufatti che insistono sugli stessi. c. Il si è obbligato a trasferire alla Parte_1 Controparte_1 la piena proprietà del terreno identificato in Catasto al foglio 7, con le particelle 243 e 244, senza i relativi diritti edificatori. d. L'Ente si è altresì obbligato a trasferire alla i diritti Controparte_1 edificatori e la superficie lorda di pavimento (S.L.P.) di 970 mq. (calcolata sommando il 100% della S.L.P. prevista per i fabbricati esistenti sulle particelle 480 e 481 ed il 50% della S.L.P. prevista per le particelle 59, 153 e
352), da utilizzarsi liberamente per l'edificazione sui terreni di cui alle particelle 243 e 244 sopra citate. e. L'immobiliare si è obbligata a corrispondere al CP_1 Parte_1
l'importo di euro 130.785,00, da cui detrarsi l'acconto pari ad euro
[...]
23.500,00, acconto, quest'ultimo, da versarsi al momento della restituzione da parte del all' degli oneri da Parte_1 Controparte_1 quest'ultima precedentemente corrisposti per il condono rigettato.
5.1. La situazione del compendio immobiliare per cui è causa in vista del trasferimento immobiliare ex art. 2932 c.c., trasferimento riguardante non già tutti gli immobili sopra menzionati, ma solo una parte di essi, ha costituito oggetto della C.T.U. espletata in corso di istruttoria, all'esito della quale deve rilevarsi che non sussistono elementi che ostino all'esecuzione della transazione oggetto di causa.
5.2. In particolare, i gravi abusi edilizi riscontrati con riferimento ad una parte del compendio immobiliare oggetto di causa non pregiudicano l'esecuzione del contratto, visto che proprio la mancata eliminazione degli stessi ha costituito il presupposto per l'acquisizione dei cespiti al patrimonio disponibile del Comune e che i manufatti realizzati abusivamente sui terreni in questione sono destinati ad essere demoliti.
12 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 5.3. Con il contratto stipulato dalle parti in data 8 settembre 2015, CP_1 si è obbligata a riconoscere la piena proprietà in capo al Comune di
[...]
dei terreni siti in Comune di ed identificati in Catasto al Parte_1 Parte_1 foglio 12 con le particelle 59, 153, 352, 398, 304 e 304 sub. 702, nonché dei manufatti che insistono sugli stessi;
di tale riconoscimento, dovuto in esecuzione del contratto, occorre dare atto in dispositivo.
In detto impegno non è ricompreso l'immobile di cui alla particella 481. 5.4. Quanto, poi, ai versamenti da effettuarsi, va accolta la domanda del di condanna dell' a corrispondere a favore Pt_1 CP_1 CP_1 dell'Ente l'importo di euro 107.226,39, importo determinato sottraendo a quello complessivo di euro 130.785,00, indicato nell'atto transattivo, la somma di euro
23.558,60, da porsi in compensazione con pari importo che il Parte_1
avrebbe dovuto restituire alla società a seguito
[...] Controparte_1 del rigetto di istanza di condono dalla medesima presentata.
Al riguardo, tenuto conto del fatto che la presente sentenza è destinata a sostituire il rogito non stipulato, la condanna al pagamento va pronunciata direttamente in relazione alla somma residua sopra indicata, al netto della parte oggetto di compensazione.
5.5. Sull'importo in questione non va riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta e non essendo stata allegata da parte del ricorrente la sussistenza di alcun pregiudizio legato allo svilimento del potere di acquisto della moneta.
5.6. Vanno invece riconosciuti gli interessi dalla data del 3 marzo 2021 (in cui si sarebbe dovuto stipulare il rogito, come da doc. 4 del Comune ricorrente) e sino al saldo.
Con riguardo alla decorrenza sopra indicata, deve osservarsi che gli elementi acquisiti agli atti del giudizio non sono tali da far ritenere che lo slittamento a tale data della stipulazione del contratto definitivo - che avrebbe dovuto avvenire entro un anno dalla transazione - sia causalmente ricollegabile a specifiche condotte delle convenute.
Sebbene la condanna al pagamento del corrispettivo, come meglio si dirà oltre, sia condizionata al passaggio in giudicato della presente sentenza costitutiva, ciò non impedisce che sul dovuto maturino gli interessi nella misura legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dalla predetta data del 3 marzo 2021 fino alla domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo.
5.7. Va altresì accolta la domanda del Comune ricorrente di condanna delle convenute al rilascio delle aree oggetto di trasferimento in proprietà a favore del
Comune di , e precisamente delle aree censite al foglio 12 con le Parte_1 particelle 480, 481, 398, 304 sub. 702, 352, 153 e 59.
Sono infatti decorsi più di tre anni dalla data del 3 marzo 2021, in cui avrebbe dovuto essere stipulato il contratto definitivo (si veda, al riguardo, il termine indicato nella clausola n. 6, alle pagine 8 e 9 del contratto) e le convenute non possono certo giovarsi del loro inadempimento colpevole per prolungare oltre misura la loro occupazione gratuita delle aree in questione.
13 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 5.8. Per quanto concerne le pronunce di condanna al pagamento del residuo importo dovuto ed al rilascio, deve rilevarsi che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 4059 del 22.02.2010; in senso conforme, si veda anche: Cass., Sez. 2, sentenza n. 8693 del 03.05.2016),
“nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex art. 282 cod. proc. civ., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. Essa, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia”.
5.9. Anche la condanna al pagamento del prezzo, così come l'effetto traslativo del compendio immobiliare, deve intendersi condizionata al passaggio in giudicato della presente decisione.
5.10. Riguardo al rilascio, invece, va effettuata una distinzione.
Invero, per quanto concerne i cespiti immobiliari già acquisiti al patrimonio del e non oggetto di trasferimento in questa sede, deve ritenersi che il diritto Pt_1 dell'Ente proprietario di goderne e disporne sia ad oggi già maturato indipendentemente dal passaggio in giudicato della presente sentenza e dalla produzione del suo effetto costitutivo in un momento successivo.
In proposito, se da un lato è vero che, con la transazione oggetto di causa, l' si è, tra l'altro, impegnata a riconoscere la piena proprietà Controparte_1 in capo al Comune di dei terreni identificati in Catasto al foglio 12 con Parte_1 le particelle 59, 153, 352, 398, 304 e 304 sub. 702, con i manufatti che insistono sugli stessi, è altrettanto vero, dall'alto lato, che l'acquisizione della proprietà in questione si era già verificata in forza di titolo del tutto indipendente da siffatto riconoscimento (si vedano sul punto gli esiti degli accertamenti peritali) e che quest'ultimo sanciva semplicemente l'abbandono di ogni contenzioso al riguardo.
Non è contestato che le controversie instaurate dinanzi al Giudice Amministrativo siano state abbandonate.
Anche il giudizio n. 11150/2014 R.G., già vertente tra le parti dinanzi alla Sezione Seconda di questo Tribunale, giudizio con cui pacificamente era stato richiesto accertarsi “l'inesistenza del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto e/o pretesa, da parte del sui mappali nn. 59, 153 e 352 del Parte_1 foglio 12 del NCEU comunale e, per converso, dichiararsi l'esistenza del diritto di proprietà della società " sui mappali nn. 59, 153 e 352 del Controparte_1 foglio 12 del NCEU del Comune di ” (cfr.: ricorso introduttivo del Parte_1 presente giudizio, a pagina 7) è stato dichiarato estinto per rinuncia a seguito della conclusione del contratto oggetto della presente causa, e ciò fin dalla data dell'8 settembre 2015 (cfr.: doc. 1 del ricorrente). Pt_1
5.11. Ne deriva che, con riferimento agli immobili identificati in Catasto al foglio 12 con le particelle 59, 153, 352, 398, 304, 304 sub. 702 e 481, con i manufatti che insistono sugli stessi, la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva, mentre, per quanto concerne l'ulteriore immobile di cui alla particella
480, la condanna medesima deve intendersi condizionata al passaggio in giudicato della presente decisione, in cui si produrrà l'effetto costitutivo del trasferimento di proprietà.
5.12. Infine, il ha domandato emettersi l'ordine di Parte_1 cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio n. 11150/2014 R.G. Ai sensi dei primi due commi dell'art. 2668 c.c., “la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”. L'estinzione del giudizio per rinuncia rientra dunque entro l'ambito di applicabilità della suddetta disposizione.
Va tuttavia rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto dal primo comma dell'art. 2668 cod. civ.)” (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 23929 del 19.11.2007), sicché l'ordine avrebbe dovuto essere impartito nell'ambito del giudizio estinto - valendo per l'ipotesi dell'estinzione la stessa disposizione prevista in tema di rigetto della domanda - ed ha ammesso la possibilità di richiedere detta cancellazione in autonomo giudizio nelle ipotesi di illegittimità di esecuzione della trascrizione medesima (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 1859 del 21.02.1991), il che non ricorre nella specie.
5.13. Ne deriva che detto ordine non va emesso in questa sede.
5.14. La presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2643, comma primo, numero 14, c.c.
5.15. Va disattesa la domanda proposta dal ex art. 96 c.p.c., Pt_1 osservandosi che la tesi sostenuta in corso di causa dalle convenute, per quanto infondata, è comunque conforme a quanto obiettato negli anni dal notaio incaricato della stipula dell'atto, sicché non può essere ravvisata la sussistenza del dolo o della colpa grave.
Sulle spese processuali e di C.T.U.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in conformità a quanto richiesto dalla parte con la nota spese depositata.
15 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 6.1. Le spese di C.T.U., liquidate come in atti, vanno poste, in via definitiva, a carico esclusivo delle convenute, in via tra loro solidale, attesa la loro soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata dal Parte_1
nei confronti di e così
[...] Controparte_1 Controparte_2 provvede:
1. visto l'art. 2932 c.c., in esecuzione del contratto stipulato dalle parti in data 8 settembre 2015,
1.1. trasferisce al , subordinatamente al passaggio in Parte_1 giudicato della presente sentenza, la piena proprietà del seguente immobile, sito nel Comune di , via Filippo Turati n. 38, e precisamente: Parte_1
- fabbricato destinato ad attività commerciale, di due piani fuori terra, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di come segue: Parte_1 foglio 12 - particella 480 - via Filippo Turati n. 38 - piano T-1 - categoria
D/8 - rendita catastale euro 5.130,00;
Confini: particelle 398 e 304, via Filippo Turati e via Maria Cajani;
1.2. trasferisce alla società subordinatamente al passaggio Controparte_1 in giudicato della presente sentenza, la piena proprietà dei seguenti appezzamenti di terreno, privi di volumetria e dei relativi diritti edificatori, e precisamente:
- appezzamento di terreno individuato nel Catasto Terreni del Comune di come segue: Parte_1 foglio 7 - particella 244 - semin. irrig. di classe 2, mq. 1.512 - reddito dominicale euro 10,00, reddito agrario euro 11,71;
Confini: strada comunale via degli Artigiani, particelle 421 e 42 per due lati;
- appezzamento di terreno individuato nel Catasto Terreni del Comune di come segue: Parte_1 foglio 7 - particella 421 (già particella 243), semin. irrig. di classe 2, mq.
1.940, reddito dominicale euro 18,03, reddito agrario euro 15,03;
Confini: strada comunale via degli Artigiani, particelle 420, 42, 244; 1.3. trasferisce a subordinatamente al passaggio in Controparte_1 giudicato della presente sentenza e con specifico riferimento alla edificazione sui mappali 244 e 421 del foglio 7 (sopra indicati), i diritti edificatori consistenti nella S.L.P. pari a mq. 970, di cui il Comune di
è titolare relativamente alle seguenti unità immobiliari, tutte site Parte_1 nel Comune di , e precisamente: Parte_1
- fabbricato destinato ad attività commerciale, di due piani fuori terra, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di come segue: Parte_1 foglio 12 - particella 480 - via Filippo Turati n. 38 - piano T-1 - categoria D/8 - rendita catastale euro 5.130,00;
16 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio - immobile consistente in una tettoia, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di come segue: Parte_1 foglio 12 - particella 481 - via Filippo Turati n. 38 - piano T - categoria
C/2 - classe 4 - mq. 138 - superficie catastale mq. 149 - rendita catastale euro 299,34; individuato inoltre nel Catasto Terreni del Comune di come Parte_1 segue: foglio 12 - particella 481 - ente urbano di mq. 160;
- area urbana individuata nel Catasto Terreni del Comune di Parte_1 come segue: foglio 12 - particella 352 - pascolo di classe U, di mq. 1.320, reddito dominicale euro 1,70, reddito agrario euro 0,68;
- area urbana individuata nel Catasto Terreni del Comune di Parte_1 come segue: foglio 12 - mappale 153 - pascolo di classe U, mq. 730, reddito dominicale euro 0,94, reddito agrario euro 0,38;
- area urbana individuata nel Catasto Terreni del Comune di Parte_1 come segue: foglio 12 - particella 59 - seminativo di classe 3, mq. 450, reddito dominicale euro 1,83, reddito agrario euro 1,86; 2. dà atto che, in esecuzione del contratto stipulato dalle parti in data 8 settembre 2015, deve intendersi riconosciuta da parte di Controparte_1 la piena proprietà in capo al Comune di dei terreni siti in
[...] Parte_1
Comune di ed identificati in Catasto al foglio 12 con le particelle Parte_1
59, 153, 352, 398, 304 e 304 sub. 702, nonché dei manufatti che insistono sugli stessi;
3. operata la compensazione tra i reciproci crediti indicati nel contratto oggetto di causa, condanna subordinatamente al passaggio in Controparte_1 giudicato della presente sentenza, a corrispondere al Pt_1 Parte_1 l'importo residuo di euro 107.226,39, oltre agli interessi, maturati ed a maturarsi, nella misura di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dalla data del 3 marzo 2021 fino alla domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo;
4. condanna e all'immediato rilascio, Controparte_1 Controparte_2 liberi da persone e cose, dei terreni siti in Comune di ed identificati Parte_1 in Catasto al foglio 12 con le particelle 59, 153, 352, 398, 304, 304 sub. 702 e
481, nonché dei manufatti che insistono sugli stessi;
5. condanna e subordinatamente al Controparte_1 Controparte_2 passaggio in giudicato della presente sentenza, al rilascio, libero da persone e da cose, dell'immobile sito in Comune di ed identificato in Catasto Parte_1 al foglio 12 con la particella 480;
6. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere la presente sentenza ex art. 2643, comma 1, numero 14, c.c.;
7. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
8. condanna e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 rifondere al le spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.713,00 per anticipazioni ed euro 30.652,65 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge;
9. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate, come da decreto in data 7 settembre 2023, in euro 4.679,06 per onorario, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, a carico esclusivo di e Controparte_1 CP_2
in via tra loro solidale.
[...]
