Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1040
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento

    Il Comune ha prodotto prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento in data anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento. L'avviso di accertamento non è stato impugnato tempestivamente dal ricorrente. Pertanto, le questioni relative alla decadenza dalla potestà impositiva e alla prescrizione sono inammissibili.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte esclude il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la notifica dell'avviso di accertamento e quella dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto il ricorso tempestivo, rigettando l'eccezione di tardività sollevata dalla So.ge.r.t. Spa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1040
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1040
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo