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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/05/2025, n. 4223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4223 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39943/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39943 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Tatozzi e Parte_1 C.F._1
Francesca Gaveglio e Rosa Annarumma, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei primi due difensori in Milano, via degli Omenoni n. 2, come da procura allegata all'atto di citazione ATTORE e (C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_1 avvocati Gianandrea Rizzieri, Susanna Rizzieri e Leonardo Curatolo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Gitti & Partners in Milano, via Dante n. 9, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA CONCLUSIONI attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare: nel merito: 1.- accertare, per i motivi di cui in atti, l'inadempimento di all'obbligazione di cui all'art. 3 (ii), lett. a), della CP_1 scrittura privata stipulata (inter alia) tra il signor società convenuta in data 16 settembre 2020, Parte_1 obbligazione avente ad oggetto la liberazione dell'attore dalla garanzia prestata a favore di Controparte_2
2.- condannare a procurare la rinuncia da parte di alla signor CP_1 Controparte_3 Pt_1 in data 26 settembre 2017, fissando altresì a carico di ex art. 614 bis c.p.c., una somma non inferiore a
[...] CP_1
000 (ovvero del diverso ammontare che verrà stabilito d se del caso anche in via equitativa), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna (salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno);
3.- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, il diritto del signor – a fronte dell'impegno assunto dalla Parte_1 convenuta ai sensi dell'art. 3 (ii) lett. b) della summenzionata scrittura privata del 16 settembre 2020 e/o comunque ai sensi dell'art. 1381 c.c. – ad essere risarcito e/o manlevato e tenuto integralmente indenne da da ogni conseguenza CP_1 pregiudizievole e/o onere economico che lo stesso dovesse subire all'esito del procedimento arbitrale promosso nei confronti dell'attore da ai sensi della garanzia rilasciata dal signor in data 26 settembre 2017 e, Controparte_2 Parte_1 più in generale, in ragione dell'escussione della garanzia medesima;
4.- condannare a far fronte – o, in ogni caso, a corrispondere e/o rimborsare al signor l'importo CP_1 Parte_1 equivalente – a tutti i pagamenti, spese e oneri che l'attore dovesse sostenere (i) in relazione al procedimento arbitrale avviato nei suoi confronti da parte di con la Notice of Arbitration del 29 luglio 2021 ai sensi della garanzia Controparte_2 rilasciata dal signor in data 26 settembre 2017, ivi compresi tutti gli importi (a titolo di capitale e di interessi, Parte_1 nonché di spese di l e (in qualità di garante di RI VI S.p.A.) dovesse essere - e a condizione che sia - condannato a pagare in favore di in caso di soccombenza nel predetto procedimento arbitrale, Controparte_2
pagina 1 di 14 unitamente a tutti i costi a carico del signor per la propria costituzione e difesa nel giudizio arbitrale medesimo, Parte_1 nonché (ii), più in generale, a causa dell'escussione della garanzia in questione da parte di Controparte_2 in via istruttoria:
5.- respingere, ove riproposte, le istanze di prova testimoniale della convenuta, in quanto inammissibili e/o comunque irrilevanti, per i motivi di cui in atti;
6.- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione (in tutto o in parte) dei capitoli di prova articolati da CP_1 ammettere l'attore alla prova contraria diretta, sui mede-simi capitoli avversari, con i testi c/o G Testimone_1 Ltd. (con sede in Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-9010, Cayman Islands e domici-lio presso NC Investments LLC, 101 Ygnacio Valley Road Suite 320 Walnut Creek, CA 94596) e Testimone_2 (residente in [...], Massarosa, Lucca); in ogni caso:
7.- con vittoria di spese e competenze difensive (ivi compreso il rimborso forfettario ex art. 2, D.M. 55/2014), oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Convenuta: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, per tutti i suindicati motivi: A. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. B. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di tutte o parte le domande attoree: B.
1. accertare e dichiarare il concorso di colpa del sig. nella causazione del pregiudizio;
e per l'effetto Parte_1 CP_ B.
2. limitare la condanna di alla quota di res ertata a suo esclusivo carico C. IN OGNI CASO C.
1. con compensazione delle eventuali poste debitorie-creditorie; C.
2. con rigetto dell'istanza ex art. 614 bis c.p.c. (in via gradata: con limitazione dell'importo dell'astreintes alla somma che l'ill.mo Tribunale adito riterrà di diritto all'esito del presente giudizio); C.
3. con vittoria di spese e competenze di lite secondo il tariffario applicabile ratione temporis. IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione di tutte le presenti istanze istruttorie non ammesse, e in particolare si richiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. vero che dal maggio 2020 al settembre 2020 si sono tenute delle call conference con cadenza quindicinale alla presenza del sig. avv. Sergio Fulco e per Gamma Yatchs in relazione alla commessa Parte_2 Parte_3 Testimone_1 in essere tra RI VI S.p.A. e Gamma Yatchs;
2. vero che dal settembre 2020 a metà dicembre 2020 si sono tenute delle call conference con cadenza settimanale alla presenza del sig. avv. Sergio Fulco e per Gamma Yatchs in relazione Parte_2 Parte_3 Testimone_1 alla commessa in a Yatch;
3. vero che da metà dicembre 2020 al 10 gennaio 2021 si sono tenute delle call conference con cadenza giornaliera alla presenza del sig. avv. Sergio Fulco e per Gamma Yatchs in relazione Parte_2 Parte_3 Testimone_1 alla commessa in essere tra RI VI S.p.A. e Gamma Yatchs;
4. vero che durante le call conference di cui ai capitoli 1, 2, 3 il sig. ha formulato espressa richiesta affinchè Parte_3 liberasse il sig. dalla Letter of Guarantee di cui al doc. 6 del fascicolo di parte attorea, che si CP_2 Parte_1
5. vero che a fronte della richiesta di cui al capitolo 4 i rappresentanti di hanno sempre rimandato la decisione CP_2 all'esito delle trattative sull'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 1 lora in essere. Si indica quali teste in relazione ai suindicati capitoli il sig. C.F. , residente in [...]C.F._2
Bologna, via degli Scalini n. 6/2. Si richiede l'ammissione dei docc. 9 (istanza di accesso) e 10 (provvedimento GD) in atti inter alia ai sensi dell'art. 153 c.p.c. in quanto successivi al maturare delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e rilevanti ai fini del decidere per le motivazioni esposte in sede di terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. Si insiste per l'accoglimento dell'istanza ex art. 89 c.p.c. in atti.”
pagina 2 di 14 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il signor ha convenuto in giudizio la società chiedendo di accertare Parte_1 CP_4
l'inadempimento della convenuta all'obbligazione dalla stessa assunta ai sensi dell'art. 3 (ii) lett. a) della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 16 settembre 2020 e di condannare la convenuta all'adempimento, con fissazione di una somma ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo. In secondo luogo, l'attore ha chiesto di accertare il proprio diritto, ai sensi dell'art. 3 (ii) lett. b) della medesima scrittura a essere manlevato e tenuto indenne da da ogni conseguenza pregiudizievole o onere CP_1 economico che lo stesso dovesse subire all'esito del procedimento arbitrale promosso nei suoi confronti da i sensi della garanzia rilasciata dal signor in data 26 settembre 2017 e, più Controparte_2 Parte_1 in generale, in ragione dell'escussione della garanzia medesima, nonché di condannare la convenuta a condannare a far fronte a tutti i pagamenti, le spese e gli oneri che l'attore dovesse sostenere. Il SI a tal fine, ha affermato che: Pt_1
- era stato uno dei fondatori della RI VI s.p.a., società che, a partire dall'anno 2001 , era stata controllata dalla PE Group, holding del gruppo di società ricondibcibili alla famiglia dell'attore;
- in vista di una progressiva dismissione della partecipazione nella RI VI, in data 10 maggio 2017 le società PE s.p.a. e avevano sottoscritto un accordo di investimento in virtù del CP_4 quale erano state concordate le modalità di ingresso della seconda nel capitale di RI VI e i termini della progressiva uscita di Faber e del signor dalla RI VI;
Pt_1
- alcuni mesi dopo l'ingresso di nel capitale sociale di RI VI, in data 26 settembre CP_1
2017, quest'ultima aveva stipulato con la società un contratto avente ad oggetto la Controparte_2 costruzione di uno yacht per il corrispettivo complessivo di 34 milioni di euro, la cui consegna era stata inizialmente prevista entro il 1 dicembre 2019;
- sempre in data 26 settembre 2017 il signor e il signor avevano Pt_1 Parte_4 sottoscritto una “letter of Guarantee” con cui si erano impegnati a garantire, a prima richiesta, le obbligazioni assunte dalla RI VI in forza del contratto sopra indicato e la durata della garanzia era stata fissata per relationem in riferimento al termine di consegna dello yacht;
- in data 16 settembre 2020, il signor ed da un lato, e , dall'altro lato, Pt_1 Parte_5 CP_1 avevano stipulato accordo in virtù del quale era stata, tra l'altro, concordata la definitiva uscita di PE e del signor dal capitale sociale di RI VI, erano stati definiti i reciproci rapporti e avevano Pt_1 anche conciliato le controversie tra loro insorte;
- con tale scrittura era stata prevista la cessione a delle residue partecipazioni azionarie di CP_1
PE e del signor in RI VI e l'impegno di di farsi carico delle garanzie rilasciate dalla Pt_1 CP_1
PE e dal SI in relazione alle obbligazioni assunte da RI VI;
Pt_1
- in particolare, per quanto rileva in questa sede, l'art. 3 (ii) della Scrittura Privata stabiliva CP_ espressamente che “ si impegna (a) anche ex art. 1381 cod. civ. a fare in modo che, entro il 30 settembre 2021, rinunci alla garanzia rilasciata in suo favore da in data 26 settembre 2017, nonché Controparte_2 Parte_1
(b) a manlevare e tenere integralmente indenne da ogni conseguenza pregiudizievole o onere che lo stesso Parte_1 dovesse subire per effetto di iniziative medio tempore assunte da ai sensi della predetta garanzia”; CP_2
- senonché, in data 3 agosto 2021 aveva notificato al signor una Controparte_2 Pt_1
“Notice of Arbitration” con cui aveva avviato nei suoi confronti il procedimento arbitrale previsto nella garanzia del 26 settembre 2017, contestando l'interruzione del lavori inerenti alla costruzione dello yacht e l'omessa consegna dello stesso e, quindi, il definitivo inadempimento di RI VI, anche in pagina 3 di 14 considerazione dell'intervenuto fallimento della RI VI dichiarato dal Tribunale di Lucca in data 29 gennaio 2021 e della scelta del curatore di scioglimento del contratto;
- nella Notice of Arbitration Gamma aveva sostenuto la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno quantificabile in almeno 14.770.820,40 euro e aveva intimato al SI di procedere alla Pt_1 nomina del proprio arbitro;
- a fronte dell'escussione della garanzia, il signor con lettera del 6 agosto 2021, richiamati Pt_1 gli impegni assunti dalla con la scrittura del 16 settembre 2020, aveva comunicato alla medesima CP_1
l'avvenuta notifica della e l'avvio del procedimento arbitrale, chiedendole di attivarsi per CP_1 Pt_6 dare adempimento agli impegni assunti, invitandola anche a designare consulenti di sua fiducia per la gestione del procedimento arbitrale;
- in assenza di riscontri a tale richiesta, il SI aveva comunicato a la Pt_1 CP_2 designazione di un arbitro in vista della formazione del collegio arbitrale. L'attore ha quindi instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'adempimento agli impegni assunti da ai sensi degli artt. 3 (ii) lettere a) e b) della scrittura privata del 16 settembre 2020. CP_1
In merito all'obbligazione di cui alla lettera a), è stato evidenziato come si fosse impegnata, anche ai CP_1 sensi dell'art. 1381 c.c., a fare in modo che, entro il 30 settembre 2021, rinunciasse alla garanzia CP_2 rilasciata dal SI il 26 settembre 2017 e come fosse inadempiente all'obbligo di liberazione Pt_1 CP_1 dalla garanzia, essendo scaduto il termine del 30 settembre 2021 e avendo l'attore subito l'escussione della garanzia. In merito all'obbligazione di cui alla lettera b), invece, è stato rilevato come avesse assunto CP_1 un'obbligazione di manleva dal contenuto molto ampio, tale da coprire ogni spesa, costo, onere e pagamento il SI avrebbe dovuto sostenere per ogni iniziativa, ivi compreso il procedimento Pt_1 arbitrale introdotto nel 2021, inerente alla garanzia autonoma rilasciata in data 26 settembre 2017 in favore di In ordine alla quantificazione della manleva è stato rilevato come la stessa fosse Controparte_2 dipendente dagli esiti del procedimento arbitrale e di ogni altra iniziativa inerente all'escussione della garanzia, comprendendo tutti gli importi eventualmente posti a carico del SI Pt_1
2. Si è costituita in giudizio la società , deducendo in via principale l'infondatezza delle CP_1 domande proposte ed eccependo in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande, il concorso di colpa del signor nella causazione del pregiudizio lamentato, limitando la condanna della Pt_1 convenuta alla quota di responsabilità a suo carico. In particolare, parte convenuta ha sostenuto:
- quanto all'obbligazione di ai sensi dell'art. 3 (ii) lettera a) della scrittura oggetto di causa, che CP_1 non era configurabile alcun inadempimento imputabile a in merito all'omessa liberazione dalla CP_4 garanzia rilasciata in favore di e, in ogni caso, in relazione all'ipotizzato inadempimento il signor CP_2 non aveva formulato alcuna domanda risarcitoria né avrebbe potuto successivamente avanzarla nel Pt_1 corso del giudizio poiché si sarebbe trattato di mutatio libelli;
- quanto alla domanda di condanna alla liberazione della garanzia rilasciata in favore di che CP_2 non era possibile richiedere l'esecuzione in forma specifica in relazione ad un soggetto estraneo al giudizio, sia in considerazione della struttura dell'impegno ex art. 1381 c.c. sia per l'impossibilità di obbligare un terzo in forza di un accordo cui lo stesso è estraneo;
- quanto alla richiesta applicazione delle astreintes, che nel caso di specie era possibile per l'attore unicamente chiedere il pagamento di somme di denaro e, quindi, l'art. 614 bis c.p.c. non era applicabile e, in ogni caso, l'importo richiesto era iniquo, anche in considerazione della oggettiva complessità della pagina 4 di 14 prestazione richiesta (ossia la promessa del fatto del terzo e la conseguente dipendenza dal terzo ai fini dell'adempimento/esecuzione della promessa);
- quanto alla domanda di accertamento del diritto alla manleva, che la clausola della scrittura non poteva essere interpretata nel modo ampio prospettato dalla difesa dell'attore;
- quanto alle domande di condanna proposte dall'attore, che vi era incompatibilità tra il prospettato inadempimento di alle obbligazioni assunte e una pretesa indennitaria, atteso che in relazione alla CP_1 promessa di cui all'art. 1381 c.c. era necessario distinguere tra l'ipotesi in cui il promittente non si fosse adoperato con la dovuta diligenza presso il terzo, risultando quindi inadempiente e legittimando il promissario ad avvalersi dei rimedi contro l'inadempimento, tra cui il risarcimento del danno, e l'ipotesi in cui il promittente si fosse diligentemente attivato presso il terzo ma ciononostante il terzo abbia rifiutato la prestazione o l'assunzione di obbligazione, ipotesi in cui il promissario avrebbe potuto invocare la liquidazione dell'indennizzo menzionato dallo stesso art. 1381 c.c. Nella specie, secondo la difesa della convenuta, l'attore aveva contestato l'inadempimento di e aveva contestualmente avanzato una CP_1 inammissibile richiesta di corresponsione dell'indennizzo (quale sarebbe stato l'obbligo di manleva) e non, come avrebbe dovuto, una domanda di risarcimento;
- che gli impegni di manleva assunti da dovevano intendersi circoscritti ai pregiudizi CP_1 eventualmente verificatisi entro il 30 settembre 2021 e, invece, entro quella data alcun pregiudizio si era verificato;
- quanto alla domanda di condanna alla manleva, che tale domanda doveva intendersi come domanda di condanna specifica e condizionata ma la stessa era inammissibile poiché la circostanza condizionante derivava da un ulteriore accertamento di merito da valutare in un ulteriore giudizio di cognizione (quale il procedimento arbitrale) quindi dipendeva da un evento che, per la prevalente giurisprudenza di legittimità, esclude la possibilità di ricorrere alla condanna condizionata;
- in ogni caso, che la garanzia rilasciata dal signor in favore di in data 26 Pt_1 Controparte_3 settembre 2017 era di incerta interpretazione (in riferimento alla natura autonoma della stessa e alla portata degli obblighi assunti dai garanti) ed era comunque invalida e inefficace, in considerazione dell'intervenuto scioglimento, da parte del curatore fallimentare, del contratto di apparto stipulato tra la RI VI e la nonché dell'intervenuta rinuncia, da parte della alla domanda di CP_3 CP_2 insinuazione al passivo e dell'erronea quantificazione degli importi eventualmente dovuto a CP_2
- in via subordinata, che dovrebbe configurarsi una responsabilità concorrente del signor in Pt_1 quanto la sua eventuale condanna in favore di dipenderebbe anche dalla strategia processuale dei CP_2 difensori designati dal SI nel procedimento arbitrale nonché dalla difesa e dagli oneri concordati Pt_1 dal medesimo SI con i propri difensori. Pt_1
3. Sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, a seguito di molteplici rinvii disposti a seguito di richiesta delle parti per la pendenza di trattative, è stata fissata l'udienza del 15 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni;
in quella sede la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. In via del tutto preliminare, deve essere rilevata la tempestività delle precisazioni e modifiche delle domande formulate da parte attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., non ritenendosi meritevole di accoglimento l'eccezione di parte convenuta secondo cui si tratterebbe di una inammissibile mutatio libelli. Già in citazione l'attore aveva chiesto di essere manlevato e tenuto integralmente indenne da dalle CP_1 conseguenze pregiudizievoli, spese e oneri, derivanti a suo carico dalla mancata liberazione dalla Garanzia e pagina 5 di 14 dalle iniziative assunte da dirette ad escuterla richiamando a tal fine le pattuizioni contenute
CP_2 nell'art. 3 (ii) della scrittura provata e l'art. 1381 c.c.. Ora, il fatto che l'attore avesse espressamente richiamato il contenuto della scrittura privata non anche la previsione codicistica, come invece effettuato nelle conclusioni rassegnate nella prima memoria, così come la circostanza che non avesse qualificato le domande proposte in termini di indennizzo o risarcimento, ad avviso di questo giudice, non è dirimente, posto che dalla lettura della citazione si evinceva chiaramente quali domande l'attore intendesse formulare e soprattutto era stato chiaramente delineato lo scenario fattuale esistente alla data del 30 settembre 2021, allegando i seguenti fatti che sono stati offerti alla qualificazione giudiziale: (i) l'attore non aveva ottenuto la liberazione dalla Garanzia da parte di (ii) non risultava che si fosse diligentemente attivata in
CP_2 CP_1 tal senso;
(iii) aveva convenuto il SI nel Procedimento Arbitrale volto all'escussione
CP_2 Pt_1 della Garanzia. A fronte di queste circostanze allegate in citazione, il SI ha chiesto il ristoro delle Pt_1 perdite economiche che lo stesso avesse dovuto subire per effetto della mancata liberazione dalla Garanzia da parte di quale diritto astrattamente esercitabile, sia ai sensi dell'art. 1381 c.c. sia in virtù dell'art.
CP_2
3 della scrittura del 16.09.2020, a prescindere dalla qualificazione della domanda in termini risarcitori o indennitari. Pertanto, sia la domanda risarcitoria sia quella indennitaria, ad avviso di questo giudice, erano già state formulate in citazione e si ponevano in rapporto di alternatività, ossia in dipendenza dipendendo dall'accertamento dell'avvenuto adempimento o meno di all'obbligo di adoperarsi diligentemente per CP_1 ottenere la liberazione del signor dalla garanzia. Pt_1
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. l'attore ha precisato le proprie conclusioni, esplicitando esplicito il cumulo – in rapporto di alternatività – tra la domanda risarcitoria e quella indennitaria.
Ne discende che le modifiche delle conclusioni contenute nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 – in particolare, l'eliminazione delle locuzioni “per l'effetto” tra una domanda e l'altra, l'espresso richiamo anche all'art. 1381 c.c. nonchè la richiesta di essere “di essere risarcito e/o manlevato e tenuto integralmente indenne”
- integrano, ad avviso di questo giudice, una emendatio libelli, trattandosi di precisazioni delle domande già proposte. In questa prospettiva, rileva il chiarimento fornito in occasione del deposito della prima memoria, in forza del quale, ferma l'identità delle somme oggetto della domanda di condanna conseguenti all'accertamento della manleva, l'attore con il presente giudizio aveva inteso domandare “il risarcimento del CP_ danno (qualora nel presente giudizio venisse accertato, alla luce delle difese di e all'esito dell'eventuale fase istruttoria, CP_ l'inadempimento di all'obbligo di adoperarsi affinché rinunciasse alla Garanzia) o, in via alternativa, CP_2 CP_ l'indennizzo ex art. 1381 c.c. (qualora nel presente giudizio venisse accertato, alla luce delle difese di e all'esito dell'eventuale fase istruttoria, il mero rifiuto di a liberare il signor dalla Garanzia)” (cfr. memoria ex art. CP_2 Pt_1
183 comma 6 n. 1 c.p.c. p. 12-13). Tale causa petendi rinviene la propria fonte non solo nella scrittura sottoscritta in data 16 settembre 2020 ma anche nella previsione dell'art. 1381 c.c. cui sono pacificamente riconducibili le obbligazioni assunte dalla in virtù della citata scrittura, come si evidenzierà nel prosieguo. CP_1
Comunque, anche a voler seguire la prospettazione della convenuta, laddove si dovesse ritenere che la domanda risarcitoria (così come l'espresso riferimento all'art. 1381 c.c. in relazione alla domanda di manleva) fosse stata avanzata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ad avviso di questo giudice, si tratterebbe di modifiche consentite, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, secondo cui la domanda modificata può investire tutti gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria, ossia tanto il petitum quanto la causa petendi, trovando l'unico limite nella stessa vicenda sostanziale prospettata con l'atto introduttivo o comunque nel collegamento a questa;
soluzione, quest'ultima, ritenuta conforme ai principi di economia processuale e di ragionevole pagina 6 di 14 durata del processo e idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale, limitando il rischio di giudicati contrastanti e garantendo l'effettività della tutela rispetto al formalismo (così, da ultimo, Cass., 15 ottobre 2024 n. 26727 e, Cass., SS.UU. 13 settembre 2018 n. 22404 e Cass., SS.UU. 15 giugno 2015 n. 12310).