Così deciso in Monza, in data 11 marzo 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9485/2021 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Gabriella Parte_1 P.IVA_1
Perego e Luisa Dal Sasso, ed elezione di domicilio presso l'Avvocatura Civica di
, in , piazza C. Battisti n. 1 giusta la procura in atti Parte_1 Parte_1
ATTORE E
(P.I. ) e (P.I. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Roberto Scisca, presso cui è stato eletto P.IVA_3 domicilio in Monza, via Italia n. 28, giusta le procure in atti
CONVENUTE
OGGETTO del giudizio: 140039 - transazione
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_1 in data 18.12.2024):
I difensori del chiedono che il Tribunale adito voglia, Parte_1 contrariis rejectis, accogliere le seguenti domande:
NEL MERITO Ritenuti puntualmente identificati i cespiti per cui è causa dalla CTU Arch.
, come integrata dal successivo elaborato del 12.11.2024, ed indicati Per_1 puntualmente gli immobili oggetto di procedimento amministrativo sanzionatorio per abusi edilizi,
• accertare e dichiarare che le società in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, e in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, si sono rese entrambe inadempienti all'obbligo di concludere il contratto definitivo per atto pubblico previsto nell'atto di transazione e contratto preliminare concluso in data 8/09/2015 in atti, nonché agli obblighi derivanti dal verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto in pari data innanzi il
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Giudice dott.ssa Caterina Caniato del Tribunale di Monza a definizione della causa RG 11150/2014 innanzi al medesimo pendente;
conseguentemente
• emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo dell'atto pubblico non concluso, in conformità agli accordi contenuti nelle citate scritture
(atto di transazione e verbale di conciliazione giudiziale) e pertanto disporre:
- il trasferimento a favore del Comune di dell'unità immobiliare sita in Parte_1
Via Turati n. 38, costituita da fabbricato destinato ad attività commerciale di due piani fuori terra, censito al C.T. di col mapp. 480 del fg. 12 (confini: Parte_1 mapp. 398, 310 e 304, Via Filippo Turati e Via Maria Cajani);
- la condanna dell' a corrispondere a favore del Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di Euro 107.226,39 determinato considerando il
[...] valore complessivo (pari ad Euro 130.785,00) dei terreni privi della capacità edificatoria meglio individuati in apposito estratto di mappa (doc. 10) col mapp.
244 del fg. 12 (confini: mapp. 421, 267 e 42 per due lati) e col mapp. 421 del fg. 7 (confini: mapp. 244, 267, 420, 162 e 42), al netto dell'importo di Euro 23.558,60, posto in compensazione con pari somma che il Comune di avrebbe Parte_1 dovuto restituire alla società a seguito del rigetto di istanza di Controparte_1 condono dalla medesima presentata (pratica edilizia n. 94C/2004-0), con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'8/09/2016 (in cui si sarebbe dovuto stipulare il rogito) e sino al saldo effettivo;
- la definitiva acquisizione a titolo gratuito da parte del , ai Parte_1 sensi e per gli effetti dei provvedimenti assunti ex art. 31 DPR 380/01, dei beni immobili siti in , Via Turati ed individuati catastalmente al fg. 12 Parte_1 mappali 398, 304 sub. 702, 352, 153, 59 e 481;
- il trasferimento a favore di previa riserva dell'intera Controparte_1 volumetria e diritti edificatori a favore del Comune di , della proprietà Parte_1 degli appezzamenti di terreno individuati nell'estratto di mappa individuato con lettera F (doc. 10) siti in Comune di ed individuati al C.T. col fg. 7 Parte_1 mapp. 244 (confini: mapp. 421, 267 e 42 per due lati) per una superficie di are 15
e ca 12, nonché col fg. 7 mapp. 421 (confini: mapp. 244, 267, 420, 162 e 42) per una superficie di ha 00.19.40;
- il trasferimento a favore di dei diritti edificatori, consistenti Controparte_1 in SLP pari a mq. 970 (di cui il Comune di è titolare), relativamente Parte_1 alle unità immobiliari site nel Comune di , Via Turati e consistenti in: a) Parte_1 fabbricato destinato ad attività commerciale, sviluppato su due piani fuori terra, censito al C.F. di col fg. 12 mapp. 480 (confini: mapp. 398, 310, 304, Parte_1
Via Filippo Turati e Via Maria Cajani;
b) tettoia di sup. catastale pari a mq. 149 censita al C.F. di col fg. 12 mapp. 481 (confini: mapp. 153, 59 e 304)
Parte_1 ed al C.T. di col fg. 12 mapp. 481; c) area urbana della superficie di
Parte_1 circa mq 1320 individuata al C.T. di col fg.12 mapp. 352 (confini:
Parte_1 mapp. 59, 153, 170 e 367); d) area urbana della superficie di circa mq 730 individuata al C.T. di col fg. 12 mapp. 153 (confini: mapp. 59, 352, 306
Parte_1
e 304); e) area urbana della superficie di circa mq 450 individuata al C.T. di col fg- 12 maoo. 59 (confini: mapp. 481, 153 e 352); con la Parte_1 precisazione che tale capacità edificatoria potrà essere sfruttata dalla società
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio cessionaria sul terreno di cui al fg. 7 mapp. 244 e su quello di cui al fg. 7 mapp.
421 in ottemperanza a quanto stabilito dalle parti negli accordi intercorsi, la cui formalizzazione forma oggetto del presente giudizio;
- la cancellazione della domanda giudiziale trascritta a cura ed a favore di contro il Comune di (rep. n. 10489 Controparte_1 Parte_1 dell'11/06/2014, trascritta a Milano 2 in data 1/08/2014 ai nn. 73417/51157) presentata per l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto di proprietà e/o di qualsiasi altro diritto e/o pretesa dell'ente comunale sui mappali
59, 153 e 352 del fg. 12, con esonero del competente Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni responsabilità in ordine alla detta formalità;
• Si chiede, altresì, di ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ. dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
• Infine, accertato e disposto in via di condanna tutto quanto sopra richiesto, si fa altresì istanza affinchè l'Ill.mo Tribunale adito disponga l'immediato rilascio delle aree oggetto di trasferimento in proprietà a favore del Comune di , come Parte_1 sopra meglio individuate, e riportate nell'estratto di mappa di cui al doc. n. 10, e precisamente in Comune di le aree censite al fg. 12 coi mapp. 480, 481, Parte_1
398, 304 sub. 702, 352, 153, 59.
Con riserva espressa di agire in danno delle società convenute per i danni subiti e subendi in ragione dell'inadempimento grave loro addebitabile per i fatti oggetto del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)
IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari con ogni accessorio di legge, nonchè rifusione del contributo unificato e rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte e della quota anticipata al CTU dal Comune di . Parte_1
Per e (dalla nota scritta depositata in Controparte_1 Controparte_2 data 17.12.2024):
Respingere tutte le domande formulate dal . Parte_1
In via riconvenzionale accertare e dichiarare che l'atto di permuta degli immobili di cui alla transazione dell'8.09.2015 non è stato perfezionato per inadempimento del essendo stato il bene immobile di sua proprietà non Parte_1 alienabile e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione dell'accordo transattivo siglato in data 08.09.2015. Dichiarare occorrendo la nullità dell'atto di transazione dell'8.09.2015 per nullità od impossibilità dell'oggetto. Condannare il al pagamento del compenso di difesa in Parte_1 favore delle società convenute.
Rigettare tutte le domande formulate dal condannando lo Parte_1 stesso al pagamento del compenso professionale di difesa in favore delle due società convenute.
