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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/04/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimiliano Del Vecchio
- Ricorrente - contro
, - Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. ex Controparte_2
art. 417bis cpc. dall'Avv. Marcellino Barletta
- Convenuto -
OGGETTO: “SANZIONE DISCIPLINARE”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2023 il ricorrente in epigrafe chiese l'annullamento della sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10” comminata nei suoi confronti con la determinazione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari – Ufficio VII /
Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto presso il MIM del 15.09.2023.
In particolare il ricorrente contestava la legittimità della sanzione lamentando la genericità dell'addebito, la mancata tempestività, l'infondatezza, nonché la sproporzione della sanzione.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, sulla base della ritenuta legittimità della sanzione irrogata.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata infine discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
1
Opina questo TRIBUNALE che il ricorso sia parzialmente fondato e, conseguentemente, debba essere accolto nei limiti di cui si dirà.
È infondata l'eccezione di tardività dell'addebito sollevata dal ricorrente.
L' art. 55 bis, D.Lgs n. 165/2001, così dispone: “L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca
l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.
Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
(…) sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.”
Nel caso di specie detti termini perentori non sono stati violati. Quanto a quello stabilito per la contestazione, dagli atti emerge che in data 28.11.2022 il dirigente scolastico dell'Istituto trasmetteva all' una relazione con cui riferiva una serie di fatti e segnalazioni riguardati CP_3
comportamenti adottati dal prof. , chiedendo altresì una indagine ispettiva nei confronti del Pt_1
Cont suddetto docente. A seguito di ciò, l' conferiva incarico ispettivo con nota prot. n. 579 del
10.01.2023. Tale incarico si concludeva con la trasmissione, in data 13.04.2023, della relazione ispettiva. Acquisita agli atti la relazione ispettiva, l'UPD avviava Controparte_4
quindi un procedimento disciplinare nei confronti del docente con contestazione di addebito prot. n.
5985 del 28.04.2023. Deve dunque rilevarsi la tempestività della contestazione rispetto al momento di acquisizione della piena conoscenza dei fatti come accertati all'esito della indagine ispettiva.
Parimenti è stato rispettato il termine perentorio stabilito per la conclusione del procedimento
(avvenuta con provvedimento irrogativo della sanzione del 15.09.2023). Deve infatti tenersi conto, ai fini del calcolo del termine, che dopo la contestazione dell'addebito, il docente presentava, in data 25.05.2023, istanza di accesso agli atti con contestuale richiesta di rinvio dell'audizione in
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contraddittorio. L'UPD riscontrava la suddetta istanza di accesso trasmettendo la relazione ispettiva con i suoi 22 allegati, e rinviando l'audizione al 21.06.2023. In occasione dell'audizione del
21.06.2023 il difensore del ricorrente chiedeva un nuovo rinvio dell'audizione in contraddittorio per approfondire ulteriormente la documentazione ricevuta. L'UPD fissava una nuova audizione al
29.06.2023.
Considerati i due rinvii richiesti dal ricorrente, il termine deve dirsi rispettato.
La contestazione è altresì sufficientemente dettagliata. Invero, sebbene nella stessa non vengano identificati i testimoni e non vengano specificatele circostanze di luogo e tempo, ciò non ha impedito al docente di comprendere i motivi dell'addebito e dunque di difendersi. La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il requisito della specificità della contestazione disciplinare è finalizzato unicamente a consentire al lavoratore di comprendere gli addebiti mossigli e, quindi, di difendersi in modo completo (Cass. 9590/2018).
Venendo al merito, all'esito della ispezione, è stata irrogata al docente la sanzione contestata esclusivamente per “non aver adeguatamente sorvegliato gli studenti durante le attività didattiche in classe” (cfr. provvedimento disciplinare).
Pertanto, compito di questo giudice è quello di verificare la legittimità della sanzione sotto il profilo della fondatezza dell'addebito ed eventualmente della proporizione della sanzione al fatto.
Quanto al primo profilo, va rilevato che il convenuto, gravato del relativo onere, ha CP_1
fornito, quali elementi probatori dell'addebito, unicamente la relazione ispettiva e gli allegati alla stessa.
Con riguardo al valore probatorio degli accertamenti ispettivi, deve farsi applicazione del principio secondo cui gli stessi fanno prova ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente (cfr. ex multis Cass. 30 maggio
2018, n. 13679; si veda anche Cass. N. 1789/2023).