5. Ancora, in merito alle istanze di prova orale articolate dalla difesa della convenuta nel corso del giudizio e reiterate in sede di precisione delle conclusioni, deve essere ribadita l'inammissibilità dei capitoli di prova in considerazione della formulazione in termini generici (come già rilevato nel verbale di udienza del 18 giugno 2022). Ciò senza considerare, da un lato, che integrano delle allegazioni nuove, non indicate nella comparsa né nella prima memoria, le circostanze di fatto oggetto dei capitoli di prova, ossia che ci sarebbero state molteplici call conference tra diversi soggetti, quali esponenti della e della nel CP_1 CP_2 corso delle quali il sig. avrebbe espressamente richiesto che liberasse il Parte_3 CP_3 sig. dalla Letter of Guarantee. Dall'altro lato i capitoli in questione sono anche in parte non Parte_1 dirimenti ai fini della decisione, dubitando questo giudice della idoneità dei capitoli articolati a provare l'assolvimento dell'obbligo di diligente attivazione a carico del promittente, ai sensi dell'art. 1381 c.c. e dell'art. 3 (ii) lettera a) della scrittura oggetto di causa, e più in particolare dubitando della sufficienza a tal fine di una “espressa richiesta” di rinuncia alla garanzia
6. Sempre in via preliminare, deve essere esclusa la configurabilità nella fattispecie della cessazione della materia del contendere come ipotizzata dalla difesa della convenuta negli scritti conclusivi. Secondo la convenuta, dall'intervenuta transazione tra il fallimento RI VI e la società in virtù CP_2 della quale è stata ammessa al passivo per euro 8.500.000,00 e già soddisfatta in sede fallimentare) CP_2
e dall'omessa attivazione, da parte della medesima del procedimento arbitrale conseguente CP_2 all'escussione della garanzia nei confronti del SI (e la ritenuta conseguente decadenza da ogni Pt_1 domanda di dovrebbe discendere una pronuncia di cessazione della materia del contendere in CP_2 merito alle domande proposte da nel presente giudizio. Parte_1
Anche prescindendo dall'evidente tardività di entrambe le eccezioni addotte a fondamento della richiesta di cessazione della materia del contendere, la prospettazione della parte convenuta non è condivisibile atteso che la stipula di una transazione tra il fallimento e la società non è tale da precludere l'azione di CP_2 nei confronti dei garanti in merito agli eventuali residui importi, in ipotesi, asseritamente dovuti al CP_2 beneficiario della garanzia, soprattutto tenendo conto della natura autonoma della garanzie assunta dai signori e evincibile dal tenore delle sue clausole. In effetti, nella lettera del 26 settembre Pt_1 Pt_3
2017 i signori e hanno garantito, senza limitazioni, le obbligazioni poste a carico del Pt_1 Pt_3 costruttore - ossia RI VI - precisando che gli obblighi di garanzia dovevano intendersi come assoluti e incondizionati e con espressa rinuncia a qualsivoglia eccezione inerente al rapporto principale (testualmente, nella lettera di garanzia è stato previsto che “[…] we hereby agree that our obligations hereunder shall ben absolute and un conditional, irrespective of […] any other circumstance which might otherwise constitute a legal or equitable discharge or defence of a guarantor which we hereby waive […]”). Quanto all'omessa prosecuzione del procedimento arbitrale, cui aveva dato avvio la società nel CP_2 corso dell'anno 2021 non è chiaro sulla base di quali elementi l'odierna convenuta sostenga che sia CP_2 definitivamente decaduta dalla domanda proposta nei confronti del SI Peraltro, le conseguenze Pt_1 connesse all'ipotizzato mancato rispetto dei termini previsti per il procedimento arbitrale integrerebbero una questione da valutare nell'ambito di quel medesimo procedimento, laddove riattivato;
ciò senza considerare che potrebbe pur sempre riproporre la medesima domanda nei confronti di CP_2 Pt_1
dando avvio ad nuovo procedimento arbitrale.
[...]
pagina 7 di 14 Tali considerazioni inducono a ritenere ancora sussistente l'interesse del signor ad una pronuncia di Pt_1 merito, anche in considerazione della molteplicità delle domande qui proposte. Le motivazioni sin qui esplicitate che inducono ad escludere la cessazione della materia del contendere, come eccepita dalla difesa della convenuta, sono tali da assorbire le domande di rimessione in termini avanzate da entrambe le parti, rispettivamente rispetto al documento n. 9 allegato dalla convenuta alla comparsa conclusionale e al documento n. 12 allegato dall'attore alla memoria di replica, trattandosi di documenti che non sono stati esaminati ai fini della decisione.
7. Infine, sempre in via pregiudiziale, non si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. avanzata dalla difesa della convenuta nella nota scritta depositata in data 3 giugno 2022 e riferita ad alcune espressioni utilizzate dai difensori di parte attrice nei propri scritti difensivi e, in particolare, alla frase “con buona pace dei cervellotici equilibrismi dialettici e interpretativi di controparte” contenuta della memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. dell'attore, a pag. 11, e alla frase “…si tratta dell'ennesimo sofisma causidico cui (in mancanza di altri argomenti) è costretta a ricorrere la difesa avversaria […]”, contenuta nella memoria ex art. 183, comma, n. 3 c.p.c. attorea a pag.
4. La valutazione, da parte del giudice, circa il carattere sconveniente o offensivo di espressioni contenute nelle difese delle parti e circa la loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale e l'istanza volta alla cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l'applicazione dell'anzidetto potere discrezionale (così, Cass. 7/07/2004, n. 12479). La giurisprudenza ha poi precisato che, in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte;
ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario (così, Cass., 6 dicembre 2011 n. 26195; analogamente, Cass., 26 luglio 2002, n. 11063). Nella fattispecie oggetto d'esame, si ritiene che le espressioni denunciate, contenute nella prima e nella terza memoria di parte attrice - precisamente il riferimento ad argomentazioni “cervellotiche” o ad un
“sofisma” - non siano tali da ledere la dignità umana o professionale dell'avversario, non manifestino un intento dispregiativo che superi le esigenze difensive né si tratta di espressioni del tutto avulse dall'oggetto della causa, tanto più laddove si consideri che entrambe tali frasi erano riferite all'interpretazione - operata dalla difesa della convenuta nella propria comparsa - del petitum e della causa petendi come articolati, ossia all'interpretazione e qualificazione delle domande formulate dall'attore, in particolare alla proposizione di una domanda esclusivamente di natura indennitaria piuttosto che di natura risarcitoria e al fondamento di tali domande, ossia se unicamente la scrittura privata del 16 settembre 2021 o anche l'art. 1381 c.c., oltre che all'interpretazione delle obbligazioni assunte da ai sensi dell'art. 3 (ii) lett. b) della Scrittura CP_1
Privata. In conclusione sul punto, non si ritengono sussistenti i presupposti di applicazione dell'art. 89 c.p.c.
8. Tanto premesso, le domande proposte dal signor sono meritevoli di accoglimento, Parte_1 nei limiti di seguito esposti.
L'art. 3 (ii) della scrittura privata sottoscritta in data 16 settembre 2020, tra gli altri, dall'odierno attore CP_ e dalla società espressamente stabiliva che “ si impegna (a) anche ex art. 1381 cod. civ. a fare in CP_1 modo che, entro il 30 settembre 2021, rinunci alla garanzia rilasciata in suo favore da in Controparte_2 Parte_1
pagina 8 di 14 data 26 settembre 2017, nonché (b) a manlevare e tenere integralmente indenne da ogni conseguenza Parte_1 pregiudizievole o onere che lo stesso dovesse subire per effetto di iniziative medio tempore assunte da ai sensi CP_2 della predetta garanzia”. L'obbligazione assunta dalla integrava pacificamente una promessa del fatto del terzo, come si evince CP_1 chiaramente dal richiamo all'art. 1381 c.c., e in forza di tale impegno la promittente si è obbligata a CP_1 procurare la liberazione del signor dalla garanzia dallo stesso rilasciata in data 26 settembre 2017 in Pt_1 favore di “nonché” – quindi, cumulativamente al primo impegno – a tenere indenne il Controparte_2 signor da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da eventuali iniziative della società Pt_1 CP_2 intraprese medio tempore, cioè sino a quando non si fosse realizzato il fatto promesso, ossia la rinuncia alla garanzia.
9. Quanto all'obbligazione di cui alla lettera a), il SI instaurando il presente giudizio, ha Pt_1 anzitutto contestato l'inadempimento della convenuta e ha esercitato l'azione di adempimento, chiedendo di condannare a procurare la rinuncia da parte di lla garanzia rilasciata dal signor CP_1 Controparte_3 in data 26 settembre 2017. Parte_1
Come riconosciuto da entrambe le parti non può dubitarsi della qualificazione di questa obbligazione quale promessa del fatto del terzo in quanto (in qualità di promittente) ha promesso a (quale CP_1 Parte_1 promissario) di ottenere, da parte di (terzo), la rinuncia alla Garanzia rilasciata a Controparte_2 favore di quest'ultima dal signor in data 26 settembre 2017. Pt_1
Con la promessa del fatto o dell'obbligazione del terzo, che si connota per la funzione di garanzia di un determinato risultato (Cass., Ordinanza 19 maggio 2020 n. 9114), secondo i consolidati principi giurisprudenziali richiamati da entrambe le parti nel corso di questo giudizio, il promittente assume una prima obbligazione di “facere”, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di “dare”, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Conseguentemente, qualora l'obbligazione di “facere” non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno;
qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di “facere” e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di “dare”, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo (così, Cass., 15 luglio 2004 n. 13105; Cass., 21 novembre 2014 n. 24853 e, più di recente, in motivazione, Cass., ordinanza n. 19873 del 12/07/2023).
Nel caso di specie, il SI ha prodotto ha prodotto l'accordo in virtù del quale si era Pt_1 CP_1 impegnata a procurare il fatto del terzo (letteralmente “fare in modo che, entro il 30 settembre 2021,
[...] rinunci alla garanzia rilasciata in suo favore da in data 26 settembre 2017”), e ha allegato CP_2 Parte_1
l'inadempimento di a tale obbligazione nonché la scadenza del termine a tal fine convenuto (30 CP_1 settembre 2021), conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
Pacifica la mancata verificazione del fatto del terzo (ossia la rinuncia alla garanzia da parte di
, la convenuta non ha provato di aver adempiuto alla propria obbligazione e si è limitata, CP_2
pagina 9 di 14 inizialmente, a contestare in modo generico l'inadempimento (cfr. comparsa di costituzione e risposta p. 4- 5) e, soltanto nel corso del giudizio (quindi tardivamente), ad allegare di essersi adoperata affinché il terzo ( tenesse il comportamento promesso, tramite la formulazione di capitoli di prova CP_2 altrettanto generici e, comunque, inidonei a dimostrare che la si fosse diligentemente adoperata al CP_1 fine di procurare il fatto del terzo, ritenendo questo giudice del tutto insufficiente a questi fini delle mere richieste “affinchè liberasse il sig. dalla Letter of Guarantee” come indicato nei capitoli di CP_3 Parte_1 prova articolati dalla convenuta (cfr. capitolo n. 4 della seconda memoria istruttoria pag. 21).
10. Accertato così l'inadempimento della società all'impegno assunto, è meritevole di CP_1 accoglimento anche la domanda di adempimento proposta dal signor avente ad oggetto la condanna Pt_1 della convenuta “a procurare la rinuncia da parte di alla garanzia rilasciata dal signor Controparte_3 Parte_1 in data 26 settembre 2017” che riproduce, utilizzando una diversa espressione, l'obbligazione assunta dalla con l'art. 3 (ii) lettera a) ossia, letteralmente, “fare in modo che rinunci alla garanzia”. CP_1 Controparte_2
Né può condividersi l'eccezione di parte convenuta secondo cui la domanda sarebbe inammissibile in quanto non sarebbe possibile chiedere l'esecuzione in forma specifica nei confronti di un soggetto estraneo al giudizio ( ; diversamente da quanto sembra prospettare la convenuta, infatti, l'odierno CP_2 attore non ha chiesto di condannare il terzo a tenere il comportamento promesso ma ha chiesto di condannare la società ad adempiere quanto promesso, ossia ad adoperarsi affinchè il terzo ( CP_1 [...]
) tenga il comportamento promesso (rinunci alla garanzia rilasciata dal signor . CP_2 Pt_1
Ebbene, fermo restando l'obbligazione assunta da ai sensi dell'art. 3 (ii) lettera a) integra CP_1 un'obbligazione di “facere”, è ammissibile l'azione volta ad ottenere la pronuncia di condanna, dovendosi ritenere irrilevante il carattere infungibile dell'obbligo di fare, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell'eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore (qui , ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze CP_1 giuridiche, che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un fare infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento (così Cass., 5 settembre 2014 n. 18779).
11. Anche la domanda di parte attrice formulata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. può trovare accoglimento, tenuto conto dell'ampia formulazione del comma 1 dell'art. 614 bis c.p.c., che consente di riferirne l'applicabilità ad ogni provvedimento giurisdizionale avente un contenuto di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro e considerato che la prestazione richiesta alla società (ossia fare in modo che/adoperarsi affinchè il terzo tenga il comportamento CP_1 promesso) rientri nell'ambito applicativo della disposizione citata. Si ritiene inoltre che la domanda non sia
“manifestamente iniqua”, avuto riguardo, tra l'altro, al protratto inadempimento da parte della società CP_1
(risalente almeno al 30 settembre 2021, termine entro cui avrebbe dovuto adempiere all'obbligazione assunta), al fatto che in conseguenza di tale inadempimento l'odierno attore ha subito l'escussione della garanzia (avvenuta con la notifica della “Notice of Arbitration”) e continua ad essere esposto alle possibili iniziative di elative alla garanzia del 26 settembre 2017. Controparte_2
Ai fini della determinazione dell'importo dovuto dalla si deve tener conto dei criteri delineati CP_1 dal comma 2 dell'art. 614 bis c.p.c. (ratione temporis vigente, a seguito della riforma cd. Cartabia corrispondente al comma 3 della previsione citata), ossia “del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”; quindi, considerati nella fattispecie concreta desia il valore della garanzia la cui rinuncia integrava il fatto del terzo oggetto della promessa sia l'ammontare del credito vantato dal terzo ( , quantificato originariamente in circa 14 milioni CP_3 di euro e prevedibilmente riducibile ad 8,5 milioni di euro, appare equo fissare l'importo giornaliero nella pagina 10 di 14 misura indicata dall'attore, corrispondente ad euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza tuttavia dalla scadenza del noventesimo (90°) giorno dalla notifica della presente sentenza.