In via istruttoria (omissis) MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il ha allegato di Parte_1 aver concluso in data 8 settembre 2015 una transazione con Controparte_1
e transazione con cui, ponendosi fine ad un lungo contenzioso Controparte_2 in sede giudiziale amministrativa e poi anche civile, le parti si erano obbligate alle seguenti prestazioni: - trasferimenti immobiliari reciproci tra Controparte_1
e ; - riconoscimento da parte di
[...] Pt_1 Parte_1 Controparte_1 della proprietà in capo al Comune di di alcuni immobili la cui titolarità Parte_1 era oggetto di controversia tra le parti;
- cessione di diritti edificatori da parte del in favore di - pagamenti di somme Parte_1 Controparte_1 di denaro;
- occupazione temporanea da parte di e Controparte_1 [...] di alcune aree oggetto di cessione, con successivo rilascio in favore del CP_2
Comune; - abbandono di tutto il contenzioso in corso.
Il , assumendo che il notaio incaricato della stipulazione Parte_1 dell'atto aveva rinunciato all'incarico e che, incaricato un notaio diverso, le società e non si erano presentate per il Controparte_1 Controparte_2 rogito, ha dunque domandato l'esecuzione in forma specifica della transazione in questione ai sensi dell'art. 2932 c.c.
1.1. e hanno domandato il rigetto CP_1 CP_1 Controparte_2 delle domande avversarie, nonché la declaratoria di nullità ovvero la risoluzione della transazione per cui è causa, eccependo che il Comune ricorrente non aveva fornito prova dell'alienabilità degli immobili oggetto dell'accordo.
1.2. Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Sulle doglianze delle convenute
2. Per comodità di esposizione, appare opportuno prendere le mosse dalle circostanze di cui si dolgono le società convenute.
2.1. La questione principale riguarda la pretesa impossibilità di accogliere la domanda formulata dal ex art. 2932 c.c. “per la semplice circostanza che Pt_1 il bene immobile di proprietà comunale non era (e non è ancora?) trasferibile, il che costituisce il motivo per il quale il notaio incaricato si è rifiutato di procedere alla stipula del rogito e, come lui, anche quello successivo” (cfr.: prima comparsa conclusionale, a pagina 2).
2.2. Sul punto, è bene premettere che la transazione del giorno 8 settembre
2015, di cui l'Ente ha domandato l'esecuzione in forma specifica, con specifico riferimento ai trasferimenti degli immobili e dei diritti edificatori ivi previsti, riguarda i seguenti cespiti:
a) terreno identificato in Catasto al foglio 12 con la particella 480 con i relativi fabbricati;
b) terreni identificati in Catasto al foglio 12 con le particelle 481, 59, 153, 352,
398, 304 e 304/702, con i manufatti che insistono sugli stessi;
c) terreno di proprietà del Comune di , identificato in Catasto al Parte_1 foglio 7 con le particelle 243 e 244; d) diritti edificatori e SPL relativi agli immobili di cui alle predette particelle
480, 481, 59, 153 e 352, da utilizzarsi per l'edificazione sulle particelle 243
e 244.
Orbene:
1. per quanto concerne il terreno di cui al punto a) che precede, non è stato posto alcun problema di trasferibilità;
2. parimenti, per quanto concerne il terreno di cui al punto c) che precede, il notaio dott. originariamente incaricato del rogito, non Persona_2 risulta aver espresso alcun dubbio circa la sua trasferibilità, come ben si evince dal tenore della comunicazione in data 17 giugno 2019 (cfr.: doc. 18 delle convenute): “E' verissimo, come Lei mi ha ribadito telefonicamente questa mattina, che i terreni che verranno trasferiti alla società
“ e individuati catastalmente al foglio 7 Controparte_1 particelle 244 e 421 sono da anni di proprietà del Comune e costituiscono da anni patrimonio disponibile”;
3. quanto ai terreni e manufatti di cui al punto b) che precede, essi risultano acquisiti gratuitamente al patrimonio del ai sensi e per gli effetti di Pt_1 cui all'art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, essendo stati realizzati su di essi degli abusi edilizi e non avendo i responsabili provveduto alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione dell'Ente.
È su questi ultimi cespiti, nonché sui relativi diritti edificatori, che si sono concentrati i dubbi espressi dal notaio sopra menzionato in ordine alla relativa trasferibilità, con ogni conseguenza sulla validità della transazione.
In particolare, con la comunicazione sopra citata, il notaio si è espresso nei seguenti termini: “Il mio grosso dubbio riguarda altri beni, ossia, i beni identificati catastalmente al foglio 12 particelle 481, 352, 153 e 59 ed in particolare alla relativa cubatura da cedere. Tali beni (ivi inclusa la cubatura) sono tutti di proprietà del Comune. Tali beni sono divenuti di proprietà del
a seguito di provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Pt_1
stesso, del giorno 5 marzo 2014, Repertorio N. 76/2012, Parte_1 trascritto a Milano 2 in data 2 maggio 2014 ai nn. 38.426/27.004, in ottemperanza all'ordinanza dirigenziale n. 76 del 19 luglio 2012. Di tali beni, come detto, verrà ceduta alla società la relativa Controparte_1 cubatura (come scritto nella bozza dell'atto sin dalla sua originaria versione). L'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, come da mia pec di qualche giorno fa, mi ha consigliato di prestare particolare cautela, perché, in generale, l'area con il manufatto e la relativa cubatura acquisiti gratuitamente al patrimonio del per inottemperanza all'ordine di demolizione, Pt_1 costituiscono patrimonio “indisponibile” del stesso. Pertanto, al fine di Pt_1 stipulare l'atto, per la cubatura da cedere e di pertinenza dei beni sopraindicati (e identificati catastalmente al foglio 12 particelle 481, 352, 153 e 59), l'Ufficio
Studi consigliava di munirsi di un “verbale di dismissione” affinché se ne possa
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio assicurare una regolare circolazione. Ho individuato, ad esempio, la sentenza n.
472/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Seconda) che, espressamente, stabilisce che a seguito della acquisizione gratuita per inottemperanza all'ordine di demolizione i beni diventano patrimonio “indisponibile” del Cortesemente, avete Pt_1 documentazione o informazioni che mi consentano di concludere che la cubatura relativa ai predetti beni (identificati catastalmente al foglio 12 particelle 481, 352, 153 e 59) appartiene al patrimonio disponibile del Comune di ? Parte_1
Oppure, in generale, avete documentazione/sentenze che attestino che in caso di acquisizione gratuita, a seguito della mancata demolizione, i beni (nel nostro caso la cubatura) non rientrano nel patrimonio indisponibile del Comune ma rientrano del suo patrimonio disponibile? Avete documentazione da cui si evince che la cubatura in questione non appartiene al ma al Gruppo Giudice? Pt_1
Se così non fosse, se cioè si appurasse che la cubatura è patrimonio indisponibile del è possibile modificare la bozza di transazione non coinvolgendo tale Pt_1 cubatura? La mia richiesta di confronto, avanzata da tempo, era solo ed esclusivamente per questo aspetto. Ricordo che un atto notarile che coinvolge un bene che appartiene al patrimonio “indisponibile” del (nel nostro caso, Pt_1 ripetesi, dovrebbe essere la cubatura relativa ai beni identificati catastalmente al foglio 12 particelle 481, 352, 153 e 59) è nullo, perché contro la legge”.
2.3. Al fine di risolvere la questione sollevata dal notaio incaricato del rogito, questione puramente giuridica, sicché essa non poteva essere demandata al C.T.U., occorre rilevare che, a norma dell'art. 826, comma terzo, c.c., “fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”.
2.4. Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., ordinanza n.
6019 del 25.03.2016; in senso conforme, si veda anche: Cass., Sez. 2, ordinanza n.