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, occorre rilevare che gli unici elementi afferenti alla condotta sanzionata che risultano attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza sono quelli indicati nel documento n. 7 allegato alla
3
memoria (rinominato allegato 19), acquisiti durante l'osservazione (non concordata con il docente) da parte dell'esperto disciplinare avvenuta in data 27 febbraio 2023. In detta occasione Parte_2
quest'ultimo ha rilevato che, durante la lezione, “spesso gli studenti si distraggono facendo uso del cellulare”. Tutti gli altri elementi addotti dal utili a comprovare la condotta di “non CP_1
adeguata sorveglianza” del docente nei confronti degli alunni sono stati acquisiti attraverso le dichiarazioni rese da genitori e docenti, e dunque agli stessi non si estende la predetta fede privilegiata. Inoltre, gli stessi devono essere esaminati tenendo conto di altri elementi - contrari - di convincimento dai quali non emerge conferma della condotta contestata (cfr. relazione ispettiva pag.
29 a proposito delle dichiarazioni rese dal rappresentate dei genitori della classe 2A-ES).
La condotta di omessa sorveglianza (limitata all'omesso controllo sull'utilizzo del cellulare da parte dei minori durante le ore di lezione) è dunque provata sulla base degli elementi direttamente acquisiti dall'ispettore.
Una volta accertata la fondatezza dell'addebito così precisato, occorre a questo punto verificare la proporzione della sanzione irrogata rispetto allo stesso.
Il CCNL di riferimento, all'art. 13 (rubricato Codice Disciplinare), comma 4, recita: “La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per”:
(…) “h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell' nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati”. CP_5
Il richiamato comma 1, in ordine ai criteri di graduazione della sanzione, prevede:
“1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.”
Dovendosi valorizzare, in particolare, tra i vari elementi indicati, la limitazione della condotta di omessa vigilanza al solo utilizzo del cellulare da parte degli alunni, l'assenza di intenzionalità del comportamento, l'assenza di procedimenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge,
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la sanzione comminata appare sproporzionata, deve rilevarsi che la sanzione inflitta risulta sproporzionata.
In considerazione di tanto, la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni
10 deve essere dichiarata illegittima perché sproporzionata e, conseguentemente, rideterminata (ai sensi dell'art. 63 comma 2 bis dlgs 165/2001) in quella meno grave della sospensione dal servizio
e dalla retribuzione per giorni 3.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarata illegittima la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10, ridetermina la stessa in quella della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 3 e condanna il alla restituzione degli importi ulteriori trattenuti a tale titolo. CP_1
Spese compensate.
Taranto, 17 aprile 2025.
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giulia VIESTI
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimiliano Del Vecchio
- Ricorrente - contro
, - Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. ex Controparte_2
art. 417bis cpc. dall'Avv. Marcellino Barletta
- Convenuto -
OGGETTO: “SANZIONE DISCIPLINARE”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2023 il ricorrente in epigrafe chiese l'annullamento della sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10” comminata nei suoi confronti con la determinazione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari – Ufficio VII /
Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto presso il MIM del 15.09.2023.
In particolare il ricorrente contestava la legittimità della sanzione lamentando la genericità dell'addebito, la mancata tempestività, l'infondatezza, nonché la sproporzione della sanzione.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, sulla base della ritenuta legittimità della sanzione irrogata.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata infine discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Opina questo TRIBUNALE che il ricorso sia parzialmente fondato e, conseguentemente, debba essere accolto nei limiti di cui si dirà.
È infondata l'eccezione di tardività dell'addebito sollevata dal ricorrente.
L' art. 55 bis, D.Lgs n. 165/2001, così dispone: “L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca
l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.
Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
(…) sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.”
Nel caso di specie detti termini perentori non sono stati violati. Quanto a quello stabilito per la contestazione, dagli atti emerge che in data 28.11.2022 il dirigente scolastico dell'Istituto trasmetteva all' una relazione con cui riferiva una serie di fatti e segnalazioni riguardati CP_3
comportamenti adottati dal prof. , chiedendo altresì una indagine ispettiva nei confronti del Pt_1
Cont suddetto docente. A seguito di ciò, l' conferiva incarico ispettivo con nota prot. n. 579 del
10.01.2023. Tale incarico si concludeva con la trasmissione, in data 13.04.2023, della relazione ispettiva. Acquisita agli atti la relazione ispettiva, l'UPD avviava Controparte_4
quindi un procedimento disciplinare nei confronti del docente con contestazione di addebito prot. n.
5985 del 28.04.2023. Deve dunque rilevarsi la tempestività della contestazione rispetto al momento di acquisizione della piena conoscenza dei fatti come accertati all'esito della indagine ispettiva.