12. Passando ad esaminare le domande inerenti alla manleva, il signor ha chiesto Pt_1 preliminarmente di accertare, ai sensi dell'art. 3 (ii) lett. b) della scrittura privata oggetto di causa oppure ai sensi dell'art. 1381 c.c., il proprio diritto ad essere risarcito o manlevato e tenuto integralmente indenne da da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal procedimento arbitrale promosso nei CP_1 confronti dell'attore da o dall'escussione della garanzia medesima e di condannare Controparte_2
a pagare o rimborsare al signor ogni importo eventualmente posto a suo carico a seguito del CP_1 Pt_1 procedimento arbitrale e, più in generale, a seguito dell'escussione della garanzia.
Per quanto concerne la prima domanda, il diritto invocato dal signor rinviene il proprio Pt_1 fondamento nell'art. 3 (ii) lettera b. della scrittura privata del 16 settembre 2020 ove si è obbligata a CP_1 manlevare e tenere integralmente indenne da ogni conseguenza pregiudizievole che lo stesso Parte_1 avesse subito per effetto di iniziative assunte medio tempore da in forza della garanzia del 26 CP_2 settembre 2017. Come già rilevato, si tratta di un'obbligazione assunta convenzionalmente da cumulativamente CP_1 rispetto a quella di cui alla precedente lettera a) come si evince chiaramente dalla locuzione a tal fine utilizzata secondo cui si è impegnata a far in modo che rinunciasse alla garanzia del CP_1 CP_2
26.09.2017 “nonché” a tenere indenne e manlevare da ogni conseguenza pregiudizievole. Parte_1
L'inserimento della congiunzione “nonché”, pacificamente sinonimo di “e”, induce ad affermare che l'obbligo alla manleva, secondo la chiara intenzione delle parti confermata dalle parole utilizzate, era configurabile indipendentemente dall'adempimento o inadempimento da parte di all'impegno di cui CP_1 alla promessa esplicitata nella lettera a). Tale interpretazione induce anche a superare tutte le argomentazioni svolte da entrambe le parti in ordine alla sussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 1381 c.c. e in particolare circa la natura risarcitoria o indennitaria dell'obbligazione di manleva quale conseguenza, rispettivamente, dell'inadempimento o dell'adempimento all'obbligazione di fare di cui alla lettera a). In altre parole, le pattuizioni della scrittura privata, per come formulate, ad avviso di questo giudice giustificano in ogni caso la configurabilità del diritto alla manleva invocato dal e Parte_1 assorbono, dunque, ogni ulteriore valutazione relativa alle conseguenze applicative dell'art. 1381 c.c. e, più precisamente, sull'astratta compatibilità tra l'invocato inadempimento di all'obbligazione di facere di CP_1 cui all'art. 3 (ii) lett. a) e la sua contestuale condanna alla manleva di cui all'art. 3 (ii) lett. b. Ciò senza considerare che, ad avviso di questo giudice, l'attore, allegando un unitario quadro fattuale ( si era CP_1 impegnata a fare in modo che rinunciasse alla garanzia, non aveva rinunciato alla garanzia, CP_2 CP_2 aveva escusso la garanzia nei confronti del SI ha formulato sin dall'introduzione del CP_2 Pt_1 giudizio e, comunque, con il deposito della prima memoria tanto una domanda risarcitoria quanto una domanda indennitaria, in rapporto di alternatività, in dipendenza dell'accertamento dell'inadempimento o dell'adempimento di all'obbligazione di procurare la rinuncia di lla garanzia. CP_1 CP_2
Sempre in tema di interpretazione della clausola di cui alla lettera b), da punto di vista temporale, il richiamo alle iniziative “medio tempore” assunte da deve intendersi come riferimento alle iniziative CP_2 intraprese fino a che non avesse fatto in modo che rinunciasse alla garanzia. La diversa CP_1 CP_2 prospettazione di parte convenuta – secondo cui l'espressione medio tempore doveva essere collegata al termine del 30 settembre 2021 fissato nella lettera a) entro cui avrebbe dovuto adempiere alla CP_1 promessa – renderebbe di fatto inapplicabile la clausola di manleva, legittimando peraltro l'inadempimento di all'obbligazione di facere assunta posto che, seguendo la tesi della convenuta, lo stesso resterebbe CP_1 privo di conseguenze rendendo. pagina 11 di 14 In merito all'individuazione dell'ambito applicativo della clausola di manleva, pur condividendosi che la clausola di cui all'art. 3 (ii) lettera b sia stata formulata in termini molto ampi comprendendo ogni conseguenza pregiudizievole o onere posto a carico in forza della garanzia del 26.09.2017, non Parte_1 appare invece condivisibile la prospettazione di parte attrice secondo cui l'estensione delle espressioni utilizzate consentirebbe di includere qualunque pagamento, onere o spesa posto a carico del signor Pt_1 non soltanto nei confronti di ma “anche nei confronti di qualsivoglia soggetto che avanzasse pretese verso il CP_2 signor originate da iniziative assunte da in relazione alla Garanzia” (così atto di citazione pag. 10). Si Pt_1 CP_2 tratta di un'estensione del perimetro della clausola di manleva che non emerge dalle pattuizioni della scrittura privata le quali delimitano la manleva alle conseguenze pregiudizievoli subite “per effetto di iniziative assunte da , così circoscrivendo alle spese e oneri nei confronti della medesima CP_2
'ambito applicativo della clausola in questione. CP_2
13. Infine, per quanto concerne la domanda di condanna proposta in relazione alla clausola di manleva, ha proposto una domanda condizionale chiedendo che fosse condannata a far Parte_1 CP_1 fronte o a rimborsare tutti i pagamenti, spese e oneri eventualmente posti a carico dell'attore all'esito del procedimento arbitrale avviato da on la del 29 luglio 2021 e, più in Controparte_2 Controparte_5 generale, a causa dell'escussione della garanzia da parte di Controparte_3
La domanda in questione è ammissibile e fondata, sia pure nei limiti di seguito esposti, atteso che nel vigente ordinamento processuale sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (sul punto, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2008, n. 16621; Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2003, n. 12444 e Cass. Civ., Sez. III, 12 ottobre 2010, n. 21013, secondo cui “La sentenza condizionale, con la quale l'efficacia della statuizione è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al preventivo adempimento di una prestazione, è generalmente ammessa nel nostro ordinamento, purché si concreti nell'accertamento dell'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione e nel condizionamento, pure attuale, di detto obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avveramento si presenti differito ed incerto, così da non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la predetta circostanza si sia o meno verificata”).
Applicando tale principio al caso di specie, si osserva che nell'ipotesi in cui dovesse Parte_1 essere condannato al pagamento di somme in favore di esemplificativamente a titolo di CP_2 capitale, interessi o spese di lite, non risulterebbe necessario alcun ulteriore accertamento logicamente pregiudiziale rispetto a quello concernente l'operatività della clausola di manleva, già verificata nel precedente paragrafo. La domanda di condanna proposta è quindi ammissibile e fondata, in quanto, accertata l'operatività della manleva, all'avveramento della condizione rappresentata dall'emissione di un lodo arbitrale di condanna nei confronti di allo stato futuro e incerto, seguirebbe immediatamente la condanna della . Parte_1 CP_1
Né sussiste il prospettato concorso di colpa di ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione del Parte_1 pregiudizio oggetto dell'obbligazione di manleva che, secondo la difesa della convenuta, dipenderebbe, almeno in parte dalla strategia processuale adottata dai difensori del signor nell'ambito del Pt_1 procedimento arbitrale nonché dalle difese effettivamente svolte. L'infondatezza dell'eccezione emerge laddove si consideri che , con la scrittura oggetto di causa del 16.09.2020 si era impegnata a fare in CP_1 modo che rinunciasse alla garanzia e, comunque, a manlevare dalle conseguenze di CP_2 Parte_1 un'eventuale escussione, che tali obbligazioni non sono state adempiute e che lo stesso dopo Parte_1 aver ricevuto la Notice of arbitration, ne aveva dato immediata comunicazione alla invitandola altresì a CP_1
pagina 12 di 14 gestire direttamente il contenzioso arbitrale tramite la nomina di un proprio collegio difensivo (doc. 8 e 10 del fascicolo di parte attrice), senza ricevere alcun riscontro da parte della società convenuta.
Diverso ragionamento deve svolgersi con riferimento ai costi inerenti alla difesa del signor Pt_1 nel citato procedimento arbitrale, asseritamente già sostenuti o comunque da sostenere, nonché in merito agli ulteriori oneri economici che lo stesso dovesse eventualmente subire in relazione all'escussione della garanzia da parte di Con riferimento alla domanda di rimborso delle spese legali già asseritamente CP_2 sostenute, la domanda non può essere accolta, trattandosi di evento non futuro ma passato e non essendo stato dimostrato alcun esborso. Qualto alle future spese di difesa del signor nel giudizio arbitrale e Pt_1 agli ulteriori costi e oneri derivanti dall'escussione della garanzia, la domanda è stata formulata in termini del tutto generici e, in ogni caso, si tratta di importi per i quali sarebbero necessari ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione.
In conclusione, allo stato, la società può essere condannata a manlevare e tenere indenne CP_1 rispetto a tutti gli importi che lo stesso sarà eventualmente tenuto a pagare, ai Parte_1 Parte_1 sensi della garanzia rilasciata in data 26 settembre 2017, alla società dall'esito del Parte_7 procedimento arbitrale instaurato con la del 29 luglio 2021. Controparte_5
I rilievi che precedono sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda o eccezione proposte – ivi comprese tutte le contestazioni formulate dalla convenuta in merito alla validità ed efficacia del contratto di appalto stipulato tra RI VI e trattandosi di indagini del tutto estranee al perimetro delle CP_2 domande qui proposte e, quindi non pertinenti - rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
14. Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto (considerando, in particolare, la causa di valore indeterminabile con applicazione dello scaglione dal 260.000,00 a 520.000,00), della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, con particolare riguardo alla limitata attività inerente alla fase istruttoria consistita unicamente nel deposito delle memorie. Precisamente, le spese vanno liquidate in complessivi euro 17.000,00, pari ai valori medi di cui ai parametri citati per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e ai valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal signor nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_4
a. accerta l'inadempimento di all'obbligazione di cui all'art. 3 (ii), lett. a), della scrittura CP_1 privata stipulata tra le parti in data 16 settembre 2020;
b. condanna a fare in modo che rinunci alla garanzia rilasciata in suo CP_1 Controparte_3 favore da in data 26 settembre 2017; Parte_1
c. fissa in euro 1.000,00 la somma dovuta da in favore di per ogni giorno di CP_1 Parte_1 ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di fare di cui alla precedente lettera b. del dispositivo, a partire dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza;
d. accerta il diritto di ai sensi dell'art. 3 (ii) lett. b) della scrittura privata del 16 settembre Parte_1
2020 ad essere manlevato e tenuto integralmente indenne da da ogni conseguenza CP_1 pregiudizievole o onere che lo stesso dovesse subire all'esito del procedimento arbitrale promosso nei confronti dell'attore da ai sensi della garanzia rilasciata dal signor in data Controparte_2 Parte_1
26 settembre 2017 nonchè in ragione dell'escussione della garanzia medesima;
pagina 13 di 14 e. condannare manlevare e tenere indenne rispetto a tutti gli importi che CP_1 Parte_1 quest'ultimo sarà tenuto a pagare all'esito del procedimento arbitrale avviato da parte di CP_2 con la Notice of Arbitration del 29 luglio 2021;
[...]
