Ordinanza cautelare 17 giugno 2022
Sentenza 24 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/11/2022, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2022
N. 01849/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2022, proposto da
SS ZZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Panico, Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Adriano Tolomeo in Lecce, via G. Oberdan, 70;
contro
Comune di Tuglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
nei confronti
UE ZA, UE ZA, IG Cattolico, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione 24/02/22 n. 35RS e 102 RG, del Responsabile del Settore AA.GG e SSC del Comune di Tuglie, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e /o consequenziale, tra cui il provvedimento di esclusione dal concorso implicito nel mancato inserimento della ricorrente nell'elenco affisso all'esito della prova orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tuglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.ti L. Panico, A. Tolomeo per la parte ricorrente, avv. P. Quinto per il Comune di Tuglie;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – che ha partecipato alla selezione pubblica, per titoli e per esami, bandita dal Comune di Tuglie, per la copertura a tempo parziale (50%) e indeterminato di un posto di categoria D1, profilo “istruttore direttivo di vigilanza” – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il mancato superamento della prova orale.
A fondamento del ricorso, ella ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 15 Regolamento Regionale n. 20/2009; eccesso di potere; 2) violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Tuglie ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 16.11.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 15 Reg. reg. n. 20/09, per non avere la Commissione esaminatrice effettuato la video-registrazione delle prove orali, ivi inclusa la propria.
Il motivo è infondato.
2.1. È ben vero che, ai sensi dell’art. 15 co. 1 Reg. reg. n. 20/09: “ Nei concorsi per l’accesso ai rapporti di lavoro della Regione Puglia e dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del presente regolamento, fatta salva la verbalizzazione prescritta dalle vigenti disposizione di legge e di regolamento, le operazioni di sorteggio delle eventuali prove preselettive e delle prove scritte nonché l’intero svolgimento delle prove orali sono registrate con apparecchiature audio-video da personale qualificato ”.
2.2. Senonché, il suddetto Reg. reg. n. 20/09 è stato emanato in attuazione della L.R. n. 15/08, che detta: “ Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia ”.
Orbene, ai sensi dell’art. 2 co. 2 L.R. cit: “ Nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità organizzative di ciascuno, la presente legge si applica inoltre agli enti locali, loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché dai concessionari dei servizi pubblici locali ”.
2.3. Ne consegue che la previsione normativa indicata dalla ricorrente (art. 15 co. 1 Reg. reg. n. 20/09) non si applica in via automatica agli enti diversi dalla Regione, e/o enti/società/consorzi/associazioni da essa partecipate, potendo tale applicazione avvenire solo “ nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità organizzative di ciascuno ”.
2.4. E nella specie, il locale Regolamento per l’accesso agli impieghi stabilisce, con riguardo alla prova orale, che: “ Il colloquio avviene in un locale aperto al pubblico ” (art. 28).
Tale previsione regolamentare sostanzialmente riproduce il disposto dell’art. 6 d.P.R. n. 487/94, secondo cui la prova orale deve svolgersi: “ in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad
assicurare la massima partecipazione ”.
2.5. Per tali ragioni, nessun obbligo di video-registrazione della prova orale sussisteva nel caso di specie, essendo la procedura concorsuale in esame bandita da un ente diverso dalla Regione (i.e: il Comune di Tuglie), e trovando pertanto applicazione non già la previsione regolamentare citata dalla ricorrente (art. 15 co. 1 Reg. reg. n. 20/09), sibbene la diversa previsione di cui all’art. 28 Reg. com. di accesso agli impieghi, rispetto alla quale la ricorrente non muove alcuna censura.
2.6. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e deve pertanto essere rigettato.
3. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente censura il difetto di motivazione degli atti impugnati, per non avere la Commissione predeterminato i criteri di valutazione della prova orale.
Il motivo è infondato.
3.1. Ai sensi dell’art. 22 reg. com. cit: “ Il colloquio a contenuto tecnico-professionale ha la finalità di valutare le conoscenze tecniche specifiche dei candidati, la padronanza di uno o più argomenti previsti nel bando, la capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi ”.
3.2. All’evidenza, trattasi di criteri specifici e determinati, che sommati alla votazione numerica, consentono di rendere pienamente intellegibile il percorso motivazionale seguito dall’Amministrazione (cfr., ex multis , C.d.S, IV, 2.9.2021, n. 6201).
4. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO