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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 267/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/10/1977 e residente in [...]sul Po (AL) rappresentato e difeso dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]sul Po (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Morano sul Po (AL) il 22/09/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 2007.
Dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente in data 19/09/2010 e Per_1 Per_2
20/06/2013, entrambe ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di sentenza n. 128 dell'11/06/2024 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Morano sul Po (AL) il 22/09/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 2007 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. l'abitazione coniugale, sita in Morano sul Po, via Mario Bavoso n. 2, di proprietà del marito, resta assegnata - unitamente agli arredi che la compongono - alla moglie, che continuerà ad abitarvi con le figlie;
2. e continueranno ad essere affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con loro residenza presso il domicilio materno;
3. i genitori stabiliranno concordemente orari e giorni di alternanza nella gestione e frequentazione delle figlie, calendarizzati sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche delle minori. Ciascun genitore avrà inoltre facoltà di tenere le figlie in via esclusiva per due fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
Compatibilmente con le ferie maturate e concesse, i genitori potranno trascorrere con le pagina 2 di 3 figlie, in via esclusiva, quindici giorni durante le vacanze estive, con obbligo di comunicare il periodo prescelto entro la fine del mese di giugno. La facoltà di scelta di tale periodo spetterà ai coniugi ad anni alterni. In merito alle vacanze per le festività Natalizie le figlie trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore la prima metà delle vacanze scolastiche, dal
23 al 30 dicembre, e con l'altro la seconda metà, dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le vacanze di Pasqua e staranno, ad anni alterni, con un genitore dall'inizio Per_1 Per_2 delle stesse alla domenica di Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì. Resta nella facoltà dei genitori concordare di trascorrere insieme il giorno di Natale ed i compleanni delle minori, così come di modificare di concerto periodi ed orari di frequentazione delle figlie;
4. il marito corrisponderà mensilmente alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento di e , la somma di €. 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Per_1 Per_3 indici ISTAT. Ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie extra assegno relative ai figli secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli.
L'assegno unico per le minori verrà percepito dalla madre. Si dà atto che i genitori prestano si d'ora il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori e;
Per_1 Per_2
5. si dà atto che fatto salvo quanto previsto al punto precedente, i coniugi dichiarano di avere definito tutte le questioni di carattere patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, dando così atto di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono, pertanto, le condizioni per la richiesta di assegni divorzili tra di essi.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 21/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 267/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/10/1977 e residente in [...]sul Po (AL) rappresentato e difeso dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]sul Po (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Morano sul Po (AL) il 22/09/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 2007.
Dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente in data 19/09/2010 e Per_1 Per_2
20/06/2013, entrambe ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di sentenza n. 128 dell'11/06/2024 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Morano sul Po (AL) il 22/09/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 2007 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. l'abitazione coniugale, sita in Morano sul Po, via Mario Bavoso n. 2, di proprietà del marito, resta assegnata - unitamente agli arredi che la compongono - alla moglie, che continuerà ad abitarvi con le figlie;
2. e continueranno ad essere affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con loro residenza presso il domicilio materno;
3. i genitori stabiliranno concordemente orari e giorni di alternanza nella gestione e frequentazione delle figlie, calendarizzati sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche delle minori. Ciascun genitore avrà inoltre facoltà di tenere le figlie in via esclusiva per due fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
Compatibilmente con le ferie maturate e concesse, i genitori potranno trascorrere con le pagina 2 di 3 figlie, in via esclusiva, quindici giorni durante le vacanze estive, con obbligo di comunicare il periodo prescelto entro la fine del mese di giugno. La facoltà di scelta di tale periodo spetterà ai coniugi ad anni alterni. In merito alle vacanze per le festività Natalizie le figlie trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore la prima metà delle vacanze scolastiche, dal
23 al 30 dicembre, e con l'altro la seconda metà, dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le vacanze di Pasqua e staranno, ad anni alterni, con un genitore dall'inizio Per_1 Per_2 delle stesse alla domenica di Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì. Resta nella facoltà dei genitori concordare di trascorrere insieme il giorno di Natale ed i compleanni delle minori, così come di modificare di concerto periodi ed orari di frequentazione delle figlie;
4. il marito corrisponderà mensilmente alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento di e , la somma di €. 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Per_1 Per_3 indici ISTAT. Ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie extra assegno relative ai figli secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli.
L'assegno unico per le minori verrà percepito dalla madre. Si dà atto che i genitori prestano si d'ora il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori e;
Per_1 Per_2
5. si dà atto che fatto salvo quanto previsto al punto precedente, i coniugi dichiarano di avere definito tutte le questioni di carattere patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, dando così atto di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono, pertanto, le condizioni per la richiesta di assegni divorzili tra di essi.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 21/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3