Parimenti è stato rispettato il termine perentorio stabilito per la conclusione del procedimento
(avvenuta con provvedimento irrogativo della sanzione del 15.09.2023). Deve infatti tenersi conto, ai fini del calcolo del termine, che dopo la contestazione dell'addebito, il docente presentava, in data 25.05.2023, istanza di accesso agli atti con contestuale richiesta di rinvio dell'audizione in
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contraddittorio. L'UPD riscontrava la suddetta istanza di accesso trasmettendo la relazione ispettiva con i suoi 22 allegati, e rinviando l'audizione al 21.06.2023. In occasione dell'audizione del
21.06.2023 il difensore del ricorrente chiedeva un nuovo rinvio dell'audizione in contraddittorio per approfondire ulteriormente la documentazione ricevuta. L'UPD fissava una nuova audizione al
29.06.2023.
Considerati i due rinvii richiesti dal ricorrente, il termine deve dirsi rispettato.
La contestazione è altresì sufficientemente dettagliata. Invero, sebbene nella stessa non vengano identificati i testimoni e non vengano specificatele circostanze di luogo e tempo, ciò non ha impedito al docente di comprendere i motivi dell'addebito e dunque di difendersi. La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il requisito della specificità della contestazione disciplinare è finalizzato unicamente a consentire al lavoratore di comprendere gli addebiti mossigli e, quindi, di difendersi in modo completo (Cass. 9590/2018).
Venendo al merito, all'esito della ispezione, è stata irrogata al docente la sanzione contestata esclusivamente per “non aver adeguatamente sorvegliato gli studenti durante le attività didattiche in classe” (cfr. provvedimento disciplinare).
Pertanto, compito di questo giudice è quello di verificare la legittimità della sanzione sotto il profilo della fondatezza dell'addebito ed eventualmente della proporizione della sanzione al fatto.
Quanto al primo profilo, va rilevato che il convenuto, gravato del relativo onere, ha CP_1
fornito, quali elementi probatori dell'addebito, unicamente la relazione ispettiva e gli allegati alla stessa.
Con riguardo al valore probatorio degli accertamenti ispettivi, deve farsi applicazione del principio secondo cui gli stessi fanno prova ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente (cfr. ex multis Cass. 30 maggio
2018, n. 13679; si veda anche Cass. N. 1789/2023).
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, occorre rilevare che gli unici elementi afferenti alla condotta sanzionata che risultano attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza sono quelli indicati nel documento n. 7 allegato alla
3
memoria (rinominato allegato 19), acquisiti durante l'osservazione (non concordata con il docente) da parte dell'esperto disciplinare avvenuta in data 27 febbraio 2023. In detta occasione Parte_2
quest'ultimo ha rilevato che, durante la lezione, “spesso gli studenti si distraggono facendo uso del cellulare”. Tutti gli altri elementi addotti dal utili a comprovare la condotta di “non CP_1
adeguata sorveglianza” del docente nei confronti degli alunni sono stati acquisiti attraverso le dichiarazioni rese da genitori e docenti, e dunque agli stessi non si estende la predetta fede privilegiata. Inoltre, gli stessi devono essere esaminati tenendo conto di altri elementi - contrari - di convincimento dai quali non emerge conferma della condotta contestata (cfr. relazione ispettiva pag.
29 a proposito delle dichiarazioni rese dal rappresentate dei genitori della classe 2A-ES).
La condotta di omessa sorveglianza (limitata all'omesso controllo sull'utilizzo del cellulare da parte dei minori durante le ore di lezione) è dunque provata sulla base degli elementi direttamente acquisiti dall'ispettore.
Una volta accertata la fondatezza dell'addebito così precisato, occorre a questo punto verificare la proporzione della sanzione irrogata rispetto allo stesso.
Il CCNL di riferimento, all'art. 13 (rubricato Codice Disciplinare), comma 4, recita: “La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per”:
(…) “h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell' nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati”. CP_5
Il richiamato comma 1, in ordine ai criteri di graduazione della sanzione, prevede:
“1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.”
Dovendosi valorizzare, in particolare, tra i vari elementi indicati, la limitazione della condotta di omessa vigilanza al solo utilizzo del cellulare da parte degli alunni, l'assenza di intenzionalità del comportamento, l'assenza di procedimenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge,
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la sanzione comminata appare sproporzionata, deve rilevarsi che la sanzione inflitta risulta sproporzionata.
In considerazione di tanto, la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni
10 deve essere dichiarata illegittima perché sproporzionata e, conseguentemente, rideterminata (ai sensi dell'art. 63 comma 2 bis dlgs 165/2001) in quella meno grave della sospensione dal servizio
e dalla retribuzione per giorni 3.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarata illegittima la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10, ridetermina la stessa in quella della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 3 e condanna il alla restituzione degli importi ulteriori trattenuti a tale titolo. CP_1
Spese compensate.
Taranto, 17 aprile 2025.
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giulia VIESTI
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