f. condanna la società a pagare, in favore di le spese di giudizio che liquida CP_4 Parte_1 in euro 545,00 per spese ed euro 17.000,00 per compenso di avvocato, oltre a rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 24 maggio 2025
Il giudice
Ada Favarolo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39943 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Tatozzi e Parte_1 C.F._1
Francesca Gaveglio e Rosa Annarumma, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei primi due difensori in Milano, via degli Omenoni n. 2, come da procura allegata all'atto di citazione ATTORE e (C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_1 avvocati Gianandrea Rizzieri, Susanna Rizzieri e Leonardo Curatolo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Gitti & Partners in Milano, via Dante n. 9, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA CONCLUSIONI attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare: nel merito: 1.- accertare, per i motivi di cui in atti, l'inadempimento di all'obbligazione di cui all'art. 3 (ii), lett. a), della CP_1 scrittura privata stipulata (inter alia) tra il signor società convenuta in data 16 settembre 2020, Parte_1 obbligazione avente ad oggetto la liberazione dell'attore dalla garanzia prestata a favore di Controparte_2
2.- condannare a procurare la rinuncia da parte di alla signor CP_1 Controparte_3 Pt_1 in data 26 settembre 2017, fissando altresì a carico di ex art. 614 bis c.p.c., una somma non inferiore a
[...] CP_1
000 (ovvero del diverso ammontare che verrà stabilito d se del caso anche in via equitativa), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna (salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno);
3.- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, il diritto del signor – a fronte dell'impegno assunto dalla Parte_1 convenuta ai sensi dell'art. 3 (ii) lett. b) della summenzionata scrittura privata del 16 settembre 2020 e/o comunque ai sensi dell'art. 1381 c.c. – ad essere risarcito e/o manlevato e tenuto integralmente indenne da da ogni conseguenza CP_1 pregiudizievole e/o onere economico che lo stesso dovesse subire all'esito del procedimento arbitrale promosso nei confronti dell'attore da ai sensi della garanzia rilasciata dal signor in data 26 settembre 2017 e, Controparte_2 Parte_1 più in generale, in ragione dell'escussione della garanzia medesima;
4.- condannare a far fronte – o, in ogni caso, a corrispondere e/o rimborsare al signor l'importo CP_1 Parte_1 equivalente – a tutti i pagamenti, spese e oneri che l'attore dovesse sostenere (i) in relazione al procedimento arbitrale avviato nei suoi confronti da parte di con la Notice of Arbitration del 29 luglio 2021 ai sensi della garanzia Controparte_2 rilasciata dal signor in data 26 settembre 2017, ivi compresi tutti gli importi (a titolo di capitale e di interessi, Parte_1 nonché di spese di l e (in qualità di garante di RI VI S.p.A.) dovesse essere - e a condizione che sia - condannato a pagare in favore di in caso di soccombenza nel predetto procedimento arbitrale, Controparte_2
pagina 1 di 14 unitamente a tutti i costi a carico del signor per la propria costituzione e difesa nel giudizio arbitrale medesimo, Parte_1 nonché (ii), più in generale, a causa dell'escussione della garanzia in questione da parte di Controparte_2 in via istruttoria:
5.- respingere, ove riproposte, le istanze di prova testimoniale della convenuta, in quanto inammissibili e/o comunque irrilevanti, per i motivi di cui in atti;
6.- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione (in tutto o in parte) dei capitoli di prova articolati da CP_1 ammettere l'attore alla prova contraria diretta, sui mede-simi capitoli avversari, con i testi c/o G Testimone_1 Ltd. (con sede in Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-9010, Cayman Islands e domici-lio presso NC Investments LLC, 101 Ygnacio Valley Road Suite 320 Walnut Creek, CA 94596) e Testimone_2 (residente in [...], Massarosa, Lucca); in ogni caso:
7.- con vittoria di spese e competenze difensive (ivi compreso il rimborso forfettario ex art. 2, D.M. 55/2014), oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Convenuta: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, per tutti i suindicati motivi: A. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. B. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di tutte o parte le domande attoree: B.
1. accertare e dichiarare il concorso di colpa del sig. nella causazione del pregiudizio;
e per l'effetto Parte_1 CP_ B.
2. limitare la condanna di alla quota di res ertata a suo esclusivo carico C. IN OGNI CASO C.
1. con compensazione delle eventuali poste debitorie-creditorie; C.
2. con rigetto dell'istanza ex art. 614 bis c.p.c. (in via gradata: con limitazione dell'importo dell'astreintes alla somma che l'ill.mo Tribunale adito riterrà di diritto all'esito del presente giudizio); C.
3. con vittoria di spese e competenze di lite secondo il tariffario applicabile ratione temporis. IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione di tutte le presenti istanze istruttorie non ammesse, e in particolare si richiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. vero che dal maggio 2020 al settembre 2020 si sono tenute delle call conference con cadenza quindicinale alla presenza del sig. avv. Sergio Fulco e per Gamma Yatchs in relazione alla commessa Parte_2 Parte_3 Testimone_1 in essere tra RI VI S.p.A. e Gamma Yatchs;
2. vero che dal settembre 2020 a metà dicembre 2020 si sono tenute delle call conference con cadenza settimanale alla presenza del sig. avv. Sergio Fulco e per Gamma Yatchs in relazione Parte_2 Parte_3 Testimone_1 alla commessa in a Yatch;
3. vero che da metà dicembre 2020 al 10 gennaio 2021 si sono tenute delle call conference con cadenza giornaliera alla presenza del sig. avv. Sergio Fulco e per Gamma Yatchs in relazione Parte_2 Parte_3 Testimone_1 alla commessa in essere tra RI VI S.p.A. e Gamma Yatchs;
4. vero che durante le call conference di cui ai capitoli 1, 2, 3 il sig. ha formulato espressa richiesta affinchè Parte_3 liberasse il sig. dalla Letter of Guarantee di cui al doc. 6 del fascicolo di parte attorea, che si CP_2 Parte_1
5. vero che a fronte della richiesta di cui al capitolo 4 i rappresentanti di hanno sempre rimandato la decisione CP_2 all'esito delle trattative sull'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 1 lora in essere. Si indica quali teste in relazione ai suindicati capitoli il sig. C.F. , residente in [...]C.F._2
Bologna, via degli Scalini n. 6/2. Si richiede l'ammissione dei docc. 9 (istanza di accesso) e 10 (provvedimento GD) in atti inter alia ai sensi dell'art. 153 c.p.c. in quanto successivi al maturare delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e rilevanti ai fini del decidere per le motivazioni esposte in sede di terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. Si insiste per l'accoglimento dell'istanza ex art. 89 c.p.c. in atti.”
pagina 2 di 14 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il signor ha convenuto in giudizio la società chiedendo di accertare Parte_1 CP_4
l'inadempimento della convenuta all'obbligazione dalla stessa assunta ai sensi dell'art. 3 (ii) lett. a) della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 16 settembre 2020 e di condannare la convenuta all'adempimento, con fissazione di una somma ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo. In secondo luogo, l'attore ha chiesto di accertare il proprio diritto, ai sensi dell'art. 3 (ii) lett. b) della medesima scrittura a essere manlevato e tenuto indenne da da ogni conseguenza pregiudizievole o onere CP_1 economico che lo stesso dovesse subire all'esito del procedimento arbitrale promosso nei suoi confronti da i sensi della garanzia rilasciata dal signor in data 26 settembre 2017 e, più Controparte_2 Parte_1 in generale, in ragione dell'escussione della garanzia medesima, nonché di condannare la convenuta a condannare a far fronte a tutti i pagamenti, le spese e gli oneri che l'attore dovesse sostenere. Il SI a tal fine, ha affermato che: Pt_1
- era stato uno dei fondatori della RI VI s.p.a., società che, a partire dall'anno 2001 , era stata controllata dalla PE Group, holding del gruppo di società ricondibcibili alla famiglia dell'attore;
- in vista di una progressiva dismissione della partecipazione nella RI VI, in data 10 maggio 2017 le società PE s.p.a. e avevano sottoscritto un accordo di investimento in virtù del CP_4 quale erano state concordate le modalità di ingresso della seconda nel capitale di RI VI e i termini della progressiva uscita di Faber e del signor dalla RI VI;
Pt_1
- alcuni mesi dopo l'ingresso di nel capitale sociale di RI VI, in data 26 settembre CP_1
2017, quest'ultima aveva stipulato con la società un contratto avente ad oggetto la Controparte_2 costruzione di uno yacht per il corrispettivo complessivo di 34 milioni di euro, la cui consegna era stata inizialmente prevista entro il 1 dicembre 2019;
- sempre in data 26 settembre 2017 il signor e il signor avevano Pt_1 Parte_4 sottoscritto una “letter of Guarantee” con cui si erano impegnati a garantire, a prima richiesta, le obbligazioni assunte dalla RI VI in forza del contratto sopra indicato e la durata della garanzia era stata fissata per relationem in riferimento al termine di consegna dello yacht;
- in data 16 settembre 2020, il signor ed da un lato, e , dall'altro lato, Pt_1 Parte_5 CP_1 avevano stipulato accordo in virtù del quale era stata, tra l'altro, concordata la definitiva uscita di PE e del signor dal capitale sociale di RI VI, erano stati definiti i reciproci rapporti e avevano Pt_1 anche conciliato le controversie tra loro insorte;
- con tale scrittura era stata prevista la cessione a delle residue partecipazioni azionarie di CP_1
PE e del signor in RI VI e l'impegno di di farsi carico delle garanzie rilasciate dalla Pt_1 CP_1
PE e dal SI in relazione alle obbligazioni assunte da RI VI;
Pt_1
- in particolare, per quanto rileva in questa sede, l'art. 3 (ii) della Scrittura Privata stabiliva CP_ espressamente che “ si impegna (a) anche ex art. 1381 cod. civ. a fare in modo che, entro il 30 settembre 2021, rinunci alla garanzia rilasciata in suo favore da in data 26 settembre 2017, nonché Controparte_2 Parte_1
(b) a manlevare e tenere integralmente indenne da ogni conseguenza pregiudizievole o onere che lo stesso Parte_1 dovesse subire per effetto di iniziative medio tempore assunte da ai sensi della predetta garanzia”; CP_2
- senonché, in data 3 agosto 2021 aveva notificato al signor una Controparte_2 Pt_1
“Notice of Arbitration” con cui aveva avviato nei suoi confronti il procedimento arbitrale previsto nella garanzia del 26 settembre 2017, contestando l'interruzione del lavori inerenti alla costruzione dello yacht e l'omessa consegna dello stesso e, quindi, il definitivo inadempimento di RI VI, anche in pagina 3 di 14 considerazione dell'intervenuto fallimento della RI VI dichiarato dal Tribunale di Lucca in data 29 gennaio 2021 e della scelta del curatore di scioglimento del contratto;
- nella Notice of Arbitration Gamma aveva sostenuto la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno quantificabile in almeno 14.770.820,40 euro e aveva intimato al SI di procedere alla Pt_1 nomina del proprio arbitro;
- a fronte dell'escussione della garanzia, il signor con lettera del 6 agosto 2021, richiamati Pt_1 gli impegni assunti dalla con la scrittura del 16 settembre 2020, aveva comunicato alla medesima CP_1
l'avvenuta notifica della e l'avvio del procedimento arbitrale, chiedendole di attivarsi per CP_1 Pt_6 dare adempimento agli impegni assunti, invitandola anche a designare consulenti di sua fiducia per la gestione del procedimento arbitrale;
