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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1040/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
MORRONE MANUELA, LA
URBANO MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4734/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortora - Tributi 87020 Tortora CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024-146 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9763 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, di cui in epigrafe, notificata in data 25.05.2024, con la quale è stato richiesto il pagamento di un avviso di accertamento (n. 9763 – Ente impositore Comune di
Tortora – relativo a IMU anno 2017). Il ricorrente affermava di non aver ricveuto la notifica dell'avviso, e pertanto eccepiva l'estinzione della pretesa creditoria, la mancata notifica degli atti propedeutici all'intimazione nonchè la decadenza dalla potestà impositiva.
Il comune di Tortora si costituiva e produceva avviso di accertamento notificato il 29.11.2022, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva Sogert spa, che eccepiva la tardività del ricorso - ritenendo che spetti al ricorrente dimostrare la temepstività della notifica rispetto alla ricezione dell'atto impugnato - e nel merito asseriva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato.
Il comune di Tortora ha dimostrato di aver regolarmente notificato l'avviso in data 29.11.2022, e detto avviso non è stato impugnato dal ricorrente. Ogni questione relativa alla decadenza dalla potestà impositiva ed alla prescrizione alla data di notifica dell'avviso di accertamento è quindi inammissibile, in difetto di tempestiva impugnazione dell'atto impositivo.
Si deve, inoltre, escludere il decorso del termine quinquennale di prescrizione dalla notifica dell'avviso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto del valore del giudizio e della attività difensiva documentata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 923,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge in favore di ciascuno dei resistenti, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ove richiesto.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
MORRONE MANUELA, LA
URBANO MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4734/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortora - Tributi 87020 Tortora CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024-146 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9763 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, di cui in epigrafe, notificata in data 25.05.2024, con la quale è stato richiesto il pagamento di un avviso di accertamento (n. 9763 – Ente impositore Comune di
Tortora – relativo a IMU anno 2017). Il ricorrente affermava di non aver ricveuto la notifica dell'avviso, e pertanto eccepiva l'estinzione della pretesa creditoria, la mancata notifica degli atti propedeutici all'intimazione nonchè la decadenza dalla potestà impositiva.
Il comune di Tortora si costituiva e produceva avviso di accertamento notificato il 29.11.2022, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva Sogert spa, che eccepiva la tardività del ricorso - ritenendo che spetti al ricorrente dimostrare la temepstività della notifica rispetto alla ricezione dell'atto impugnato - e nel merito asseriva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato.
Il comune di Tortora ha dimostrato di aver regolarmente notificato l'avviso in data 29.11.2022, e detto avviso non è stato impugnato dal ricorrente. Ogni questione relativa alla decadenza dalla potestà impositiva ed alla prescrizione alla data di notifica dell'avviso di accertamento è quindi inammissibile, in difetto di tempestiva impugnazione dell'atto impositivo.
Si deve, inoltre, escludere il decorso del termine quinquennale di prescrizione dalla notifica dell'avviso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto del valore del giudizio e della attività difensiva documentata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 923,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge in favore di ciascuno dei resistenti, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ove richiesto.