28481 del 12.10.2023) ha da tempo affermato il seguente principio di diritto:
“Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio”.
2.5. A quanto precede, con specifico riferimento ai beni acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, deve aggiungersi che l'art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 prevede quanto segue: “Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”. A sua volta, il comma 5 del medesimo articolo dispone quanto segue: “L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici
e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico”.
2.6. Dalla disposizione da ultimo citata risulta evidente che, in mancanza di deliberazione del Consiglio Comunale in senso contrario, l'opera acquisita ai sensi del precedente comma 3 è destinata alla demolizione a spese dei responsabili dell'abuso, il che pare mal conciliarsi con un'eventuale destinazione effettiva del bene al pubblico servizio, tale da collocare il cespite nell'ambito del patrimonio indisponibile.
2.7. In modo coerente con quanto precede, la Suprema Corte, in sede penale
(cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 1904 del 18.12.2006 Cc., dep. il 23.01.2007; in senso conforme, si veda anche: Cass., Sez. 3, sentenza n. 42698 del 07.07.2015 Cc., dep. il 23.10.2015), ha più volte affermato che “l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del non è incompatibile con Pt_1
l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive”.
2.8. Anche il Consiglio di Stato (cfr.: Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sez. 6, sentenza n. 5901 in data 08.07.2021) ha affermato quanto segue: “La giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata nel ritenere che l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del . Pt_1
Più recentemente, sempre il Consiglio di Stato (cfr.: Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sez. 5, sentenza n. 1336 in data 13.07.2023) ha osservato quanto segue proprio sulla questione in esame: “Non sono, invero, mancate nella giurisprudenza amministrativa differenti opzioni interpretative, rimaste ancorate al rilievo dell'appartenenza o meno dell'immobile abusivo, acquisito dal comune, al patrimonio indisponibile o disponibile dell'ente stesso, con conseguente differente modulazione della forma di invalidità dell'ordinanza di sgombero, nonché del riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario (cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giur. 3 aprile 2018, n. 178). Tale orientamento, muovendo dalla considerazione per cui l'art. 823 c.c. ammette il ricorso dell'Amministrazione all'esercizio dei poteri amministrativi al solo fine di tutelare i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile, sicché il potere di autotutela esecutiva presuppone il previo accertamento della natura del compendio immobiliare oggetto di tutela recuperatoria, ha, in particolare, ritenuto che: “ Secondo, infatti, l'art. 15 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, sostituito dal Capo I della legge n. 47/85 e poi dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, “qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti gratuitamente al patrimonio del comune”. L'art. 15 cit. fa quindi riferimento al “patrimonio” del comune senza ulteriori aggettivi (disponibile/indisponibile) idonei ad identificare la natura del patrimonio. Nello stesso senso anche il comma quinto dell'art. 31, secondo cui l'opera abusiva, acquisita al “patrimonio” del comune a seguito dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'aspetto idrologico. Sicché è l'accertamento della vocazione dell'immobile acquisito al soddisfacimento di finalità pubbliche da parte del consiglio comunale che ne consente l'inclusione nel patrimonio indisponibile dell'ente. (...) Diversamente, in assenza di una deliberazione in tale senso, quale potrebbe essere la destinazione ad un pubblico servizio, il bene rientra nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, con la conseguenza che l'Amministrazione può, ove richiesto, adottare solo i rimedi di carattere ordinario. Ipotesi che ricorre nella controversia oggetto dell'appello, non avendo l'immobile di cui si discute i requisiti che ne consentirebbero la qualificazione come bene appartenente al patrimonio indisponibile. Con la conseguenza che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia in ordine all'ordinanza di sgombero di un immobile che si colloca nell'alveo del patrimonio disponibile del comune, essendo stata tale ordinanza emessa in carenza assoluta di potere e, pertanto nulla, con conseguente lesione di diritti soggettivi tutelabili innanzi al giudice ordinario”. (così testualmente Cons. giust. amm. sic., sez. giur. 3 aprile 2018, n. 178; cfr. nello stesso senso, Cons. Stato, sez. VII, 19 maggio 2023, n. 4987; Cons. Stato, sez. VI,
29 agosto 2019, n. 5934)”.
2.9. Ciò premesso in punto di diritto, deve osservarsi, in concreto, che, con riferimento ai cespiti oggetto dei dubbi espressi dal notaio, non risulta emesso da parte del Consiglio Comunale alcun provvedimento che attesti la loro vocazione al soddisfacimento di finalità pubbliche, sicché l'appartenenza dei beni al patrimonio disponibile non può essere posta seriamente in dubbio.
2.10. Per quanto riguarda, poi, il mancato inserimento dei cespiti immobiliari nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune, di cui all'art. 58
D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, tale circostanza non è in contrasto con l'appartenenza dei beni al patrimonio comunale disponibile.
Infatti, sebbene il comma 2 dell'articolo sopra citato preveda che “l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile”, ugualmente, attesa la natura dichiarativa - e non costitutiva - dell'inserimento degli immobili nell'elenco in questione (cfr.:
[...]
Salerno – Sez. 2, sentenza n. 1461 del 19.10.2020; nello stesso senso, CP_3 si veda: Napoli - Sez. 7, sentenza n. 870 del 18.02.2016), il Controparte_3
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio mancato inserimento degli stessi non determina automaticamente la loro classificazione come patrimonio indisponibile. D'altronde, il fatto che la stessa ricorrenza dei presupposti di legge per l'acquisizione gratuita al patrimonio del sia stata oggetto di contenzioso Pt_1 tanto in sede amministrativa quanto in sede civile, fino alla transazione oggetto di causa ha verosimilmente impedito l'inserimento dei cespiti nell'elenco in questione.
2.11. Alla luce di quanto precede, la doglianza in questione delle convenute deve essere considerata infondata.
2.12. Avuto riguardo a quanto innanzi osservato, vanno considerate infondate le seguenti ulteriori doglianze delle due società convenute: a) “la circostanza che il bene di proprietà comunale sia stato reso alienabile (ammesso che così sia realmente), a distanza di sei anni e mezzo dal perfezionamento della transazione rende quest'ultima viziata ab origine” (cfr.: prima comparsa conclusionale, a pagina 2); b) la tesi “del grave inadempimento del il quale si Parte_1 dimentica di indicare al Giudice di non avere mai informato le due società convenute di avere reso alienabile il bene immobile offerto in permuta
(sempre che ciò sia veramente accaduto e quando) e che la scelta del notaio rogante per accordo scritto (transazione dell'8.09.2015) è sempre stata delle due società convenute e non del e che le due società avevano Pt_1 indicato come notaio rogante il dr. il quale aveva anche Persona_2 redatto una bozza dell'atto, salvo arrestarsi all'atto della stipula nel momento in cui non ha mai ricevuto, nonostante le reiterate richieste, prova che i beni immobili comunali facessero parte del patrimonio disponibile e che fosse possibile cedere la loro capacità edificatoria” (cfr.: prima comparsa conclusionale, a pagina 4). Invero, con riferimento alla doglianza sub lettera a) che precede, in considerazione di quanto sopra osservato, deve ritenersi che i beni innanzi indicati siano sempre stati trasferibili, e così anche i relativi diritti edificatori.
Quanto, poi, alla questione sub lettera b), oltre a richiamarsi le osservazioni svolte innanzi, in virtù delle quali deve ritenersi inesatta l'affermazione che il Pt_1 possa aver reso alienabili i cespiti oggetto di causa in epoca successiva alla conclusione della transazione, deve ulteriormente rilevarsi quanto segue.
In primo luogo, come ben emerge dalla documentazione prodotta, il si è Pt_1 determinato ad incaricare un altro notaio per la redazione dell'atto soltanto dopo aver constatato, dopo anni di interlocuzioni con il dott. l'impossibilità di Per_2 pervenire al rogito dinanzi a quest'ultimo.
Al riguardo, come parimenti emerge dalla corrispondenza in atti, il notaio dott.
Per_2
- con comunicazione in data 30.11.2017 (cfr.: doc. 7 delle convenute), richiamando un parere della Corte dei Conti, ad essa allegato, parere richiesto con riferimento ad una fattispecie “relativa ad un caso in cui vi sarebbe, da parte dell'ente locale, la disponibilità ad accettare che un credito, accertato con sentenza passata in giudicato, venga pagato non in denaro, ma con il
9 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio trasferimento di un bene immobile (oltre alla rinuncia da parte del debitore a crediti vantati nei confronti dell'ente locale, ancora sub iudice, ed alle relative azioni già intraprese)”, ha richiesto che il provvedimento autorizzativo esplicitasse puntualmente i presupposti di fatto e di diritto circa la necessità di porre fine alla controversia mediante acquisizione di un immobile al patrimonio comunale, che fosse predisposta una stima dell'immobile da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune e che vi fosse la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente;
- con comunicazione in data 06.03.2019 (cfr.: doc. 12 delle convenute) ha domandato al un incontro per ricevere informazioni necessarie per il Pt_1 completamento della bozza dell'atto, nonché l'indicazione dei valori da indicare nell'atto e della ripartizione tra i contraenti delle tasse da corrispondere;
tali indicazioni risultano essere state fornite dal (cfr.: Pt_1 doc. 13 delle convenute);
- con comunicazione in data 17.06.2019 (cfr.: doc. 18 delle convenute) ha richiesto esclusivamente documentazione aggiuntiva in ordine alla trasferibilità dei beni sopra menzionati, aggiungendo che la sua richiesta di confronto “avanzata da tempo, era solo ed esclusivamente per questo aspetto” e che la bozza era “pronta da un anno”; ciò implica che le precedenti questioni fossero state risolte;
- con comunicazione in data 26.06.2020 (cfr.: doc. 19 delle convenute), dopo aver lamentato la mancanza di chiarimenti in ordine alla trasferibilità o meno dei beni immobili acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale, ha preso atto della decisione del Comune di rivolgersi ad altro professionista.
Come può agevolmente notarsi, l'appartenenza dei beni acquisiti gratuitamente al patrimonio disponibile del risulta sussistere sulla scorta dei principi di Pt_1 diritto sopra citati, una buona parte dei precedenti giurisprudenziali in questione è anteriore al 2020 e reperibile mediante una normale ricerca e, secondo quanto si ricava dall'esame degli orientamenti interpretativi di cui innanzi, era l'indisponibilità dei cespiti a dover essere eventualmente documentata, e non il contrario.
Infine, la stessa delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 27 marzo 2015 di approvazione della transazione (cfr.: doc. 20 del ricorrente) risulta antitetica rispetto all'eventuale volontà di destinare i cespiti in questione ad un pubblico servizio in maniera tale da collocare i beni nell'ambito del patrimonio indisponibile.
Ne deriva che la riluttanza da parte del notaio a stipulare l'atto a causa della mera eventualità che la cubatura da trasferire potesse essere qualificata come rientrante nel patrimonio indisponibile del Comune, riluttanza da ritenersi ingiustificata alla luce di quanto sopra, e la successiva rinuncia all'incarico da parte del notaio medesimo non potevano essere superate se non mediante affidamento dell'incarico ad altro professionista, con la conseguenza che detta condotta non integra gli estremi dell'inadempimento da parte dell'Ente. Quanto, poi, alle ulteriori questioni precedentemente sollevate dal notaio dott.
sulla scorta di quanto innanzi osservato, deve ritenersi che esse fossero Per_2 state superate.
2.13. In ogni caso, quanto all'adempimento alle richieste formulate dal notaio sulla scorta del parere della Corte dei Conti sopra citato, riguardando le stesse non già la validità o meno dell'atto, ma semplicemente l'eventuale responsabilità contabile dei soggetti che agivano in nome e per conto del deve ritenersi Pt_1 che le odierne convenute siano carenti di interesse a sollevare la questione in questa sede (cfr.: prima comparsa conclusionale delle convenute, alle pagine 12 e
13).
2.14. A quanto precede, deve aggiungersi che le doglianze delle convenute sono del tutto generiche sotto il profilo giuridico, non avendo le stesse fornito alcuna specifica indicazione normativa o giurisprudenziale che contraddica quanto sopra affermato.
2.15. Dette doglianze, pertanto, vanno considerate infondate.
Sull'inadempimento
3. Una volta risolte le questioni di cui innanzi e rilevato, in particolare, che non potevano essere considerati fondati, sotto il profilo giuridico, i dubbi espressi dal notaio originariamente incaricato di redigere il contratto definitivo, deve osservarsi che, incaricato da parte del Comune di un diverso Parte_1 professionista (notaio dott.ssa e fissata una data per la Persona_3 stipulazione del rogito (il che contraddice l'assunto delle convenute secondo cui anche il secondo notaio avrebbe ritenuto che l'atto non potesse essere rogato), le società Immobiliare G.E. s.r.l. e dopo averlo preannunciato, Controparte_2 non si sono presentate (cfr.: doc. 4 dell'attore).
3.1. In comparsa di risposta, le stesse hanno dedotto di aver “cercato di ottenere l'adempimento del per anni” e di essersi alla fine Parte_1
“determinate a richiedere la risoluzione del contratto di transazione per inadempimento del ex art. 1453 c.c. avendo perso ogni interesse Pt_1 materiale all'adempimento” (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 6). Il rifiuto di stipulare l'atto, rifiuto manifestato anche in tutto il corso del presente giudizio, dovendo essere ritenuto ingiustificato alla luce di quanto sopra esposto, costituisce grave inadempimento contrattuale.
3.2. Il perdurante utilizzo, da parte dell' delle aree Controparte_1 acquisite dall'Ente ricorrente ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001 in modo completamente divergente rispetto alla destinazione urbanistica (servizi al verde e spazi aperti di uso pubblico) risulta verificato dal C.T.U. nel corso delle operazioni peritali.
Sulle domande delle società resistenti
4. Le considerazioni che precedono in ordine alla trasferibilità dei diritti edificatori relativi ai cespiti acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune di impediscono di accogliere la domanda delle società convenute di Parte_1 accertamento della nullità dell'accordo transattivo di cui trattasi, per nullità o impossibilità dell'oggetto.
4.1. Inoltre, le ulteriori considerazioni svolte innanzi circa l'inadempimento delle convenute determinano il rigetto della domanda riconvenzionale di pronuncia della risoluzione del contratto, non essendo ravvisabile alcun inadempimento del e legittimano quest'ultimo, al contrario, a Pt_1 domandare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2932 c.c.
Sulle domande del Comune ricorrente
5.
Considerato che
il contenuto della transazione di cui il ricorrente Pt_1 ha domandato l'esecuzione in forma specifica è piuttosto articolato, conviene riportarne di seguito almeno i tratti fondamentali. a. L' si è obbligata a trasferire al Comune di la Controparte_1 Parte_1 piena proprietà dei terreni identificati in Catasto al foglio 12 con le particelle 480 e 481, il tutto con i relativi fabbricati.
b. Sempre l' si è impegnata a riconoscere la piena Controparte_1 proprietà in capo al Comune di dei terreni identificati in Catasto al Parte_1 foglio 12 con le particelle 153, 352, 398, 304 e 304 sub. 702, con i manufatti che insistono sugli stessi. c. Il si è obbligato a trasferire alla Parte_1 Controparte_1 la piena proprietà del terreno identificato in Catasto al foglio 7, con le particelle 243 e 244, senza i relativi diritti edificatori. d. L'Ente si è altresì obbligato a trasferire alla i diritti Controparte_1 edificatori e la superficie lorda di pavimento (S.L.P.) di 970 mq. (calcolata sommando il 100% della S.L.P. prevista per i fabbricati esistenti sulle particelle 480 e 481 ed il 50% della S.L.P. prevista per le particelle 59, 153 e
352), da utilizzarsi liberamente per l'edificazione sui terreni di cui alle particelle 243 e 244 sopra citate. e. L'immobiliare si è obbligata a corrispondere al CP_1 Parte_1
l'importo di euro 130.785,00, da cui detrarsi l'acconto pari ad euro
[...]
23.500,00, acconto, quest'ultimo, da versarsi al momento della restituzione da parte del all' degli oneri da Parte_1 Controparte_1 quest'ultima precedentemente corrisposti per il condono rigettato.
5.1. La situazione del compendio immobiliare per cui è causa in vista del trasferimento immobiliare ex art. 2932 c.c., trasferimento riguardante non già tutti gli immobili sopra menzionati, ma solo una parte di essi, ha costituito oggetto della C.T.U. espletata in corso di istruttoria, all'esito della quale deve rilevarsi che non sussistono elementi che ostino all'esecuzione della transazione oggetto di causa.
5.2. In particolare, i gravi abusi edilizi riscontrati con riferimento ad una parte del compendio immobiliare oggetto di causa non pregiudicano l'esecuzione del contratto, visto che proprio la mancata eliminazione degli stessi ha costituito il presupposto per l'acquisizione dei cespiti al patrimonio disponibile del Comune e che i manufatti realizzati abusivamente sui terreni in questione sono destinati ad essere demoliti.
12 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 5.3. Con il contratto stipulato dalle parti in data 8 settembre 2015, CP_1 si è obbligata a riconoscere la piena proprietà in capo al Comune di
[...]
dei terreni siti in Comune di ed identificati in Catasto al Parte_1 Parte_1 foglio 12 con le particelle 59, 153, 352, 398, 304 e 304 sub. 702, nonché dei manufatti che insistono sugli stessi;
di tale riconoscimento, dovuto in esecuzione del contratto, occorre dare atto in dispositivo.
In detto impegno non è ricompreso l'immobile di cui alla particella 481. 5.4. Quanto, poi, ai versamenti da effettuarsi, va accolta la domanda del di condanna dell' a corrispondere a favore Pt_1 CP_1 CP_1 dell'Ente l'importo di euro 107.226,39, importo determinato sottraendo a quello complessivo di euro 130.785,00, indicato nell'atto transattivo, la somma di euro
23.558,60, da porsi in compensazione con pari importo che il Parte_1
avrebbe dovuto restituire alla società a seguito
[...] Controparte_1 del rigetto di istanza di condono dalla medesima presentata.
Al riguardo, tenuto conto del fatto che la presente sentenza è destinata a sostituire il rogito non stipulato, la condanna al pagamento va pronunciata direttamente in relazione alla somma residua sopra indicata, al netto della parte oggetto di compensazione.
5.5. Sull'importo in questione non va riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta e non essendo stata allegata da parte del ricorrente la sussistenza di alcun pregiudizio legato allo svilimento del potere di acquisto della moneta.
5.6. Vanno invece riconosciuti gli interessi dalla data del 3 marzo 2021 (in cui si sarebbe dovuto stipulare il rogito, come da doc. 4 del Comune ricorrente) e sino al saldo.
Con riguardo alla decorrenza sopra indicata, deve osservarsi che gli elementi acquisiti agli atti del giudizio non sono tali da far ritenere che lo slittamento a tale data della stipulazione del contratto definitivo - che avrebbe dovuto avvenire entro un anno dalla transazione - sia causalmente ricollegabile a specifiche condotte delle convenute.
Sebbene la condanna al pagamento del corrispettivo, come meglio si dirà oltre, sia condizionata al passaggio in giudicato della presente sentenza costitutiva, ciò non impedisce che sul dovuto maturino gli interessi nella misura legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dalla predetta data del 3 marzo 2021 fino alla domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo.
5.7. Va altresì accolta la domanda del Comune ricorrente di condanna delle convenute al rilascio delle aree oggetto di trasferimento in proprietà a favore del
Comune di , e precisamente delle aree censite al foglio 12 con le Parte_1 particelle 480, 481, 398, 304 sub. 702, 352, 153 e 59.
Sono infatti decorsi più di tre anni dalla data del 3 marzo 2021, in cui avrebbe dovuto essere stipulato il contratto definitivo (si veda, al riguardo, il termine indicato nella clausola n. 6, alle pagine 8 e 9 del contratto) e le convenute non possono certo giovarsi del loro inadempimento colpevole per prolungare oltre misura la loro occupazione gratuita delle aree in questione.
13 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 5.8. Per quanto concerne le pronunce di condanna al pagamento del residuo importo dovuto ed al rilascio, deve rilevarsi che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 4059 del 22.02.2010; in senso conforme, si veda anche: Cass., Sez. 2, sentenza n. 8693 del 03.05.2016),
“nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex art. 282 cod. proc. civ., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. Essa, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia”.
5.9. Anche la condanna al pagamento del prezzo, così come l'effetto traslativo del compendio immobiliare, deve intendersi condizionata al passaggio in giudicato della presente decisione.
5.10. Riguardo al rilascio, invece, va effettuata una distinzione.
Invero, per quanto concerne i cespiti immobiliari già acquisiti al patrimonio del e non oggetto di trasferimento in questa sede, deve ritenersi che il diritto Pt_1 dell'Ente proprietario di goderne e disporne sia ad oggi già maturato indipendentemente dal passaggio in giudicato della presente sentenza e dalla produzione del suo effetto costitutivo in un momento successivo.
In proposito, se da un lato è vero che, con la transazione oggetto di causa, l' si è, tra l'altro, impegnata a riconoscere la piena proprietà Controparte_1 in capo al Comune di dei terreni identificati in Catasto al foglio 12 con Parte_1 le particelle 59, 153, 352, 398, 304 e 304 sub. 702, con i manufatti che insistono sugli stessi, è altrettanto vero, dall'alto lato, che l'acquisizione della proprietà in questione si era già verificata in forza di titolo del tutto indipendente da siffatto riconoscimento (si vedano sul punto gli esiti degli accertamenti peritali) e che quest'ultimo sanciva semplicemente l'abbandono di ogni contenzioso al riguardo.
Non è contestato che le controversie instaurate dinanzi al Giudice Amministrativo siano state abbandonate.
Anche il giudizio n. 11150/2014 R.G., già vertente tra le parti dinanzi alla Sezione Seconda di questo Tribunale, giudizio con cui pacificamente era stato richiesto accertarsi “l'inesistenza del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto e/o pretesa, da parte del sui mappali nn. 59, 153 e 352 del Parte_1 foglio 12 del NCEU comunale e, per converso, dichiararsi l'esistenza del diritto di proprietà della società " sui mappali nn. 59, 153 e 352 del Controparte_1 foglio 12 del NCEU del Comune di ” (cfr.: ricorso introduttivo del Parte_1 presente giudizio, a pagina 7) è stato dichiarato estinto per rinuncia a seguito della conclusione del contratto oggetto della presente causa, e ciò fin dalla data dell'8 settembre 2015 (cfr.: doc. 1 del ricorrente). Pt_1
5.11. Ne deriva che, con riferimento agli immobili identificati in Catasto al foglio 12 con le particelle 59, 153, 352, 398, 304, 304 sub. 702 e 481, con i manufatti che insistono sugli stessi, la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva, mentre, per quanto concerne l'ulteriore immobile di cui alla particella
480, la condanna medesima deve intendersi condizionata al passaggio in giudicato della presente decisione, in cui si produrrà l'effetto costitutivo del trasferimento di proprietà.
5.12. Infine, il ha domandato emettersi l'ordine di Parte_1 cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio n. 11150/2014 R.G. Ai sensi dei primi due commi dell'art. 2668 c.c., “la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”. L'estinzione del giudizio per rinuncia rientra dunque entro l'ambito di applicabilità della suddetta disposizione.
Va tuttavia rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto dal primo comma dell'art. 2668 cod. civ.)” (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 23929 del 19.11.2007), sicché l'ordine avrebbe dovuto essere impartito nell'ambito del giudizio estinto - valendo per l'ipotesi dell'estinzione la stessa disposizione prevista in tema di rigetto della domanda - ed ha ammesso la possibilità di richiedere detta cancellazione in autonomo giudizio nelle ipotesi di illegittimità di esecuzione della trascrizione medesima (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 1859 del 21.02.1991), il che non ricorre nella specie.
5.13. Ne deriva che detto ordine non va emesso in questa sede.
5.14. La presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2643, comma primo, numero 14, c.c.
5.15. Va disattesa la domanda proposta dal ex art. 96 c.p.c., Pt_1 osservandosi che la tesi sostenuta in corso di causa dalle convenute, per quanto infondata, è comunque conforme a quanto obiettato negli anni dal notaio incaricato della stipula dell'atto, sicché non può essere ravvisata la sussistenza del dolo o della colpa grave.
Sulle spese processuali e di C.T.U.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in conformità a quanto richiesto dalla parte con la nota spese depositata.
15 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 6.1. Le spese di C.T.U., liquidate come in atti, vanno poste, in via definitiva, a carico esclusivo delle convenute, in via tra loro solidale, attesa la loro soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata dal Parte_1
nei confronti di e così
[...] Controparte_1 Controparte_2 provvede:
1. visto l'art. 2932 c.c., in esecuzione del contratto stipulato dalle parti in data 8 settembre 2015,
1.1. trasferisce al , subordinatamente al passaggio in Parte_1 giudicato della presente sentenza, la piena proprietà del seguente immobile, sito nel Comune di , via Filippo Turati n. 38, e precisamente: Parte_1
- fabbricato destinato ad attività commerciale, di due piani fuori terra, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di come segue: Parte_1 foglio 12 - particella 480 - via Filippo Turati n. 38 - piano T-1 - categoria
D/8 - rendita catastale euro 5.130,00;
Confini: particelle 398 e 304, via Filippo Turati e via Maria Cajani;
1.2. trasferisce alla società subordinatamente al passaggio Controparte_1 in giudicato della presente sentenza, la piena proprietà dei seguenti appezzamenti di terreno, privi di volumetria e dei relativi diritti edificatori, e precisamente:
- appezzamento di terreno individuato nel Catasto Terreni del Comune di come segue: Parte_1 foglio 7 - particella 244 - semin. irrig. di classe 2, mq. 1.512 - reddito dominicale euro 10,00, reddito agrario euro 11,71;
Confini: strada comunale via degli Artigiani, particelle 421 e 42 per due lati;
- appezzamento di terreno individuato nel Catasto Terreni del Comune di come segue: Parte_1 foglio 7 - particella 421 (già particella 243), semin. irrig. di classe 2, mq.
1.940, reddito dominicale euro 18,03, reddito agrario euro 15,03;
Confini: strada comunale via degli Artigiani, particelle 420, 42, 244; 1.3. trasferisce a subordinatamente al passaggio in Controparte_1 giudicato della presente sentenza e con specifico riferimento alla edificazione sui mappali 244 e 421 del foglio 7 (sopra indicati), i diritti edificatori consistenti nella S.L.P. pari a mq. 970, di cui il Comune di
è titolare relativamente alle seguenti unità immobiliari, tutte site Parte_1 nel Comune di , e precisamente: Parte_1
- fabbricato destinato ad attività commerciale, di due piani fuori terra, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di come segue: Parte_1 foglio 12 - particella 480 - via Filippo Turati n. 38 - piano T-1 - categoria D/8 - rendita catastale euro 5.130,00;
16 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio - immobile consistente in una tettoia, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di come segue: Parte_1 foglio 12 - particella 481 - via Filippo Turati n. 38 - piano T - categoria
C/2 - classe 4 - mq. 138 - superficie catastale mq. 149 - rendita catastale euro 299,34; individuato inoltre nel Catasto Terreni del Comune di come Parte_1 segue: foglio 12 - particella 481 - ente urbano di mq. 160;
- area urbana individuata nel Catasto Terreni del Comune di Parte_1 come segue: foglio 12 - particella 352 - pascolo di classe U, di mq. 1.320, reddito dominicale euro 1,70, reddito agrario euro 0,68;
- area urbana individuata nel Catasto Terreni del Comune di Parte_1 come segue: foglio 12 - mappale 153 - pascolo di classe U, mq. 730, reddito dominicale euro 0,94, reddito agrario euro 0,38;
- area urbana individuata nel Catasto Terreni del Comune di Parte_1 come segue: foglio 12 - particella 59 - seminativo di classe 3, mq. 450, reddito dominicale euro 1,83, reddito agrario euro 1,86; 2. dà atto che, in esecuzione del contratto stipulato dalle parti in data 8 settembre 2015, deve intendersi riconosciuta da parte di Controparte_1 la piena proprietà in capo al Comune di dei terreni siti in
[...] Parte_1
Comune di ed identificati in Catasto al foglio 12 con le particelle Parte_1
59, 153, 352, 398, 304 e 304 sub. 702, nonché dei manufatti che insistono sugli stessi;
3. operata la compensazione tra i reciproci crediti indicati nel contratto oggetto di causa, condanna subordinatamente al passaggio in Controparte_1 giudicato della presente sentenza, a corrispondere al Pt_1 Parte_1 l'importo residuo di euro 107.226,39, oltre agli interessi, maturati ed a maturarsi, nella misura di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dalla data del 3 marzo 2021 fino alla domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo;
4. condanna e all'immediato rilascio, Controparte_1 Controparte_2 liberi da persone e cose, dei terreni siti in Comune di ed identificati Parte_1 in Catasto al foglio 12 con le particelle 59, 153, 352, 398, 304, 304 sub. 702 e
481, nonché dei manufatti che insistono sugli stessi;
5. condanna e subordinatamente al Controparte_1 Controparte_2 passaggio in giudicato della presente sentenza, al rilascio, libero da persone e da cose, dell'immobile sito in Comune di ed identificato in Catasto Parte_1 al foglio 12 con la particella 480;
6. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere la presente sentenza ex art. 2643, comma 1, numero 14, c.c.;
7. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
8. condanna e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 rifondere al le spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.713,00 per anticipazioni ed euro 30.652,65 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge;
9. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate, come da decreto in data 7 settembre 2023, in euro 4.679,06 per onorario, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, a carico esclusivo di e Controparte_1 CP_2
in via tra loro solidale.
[...]
Così deciso in Monza, in data 11 marzo 2025.
Il Giudice
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