TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6085 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23407/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MAGRINI MARIA GRAZIA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'08.01.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.06.2024 a chiesto che il Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma il 22.04.1983 con precisando che dall'unione non erano nati figli e Controparte_1 deducendo di vivere ininterrottamente separata dal coniuge, in virtù della sentenza di separazione n. 18828 del 28.04.2000 del Tribunale di Roma.
La ricorrente, altresì, deduceva che le parti non avevano alcuna proprietà in comune e che nessuna richiesta economica era stata avanzata in sede di separazione da parte della ricorrente, la quale nulla chiedeva neanche in sede di divorzio, chiedendo al
Tribunale di Roma la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con
Controparte_1
1 All'udienza presidenziale dell'08.01.2025 è comparsa solo la parte ricorrente e non si
è potuto perciò esperire il tentativo di conciliazione. Alla medesima udienza il
Giudice, accertata la regolarità della notifica al resistente, ne dichiarava la contumacia e invitava la ricorrente a precisare le conclusioni, la quale vi provvedeva riportandosi al ricorso;
il Giudice, pertanto, riservava la decisone al Collegio.
§§§
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente nel giudizio di separazione personale conclusosi con la sentenza del
Tribunale di Roma n.18828 del 28.04.2000 passata in giudicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, dovendosi in particolare dare atto dell'irreperibilità di parte resistente a cui gli atti del presente giudizio sono stati ritualmente notificati.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Deve, inoltre, darsi atto dell'assenza di figli e che parte ricorrente non ha articolato altre domande di carattere economico.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla sostanziale non opposizione di parte resistente, giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 22.04.1983;
[...]
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983, atto n. 1048, parte
I);
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
01.04.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
2