- in assenza di riscontri a tale richiesta, il SI aveva comunicato a la Pt_1 CP_2 designazione di un arbitro in vista della formazione del collegio arbitrale. L'attore ha quindi instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'adempimento agli impegni assunti da ai sensi degli artt. 3 (ii) lettere a) e b) della scrittura privata del 16 settembre 2020. CP_1
In merito all'obbligazione di cui alla lettera a), è stato evidenziato come si fosse impegnata, anche ai CP_1 sensi dell'art. 1381 c.c., a fare in modo che, entro il 30 settembre 2021, rinunciasse alla garanzia CP_2 rilasciata dal SI il 26 settembre 2017 e come fosse inadempiente all'obbligo di liberazione Pt_1 CP_1 dalla garanzia, essendo scaduto il termine del 30 settembre 2021 e avendo l'attore subito l'escussione della garanzia. In merito all'obbligazione di cui alla lettera b), invece, è stato rilevato come avesse assunto CP_1 un'obbligazione di manleva dal contenuto molto ampio, tale da coprire ogni spesa, costo, onere e pagamento il SI avrebbe dovuto sostenere per ogni iniziativa, ivi compreso il procedimento Pt_1 arbitrale introdotto nel 2021, inerente alla garanzia autonoma rilasciata in data 26 settembre 2017 in favore di In ordine alla quantificazione della manleva è stato rilevato come la stessa fosse Controparte_2 dipendente dagli esiti del procedimento arbitrale e di ogni altra iniziativa inerente all'escussione della garanzia, comprendendo tutti gli importi eventualmente posti a carico del SI Pt_1
2. Si è costituita in giudizio la società , deducendo in via principale l'infondatezza delle CP_1 domande proposte ed eccependo in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande, il concorso di colpa del signor nella causazione del pregiudizio lamentato, limitando la condanna della Pt_1 convenuta alla quota di responsabilità a suo carico. In particolare, parte convenuta ha sostenuto:
- quanto all'obbligazione di ai sensi dell'art. 3 (ii) lettera a) della scrittura oggetto di causa, che CP_1 non era configurabile alcun inadempimento imputabile a in merito all'omessa liberazione dalla CP_4 garanzia rilasciata in favore di e, in ogni caso, in relazione all'ipotizzato inadempimento il signor CP_2 non aveva formulato alcuna domanda risarcitoria né avrebbe potuto successivamente avanzarla nel Pt_1 corso del giudizio poiché si sarebbe trattato di mutatio libelli;
- quanto alla domanda di condanna alla liberazione della garanzia rilasciata in favore di che CP_2 non era possibile richiedere l'esecuzione in forma specifica in relazione ad un soggetto estraneo al giudizio, sia in considerazione della struttura dell'impegno ex art. 1381 c.c. sia per l'impossibilità di obbligare un terzo in forza di un accordo cui lo stesso è estraneo;
- quanto alla richiesta applicazione delle astreintes, che nel caso di specie era possibile per l'attore unicamente chiedere il pagamento di somme di denaro e, quindi, l'art. 614 bis c.p.c. non era applicabile e, in ogni caso, l'importo richiesto era iniquo, anche in considerazione della oggettiva complessità della pagina 4 di 14 prestazione richiesta (ossia la promessa del fatto del terzo e la conseguente dipendenza dal terzo ai fini dell'adempimento/esecuzione della promessa);
- quanto alla domanda di accertamento del diritto alla manleva, che la clausola della scrittura non poteva essere interpretata nel modo ampio prospettato dalla difesa dell'attore;
- quanto alle domande di condanna proposte dall'attore, che vi era incompatibilità tra il prospettato inadempimento di alle obbligazioni assunte e una pretesa indennitaria, atteso che in relazione alla CP_1 promessa di cui all'art. 1381 c.c. era necessario distinguere tra l'ipotesi in cui il promittente non si fosse adoperato con la dovuta diligenza presso il terzo, risultando quindi inadempiente e legittimando il promissario ad avvalersi dei rimedi contro l'inadempimento, tra cui il risarcimento del danno, e l'ipotesi in cui il promittente si fosse diligentemente attivato presso il terzo ma ciononostante il terzo abbia rifiutato la prestazione o l'assunzione di obbligazione, ipotesi in cui il promissario avrebbe potuto invocare la liquidazione dell'indennizzo menzionato dallo stesso art. 1381 c.c. Nella specie, secondo la difesa della convenuta, l'attore aveva contestato l'inadempimento di e aveva contestualmente avanzato una CP_1 inammissibile richiesta di corresponsione dell'indennizzo (quale sarebbe stato l'obbligo di manleva) e non, come avrebbe dovuto, una domanda di risarcimento;
- che gli impegni di manleva assunti da dovevano intendersi circoscritti ai pregiudizi CP_1 eventualmente verificatisi entro il 30 settembre 2021 e, invece, entro quella data alcun pregiudizio si era verificato;
- quanto alla domanda di condanna alla manleva, che tale domanda doveva intendersi come domanda di condanna specifica e condizionata ma la stessa era inammissibile poiché la circostanza condizionante derivava da un ulteriore accertamento di merito da valutare in un ulteriore giudizio di cognizione (quale il procedimento arbitrale) quindi dipendeva da un evento che, per la prevalente giurisprudenza di legittimità, esclude la possibilità di ricorrere alla condanna condizionata;
- in ogni caso, che la garanzia rilasciata dal signor in favore di in data 26 Pt_1 Controparte_3 settembre 2017 era di incerta interpretazione (in riferimento alla natura autonoma della stessa e alla portata degli obblighi assunti dai garanti) ed era comunque invalida e inefficace, in considerazione dell'intervenuto scioglimento, da parte del curatore fallimentare, del contratto di apparto stipulato tra la RI VI e la nonché dell'intervenuta rinuncia, da parte della alla domanda di CP_3 CP_2 insinuazione al passivo e dell'erronea quantificazione degli importi eventualmente dovuto a CP_2
- in via subordinata, che dovrebbe configurarsi una responsabilità concorrente del signor in Pt_1 quanto la sua eventuale condanna in favore di dipenderebbe anche dalla strategia processuale dei CP_2 difensori designati dal SI nel procedimento arbitrale nonché dalla difesa e dagli oneri concordati Pt_1 dal medesimo SI con i propri difensori. Pt_1
3. Sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, a seguito di molteplici rinvii disposti a seguito di richiesta delle parti per la pendenza di trattative, è stata fissata l'udienza del 15 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni;
in quella sede la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. In via del tutto preliminare, deve essere rilevata la tempestività delle precisazioni e modifiche delle domande formulate da parte attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., non ritenendosi meritevole di accoglimento l'eccezione di parte convenuta secondo cui si tratterebbe di una inammissibile mutatio libelli. Già in citazione l'attore aveva chiesto di essere manlevato e tenuto integralmente indenne da dalle CP_1 conseguenze pregiudizievoli, spese e oneri, derivanti a suo carico dalla mancata liberazione dalla Garanzia e pagina 5 di 14 dalle iniziative assunte da dirette ad escuterla richiamando a tal fine le pattuizioni contenute
CP_2 nell'art. 3 (ii) della scrittura provata e l'art. 1381 c.c.. Ora, il fatto che l'attore avesse espressamente richiamato il contenuto della scrittura privata non anche la previsione codicistica, come invece effettuato nelle conclusioni rassegnate nella prima memoria, così come la circostanza che non avesse qualificato le domande proposte in termini di indennizzo o risarcimento, ad avviso di questo giudice, non è dirimente, posto che dalla lettura della citazione si evinceva chiaramente quali domande l'attore intendesse formulare e soprattutto era stato chiaramente delineato lo scenario fattuale esistente alla data del 30 settembre 2021, allegando i seguenti fatti che sono stati offerti alla qualificazione giudiziale: (i) l'attore non aveva ottenuto la liberazione dalla Garanzia da parte di (ii) non risultava che si fosse diligentemente attivata in
CP_2 CP_1 tal senso;
(iii) aveva convenuto il SI nel Procedimento Arbitrale volto all'escussione
CP_2 Pt_1 della Garanzia. A fronte di queste circostanze allegate in citazione, il SI ha chiesto il ristoro delle Pt_1 perdite economiche che lo stesso avesse dovuto subire per effetto della mancata liberazione dalla Garanzia da parte di quale diritto astrattamente esercitabile, sia ai sensi dell'art. 1381 c.c. sia in virtù dell'art.
CP_2
3 della scrittura del 16.09.2020, a prescindere dalla qualificazione della domanda in termini risarcitori o indennitari. Pertanto, sia la domanda risarcitoria sia quella indennitaria, ad avviso di questo giudice, erano già state formulate in citazione e si ponevano in rapporto di alternatività, ossia in dipendenza dipendendo dall'accertamento dell'avvenuto adempimento o meno di all'obbligo di adoperarsi diligentemente per CP_1 ottenere la liberazione del signor dalla garanzia. Pt_1
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. l'attore ha precisato le proprie conclusioni, esplicitando esplicito il cumulo – in rapporto di alternatività – tra la domanda risarcitoria e quella indennitaria.
Ne discende che le modifiche delle conclusioni contenute nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 – in particolare, l'eliminazione delle locuzioni “per l'effetto” tra una domanda e l'altra, l'espresso richiamo anche all'art. 1381 c.c. nonchè la richiesta di essere “di essere risarcito e/o manlevato e tenuto integralmente indenne”
- integrano, ad avviso di questo giudice, una emendatio libelli, trattandosi di precisazioni delle domande già proposte. In questa prospettiva, rileva il chiarimento fornito in occasione del deposito della prima memoria, in forza del quale, ferma l'identità delle somme oggetto della domanda di condanna conseguenti all'accertamento della manleva, l'attore con il presente giudizio aveva inteso domandare “il risarcimento del CP_ danno (qualora nel presente giudizio venisse accertato, alla luce delle difese di e all'esito dell'eventuale fase istruttoria, CP_ l'inadempimento di all'obbligo di adoperarsi affinché rinunciasse alla Garanzia) o, in via alternativa, CP_2 CP_ l'indennizzo ex art. 1381 c.c. (qualora nel presente giudizio venisse accertato, alla luce delle difese di e all'esito dell'eventuale fase istruttoria, il mero rifiuto di a liberare il signor dalla Garanzia)” (cfr. memoria ex art. CP_2 Pt_1
183 comma 6 n. 1 c.p.c. p. 12-13). Tale causa petendi rinviene la propria fonte non solo nella scrittura sottoscritta in data 16 settembre 2020 ma anche nella previsione dell'art. 1381 c.c. cui sono pacificamente riconducibili le obbligazioni assunte dalla in virtù della citata scrittura, come si evidenzierà nel prosieguo. CP_1
Comunque, anche a voler seguire la prospettazione della convenuta, laddove si dovesse ritenere che la domanda risarcitoria (così come l'espresso riferimento all'art. 1381 c.c. in relazione alla domanda di manleva) fosse stata avanzata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ad avviso di questo giudice, si tratterebbe di modifiche consentite, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, secondo cui la domanda modificata può investire tutti gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria, ossia tanto il petitum quanto la causa petendi, trovando l'unico limite nella stessa vicenda sostanziale prospettata con l'atto introduttivo o comunque nel collegamento a questa;
soluzione, quest'ultima, ritenuta conforme ai principi di economia processuale e di ragionevole pagina 6 di 14 durata del processo e idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale, limitando il rischio di giudicati contrastanti e garantendo l'effettività della tutela rispetto al formalismo (così, da ultimo, Cass., 15 ottobre 2024 n. 26727 e, Cass., SS.UU. 13 settembre 2018 n. 22404 e Cass., SS.UU. 15 giugno 2015 n. 12310).
5. Ancora, in merito alle istanze di prova orale articolate dalla difesa della convenuta nel corso del giudizio e reiterate in sede di precisione delle conclusioni, deve essere ribadita l'inammissibilità dei capitoli di prova in considerazione della formulazione in termini generici (come già rilevato nel verbale di udienza del 18 giugno 2022). Ciò senza considerare, da un lato, che integrano delle allegazioni nuove, non indicate nella comparsa né nella prima memoria, le circostanze di fatto oggetto dei capitoli di prova, ossia che ci sarebbero state molteplici call conference tra diversi soggetti, quali esponenti della e della nel CP_1 CP_2 corso delle quali il sig. avrebbe espressamente richiesto che liberasse il Parte_3 CP_3 sig. dalla Letter of Guarantee. Dall'altro lato i capitoli in questione sono anche in parte non Parte_1 dirimenti ai fini della decisione, dubitando questo giudice della idoneità dei capitoli articolati a provare l'assolvimento dell'obbligo di diligente attivazione a carico del promittente, ai sensi dell'art. 1381 c.c. e dell'art. 3 (ii) lettera a) della scrittura oggetto di causa, e più in particolare dubitando della sufficienza a tal fine di una “espressa richiesta” di rinuncia alla garanzia
6. Sempre in via preliminare, deve essere esclusa la configurabilità nella fattispecie della cessazione della materia del contendere come ipotizzata dalla difesa della convenuta negli scritti conclusivi. Secondo la convenuta, dall'intervenuta transazione tra il fallimento RI VI e la società in virtù CP_2 della quale è stata ammessa al passivo per euro 8.500.000,00 e già soddisfatta in sede fallimentare) CP_2
e dall'omessa attivazione, da parte della medesima del procedimento arbitrale conseguente CP_2 all'escussione della garanzia nei confronti del SI (e la ritenuta conseguente decadenza da ogni Pt_1 domanda di dovrebbe discendere una pronuncia di cessazione della materia del contendere in CP_2 merito alle domande proposte da nel presente giudizio. Parte_1
Anche prescindendo dall'evidente tardività di entrambe le eccezioni addotte a fondamento della richiesta di cessazione della materia del contendere, la prospettazione della parte convenuta non è condivisibile atteso che la stipula di una transazione tra il fallimento e la società non è tale da precludere l'azione di CP_2 nei confronti dei garanti in merito agli eventuali residui importi, in ipotesi, asseritamente dovuti al CP_2 beneficiario della garanzia, soprattutto tenendo conto della natura autonoma della garanzie assunta dai signori e evincibile dal tenore delle sue clausole. In effetti, nella lettera del 26 settembre Pt_1 Pt_3
2017 i signori e hanno garantito, senza limitazioni, le obbligazioni poste a carico del Pt_1 Pt_3 costruttore - ossia RI VI - precisando che gli obblighi di garanzia dovevano intendersi come assoluti e incondizionati e con espressa rinuncia a qualsivoglia eccezione inerente al rapporto principale (testualmente, nella lettera di garanzia è stato previsto che “[…] we hereby agree that our obligations hereunder shall ben absolute and un conditional, irrespective of […] any other circumstance which might otherwise constitute a legal or equitable discharge or defence of a guarantor which we hereby waive […]”). Quanto all'omessa prosecuzione del procedimento arbitrale, cui aveva dato avvio la società nel CP_2 corso dell'anno 2021 non è chiaro sulla base di quali elementi l'odierna convenuta sostenga che sia CP_2 definitivamente decaduta dalla domanda proposta nei confronti del SI Peraltro, le conseguenze Pt_1 connesse all'ipotizzato mancato rispetto dei termini previsti per il procedimento arbitrale integrerebbero una questione da valutare nell'ambito di quel medesimo procedimento, laddove riattivato;
ciò senza considerare che potrebbe pur sempre riproporre la medesima domanda nei confronti di CP_2 Pt_1
dando avvio ad nuovo procedimento arbitrale.
[...]
pagina 7 di 14 Tali considerazioni inducono a ritenere ancora sussistente l'interesse del signor ad una pronuncia di Pt_1 merito, anche in considerazione della molteplicità delle domande qui proposte. Le motivazioni sin qui esplicitate che inducono ad escludere la cessazione della materia del contendere, come eccepita dalla difesa della convenuta, sono tali da assorbire le domande di rimessione in termini avanzate da entrambe le parti, rispettivamente rispetto al documento n. 9 allegato dalla convenuta alla comparsa conclusionale e al documento n. 12 allegato dall'attore alla memoria di replica, trattandosi di documenti che non sono stati esaminati ai fini della decisione.
7. Infine, sempre in via pregiudiziale, non si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. avanzata dalla difesa della convenuta nella nota scritta depositata in data 3 giugno 2022 e riferita ad alcune espressioni utilizzate dai difensori di parte attrice nei propri scritti difensivi e, in particolare, alla frase “con buona pace dei cervellotici equilibrismi dialettici e interpretativi di controparte” contenuta della memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. dell'attore, a pag. 11, e alla frase “…si tratta dell'ennesimo sofisma causidico cui (in mancanza di altri argomenti) è costretta a ricorrere la difesa avversaria […]”, contenuta nella memoria ex art. 183, comma, n. 3 c.p.c. attorea a pag.
4. La valutazione, da parte del giudice, circa il carattere sconveniente o offensivo di espressioni contenute nelle difese delle parti e circa la loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale e l'istanza volta alla cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l'applicazione dell'anzidetto potere discrezionale (così, Cass. 7/07/2004, n. 12479). La giurisprudenza ha poi precisato che, in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte;
ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario (così, Cass., 6 dicembre 2011 n. 26195; analogamente, Cass., 26 luglio 2002, n. 11063). Nella fattispecie oggetto d'esame, si ritiene che le espressioni denunciate, contenute nella prima e nella terza memoria di parte attrice - precisamente il riferimento ad argomentazioni “cervellotiche” o ad un
“sofisma” - non siano tali da ledere la dignità umana o professionale dell'avversario, non manifestino un intento dispregiativo che superi le esigenze difensive né si tratta di espressioni del tutto avulse dall'oggetto della causa, tanto più laddove si consideri che entrambe tali frasi erano riferite all'interpretazione - operata dalla difesa della convenuta nella propria comparsa - del petitum e della causa petendi come articolati, ossia all'interpretazione e qualificazione delle domande formulate dall'attore, in particolare alla proposizione di una domanda esclusivamente di natura indennitaria piuttosto che di natura risarcitoria e al fondamento di tali domande, ossia se unicamente la scrittura privata del 16 settembre 2021 o anche l'art. 1381 c.c., oltre che all'interpretazione delle obbligazioni assunte da ai sensi dell'art. 3 (ii) lett. b) della Scrittura CP_1
Privata. In conclusione sul punto, non si ritengono sussistenti i presupposti di applicazione dell'art. 89 c.p.c.
8. Tanto premesso, le domande proposte dal signor sono meritevoli di accoglimento, Parte_1 nei limiti di seguito esposti.
L'art. 3 (ii) della scrittura privata sottoscritta in data 16 settembre 2020, tra gli altri, dall'odierno attore CP_ e dalla società espressamente stabiliva che “ si impegna (a) anche ex art. 1381 cod. civ. a fare in CP_1 modo che, entro il 30 settembre 2021, rinunci alla garanzia rilasciata in suo favore da in Controparte_2 Parte_1
pagina 8 di 14 data 26 settembre 2017, nonché (b) a manlevare e tenere integralmente indenne da ogni conseguenza Parte_1 pregiudizievole o onere che lo stesso dovesse subire per effetto di iniziative medio tempore assunte da ai sensi CP_2 della predetta garanzia”. L'obbligazione assunta dalla integrava pacificamente una promessa del fatto del terzo, come si evince CP_1 chiaramente dal richiamo all'art. 1381 c.c., e in forza di tale impegno la promittente si è obbligata a CP_1 procurare la liberazione del signor dalla garanzia dallo stesso rilasciata in data 26 settembre 2017 in Pt_1 favore di “nonché” – quindi, cumulativamente al primo impegno – a tenere indenne il Controparte_2 signor da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da eventuali iniziative della società Pt_1 CP_2 intraprese medio tempore, cioè sino a quando non si fosse realizzato il fatto promesso, ossia la rinuncia alla garanzia.
9. Quanto all'obbligazione di cui alla lettera a), il SI instaurando il presente giudizio, ha Pt_1 anzitutto contestato l'inadempimento della convenuta e ha esercitato l'azione di adempimento, chiedendo di condannare a procurare la rinuncia da parte di lla garanzia rilasciata dal signor CP_1 Controparte_3 in data 26 settembre 2017. Parte_1
Come riconosciuto da entrambe le parti non può dubitarsi della qualificazione di questa obbligazione quale promessa del fatto del terzo in quanto (in qualità di promittente) ha promesso a (quale CP_1 Parte_1 promissario) di ottenere, da parte di (terzo), la rinuncia alla Garanzia rilasciata a Controparte_2 favore di quest'ultima dal signor in data 26 settembre 2017. Pt_1
Con la promessa del fatto o dell'obbligazione del terzo, che si connota per la funzione di garanzia di un determinato risultato (Cass., Ordinanza 19 maggio 2020 n. 9114), secondo i consolidati principi giurisprudenziali richiamati da entrambe le parti nel corso di questo giudizio, il promittente assume una prima obbligazione di “facere”, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di “dare”, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Conseguentemente, qualora l'obbligazione di “facere” non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno;
qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di “facere” e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di “dare”, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo (così, Cass., 15 luglio 2004 n. 13105; Cass., 21 novembre 2014 n. 24853 e, più di recente, in motivazione, Cass., ordinanza n. 19873 del 12/07/2023).
Nel caso di specie, il SI ha prodotto ha prodotto l'accordo in virtù del quale si era Pt_1 CP_1 impegnata a procurare il fatto del terzo (letteralmente “fare in modo che, entro il 30 settembre 2021,
[...] rinunci alla garanzia rilasciata in suo favore da in data 26 settembre 2017”), e ha allegato CP_2 Parte_1
l'inadempimento di a tale obbligazione nonché la scadenza del termine a tal fine convenuto (30 CP_1 settembre 2021), conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
Pacifica la mancata verificazione del fatto del terzo (ossia la rinuncia alla garanzia da parte di
, la convenuta non ha provato di aver adempiuto alla propria obbligazione e si è limitata, CP_2
pagina 9 di 14 inizialmente, a contestare in modo generico l'inadempimento (cfr. comparsa di costituzione e risposta p. 4- 5) e, soltanto nel corso del giudizio (quindi tardivamente), ad allegare di essersi adoperata affinché il terzo ( tenesse il comportamento promesso, tramite la formulazione di capitoli di prova CP_2 altrettanto generici e, comunque, inidonei a dimostrare che la si fosse diligentemente adoperata al CP_1 fine di procurare il fatto del terzo, ritenendo questo giudice del tutto insufficiente a questi fini delle mere richieste “affinchè liberasse il sig. dalla Letter of Guarantee” come indicato nei capitoli di CP_3 Parte_1 prova articolati dalla convenuta (cfr. capitolo n. 4 della seconda memoria istruttoria pag. 21).
10. Accertato così l'inadempimento della società all'impegno assunto, è meritevole di CP_1 accoglimento anche la domanda di adempimento proposta dal signor avente ad oggetto la condanna Pt_1 della convenuta “a procurare la rinuncia da parte di alla garanzia rilasciata dal signor Controparte_3 Parte_1 in data 26 settembre 2017” che riproduce, utilizzando una diversa espressione, l'obbligazione assunta dalla con l'art. 3 (ii) lettera a) ossia, letteralmente, “fare in modo che rinunci alla garanzia”. CP_1 Controparte_2
Né può condividersi l'eccezione di parte convenuta secondo cui la domanda sarebbe inammissibile in quanto non sarebbe possibile chiedere l'esecuzione in forma specifica nei confronti di un soggetto estraneo al giudizio ( ; diversamente da quanto sembra prospettare la convenuta, infatti, l'odierno CP_2 attore non ha chiesto di condannare il terzo a tenere il comportamento promesso ma ha chiesto di condannare la società ad adempiere quanto promesso, ossia ad adoperarsi affinchè il terzo ( CP_1 [...]
) tenga il comportamento promesso (rinunci alla garanzia rilasciata dal signor . CP_2 Pt_1
Ebbene, fermo restando l'obbligazione assunta da ai sensi dell'art. 3 (ii) lettera a) integra CP_1 un'obbligazione di “facere”, è ammissibile l'azione volta ad ottenere la pronuncia di condanna, dovendosi ritenere irrilevante il carattere infungibile dell'obbligo di fare, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell'eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore (qui , ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze CP_1 giuridiche, che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un fare infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento (così Cass., 5 settembre 2014 n. 18779).
11. Anche la domanda di parte attrice formulata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. può trovare accoglimento, tenuto conto dell'ampia formulazione del comma 1 dell'art. 614 bis c.p.c., che consente di riferirne l'applicabilità ad ogni provvedimento giurisdizionale avente un contenuto di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro e considerato che la prestazione richiesta alla società (ossia fare in modo che/adoperarsi affinchè il terzo tenga il comportamento CP_1 promesso) rientri nell'ambito applicativo della disposizione citata. Si ritiene inoltre che la domanda non sia
“manifestamente iniqua”, avuto riguardo, tra l'altro, al protratto inadempimento da parte della società CP_1
(risalente almeno al 30 settembre 2021, termine entro cui avrebbe dovuto adempiere all'obbligazione assunta), al fatto che in conseguenza di tale inadempimento l'odierno attore ha subito l'escussione della garanzia (avvenuta con la notifica della “Notice of Arbitration”) e continua ad essere esposto alle possibili iniziative di elative alla garanzia del 26 settembre 2017. Controparte_2
Ai fini della determinazione dell'importo dovuto dalla si deve tener conto dei criteri delineati CP_1 dal comma 2 dell'art. 614 bis c.p.c. (ratione temporis vigente, a seguito della riforma cd. Cartabia corrispondente al comma 3 della previsione citata), ossia “del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”; quindi, considerati nella fattispecie concreta desia il valore della garanzia la cui rinuncia integrava il fatto del terzo oggetto della promessa sia l'ammontare del credito vantato dal terzo ( , quantificato originariamente in circa 14 milioni CP_3 di euro e prevedibilmente riducibile ad 8,5 milioni di euro, appare equo fissare l'importo giornaliero nella pagina 10 di 14 misura indicata dall'attore, corrispondente ad euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza tuttavia dalla scadenza del noventesimo (90°) giorno dalla notifica della presente sentenza.
12. Passando ad esaminare le domande inerenti alla manleva, il signor ha chiesto Pt_1 preliminarmente di accertare, ai sensi dell'art. 3 (ii) lett. b) della scrittura privata oggetto di causa oppure ai sensi dell'art. 1381 c.c., il proprio diritto ad essere risarcito o manlevato e tenuto integralmente indenne da da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal procedimento arbitrale promosso nei CP_1 confronti dell'attore da o dall'escussione della garanzia medesima e di condannare Controparte_2
a pagare o rimborsare al signor ogni importo eventualmente posto a suo carico a seguito del CP_1 Pt_1 procedimento arbitrale e, più in generale, a seguito dell'escussione della garanzia.
Per quanto concerne la prima domanda, il diritto invocato dal signor rinviene il proprio Pt_1 fondamento nell'art. 3 (ii) lettera b. della scrittura privata del 16 settembre 2020 ove si è obbligata a CP_1 manlevare e tenere integralmente indenne da ogni conseguenza pregiudizievole che lo stesso Parte_1 avesse subito per effetto di iniziative assunte medio tempore da in forza della garanzia del 26 CP_2 settembre 2017. Come già rilevato, si tratta di un'obbligazione assunta convenzionalmente da cumulativamente CP_1 rispetto a quella di cui alla precedente lettera a) come si evince chiaramente dalla locuzione a tal fine utilizzata secondo cui si è impegnata a far in modo che rinunciasse alla garanzia del CP_1 CP_2
26.09.2017 “nonché” a tenere indenne e manlevare da ogni conseguenza pregiudizievole. Parte_1
L'inserimento della congiunzione “nonché”, pacificamente sinonimo di “e”, induce ad affermare che l'obbligo alla manleva, secondo la chiara intenzione delle parti confermata dalle parole utilizzate, era configurabile indipendentemente dall'adempimento o inadempimento da parte di all'impegno di cui CP_1 alla promessa esplicitata nella lettera a). Tale interpretazione induce anche a superare tutte le argomentazioni svolte da entrambe le parti in ordine alla sussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 1381 c.c. e in particolare circa la natura risarcitoria o indennitaria dell'obbligazione di manleva quale conseguenza, rispettivamente, dell'inadempimento o dell'adempimento all'obbligazione di fare di cui alla lettera a). In altre parole, le pattuizioni della scrittura privata, per come formulate, ad avviso di questo giudice giustificano in ogni caso la configurabilità del diritto alla manleva invocato dal e Parte_1 assorbono, dunque, ogni ulteriore valutazione relativa alle conseguenze applicative dell'art. 1381 c.c. e, più precisamente, sull'astratta compatibilità tra l'invocato inadempimento di all'obbligazione di facere di CP_1 cui all'art. 3 (ii) lett. a) e la sua contestuale condanna alla manleva di cui all'art. 3 (ii) lett. b. Ciò senza considerare che, ad avviso di questo giudice, l'attore, allegando un unitario quadro fattuale ( si era CP_1 impegnata a fare in modo che rinunciasse alla garanzia, non aveva rinunciato alla garanzia, CP_2 CP_2 aveva escusso la garanzia nei confronti del SI ha formulato sin dall'introduzione del CP_2 Pt_1 giudizio e, comunque, con il deposito della prima memoria tanto una domanda risarcitoria quanto una domanda indennitaria, in rapporto di alternatività, in dipendenza dell'accertamento dell'inadempimento o dell'adempimento di all'obbligazione di procurare la rinuncia di lla garanzia. CP_1 CP_2
Sempre in tema di interpretazione della clausola di cui alla lettera b), da punto di vista temporale, il richiamo alle iniziative “medio tempore” assunte da deve intendersi come riferimento alle iniziative CP_2 intraprese fino a che non avesse fatto in modo che rinunciasse alla garanzia. La diversa CP_1 CP_2 prospettazione di parte convenuta – secondo cui l'espressione medio tempore doveva essere collegata al termine del 30 settembre 2021 fissato nella lettera a) entro cui avrebbe dovuto adempiere alla CP_1 promessa – renderebbe di fatto inapplicabile la clausola di manleva, legittimando peraltro l'inadempimento di all'obbligazione di facere assunta posto che, seguendo la tesi della convenuta, lo stesso resterebbe CP_1 privo di conseguenze rendendo. pagina 11 di 14 In merito all'individuazione dell'ambito applicativo della clausola di manleva, pur condividendosi che la clausola di cui all'art. 3 (ii) lettera b sia stata formulata in termini molto ampi comprendendo ogni conseguenza pregiudizievole o onere posto a carico in forza della garanzia del 26.09.2017, non Parte_1 appare invece condivisibile la prospettazione di parte attrice secondo cui l'estensione delle espressioni utilizzate consentirebbe di includere qualunque pagamento, onere o spesa posto a carico del signor Pt_1 non soltanto nei confronti di ma “anche nei confronti di qualsivoglia soggetto che avanzasse pretese verso il CP_2 signor originate da iniziative assunte da in relazione alla Garanzia” (così atto di citazione pag. 10). Si Pt_1 CP_2 tratta di un'estensione del perimetro della clausola di manleva che non emerge dalle pattuizioni della scrittura privata le quali delimitano la manleva alle conseguenze pregiudizievoli subite “per effetto di iniziative assunte da , così circoscrivendo alle spese e oneri nei confronti della medesima CP_2
'ambito applicativo della clausola in questione. CP_2
13. Infine, per quanto concerne la domanda di condanna proposta in relazione alla clausola di manleva, ha proposto una domanda condizionale chiedendo che fosse condannata a far Parte_1 CP_1 fronte o a rimborsare tutti i pagamenti, spese e oneri eventualmente posti a carico dell'attore all'esito del procedimento arbitrale avviato da on la del 29 luglio 2021 e, più in Controparte_2 Controparte_5 generale, a causa dell'escussione della garanzia da parte di Controparte_3
La domanda in questione è ammissibile e fondata, sia pure nei limiti di seguito esposti, atteso che nel vigente ordinamento processuale sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (sul punto, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2008, n. 16621; Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2003, n. 12444 e Cass. Civ., Sez. III, 12 ottobre 2010, n. 21013, secondo cui “La sentenza condizionale, con la quale l'efficacia della statuizione è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al preventivo adempimento di una prestazione, è generalmente ammessa nel nostro ordinamento, purché si concreti nell'accertamento dell'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione e nel condizionamento, pure attuale, di detto obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avveramento si presenti differito ed incerto, così da non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la predetta circostanza si sia o meno verificata”).
Applicando tale principio al caso di specie, si osserva che nell'ipotesi in cui dovesse Parte_1 essere condannato al pagamento di somme in favore di esemplificativamente a titolo di CP_2 capitale, interessi o spese di lite, non risulterebbe necessario alcun ulteriore accertamento logicamente pregiudiziale rispetto a quello concernente l'operatività della clausola di manleva, già verificata nel precedente paragrafo. La domanda di condanna proposta è quindi ammissibile e fondata, in quanto, accertata l'operatività della manleva, all'avveramento della condizione rappresentata dall'emissione di un lodo arbitrale di condanna nei confronti di allo stato futuro e incerto, seguirebbe immediatamente la condanna della . Parte_1 CP_1
Né sussiste il prospettato concorso di colpa di ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione del Parte_1 pregiudizio oggetto dell'obbligazione di manleva che, secondo la difesa della convenuta, dipenderebbe, almeno in parte dalla strategia processuale adottata dai difensori del signor nell'ambito del Pt_1 procedimento arbitrale nonché dalle difese effettivamente svolte. L'infondatezza dell'eccezione emerge laddove si consideri che , con la scrittura oggetto di causa del 16.09.2020 si era impegnata a fare in CP_1 modo che rinunciasse alla garanzia e, comunque, a manlevare dalle conseguenze di CP_2 Parte_1 un'eventuale escussione, che tali obbligazioni non sono state adempiute e che lo stesso dopo Parte_1 aver ricevuto la Notice of arbitration, ne aveva dato immediata comunicazione alla invitandola altresì a CP_1
pagina 12 di 14 gestire direttamente il contenzioso arbitrale tramite la nomina di un proprio collegio difensivo (doc. 8 e 10 del fascicolo di parte attrice), senza ricevere alcun riscontro da parte della società convenuta.
Diverso ragionamento deve svolgersi con riferimento ai costi inerenti alla difesa del signor Pt_1 nel citato procedimento arbitrale, asseritamente già sostenuti o comunque da sostenere, nonché in merito agli ulteriori oneri economici che lo stesso dovesse eventualmente subire in relazione all'escussione della garanzia da parte di Con riferimento alla domanda di rimborso delle spese legali già asseritamente CP_2 sostenute, la domanda non può essere accolta, trattandosi di evento non futuro ma passato e non essendo stato dimostrato alcun esborso. Qualto alle future spese di difesa del signor nel giudizio arbitrale e Pt_1 agli ulteriori costi e oneri derivanti dall'escussione della garanzia, la domanda è stata formulata in termini del tutto generici e, in ogni caso, si tratta di importi per i quali sarebbero necessari ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione.
In conclusione, allo stato, la società può essere condannata a manlevare e tenere indenne CP_1 rispetto a tutti gli importi che lo stesso sarà eventualmente tenuto a pagare, ai Parte_1 Parte_1 sensi della garanzia rilasciata in data 26 settembre 2017, alla società dall'esito del Parte_7 procedimento arbitrale instaurato con la del 29 luglio 2021. Controparte_5
I rilievi che precedono sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda o eccezione proposte – ivi comprese tutte le contestazioni formulate dalla convenuta in merito alla validità ed efficacia del contratto di appalto stipulato tra RI VI e trattandosi di indagini del tutto estranee al perimetro delle CP_2 domande qui proposte e, quindi non pertinenti - rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
14. Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto (considerando, in particolare, la causa di valore indeterminabile con applicazione dello scaglione dal 260.000,00 a 520.000,00), della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, con particolare riguardo alla limitata attività inerente alla fase istruttoria consistita unicamente nel deposito delle memorie. Precisamente, le spese vanno liquidate in complessivi euro 17.000,00, pari ai valori medi di cui ai parametri citati per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e ai valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal signor nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_4
a. accerta l'inadempimento di all'obbligazione di cui all'art. 3 (ii), lett. a), della scrittura CP_1 privata stipulata tra le parti in data 16 settembre 2020;
b. condanna a fare in modo che rinunci alla garanzia rilasciata in suo CP_1 Controparte_3 favore da in data 26 settembre 2017; Parte_1
c. fissa in euro 1.000,00 la somma dovuta da in favore di per ogni giorno di CP_1 Parte_1 ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di fare di cui alla precedente lettera b. del dispositivo, a partire dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza;
d. accerta il diritto di ai sensi dell'art. 3 (ii) lett. b) della scrittura privata del 16 settembre Parte_1
2020 ad essere manlevato e tenuto integralmente indenne da da ogni conseguenza CP_1 pregiudizievole o onere che lo stesso dovesse subire all'esito del procedimento arbitrale promosso nei confronti dell'attore da ai sensi della garanzia rilasciata dal signor in data Controparte_2 Parte_1
26 settembre 2017 nonchè in ragione dell'escussione della garanzia medesima;
pagina 13 di 14 e. condannare manlevare e tenere indenne rispetto a tutti gli importi che CP_1 Parte_1 quest'ultimo sarà tenuto a pagare all'esito del procedimento arbitrale avviato da parte di CP_2 con la Notice of Arbitration del 29 luglio 2021;
[...]
f. condanna la società a pagare, in favore di le spese di giudizio che liquida CP_4 Parte_1 in euro 545,00 per spese ed euro 17.000,00 per compenso di avvocato, oltre a rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 24 maggio 2025
Il giudice
Ada Favarolo
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